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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001162000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001162000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.06.2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
02.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, da Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29676202400001162000 ricevuta in notifica in data 03/06/2024 per la parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 29620080009896576000 relativa a IRPEF, IRAP ed IVA anno 2004 dell'importo di € 12.930,41 compresi interessi ed accessori;
2) cartella di pagamento n. 29620230006364325000 relativa a imposte di registro anno 2022 dell'importo di € 281,63 compresi interessi ed accessori.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito e delle sanzioni ed accessori.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 24.10.2024 opponendosi al ricorso.
In data 15.09.2025 il ricorrente produceva una memoria illustrativa in risposta alle controdeduzioni dell'ufficio resistente.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a due distinte cartelle di pagamento riguardanti debiti per imposte erariali e imposte di registro. La ricorrente ha fondato le proprie doglianze essenzialmente su tre pilastri: la presunta omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, la maturata prescrizione delle pretese tributarie e, in subordine, la prescrizione specifica di sanzioni e interessi.
Esaminando prioritariamente l'eccezione relativa al difetto di notifica delle cartelle di pagamento, si osserva che tale doglianza non può trovare accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione emerge con chiarezza che gli atti sottesi alla comunicazione di ipoteca sono stati regolarmente notificati al domicilio della contribuente. In particolare, è stata fornita prova che una delle cartelle è stata consegnata personalmente alla destinataria, garantendo così la piena conoscenza legale dell'atto. Di conseguenza, il diritto di difesa della parte è stato pienamente salvaguardato e la mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge ne ha determinato la definitività, precludendo oggi una contestazione di merito sul loro contenuto.
Per quanto riguarda il tema centrale della prescrizione, la tesi della contribuente risulta priva di fondamento sia in fatto che in diritto. Va innanzitutto chiarito che per i tributi erariali in oggetto (IRPEF, IVA
e IRAP) il termine di prescrizione applicabile non è quello breve quinquennale, ma quello ordinario decennale. La natura di questi tributi, che derivano da valutazioni autonome per ogni singolo periodo d'imposta, esclude la loro riconducibilità a prestazioni periodiche annuali.
Sotto il profilo fattuale, il decorso del tempo non ha portato all'estinzione del credito. Un elemento decisivo e assorbente in tal senso è rappresentato dalla notifica al contribuente, avvenuta in data 21 aprile 2024, di un'intimazione di pagamento analiticamente indicata negli atti di causa. Tale atto ha prodotto l'effetto giuridico di interrompere il decorso di qualsiasi termine prescrizionale, facendo iniziare un nuovo periodo di dieci anni. A ciò si aggiunga che il calcolo dei termini deve necessariamente tenere conto della sospensione straordinaria delle attività di riscossione disposta dalla legislazione emergenziale per il periodo della pandemia, che ha prolungato ulteriormente i tempi a disposizione dell'Ente per agire.
In merito alle sanzioni e agli interessi, non si ravvisano i presupposti per una prescrizione autonoma. In materia tributaria, l'obbligazione relativa alle sanzioni e agli accessori segue la sorte del tributo principale a cui si riferisce, mantenendo un carattere unitario. Poiché il credito principale è ancora validamente esigibile grazie ai sopra citati atti interruttivi, anche le somme accessorie restano dovute nella loro interezza.
Infine, deve essere respinta la censura riguardante l'illegittimità della comunicazione di ipoteca per mancanza di un preavviso ulteriore. L'atto impugnato riveste già la natura di comunicazione preventiva, finalizzata proprio a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione o presentare osservazioni prima che il vincolo ipotecario venga effettivamente trascritto. Non è dunque prevista, né necessaria, la notifica di un ulteriore atto con la medesima funzione.
In conclusione, la procedura di riscossione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione appare pienamente conforme al dettato normativo e supportata da idonea prova documentale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, confermando la legittimità della comunicazione preventiva di ipoteca.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'AdER che liquida in € 1.489,00, oltre accessori di legge.
