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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5521/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5521/2020 promossa da: con il patrocinio dell'avv. AFRUNE ROSA Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. PAPARELLA GIANLUCA Controparte_1
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ha interposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 933/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.2.2020 in favore di per la somma di 115.970,20 euro, oltre a interessi come da domanda e le Controparte_1 spese di procedura liquidate in 2.456,00 euro per compenso professionale, 406,50 euro per spese oltre il 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa oltre successive ed occorrende.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
Nel corso del 2019, inviava alla Ad RC un preventivo dei lavori di propria Controparte_1 competenza da eseguire in Coccaglio (BS), avente ad oggetto la posa di serramenti (doc. a), il quale veniva accettato. In seguito Ad RC inviava il contratto d'appalto n. 43 del 17.7.2019 per totali 85.401,17 euro (doc. b) con il quale venivano stabilite le condizioni di esecuzione del contratto, in particolare la consegna tassativa delle opere entro il 20.9.2019, il pagamento
1 dell'acconto pari al 40% e le ulteriori scadenze di pagamento a 30/60/90 giorni mediante riba con sal mensile.
Eccepiva che alla fine del mese di ottobre 2019, la non avrebbe concluso i Controparte_1 lavori ed avrebbe abbandonato il cantiere, nello specifico avrebbe effettuato unicamente la posa di 22 finestre per un valore complessivo di 14.080,00 euro oltre iva (doc. g).
In data 5.12.2019 l'opponente inviava all'opposta una diffida alla ripresa dei lavori in cantiere entro la data del 9.1.2019 senza ottenere riscontro con conseguente risoluzione contrattuale.
Ad incaricava la di effettuare lo spessoramento delle finestre Parte_1 Controparte_2 montate dall'opposta senza imbotti e finiture, sostituire due vetri rotti, smontare e rimontare un'anta mancante, per un totale di 3.830,80 euro (doc. e) ed inoltre le avrebbe affidato l'ultimazione dei lavori appaltati alla al corrispettivo di 38.700,00 euro Controparte_1 oltre i.v.a. (doc. f).
Deduceva pertanto che, le fatture emesse dalla riguarderebbero lavori mai Controparte_1 svolti e forniture mai consegnate, ad eccezione della posa delle finestre per l'importo di
14.080,00 euro oltre i.v.a. CP_ Deduceva, inoltre, che dall'1.11.2019 Ad RC avrebbe richiesto un servizio di vigilanza del cantiere per evitare eventuali furti del materiale rimasto incustodito a causa dell'inadempimento dell'opposta, per un totale di 26.360,55 euro (doc. h).
Chiedeva preliminarmente di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale e nel merito, accertare che il credito vantato dall'opposta è di 14.080,00 euro e dichiarare che l'opponente non deve nulla di più all'opposta, chiedendo la compensazione per differenza tra il quantum dovuto e il danno richiesto.
In via riconvenzionale, accertata la risoluzione del contratto di appalto, condannare l'opposta al pagamento di 3.830.80 euro per l'eliminazione dei difetti della fornitura effettuata, oltre alla somma di 26.360,55 euro per i costi di vigilanza sostenuti dalla stessa oltre alla refusione del pagamento della penale di 30.000,00 euro.
In via ulteriormente principale chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva che il contratto stipulato tra Controparte_1 le parti sarebbe stato modificato da parte dell'opponente in alcune parti essenziali, nello specifico in merito ai tempi di consegna e modalità di pagamento e che tali modifiche non sarebbero state accettate dalla stessa.
Deduceva altresì che il termine indicato nel contratto de quo non sarebbe un termine essenziale.
Eccepiva l'illegittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento invocata dall'opponente che a sua volta era già inadempiente per non aver pagato quanto dovuto all'appaltatrice.
2 Specificava altresì la mancanza di un termine congruo nella richiesta di adempimento avanzata dall'opponente.
Deduceva altresì la carenza di un nesso causale tra l'istituzione del servizio di vigilanza da parte dell'opponente e l'asserito inadempimento da parte della Controparte_1
Esponeva infine di aver espletato le prestazioni richieste dall'opponente sino al 5.12.2019, data in cui quest'ultima aveva eccepito la risoluzione contrattuale.
In merito alla richiesta monitoria, precisava che il ritardo nell'avanzamento del cantiere non le sarebbe imputabile poiché non avrebbe potuto procedere in assenza di opere che altri dovevano eseguire, propedeutiche e preliminari, alle proprie attività ancora da eseguire.
Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, rigettare le domande dell'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 933/2020.
In via subordinata, rigettare le domande dell'opponente e condannare la stessa al pagamento in proprio favore della somma di 115.790,20 euro o della diversa somma che venisse accertata in corso di causa oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La domanda avanzata da parte opponente relativa alla risoluzione contrattuale va respinta in quanto la stessa si è resa inadempiente rispetto agli obblighi assunti contrattualmente.
Nello specifico, la società opponente non ha corrisposto all'opposta l'acconto del 40% che avrebbe dovuto versare al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, così come risulta dal contratto concluso tra le parti (doc. 1b).
Non coglie nel segno la diffida ad adempiere inviata dall'opponente alla Controparte_1 in data 5.12.2019 poiché l'istituto della risoluzione per volontà unilaterale richiede che la diffida contenga l'intimazione e che la medesima rispetti un termine congruo difatti, ai sensi dell'art. 1454 c.c. “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
3 Nel caso de quo, è evidente il mancato rispetto di un termine congruo difatti l'opponente ha richiesto all'opposta di adempiere in un termine pari a 5 giorni, comunicando alla stessa: “entro lunedì 9.12.2019 dal ricevimento della presente Lei è formalmente diffidato dal comunicarmi le
Sue volontà in ordine all'esecuzione del contratto di appalto, modalità e tempi dell'intervento per facciata continua, serramenti mancanti e porte interne. In difetto il contratto si intenderà risolto con effetto immediato e mi riterrò libero di conferire detto incarico a terzi (…)”.
Posto che il contratto de quo stabiliva “consegna prevista/tassativa” per il 20 settembre 2019, previa disponibilità di effettuare i rilievi e di avere la conferma del codice ral dei serramenti scelti entro il 25 luglio 2019, e poi di poter lavorare in cantiere nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore”, dalle risultanze documentali si evince che la non è Controparte_1 mai stata posta nelle condizioni di adempiere anche perché l'esatta fornitura dei serramenti è stata determinata dopo mesi dalla conclusione del contratto. Infatti, in data 13.9.2019 e 16.11.2019 quest'ultima ha ricevuto richieste di varianti da parte dell'arch. direttore dei Persona_1 lavori nel cantiere (docc. 4 e 7 parte convenuta).
È evidente, pertanto, che il termine del 20.9.2019 non si può qualificare quale termine essenziale ed era ritenuto superato dalle parti in relazione al fatto che il cantiere era in divenire, diverse opere murarie dovevano essere ultimate e l'ordine doveva essere ancora definito in maniera dettagliata e, in ogni caso, necessitava di continue modifiche in corso d'opera.
A riprova di tale assunto vi è anche la mail inviata in data 18.11.2019 dalla Controparte_1 al direttore dei lavori con la quale comunicava: “come da accordi intercorsi con il sig.
[...]
siamo a inviare il catalogo pannelli bugnati Royal PA (…)”; tale comunicazione attesta CP_1 che nella suddetta data l'opponente non aveva ancora effettuato le scelte necessarie per la prosecuzione della fornitura.
Appare particolarmente rilevante la testimonianza del sig. il quale ha dichiarato: Testimone_1
“non ricordo esattamente il giorno, ma era novembre-dicembre 2019, io avevo montato le finestre senza gli imbotti interni perché mancava il cartongesso”. Tale dichiarazione conferma che il cantiere non era stato completato per quanto riguarda le lavorazioni propedeutiche all'installazione dei serramenti.
