TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12592 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. BE SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
05.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28770/2025 R.G e vertente
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1
in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabiana Parte_2
IB, GI PA e AV AC (parti ricorrenti).
E
elettivamente domiciliata in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso CP_1
dall' Avv. Simonetta Zannini Quirini (resistente).
FATTO E DIRITTO
La e in proprio hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio l' per sentir accogliere nei confronti del medesimo le seguenti CP_1
conclusioni: ”In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva ovvero l'esecuzione di ogni provvedimento impugnato, e in particolare dell'avviso di addebito I.N.P.S.
397 2025 00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data, inaudita altera parte, ovvero, all'udienza all'uopo fissata, o, in subordine, all'udienza fissata per la
comparizione delle parti;
In via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
397 00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data impugnato CP_1 Pt_3
e ogni atto presupposto o conseguente o conseguenziale o collegato, ivi compresi il
verbale di accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del 17.12.2024 e il
verbale ispettivo NIU 2024002559 prot. 5900.17/12.2024.0262293 del CP_1
17.12.2024 per i motivi esposti nel presente;
- Nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 397 2025 CP_1
00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data e con il verbale di
accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del 17.12.2024 e/o con il verbale
ispettivo NIU 2024002559 prot. 5900.17/12.2024.0262293 del 17.12.2024 per CP_1
tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di
ogni fatto, circostanza, inadempimento o violazione comunque contestata alla sig.ra
e alla in ordine al versamento di Parte_2 Controparte_2
contributi previdenziali, ovvero in ordine alla diversa e contestatissima titolarità dei rapporti di lavoro di 192 lavoratori assunti alle dipendenze di Controparte_3
ovvero in ordine a sanzioni e interessi e dichiarare che nulla è dovuto per qualsiasi titolo, causale o ragione dalle odierne ricorrenti;
In via subordinata, nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di
addebito n. 397 2025 00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data CP_1
impugnato e ogni atto presupposto o conseguente o conseguenziale o collegato, ivi
compresi il verbale di accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del
17.12.2024 e il verbale ispettivo NIU 2024002559 prot.
5900.17/12.2024.0262293 del 17.12.2024 per i motivi esposti nel presente CP_1
ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
- Nel merito,
accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 397 2025 00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data CP_1
nonchè con il verbale di accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del
17.12.2024 e con il verbale ispettivo NIU 2024002559 prot.
5900.17/12.2024.0262293 del 17.12.2024 per tutti i motivi esposti nel presente CP_1
ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace con rideterminazione delle somme eventualmente dovute con esclusivo riferimento ai
pochi lavoratori che hanno operato sull'appalto; In ogni caso, con vittoria di spese e
compensi di giudizio.” 1) accogliere il presente ricorso per le motivazioni esposte ai
capitoli I e II e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o
l'illegittimità del verbale impugnato e, comunque, accertare e dichiarare
l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, conseguentemente, annullare e/o CP_1 revocare il verbale medesimo, nonché ogni altro atto ad esso inerente, presupposto,
conseguente o consequenziale;
2) in via principale e nel merito, accogliere il presente ricorso per le motivazioni esposte al capitolo III (paragrafi a, b, c, d, e, f) e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità del
verbale impugnato e, comunque, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese
avanzate dall' e, conseguentemente, annullare e/o revocare il verbale medesimo, CP_1
nonché ogni altro atto ad esso inerente, presupposto, conseguente o consequenziale;
3)
in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento delle precedenti domande, accertare l'erroneità dei conteggi formulati
dall' e, per l'effetto, decurtare dall'importo richiesto le somme non dovute e CP_4
rideterminare il quantum eventualmente spettante all 4) in ogni caso, con ogni CP_1
consequenziale provvedimento anche per quel che riguarda le spese di giudizio”.
L' si è costituito rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1
all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare il ricorso INAMMISSIBILE in quanto tardivo,
quantomeno in parte qua sulla contestazione dei vizi formali;
per il resto dichiararlo inammissibile in quanto generico e non provato;
NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE respingere integralmente il ricorso di controparte siccome palesemente
infondato; IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA e salvo gravame accertare il
minor credito dell'Istituto in relazione alle parti dell'avviso di addebito e del verbale di accertamento opposto. Con vittoria di spese”.
”. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito di questa, la causa è stata decisa.
****
Premesso che il ricorso è stato depositato tempestivamente il 7.8.2025 nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito
(avvenuta il 1.7.2025) e che si tratta di una causa che rientra per legge nella competenza del giudice del lavoro, vediamo prima i fatti per cui è causa.
L'avviso di addebito in questa sede impugnato è stato emesso dall' CP_1
sede Roma Casilino Prenestino, per il complessivo importo di Euro
2.292.140,25, avendo quale atto presupposto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del 17.12.2024 (nell'avviso di addebito viene indicato però il “verbale ispettivo NIU 2024002559 prot.
5900.17/12.2024.0262293 del 17.12.2024 notificato il 18/12/2024”), con il CP_1
quale gli ispettori e , unitamente Controparte_5 Parte_4
ai funzionari ispettivi in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Pesaro Urbino, e hanno dichiarato di aver Testimone_1 Testimone_2
concluso in data 17.12.2024 gli accertamenti iniziati l'8.3.2024.
Gli ispettori I.T.L. e hanno dichiarato di aver effettuato un CP_1
accertamento avente ad oggetto il contratto di servizi stipulato tra CP_6
(oggi , KY NE SC e la società Parte_1 CP_3 intrattenuto nel periodo febbraio 2020-maggio 2022, diffidando la Società
al pagamento della complessiva somma di Euro Parte_1
2.270.878,57, di cui Euro 1.380.676,27 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 2/2020 al 5/2022, ed Euro 890.202,30 a titolo di somme aggiuntive per il medesimo periodo (2/2020-5/2022). Alla
responsabile aziendale è stato invece notificato un illecito amministrativo per
16.666,67.
Secondo quanto si legge anche nella comparsa di costituzione dell' in CP_1
sede di accesso ispettivo, gli ispettori avrebbero accertato la somministrazione irregolare di lavoratori in favore della ad Parte_1
opera della società a seguito di sub appalto con la KY CP_3
NE. I lavoratori che prima lavoravano per (oggi ) CP_6 Parte_1
per il periodo da febbraio 2020 a maggio 2022 sarebbero stati formalmente incardinati come lavoratori della società L'accertamento CP_3
ispettivo ha avuto ad oggetto, come confermato dall' nelle sue difese, il CP_1
contratto di servizi stipulato tra l'azienda (la precedente CP_7
denominazione della ) in qualità di committente, la società KY Parte_1
NE Soc. cons. r.l. in qualità di appaltatore e la a cui è stato CP_3
conferito dalla KY NE l'incarico specifico di esecuzione del contratto di appalto. Il suddetto verbale è stato pacificamente notificato alle ricorrenti in data
24.12.2024.
Occorre aggiungere che gli ispettori dichiarato nel verbale di aver esaminato,
nel corso della verifica, i seguenti documenti:
- Contratto di affidamento di servizi da (ora Controparte_8
a KY NE;
Parte_1
- Conferimento di incarico da KY NE a Controparte_3
- Fatture emesse da KY NE e registri acquisti e vendite anno 2020-2021-
2022;
- Fatture emesse da registri acquisti e vendite anno 2020-2021- CP_3
2022.
A pag 1 si parla di verbali di primo accesso ispettivo e di eventuali verbali interlocutori e nella successiva pagina si legge che le attività ispettive nei confronti della – non di - hanno avuto avvio il CP_3 Parte_1
27.10.2021 (v. anche comparsa di costituzione dell' e che nel corso CP_1
dell'accesso ispettivo eseguito nei confronti di sono stati sentiti CP_3
“la responsabile del personale presso la sede legale della società” e altri lavoratori,
aggiungendo che “Tutti i lavoratori trovati risultavano censiti nelle banche dati”
di . L'attività ispettiva sarebbe proseguita negli anni successivi CP_3 (nel 2022 e nel 2024, in cui sarebbero stati sentiti i “lavoratori dipendenti di
[...]
) e avrebbe avuto quale esito quello di ritenere non genuino l'appalto CP_3
tra la e con conseguente recupero contributivo nei Parte_1 CP_3
confronti della Committente relativamente a 192 dipendenti. Nel Parte_1
citato verbale conclusivo viene dato atto dell'esistenza e dell'esibizione di un contratto di appalto tra (già e KY NE e del Parte_1 CP_6
successivo affidamento da quest'ultima a nonchè del fatto che la CP_3
“dal mese di febbraio 2020 ha iniziato ad assumere dipendenti mediante CP_3
comunicazione di distacco di n. 4 lavoratori da ” e poi “mediante CP_6 Parte_5
in maniera massiva da altre società sempre legate al gruppo/marchio . CP_9
Dopo aver elencato una serie di nominativi (appunto 192), le ispettrici riconoscevano come essi fossero stati “formalmente assunti da e CP_3
evidenziavano che la stessa non sarebbe stata nemmeno locataria CP_3
dell'immobile ove veniva esercitata l'attività lavorativa, posto che il polo logistico era affittato da , sito in Pesaro, via delle Esposizioni, 33. Parte_1
Per trarne la conseguenza che sarebbe stata realizzata una intermediazione di manodopera per i presunti vantaggi conseguiti da dall'appalto: Parte_1
“in considerazione della simulazione a cascata del sub–appalto con la KY NE e la sua riconduzione a una mera somministrazione di manodopera da parte di
[...]
. CP_3 ****
Rispetto al verbale di accertamento le opponenti hanno sollevato, prima di tutto, alcune contestazioni di carattere formale e procedurale, che sono nella sostanza del tutto irrilevanti: la presunta violazione dell'art. 33 della legge
183/2010 nonché dell'art. 14 della legge 689/81, norma quest'ultima che,
com'è evidente, riguarda solo la materia delle sanzioni amministrative.
Al fine di comprendere i principi da applicare è necessario ricordare che, a differenza del processo tributario, quello relativo alla contribuzione obbligatoria non ha carattere impugnatorio ma verte sul rapporto obbligatorio che sussiste, ex lege, tra istituto di previdenza e il contribuente.
In questo quadro, i dedotti vizi formali non potrebbero mai determinare la nullità dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato.
Infatti, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013).
Non a caso si è affermato che l'opposizione a cartella (e quindi oggi ad avviso di addebito) va equiparata a quella a decreto ingiuntivo (v., tra le numerose altre Cass. n. 14149/2012 e Cass. n. 1046/2014) con la conseguenza che il giudice deve in ogni caso pronunciare sul merito della pretesa contributiva.
Come rilevato poi dal giudice delle leggi (Corte Cost. ordinanza n. 111/2007):
"da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore,
attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne
governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è
rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un
giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni,
sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di
opposizione".
In ogni caso, con il giudizio di opposizione anche al solo verbale ispettivo, si instaura non un giudizio di impugnazione avverso atto amministrativo emesso per eventuali vizi di legittimità del medesimo, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa dell'ente ; il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) -
dev'essere verificata in sede giudiziaria. Pertanto, anche l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo esserne accertata la fondatezza nel merito (cfr. per tutte, sent. Corte di appello n. 637/2023 del 19-06-2023).
