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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13737/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 13737/2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al Vicoletto Carafocchiole n.6; , C.F. Controparte_1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 56; , C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3
residente a[...]; , C.F. Controparte_3 C.F._4
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (rappresentata dall'Amministratore di sostegno , sorella, come da nomina del Giudice Controparte_1
Tutelare del 15.03.2013); , C.F. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._5
21/07/1955 ed ivi residente a[...]; C.F. Controparte_5
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Leopardi n. 130; , C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._7
23/08/1959 ed ivi residente a[...]; C.F.: Parte_3
nato a [...] il [...], residente a [...]
n.2; , C.F. nato a [...] l'[...], Controparte_6 C.F._9
residente a Formia alla Via Madonna di Ponza – Parco Luci del Mare;
Parte_4 C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi residente
[...] C.F._10
alla Via Giulio Cesare n. 7, tutti in proprio nella qualità di congiunti e, per i soli primi sei, di eredi della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
10/08/2012, tutti rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. SICILIANO GIUSEPPE, C.F. , e C.F._11
dall'Avv. PISANI SERGIO, C.F. , elett.te dom.ti presso lo studio del C.F._12
primo sono alla VIA S. MARIA DELLA LIBERA N. 34/42 in NAPOLI, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al n. di fax 08119518525 o all'indirizzo PEC
; Email_1
ATTORI
CONTRO
P.VA , Controparte_7 P.VA_1
in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , nato a [...] il CP_8
29.11.1955, con sede in Napoli, alla Via A. Cardarelli n. 9, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata in atti e delibera di conferimento incarico n. 683 del 08.07.2019, dall'Avv.
SCUOTTO GAETANO, C.F. , con il quale è elett.te dom.ta presso il C.F._13
suo studio alla VIA PICCINNI N. 6, in NAPOLI ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura a mezzo fax al numero
0812207482 e/o all'indirizzo PEC;
Email_2
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4),
c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
“novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Ciò posto con atto di citazione ritualmente notificato gli eredi del, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi, convenivano in giudizio l' Controparte_7
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e
[...] dichiarare la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale “ di Napoli nella CP_7
causazione dell'evento morte della sig.ra e di conseguenza Persona_1
condannarla a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai sig.ri
[...]
, iure proprio e iure hereditatis. Pt_1
A fondamento delle proprie domande gli istanti esponevano che:
in data 6.07.2012, la sig.ra , a causa di un improvviso malore, Persona_1
veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove giungeva alle ore 23.55. Alle ore 01.15, veniva ricoverata d'urgenza presso il medesimo nosocomio con diagnosi di occlusione intestinale. La presenza di dati clinici e diagnostico-strumentali, indicativi della predetta occlusione, indirizzava i medici verso la scelta di un intervento chirurgico;
in data 8.07.2012, quindi, la sig.ra veniva sottoposta ad Persona_1
intervento chirurgico, il cui immediato decorso post-operatorio non evidenziava l'insorgere di particolari ulteriori complicanze cliniche;
in data 20.07.2012, nell'ambito di un quadro clinico stazionario, compariva ipertermia a 38,7° C. I sanitari, che avevano ricondotto tale circostanza all'inserimento di un sondino naso nasogastrico alla paziente, pertanto, decidevano di procedere ad un prelievo per emocultura;
in data 23.07.2012, in costanza di stato febbrile (la temperatura si manteneva all'incirca a 37,4° C), la sig.ra veniva sorprendentemente dimessa, Persona_1
nonostante non fosse ancora pervenuto l'esito di tale analisi;
nei giorni successivi alle dimissioni ospedaliere, le condizioni fisiche della sig.ra erano risultate pressoché stazionarie, sino alla data del 30.07.2012, Persona_1
quando un notevole rialzo febbrile, associato ad un forte stato di malessere, aveva indotto i familiari a trasportare la sig.ra presso il pronto Persona_1
soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, dove i sanitari decisero di ricoverare immediatamente la paziente;
le condizioni di quest'ultima erano risultate immediatamente critiche. La sig.ra
, in preda ad una grave insufficienza respiratoria ed in stato di “coma Persona_1
4-5”, qui veniva sottoposta ad assistenza ventilatoria meccanica previa intubazione oro-tracheale, a cui si associava un regime terapeutico farmacologico improntato alla somministrazione di insulina, presidi nutrizionali per via parentale ed antibiotici (Penicillina, SY, Zitromax);
soltanto in data 03.08.2012, quattro giorni dopo dal già menzionato ricovero, i sanitari dell'Ospedale San Paolo venivano a conoscenza della reale causa dello stato “comatoso” in cui la sig.ra era giunta. Dall'emocultura praticata Persona_1
presso il nosocomio si era evidenziato, già in data 26.07.2012, la CP_7
contaminazione da Stafilococco hominis del torrente ematico;
l'infezione nosocomiale era stata contratta nel decorso post-operatorio dalla
. I medici dell'Ospedale Cardarelli erano a conoscenza della Persona_1
circostanza dal 26.07.2012, data in cui erano divenuti disponibili i risultati dell'emocultura praticata circa sei giorni prima;
i sanitari dell'Ospedale Cardarelli non solo avevano praticato l'emocultura dimettendo la paziente addirittura prima di riceverne i risultati ma, una volta acquisiti gli stessi, nonostante la gravità degli esiti riscontrati, in modo negligente omettevano di avvertire la sig.ra la quale, dopo quattro giorni, veniva Persona_1
ricoverata presso un altro ospedale in condizioni critiche, spirando undici giorni dopo a causa della gravissima setticemia manifestatasi a seguito dell'infezione contratta;
i sanitari dell'Ospedale San Paolo, infatti, venuti a conoscenza soltanto il
3.08.2012 della reale causa delle condizioni disperate della paziente (presenza di stafilococco hominis, oltre ad una contaminazione da CA a livello sia delle vie urinarie, sia dell'albero respiratorio), avevano provveduto repentinamente a cambiare la terapia antibiotica, sostituendo l'SY con la Vancomicina, farmaco quest'ultimo, appartenente alla classe dei glicopeptidi;
l'applicazione della terapia adeguata, risultato a quel punto poco tempestivo, non aveva potuto sortire i suoi effetti e salvare così la sig.ra la quale Persona_1
era deceduta in data 10.08.2012;
la grave omissione da parte dei sanitari dell'Ospedale Cardarelli aveva causato tutta quella serie di eventi che diedero luogo al decesso della sig.ra ; Persona_1
in data 15.10.2013 l'Avv. Sergio Pisani, in nome e per conto dei sig.ri Parte_1
, , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Co
e aveva inviato una lettera di messa in mora a mezzo
[...] Controparte_5 raccomandata A.R. alla “ di Napoli, da questa ricevuta in CP_9 CP_7
data 16.10.2013, rispetto alla quale non vi era stato alcun riscontro positivo;
in data 26.04.2016, in nome e per conto dei medesimi, veniva esperito un tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con verbale negativo stante l'assenza della parte convenuta;
in data 19.03.2019, l'avv. Giuseppe Siciliano, in nome e per conto dei sigg.
[...]
, , e , Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Parte_4
esperiva un tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con verbale negativo stante l'assenza della parte convenuta.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_7
chiedendo al Giudice di: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni effetto e conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto degli attori;
nel merito, accertare e dichiarare anche in via definitiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto degli attori;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità giuridica attiva degli attori in relazione alla richiesta dei danni proposta nella qualità di eredi ed in via gradata l'inammissibilità ed infondatezza della stessa;
accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento Controparte_10
preteso da parte attrice con tutti gli effetti e conseguenze di legge sostanziali e processuali;
in via subordinata accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2236 c.c.; rigettare nel merito tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto;
rigettare l'avversa richiesta di risarcimento danni siccome inammissibile, infondata ed illegittima.
All'udienza del 23.09.2019 il Giudice, Dott. Marcello Amura, preso atto dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta, riguardante il difetto di autorizzazione alla proposizione della presente domanda della sig.ra , ai sensi dell'art. 182 c.p.c., Controparte_3
assegnava per un termine sino al 30 novembre 2019 per ottenere Controparte_3
l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
In data 18.11.2019 parte attrice depositava l'autorizzazione del Giudice Tutelare, dott.
Alberto Canale, del 17.10.2019, per rappresentata Controparte_3
dall'Amministratore di sostegno . Controparte_1 Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc;
disposta ed espletata la consulenza di ufficio, il
Giudice, Dott. Giovanni D'Istria, all'udienza del 18.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
n primo luogo va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto gli istanti hanno depositato certificazione anagrafica dalla quale risulta che gli stessi sono figli legittimi della de cuius . Persona_1
Sulla scorta della documentazione prodotta, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che la qualità di erede legittimo e può provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, anche a prescindere dalla denuncia di successione, in quanto la proposizione di una domanda di risarcimento dei danni in qualità di eredi di un soggetto è da considerarsi atto valido ai fini di un'accettazione tacita dell'eredità.
In secondo luogo va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla
[...]
in quanto l'illecito ipotizzato a carico della struttura sanitaria , determinando CP_10
la morte della de cuius, sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo.
Così qualificato l'illecito, e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è quindi , non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo pari a sei anni.
Sulla base di questo principio più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione all'ipotesi dell'azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un congiunto, difatti compete al giudice, una volta qualificata una determinata azione come contrattuale o extracontrattuale, individuare la durata della prescrizione correlata alla fattispecie in tal modo qualificata.
La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma, una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. L'individuazione del termine di prescrizione applicabile, come recentemente affermato da Cass. n. 29859 del 2023, che da ultimo si
è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fattispecie di reato.
Pertanto, sulla scorta di tale ricostruzione il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della costituzione in mora dell'ottobre 2013 e del successivo procedimento di mediazione del marzo 2019, e per la presenza del decreto di archiviazione penale del 11.11.2014 quali validi atti interruttivi.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr.
Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti
(art.1372 secondo comma c.c.); pertanto per un verso, non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli di parentela o di coniugio , con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”.
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei loro pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dagli attori possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 07.10.2023, a cura del Dott. del Dott. Persona_2
. Persona_3 I CC.TT.UU hanno ricostruito la vicenda clinica osservando che: “Il caso in oggetto concerne la vicenda della SI.ra , nata il [...], la quale, in data 6-7- Persona_1
2012, ore 23.55, veniva ricoverata presso l'ospedale “ di Napoli con diagnosi CP_7
di subocclusione intestinale e di marasma senile. Dall'anamnesi emergeva un pregresso
Ca gastrico, trattato con intervento di gastroresezione (2006) ed una emicolectomia destra, con anastomosi ileo-trasverso, nel 2010. Sottoposta agli accertamenti del caso,
l'8-7-2012 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa con ileostomia su bacchetta, la cui descrizione era la seguente: incisione mediana, all'apertura si evidenziano le anse intestinali notevolmente dilatate e liquido citrino libero in addome. L'esplorazione della cavità dimostra un blocco neoplastiforme del ventaglio mesenteriale con linfonodi reattivi, il suddetto blocco ingloba l'anastomosi ileo-trasverso del precedente intervento. Si procede al confezionamento di ileostomia a destra su bacchetta a sinistra nella zona non interessata dal processo neoplastico. controllo dell'emostasi, drenaggio. La diagnosi operatoria fu: occlusione CP_11
intestinale da blocco stenotico neoplastico. Il decorso post-operatorio, inizialmente regolare, in data 20-7-2012 fu caratterizzato dalla comparsa di febbre (38,7°), per cui i sanitari decisero di praticare un'emocultura. Il 23-7-2012, tuttavia, la paziente fu dimessa, senza attendere l'esito di tale emocultura, che pervenne il 26-7-2012, risultando positiva allo staphylococcus hominis. Dopo aver trascorso alcuni giorni presso il proprio domicilio, la SI.ra , in data 30-7-2012, si ricoverava presso il P.O. Persona_1
“San Paolo” di Napoli, a causa di una crisi respiratoria. Le sue condizioni apparivano molto gravi fin dal suo ingresso in ospedale. In data 31-7-2012 i sanitari dell'ospedale
“San Paolo” furono notiziati dell'esito dell'emocultura di cui si è detto in precedenza, e pertanto aggiornarono al terapia antibiotica, eliminando l'SY e somministrando la
Vancomicina, attiva conto la maggior parte dei cocchi e bacilli Gram-positivi, compresi quasi tutti i ceppi di Staphylococcus aureus e di stafilococco coagulasi-negativi che sono resistenti alle penicilline e cefalosporine. Le condizioni della paziente restavano però estremamente gravi, fino al decesso, verificatosi il 10-8-2012, alle ore 6.40”.
I CC.TT.UU, in merito alla causa del decesso dichiaravano che: “Va detto che nel caso di specie a tal fine si dispone dei dati della necroscopia (esame autoptico ed indagini istologiche), sia pure effettuata circa due mesi e mezzo dopo la morte. La diagnosi di morte emersa in sede di consulenza tecnica autoptica fu la seguente: stato settico generalizzato secondario ad infezione da stafilococco hominis e da candida. Riteniamo tale orientamento diagnostico condivisibile, tenendo conto, naturalmente, che la SI.ra
era un soggetto in condizioni generali scadute già al momento del Persona_1
ricovero presso l'ospedale “ , affetto da numerose comorbidità, già elencate CP_7
nelle righe precedenti. Tuttavia, può sostenersi, adottando una terminologia mutuata dalla causalità di servizio, che la sepsi stafilococcica sia stata una concausa efficiente e determinante del decesso. La spesi, naturalmente, ha condotto ad una sindrome da insufficienza multiorgano (MOF, multiple organ failure, disfunzione multipla d'organo, in italiano) che è senza dubbio la più frequente causa di morte in casi come quello di specie”.
In relazione alla condotta dei sanitari della struttura convenuta i CCTTUU precisavano che: «non si individuano censure del punto di vista della diagnosi di occlusione intestinale, posta correttamene ed in tempi congrui), dell'indicazione all'intervento chirurgico e nell'esecuzione “tecnica” dello stesso. L'aspetto da censurare è quello di avere richiesto un esame emocolturale (importantissima tecnica per la diagnosi di batteriemie e sepsi) in data 20-7-2012, probabilmente a ragione di un rialzo termico, temperatura salita a 38,7° nonostante la copertura antibiotica post-operatoria in atto
(ceftriaxone e metronidazolo), e quindi nel sospetto di una complicanza infettiva post- operatoria, ma di aver dimesso la paziente il 23-7-2012, senza attendere l'esito dell'esame richiesto, che fu disponibile solo il 26-7-2012. Verosimilmente la condizioni generali erano lievemente migliorate e la temperatura era diminuita (37,4° il 21-7-2012
e poi non risultano ulteriori rilievi), ma la decisione di dimettere la paziente prima che fosse noto l'esito dell'emocoltura resta del tutto inappropriata, anche perché sul foglio di dimissione che si ritrova all'ultima pagine della cartella clinica non viene prescritta alcuna terapia antibiotica (si consigliano BR, IP, Supradyn, oltre al controllo degli esami ematochimici (in particolare per l'albumina, ed inoltre, se occorrente in caso di scarsa idratazione, la terapia reidratante). Altro aspetto alquanto discutibile è la mancata informazione alla paziente stessa, o ad uno suo prossimo congiunto, dell'esito positivo, per infezione batterica, di tale emocoltura. Sul frontespizio della cartella era stato giustamente annotato un numero di telefono, che poteva tranquillamente essere adoperato per fornire questa essenziale informazione anche dopo l'avvenuta dimissione. Ed infatti, “Qualora, come frequentemente accade, la dimissione dal reperto di medicina d'urgenza avvenga prima che siano pervenuti tutti i risultati degli accertamenti effettuati (radiologici, strumentali, laboratoristici, eccetera)
(ritardo nelle refertazioni diagnostiche), è necessario un sistematico follow-up del paziente che andrà contattato o riconvocato, sia telefonicamente che con avviso scritto
…”. Si tratta naturalmente di un principio generale, valido per tutti i reperti di degenza.
Fatto sta che soltanto in data 31-7-2012 i medici dell'ospedale “San Paolo” di Napoli, dove la paziente era stata ricoverata dal giorno precedente, in gravissime condizioni generali, dopo una settimana di permanenza al proprio domicilio, vengono avvisati del risultato dell'esame colturale del 20 luglio su sangue, con il relativo antibiogramma, per cui procedettero alla modifica antibiotico-terapia, sospendendo SY e somministrando NC.
In merito al nesso eziologico tra le condotte omissive dei sanitari che hanno condotto la paziente all'exitus, i CC.TT.UU. osservavano che: “Va detto che qualora, invece di dimettere la paziente il 23-7-2012 si fosse atteso l'esito dell'emocultura, la medesima sarebbe rimasta degente fino al 26-7-2012, e molto probabilmente, una volta accertata
l'infezione da S. hominis, anche nei giorni seguenti, praticando la terapia antibiotica mirata in regime di ricovero. Peraltro, la donna, pur se in condizioni generali scadute, aveva superato lo stress chirurgico-anestesiologico, ed al momento della dimissione, sia pure inappropriata per le ragioni già dette, appariva molto probabilmente ai curanti in discreto compenso emodinamico e respiratorio. Pertanto, con il già menzionato criterio del “più probabile che non”, a nostro avviso la permanenza della paziente in ospedale fino all'esito dell'emocoltura disposta, ed anche nei giorni successivi, onde effettuare
l'appropriata terapia antibiotica per contrastare l'infezione da stafilococco, avrebbe comportato un diverso esito della vicenda, cioè la sopravvivenza della SI.ra Persona_1
. Di conseguenza, si individua un nesso causale fra la condotta omissiva dei sanitari
[...]
della convenuta di Napoli ed il decesso. Si deve però Controparte_7
anche precisare, o meglio ribadire, che la SI.ra era un soggetto in Persona_1
condizioni generali precarie, affetto da numerose patologie, già sottoposta ad intervento di gastroresezione (2006) e ad una emicolectomia destra, con anastomosi ileo-trasverso, nel 2010. Inoltre, durante il ricovero oggetto della presente vertenza, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa per occlusione intestinale da blocco stenotico neoplastico. Nel corso di tale procedura si erano evidenziate anse intestinali notevolmente dilatate e l'esplorazione della cavità aveva dimostrato un blocco neoplastiforme del ventaglio mesenteriale che inglobava l'anastomosi ileo- trasverso del precedente intervento. Si era quindi proceduto al confezionamento di un'ileostomia a destra su bacchetta a sinistra nella zona non interessata dal processo neoplastico, che peraltro non venne asportato, ed infatti viene ampiamente riportato nella descrizione delle operazioni di autopsia (le anse intestinali appaiono conglobate in un ammasso in larghissima parte informe, di consistenza pastosa, nell'ambito del quale si riesce a malapena ad individuare l'assenza dello stomaco e la presenza di un moncone di ileo abboccato alla parete addominale).
Precisano infine i Consulenti che: “….sulla base di quanto appena riportato, l'aspettativa di vita della SI.ra , di anni 77 all'epoca dei fatti, non poteva ritenersi Persona_1
corrispondente alla durata media della vita per il sesso femminile in Italia nell'anno 2012, ma poteva ritenersi non superiore ai sei-dodici mesi, con una media ovviamente di nove mesi…..”.
A fronte di questo corredo probatorio risulta raggiunta la prova del nesso causale, infatti i CC.TT.UU hanno affermato che “la permanenza della paziente in ospedale fino all'esito dell'emocoltura disposta, ed anche nei giorni successivi, onde effettuare l'appropriata terapia antibiotica per contrastare l'infezione da stafilococco, avrebbe comportato un diverso esito della vicenda, cioè la sopravvivenza della SI.ra ”. Persona_1
Da ciò discende, che se è ben vero che la prova del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni (Cass. N.18392 del 2017, Cass. N. 26700 del 2018, Cass. N.27606 e 28991 del 2019) essa deve essere fornita in termini probabilistici, e non di assoluta certezza.
Prive di pregio a tale proposito appaiono le contestazioni di parte attrice sulla presumibile durata media della vita della de cuius , attese le condizioni fisiche già notevolmente compromesse e di parte convenuta sulla gestione delle infezioni sicuramente contratte nel presidio Ospedaliero , come formulate nelle osservazioni alla bozza della CTU, in quanto esse sono state puntualmente confutate dai CC.TT.UU. nel loro elaborato peritale e che questo Tribunale condivide in quanto prive di vizi logici e scientifici.
In punto di quantum va premesso, quanto ai danni risarcibili, che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n.
1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
L'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto vedasi Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263) deve essere correttamente inteso ed infatti la Suprema Corte è ripetutamente tornata sul punto, chiarendo che "Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Così Cass n. 19402 del 22/08/2013).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato.
La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269).
Nel caso di specie gli attori hanno lamentato il danno da perdita del rapporto parentale, che rientra nel novero del danno non patrimoniale, ampia categoria in cui il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde come già precisato ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/11/2018 , n. 30997).
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002 e cfr. Cass. Sez. Un., n. 26972 del 11.11.2008). In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponda, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale, vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa (ormai ritenuto non più ammissibile dalla giurisprudenza) e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Del resto, il ragionamento inferenziale su indicato, fondato sulla costruzione di una massima di esperienza, si fonda su un processo di generalizzazione dei caratteri comuni di una serie di fatti passati che, pur estranei al processo, vengono assunti come dati di partenza. In dette ipotesi il giudice fa uso di un ragionamento di tipo induttivo nel quale, però, il fatto ignorato è tratto non da un fatto secondario ma da altro fatto principale.
Il Tribunale ritiene che le considerazioni sopra esposte abbiano particolare valore ai fini di causa. Dare ingresso a questo tipo di ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del danno non patrimoniale, infatti, consente di evitare che le parti si vedano costrette, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ad allegare un pregiudizio del fare.
La liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale , va effettuata da questo
Tribunale in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione per il quale "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
A tale impostazione si adattano le Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, a cura dell'Osservatorio Giustizia Civile, nella recentissima modifica improntata al su richiamato principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 10579/2021, in base alle quali si può liquidare utilizzando tali parametri , tenuto conto dell'età della vittima primaria , dell'età della vittima secondaria , della presenza di altri familiari , ed operando una decurtazione in relazione alle patologie da cui era affetta la de cuius tali comunque da incidere sulle sue prospettive di sopravvivenza al punto da fare presumere una durata della vita media inferiore e quantificata dagli Ausiliari in circa 9 mesi nell'importo €
100,000,00 (Euro Centomila/00) ciascuno in favore , Parte_1 Controparte_4
, , , e Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6 [...]
(figli non conviventi) e di € 120.000,00 (Euro Centoventimila/00) Parte_4
ciascuna in favore delle SI,re , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(figlie conviventi al momento del decesso) , somme da liquidarsi a titolo di perdita del rapporto parentale a seguito del decesso della SI.ra avvenuto in data Persona_1
10.08.2012.
Non spetta infine agli attori a titolo di risarcimento iure hereditatis il danno catastrofale da lucida agonia inteso, non essendovi la dimostrazione , anche in via presuntiva, della prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte”.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (€ 52.000,00 ad € 260.00,00 ); pari ad €
2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.528 ,00 per la fase introduttiva del giudizio , € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale e così per un totale di €14.103,00 , oltre l'aumento del 20 % per la presenza di più parti aventi la stessa posizione pari ad € 2.820,60 così per un totale di € 16.923,60 oltre rimborso forfettario del 15% e I.V.A. e C.P. come per legge ,; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite .
Le spese di C.T.U. in favore dei CC.TT.UU. Dott. e del Dott. Persona_2 Per_3
, come liquidate con separato decreto nel corso del in via definitiva a carico della
[...]
parte convenuta CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, (rappresentata dall'Amministratore di sostegno , CP_3 Controparte_1
sorella, come da nomina del Giudice Tutelare del 15.03.2013); , Controparte_4 [...]
, , , Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
, tutti in proprio nella qualità di congiunti e, per i soli primi sei, Parte_4
di eredi della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
10/08/2012, contro Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede,
• In accoglimento della domanda proposta da Parte_1 CP_1
, , (rappresentata
[...] Controparte_2 Controparte_3
dall'Amministratore di sostegno , sorella, come da nomina del Controparte_1
Giudice Tutelare del 15.03.2013); , , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, , , tutti
[...] Parte_3 Controparte_6 Parte_4
in proprio nella qualità di congiunti e, per i soli primi sei, di eredi della sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 10/08/2012 nei limiti dì cui Persona_1 in parte motiva, dichiara la responsabilità della in persona Controparte_10
del legale rapp.te p.t., nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa.
• Condanna per l'effetto, l in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_10
al pagamento di € 100,000,00 (Euro Centomila/00) ciascuno in favore Parte_1
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
, e e di € 120.000,00 Parte_3 Controparte_6 Parte_4
(Euro Centoventimila/00) ciascuna in favore delle SI, , Parte_5 [...]
e (figlie conviventi al momento del decesso) , CP_2 Controparte_3
somme da liquidarsi a titolo di perdita del rapporto parentale a seguito del decesso della SI.ra avvenuto in data 10.08.2012, oltre interessi al tasso Persona_1
previsto dal codice civile, dalla data del fatto (10.08.2012) sul predetto importo devalutato, in base all'indice ISTAT FOI alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopradetta.
• Rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , a CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
titolo di risarcimento danni iure hereditatis quali eredi della SI.ra Persona_1
deceduta in data 10.08.2012.
• Condanna la convenuta l' in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_10
al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 19.980,14 , di cui €
16.923,60 per onorari, € 518,00 per esborsi ed € 2.538,54 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti.
• Pone definitivamente a carico della convenuta in persona del Controparte_10
legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese in favore dei CC.TT.UU. Dott. Per_2
del Dott. , come liquidate con separato decreto nel corso del
[...] Persona_3
giudizio , oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e se documentate con fattura.
• Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, 26.05.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 13737/2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al Vicoletto Carafocchiole n.6; , C.F. Controparte_1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 56; , C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3
residente a[...]; , C.F. Controparte_3 C.F._4
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (rappresentata dall'Amministratore di sostegno , sorella, come da nomina del Giudice Controparte_1
Tutelare del 15.03.2013); , C.F. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._5
21/07/1955 ed ivi residente a[...]; C.F. Controparte_5
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Leopardi n. 130; , C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._7
23/08/1959 ed ivi residente a[...]; C.F.: Parte_3
nato a [...] il [...], residente a [...]
n.2; , C.F. nato a [...] l'[...], Controparte_6 C.F._9
residente a Formia alla Via Madonna di Ponza – Parco Luci del Mare;
Parte_4 C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi residente
[...] C.F._10
alla Via Giulio Cesare n. 7, tutti in proprio nella qualità di congiunti e, per i soli primi sei, di eredi della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
10/08/2012, tutti rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. SICILIANO GIUSEPPE, C.F. , e C.F._11
dall'Avv. PISANI SERGIO, C.F. , elett.te dom.ti presso lo studio del C.F._12
primo sono alla VIA S. MARIA DELLA LIBERA N. 34/42 in NAPOLI, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al n. di fax 08119518525 o all'indirizzo PEC
; Email_1
ATTORI
CONTRO
P.VA , Controparte_7 P.VA_1
in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , nato a [...] il CP_8
29.11.1955, con sede in Napoli, alla Via A. Cardarelli n. 9, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata in atti e delibera di conferimento incarico n. 683 del 08.07.2019, dall'Avv.
SCUOTTO GAETANO, C.F. , con il quale è elett.te dom.ta presso il C.F._13
suo studio alla VIA PICCINNI N. 6, in NAPOLI ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura a mezzo fax al numero
0812207482 e/o all'indirizzo PEC;
Email_2
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4),
c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
“novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Ciò posto con atto di citazione ritualmente notificato gli eredi del, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi, convenivano in giudizio l' Controparte_7
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e
[...] dichiarare la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale “ di Napoli nella CP_7
causazione dell'evento morte della sig.ra e di conseguenza Persona_1
condannarla a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai sig.ri
[...]
, iure proprio e iure hereditatis. Pt_1
A fondamento delle proprie domande gli istanti esponevano che:
in data 6.07.2012, la sig.ra , a causa di un improvviso malore, Persona_1
veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove giungeva alle ore 23.55. Alle ore 01.15, veniva ricoverata d'urgenza presso il medesimo nosocomio con diagnosi di occlusione intestinale. La presenza di dati clinici e diagnostico-strumentali, indicativi della predetta occlusione, indirizzava i medici verso la scelta di un intervento chirurgico;
in data 8.07.2012, quindi, la sig.ra veniva sottoposta ad Persona_1
intervento chirurgico, il cui immediato decorso post-operatorio non evidenziava l'insorgere di particolari ulteriori complicanze cliniche;
in data 20.07.2012, nell'ambito di un quadro clinico stazionario, compariva ipertermia a 38,7° C. I sanitari, che avevano ricondotto tale circostanza all'inserimento di un sondino naso nasogastrico alla paziente, pertanto, decidevano di procedere ad un prelievo per emocultura;
in data 23.07.2012, in costanza di stato febbrile (la temperatura si manteneva all'incirca a 37,4° C), la sig.ra veniva sorprendentemente dimessa, Persona_1
nonostante non fosse ancora pervenuto l'esito di tale analisi;
nei giorni successivi alle dimissioni ospedaliere, le condizioni fisiche della sig.ra erano risultate pressoché stazionarie, sino alla data del 30.07.2012, Persona_1
quando un notevole rialzo febbrile, associato ad un forte stato di malessere, aveva indotto i familiari a trasportare la sig.ra presso il pronto Persona_1
soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, dove i sanitari decisero di ricoverare immediatamente la paziente;
le condizioni di quest'ultima erano risultate immediatamente critiche. La sig.ra
, in preda ad una grave insufficienza respiratoria ed in stato di “coma Persona_1
4-5”, qui veniva sottoposta ad assistenza ventilatoria meccanica previa intubazione oro-tracheale, a cui si associava un regime terapeutico farmacologico improntato alla somministrazione di insulina, presidi nutrizionali per via parentale ed antibiotici (Penicillina, SY, Zitromax);
soltanto in data 03.08.2012, quattro giorni dopo dal già menzionato ricovero, i sanitari dell'Ospedale San Paolo venivano a conoscenza della reale causa dello stato “comatoso” in cui la sig.ra era giunta. Dall'emocultura praticata Persona_1
presso il nosocomio si era evidenziato, già in data 26.07.2012, la CP_7
contaminazione da Stafilococco hominis del torrente ematico;
l'infezione nosocomiale era stata contratta nel decorso post-operatorio dalla
. I medici dell'Ospedale Cardarelli erano a conoscenza della Persona_1
circostanza dal 26.07.2012, data in cui erano divenuti disponibili i risultati dell'emocultura praticata circa sei giorni prima;
i sanitari dell'Ospedale Cardarelli non solo avevano praticato l'emocultura dimettendo la paziente addirittura prima di riceverne i risultati ma, una volta acquisiti gli stessi, nonostante la gravità degli esiti riscontrati, in modo negligente omettevano di avvertire la sig.ra la quale, dopo quattro giorni, veniva Persona_1
ricoverata presso un altro ospedale in condizioni critiche, spirando undici giorni dopo a causa della gravissima setticemia manifestatasi a seguito dell'infezione contratta;
i sanitari dell'Ospedale San Paolo, infatti, venuti a conoscenza soltanto il
3.08.2012 della reale causa delle condizioni disperate della paziente (presenza di stafilococco hominis, oltre ad una contaminazione da CA a livello sia delle vie urinarie, sia dell'albero respiratorio), avevano provveduto repentinamente a cambiare la terapia antibiotica, sostituendo l'SY con la Vancomicina, farmaco quest'ultimo, appartenente alla classe dei glicopeptidi;
l'applicazione della terapia adeguata, risultato a quel punto poco tempestivo, non aveva potuto sortire i suoi effetti e salvare così la sig.ra la quale Persona_1
era deceduta in data 10.08.2012;
la grave omissione da parte dei sanitari dell'Ospedale Cardarelli aveva causato tutta quella serie di eventi che diedero luogo al decesso della sig.ra ; Persona_1
in data 15.10.2013 l'Avv. Sergio Pisani, in nome e per conto dei sig.ri Parte_1
, , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Co
e aveva inviato una lettera di messa in mora a mezzo
[...] Controparte_5 raccomandata A.R. alla “ di Napoli, da questa ricevuta in CP_9 CP_7
data 16.10.2013, rispetto alla quale non vi era stato alcun riscontro positivo;
in data 26.04.2016, in nome e per conto dei medesimi, veniva esperito un tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con verbale negativo stante l'assenza della parte convenuta;
in data 19.03.2019, l'avv. Giuseppe Siciliano, in nome e per conto dei sigg.