In merito al credito vantato dall'opposta nei confronti di Ad RC, dalle risultanze documentali si evince che la ha consegnato presso il cantiere i seguenti beni: telai in Controparte_1 alluminio cm 120x120- quantità 66 per un importo di 42.240,00 euro ( DDT 402 del 31.10.2019), ante in alluminio con vetro camera , quantità 22 ( DDT 411 del 7.11.2019); ante in alluminio con vetro camera – quantità 22 (DDT 413 del 7.11.2019); ante in alluminio con vetro camera – quantità 22 (DDT 414 del 7.11.2019); serramento cm 240 x 240 quantità 1 per un importo di
1.640,00 euro, serramento cm 360x240 per un importo di 2.180,00 euro – quantità 1, pacchi di profili montanti e traversi – quantità 4, scatole di staffe per ancoraggio facciata – quantità 4; - lastre di vetro – quantità 30 mq, pacchi di lamiere di alluminio – quantità 3 (DDT 428 del
4 22.11.2019). Con ciò risulta provato che parte opponente è tenuta a corrispondere in favore di parte opposta i suddetti importi.
Non è stata fornita alcuna prova circa la consegna o l'ordinazione da parte della Controparte_1 dei seguenti beni: facciata continua con porta automatica scorrevole da cm 480 x cm 810 per
[...]
€ 20.440,00; N. 1 serramento da cm 250 x cm 300 per € 940,00; N. 1 serramento da cm 380 x cm
150 per € 740,00; N. 1 serramento da cm 505 x cm 300 per € 1.980,00; N. 52 porte interne in legno, varie misure, per totali € 12.618,00 9. N. 3 portoncini blindati da cm 90 x cm 210 per €
3.240,00. Tali importi non possono essere riconosciuti alla società opposta perché non vi è prova che i materiali stati consegnati né che li abbia effettivamente ordinati da terzi e Controparte_1
a questi pagati. Nemmeno può essere riconosciuto all'opposta l'importo previsto nell'ipotesi di avveramento della condizione contrattuale “fermo lavori” in quanto il caso de quo non rientra in tale fattispecie, la quale prevede la sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione.
Risulta destituita di ogni fondamento la domanda riconvenzionale avanzata da parte dell'opponente relativa alle spese asseritamente sostenute dalla stessa per l'eliminazione dei difetti della fornitura, in primo luogo poiché la stessa era inadempiente ed in secondo luogo si tratta di importi per i quali non è stata fornita alcuna specifica allegazione in merito ai lavori e ai costi sostenuti per l'esecuzione degli stessi. non è tenuta al versamento di alcun importo a titolo di penale Controparte_1 asseritamente versato dall'opponente per ritardata consegna dell'immobile in quanto Ad RC non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare che tale ritardo sia imputabile all'opposta e ad ogni modo, non ha neppure allegato alcuna documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente versato importi a terzi a tale titolo.
Parimenti per le spese di vigilanza asseritamente sostenute dall'opponente per far fronte al ritardo nella posa dei serramenti da parte dell'opposta, è opportuno sottolineare che quest'ultima non ha fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti in quanto tali spese si riferiscono a servizi del tutto estranei alla convenuta difatti dalle fatture n. 16 1563 del 30.11.2019 e n. 16 147 del
31.1.2020 si evince che tali importi sono stati corrisposti a titolo di servizio portierato e servizio speciale di gestione accessi nel cantiere, sicché è evidente che tale attività sarebbe stata necessaria a prescindere dalla presenza o meno dei serramenti.
In ogni caso, tali importi non sono dovuti all'opponente poiché quest'ultima non ha fornito alcuna prova circa il nesso causale tra l'istituzione del servizio di vigilanza e l'asserito inadempimento dell'opposta.