****
Rispetto al merito della vicenda l' (v. comparsa di costituzione) ha CP_1
affermato quanto segue: Dall'esame della documentazione esibita, nonché dalle
indagini effettuate, si è appurato che le modalità di esecuzione
dell'appalto/conferimento incarico sono state le seguenti. La dopo la CP_3
sottoscrizione del contratto e l'assunzione della veste di appaltatore ed esecutore del servizio, erogava la prestazione impiegando propria forza lavoro, senza di fatto avere
la benché minima gestione della stessa. Il rapporto, così come è stato articolato, ha
comportato in concreto la somministrazione di lavoro da parte della CP_3
a (già . In primo luogo si rileva che la
[...] Parte_1 CP_8
formalmente inquadrata come società esercitante l'attività di “altri CP_3
servizi di sostegno alle imprese ulteriori specifiche, prestazioni di servizi di assistenza
alla vendita, allestimento, approvvigionamento e riordino scaffali presso esercizi”, ha
stipulato il contratto di servizi con KY NE in data 01.02.2019, non avendo forza lavoro. Infatti solo in data successiva e cioè a partire dal mese di febbraio 2020 ha iniziato ad assumere dipendenti mediante comunicazione di distacco di n.4
lavoratori da Oltre alla mancanza di personale, si rileva che CP_6 CP_3
non era neppure locataria dell'immobile in cui esercitava l'attività nell'unità
produttiva di Pesaro. Infatti il contratto di locazione dell'immobile, all'interno del
quale la esercitava la propria attività sull'unità operativa di Pesaro, CP_3
era dal 2016 in capo alla Società Parte_6
P.IVA , poi fino al 16.11.2020 e, successivamente, P.IVA_1 Controparte_8
in qualità di locataria. Di fatto dunque i lavoratori, formalmente Parte_1
assunti dalla in realtà, prestavano la loro attività direttamente in CP_3
favore della , la quale, in tal modo, ha ottenuto nel periodo Parte_1
compreso tra febbraio 2020 e maggio 2022, la forza lavoro necessaria allo svolgimento
della propria attività attraverso la simulazione di un contratto di appalto di servizi, e
la sua strumentalità a realizzare una intermediazione di manodopera, in
considerazione della simulazione a cascata del sub appalto con la KY NE e la
sua riconduzione ad una mera somministrazione di manodopera da parte della
[...]
Dall'attività istruttoria è emerso infatti che la quasi totalità del personale CP_3
impiegato nell'appalto aveva sì contezza di essere stato formalmente assunto alle
dipendenze della ma di ritenere tale società una società di CP_3
“somministrazione”, indotto in errore anche dall'assonanza del nome di tale società con quello di altra società di somministrazione legittimamente autorizzata. I
lavoratori impiegati nell'appalto, formalmente assunti dalla in gran CP_3 parte sono transitati, mediante da gruppo . Nello specifico Parte_5 CP_9
infatti il reclutamento del personale è avvenuto, dapprima, nel mese di febbraio 2020, solo per 4 lavoratori, mediante distacco di personale da (già Parte_1 CP_7
) a e successivamente, dal mese di marzo, sempre mediante
[...] CP_3
in maniera massiva da altre società sempre legate al . Parte_5 Controparte_10
Inoltre è emerso, da informazioni assunte, che fosse esplicitata, la volontà da parte di
di alleggerire i costi del personale di tutto il gruppo, Parte_1
esternalizzando il personale a società terze, ma che lo stesso personale avrebbe
continuato a svolgere le medesime mansioni. Ulteriore elemento che dimostra come il
meccanismo creato fosse stato congegnato per fruire dei vantaggi sostanziali di un rapporto di lavoro subordinato, senza assumerne gli oneri, è la circostanza che anche
la gestione del personale fosse esercitata dai responsabili della CP_3
. Anche le direttive e i turni di lavoro erano forniti dai responsabili della Parte_1
, senza che vi fosse alcuna distinzione tra i dipendenti diretti dell'azienda Parte_1
utilizzatrice e quelli assunti dalla Si precisa inoltre che dall'esame CP_3
del Registro acquisti e vendite relativo agli anni 2020 - 2021 e 2022, esibito dalla
società, si è rilevato che tutte le fatture di vendita della sono state CP_3
emesse alla KY NE e tutte le fatture di acquisto relative alla sono CP_3
state emesse da KY NE. Da ciò si deduce in modo evidente che la CP_3
non abbia svolto in alcun modo una attività economica propria, ma sia stata
esclusivamente un serbatorio di manodopera destinato alle esigenze della Parte_1 e quindi ciò conferma il meccanismo della somministrazione. L'ulteriore
[...]
elemento della permanenza dell'intestazione del contratto di locazione dell'immobile in cui era allocata la unità produttiva di Pesaro, in capo a , poi poi CP_6
, evidenzia l'inconsistenza strutturale di che comporta Parte_1 CP_3
di per sé l'incapacità di realizzare un risultato autonomo da conseguire attraverso
una effettiva autonoma organizzazione del lavoro con impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa. La stipulazione del contratto di appalto di servizi
tra la (ora ) e KY NE e il successivo Controparte_8 Parte_1
affidamento/conferimento delle lavorazioni oggetto di tale contratto a CP_3
nelle modalità sopra esplicitate ha consentito a di: • assicurarsi un
[...] Parte_1
elevato profilo di flessibilità in riferimento alla durata dei contratti e all'utilizzo dei
lavoratori in modo intercambiale e caratterizzato da precarietà in fatto di stabilità
lavorativa; • abbattere il costo del lavoro complessivamente inteso;
• intromettersi
nella scelta dei lavoratori da assumere, con indicazione specifica del personale
necessario in base alle esigenze contingenti;
• esercitare un potere direttivo ed organizzativo;
• impiegare i lavoratori in plurime attività produttive tipiche
dell'azienda congiuntamente al proprio personale, etc. I dipendenti adibiti negli
appalti non hanno mai ricevuto ordini o direttive di lavoro dai propri datori formali,
né dai referenti di questi ultimi. I programmi di lavoro sono stati stabiliti integralmente dal committente, il quale, per tutta la durata dei contratti di appalto,
ha esercitato, nei confronti dei predetti lavoratori, le funzioni datoriali di organizzazione, di direzione e di controllo delle prestazioni di lavoro, conformando
sostanzialmente queste ultime al proprio ciclo produttivo aziendale. Le circostanze sopra esposte denotano che il committente ), nella Controparte_11
presente fattispecie, ha assunto la tipica veste di datore sostanziale, gestendo in
proprio tutta l'attività fittiziamente esternalizzata. Lo stesso contratto di appalto
risulta calibrato solo per fornire al committente, non un bene o un servizio autonomo, estrapolabile dal ciclo produttivo, ma la semplice manodopera. In tale prospettiva non
v'è stata alcuna dinamica divergenza tra attività appaltata e il ciclo di produzione
dello pseudo committente, con la conseguenza che quest'ultimo ha finito per
sovrapporsi all'organizzazione dell'appaltatore, assumendo integralmente le scelte che avrebbero invece dovuto essere assunte da quest'ultima. Il committente, in
concomitanza al contratto di appalto, ha continuato pertanto a esercitare i medesimi
servizi esternalizzati, senza tuttavia sopportare gli oneri conseguenti all'inserimento
diretto dei lavoratori nella propria compagine lavorativa. Gli elementi che sono stati
delineati realizzano la fattispecie della somministrazione fraudolenta, prevista dall'art
38-bis del D. Lgs 81/2015..”
In concreto, l' richiama circostanze di scarso valore o semplicemente CP_1
neutre nell'indagine riferendo di non meglio precisati accertamenti istruttori e di dichiarazioni dei lavoratori di cui non riporta, non a caso, il contenuto,
cercando persino di valorizzare il fatto che quest'ultimi sarebbero stati consapevoli di lavorare per la società ricorrente, come è del tutto normale, trattandosi di appalti. In particolare, la comparsa di costituzione non specifica nemmeno quali fossero le reali mansioni dei lavoratori, i loro orari, quale unità di personale di avrebbe dato loro direttive ecc. Parte_1
Nonostante ciò, alla fine l' non esita ad affermare (v. ancora comparsa di CP_1
costituzione) che: “le prestazioni svolte dai lavoratori dell'appaltatore non
appartengono alle mansioni tipiche dei dipendenti dell'appaltante; - l'attività
lavorativa dei lavoratori utilizzati non rientra esclusivamente nelle finalità sociali e
aziendali del committente” senza che sia dato comprendere, ancora una volta,
quali sarebbero state le mansioni svolte dai lavoratori.
Non a caso, le opponenti hanno affermato che le conclusioni ispettive – poste a fondamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto – non sarebbero supportate da nessuna evidenza, ma sarebbero frutto di “suggestioni destituite di fondamento”. Non sarebbe un caso che nel verbale conclusivo gli ispettori abbiano omesso finanche di menzionare l'attività che si svolgeva presso l'unica unità produttiva di riferimento di (il polo Parte_1
logistico/magazzino di Pesaro); le mansioni svolte dai lavoratori per
[...]
; gli orari di lavoro rispettati. Tale macroscopica lacuna motivazionale CP_3
e allegatoria non consentirebbe neanche di comprendere come si sia arrivati a ritenere che, in due anni (da febbraio 2020 a maggio 2022), quasi duecento lavoratori abbiano lavorato presso il modestissimo centro logistico. E, infatti, mai avrebbero lavorato presso quella unica sede più di 13/16 persone, né
prima, né dopo il 2020. Non solo. Gli ispettori – nel tentativo di colmare il vuoto motivazionale del redigendo verbale – avrebbero esposto una serie di incomprensibili e/o erronee tabelle senza alcuna ulteriore specificazione rispetto all'orario rispettato (part time/full time), le mansioni svolte,
l'inquadramento in relazione alle mansioni.
Tale opinione va condivisa.
****
Se infatti, come si è detto, il giudice deve comunque entrare nel merito delle contestazioni, è agevole rilevare l' non ha fornito la prova dei fatti su cui CP_1
si fondano le sue pretese, che non si ricava affatto dal verbale ispettivo, le cui risultanze l'istituto ha chiesto di confermare con testimoni.
In realtà non vi è prova della presunta intermediazione illecita di mano d'opera ed è vero che i funzionari di vigilanza hanno fondato la propria tesi su mere presunzioni e su dichiarazioni dei lavoratori che non provano nulla e il cui contenuto, non a caso, non viene in alcun modo riportato nella memoria di costituzione dell CP_1
Né dal verbale e dalle difese dell' emergono elementi idonei ad escludere CP_1
la legittimità del contratto. Per quello che risulta dagli atti svolge attività di Parte_1
commercializzazione di merci, anche attraverso siti internet, logistica,
logistica distributiva, stoccaggio di merci per conto proprio o di terzi, servizi di trasloco, ritiro consegna merce, trasporto di beni e masserizie (all. 8 del ricorso). L'unica unità produttiva della fino alla data di effettivo Parte_1
rilascio e infine di sgombero – e quindi anche nel periodo oggetto dell'accertamento: da febbraio 2020 a maggio 2022 - è stata solo ed unicamente quella sita in Pesaro alla di via delle Esposizioni n. 33, vale a dire il magazzino ove venivano stoccate le merci (v. ancora all. 8).
Non risulta che abbia mai avuto altre sedi. Parte_1
E' vero però che, come si legge in ricorso, tra e KY NE è Parte_1
intercorso un contratto di appalto, avente ad oggetto proprio servizi presso il magazzino sito in Pesaro, alla via delle Esposizioni n. 33.
Come si è detto, la validità di detto contratto non sembra essere stata messa in discussione dagli ispettori con validi argomenti.
Nulla riferiscono gli ispettori infatti in ordine alla appena citata società (KY
NE) e/o ai requisiti di quest'ultima.
Successivamente è stato stipulato un contratto di sub-appalto tra KY
NE-Man Group (all. 10 al ricorso), rispetto al quale valgono le stesse esposte considerazioni. Ad avviso delle ricorrenti gli ispettori non si sarebbero mai recati per svolgere le loro indagini presso il magazzino sito in Pesaro, alla via delle
Esposizioni n. 33, perchè al momento dell'avvio dell'accertamento (marzo
2023, all. 7 al ricorso) quel magazzino era stato riconsegnato da anni (all. 4
parti ricorrenti).
Sul punto l' si è limitato ad affermare nella comparsa di costituzione CP_1
quanto segue: “Dal verbale di primo accesso ispettivo, che si allega, si desume che
gli Ispettori dell'Ispettorato del Lavoro si sono recati, unitamente alla Guardia di
Finanza, dalla proprio presso l'indirizzo citato da controparte, ossia CP_3
proprio presso lo stabilimento di via delle Esposizioni n.33 Pesaro, dove hanno
trovato i lavoratori (che hanno reso le dichiarazioni) che hanno confermato di lavorare per ”. Parte_1
Ancora una volta non è dato comprendere cosa avrebbero detto i lavoratori e chi tra questi avrebbe dichiarato di essere dipendente della ricorrente (che è
cosa ben diversa dal lavorare in favore della committente, ciò che è del tutto normale rispetto ad un appalto o subappalto così come è del tutto normale che le ferie dipendessero dalle esigenze di quest'ultima).
Il giudice ha comunque letto le dichiarazioni rese agli ispettori prodotte dall' che di certo non dimostrano affatto la presunta intermediazione CP_1
illecita e/o l'illiceità dell'appalto. E semmai dimostrano proprio il contrario.
A questo punto vediamo cosa dice la legge.
In tema di appalto, l'art. 29 D. Lgs. 276/2002, prevede, art. l comma 1, che “ai
fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo il contratto di
appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. si distingue dalla
somministrazione per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore,
che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo
appaltatore del rischio di impresa”.
La Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. n. 15615/2011 e Cass. n. 12201/2001)
ha ripetutamente affermato che, “se è vero che … uno degli indici principali
dell'interposizione è stato ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo
appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni
lavorative, in quanto tale situazione denoterebbe l'assenza di un vero appalto, …, è anche vero che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è
compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo,
può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche
delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera
oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore”. In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi (anche immateriali), sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del solo risultato delle prestazioni.
Applicando questi principi al caso di specie il verbale ispettivo non contiene,
prima di tutto, accertamenti (che comunque dovrebbero essere sostenuti da puntuali istanze istruttorie da parte dell' idonei a dimostrare che le CP_1
società appaltatrici/subappaltatrici fossero delle “scatole vuote”, prive di qualsiasi autonomia organizzativa e gestionale, a parte alcuni generici rilevi,
in alcun modo sviluppati.
Alla luce dei requisiti stabiliti dall'art. 29 D.lg. n. 276/2003 (esistenza di un contratto, riconducibilità a esso delle attività svolte, sussistenza di una organizzazione, assunzione di un rischio di impresa da parte dell'appaltatore), l' non ha fornito argomenti idonei a far ritenere la CP_1
nullità dell'accordo intervenuto tra e KY NE-Man Group. Parte_1 Tali non sono le deduzioni degli ispettori che arrivano a sostenere la non genuinità dell'appalto perché “la totalità del personale applicato sull'appalto (non viene specificato quale) aveva sì contezza di essere assunto da dalla CP_3
ma di ritenere tale società una società di somministrazione, indotto in errore anche
dall'assonanza del nome di tale società con quello di altra società di somministrazione
legittimamente autorizzata”.
Di sicuro, infatti, l'eventuale soggettiva percezione “induzione in errore” non può assurgere a elemento di non genuinità di un appalto di servizi.
****
Ma torniamo alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
Proprio da queste dichiarazioni emerge che i lavoratori non sono stati mai assoggettati al potere direttivo e disciplinare della ricorrente.
I lavoratori riferiscono di avere ricevuto direttive soprattutto da
[...]
ed e l' e non ha in alcun modo Persona_1 Persona_2 CP_1
dedotto che questi fossero dipendenti, preposti, collaboratori della società
ricorrente.
Quindi anche la questione della eccepita tardività della produzione documentale delle ricorrenti (buste paga e visura storica della Parte_7
), che il giudice deve comunque acquisire anche avvalendosi dei suoi
[...]
poteri officiosi, dalla quale emerge solo la conferma che si trattava proprio di dipendenti della (né l come si è visto, ha allegato il CP_3 CP_1
contrario nella sua comparsa di costituzione) non riveste alcuna effettiva rilevanza ai fini della decisione, e non vi è alcuna necessità di concedere un rinvio per esaminare questa documentazione all' CP_1
In realtà queste dichiarazioni finiscono per confermare solo il normale svolgimento di prestazioni in conseguenza della stipulazione di un contratto di appalto il cui potere direttivo era esercitato proprio dal formale datore di lavoro e dai suoi dipendenti e comunque non veniva esercitato dai responsabili o personale della Ricorrente.
Da nessuna di queste dichiarazioni si ricava la prova della sottoposizione di qualche lavoratore a “specifiche direttive”di responsabili e/o personale della ricorrente e queste confermano che quest'ultima può avere al massimo esercitato solo il normale potere conformativo del beneficiario delle prestazioni in un appalto, dove è normale la presenza di “referenti”.
Come si possa ricavare la prova dell'intermediazione illecita di manodopera da queste dichiarazioni non è dato comprendere.
In sintesi, come anche dichiarato dagli ispettori, i dipendenti applicati sull'appalto erano stati assunti da . Le buste paga Parte_1 CP_3
erano di dalla quale i lavoratori sono stati sempre pagati. Gli CP_3
strumenti con cui veniva svolta l'attività erano di e comunque CP_3 l'utilizzazione di strumenti del committente non è più valorizzabile, nel nuovo regime di cui al D.lgs. n. 276/03, ai fini dell'intermediazione illecita di manodopera.
Nulla di ciò che è stato accertato dagli ispettori, e, meno che meno le dichiarazioni da loro raccolte, dimostra il contrario.
Correttamente, peraltro, le ricorrenti hanno evidenziato che i dipendenti
[...]
applicati negli anni sull'appalto di servizi concluso tra e CP_3 Parte_1
KY NE sarebbero stati, in realtà, al massimo una decina e non certo
192,. I pochi dipendenti applicati su quell'appalto si sarebbero alternati tra tempi determinati, dimissioni, ecc. e anche in questo caso le risultanze ispettive non dimostrano il contrario.
Va detto, a questo punto, che, propria a causa degli inadempimenti nell'esecuzione del contratto di KY e a cascata di (per i quali tra CP_3
le società sono pendenti diversi contenziosi) i lavoratori di si CP_3
sono dapprima dimessi per giusta causa a fronte del mancato pagamento da parte di delle retribuzioni e poi hanno agito nei confronti di CP_3
in qualità di responsabile solidale ex art. 29 del D. Lgs. 276/2003 Parte_1
(all. 11 al ricorso).
Dalla documentazione relativa a tale contenzioso si evince che presso il più
volte indicato magazzino di via delle Esposizioni 33 si sarebbero alternati solamente i seguenti lavoratori: , , Persona_3 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_1 Persona_6 Persona_2
, , , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , e . Persona_11 Persona_1 Persona_12 Persona_13
Lavoratori che, peraltro, hanno agito nei confronti della per Parte_1
vedersi pagati gli stipendi e il TFR non corrisposti da . CP_3
Per quanto la circostanza non sia certo definitiva nell'indagine, non è però
senza significato il fatto che i dipendenti di non abbiano chiesto CP_3
di dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società
ricorrente ma abbiano agito in giudizio esclusivamente ex art. 29 del D. Lgs.
276/2003 nei confronti di . Parte_1
Ad ogni buon conto, che presso quel magazzino lavorasse un numero esiguo di dipendenti è incontestabilmente affermato dalla Guardia di Finanza, che,
nell'ambito di un accertamento fiscale del 27.10.2021 presso il magazzino di
Pesaro, via delle Esposizioni n. 33, ha verbalizzato di aver sentito in audizione tutto il personale dipendente “riscontrato a svolgere le proprie
mansioni lavorative ed in merito si attesta di aver escusso n. 13 dipendenti intenti a
svolgere mansioni lavorative” (all. 12 delle parti ricorrenti).
Non certo, fino a prova contraria che le allegazioni e istanze istruttorie dell' non sono idonee a fornire, ogni dipendente di . CP_1 CP_3 Il verbale ispettivo e le istanze istruttorie dell' non forniscono però CP_1
elementi atti ad identificare con certezza ai fini contributivi (rispetto ad una possibile applicazione dell'art. 29 della legge Biagi) questi lavoratori.
Si noti, del resto,che gli stessi ispettori hanno scritto nel verbale unico: “tutti i
lavoratori elencati sono stati assunti da , ma non certo che “tutti i CP_3
lavoratori elencati” erano applicati sull'appalto (cfr. pag. 8 di 19 Parte_1
del verbale).
****
A diverse conclusioni non conducono affatto i rilevi dell' relativamente CP_1
ai distacchi.
A proposito del presunto distacco si legge nel verbale: “I lavoratori assunti da
sono transitati mediante da Gruppo Bricofer. Nello specifico il CP_3 Parte_5
reclutamento del personale è avvenuto dapprima nel mese di febbraio 2020, solo per 4
lavoratori, mediante distacco del personale da a e Parte_1 CP_3
successivamente dal mese di marzo, sempre mediante in maniera massiva Parte_5
sempre legate al . Controparte_10
Tuttavia, gli ispettori, anche in questo caso, non forniscono elementi idonei a fornire la prova che questi lavoratori assunti da siano stati applicati CP_3
sull'appalto e per questa abbiano svolto le loro prestazioni. Parte_1 Non risulta con certezza che alcuno specifico dipendente sia mai stato distaccato nel senso giuridico del termine da a Controparte_12 [...]
e l'istituto dell'assunzione – che gli ispettori deducono essere CP_3
intervenuta da parte di – è completamente diverso da quello del CP_3
distacco.
Anzi non è nemmeno chiaro in cosa sia consistito il “Gruppo Bricofer” e da chi fosse costituito e, meno che meno, perché ne sarebbe responsabile la società
ricorrente; ancor meno si capisce cosa si debba intendere per “sono transitati
mediante da Gruppo Bricofer”. Parte_5
Anche a tale proposito l' nella sua comparsa di costituzione si è limitato CP_1
ad affermare: Sulla contestazione relativa al “gruppo ”: la società dimentica CP_10
che prima era affiliata al gruppo . Senza pensare, poi che Controparte_8 CP_10
amministratore del gruppo è il sig. e della la sig.ra CP_10 Persona_14 Parte_1
. Pertanto, la deduzione oltre che essere pretestuosa e priva di Parte_2
fondamento è anche contra se. Analogamente è contra se la deduzione relativa al
presunto distacco di unità lavorative: ebbene è stata proprio la a servirsi Parte_1
della procura “vardadori” per far transitare i lavoratori prima alle sue dipendenze e
poi alle dipendenze della Sulla contestazione che la avesse CP_3 Parte_1
pochi dipendenti sull'appalto in quanto il senso del verbale è che la CP_3
diventata poi ha trasferito la propria forza lavoro sulla CP_6 Parte_1 [...] . Pertanto si è realizzata la fattispecie della somministrazione illecita di CP_3
manodopera in quanto i lavoratori erano in apparenza incardinati sulla CP_3
ma in realtà erano tutti dipendenti della . E questo si desume anche dalle Parte_1
dichiarazioni dei lavoratori in allegato tutte univoche nel senso di ritenere il reale
datore di lavoro fosse la società . Ciò è tanto più confermato dal fatto che Parte_1
molti lavoratori hanno intentato causa alla per le retribuzioni e tfr non Parte_1
pagato dalla . CP_3
Francamente è difficile comprendere come da queste affermazioni il giudice potrebbe ricavare la prova della presunta intermediazione di manodopera e il fatto che alcuni lavoratori abbiano fatto causa alla per ottenere il Parte_1
tfr e le retribuzioni non pagati dalla , e quindi ai sensi dell'Art. 29 CP_3
del D.lgs n. 276/2003 e senza dedurre che fosse il vero datore di Parte_1
lavoro, milita in senso esattamente opposto e contribuisce a confermare, come già evidenziato, che non vi è mai stata alcuna intermediazione illecita di manodopera.