[...]
, , e , Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Parte_4
esperiva un tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con verbale negativo stante l'assenza della parte convenuta.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_7
chiedendo al Giudice di: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni effetto e conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto degli attori;
nel merito, accertare e dichiarare anche in via definitiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto degli attori;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità giuridica attiva degli attori in relazione alla richiesta dei danni proposta nella qualità di eredi ed in via gradata l'inammissibilità ed infondatezza della stessa;
accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento Controparte_10
preteso da parte attrice con tutti gli effetti e conseguenze di legge sostanziali e processuali;
in via subordinata accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2236 c.c.; rigettare nel merito tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto;
rigettare l'avversa richiesta di risarcimento danni siccome inammissibile, infondata ed illegittima.
All'udienza del 23.09.2019 il Giudice, Dott. Marcello Amura, preso atto dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta, riguardante il difetto di autorizzazione alla proposizione della presente domanda della sig.ra , ai sensi dell'art. 182 c.p.c., Controparte_3
assegnava per un termine sino al 30 novembre 2019 per ottenere Controparte_3
l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
In data 18.11.2019 parte attrice depositava l'autorizzazione del Giudice Tutelare, dott.
Alberto Canale, del 17.10.2019, per rappresentata Controparte_3
dall'Amministratore di sostegno . Controparte_1 Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc;
disposta ed espletata la consulenza di ufficio, il
Giudice, Dott. Giovanni D'Istria, all'udienza del 18.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
n primo luogo va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto gli istanti hanno depositato certificazione anagrafica dalla quale risulta che gli stessi sono figli legittimi della de cuius . Persona_1
Sulla scorta della documentazione prodotta, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che la qualità di erede legittimo e può provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, anche a prescindere dalla denuncia di successione, in quanto la proposizione di una domanda di risarcimento dei danni in qualità di eredi di un soggetto è da considerarsi atto valido ai fini di un'accettazione tacita dell'eredità.
In secondo luogo va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla
[...]
in quanto l'illecito ipotizzato a carico della struttura sanitaria , determinando CP_10
la morte della de cuius, sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell'omicidio colposo.
Così qualificato l'illecito, e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio è quindi , non il termine ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo pari a sei anni.
Sulla base di questo principio più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione all'ipotesi dell'azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un congiunto, difatti compete al giudice, una volta qualificata una determinata azione come contrattuale o extracontrattuale, individuare la durata della prescrizione correlata alla fattispecie in tal modo qualificata.
La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma, una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. L'individuazione del termine di prescrizione applicabile, come recentemente affermato da Cass. n. 29859 del 2023, che da ultimo si
è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fattispecie di reato.
Pertanto, sulla scorta di tale ricostruzione il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della costituzione in mora dell'ottobre 2013 e del successivo procedimento di mediazione del marzo 2019, e per la presenza del decreto di archiviazione penale del 11.11.2014 quali validi atti interruttivi.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, deve precisarsi che l'azione, proposta nel caso di specie, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio dagli istanti. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art.1372 comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr.
Cass. N. 11320 del 2022, Cass. N.21404 del 2021). Ne consegue che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della prestazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione di terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti
(art.1372 secondo comma c.c.); pertanto per un verso, non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli di parentela o di coniugio , con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”.
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei loro pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale
(spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito al defunto ed il nesso causale tra il fatto colposo ed il danno.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dagli attori possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 07.10.2023, a cura del Dott. del Dott. Persona_2
. Persona_3 I CC.TT.UU hanno ricostruito la vicenda clinica osservando che: “Il caso in oggetto concerne la vicenda della SI.ra , nata il [...], la quale, in data 6-7- Persona_1
2012, ore 23.55, veniva ricoverata presso l'ospedale “ di Napoli con diagnosi CP_7
di subocclusione intestinale e di marasma senile. Dall'anamnesi emergeva un pregresso
Ca gastrico, trattato con intervento di gastroresezione (2006) ed una emicolectomia destra, con anastomosi ileo-trasverso, nel 2010. Sottoposta agli accertamenti del caso,
l'8-7-2012 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa con ileostomia su bacchetta, la cui descrizione era la seguente: incisione mediana, all'apertura si evidenziano le anse intestinali notevolmente dilatate e liquido citrino libero in addome. L'esplorazione della cavità dimostra un blocco neoplastiforme del ventaglio mesenteriale con linfonodi reattivi, il suddetto blocco ingloba l'anastomosi ileo-trasverso del precedente intervento. Si procede al confezionamento di ileostomia a destra su bacchetta a sinistra nella zona non interessata dal processo neoplastico. controllo dell'emostasi, drenaggio. La diagnosi operatoria fu: occlusione CP_11
intestinale da blocco stenotico neoplastico. Il decorso post-operatorio, inizialmente regolare, in data 20-7-2012 fu caratterizzato dalla comparsa di febbre (38,7°), per cui i sanitari decisero di praticare un'emocultura. Il 23-7-2012, tuttavia, la paziente fu dimessa, senza attendere l'esito di tale emocultura, che pervenne il 26-7-2012, risultando positiva allo staphylococcus hominis. Dopo aver trascorso alcuni giorni presso il proprio domicilio, la SI.ra , in data 30-7-2012, si ricoverava presso il P.O. Persona_1
“San Paolo” di Napoli, a causa di una crisi respiratoria. Le sue condizioni apparivano molto gravi fin dal suo ingresso in ospedale. In data 31-7-2012 i sanitari dell'ospedale
“San Paolo” furono notiziati dell'esito dell'emocultura di cui si è detto in precedenza, e pertanto aggiornarono al terapia antibiotica, eliminando l'SY e somministrando la
Vancomicina, attiva conto la maggior parte dei cocchi e bacilli Gram-positivi, compresi quasi tutti i ceppi di Staphylococcus aureus e di stafilococco coagulasi-negativi che sono resistenti alle penicilline e cefalosporine. Le condizioni della paziente restavano però estremamente gravi, fino al decesso, verificatosi il 10-8-2012, alle ore 6.40”.
