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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3939/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCARANI Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. ROSSINI ELISA;
elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
BACCARANI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. BUGAMELLI SONIA elettivamente domiciliato C.F._3
presso il difensore avv. BUGAMELLI SONIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO, dell'avv. CP_2 P.IVA_2
FOCHERINI GIANFRANCO;
e dell'avv. TONELLI MARIASTELLA;
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARESCA ARTURO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024, adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio Controparte_1
, e chiedendo che: 1) i resistenti fossero
[...] Controparte_1 CP_1 CP_2 condannati, in solido fra loro, al pagamento nei suoi confronti di €. 46.508,00, di cui €.
pagina 1 di 5 16.508,00 a titolo di indennizzo per la cessazione del rapporto di lavoro ed €. 30.000,00 a titolo di retribuzioni dovute e non corrisposte. Affermava che: 1) in data 1.7.2009, era stato nominato produttore di IV livello dall'Agenzia Generale INA di Assitalia di San Giovanni in Persiceto (BO) (documento n. 1 di parte ricorrente), alla quale era subentrata, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, la
[...]
2) l'Agenzia Generale INA di Assitalia, prima, e la , poi, avevano CP_3 Controparte_3 conferito un incarico di agenzia ad e Controparte_1 quest'ultima società aveva conferito mandato al ricorrente, quale produttore libero (documento n. 2 di parte ricorrente); 3) nel luglio 2020, nel rapporto con lui, ad era Controparte_1 subentrata (documento n. 3 di parte ricorrente); 4) il 10.5.2021 gli aveva CP_2 CP_2 indirizzato una “appendice alla lettera di nomina in data 01/09/2009”, confermando il trattamento economico già pattuito e l'impegno della società, al raggiungimento di obiettivi minimi annuali, a corrispondere un “contributo provvigionale temporaneo” pari a €. 1.600,00 mensili per l'anno 2021 (documento n. 4 di parte ricorrente); 5) aveva presentato le proprie dimissioni in data 27.10.2022 (documento n. 5 di parte ricorrente) e, terminato il periodo di preavviso, aveva cessato la propria attività lavorativa il 30.11.2022; 6) pur essendo formalmente qualificato come produttore di IV livello, avrebbe dovuto essere inquadrato nel III livello, con conseguente diritto all'indennizzo per la cessazione del rapporto previsto dall'art. 5 del CCNL applicabile (documento n. 12 di parte ricorrente); 7) prima, e Controparte_1
poi, avevano sempre corrisposto al ricorrente un contributo fisso mensile pari a €. CP_2
1.400,00, in luogo di quelli pattuiti (€. 1.600,00), oltre ad aver omesso il versamento dell'intero importo di €.
1.600 per i mesi di luglio 2020, ottobre 2022 e novembre 2022. Da qui l'odierno giudizio. Si costituivano in giudizio, a mezzo del medesimo procuratore,
[...]