Il LA Il Presidente
(NO LL) (HE VO)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001162000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001162000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.06.2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
02.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, da Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29676202400001162000 ricevuta in notifica in data 03/06/2024 per la parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 29620080009896576000 relativa a IRPEF, IRAP ed IVA anno 2004 dell'importo di € 12.930,41 compresi interessi ed accessori;
2) cartella di pagamento n. 29620230006364325000 relativa a imposte di registro anno 2022 dell'importo di € 281,63 compresi interessi ed accessori.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito e delle sanzioni ed accessori.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 24.10.2024 opponendosi al ricorso.
In data 15.09.2025 il ricorrente produceva una memoria illustrativa in risposta alle controdeduzioni dell'ufficio resistente.
La Corte in data 02.12.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a due distinte cartelle di pagamento riguardanti debiti per imposte erariali e imposte di registro. La ricorrente ha fondato le proprie doglianze essenzialmente su tre pilastri: la presunta omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, la maturata prescrizione delle pretese tributarie e, in subordine, la prescrizione specifica di sanzioni e interessi.
Esaminando prioritariamente l'eccezione relativa al difetto di notifica delle cartelle di pagamento, si osserva che tale doglianza non può trovare accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione emerge con chiarezza che gli atti sottesi alla comunicazione di ipoteca sono stati regolarmente notificati al domicilio della contribuente. In particolare, è stata fornita prova che una delle cartelle è stata consegnata personalmente alla destinataria, garantendo così la piena conoscenza legale dell'atto. Di conseguenza, il diritto di difesa della parte è stato pienamente salvaguardato e la mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge ne ha determinato la definitività, precludendo oggi una contestazione di merito sul loro contenuto.
Per quanto riguarda il tema centrale della prescrizione, la tesi della contribuente risulta priva di fondamento sia in fatto che in diritto. Va innanzitutto chiarito che per i tributi erariali in oggetto (IRPEF, IVA
e IRAP) il termine di prescrizione applicabile non è quello breve quinquennale, ma quello ordinario decennale. La natura di questi tributi, che derivano da valutazioni autonome per ogni singolo periodo d'imposta, esclude la loro riconducibilità a prestazioni periodiche annuali.
Sotto il profilo fattuale, il decorso del tempo non ha portato all'estinzione del credito. Un elemento decisivo e assorbente in tal senso è rappresentato dalla notifica al contribuente, avvenuta in data 21 aprile 2024, di un'intimazione di pagamento analiticamente indicata negli atti di causa. Tale atto ha prodotto l'effetto giuridico di interrompere il decorso di qualsiasi termine prescrizionale, facendo iniziare un nuovo periodo di dieci anni. A ciò si aggiunga che il calcolo dei termini deve necessariamente tenere conto della sospensione straordinaria delle attività di riscossione disposta dalla legislazione emergenziale per il periodo della pandemia, che ha prolungato ulteriormente i tempi a disposizione dell'Ente per agire.
In merito alle sanzioni e agli interessi, non si ravvisano i presupposti per una prescrizione autonoma. In materia tributaria, l'obbligazione relativa alle sanzioni e agli accessori segue la sorte del tributo principale a cui si riferisce, mantenendo un carattere unitario. Poiché il credito principale è ancora validamente esigibile grazie ai sopra citati atti interruttivi, anche le somme accessorie restano dovute nella loro interezza.
Infine, deve essere respinta la censura riguardante l'illegittimità della comunicazione di ipoteca per mancanza di un preavviso ulteriore. L'atto impugnato riveste già la natura di comunicazione preventiva, finalizzata proprio a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione o presentare osservazioni prima che il vincolo ipotecario venga effettivamente trascritto. Non è dunque prevista, né necessaria, la notifica di un ulteriore atto con la medesima funzione.
In conclusione, la procedura di riscossione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione appare pienamente conforme al dettato normativo e supportata da idonea prova documentale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, confermando la legittimità della comunicazione preventiva di ipoteca.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'AdER che liquida in € 1.489,00, oltre accessori di legge.
Il LA Il Presidente
(NO LL) (HE VO)