I CC.TT.UU, in merito alla causa del decesso dichiaravano che: “Va detto che nel caso di specie a tal fine si dispone dei dati della necroscopia (esame autoptico ed indagini istologiche), sia pure effettuata circa due mesi e mezzo dopo la morte. La diagnosi di morte emersa in sede di consulenza tecnica autoptica fu la seguente: stato settico generalizzato secondario ad infezione da stafilococco hominis e da candida. Riteniamo tale orientamento diagnostico condivisibile, tenendo conto, naturalmente, che la SI.ra
era un soggetto in condizioni generali scadute già al momento del Persona_1
ricovero presso l'ospedale “ , affetto da numerose comorbidità, già elencate CP_7
nelle righe precedenti. Tuttavia, può sostenersi, adottando una terminologia mutuata dalla causalità di servizio, che la sepsi stafilococcica sia stata una concausa efficiente e determinante del decesso. La spesi, naturalmente, ha condotto ad una sindrome da insufficienza multiorgano (MOF, multiple organ failure, disfunzione multipla d'organo, in italiano) che è senza dubbio la più frequente causa di morte in casi come quello di specie”.
In relazione alla condotta dei sanitari della struttura convenuta i CCTTUU precisavano che: «non si individuano censure del punto di vista della diagnosi di occlusione intestinale, posta correttamene ed in tempi congrui), dell'indicazione all'intervento chirurgico e nell'esecuzione “tecnica” dello stesso. L'aspetto da censurare è quello di avere richiesto un esame emocolturale (importantissima tecnica per la diagnosi di batteriemie e sepsi) in data 20-7-2012, probabilmente a ragione di un rialzo termico, temperatura salita a 38,7° nonostante la copertura antibiotica post-operatoria in atto
(ceftriaxone e metronidazolo), e quindi nel sospetto di una complicanza infettiva post- operatoria, ma di aver dimesso la paziente il 23-7-2012, senza attendere l'esito dell'esame richiesto, che fu disponibile solo il 26-7-2012. Verosimilmente la condizioni generali erano lievemente migliorate e la temperatura era diminuita (37,4° il 21-7-2012
e poi non risultano ulteriori rilievi), ma la decisione di dimettere la paziente prima che fosse noto l'esito dell'emocoltura resta del tutto inappropriata, anche perché sul foglio di dimissione che si ritrova all'ultima pagine della cartella clinica non viene prescritta alcuna terapia antibiotica (si consigliano BR, IP, Supradyn, oltre al controllo degli esami ematochimici (in particolare per l'albumina, ed inoltre, se occorrente in caso di scarsa idratazione, la terapia reidratante). Altro aspetto alquanto discutibile è la mancata informazione alla paziente stessa, o ad uno suo prossimo congiunto, dell'esito positivo, per infezione batterica, di tale emocoltura. Sul frontespizio della cartella era stato giustamente annotato un numero di telefono, che poteva tranquillamente essere adoperato per fornire questa essenziale informazione anche dopo l'avvenuta dimissione. Ed infatti, “Qualora, come frequentemente accade, la dimissione dal reperto di medicina d'urgenza avvenga prima che siano pervenuti tutti i risultati degli accertamenti effettuati (radiologici, strumentali, laboratoristici, eccetera)
(ritardo nelle refertazioni diagnostiche), è necessario un sistematico follow-up del paziente che andrà contattato o riconvocato, sia telefonicamente che con avviso scritto
…”. Si tratta naturalmente di un principio generale, valido per tutti i reperti di degenza.
Fatto sta che soltanto in data 31-7-2012 i medici dell'ospedale “San Paolo” di Napoli, dove la paziente era stata ricoverata dal giorno precedente, in gravissime condizioni generali, dopo una settimana di permanenza al proprio domicilio, vengono avvisati del risultato dell'esame colturale del 20 luglio su sangue, con il relativo antibiogramma, per cui procedettero alla modifica antibiotico-terapia, sospendendo SY e somministrando NC.
In merito al nesso eziologico tra le condotte omissive dei sanitari che hanno condotto la paziente all'exitus, i CC.TT.UU. osservavano che: “Va detto che qualora, invece di dimettere la paziente il 23-7-2012 si fosse atteso l'esito dell'emocultura, la medesima sarebbe rimasta degente fino al 26-7-2012, e molto probabilmente, una volta accertata
l'infezione da S. hominis, anche nei giorni seguenti, praticando la terapia antibiotica mirata in regime di ricovero. Peraltro, la donna, pur se in condizioni generali scadute, aveva superato lo stress chirurgico-anestesiologico, ed al momento della dimissione, sia pure inappropriata per le ragioni già dette, appariva molto probabilmente ai curanti in discreto compenso emodinamico e respiratorio. Pertanto, con il già menzionato criterio del “più probabile che non”, a nostro avviso la permanenza della paziente in ospedale fino all'esito dell'emocoltura disposta, ed anche nei giorni successivi, onde effettuare
l'appropriata terapia antibiotica per contrastare l'infezione da stafilococco, avrebbe comportato un diverso esito della vicenda, cioè la sopravvivenza della SI.ra Persona_1
. Di conseguenza, si individua un nesso causale fra la condotta omissiva dei sanitari
[...]
della convenuta di Napoli ed il decesso. Si deve però Controparte_7
anche precisare, o meglio ribadire, che la SI.ra era un soggetto in Persona_1
condizioni generali precarie, affetto da numerose patologie, già sottoposta ad intervento di gastroresezione (2006) e ad una emicolectomia destra, con anastomosi ileo-trasverso, nel 2010. Inoltre, durante il ricovero oggetto della presente vertenza, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa per occlusione intestinale da blocco stenotico neoplastico. Nel corso di tale procedura si erano evidenziate anse intestinali notevolmente dilatate e l'esplorazione della cavità aveva dimostrato un blocco neoplastiforme del ventaglio mesenteriale che inglobava l'anastomosi ileo- trasverso del precedente intervento. Si era quindi proceduto al confezionamento di un'ileostomia a destra su bacchetta a sinistra nella zona non interessata dal processo neoplastico, che peraltro non venne asportato, ed infatti viene ampiamente riportato nella descrizione delle operazioni di autopsia (le anse intestinali appaiono conglobate in un ammasso in larghissima parte informe, di consistenza pastosa, nell'ambito del quale si riesce a malapena ad individuare l'assenza dello stomaco e la presenza di un moncone di ileo abboccato alla parete addominale).
Precisano infine i Consulenti che: “….sulla base di quanto appena riportato, l'aspettativa di vita della SI.ra , di anni 77 all'epoca dei fatti, non poteva ritenersi Persona_1
corrispondente alla durata media della vita per il sesso femminile in Italia nell'anno 2012, ma poteva ritenersi non superiore ai sei-dodici mesi, con una media ovviamente di nove mesi…..”.