, e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_1 CP_1 delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermavano, in particolare, che: 1) aveva ricevuto mandato dapprima Controparte_1 dall'Agenzia Generale INA e, successivamente, da a corrispondere al ricorrente Controparte_3
l'importo mensile di €. 1.400,00 mensili, mentre l'ulteriore somma di €. 200,00 mensili era stata proposta da soltanto a titolo di premio per determinati minimi di Controparte_1 produzione, che, però, il ricorrente non aveva mai raggiunto;
2) nell'agosto 2020 CP_1 aveva ceduto a il contratto stipulato con (documenti nn. 1
[...] CP_2 Controparte_3
e 2 di , cosicché nulla gli doveva più. Controparte_1
Si costituiva altresì in giudizio anche con distinta difesa, chiedendo a sua CP_2 volta il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto. Affermava, in particolare, che: 1) il ricorrente era correttamente inquadrato, risultando tra l'altro iscritto alla Camera di Commercio quale produttore assicurativo di IV livello (documenti nn. 3 e 4 di;
2) il contributo provvigionale di €. 1.600,00 mensili non si CP_2 correlava all'imposizione di un minimo di produzione ma costituiva piuttosto una forma di incentivazione commerciale, con riconoscimento di tale premio al raggiungimento di determinati risultati. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza dell'8.7.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione, formulata da di inammissibilità della domanda di condanna CP_2 al pagamento della somma di €. 16.508,00 a titolo di indennizzo per la cessazione del rapporto di lavoro per non essere stata preceduta dalla necessaria domanda di accertamento di inquadramento superiore, in quadramento che dà diritto all'indennizzo richiesto. L'eccezione è infondata. La domanda di accertamento dell'inquadramento superiore (III livello anziché IV livello), preliminare rispetto alla domanda di condanna, può essere implicitamente presupposta da quest'ultima e può dar luogo a un accertamento incidentale;
né la proposizione di una esplicita domanda in tal senso deve essere considerata quale requisito di ammissibilità della domanda di condanna. Nel merito, le altre questioni possono affrontate invertendone l'ordine logico in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (e multis, Cass. civ., sez. lav., n. 9309/20). Risultano infatti, nel caso in esame, di più agevole soluzione le questioni relative all'an debeatur delle somme richieste. In particolare, come già detto, la domanda di condanna al pagamento di €. 16.508,00 a titolo di indennizzo per la cessazione del rapporto presuppone la (pur implicitamente proposta) domanda di accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento superiore, pari al III livello in luogo del IV livello, in quanto tale indennizzo è accordato dall'art. 5 del CCNL soltanto ai produttori riconducibili a quest'ultimo gruppo (CCNL del 1939, documento n. 12 di parte ricorrente). Le caratteristiche che distinguono i due gruppi di produttori che vengono in rilievo sono le seguenti (cfr. art. 1 del CCNL): (i) i produttori del III livello hanno l'obbligo di esclusività nei confronti dell'agenzia o della sub-agenzia dalla quale sono stati nominati, mentre tale vincolo non è imposto ai produttori di IV livello;
(ii) i produttori di III livello devono raggiungere un determinato minimo di produzione, laddove tale requisito non è richiesto ai produttori di IV livello;
(iii) i produttori di III livello sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni, mentre i produttori di IV livello sono “compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione”. Quanto al primo dei tratti distintivi elencati, il ricorrente non ha assolto all'onere di provare il suo l'obbligo di prestare attività esclusivamente in favore dell'agenzia per cui lavorava (inizialmente e, successivamente, . Controparte_1 CP_2
A tal fine, infatti, non è sufficiente la produzione delle fatture emesse nel corso del rapporto di lavoro e dalla cui numerazione progressiva risulterebbe la prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa esclusivamente in favore di un'unica società (tra l'altro, si tratta di fatture indirizzate unicamente a in quanto tutte datate dal settembre 2020 in poi CP_2
e, dunque, riferibili a un periodo in cui il rapporto intercorreva con tale società e non più con
. Controparte_1
Tale produzione documentale prova, al più, che in quel lasso temporale il ricorrente ha di fatto prestato attività lavorativa soltanto in favore di una delle società resistenti, senza però dimostrare che egli avesse assunto un obbligo in tal senso. Quanto al secondo dei tratti distintivi menzionati, il ricorrente non ha assolto l'onere di provare di aver assunto l'obbligo di raggiungere un determinato minimo di produzione. A tale proposito, nella lettera di nomina dell'1.7.2009 (documento n. 1 di parte ricorrente) si legge che
“il presente mandato è condizionato al raggiungimento dei minimi di produzione e/o dei programmi di produzione indicati nell'Allegato n° 2”. Tuttavia, l'allegato n. 2 citato non è