Da quanto detto ne consegue che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, pertanto, è tenuta alla corresponsione in favore dell'opposta degli importi relativi al materiale di cui vi è prova dell'avvenuta consegna mediante i DDT 402,411,413,414 e 428.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.050,15 di cui euro 5.261,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 789,15 per spese generali oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Revoca il d.i. n. 933/2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di 46.060,00 euro oltre interessi ex art. 231/2002 dal dovuto al saldo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5521/2020 promossa da: con il patrocinio dell'avv. AFRUNE ROSA Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. PAPARELLA GIANLUCA Controparte_1
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito ha interposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 933/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.2.2020 in favore di per la somma di 115.970,20 euro, oltre a interessi come da domanda e le Controparte_1 spese di procedura liquidate in 2.456,00 euro per compenso professionale, 406,50 euro per spese oltre il 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa oltre successive ed occorrende.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
Nel corso del 2019, inviava alla Ad RC un preventivo dei lavori di propria Controparte_1 competenza da eseguire in Coccaglio (BS), avente ad oggetto la posa di serramenti (doc. a), il quale veniva accettato. In seguito Ad RC inviava il contratto d'appalto n. 43 del 17.7.2019 per totali 85.401,17 euro (doc. b) con il quale venivano stabilite le condizioni di esecuzione del contratto, in particolare la consegna tassativa delle opere entro il 20.9.2019, il pagamento
1 dell'acconto pari al 40% e le ulteriori scadenze di pagamento a 30/60/90 giorni mediante riba con sal mensile.
Eccepiva che alla fine del mese di ottobre 2019, la non avrebbe concluso i Controparte_1 lavori ed avrebbe abbandonato il cantiere, nello specifico avrebbe effettuato unicamente la posa di 22 finestre per un valore complessivo di 14.080,00 euro oltre iva (doc. g).
In data 5.12.2019 l'opponente inviava all'opposta una diffida alla ripresa dei lavori in cantiere entro la data del 9.1.2019 senza ottenere riscontro con conseguente risoluzione contrattuale.
Ad incaricava la di effettuare lo spessoramento delle finestre Parte_1 Controparte_2 montate dall'opposta senza imbotti e finiture, sostituire due vetri rotti, smontare e rimontare un'anta mancante, per un totale di 3.830,80 euro (doc. e) ed inoltre le avrebbe affidato l'ultimazione dei lavori appaltati alla al corrispettivo di 38.700,00 euro Controparte_1 oltre i.v.a. (doc. f).
Deduceva pertanto che, le fatture emesse dalla riguarderebbero lavori mai Controparte_1 svolti e forniture mai consegnate, ad eccezione della posa delle finestre per l'importo di
14.080,00 euro oltre i.v.a. CP_ Deduceva, inoltre, che dall'1.11.2019 Ad RC avrebbe richiesto un servizio di vigilanza del cantiere per evitare eventuali furti del materiale rimasto incustodito a causa dell'inadempimento dell'opposta, per un totale di 26.360,55 euro (doc. h).
Chiedeva preliminarmente di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale e nel merito, accertare che il credito vantato dall'opposta è di 14.080,00 euro e dichiarare che l'opponente non deve nulla di più all'opposta, chiedendo la compensazione per differenza tra il quantum dovuto e il danno richiesto.
In via riconvenzionale, accertata la risoluzione del contratto di appalto, condannare l'opposta al pagamento di 3.830.80 euro per l'eliminazione dei difetti della fornitura effettuata, oltre alla somma di 26.360,55 euro per i costi di vigilanza sostenuti dalla stessa oltre alla refusione del pagamento della penale di 30.000,00 euro.
In via ulteriormente principale chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva che il contratto stipulato tra Controparte_1 le parti sarebbe stato modificato da parte dell'opponente in alcune parti essenziali, nello specifico in merito ai tempi di consegna e modalità di pagamento e che tali modifiche non sarebbero state accettate dalla stessa.
Deduceva altresì che il termine indicato nel contratto de quo non sarebbe un termine essenziale.
Eccepiva l'illegittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento invocata dall'opponente che a sua volta era già inadempiente per non aver pagato quanto dovuto all'appaltatrice.
2 Specificava altresì la mancanza di un termine congruo nella richiesta di adempimento avanzata dall'opponente.
Deduceva altresì la carenza di un nesso causale tra l'istituzione del servizio di vigilanza da parte dell'opponente e l'asserito inadempimento da parte della Controparte_1
Esponeva infine di aver espletato le prestazioni richieste dall'opponente sino al 5.12.2019, data in cui quest'ultima aveva eccepito la risoluzione contrattuale.
