TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2842/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO SEZIONE I CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Luciano Pietro Aliquò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, (C.F. ) (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) E (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Consoloni e Massimo Moscheni;
- ATTORI- CONTRO
(C.F. ), (CF. CP_1 C.F._4 CP_2
E (C.F. ), tutti C.F._5 Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Fumagalli;
- CONVENUTI-
e
(C.F. , (CF. Controparte_4 C.F._7 CP_5
) E C.F. , C.F._8 Parte_5 C.F._9 [...] (C.F. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Pt_6 C.F._10 Funghini;
- CONVENUTI-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi CP_6 C.F._11 Vismara e Marta Consiglio;
E CONTRO
CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...] Controparte_3 CP_11 CP_12
, , Controparte_13 CP_14 CP_15
Controparte_16 Controparte_17 n. 2842/2022
- CONVENUTI CONTUMACI –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori
“Voglia il Giudice, adito, disattesa ogni contraria ed avversa istanza, così giudicare:
Nel merito
Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1158 e/o 1159 cc (il tutto salvo errori e come meglio in fatto):
a) (C.F. – P.I. ) con sede legale in Lecco Via Palestro 19, Parte_7 P.IVA_1 proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ordinaria e/o per intervenuta usucapione decennale anche della restante quota indivisa di (144/648 o) 2/9 delle due unità abitative facenti parte dell'immobile in comune di BE (CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4
(complessivamente così originariamente censito: Fg. 30, Mapp. 520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat.
A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96 – Fg. 30, Mapp. 524 Sub 1, Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg. 30, Mapp. 524 Sub 2, Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 4, RC
237,57), così contraddistinte al C.F. Comune di BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 2, Via dei Pescatori 4, Piano
T-1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04;
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 5, Via dei Pescatori 4, Piano
1-2, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 3,5, RC 298,25.
b) (C.F. residente a [...], Parte_4 C.F._12 proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ordinaria e/o per intervenuta usucapione decennale anche della restante quota indivisa di (144/648 o) 2/9 dell'unità abitativa facente parte dell'immobile in comune di BE (CO Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago (complessivamente così originariamente censito: Fg. 30 Mapp. 520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96
– Fg. 30, Mapp. 524 Sub 1, Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg. 30 Mapp.
524 Sub 2, Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl 1, vani 4, RC 237,57), così contraddistinta al C.F.
Comune di BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 3, Via dei Pescatori 4, Piani 2-3, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04.
c) (C.F. ) e (C.F. ) Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 entrambi residenti a [...], ciascuno in ragione della quota indivisa del 50%, proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ordinaria e/o per intervenuta usucapione decennale anche della restante quota indivisa di (144/648 o)
2/9 dell'unità abitativa facente parte dell'immobile in comune di
BE (CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4 (complessivamente così originariamente censito: Fg. 30, Mapp. 520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96 – Fg. 30, Mapp. n. 2842/2022
524 Sub 1, Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg. 30, Mapp. 524 Sub 2,
Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 4, RC 237,57), così contraddistinta al C.F. Comune di
BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 4, Via dei Pescatori 4, Piano T, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04.
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio Competente, nonchè le necessarie trascrizioni e volturazioni, con ogni connesso provvedimento di ragione e di Legge, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito.
In via istruttoria
Ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze di fatto, capitolate nella seconda memoria ex Art. 183 VI comma cpc, con esclusione dei capitoli già ammessi, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”. 1) Tra il 23/10/1954 ed il 10/2/1995, il fabbricato di antica costruzione sito in Comune di BE via Pescatori n.
4 - angolo Vicolo al Lago n. 4 (C.F. del Comune di BE Foglio 30 mapp. 520 Via Pescatori n. 4 Piano Terra cat N4 classe I vani 5 RC euro 296,96, al Foglio 30 mapp 524 sub 1 Vicolo al Lago 4 Piano Terra Categoria A/4 classe 1, vani
2, RC euro 118,79 ed al Foglio 30 mapp 524 sub 2 Vicolo al Lago 4 Piano 1 Categoria A/4 Classi I vani 4 RC Euro 237,57) è stato interamente posseduto ed utilizzato in via esclusiva dalle signore e (quali successori mortis causa della SI . Parte_8 Persona_1 Persona_2
2) Nel medesimo periodo, le signore e hanno utilizzato il complesso Parte_8 Persona_1 nella sua interezza come residenza di villeggiatura, trascorrendovi i fine settimana e soggiornandovi per le vacanze estive.
3) Nel medesimo periodo, le signore e sara ne hanno sostenuto in via esclusiva Per_1 Parte_8 le relative imposte e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. 4) Tra il 10/2/1995 ed il
5/1/2001, il complesso è stato interamente posseduto ed utilizzato ed in via esclusiva dalla SI
, quale successore mortis causa della SI (come da Docc. 14-15 Persona_1 Parte_8 che si esibiscono).
5) Nel medesimo periodo, la SI ha utilizzato il complesso nella sua interezza Persona_1 come residenza di villeggiatura, trascorrendovi i fine settimana e soggiornandovi per le vacanze estive.
6) Nel medesimo periodo, la SI ne ha sostenuto in via esclusiva le relative Persona_1 imposte, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
7) Tra il 5/1/2001 ed il 29/4/2004, il complesso medesimo è stato posseduto ed utilizzato nella sua interezza in via esclusiva dalla SI quale successore mortis causa dellaSI CP_18
(come da Docc. 14-15 che si esibiscono). Persona_1
8) Nel medesimo periodo, la SI ha utilizzato il complesso nella sua interezza come CP_18 residenza di villeggiatura, trascorrendovi i fine settimana soggiornandovi per le vacanze estive.
9) Nel medesimo periodo, la SI ne ha sostenuto in via esclusiva le relative imposte CP_18
e le spese manutenzione ordinaria e straordinaria. n. 2842/2022
10) Nel Febbraio 2004 la SI ha presentato DIA per interventi di manutenzione CP_18 straordinaria sul complesso in oggetto (come da Doc. 32 che si esibisce 11) La Pt_1 Parte_1 con atto di compravendita data 29/4/2004 n. 71850/11059 di rep. Notaio dott. di Lecco Persona_3
- trascritto a Como il 13 maggio 2004 ai nn.16694/8948 ha acquistato dalla SI la CP_18 piena proprietà del fabbricato di antica costruzione sito Comune di BE (CO), in via Pescatori n.
4 - angolo Vicolo al Lago n. 4 (C.F. Comune di BE Foglio 30 mapp.520 Via Pescatori n. 4 Piano
Terra cat N4 classe I vani 5 RC euro 296,96, al Foglio 30 mapp 524 sub 1 Vicolo al Lago 4 Piano
Terra Categoria A/4 classe 1, vani 2, RC euro 118,79 ed al Foglio 30 mapp 524 sub 2 Vicolo al Lago
4 Piano Categoria A/4 Classi I vani 4 RC Euro 237,57) (come da Docc. 1 e 1bis che si esibiscono).
12) Nel febbraio 2005 la ha presentato richiesta di volturazione della pratica Parte_1 edilizia di cui al capitolo 10) per cambio di proprietà (come da Doc. 32 bis che si esibisce).
13) Nel Febbraio 2005 la ha presentato DIA per interventi di manutenzione Parte_1 straordinaria sul complesso in oggetto (come da Doc. 32 ter che si esibisce).
14) Nell'Ottobre 2005 la ha presentato DIA per interventi di manutenzione Parte_1 straordinaria sul complesso in oggetto (come da Doc. 32 quarter che si esibisce).
15) Gli interventi sono stati ultimate ad opera della nel Dicembre 2005 (come Parte_1 da Doc. 32 quinquies che si esibisce).
16) In forza dei titoli abilitativi di cui ai capitoli che precedono, la ha effettuato Parte_1 sul complesso lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto la realizzazione di quattro distinte unità abitative.
17) Tali quattro unità, in esito all'intervento e quindi a partire dall'anno 2005, hanno assunto i seguenti identificativi catastali: C.F. BE Foglio 30 mapp. 7800 sub 2 – mapp. 7800 sub 5 - mapp. 7800 sub 3 - mapp. 7800 sub 4 (come da Docc. 24-25-26 che si esibiscono).
18) La svolge, oltre al resto, attività di compravendita, locazione e gestione Parte_1 immobili (come da Doc. 27 che si esibisce).
19) La a far data dall'ultimazione dell'intervento nel 2005, si è attivata per Parte_1 reperire, attraverso gli addetti della propria rete vendita, acquirenti e/o conduttori per le 4 unità ricavate dall'intervento medesimo.
20) Dal 29/4/2004 a tutt'oggi, la possiede pubblicamente ed in via esclusiva Parte_1 le unità di cui ai mapp. 7800 sub 2 e 7800 sub 5.
21) Dal 2004 ad oggi, la sostiene in via esclusiva le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie, nonchè le imposte relative alle unità facenti parti del complesso di cui è proprietaria
(come da Doc 17 che si esibisce).
22) Dal 2004 ad oggi, la sostiene in via esclusiva il pagamento delle utenze Parte_1 relative alle unità facenti parte del complesso di cui è proprietaria (come da Docc. 18-19 che si esibiscono). n. 2842/2022
23) In data 18/10/2017 la ha concesso in locazione al signor Parte_1 Parte_9 per uso vacanza l'unità di cui al mapp. 7800 sub 2 (come da Docc. 4 bis che si esibisce).
24) In data 29/10/2018 la ha concesso in locazione al signor Parte_1 Parte_9 per uso abitativo l'unità di cui al mapp. 7800 sub 2 (come da Docc. 4 ter e 33 che si esibiscono).
25) In data 1/2/2022 la ha concesso in locazione alla SI Parte_1 Parte_10
l'unità di cui al mapp. 7800 sub 2 (come da Docc. 3 e 34 che si esibiscono).
26) In data 21/7/2008 la ha concesso in locazione al signor per Parte_1 Parte_11 uso abitativo l'unità di cui al mapp. 7800 sub 2 (come da Doc. 4 quarter che si esibisce).
27) In data 3/5/2012 la ha concesso in locazione alla SI Parte_1 Parte_12
l'unità di cui al mapp. 7800 sub 5 (come da Docc. 3 bis e 35 che si esibiscono).
[...]
28) Dal 29/4/2004 al 19/11/2007, la ha posseduto pubblicamente ed in via Parte_1 esclusiva l'unità di cui al mapp.7800 sub 3, sostenendone le imposte e le spese ordinarie e straordinarie.
29) Il 19/11/2007 il sig. ha acquistato da la piena Parte_4 Parte_1 proprietà della porzione immobiliare censita al C.F. Comune di BE Foglio 30 mapp.7800 sub. 3 via dei Pescatori 4, Piano 2-3, Cat. A/3 classe 2 vani 2,5 RC euro 213,04 (come da Docc.
5-6 che si esibiscono).
30) Dal 19/11/2007 a tutt'oggi, il sig. possiede pubblicamente ed in via esclusiva Parte_4
l'unità di cui al mapp.7800 sub 3, sostenendone le imposte e le spese ordinarie e straordinarie, nonchè le utenze (come da Doc. 21 che si esibisce).
31) Tra il 2007 ed il 2011 il signor ha abitato stabilmente l'unità di cui al mapp. Parte_4
7800 sub 3.
32) Tra il 2011 ed il 2022 il signor lo ha utilizzato per villeggiatura nei fine settimana e durante Pt_4 le vacanze estive.
33) In data 25/1/2022, il signor ha concesso in locazione alla società Holiday Dream Parte_4
s.r.l. per uso abitativo l'unità di cui al mapp. 7800 sub 3 (come da Doc. 21 bis che si esibisce).
34) Dal 29/4/2004 al 22/7/2008 la ha posseduto pubblicamente ed in via Parte_1 esclusiva l'unità di cui al mapp 7800 sub 4 sostenendole le imposte e le spese ordinarie e straordinarie.
35) In data 22/7/2008 i signori e hanno acquistato da Parte_2 Parte_3 [...] la piena proprietà dell'appartamento sito al piano terra, censito al C.F. Comune di Parte_1
BE Foglio 30 mapp. 7800 sub 4 via dei Pescatori 4 Piano T, cat. N3 classe 2 vani 2,5 RC euro
213,04 (come da Docc.
7-8 che si esibiscono).
36) Dal 22/7/2008 a tutt'oggi, i signori e possiedono pubblicamente Parte_2 Parte_3 ed in via esclusiva l'unità di cui al mapp 7800 sub 4, sostenendone le imposte e le spese ordinarie e straordinarie, nonche le utenze (come da Doc. 20 che si esibisce). n. 2842/2022
37) Dal 22/7/2008 a tutt'oggi, i signori e utilizzano l'unità di cui al Parte_2 Parte_3 mapp. 7800 sub 4 come abitazione per la vacanza e la villeggiatura, trascorrendovi numerosi week end e soggiorni prolungati durante l'estate di tutti gli anni.
38) Dal 2008 a tutt'oggi i signori e sostengono in via esclusiva le Parte_2 Parte_3 imposte e le spese relative alle utenze dell'unità di cui al mapp. 7800 sub 4 (come da Doc. 20 che si esibisce).