E' vero, comunque, che il “ non sembra coincidere con Controparte_10
e che effettivamente gli ispettori si riferivano forse al Controparte_13
marchio , oppure ad altre società aventi nella propria ragione sociale CP_14
il suffisso ” (notoriamente inteso al “bricolage”) con le quali KY CP_10
network o hanno avuto rapporti commerciali (all. 13 al ricorso). CP_3 Quello che è certo è che:
- qualsivoglia operante in non coincide certo con Controparte_10 CP_7
e/o con il modesto appalto intercorso tra KY NE- Man Parte_1
Group e la ricorrente (all. 9 e 10 al ricorso);
- centinaia di società in Italia si occupano di bricolage, magari la loro ragione sociale contiene anche il ridetto suffisso “brico”, ma nessuna, per quello che risulta dagli atti, ha alcun collegamento con;
Parte_1
- non può certamente pretendersi di recuperare da eventuali Parte_1
contributi omessi/parzialmente omessi da tutto il mondo del bricolage italiano che (per ipotesi) ha avuto rapporti commerciali con KY NE/Man
Group nonostante quei dipendenti non abbiano operato presso l'appalto oggetto dell'accertamento.
E di sicuro l' non può pretendere di recuperare, nemmeno ai sensi CP_1
dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, crediti contributivi non attinenti - con certezza assoluta - al non rilevantissimo appalto RD - KY
NE/Man Group come attestato dagli stessi ispettori quando motivano il loro accertamento su circostante/soggetti/gruppi/marchi neppure chiaramente identificati che non è nemmeno chiaro cosa abbiano a che fare con la ricorrente, e senza tenere conto che su quell'appalto – come detto –, per quello che risulta dagli atti, possono avere lavorato (alternandosi) , solo pochi lavoratori.
****
Si è già detto che l' non riporta nella comparsa di costituzione il CP_1
contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori e comunque non specifica in alcun modo quale preposto, dipendente o collaboratore della ricorrente avrebbe dato direttive ai lavoratori ovvero fissato non si sa in che modo i loro orari e in che cosa queste sarebbero consistite.
Si è anche visto che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori non provano nulla e semmai provano il contrario.
Tali evidenze rendono evidente l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall' CP_1
Risulta palese,in particolare, l'inammissibilità della richiesta di sentire i lavoratori menzionati nel verbale ispettivo, sulle risultanze di cui al verbale
stesso e sulle seguenti circostanze: “Quale è stata la mia attività lavorativa presso la
e/o presso la Man group srl? Con quali mansioni? Con quali Parte_1
modalità?”
E ciò in quanto l' non ha specificato in alcun modo, come si è visto, quali CP_1
sarebbero state le mansioni svolte da detti lavoratori e le relative modalità. Tali considerazioni sono già di carattere assorbente ai fini dell'accoglimento del ricorso.
E' vero che gli ispettori hanno affermato che “la gestione del personale di
[...]
fosse esercitata dai responsabili di . Anche le direttive e i turni CP_3 Parte_1
erano fornite dai responsabili di , senza che vi fosse alcuna distinzione tra Parte_1
i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice e quelli assunti da . CP_3
Tale generica affermazione, che appunto non specifica in alcun modo chi sarebbero stati questi responsabili di che avrebbero gestito il Parte_1
personale, non potrebbe provare nulla, considerando anche le altre dichiarazioni degli ispettori, i quali hanno anche ammesso che Parte_1
non aveva dipendenti durante l'esecuzione dell'appalto.
Infatti aveva esternalizzato il servizio. Parte_1
E comunque si è già ripetutamente detto che proprio le dichiarazioni dei lavoratori confermano che i poteri direttivi e di gestione del personale erano esercitati semmai da personale . CP_3
Insomma, è impossibile sostenere che non meglio precisati responsabili di abbiano fornito direttive agli addetti al servizio (si è visto, Parte_1
peraltro, che nessuno dei lavoratori di cui è stata raccolta la dichiarazione dagli ispettori ha saputo dire quali specifiche direttive avrebbe ricevuto,
diverse cioè dalle indicazioni tipiche del potere conformativo del committente e cioè da quelle indicazioni che attestano la predeterminazione da parte del committente delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio)
e/o che vi fosse commistione tra i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice e quelli assunti da “, affermazione quest'ultima, ancora una volta CP_3
del tutto generica e imprecisata, oltre che non suffragata da alcun sicuro elemento di riscontro, a parte le poco comprensibili riflessioni giuridiche sul distacco.
In realtà non vi è alcuna prova che la abbia esercitato nei Parte_1
confronti dei dipendenti di un potere direttivo, organizzativo e CP_3
disciplinare di tale intensità da poterla far ritenere il vero datore di lavoro,
tanto è vero che non vi è traccia alcuna, nelle allegazioni istruttorie dell' e CP_1
nelle generiche affermazioni degli ispettori, di tali assunti.
Come si è detto, che i dipendenti di avessero rapporti con la CP_3
committente, che aveva tutto il diritto di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni dell'appalto, è assolutamente normale.
Peraltro, da una parte gli ispettori affermano che non avesse CP_3
dipendenti e/o un'organizzazione propria;
dall'altra affermano di aver intervistato la responsabile del personale di presso la sede legale CP_3
della società: alle pag. 3 e ss. del verbale unico di accertamento e notificazione gli ispettori espressamente affermano, salvo poi contraddirsi nelle conclusioni cui giungono, che “Preliminarmente si dà atto che in data 27.10.2021
(verbale primo accesso ispettivo n. 71/73 del 27.10.2021) sono cominciate le verifiche ispettive nei confronti di […]. Nel corso del primo accesso Controparte_3
ispettivo (nei confronti di appunto) eseguito unitamente ai Militari CP_3
della Guardia di Finanza Nucleo Operativo di Pesaro venivano acquisiti le
dichiarazioni di tutti i lavoratori trovati. Veniva altresì contattata telefonicamente la
responsabile del personale presso la sede legale della Società. Tutti i lavoratori trovati
risultavano censiti nelle banche dati”.
Ne abbiamo che aveva anche un ufficio del personale, e quindi CP_3
personale proprio che reclutava, faceva colloqui, ecc.
Non era, insomma, un soggetto economicamente inesistente.
****
A diverse conclusioni non si può giungere nemmeno per la circostanza che fosse conduttrice dell'immobile ove veniva svolto il servizio. Parte_1
Nessuna norma prevede che la esternalizzazione della gestione del magazzino di Pesaro diventi illegittimo se il contratto di locazione rimane in capo alla Committente.
Come si è visto, nel nuovo regime di cui al D.lgs. 276/2003 l'utilizzazione di mezzi e strumenti della committente non è più valorizzabile ai fini dell'illecita intermediazione di mano d'opera, e peraltro i beni strumentali utilizzati nell'appalto erano di proprietà di , non essendovi alcuna CP_3
prova del contrario.
Quella che si è concretizzata è stata quindi una legittima operazione commerciale, con cui è stato affidato un servizio a una ditta esterna con una sede, una sua organizzazione, suoi dipendenti come, peraltro, ammesso dagli stessi ispettori;
servizio comunque regolarmente pagato da Parte_1
(circostanza incontestata).
Come si è pure già detto le Società KY NE, e CP_3 Parte_1
hanno sempre avuto una loro autonoma organizzazione e rischio.
Tale circostanza è provata per tabulas poiché, come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, tra esse sono pendenti diversi contenziosi che tale autonomia confermano senza ombra di dubbio.
****
Alla fine, non vi è prova che i 192 lavoratori indicati alle pagg. 5-6-7-8 del verbale di accertamento siano mai stati applicati sul (comunque legittimo)
appalto intervenuto tra KY NE-Man Group e . Parte_1
E questo impedisce di accogliere la domanda subordinata dell' ai sensi CP_1
dell'Art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, anche a prescindere dall'eccezione sollevata dai difensori delle ricorrenti che, in sede di discussione orale, hanno affermato che tale domanda sarebbe inammissibile, soprattutto in ragione della modifica della causa petendi.
A tale proposito va ricordato che l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei diritti di credito azionati grava integralmente sull' resistente. CP_15
Va infatti confermato, ancora una volta, l'assunto per cui in tema di riparto dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2067 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma essere titolare del diritto stesso e intende farlo valere (e quindi, nel caso di specie, sull' , CP_1
persino ove sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del diritto contributivo deve essere sempre comprovata proprio dall'ente (Cass. n.19762/2008; Cass. n. 22862/2010; Cass.
n. 12108/2010, Cass. n. 14965/2012 ecc.).
Ma si è visto che le allegazioni e istanze istruttorie dell non sono idonee CP_1
a fornire questa prova.
Il verbale ispettivo non prova nulla anche perché si basa sull'esame di documenti che riguardano i rapporti commerciali/imprenditoriali tra e KY NE;
non v'è traccia di alcuna interlocuzione con i Parte_1
lavoratori che gli ispettori assumono alle dipendenze di che Parte_1
quindi, con le irrilevanti eccezioni di cui si è detto, non sono mai stati sentiti. E che nemmeno avrebbero potuto esserci, posto che al momento dell'avvio dell'ispezione nei confronti di (8.3.2024) quell'appalto era cessato Parte_1
da due anni, così come di fatto era altresì cessata l'attività di in Parte_1
quell'unico magazzino.
Se è poi evidente che il fatto che la società appaltatrice/subappaltatrice si sia resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contributivi e retributivi non dimostra affatto l'illiceità dell'appalto e/o l'esistenza di una intermediazione illecita di manodopera, l' svolge alcune considerazioni di carattere CP_1
sistematico quanto alle modalità di erogazione del compenso che sono e restano del tutto generiche e non sono suffragate da alcun elemento di riscontro di carattere oggettivo.
E' infine impossibile comprendere per quale motivo il fatto che i servizi oggetto del contratto di appalto rientrino nell'oggetto sociale della committente dovrebbe rendere illecito l'appalto trattandosi, al contrario, di circostanza che ne conferma la legittimità e del connotato tipico di un qualsiasi legittimo contratto di appalto che non deve necessariamente riguardare lo svolgimento di “lavori di natura specialistica”.
****
Per le esposte ragioni, il ricorso merita accoglimento e la causa va decisa immediatamente e senza dilazione, secondo le regole del processo del lavoro. La complessità delle questioni trattate e i non sempre conformi orientamenti giurisprudenziali nella materia, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2025 00029911 50 CP_1
000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data in questa sede impugnato e lo annulla;
dichiara, conseguentemente, non dovute le somme richieste dall' con il CP_1
predetto avviso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma lì 05.12.2025
Il Giudice
BE SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. BE SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
05.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28770/2025 R.G e vertente
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1
in proprio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabiana Parte_2
IB, GI PA e AV AC (parti ricorrenti).
E
elettivamente domiciliata in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso CP_1
dall' Avv. Simonetta Zannini Quirini (resistente).
FATTO E DIRITTO
La e in proprio hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio l' per sentir accogliere nei confronti del medesimo le seguenti CP_1
conclusioni: ”In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva ovvero l'esecuzione di ogni provvedimento impugnato, e in particolare dell'avviso di addebito I.N.P.S.
397 2025 00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data, inaudita altera parte, ovvero, all'udienza all'uopo fissata, o, in subordine, all'udienza fissata per la
comparizione delle parti;
In via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
397 00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data impugnato CP_1 Pt_3
e ogni atto presupposto o conseguente o conseguenziale o collegato, ivi compresi il
verbale di accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del 17.12.2024 e il
verbale ispettivo NIU 2024002559 prot. 5900.17/12.2024.0262293 del CP_1
17.12.2024 per i motivi esposti nel presente;
- Nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 397 2025 CP_1
00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data e con il verbale di
accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del 17.12.2024 e/o con il verbale
ispettivo NIU 2024002559 prot. 5900.17/12.2024.0262293 del 17.12.2024 per CP_1
tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di
ogni fatto, circostanza, inadempimento o violazione comunque contestata alla sig.ra
e alla in ordine al versamento di Parte_2 Controparte_2
contributi previdenziali, ovvero in ordine alla diversa e contestatissima titolarità dei rapporti di lavoro di 192 lavoratori assunti alle dipendenze di Controparte_3
ovvero in ordine a sanzioni e interessi e dichiarare che nulla è dovuto per qualsiasi titolo, causale o ragione dalle odierne ricorrenti;
In via subordinata, nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di
addebito n. 397 2025 00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data CP_1
impugnato e ogni atto presupposto o conseguente o conseguenziale o collegato, ivi
compresi il verbale di accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del
17.12.2024 e il verbale ispettivo NIU 2024002559 prot.
5900.17/12.2024.0262293 del 17.12.2024 per i motivi esposti nel presente CP_1
ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
- Nel merito,
accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 397 2025 00029911 50 000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data CP_1
nonchè con il verbale di accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del
17.12.2024 e con il verbale ispettivo NIU 2024002559 prot.
5900.17/12.2024.0262293 del 17.12.2024 per tutti i motivi esposti nel presente CP_1
ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace con rideterminazione delle somme eventualmente dovute con esclusivo riferimento ai
pochi lavoratori che hanno operato sull'appalto; In ogni caso, con vittoria di spese e
compensi di giudizio.” 1) accogliere il presente ricorso per le motivazioni esposte ai
capitoli I e II e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o
l'illegittimità del verbale impugnato e, comunque, accertare e dichiarare
l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, conseguentemente, annullare e/o CP_1 revocare il verbale medesimo, nonché ogni altro atto ad esso inerente, presupposto,
conseguente o consequenziale;
2) in via principale e nel merito, accogliere il presente ricorso per le motivazioni esposte al capitolo III (paragrafi a, b, c, d, e, f) e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'illegittimità del
verbale impugnato e, comunque, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese
avanzate dall' e, conseguentemente, annullare e/o revocare il verbale medesimo, CP_1
nonché ogni altro atto ad esso inerente, presupposto, conseguente o consequenziale;
3)
in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento delle precedenti domande, accertare l'erroneità dei conteggi formulati
dall' e, per l'effetto, decurtare dall'importo richiesto le somme non dovute e CP_4
rideterminare il quantum eventualmente spettante all 4) in ogni caso, con ogni CP_1
consequenziale provvedimento anche per quel che riguarda le spese di giudizio”.
L' si è costituito rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1
all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare il ricorso INAMMISSIBILE in quanto tardivo,
quantomeno in parte qua sulla contestazione dei vizi formali;
per il resto dichiararlo inammissibile in quanto generico e non provato;
NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE respingere integralmente il ricorso di controparte siccome palesemente
infondato; IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA e salvo gravame accertare il
minor credito dell'Istituto in relazione alle parti dell'avviso di addebito e del verbale di accertamento opposto. Con vittoria di spese”.
”. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito di questa, la causa è stata decisa.
****
Premesso che il ricorso è stato depositato tempestivamente il 7.8.2025 nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito
(avvenuta il 1.7.2025) e che si tratta di una causa che rientra per legge nella competenza del giudice del lavoro, vediamo prima i fatti per cui è causa.
L'avviso di addebito in questa sede impugnato è stato emesso dall' CP_1
sede Roma Casilino Prenestino, per il complessivo importo di Euro
2.292.140,25, avendo quale atto presupposto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024-PU-0002016 del 17.12.2024 (nell'avviso di addebito viene indicato però il “verbale ispettivo NIU 2024002559 prot.
5900.17/12.2024.0262293 del 17.12.2024 notificato il 18/12/2024”), con il CP_1
quale gli ispettori e , unitamente Controparte_5 Parte_4
ai funzionari ispettivi in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Pesaro Urbino, e hanno dichiarato di aver Testimone_1 Testimone_2
concluso in data 17.12.2024 gli accertamenti iniziati l'8.3.2024.
Gli ispettori I.T.L. e hanno dichiarato di aver effettuato un CP_1
accertamento avente ad oggetto il contratto di servizi stipulato tra CP_6
(oggi , KY NE SC e la società Parte_1 CP_3 intrattenuto nel periodo febbraio 2020-maggio 2022, diffidando la Società
al pagamento della complessiva somma di Euro Parte_1
2.270.878,57, di cui Euro 1.380.676,27 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 2/2020 al 5/2022, ed Euro 890.202,30 a titolo di somme aggiuntive per il medesimo periodo (2/2020-5/2022). Alla
responsabile aziendale è stato invece notificato un illecito amministrativo per
16.666,67.
Secondo quanto si legge anche nella comparsa di costituzione dell' in CP_1
sede di accesso ispettivo, gli ispettori avrebbero accertato la somministrazione irregolare di lavoratori in favore della ad Parte_1
opera della società a seguito di sub appalto con la KY CP_3
NE. I lavoratori che prima lavoravano per (oggi ) CP_6 Parte_1
per il periodo da febbraio 2020 a maggio 2022 sarebbero stati formalmente incardinati come lavoratori della società L'accertamento CP_3
ispettivo ha avuto ad oggetto, come confermato dall' nelle sue difese, il CP_1
contratto di servizi stipulato tra l'azienda (la precedente CP_7
denominazione della ) in qualità di committente, la società KY Parte_1
NE Soc. cons. r.l. in qualità di appaltatore e la a cui è stato CP_3
conferito dalla KY NE l'incarico specifico di esecuzione del contratto di appalto. Il suddetto verbale è stato pacificamente notificato alle ricorrenti in data
24.12.2024.
Occorre aggiungere che gli ispettori dichiarato nel verbale di aver esaminato,
nel corso della verifica, i seguenti documenti:
- Contratto di affidamento di servizi da (ora Controparte_8
a KY NE;
Parte_1
- Conferimento di incarico da KY NE a Controparte_3
- Fatture emesse da KY NE e registri acquisti e vendite anno 2020-2021-
2022;
- Fatture emesse da registri acquisti e vendite anno 2020-2021- CP_3
2022.
A pag 1 si parla di verbali di primo accesso ispettivo e di eventuali verbali interlocutori e nella successiva pagina si legge che le attività ispettive nei confronti della – non di - hanno avuto avvio il CP_3 Parte_1
27.10.2021 (v. anche comparsa di costituzione dell' e che nel corso CP_1
dell'accesso ispettivo eseguito nei confronti di sono stati sentiti CP_3
“la responsabile del personale presso la sede legale della società” e altri lavoratori,
aggiungendo che “Tutti i lavoratori trovati risultavano censiti nelle banche dati”
di . L'attività ispettiva sarebbe proseguita negli anni successivi CP_3 (nel 2022 e nel 2024, in cui sarebbero stati sentiti i “lavoratori dipendenti di
[...]
) e avrebbe avuto quale esito quello di ritenere non genuino l'appalto CP_3
tra la e con conseguente recupero contributivo nei Parte_1 CP_3
confronti della Committente relativamente a 192 dipendenti. Nel Parte_1
citato verbale conclusivo viene dato atto dell'esistenza e dell'esibizione di un contratto di appalto tra (già e KY NE e del Parte_1 CP_6
successivo affidamento da quest'ultima a nonchè del fatto che la CP_3
“dal mese di febbraio 2020 ha iniziato ad assumere dipendenti mediante CP_3
comunicazione di distacco di n. 4 lavoratori da ” e poi “mediante CP_6 Parte_5
in maniera massiva da altre società sempre legate al gruppo/marchio . CP_9
Dopo aver elencato una serie di nominativi (appunto 192), le ispettrici riconoscevano come essi fossero stati “formalmente assunti da e CP_3
evidenziavano che la stessa non sarebbe stata nemmeno locataria CP_3
dell'immobile ove veniva esercitata l'attività lavorativa, posto che il polo logistico era affittato da , sito in Pesaro, via delle Esposizioni, 33. Parte_1
Per trarne la conseguenza che sarebbe stata realizzata una intermediazione di manodopera per i presunti vantaggi conseguiti da dall'appalto: Parte_1
“in considerazione della simulazione a cascata del sub–appalto con la KY NE e la sua riconduzione a una mera somministrazione di manodopera da parte di
[...]
. CP_3 ****
Rispetto al verbale di accertamento le opponenti hanno sollevato, prima di tutto, alcune contestazioni di carattere formale e procedurale, che sono nella sostanza del tutto irrilevanti: la presunta violazione dell'art. 33 della legge
183/2010 nonché dell'art. 14 della legge 689/81, norma quest'ultima che,
com'è evidente, riguarda solo la materia delle sanzioni amministrative.
Al fine di comprendere i principi da applicare è necessario ricordare che, a differenza del processo tributario, quello relativo alla contribuzione obbligatoria non ha carattere impugnatorio ma verte sul rapporto obbligatorio che sussiste, ex lege, tra istituto di previdenza e il contribuente.
In questo quadro, i dedotti vizi formali non potrebbero mai determinare la nullità dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato.
Infatti, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013).
Non a caso si è affermato che l'opposizione a cartella (e quindi oggi ad avviso di addebito) va equiparata a quella a decreto ingiuntivo (v., tra le numerose altre Cass. n. 14149/2012 e Cass. n. 1046/2014) con la conseguenza che il giudice deve in ogni caso pronunciare sul merito della pretesa contributiva.
Come rilevato poi dal giudice delle leggi (Corte Cost. ordinanza n. 111/2007):
"da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore,
attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne
governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è
rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un
giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni,
sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di
opposizione".
In ogni caso, con il giudizio di opposizione anche al solo verbale ispettivo, si instaura non un giudizio di impugnazione avverso atto amministrativo emesso per eventuali vizi di legittimità del medesimo, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa dell'ente ; il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) -
dev'essere verificata in sede giudiziaria. Pertanto, anche l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo esserne accertata la fondatezza nel merito (cfr. per tutte, sent. Corte di appello n. 637/2023 del 19-06-2023).