In merito alla richiesta monitoria, precisava che il ritardo nell'avanzamento del cantiere non le sarebbe imputabile poiché non avrebbe potuto procedere in assenza di opere che altri dovevano eseguire, propedeutiche e preliminari, alle proprie attività ancora da eseguire.
Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, rigettare le domande dell'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 933/2020.
In via subordinata, rigettare le domande dell'opponente e condannare la stessa al pagamento in proprio favore della somma di 115.790,20 euro o della diversa somma che venisse accertata in corso di causa oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La domanda avanzata da parte opponente relativa alla risoluzione contrattuale va respinta in quanto la stessa si è resa inadempiente rispetto agli obblighi assunti contrattualmente.
Nello specifico, la società opponente non ha corrisposto all'opposta l'acconto del 40% che avrebbe dovuto versare al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, così come risulta dal contratto concluso tra le parti (doc. 1b).
Non coglie nel segno la diffida ad adempiere inviata dall'opponente alla Controparte_1 in data 5.12.2019 poiché l'istituto della risoluzione per volontà unilaterale richiede che la diffida contenga l'intimazione e che la medesima rispetti un termine congruo difatti, ai sensi dell'art. 1454 c.c. “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
3 Nel caso de quo, è evidente il mancato rispetto di un termine congruo difatti l'opponente ha richiesto all'opposta di adempiere in un termine pari a 5 giorni, comunicando alla stessa: “entro lunedì 9.12.2019 dal ricevimento della presente Lei è formalmente diffidato dal comunicarmi le
Sue volontà in ordine all'esecuzione del contratto di appalto, modalità e tempi dell'intervento per facciata continua, serramenti mancanti e porte interne. In difetto il contratto si intenderà risolto con effetto immediato e mi riterrò libero di conferire detto incarico a terzi (…)”.
Posto che il contratto de quo stabiliva “consegna prevista/tassativa” per il 20 settembre 2019, previa disponibilità di effettuare i rilievi e di avere la conferma del codice ral dei serramenti scelti entro il 25 luglio 2019, e poi di poter lavorare in cantiere nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore”, dalle risultanze documentali si evince che la non è Controparte_1 mai stata posta nelle condizioni di adempiere anche perché l'esatta fornitura dei serramenti è stata determinata dopo mesi dalla conclusione del contratto. Infatti, in data 13.9.2019 e 16.11.2019 quest'ultima ha ricevuto richieste di varianti da parte dell'arch. direttore dei Persona_1 lavori nel cantiere (docc. 4 e 7 parte convenuta).
È evidente, pertanto, che il termine del 20.9.2019 non si può qualificare quale termine essenziale ed era ritenuto superato dalle parti in relazione al fatto che il cantiere era in divenire, diverse opere murarie dovevano essere ultimate e l'ordine doveva essere ancora definito in maniera dettagliata e, in ogni caso, necessitava di continue modifiche in corso d'opera.
A riprova di tale assunto vi è anche la mail inviata in data 18.11.2019 dalla Controparte_1 al direttore dei lavori con la quale comunicava: “come da accordi intercorsi con il sig.
[...]
siamo a inviare il catalogo pannelli bugnati Royal PA (…)”; tale comunicazione attesta CP_1 che nella suddetta data l'opponente non aveva ancora effettuato le scelte necessarie per la prosecuzione della fornitura.
Appare particolarmente rilevante la testimonianza del sig. il quale ha dichiarato: Testimone_1
“non ricordo esattamente il giorno, ma era novembre-dicembre 2019, io avevo montato le finestre senza gli imbotti interni perché mancava il cartongesso”. Tale dichiarazione conferma che il cantiere non era stato completato per quanto riguarda le lavorazioni propedeutiche all'installazione dei serramenti.