A fronte di questo corredo probatorio risulta raggiunta la prova del nesso causale, infatti i CC.TT.UU hanno affermato che “la permanenza della paziente in ospedale fino all'esito dell'emocoltura disposta, ed anche nei giorni successivi, onde effettuare l'appropriata terapia antibiotica per contrastare l'infezione da stafilococco, avrebbe comportato un diverso esito della vicenda, cioè la sopravvivenza della SI.ra ”. Persona_1
Da ciò discende, che se è ben vero che la prova del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni (Cass. N.18392 del 2017, Cass. N. 26700 del 2018, Cass. N.27606 e 28991 del 2019) essa deve essere fornita in termini probabilistici, e non di assoluta certezza.
Prive di pregio a tale proposito appaiono le contestazioni di parte attrice sulla presumibile durata media della vita della de cuius , attese le condizioni fisiche già notevolmente compromesse e di parte convenuta sulla gestione delle infezioni sicuramente contratte nel presidio Ospedaliero , come formulate nelle osservazioni alla bozza della CTU, in quanto esse sono state puntualmente confutate dai CC.TT.UU. nel loro elaborato peritale e che questo Tribunale condivide in quanto prive di vizi logici e scientifici.
In punto di quantum va premesso, quanto ai danni risarcibili, che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto
(inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n.
1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
L'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto vedasi Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263) deve essere correttamente inteso ed infatti la Suprema Corte è ripetutamente tornata sul punto, chiarendo che "Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Così Cass n. 19402 del 22/08/2013).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato.
La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269).
Nel caso di specie gli attori hanno lamentato il danno da perdita del rapporto parentale, che rientra nel novero del danno non patrimoniale, ampia categoria in cui il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde come già precisato ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/11/2018 , n. 30997).
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002 e cfr. Cass. Sez. Un., n. 26972 del 11.11.2008). In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponda, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale, vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa (ormai ritenuto non più ammissibile dalla giurisprudenza) e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Del resto, il ragionamento inferenziale su indicato, fondato sulla costruzione di una massima di esperienza, si fonda su un processo di generalizzazione dei caratteri comuni di una serie di fatti passati che, pur estranei al processo, vengono assunti come dati di partenza. In dette ipotesi il giudice fa uso di un ragionamento di tipo induttivo nel quale, però, il fatto ignorato è tratto non da un fatto secondario ma da altro fatto principale.
Il Tribunale ritiene che le considerazioni sopra esposte abbiano particolare valore ai fini di causa. Dare ingresso a questo tipo di ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del danno non patrimoniale, infatti, consente di evitare che le parti si vedano costrette, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ad allegare un pregiudizio del fare.
La liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale , va effettuata da questo
Tribunale in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione per il quale "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".
A tale impostazione si adattano le Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, a cura dell'Osservatorio Giustizia Civile, nella recentissima modifica improntata al su richiamato principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 10579/2021, in base alle quali si può liquidare utilizzando tali parametri , tenuto conto dell'età della vittima primaria , dell'età della vittima secondaria , della presenza di altri familiari , ed operando una decurtazione in relazione alle patologie da cui era affetta la de cuius tali comunque da incidere sulle sue prospettive di sopravvivenza al punto da fare presumere una durata della vita media inferiore e quantificata dagli Ausiliari in circa 9 mesi nell'importo €
100,000,00 (Euro Centomila/00) ciascuno in favore , Parte_1 Controparte_4
, , , e Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6 [...]
(figli non conviventi) e di € 120.000,00 (Euro Centoventimila/00) Parte_4
ciascuna in favore delle SI,re , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(figlie conviventi al momento del decesso) , somme da liquidarsi a titolo di perdita del rapporto parentale a seguito del decesso della SI.ra avvenuto in data Persona_1
10.08.2012.
Non spetta infine agli attori a titolo di risarcimento iure hereditatis il danno catastrofale da lucida agonia inteso, non essendovi la dimostrazione , anche in via presuntiva, della prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte”.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (€ 52.000,00 ad € 260.00,00 ); pari ad €
2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.528 ,00 per la fase introduttiva del giudizio , € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale e così per un totale di €14.103,00 , oltre l'aumento del 20 % per la presenza di più parti aventi la stessa posizione pari ad € 2.820,60 così per un totale di € 16.923,60 oltre rimborso forfettario del 15% e I.V.A. e C.P. come per legge ,; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite .
Le spese di C.T.U. in favore dei CC.TT.UU. Dott. e del Dott. Persona_2 Per_3
, come liquidate con separato decreto nel corso del in via definitiva a carico della
[...]
parte convenuta CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, (rappresentata dall'Amministratore di sostegno , CP_3 Controparte_1
sorella, come da nomina del Giudice Tutelare del 15.03.2013); , Controparte_4 [...]
, , , Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_6
, tutti in proprio nella qualità di congiunti e, per i soli primi sei, Parte_4
di eredi della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
10/08/2012, contro Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede,
• In accoglimento della domanda proposta da Parte_1 CP_1
, , (rappresentata
[...] Controparte_2 Controparte_3
dall'Amministratore di sostegno , sorella, come da nomina del Controparte_1
Giudice Tutelare del 15.03.2013); , , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, , , tutti
[...] Parte_3 Controparte_6 Parte_4
in proprio nella qualità di congiunti e, per i soli primi sei, di eredi della sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 10/08/2012 nei limiti dì cui Persona_1 in parte motiva, dichiara la responsabilità della in persona Controparte_10
del legale rapp.te p.t., nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa.
• Condanna per l'effetto, l in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_10
al pagamento di € 100,000,00 (Euro Centomila/00) ciascuno in favore Parte_1
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
, e e di € 120.000,00 Parte_3 Controparte_6 Parte_4
(Euro Centoventimila/00) ciascuna in favore delle SI, , Parte_5 [...]
e (figlie conviventi al momento del decesso) , CP_2 Controparte_3
somme da liquidarsi a titolo di perdita del rapporto parentale a seguito del decesso della SI.ra avvenuto in data 10.08.2012, oltre interessi al tasso Persona_1
previsto dal codice civile, dalla data del fatto (10.08.2012) sul predetto importo devalutato, in base all'indice ISTAT FOI alla suddetta data e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'anno successivo e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopradetta.
• Rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , a CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
titolo di risarcimento danni iure hereditatis quali eredi della SI.ra Persona_1
deceduta in data 10.08.2012.
• Condanna la convenuta l' in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_10
al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 19.980,14 , di cui €
16.923,60 per onorari, € 518,00 per esborsi ed € 2.538,54 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti.
• Pone definitivamente a carico della convenuta in persona del Controparte_10
legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese in favore dei CC.TT.UU. Dott. Per_2
del Dott. , come liquidate con separato decreto nel corso del
[...] Persona_3
giudizio , oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e se documentate con fattura.
• Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, 26.05.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209