Si indicano a testi (ciascuno su tutti i capitoli):
- c/o Testimone_1 Parte_1
- L.R. pro tempore di Lecco, Via Da Vinci 24 Parte_13
- di Lecco Via Cattaneo 70 Parte_14
- EP RO. Controparte_19
- , di Mariano Comense Via Togliatti 99. B) Ammessi a prova per interrogatorio Controparte_20 formale dei convenuti e per testi sulle circostanze già dedotte dal precedente difensore alla pag.3 della prima memoria ex art.183 sesto comma c.p.c., con i testi sopra indicati.
C) Disporsi solo occorrendo C.T.U. intesa alla ricostruzione cronologica delle intestazioni catastali delle unità di cui è causa ad oggi.”
*
Per i convenuti e CP_1 CP_2 Controparte_3
“nel merito della domanda di parte attrice si rimettono alla decisione che il Tribunale Civile di Como vorrà assumere, per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta datata 10.01.2023;
- ribadiscono la richiesta, in ogni caso, che venga disposta la compensazione delle spese di lite in forza di quanto già illustrato nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, della correttezza della condotta, anche processuale, degli odierni convenuti;
- in via istruttoria, richiamano quanto dedotto nelle note scritte autorizzate del 06.06.2023.
Si rifiuta il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalle controparti.“
*
Per i convenuti Controparte_4 CP_5 Parte_5 Parte_6
Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Tribunale accogliere le domande attoree perché fondate in fatto ed in diritto.
Spese ed oneri legali interamente compensati.
*
Per CP_6
Per questi motivi
, il sig. con riferimento alla domanda formulata da parte CP_6 attrice, si rimette alla decisione del Tribunale, chiedendo che venga disposta la compensazione n. 2842/2022
delle spese di lite, atteso il corretto comportamento processuale dell'odierno convenuto, nonché l'espressa richiesta attorea di vittoria delle spese di lite per il solo caso di opposizione.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 promosso il presente giudizio chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c. o dell'art. 1158 c.c. del diritto di proprietà sulle quote di alcuni immobili, come meglio individuati nelle loro conclusioni supra riportate, relative ad unità abitative site nel comune di BE (CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4.
Gli attori, a sostegno delle domande proposte, hanno esposto che con Parte_1 atto di compravendita del 29.04.2004, trascritto presso la conservatoria dei registri di Como il
13.05.2004 (ai nn. 16694 Reg. Generale e 8943 Reg. Part.) ha acquistato dalla sig.ra
[...]
a piena proprietà del fabbricato di antica costruzione sito in Comune di BE (CO), CP_18
Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4 (così censito al catasto fabbricati del Comune di
BE: - Fg. 30, Mapp. 520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96 –
Fg. 30, Mapp. 524 Sub 1, Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg.
30, Mapp. 524 Sub 2, Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 4, RC 237,57). L'attrice ha eseguito alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio con la realizzazione di quattro unità abitative, di cui due concesse in locazione e due vendute a terzi.
In particolare, ha acquistato dalla la piena Parte_4 Controparte_21 proprietà della porzione immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di BE al Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 3, Via dei Pescatori 4, Piani 2-3, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC
213,04, in forza di atto di compravendita del 19.11.2007 trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di como in data 7.12.2007 ai nn. 43413 Reg. Gen. e 26405 Reg. Part. I sig.ri e , invece, hanno acquistato la piena proprietà della Parte_2 Parte_3 porzione immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di BE al Fg. 30, Mapp.
7800 Sub 4, Via dei Pescatori 4, Piano T, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04, in forza di atto pubblico di compravendita del 22.07.2008, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Como in data 8.08.2008 ai nn. 26917 Reg. Gen. e 16906 Reg. Part.
Successivamente, dopo aver effettuato alcune visure catastali storiche, è emerso che il predetto fabbricato sito in BE, via Dei Pescatori n. 4 risultava intestato per la quota di proprietà indivisa pari a 24/108 a diversi soggetti, alcuni dei quali ignori. Ricostruiti i diversi trasferimenti intervenuti nel corso degli anni in relazione al predetto immobile, gli attori hanno poi allegato che il dante causa della ossia la sig.ra Parte_1 CP_18 n. 2842/2022
aveva acquistato la proprietà del predetto immobile in forza di successione in morte della madre
(deceduta a Lecco il 5 gennaio 2001), avendo dichiarato, nella dichiarazione Persona_1 di successione, l'acquisto dell'intera proprietà del bene. Nella richiamata denuncia di successione (doc. 14), tuttavia, si è dato atto che la provenienza del diritto per la quota di
111/1000 “dipende da possesso ultraventennale, peraltro, giudizialmente non accertato (come da atto notorio 25.5.1976 n. 63338 rep. dr. (parimenti prodotto dagli attori Persona_4 sub. doc. 15).