pagina 3 di 5 stato prodotto, cosicché non può dirsi dimostrata l'esistenza dell'imposizione di minimi di produzione. Per di più, la formulazione totalmente generica della frase citata e l'impiego della congiunzione coordinante “e/o” non consentono nemmeno di stabilire se l'allegato in parola contenesse l'indicazione di soli minimi di produzione o di soli programmi di produzione o, ancora, di entrambi. Inoltre, la previsione, nella “appendice alla lettera di nomina” del 10.5.2021, dell'impegno, assunto da a corrispondere al ricorrente la somma di €. CP_2
1.600,00 mensili è subordinato al raggiungimento da parte di quest'ultimo degli “obiettivi produttivi minimi annuali” ivi indicati. La pattuizione in parola aveva ad oggetto, dunque, non già un minimo di produzione obbligatorio, bensì un incentivo a una certa produzione, con la previsione della corresponsione di detto importo nel caso in cui il lavoratore avesse raggiunto determinati obiettivi produttivi. Quest'ultimo aspetto, infine, è un ulteriore argomento che depone a favore dell'inquadramento del ricorrente nel IV livello, poiché solo per i produttori di tale gruppo il CCNL prevede la possibilità di compensi anche tramite premi di produzione (si tratta, cioè, del terzo tratto distintivo sopra menzionato). In assenza di tale prova, la domanda di condanna al pagamento della somma di €. 16.508,00 deve, pertanto, essere rigettata, visto che – come detto – l'indennizzo richiesto presuppone l'inquadramento nel III livello, il che non è per i motivi detti. Quanto poi alla domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di €. 30.000,00 a titolo di retribuzione, il ricorrente non ha provato l'esistenza dell'accordo in base al quale avrebbe dovuto ricevere la somma fissa mensile di €. 1.600,00. Nell'appendice alla lettera di nomina, datata 10.5.2021, ha rinnovato CP_2
l'impegno a corrispondere il “contributo provvigionale temporaneo” pari a tale cifra: “Le confermiamo altresì che la scrivente Agenzia proseguirà nel Contributo Provvigionale Temporaneo pari ad €. 1.600,00 mensili per il periodo 01/01/2021 ed a termine al 31/12/2021” (documento n. 4 di parte ricorrente). Come anticipato, però, la pattuizione in parola fa riferimento a un incentivo alla produzione, la cui corresponsione era subordinata al raggiungimento degli “obiettivi produttivi minimi annuali” indicati nel medesimo documento, secondo un piano di incentivazione già in essere per l'anno 2020 (il che giustifica l'impiego dell'espressione “proseguirà”, come affermato dalla stessa (pagina n. 10 della memoria difensiva di costituzione) e come CP_2 emerge dalle fatture prodotte da parte ricorrente (documenti n. 13), in cui, anche per l'anno 2020, è indicata la voce “incentivazione format”, pari a €. 1.600,00). La previsione contrattuale citata non può, dunque, essere interpretata – come pretenderebbe parte ricorrente – in termini di “contributo fisso mensile” dovuto al lavoratore. Trattandosi di premi di produzione (come emerge, tra l'altro, anche dalla dicitura
“incentivazione format” indicata dallo stesso produttore nelle fatture), il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi produttivi minimi annuali a cui tale incentivo era legato, il che invece non ha fatto. A ciò occorre aggiungere che, quanto all'altra società, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'assunzione da parte di di un obbligo a corrispondere il contributo Controparte_1 fisso mensile di €. 1.600,00 richiesto. Dai documenti prodotti, infatti, e segnatamente dalla lettera di nomina dell'1.7.2009 (documento n. 1 di parte ricorrente) non emerge alcun obbligo in tal senso.
pagina 4 di 5 Pertanto, anche la domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di €. 30.000,00 deve essere rigettata. Ogni altra questione – anche preliminare – risulta assorbita, cosicché nulla è dovuto al ricorrente, di quanto da lui richiesto nel presente giudizio, per qualunque importo e a qualunque titolo sia richiesto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3939/24 R. G. LAV. promossa da Pt_1
contro , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, , in persona del Controparte_1 Controparte_4 CP_2 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- condanna il ricorrente al pagamento a favore dei resistenti delle spese processuali, liquidate - per ciascuna difesa - in complessivi €. 3.650,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 8.7.2025 Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3939/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCARANI Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. ROSSINI ELISA;
elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
BACCARANI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. BUGAMELLI SONIA elettivamente domiciliato C.F._3
presso il difensore avv. BUGAMELLI SONIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO, dell'avv. CP_2 P.IVA_2
FOCHERINI GIANFRANCO;
e dell'avv. TONELLI MARIASTELLA;
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARESCA ARTURO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024, adiva il Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio Controparte_1
, e chiedendo che: 1) i resistenti fossero
[...] Controparte_1 CP_1 CP_2 condannati, in solido fra loro, al pagamento nei suoi confronti di €. 46.508,00, di cui €.