****
Rispetto al merito della vicenda l' (v. comparsa di costituzione) ha CP_1
affermato quanto segue: Dall'esame della documentazione esibita, nonché dalle
indagini effettuate, si è appurato che le modalità di esecuzione
dell'appalto/conferimento incarico sono state le seguenti. La dopo la CP_3
sottoscrizione del contratto e l'assunzione della veste di appaltatore ed esecutore del servizio, erogava la prestazione impiegando propria forza lavoro, senza di fatto avere
la benché minima gestione della stessa. Il rapporto, così come è stato articolato, ha
comportato in concreto la somministrazione di lavoro da parte della CP_3
a (già . In primo luogo si rileva che la
[...] Parte_1 CP_8
formalmente inquadrata come società esercitante l'attività di “altri CP_3
servizi di sostegno alle imprese ulteriori specifiche, prestazioni di servizi di assistenza
alla vendita, allestimento, approvvigionamento e riordino scaffali presso esercizi”, ha
stipulato il contratto di servizi con KY NE in data 01.02.2019, non avendo forza lavoro. Infatti solo in data successiva e cioè a partire dal mese di febbraio 2020 ha iniziato ad assumere dipendenti mediante comunicazione di distacco di n.4
lavoratori da Oltre alla mancanza di personale, si rileva che CP_6 CP_3
non era neppure locataria dell'immobile in cui esercitava l'attività nell'unità
produttiva di Pesaro. Infatti il contratto di locazione dell'immobile, all'interno del
quale la esercitava la propria attività sull'unità operativa di Pesaro, CP_3
era dal 2016 in capo alla Società Parte_6
P.IVA , poi fino al 16.11.2020 e, successivamente, P.IVA_1 Controparte_8
in qualità di locataria. Di fatto dunque i lavoratori, formalmente Parte_1
assunti dalla in realtà, prestavano la loro attività direttamente in CP_3
favore della , la quale, in tal modo, ha ottenuto nel periodo Parte_1
compreso tra febbraio 2020 e maggio 2022, la forza lavoro necessaria allo svolgimento
della propria attività attraverso la simulazione di un contratto di appalto di servizi, e
la sua strumentalità a realizzare una intermediazione di manodopera, in
considerazione della simulazione a cascata del sub appalto con la KY NE e la
sua riconduzione ad una mera somministrazione di manodopera da parte della
[...]
Dall'attività istruttoria è emerso infatti che la quasi totalità del personale CP_3
impiegato nell'appalto aveva sì contezza di essere stato formalmente assunto alle
dipendenze della ma di ritenere tale società una società di CP_3
“somministrazione”, indotto in errore anche dall'assonanza del nome di tale società con quello di altra società di somministrazione legittimamente autorizzata. I
lavoratori impiegati nell'appalto, formalmente assunti dalla in gran CP_3 parte sono transitati, mediante da gruppo . Nello specifico Parte_5 CP_9
infatti il reclutamento del personale è avvenuto, dapprima, nel mese di febbraio 2020, solo per 4 lavoratori, mediante distacco di personale da (già Parte_1 CP_7
) a e successivamente, dal mese di marzo, sempre mediante
[...] CP_3
in maniera massiva da altre società sempre legate al . Parte_5 Controparte_10
Inoltre è emerso, da informazioni assunte, che fosse esplicitata, la volontà da parte di
di alleggerire i costi del personale di tutto il gruppo, Parte_1
esternalizzando il personale a società terze, ma che lo stesso personale avrebbe
continuato a svolgere le medesime mansioni. Ulteriore elemento che dimostra come il
meccanismo creato fosse stato congegnato per fruire dei vantaggi sostanziali di un rapporto di lavoro subordinato, senza assumerne gli oneri, è la circostanza che anche
la gestione del personale fosse esercitata dai responsabili della CP_3
. Anche le direttive e i turni di lavoro erano forniti dai responsabili della Parte_1
, senza che vi fosse alcuna distinzione tra i dipendenti diretti dell'azienda Parte_1
utilizzatrice e quelli assunti dalla Si precisa inoltre che dall'esame CP_3
del Registro acquisti e vendite relativo agli anni 2020 - 2021 e 2022, esibito dalla
società, si è rilevato che tutte le fatture di vendita della sono state CP_3
emesse alla KY NE e tutte le fatture di acquisto relative alla sono CP_3
state emesse da KY NE. Da ciò si deduce in modo evidente che la CP_3
non abbia svolto in alcun modo una attività economica propria, ma sia stata
esclusivamente un serbatorio di manodopera destinato alle esigenze della Parte_1 e quindi ciò conferma il meccanismo della somministrazione. L'ulteriore
[...]
elemento della permanenza dell'intestazione del contratto di locazione dell'immobile in cui era allocata la unità produttiva di Pesaro, in capo a , poi poi CP_6
, evidenzia l'inconsistenza strutturale di che comporta Parte_1 CP_3
di per sé l'incapacità di realizzare un risultato autonomo da conseguire attraverso
una effettiva autonoma organizzazione del lavoro con impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa. La stipulazione del contratto di appalto di servizi
tra la (ora ) e KY NE e il successivo Controparte_8 Parte_1
affidamento/conferimento delle lavorazioni oggetto di tale contratto a CP_3
nelle modalità sopra esplicitate ha consentito a di: • assicurarsi un
[...] Parte_1
elevato profilo di flessibilità in riferimento alla durata dei contratti e all'utilizzo dei
lavoratori in modo intercambiale e caratterizzato da precarietà in fatto di stabilità
lavorativa; • abbattere il costo del lavoro complessivamente inteso;
• intromettersi
nella scelta dei lavoratori da assumere, con indicazione specifica del personale
necessario in base alle esigenze contingenti;
• esercitare un potere direttivo ed organizzativo;
• impiegare i lavoratori in plurime attività produttive tipiche
dell'azienda congiuntamente al proprio personale, etc. I dipendenti adibiti negli
appalti non hanno mai ricevuto ordini o direttive di lavoro dai propri datori formali,
né dai referenti di questi ultimi. I programmi di lavoro sono stati stabiliti integralmente dal committente, il quale, per tutta la durata dei contratti di appalto,
ha esercitato, nei confronti dei predetti lavoratori, le funzioni datoriali di organizzazione, di direzione e di controllo delle prestazioni di lavoro, conformando
sostanzialmente queste ultime al proprio ciclo produttivo aziendale. Le circostanze sopra esposte denotano che il committente ), nella Controparte_11
presente fattispecie, ha assunto la tipica veste di datore sostanziale, gestendo in
proprio tutta l'attività fittiziamente esternalizzata. Lo stesso contratto di appalto
risulta calibrato solo per fornire al committente, non un bene o un servizio autonomo, estrapolabile dal ciclo produttivo, ma la semplice manodopera. In tale prospettiva non
v'è stata alcuna dinamica divergenza tra attività appaltata e il ciclo di produzione
dello pseudo committente, con la conseguenza che quest'ultimo ha finito per
sovrapporsi all'organizzazione dell'appaltatore, assumendo integralmente le scelte che avrebbero invece dovuto essere assunte da quest'ultima. Il committente, in
concomitanza al contratto di appalto, ha continuato pertanto a esercitare i medesimi
servizi esternalizzati, senza tuttavia sopportare gli oneri conseguenti all'inserimento
diretto dei lavoratori nella propria compagine lavorativa. Gli elementi che sono stati
delineati realizzano la fattispecie della somministrazione fraudolenta, prevista dall'art
38-bis del D. Lgs 81/2015..”
In concreto, l' richiama circostanze di scarso valore o semplicemente CP_1
neutre nell'indagine riferendo di non meglio precisati accertamenti istruttori e di dichiarazioni dei lavoratori di cui non riporta, non a caso, il contenuto,
cercando persino di valorizzare il fatto che quest'ultimi sarebbero stati consapevoli di lavorare per la società ricorrente, come è del tutto normale, trattandosi di appalti. In particolare, la comparsa di costituzione non specifica nemmeno quali fossero le reali mansioni dei lavoratori, i loro orari, quale unità di personale di avrebbe dato loro direttive ecc. Parte_1
Nonostante ciò, alla fine l' non esita ad affermare (v. ancora comparsa di CP_1
costituzione) che: “le prestazioni svolte dai lavoratori dell'appaltatore non
appartengono alle mansioni tipiche dei dipendenti dell'appaltante; - l'attività
lavorativa dei lavoratori utilizzati non rientra esclusivamente nelle finalità sociali e
aziendali del committente” senza che sia dato comprendere, ancora una volta,
quali sarebbero state le mansioni svolte dai lavoratori.
Non a caso, le opponenti hanno affermato che le conclusioni ispettive – poste a fondamento dell'avviso di addebito in questa sede opposto – non sarebbero supportate da nessuna evidenza, ma sarebbero frutto di “suggestioni destituite di fondamento”. Non sarebbe un caso che nel verbale conclusivo gli ispettori abbiano omesso finanche di menzionare l'attività che si svolgeva presso l'unica unità produttiva di riferimento di (il polo Parte_1
logistico/magazzino di Pesaro); le mansioni svolte dai lavoratori per
[...]
; gli orari di lavoro rispettati. Tale macroscopica lacuna motivazionale CP_3
e allegatoria non consentirebbe neanche di comprendere come si sia arrivati a ritenere che, in due anni (da febbraio 2020 a maggio 2022), quasi duecento lavoratori abbiano lavorato presso il modestissimo centro logistico. E, infatti, mai avrebbero lavorato presso quella unica sede più di 13/16 persone, né
prima, né dopo il 2020. Non solo. Gli ispettori – nel tentativo di colmare il vuoto motivazionale del redigendo verbale – avrebbero esposto una serie di incomprensibili e/o erronee tabelle senza alcuna ulteriore specificazione rispetto all'orario rispettato (part time/full time), le mansioni svolte,
l'inquadramento in relazione alle mansioni.
Tale opinione va condivisa.
****
Se infatti, come si è detto, il giudice deve comunque entrare nel merito delle contestazioni, è agevole rilevare l' non ha fornito la prova dei fatti su cui CP_1
si fondano le sue pretese, che non si ricava affatto dal verbale ispettivo, le cui risultanze l'istituto ha chiesto di confermare con testimoni.
In realtà non vi è prova della presunta intermediazione illecita di mano d'opera ed è vero che i funzionari di vigilanza hanno fondato la propria tesi su mere presunzioni e su dichiarazioni dei lavoratori che non provano nulla e il cui contenuto, non a caso, non viene in alcun modo riportato nella memoria di costituzione dell CP_1
Né dal verbale e dalle difese dell' emergono elementi idonei ad escludere CP_1
la legittimità del contratto. Per quello che risulta dagli atti svolge attività di Parte_1
commercializzazione di merci, anche attraverso siti internet, logistica,
logistica distributiva, stoccaggio di merci per conto proprio o di terzi, servizi di trasloco, ritiro consegna merce, trasporto di beni e masserizie (all. 8 del ricorso). L'unica unità produttiva della fino alla data di effettivo Parte_1
rilascio e infine di sgombero – e quindi anche nel periodo oggetto dell'accertamento: da febbraio 2020 a maggio 2022 - è stata solo ed unicamente quella sita in Pesaro alla di via delle Esposizioni n. 33, vale a dire il magazzino ove venivano stoccate le merci (v. ancora all. 8).
Non risulta che abbia mai avuto altre sedi. Parte_1
E' vero però che, come si legge in ricorso, tra e KY NE è Parte_1
intercorso un contratto di appalto, avente ad oggetto proprio servizi presso il magazzino sito in Pesaro, alla via delle Esposizioni n. 33.
Come si è detto, la validità di detto contratto non sembra essere stata messa in discussione dagli ispettori con validi argomenti.
Nulla riferiscono gli ispettori infatti in ordine alla appena citata società (KY
NE) e/o ai requisiti di quest'ultima.