Alla luce di tali circostanze, gli attori hanno dedotto di aver acquistato per usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c. la restante quota di proprietà pari ai 2/9 degli immobili descritti, vantando un titolo idoneo a trasferire la proprietà, debitamente trascritto, ed avendo posseduto continuatamente ed ininterrottamente i beni per oltre dieci anni dalla trascrizione. In ogni caso, la proprietà degli immobili in oggetto dovrebbe ritenersi acquistata in forza di usucapione ordinaria, avendo il proprio dante causa e, prima di lei, sua madre CP_18
e la sorella posseduto e goduto in via esclusiva per oltre Persona_1 Parte_8 vent'anni l'immobile in oggetto.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e CP_1 CP_2 Controparte_3
e non Controparte_4 CP_5 Parte_5 Parte_6 CP_6 opponendosi all'accoglimento della domanda e chiedendo di compensarsi le spese di lite.
CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_3
, , gli eredi CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 di eredi di non si sono costituiti e sono stati dichiarati Controparte_16 Controparte_17 contumaci.
Esaurita l'istruttoria orale della causa, le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate. Con decreto del 27.02.2025, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, e la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. La domanda proposta dagli attori è fondata e come tale deve essere accolta.
L'art. 1159 c.c. dispone che “colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”. Ai fini, quindi, del compimento della usucapione abbreviata è necessario che: - il possessore possa vantare a suo favore un titolo idoneo in astratto a trasferire la proprietà o altro diritto reale (avendo, quindi, acquistato a non domino); - l'acquirente abbia acquistato il possesso del bene in buona fede, con conseguente applicabilità della presunzione n. 2842/2022
prevista dall'art. 1147 c.c.; - sia stata effettuata la trascrizione del titolo;
- siano decorsi dieci anni dalla data della trascrizione.
Nel caso di specie, gli attori hanno provato la sussistenza di tutti i richiamati presupposti previsti dall'art. 1159 c.c.
È provato, in primo luogo, che con atto di compravendita del Parte_1
29.04.2004, trascritto presso la conservatoria dei registri di Como il 13.05.2004 (ai nn. 16694
Reg. Generale e 8943 Reg. Part.) ha acquistato dalla sig.ra la piena proprietà del CP_18 fabbricato di antica costruzione sito in Comune di BE (CO), Via Pescatori 4 – angolo
Vicolo al Lago 4, così censito al catasto fabbricati del Comune di BE: - Fg. 30, Mapp.
520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96 – Fg. 30, Mapp. 524 Sub 1,
Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg. 30, Mapp. 524 Sub 2, Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 4, RC 237,57. (doc. 1, 2 e 2 bis).
È dimostrato poi che ha acquistato dalla la Parte_4 Controparte_21 piena proprietà della porzione immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di
BE al Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 3, Via dei Pescatori 4, Piani 2-3, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5,
RC 213,04, in forza di atto di compravendita del 19.11.2007 trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di como in data 7.12.2007 ai nn. 43413 Reg. Gen. e 26405 Reg. Part
(doc. 5 e 6). I sig.ri e , invece, hanno acquistato la piena Parte_2 Parte_3 proprietà della porzione immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di BE al Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 4, Via dei Pescatori 4, Piano T, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04, in forza di atto pubblico di compravendita del 22.07.2008, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Como in data 8.08.2008 ai nn. 26917 Reg. Gen. e 16906 Reg. Part.
(doc. 7 e 8).
Tutti gli attori, quindi, vantano titoli idonei in astratto al trasferimento della proprietà, debitamente trascritti presso i registri immobiliari. Tutti gli attori, inoltre, hanno acquistato il possesso dei predetti immobili in buona fede, non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 1147 c.c., come, peraltro, si evince dall'esame dei rispettivi atti d'acquisto.