pagina 1 di 5 16.508,00 a titolo di indennizzo per la cessazione del rapporto di lavoro ed €. 30.000,00 a titolo di retribuzioni dovute e non corrisposte. Affermava che: 1) in data 1.7.2009, era stato nominato produttore di IV livello dall'Agenzia Generale INA di Assitalia di San Giovanni in Persiceto (BO) (documento n. 1 di parte ricorrente), alla quale era subentrata, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, la
[...]
2) l'Agenzia Generale INA di Assitalia, prima, e la , poi, avevano CP_3 Controparte_3 conferito un incarico di agenzia ad e Controparte_1 quest'ultima società aveva conferito mandato al ricorrente, quale produttore libero (documento n. 2 di parte ricorrente); 3) nel luglio 2020, nel rapporto con lui, ad era Controparte_1 subentrata (documento n. 3 di parte ricorrente); 4) il 10.5.2021 gli aveva CP_2 CP_2 indirizzato una “appendice alla lettera di nomina in data 01/09/2009”, confermando il trattamento economico già pattuito e l'impegno della società, al raggiungimento di obiettivi minimi annuali, a corrispondere un “contributo provvigionale temporaneo” pari a €. 1.600,00 mensili per l'anno 2021 (documento n. 4 di parte ricorrente); 5) aveva presentato le proprie dimissioni in data 27.10.2022 (documento n. 5 di parte ricorrente) e, terminato il periodo di preavviso, aveva cessato la propria attività lavorativa il 30.11.2022; 6) pur essendo formalmente qualificato come produttore di IV livello, avrebbe dovuto essere inquadrato nel III livello, con conseguente diritto all'indennizzo per la cessazione del rapporto previsto dall'art. 5 del CCNL applicabile (documento n. 12 di parte ricorrente); 7) prima, e Controparte_1
poi, avevano sempre corrisposto al ricorrente un contributo fisso mensile pari a €. CP_2
1.400,00, in luogo di quelli pattuiti (€. 1.600,00), oltre ad aver omesso il versamento dell'intero importo di €.
1.600 per i mesi di luglio 2020, ottobre 2022 e novembre 2022. Da qui l'odierno giudizio. Si costituivano in giudizio, a mezzo del medesimo procuratore,
[...]
, e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_1 CP_1 delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermavano, in particolare, che: 1) aveva ricevuto mandato dapprima Controparte_1 dall'Agenzia Generale INA e, successivamente, da a corrispondere al ricorrente Controparte_3
l'importo mensile di €. 1.400,00 mensili, mentre l'ulteriore somma di €. 200,00 mensili era stata proposta da soltanto a titolo di premio per determinati minimi di Controparte_1 produzione, che, però, il ricorrente non aveva mai raggiunto;
2) nell'agosto 2020 CP_1 aveva ceduto a il contratto stipulato con (documenti nn. 1
[...] CP_2 Controparte_3
e 2 di , cosicché nulla gli doveva più. Controparte_1
Si costituiva altresì in giudizio anche con distinta difesa, chiedendo a sua CP_2 volta il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto. Affermava, in particolare, che: 1) il ricorrente era correttamente inquadrato, risultando tra l'altro iscritto alla Camera di Commercio quale produttore assicurativo di IV livello (documenti nn. 3 e 4 di;
2) il contributo provvigionale di €. 1.600,00 mensili non si CP_2 correlava all'imposizione di un minimo di produzione ma costituiva piuttosto una forma di incentivazione commerciale, con riconoscimento di tale premio al raggiungimento di determinati risultati. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza dell'8.7.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 5 Deve anzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale e in senso non ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione, formulata da di inammissibilità della domanda di condanna CP_2 al pagamento della somma di €. 16.508,00 a titolo di indennizzo per la cessazione del rapporto di lavoro per non essere stata preceduta dalla necessaria domanda di accertamento di inquadramento superiore, in quadramento che dà diritto all'indennizzo richiesto. L'eccezione è infondata. La domanda di accertamento dell'inquadramento superiore (III livello anziché IV livello), preliminare rispetto alla domanda di condanna, può essere implicitamente presupposta da quest'ultima e può dar luogo a un accertamento incidentale;
né la proposizione di una esplicita domanda in tal senso deve essere considerata quale requisito di ammissibilità della domanda di condanna. Nel merito, le altre questioni possono affrontate invertendone l'ordine logico in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (e multis, Cass. civ., sez. lav., n. 9309/20). Risultano infatti, nel caso in esame, di più agevole soluzione le questioni relative all'an debeatur delle somme richieste. In particolare, come già detto, la domanda di condanna al pagamento di €. 16.508,00 a titolo di indennizzo per la cessazione del rapporto presuppone la (pur implicitamente proposta) domanda di accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento superiore, pari al III livello in luogo del IV livello, in quanto tale indennizzo è accordato dall'art. 5 del CCNL soltanto ai produttori riconducibili a quest'ultimo gruppo (CCNL del 1939, documento n. 12 di parte ricorrente). Le caratteristiche che distinguono i due gruppi di produttori che vengono in rilievo sono le seguenti (cfr. art. 1 del CCNL): (i) i produttori del III livello hanno l'obbligo di esclusività nei confronti dell'agenzia o della sub-agenzia dalla quale sono stati nominati, mentre tale vincolo non è imposto ai produttori di IV livello;
(ii) i produttori di III livello devono raggiungere un determinato minimo di produzione, laddove tale requisito non è richiesto ai produttori di IV livello;
(iii) i produttori di III livello sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni, mentre i produttori di IV livello sono “compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione”. Quanto al primo dei tratti distintivi elencati, il ricorrente non ha assolto all'onere di provare il suo l'obbligo di prestare attività esclusivamente in favore dell'agenzia per cui lavorava (inizialmente e, successivamente, . Controparte_1 CP_2
A tal fine, infatti, non è sufficiente la produzione delle fatture emesse nel corso del rapporto di lavoro e dalla cui numerazione progressiva risulterebbe la prestazione da parte del ricorrente di attività lavorativa esclusivamente in favore di un'unica società (tra l'altro, si tratta di fatture indirizzate unicamente a in quanto tutte datate dal settembre 2020 in poi CP_2
e, dunque, riferibili a un periodo in cui il rapporto intercorreva con tale società e non più con
. Controparte_1
Tale produzione documentale prova, al più, che in quel lasso temporale il ricorrente ha di fatto prestato attività lavorativa soltanto in favore di una delle società resistenti, senza però dimostrare che egli avesse assunto un obbligo in tal senso. Quanto al secondo dei tratti distintivi menzionati, il ricorrente non ha assolto l'onere di provare di aver assunto l'obbligo di raggiungere un determinato minimo di produzione. A tale proposito, nella lettera di nomina dell'1.7.2009 (documento n. 1 di parte ricorrente) si legge che
