TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1961/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore nato fuori dal matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
OS OL;
- ricorrente -
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 21.10.2024 ha dedotto di aver in Parte_1
passato intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e che da tale unione CP_1
sono nati i figli il 18/05/2007 e l'1/09/2014, riconosciuti da Persona_1 Persona_2
ambo i genitori. Ha, poi, riferito che la convivenza si è interrotta nell'agosto 2017 avendo il CP_1
trasferito altrove la propria residenza, lamentando - altresì - che l'odierno resistente ha da sempre dimostrato aperto disinteresse materiale ed affettivo nei confronti del figlio , Persona_2
lasciandolo alle sole cure della madre sin dalla tenera età di quattro anni.
Tanto premesso, ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
b) pronunciare, in ordine al regime di Persona_2
visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , sempre prediligendo Persona_2
l'interesse, benessere e la volontà del minore , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, senonché disporre l'intervento del Consultorio del Comune di Cassano Ionio essendo il nucleo famigliare già attenzionato dallo stesso;
c) di non disporre a carico del resistente nessun contributo economico per il mantenimento del figlio minore, nonché di non disporre nessun
contributo del resistente alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Instaurato il contraddittorio, il resistente - sebbene ritualmente evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.11.2025 la ricorrente ha rinunciato espressamente alla domanda di disciplina del diritto di visita del resistente;
alla medesima udienza il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendo necessario l'espletamento di alcuna attività istruttoria.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
2. Ritiene il Tribunale che dalla lettura del ricorso e dalla discussione in udienza siano emersi concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, che inducono ad affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater c.c. Persona_2 interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Ed invero, ha completamente trascurato il rapporto con il predetto figlio minore, CP_1
allontanandosi dalla casa familiare già nell'agosto 2017 allorquando il piccolo aveva Persona_2
solo quattro anni e trasferendo altrove la propria residenza, peraltro palesando un grave e persistente disinteresse per le sorti del figlio, omettendo di fornirgli supporto materiale, educativo ed affettivo di alcun tipo e lasciandolo alle sole cure della madre, la quale - per come ulteriormente precisato a verbale d'udienza del 14.11.2025 - ha dichiarato di essersi fatta carico, da sola, della crescita del figlio, all'uopo specificando che il resistente “…non mi ha mai corrisposto alcuna somma per il
mantenimento di , ho sempre provveduto a tutto io. Si è sempre disinteressato Persona_2 del bambino, tant'è che non lo vede da almeno due anni e mezzo. In questi anni non ha nemmeno avuto il benché minimo contatto telefonico con il piccolo. Quando talvolta, in passato, è capitato di incrociarlo per strada, non si è nemmeno fermato a salutare suo figlio (…)”. CP_1
Un totale disinteresse, questo, in linea con l'eguale disinteresse mostrato dal resistente per gli esiti del presente procedimento, in cui ha mancato di costituirsi nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, così omettendo di fornire la prova di aver mai provveduto a versare alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore o di aver frequentato il minore dall'epoca dell'allontanamento dalla residenza familiare.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo.
Ed infatti, la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto, Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Pertanto, in accoglimento della domanda azionata dalla ricorrente, va disposto l'affido esclusivo del minore alla madre , sicché le decisioni di maggiore interesse Persona_2 Parte_1
relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Quanto al regime di visita, preso atto del perdurante grave disinteresse mostrato dal padre - che da almeno due anni e mezzo non vede e non ha nemmeno contatti telefonici con il bambino, rifiutando così qualsivoglia contatto - ritiene questo Tribunale che, allo stato, non si ravvisi l'opportunità di predisporre alcuna disciplina.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1961/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . CP_1
2) Dispone l'affido esclusivo del minore alla madre . Persona_2 Parte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 17/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1961/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento di minore nato fuori dal matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
OS OL;
- ricorrente -
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 21.10.2024 ha dedotto di aver in Parte_1
passato intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e che da tale unione CP_1
sono nati i figli il 18/05/2007 e l'1/09/2014, riconosciuti da Persona_1 Persona_2
ambo i genitori. Ha, poi, riferito che la convivenza si è interrotta nell'agosto 2017 avendo il CP_1
trasferito altrove la propria residenza, lamentando - altresì - che l'odierno resistente ha da sempre dimostrato aperto disinteresse materiale ed affettivo nei confronti del figlio , Persona_2
lasciandolo alle sole cure della madre sin dalla tenera età di quattro anni.
Tanto premesso, ha invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
b) pronunciare, in ordine al regime di Persona_2
visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , sempre prediligendo Persona_2
l'interesse, benessere e la volontà del minore , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, senonché disporre l'intervento del Consultorio del Comune di Cassano Ionio essendo il nucleo famigliare già attenzionato dallo stesso;
c) di non disporre a carico del resistente nessun contributo economico per il mantenimento del figlio minore, nonché di non disporre nessun
contributo del resistente alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Instaurato il contraddittorio, il resistente - sebbene ritualmente evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.11.2025 la ricorrente ha rinunciato espressamente alla domanda di disciplina del diritto di visita del resistente;
alla medesima udienza il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendo necessario l'espletamento di alcuna attività istruttoria.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
2. Ritiene il Tribunale che dalla lettura del ricorso e dalla discussione in udienza siano emersi concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre, che inducono ad affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater c.c. Persona_2 interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Ed invero, ha completamente trascurato il rapporto con il predetto figlio minore, CP_1
allontanandosi dalla casa familiare già nell'agosto 2017 allorquando il piccolo aveva Persona_2
solo quattro anni e trasferendo altrove la propria residenza, peraltro palesando un grave e persistente disinteresse per le sorti del figlio, omettendo di fornirgli supporto materiale, educativo ed affettivo di alcun tipo e lasciandolo alle sole cure della madre, la quale - per come ulteriormente precisato a verbale d'udienza del 14.11.2025 - ha dichiarato di essersi fatta carico, da sola, della crescita del figlio, all'uopo specificando che il resistente “…non mi ha mai corrisposto alcuna somma per il
mantenimento di , ho sempre provveduto a tutto io. Si è sempre disinteressato Persona_2 del bambino, tant'è che non lo vede da almeno due anni e mezzo. In questi anni non ha nemmeno avuto il benché minimo contatto telefonico con il piccolo. Quando talvolta, in passato, è capitato di incrociarlo per strada, non si è nemmeno fermato a salutare suo figlio (…)”. CP_1
Un totale disinteresse, questo, in linea con l'eguale disinteresse mostrato dal resistente per gli esiti del presente procedimento, in cui ha mancato di costituirsi nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, così omettendo di fornire la prova di aver mai provveduto a versare alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore o di aver frequentato il minore dall'epoca dell'allontanamento dalla residenza familiare.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo.
Ed infatti, la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto, Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Pertanto, in accoglimento della domanda azionata dalla ricorrente, va disposto l'affido esclusivo del minore alla madre , sicché le decisioni di maggiore interesse Persona_2 Parte_1
relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Quanto al regime di visita, preso atto del perdurante grave disinteresse mostrato dal padre - che da almeno due anni e mezzo non vede e non ha nemmeno contatti telefonici con il bambino, rifiutando così qualsivoglia contatto - ritiene questo Tribunale che, allo stato, non si ravvisi l'opportunità di predisporre alcuna disciplina.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1961/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . CP_1
2) Dispone l'affido esclusivo del minore alla madre . Persona_2 Parte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 17/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola