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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 963/2023 R.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 9.12.1975, CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Manuela Di Croce C.F._1
E
n. ad Atessa il 7.11.1989, CF Parte_2
, difesa dall'Avv. Manuela Di Croce C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiuntamente redatte per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio depositato il 20.12.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 16.4.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto per la separazione consensuale e divorzio congiunto;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 963/2023 RG, così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Paglieta il 3.5.2014 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2014 n. - Parte I, Serie Ufficio
1).
Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Paglieta (CH) alla Via San Nicola n. 9 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della madre nell'interesse dei figli minori con la stessa stabilmente conviventi.
Conferma l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Conferma la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre.
Conferma che i genitori vedranno e terranno con sé i figli minori, nei giorni infrasettimanali, secondo i loro turni lavorativi, ed il fine settimana in maniera alternata;
Conferma che ciascun genitore trascorrerà con i minori sette giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni, una volta dal 24 al 30 dicembre ed altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e un anno dal venerdì santo alla Domenica di
Pasqua; tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, compatibilmente con le ferie dei genitori, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con riserva per questi ultimi di meglio specificare e/o apportare eventuali modifiche e/o ampliamenti al suddetto programma. Conferma il principio del mantenimento diretto, per cui ciascun genitore provvederà, in modo diretto ed autonomo, ad assolvere alle esigenze di vita dei figli
Conferma che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, con il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, senza il preventivo consenso dell'altro genitore.
Conferma che nessun provvedimento di natura economica deve essere adottato, poiché gli istanti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti;
Da atto che entrambi i coniugi confermano il reciproco assenso prestato al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 17.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa