CASS
Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2024, n. 37122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37122 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo la Corte di cassazione la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37122 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 11/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di AR EO la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Collevecchio il 26 marzo 2023. 2. EO AR propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento con il quale, contestualmente all'irrogazione della pena di giorni 14 di arresto ed euro 800 di ammenda, è stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e il giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei senza provvedere alla sospensione dell'esecutività di tale sanzione accessoria. Deduce, dunque, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada in quanto il giudice, nel sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, non ha disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, necessaria in quanto solo all'esito della valutazione sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità se ne potrà disporre il ripristino o, in caso di esito positivo, la riduzione alla metà secondo quanto previsto dalla norma che si assume violata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo la Corte di Cassazione la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, per rendere compatibile l'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria che segue, anche di ufficio, alla pronuncia di condanna in relazione 'alla contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada con il beneficio premiale di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della 2 sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez.4, n.48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.271040). Tale approdo, reso necessario dalla esigenza di coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub-procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare imposto dalla stessa lettera della disposizione del comma 9-bis cit., che prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (Sez. 4, n.38406 del 12/07/2023, Trimboli, non mass.; Sez.4 n. 12262 del 8/02/2018, Ferrarini, Rv.272531). 3. La sospensione dell'efficacia della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria alla pronuncia di condanna può essere disposta da questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett.1) cod.proc.pen., trattandosi di statuizione che non richiede alcun apprezzamento discrezionale, altrimenti riservato al giudice di merito. 4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; sospensione della esecutività che va contestualmente disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; sospensione dell'esecutività che dispone. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il onsigliere e tensore Il Preid,éite •
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo la Corte di cassazione la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37122 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 11/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di AR EO la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Collevecchio il 26 marzo 2023. 2. EO AR propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento con il quale, contestualmente all'irrogazione della pena di giorni 14 di arresto ed euro 800 di ammenda, è stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e il giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei senza provvedere alla sospensione dell'esecutività di tale sanzione accessoria. Deduce, dunque, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada in quanto il giudice, nel sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, non ha disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, necessaria in quanto solo all'esito della valutazione sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità se ne potrà disporre il ripristino o, in caso di esito positivo, la riduzione alla metà secondo quanto previsto dalla norma che si assume violata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo la Corte di Cassazione la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, per rendere compatibile l'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria che segue, anche di ufficio, alla pronuncia di condanna in relazione 'alla contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada con il beneficio premiale di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della 2 sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez.4, n.48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.271040). Tale approdo, reso necessario dalla esigenza di coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub-procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare imposto dalla stessa lettera della disposizione del comma 9-bis cit., che prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (Sez. 4, n.38406 del 12/07/2023, Trimboli, non mass.; Sez.4 n. 12262 del 8/02/2018, Ferrarini, Rv.272531). 3. La sospensione dell'efficacia della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria alla pronuncia di condanna può essere disposta da questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett.1) cod.proc.pen., trattandosi di statuizione che non richiede alcun apprezzamento discrezionale, altrimenti riservato al giudice di merito. 4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; sospensione della esecutività che va contestualmente disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; sospensione dell'esecutività che dispone. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il onsigliere e tensore Il Preid,éite •