Successivamente è stato stipulato un contratto di sub-appalto tra KY
NE-Man Group (all. 10 al ricorso), rispetto al quale valgono le stesse esposte considerazioni. Ad avviso delle ricorrenti gli ispettori non si sarebbero mai recati per svolgere le loro indagini presso il magazzino sito in Pesaro, alla via delle
Esposizioni n. 33, perchè al momento dell'avvio dell'accertamento (marzo
2023, all. 7 al ricorso) quel magazzino era stato riconsegnato da anni (all. 4
parti ricorrenti).
Sul punto l' si è limitato ad affermare nella comparsa di costituzione CP_1
quanto segue: “Dal verbale di primo accesso ispettivo, che si allega, si desume che
gli Ispettori dell'Ispettorato del Lavoro si sono recati, unitamente alla Guardia di
Finanza, dalla proprio presso l'indirizzo citato da controparte, ossia CP_3
proprio presso lo stabilimento di via delle Esposizioni n.33 Pesaro, dove hanno
trovato i lavoratori (che hanno reso le dichiarazioni) che hanno confermato di lavorare per ”. Parte_1
Ancora una volta non è dato comprendere cosa avrebbero detto i lavoratori e chi tra questi avrebbe dichiarato di essere dipendente della ricorrente (che è
cosa ben diversa dal lavorare in favore della committente, ciò che è del tutto normale rispetto ad un appalto o subappalto così come è del tutto normale che le ferie dipendessero dalle esigenze di quest'ultima).
Il giudice ha comunque letto le dichiarazioni rese agli ispettori prodotte dall' che di certo non dimostrano affatto la presunta intermediazione CP_1
illecita e/o l'illiceità dell'appalto. E semmai dimostrano proprio il contrario.
A questo punto vediamo cosa dice la legge.
In tema di appalto, l'art. 29 D. Lgs. 276/2002, prevede, art. l comma 1, che “ai
fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo il contratto di
appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. si distingue dalla
somministrazione per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore,
che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo
appaltatore del rischio di impresa”.
La Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. n. 15615/2011 e Cass. n. 12201/2001)
ha ripetutamente affermato che, “se è vero che … uno degli indici principali
dell'interposizione è stato ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo
appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni
lavorative, in quanto tale situazione denoterebbe l'assenza di un vero appalto, …, è anche vero che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è
compatibile con un regolare contratto di appalto e che, sotto questo profilo,
può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche
delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera
oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore”. In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi (anche immateriali), sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del solo risultato delle prestazioni.
Applicando questi principi al caso di specie il verbale ispettivo non contiene,
prima di tutto, accertamenti (che comunque dovrebbero essere sostenuti da puntuali istanze istruttorie da parte dell' idonei a dimostrare che le CP_1
società appaltatrici/subappaltatrici fossero delle “scatole vuote”, prive di qualsiasi autonomia organizzativa e gestionale, a parte alcuni generici rilevi,
in alcun modo sviluppati.
Alla luce dei requisiti stabiliti dall'art. 29 D.lg. n. 276/2003 (esistenza di un contratto, riconducibilità a esso delle attività svolte, sussistenza di una organizzazione, assunzione di un rischio di impresa da parte dell'appaltatore), l' non ha fornito argomenti idonei a far ritenere la CP_1
nullità dell'accordo intervenuto tra e KY NE-Man Group. Parte_1 Tali non sono le deduzioni degli ispettori che arrivano a sostenere la non genuinità dell'appalto perché “la totalità del personale applicato sull'appalto (non viene specificato quale) aveva sì contezza di essere assunto da dalla CP_3
ma di ritenere tale società una società di somministrazione, indotto in errore anche
dall'assonanza del nome di tale società con quello di altra società di somministrazione
legittimamente autorizzata”.
Di sicuro, infatti, l'eventuale soggettiva percezione “induzione in errore” non può assurgere a elemento di non genuinità di un appalto di servizi.
****
Ma torniamo alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
Proprio da queste dichiarazioni emerge che i lavoratori non sono stati mai assoggettati al potere direttivo e disciplinare della ricorrente.
I lavoratori riferiscono di avere ricevuto direttive soprattutto da
[...]
ed e l' e non ha in alcun modo Persona_1 Persona_2 CP_1
dedotto che questi fossero dipendenti, preposti, collaboratori della società
ricorrente.
Quindi anche la questione della eccepita tardività della produzione documentale delle ricorrenti (buste paga e visura storica della Parte_7
), che il giudice deve comunque acquisire anche avvalendosi dei suoi
[...]
poteri officiosi, dalla quale emerge solo la conferma che si trattava proprio di dipendenti della (né l come si è visto, ha allegato il CP_3 CP_1
contrario nella sua comparsa di costituzione) non riveste alcuna effettiva rilevanza ai fini della decisione, e non vi è alcuna necessità di concedere un rinvio per esaminare questa documentazione all' CP_1
In realtà queste dichiarazioni finiscono per confermare solo il normale svolgimento di prestazioni in conseguenza della stipulazione di un contratto di appalto il cui potere direttivo era esercitato proprio dal formale datore di lavoro e dai suoi dipendenti e comunque non veniva esercitato dai responsabili o personale della Ricorrente.
Da nessuna di queste dichiarazioni si ricava la prova della sottoposizione di qualche lavoratore a “specifiche direttive”di responsabili e/o personale della ricorrente e queste confermano che quest'ultima può avere al massimo esercitato solo il normale potere conformativo del beneficiario delle prestazioni in un appalto, dove è normale la presenza di “referenti”.
Come si possa ricavare la prova dell'intermediazione illecita di manodopera da queste dichiarazioni non è dato comprendere.
In sintesi, come anche dichiarato dagli ispettori, i dipendenti applicati sull'appalto erano stati assunti da . Le buste paga Parte_1 CP_3
erano di dalla quale i lavoratori sono stati sempre pagati. Gli CP_3
strumenti con cui veniva svolta l'attività erano di e comunque CP_3 l'utilizzazione di strumenti del committente non è più valorizzabile, nel nuovo regime di cui al D.lgs. n. 276/03, ai fini dell'intermediazione illecita di manodopera.
Nulla di ciò che è stato accertato dagli ispettori, e, meno che meno le dichiarazioni da loro raccolte, dimostra il contrario.
Correttamente, peraltro, le ricorrenti hanno evidenziato che i dipendenti
[...]
applicati negli anni sull'appalto di servizi concluso tra e CP_3 Parte_1
KY NE sarebbero stati, in realtà, al massimo una decina e non certo
192,. I pochi dipendenti applicati su quell'appalto si sarebbero alternati tra tempi determinati, dimissioni, ecc. e anche in questo caso le risultanze ispettive non dimostrano il contrario.
Va detto, a questo punto, che, propria a causa degli inadempimenti nell'esecuzione del contratto di KY e a cascata di (per i quali tra CP_3
le società sono pendenti diversi contenziosi) i lavoratori di si CP_3
sono dapprima dimessi per giusta causa a fronte del mancato pagamento da parte di delle retribuzioni e poi hanno agito nei confronti di CP_3
in qualità di responsabile solidale ex art. 29 del D. Lgs. 276/2003 Parte_1
(all. 11 al ricorso).
Dalla documentazione relativa a tale contenzioso si evince che presso il più
volte indicato magazzino di via delle Esposizioni 33 si sarebbero alternati solamente i seguenti lavoratori: , , Persona_3 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_1 Persona_6 Persona_2
, , , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , e . Persona_11 Persona_1 Persona_12 Persona_13
Lavoratori che, peraltro, hanno agito nei confronti della per Parte_1
vedersi pagati gli stipendi e il TFR non corrisposti da . CP_3
Per quanto la circostanza non sia certo definitiva nell'indagine, non è però
senza significato il fatto che i dipendenti di non abbiano chiesto CP_3
di dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società
ricorrente ma abbiano agito in giudizio esclusivamente ex art. 29 del D. Lgs.
276/2003 nei confronti di . Parte_1
Ad ogni buon conto, che presso quel magazzino lavorasse un numero esiguo di dipendenti è incontestabilmente affermato dalla Guardia di Finanza, che,
nell'ambito di un accertamento fiscale del 27.10.2021 presso il magazzino di
Pesaro, via delle Esposizioni n. 33, ha verbalizzato di aver sentito in audizione tutto il personale dipendente “riscontrato a svolgere le proprie
mansioni lavorative ed in merito si attesta di aver escusso n. 13 dipendenti intenti a
svolgere mansioni lavorative” (all. 12 delle parti ricorrenti).
Non certo, fino a prova contraria che le allegazioni e istanze istruttorie dell' non sono idonee a fornire, ogni dipendente di . CP_1 CP_3 Il verbale ispettivo e le istanze istruttorie dell' non forniscono però CP_1
elementi atti ad identificare con certezza ai fini contributivi (rispetto ad una possibile applicazione dell'art. 29 della legge Biagi) questi lavoratori.
Si noti, del resto,che gli stessi ispettori hanno scritto nel verbale unico: “tutti i
lavoratori elencati sono stati assunti da , ma non certo che “tutti i CP_3
lavoratori elencati” erano applicati sull'appalto (cfr. pag. 8 di 19 Parte_1
del verbale).
****
A diverse conclusioni non conducono affatto i rilevi dell' relativamente CP_1
ai distacchi.
A proposito del presunto distacco si legge nel verbale: “I lavoratori assunti da
sono transitati mediante da Gruppo Bricofer. Nello specifico il CP_3 Parte_5
reclutamento del personale è avvenuto dapprima nel mese di febbraio 2020, solo per 4
lavoratori, mediante distacco del personale da a e Parte_1 CP_3
successivamente dal mese di marzo, sempre mediante in maniera massiva Parte_5
sempre legate al . Controparte_10
Tuttavia, gli ispettori, anche in questo caso, non forniscono elementi idonei a fornire la prova che questi lavoratori assunti da siano stati applicati CP_3
sull'appalto e per questa abbiano svolto le loro prestazioni. Parte_1 Non risulta con certezza che alcuno specifico dipendente sia mai stato distaccato nel senso giuridico del termine da a Controparte_12 [...]
e l'istituto dell'assunzione – che gli ispettori deducono essere CP_3
intervenuta da parte di – è completamente diverso da quello del CP_3
distacco.
Anzi non è nemmeno chiaro in cosa sia consistito il “Gruppo Bricofer” e da chi fosse costituito e, meno che meno, perché ne sarebbe responsabile la società
ricorrente; ancor meno si capisce cosa si debba intendere per “sono transitati
mediante da Gruppo Bricofer”. Parte_5
Anche a tale proposito l' nella sua comparsa di costituzione si è limitato CP_1
ad affermare: Sulla contestazione relativa al “gruppo ”: la società dimentica CP_10
che prima era affiliata al gruppo . Senza pensare, poi che Controparte_8 CP_10
amministratore del gruppo è il sig. e della la sig.ra CP_10 Persona_14 Parte_1
. Pertanto, la deduzione oltre che essere pretestuosa e priva di Parte_2
fondamento è anche contra se. Analogamente è contra se la deduzione relativa al
presunto distacco di unità lavorative: ebbene è stata proprio la a servirsi Parte_1
della procura “vardadori” per far transitare i lavoratori prima alle sue dipendenze e
poi alle dipendenze della Sulla contestazione che la avesse CP_3 Parte_1
pochi dipendenti sull'appalto in quanto il senso del verbale è che la CP_3
diventata poi ha trasferito la propria forza lavoro sulla CP_6 Parte_1 [...] . Pertanto si è realizzata la fattispecie della somministrazione illecita di CP_3
manodopera in quanto i lavoratori erano in apparenza incardinati sulla CP_3
ma in realtà erano tutti dipendenti della . E questo si desume anche dalle Parte_1
dichiarazioni dei lavoratori in allegato tutte univoche nel senso di ritenere il reale
datore di lavoro fosse la società . Ciò è tanto più confermato dal fatto che Parte_1
molti lavoratori hanno intentato causa alla per le retribuzioni e tfr non Parte_1
pagato dalla . CP_3
Francamente è difficile comprendere come da queste affermazioni il giudice potrebbe ricavare la prova della presunta intermediazione di manodopera e il fatto che alcuni lavoratori abbiano fatto causa alla per ottenere il Parte_1
tfr e le retribuzioni non pagati dalla , e quindi ai sensi dell'Art. 29 CP_3
del D.lgs n. 276/2003 e senza dedurre che fosse il vero datore di Parte_1
lavoro, milita in senso esattamente opposto e contribuisce a confermare, come già evidenziato, che non vi è mai stata alcuna intermediazione illecita di manodopera.