“il presente mandato è condizionato al raggiungimento dei minimi di produzione e/o dei programmi di produzione indicati nell'Allegato n° 2”. Tuttavia, l'allegato n. 2 citato non è
pagina 3 di 5 stato prodotto, cosicché non può dirsi dimostrata l'esistenza dell'imposizione di minimi di produzione. Per di più, la formulazione totalmente generica della frase citata e l'impiego della congiunzione coordinante “e/o” non consentono nemmeno di stabilire se l'allegato in parola contenesse l'indicazione di soli minimi di produzione o di soli programmi di produzione o, ancora, di entrambi. Inoltre, la previsione, nella “appendice alla lettera di nomina” del 10.5.2021, dell'impegno, assunto da a corrispondere al ricorrente la somma di €. CP_2
1.600,00 mensili è subordinato al raggiungimento da parte di quest'ultimo degli “obiettivi produttivi minimi annuali” ivi indicati. La pattuizione in parola aveva ad oggetto, dunque, non già un minimo di produzione obbligatorio, bensì un incentivo a una certa produzione, con la previsione della corresponsione di detto importo nel caso in cui il lavoratore avesse raggiunto determinati obiettivi produttivi. Quest'ultimo aspetto, infine, è un ulteriore argomento che depone a favore dell'inquadramento del ricorrente nel IV livello, poiché solo per i produttori di tale gruppo il CCNL prevede la possibilità di compensi anche tramite premi di produzione (si tratta, cioè, del terzo tratto distintivo sopra menzionato). In assenza di tale prova, la domanda di condanna al pagamento della somma di €. 16.508,00 deve, pertanto, essere rigettata, visto che – come detto – l'indennizzo richiesto presuppone l'inquadramento nel III livello, il che non è per i motivi detti. Quanto poi alla domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di €. 30.000,00 a titolo di retribuzione, il ricorrente non ha provato l'esistenza dell'accordo in base al quale avrebbe dovuto ricevere la somma fissa mensile di €. 1.600,00. Nell'appendice alla lettera di nomina, datata 10.5.2021, ha rinnovato CP_2
l'impegno a corrispondere il “contributo provvigionale temporaneo” pari a tale cifra: “Le confermiamo altresì che la scrivente Agenzia proseguirà nel Contributo Provvigionale Temporaneo pari ad €. 1.600,00 mensili per il periodo 01/01/2021 ed a termine al 31/12/2021” (documento n. 4 di parte ricorrente). Come anticipato, però, la pattuizione in parola fa riferimento a un incentivo alla produzione, la cui corresponsione era subordinata al raggiungimento degli “obiettivi produttivi minimi annuali” indicati nel medesimo documento, secondo un piano di incentivazione già in essere per l'anno 2020 (il che giustifica l'impiego dell'espressione “proseguirà”, come affermato dalla stessa (pagina n. 10 della memoria difensiva di costituzione) e come CP_2 emerge dalle fatture prodotte da parte ricorrente (documenti n. 13), in cui, anche per l'anno 2020, è indicata la voce “incentivazione format”, pari a €. 1.600,00). La previsione contrattuale citata non può, dunque, essere interpretata – come pretenderebbe parte ricorrente – in termini di “contributo fisso mensile” dovuto al lavoratore. Trattandosi di premi di produzione (come emerge, tra l'altro, anche dalla dicitura
“incentivazione format” indicata dallo stesso produttore nelle fatture), il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi produttivi minimi annuali a cui tale incentivo era legato, il che invece non ha fatto. A ciò occorre aggiungere che, quanto all'altra società, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'assunzione da parte di di un obbligo a corrispondere il contributo Controparte_1 fisso mensile di €. 1.600,00 richiesto. Dai documenti prodotti, infatti, e segnatamente dalla lettera di nomina dell'1.7.2009 (documento n. 1 di parte ricorrente) non emerge alcun obbligo in tal senso.
pagina 4 di 5 Pertanto, anche la domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di €. 30.000,00 deve essere rigettata. Ogni altra questione – anche preliminare – risulta assorbita, cosicché nulla è dovuto al ricorrente, di quanto da lui richiesto nel presente giudizio, per qualunque importo e a qualunque titolo sia richiesto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3939/24 R. G. LAV. promossa da Pt_1
contro , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, , in persona del Controparte_1 Controparte_4 CP_2 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- condanna il ricorrente al pagamento a favore dei resistenti delle spese processuali, liquidate - per ciascuna difesa - in complessivi €. 3.650,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 8.7.2025 Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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