In merito al credito vantato dall'opposta nei confronti di Ad RC, dalle risultanze documentali si evince che la ha consegnato presso il cantiere i seguenti beni: telai in Controparte_1 alluminio cm 120x120- quantità 66 per un importo di 42.240,00 euro ( DDT 402 del 31.10.2019), ante in alluminio con vetro camera , quantità 22 ( DDT 411 del 7.11.2019); ante in alluminio con vetro camera – quantità 22 (DDT 413 del 7.11.2019); ante in alluminio con vetro camera – quantità 22 (DDT 414 del 7.11.2019); serramento cm 240 x 240 quantità 1 per un importo di
1.640,00 euro, serramento cm 360x240 per un importo di 2.180,00 euro – quantità 1, pacchi di profili montanti e traversi – quantità 4, scatole di staffe per ancoraggio facciata – quantità 4; - lastre di vetro – quantità 30 mq, pacchi di lamiere di alluminio – quantità 3 (DDT 428 del
4 22.11.2019). Con ciò risulta provato che parte opponente è tenuta a corrispondere in favore di parte opposta i suddetti importi.
Non è stata fornita alcuna prova circa la consegna o l'ordinazione da parte della Controparte_1 dei seguenti beni: facciata continua con porta automatica scorrevole da cm 480 x cm 810 per
[...]
€ 20.440,00; N. 1 serramento da cm 250 x cm 300 per € 940,00; N. 1 serramento da cm 380 x cm
150 per € 740,00; N. 1 serramento da cm 505 x cm 300 per € 1.980,00; N. 52 porte interne in legno, varie misure, per totali € 12.618,00 9. N. 3 portoncini blindati da cm 90 x cm 210 per €
3.240,00. Tali importi non possono essere riconosciuti alla società opposta perché non vi è prova che i materiali stati consegnati né che li abbia effettivamente ordinati da terzi e Controparte_1
a questi pagati. Nemmeno può essere riconosciuto all'opposta l'importo previsto nell'ipotesi di avveramento della condizione contrattuale “fermo lavori” in quanto il caso de quo non rientra in tale fattispecie, la quale prevede la sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione.
Risulta destituita di ogni fondamento la domanda riconvenzionale avanzata da parte dell'opponente relativa alle spese asseritamente sostenute dalla stessa per l'eliminazione dei difetti della fornitura, in primo luogo poiché la stessa era inadempiente ed in secondo luogo si tratta di importi per i quali non è stata fornita alcuna specifica allegazione in merito ai lavori e ai costi sostenuti per l'esecuzione degli stessi. non è tenuta al versamento di alcun importo a titolo di penale Controparte_1 asseritamente versato dall'opponente per ritardata consegna dell'immobile in quanto Ad RC non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare che tale ritardo sia imputabile all'opposta e ad ogni modo, non ha neppure allegato alcuna documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente versato importi a terzi a tale titolo.
Parimenti per le spese di vigilanza asseritamente sostenute dall'opponente per far fronte al ritardo nella posa dei serramenti da parte dell'opposta, è opportuno sottolineare che quest'ultima non ha fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti in quanto tali spese si riferiscono a servizi del tutto estranei alla convenuta difatti dalle fatture n. 16 1563 del 30.11.2019 e n. 16 147 del
31.1.2020 si evince che tali importi sono stati corrisposti a titolo di servizio portierato e servizio speciale di gestione accessi nel cantiere, sicché è evidente che tale attività sarebbe stata necessaria a prescindere dalla presenza o meno dei serramenti.
In ogni caso, tali importi non sono dovuti all'opponente poiché quest'ultima non ha fornito alcuna prova circa il nesso causale tra l'istituzione del servizio di vigilanza e l'asserito inadempimento dell'opposta.
Da quanto detto ne consegue che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, pertanto, è tenuta alla corresponsione in favore dell'opposta degli importi relativi al materiale di cui vi è prova dell'avvenuta consegna mediante i DDT 402,411,413,414 e 428.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.050,15 di cui euro 5.261,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 789,15 per spese generali oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Revoca il d.i. n. 933/2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di 46.060,00 euro oltre interessi ex art. 231/2002 dal dovuto al saldo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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