E' vero, comunque, che il “ non sembra coincidere con Controparte_10
e che effettivamente gli ispettori si riferivano forse al Controparte_13
marchio , oppure ad altre società aventi nella propria ragione sociale CP_14
il suffisso ” (notoriamente inteso al “bricolage”) con le quali KY CP_10
network o hanno avuto rapporti commerciali (all. 13 al ricorso). CP_3 Quello che è certo è che:
- qualsivoglia operante in non coincide certo con Controparte_10 CP_7
e/o con il modesto appalto intercorso tra KY NE- Man Parte_1
Group e la ricorrente (all. 9 e 10 al ricorso);
- centinaia di società in Italia si occupano di bricolage, magari la loro ragione sociale contiene anche il ridetto suffisso “brico”, ma nessuna, per quello che risulta dagli atti, ha alcun collegamento con;
Parte_1
- non può certamente pretendersi di recuperare da eventuali Parte_1
contributi omessi/parzialmente omessi da tutto il mondo del bricolage italiano che (per ipotesi) ha avuto rapporti commerciali con KY NE/Man
Group nonostante quei dipendenti non abbiano operato presso l'appalto oggetto dell'accertamento.
E di sicuro l' non può pretendere di recuperare, nemmeno ai sensi CP_1
dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, crediti contributivi non attinenti - con certezza assoluta - al non rilevantissimo appalto RD - KY
NE/Man Group come attestato dagli stessi ispettori quando motivano il loro accertamento su circostante/soggetti/gruppi/marchi neppure chiaramente identificati che non è nemmeno chiaro cosa abbiano a che fare con la ricorrente, e senza tenere conto che su quell'appalto – come detto –, per quello che risulta dagli atti, possono avere lavorato (alternandosi) , solo pochi lavoratori.
****
Si è già detto che l' non riporta nella comparsa di costituzione il CP_1
contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori e comunque non specifica in alcun modo quale preposto, dipendente o collaboratore della ricorrente avrebbe dato direttive ai lavoratori ovvero fissato non si sa in che modo i loro orari e in che cosa queste sarebbero consistite.
Si è anche visto che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori non provano nulla e semmai provano il contrario.
Tali evidenze rendono evidente l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall' CP_1
Risulta palese,in particolare, l'inammissibilità della richiesta di sentire i lavoratori menzionati nel verbale ispettivo, sulle risultanze di cui al verbale
stesso e sulle seguenti circostanze: “Quale è stata la mia attività lavorativa presso la
e/o presso la Man group srl? Con quali mansioni? Con quali Parte_1
modalità?”
E ciò in quanto l' non ha specificato in alcun modo, come si è visto, quali CP_1
sarebbero state le mansioni svolte da detti lavoratori e le relative modalità. Tali considerazioni sono già di carattere assorbente ai fini dell'accoglimento del ricorso.
E' vero che gli ispettori hanno affermato che “la gestione del personale di
[...]
fosse esercitata dai responsabili di . Anche le direttive e i turni CP_3 Parte_1
erano fornite dai responsabili di , senza che vi fosse alcuna distinzione tra Parte_1
i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice e quelli assunti da . CP_3
Tale generica affermazione, che appunto non specifica in alcun modo chi sarebbero stati questi responsabili di che avrebbero gestito il Parte_1
personale, non potrebbe provare nulla, considerando anche le altre dichiarazioni degli ispettori, i quali hanno anche ammesso che Parte_1
non aveva dipendenti durante l'esecuzione dell'appalto.
Infatti aveva esternalizzato il servizio. Parte_1
E comunque si è già ripetutamente detto che proprio le dichiarazioni dei lavoratori confermano che i poteri direttivi e di gestione del personale erano esercitati semmai da personale . CP_3
Insomma, è impossibile sostenere che non meglio precisati responsabili di abbiano fornito direttive agli addetti al servizio (si è visto, Parte_1
peraltro, che nessuno dei lavoratori di cui è stata raccolta la dichiarazione dagli ispettori ha saputo dire quali specifiche direttive avrebbe ricevuto,
diverse cioè dalle indicazioni tipiche del potere conformativo del committente e cioè da quelle indicazioni che attestano la predeterminazione da parte del committente delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio)
e/o che vi fosse commistione tra i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice e quelli assunti da “, affermazione quest'ultima, ancora una volta CP_3
del tutto generica e imprecisata, oltre che non suffragata da alcun sicuro elemento di riscontro, a parte le poco comprensibili riflessioni giuridiche sul distacco.
In realtà non vi è alcuna prova che la abbia esercitato nei Parte_1
confronti dei dipendenti di un potere direttivo, organizzativo e CP_3
disciplinare di tale intensità da poterla far ritenere il vero datore di lavoro,
tanto è vero che non vi è traccia alcuna, nelle allegazioni istruttorie dell' e CP_1
nelle generiche affermazioni degli ispettori, di tali assunti.
Come si è detto, che i dipendenti di avessero rapporti con la CP_3
committente, che aveva tutto il diritto di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni dell'appalto, è assolutamente normale.
Peraltro, da una parte gli ispettori affermano che non avesse CP_3
dipendenti e/o un'organizzazione propria;
dall'altra affermano di aver intervistato la responsabile del personale di presso la sede legale CP_3
della società: alle pag. 3 e ss. del verbale unico di accertamento e notificazione gli ispettori espressamente affermano, salvo poi contraddirsi nelle conclusioni cui giungono, che “Preliminarmente si dà atto che in data 27.10.2021
(verbale primo accesso ispettivo n. 71/73 del 27.10.2021) sono cominciate le verifiche ispettive nei confronti di […]. Nel corso del primo accesso Controparte_3
ispettivo (nei confronti di appunto) eseguito unitamente ai Militari CP_3
della Guardia di Finanza Nucleo Operativo di Pesaro venivano acquisiti le
dichiarazioni di tutti i lavoratori trovati. Veniva altresì contattata telefonicamente la
responsabile del personale presso la sede legale della Società. Tutti i lavoratori trovati
risultavano censiti nelle banche dati”.
Ne abbiamo che aveva anche un ufficio del personale, e quindi CP_3
personale proprio che reclutava, faceva colloqui, ecc.
Non era, insomma, un soggetto economicamente inesistente.
****
A diverse conclusioni non si può giungere nemmeno per la circostanza che fosse conduttrice dell'immobile ove veniva svolto il servizio. Parte_1
Nessuna norma prevede che la esternalizzazione della gestione del magazzino di Pesaro diventi illegittimo se il contratto di locazione rimane in capo alla Committente.
Come si è visto, nel nuovo regime di cui al D.lgs. 276/2003 l'utilizzazione di mezzi e strumenti della committente non è più valorizzabile ai fini dell'illecita intermediazione di mano d'opera, e peraltro i beni strumentali utilizzati nell'appalto erano di proprietà di , non essendovi alcuna CP_3
prova del contrario.
Quella che si è concretizzata è stata quindi una legittima operazione commerciale, con cui è stato affidato un servizio a una ditta esterna con una sede, una sua organizzazione, suoi dipendenti come, peraltro, ammesso dagli stessi ispettori;
servizio comunque regolarmente pagato da Parte_1
(circostanza incontestata).
Come si è pure già detto le Società KY NE, e CP_3 Parte_1
hanno sempre avuto una loro autonoma organizzazione e rischio.
Tale circostanza è provata per tabulas poiché, come attestato dalla documentazione allegata al ricorso, tra esse sono pendenti diversi contenziosi che tale autonomia confermano senza ombra di dubbio.
****
Alla fine, non vi è prova che i 192 lavoratori indicati alle pagg. 5-6-7-8 del verbale di accertamento siano mai stati applicati sul (comunque legittimo)
appalto intervenuto tra KY NE-Man Group e . Parte_1
E questo impedisce di accogliere la domanda subordinata dell' ai sensi CP_1
dell'Art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, anche a prescindere dall'eccezione sollevata dai difensori delle ricorrenti che, in sede di discussione orale, hanno affermato che tale domanda sarebbe inammissibile, soprattutto in ragione della modifica della causa petendi.
A tale proposito va ricordato che l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei diritti di credito azionati grava integralmente sull' resistente. CP_15
Va infatti confermato, ancora una volta, l'assunto per cui in tema di riparto dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2067 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma essere titolare del diritto stesso e intende farlo valere (e quindi, nel caso di specie, sull' , CP_1
persino ove sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del diritto contributivo deve essere sempre comprovata proprio dall'ente (Cass. n.19762/2008; Cass. n. 22862/2010; Cass.
n. 12108/2010, Cass. n. 14965/2012 ecc.).
Ma si è visto che le allegazioni e istanze istruttorie dell non sono idonee CP_1
a fornire questa prova.
Il verbale ispettivo non prova nulla anche perché si basa sull'esame di documenti che riguardano i rapporti commerciali/imprenditoriali tra e KY NE;
non v'è traccia di alcuna interlocuzione con i Parte_1
lavoratori che gli ispettori assumono alle dipendenze di che Parte_1
quindi, con le irrilevanti eccezioni di cui si è detto, non sono mai stati sentiti. E che nemmeno avrebbero potuto esserci, posto che al momento dell'avvio dell'ispezione nei confronti di (8.3.2024) quell'appalto era cessato Parte_1
da due anni, così come di fatto era altresì cessata l'attività di in Parte_1
quell'unico magazzino.
Se è poi evidente che il fatto che la società appaltatrice/subappaltatrice si sia resa inadempiente rispetto ai propri obblighi contributivi e retributivi non dimostra affatto l'illiceità dell'appalto e/o l'esistenza di una intermediazione illecita di manodopera, l' svolge alcune considerazioni di carattere CP_1
sistematico quanto alle modalità di erogazione del compenso che sono e restano del tutto generiche e non sono suffragate da alcun elemento di riscontro di carattere oggettivo.
E' infine impossibile comprendere per quale motivo il fatto che i servizi oggetto del contratto di appalto rientrino nell'oggetto sociale della committente dovrebbe rendere illecito l'appalto trattandosi, al contrario, di circostanza che ne conferma la legittimità e del connotato tipico di un qualsiasi legittimo contratto di appalto che non deve necessariamente riguardare lo svolgimento di “lavori di natura specialistica”.
****
Per le esposte ragioni, il ricorso merita accoglimento e la causa va decisa immediatamente e senza dilazione, secondo le regole del processo del lavoro. La complessità delle questioni trattate e i non sempre conformi orientamenti giurisprudenziali nella materia, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2025 00029911 50 CP_1
000 dell'1.7.2025 e notificato in pari data in questa sede impugnato e lo annulla;
dichiara, conseguentemente, non dovute le somme richieste dall' con il CP_1
predetto avviso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma lì 05.12.2025
Il Giudice
BE SS