Gli attori hanno esercitato in modo continuativo ed ininterrotto il possesso per oltre dieci anni dalla trascrizione degli atti di acquisto dei rispettivi immobili. Tale situazione di fatto trova conferma, in primo luogo, nei documenti prodotti che riguardano: - gli interventi edilizi e le opere realizzate dalla (doc. 32- 32 quinquies) nel fabbricato in Parte_1 oggetto, avendo poi la stessa concesso in locazione due degli appartamenti realizzati a terzi;
il pagamento di imposte e tributi afferenti agli immobili (doc. 17); il pagamento delle utenze n. 2842/2022
(docc. 18-21). La realizzazione delle opere richiamate, la concessione in locazione degli immobili, il pagamento dei tributi e delle utenze afferenti ai beni costituiscono, invero, espressione di una attività materiale corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà.
Tali circostanze, quindi, che attestano l'esercizio da parte degli attori del possesso continuativo ed ininterrotto uti dominus dei predetti beni immobili per oltre dieci anni dalla data di trascrizione dei rispettivi acquisti, sono state tutte confermate dalle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria (cfr. verbali d'udienza del 24.01.2024 e del 20.03.2024).
Tale possesso si è, quindi, protratto ininterrottamente per oltre dieci anni dalla trascrizione dei rispettivi acquisti, tempo necessario ad usucapire i beni immobili ex art. 1159 c.c. Non risulta, infatti, che i convenuti abbiano posto in essere alcun atto o comportamento idoneo ad interrompere l'usucapione. Invero, nessuno dei convenuti costituiti, inoltre, si è opposto all'accoglimento delle domande, avendo, peraltro, alcuni (in particolare, , , CP_4 CP_5 Pt_6
e , riconosciuto espressamente la fondatezza delle pretese attoree. Controparte_22
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, le domande degli attori ai sensi dell'art. 1159 c.c. devono essere integralmente accolte
Si dà atto che la presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c.
6. Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra gli attori ed i convenuti costituiti e devono essere dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci, giacché gli stessi attori ne avevano domandato la rifusione solo in caso di opposizione all'accoglimento della domanda da parte delle controparti, circostanza, che, come si è detto, non è pacificamente avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione ai sensi Parte_1 dell'art. 1159 c.c. il diritto di proprietà esclusiva anche della restante quota indivisa di
(144/648 o) 2/9 delle due unità abitative facenti parte dell'immobile in comune di
BE (CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4, così contraddistinte al C.F.
Comune di BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 2, Via dei Pescatori 4, Piano T-1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani
2,5, RC 213,04;
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 5, Via dei Pescatori 4, Piano 1-2, Cat. A/3, Cl. 2, Vani
3,5, RC 298,25; n. 2842/2022
- accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione ai sensi Parte_4 dell'art. 1159 c.c. il diritto di proprietà esclusiva anche della restante quota indivisa di
(144/648 o) 2/9 dell'unità abitativa facente parte dell'immobile in comune di BE
(CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4, così contraddistinta al C.F. Comune di BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 3, Via dei Pescatori 4, Piani 2-3, Cat. A/3, Cl. 2, Vani
2,5, RC 213,04;
- accerta e dichiara che e hanno acquistato per Parte_2 Parte_3 usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c. il diritto di proprietà esclusiva, ciascuno in ragione della quota indivisa del 50%, anche della restante quota indivisa di (144/648 o)
2/9 dell'unità abitativa facente parte dell'immobile in comune di BE (CO) Via
Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4, così contraddistinta al C.F. Comune di BE
(CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 4, Via dei Pescatori 4, Piano T, Cat. A/3, Cl. 2, Vani
2,5, RC 213,04.
- dichiara che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Como il 22.07.2025
Il giudice (dott. Luciano Pietro Aliquò)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO SEZIONE I CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Luciano Pietro Aliquò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, (C.F. ) (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
) E (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Consoloni e Massimo Moscheni;
- ATTORI- CONTRO
(C.F. ), (CF. CP_1 C.F._4 CP_2
E (C.F. ), tutti C.F._5 Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Fumagalli;
- CONVENUTI-
e
(C.F. , (CF. Controparte_4 C.F._7 CP_5
) E C.F. , C.F._8 Parte_5 C.F._9 [...] (C.F. ) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Pt_6 C.F._10 Funghini;
- CONVENUTI-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi CP_6 C.F._11 Vismara e Marta Consiglio;
E CONTRO
CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...] Controparte_3 CP_11 CP_12
, , Controparte_13 CP_14 CP_15
Controparte_16 Controparte_17 n. 2842/2022
- CONVENUTI CONTUMACI –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori
“Voglia il Giudice, adito, disattesa ogni contraria ed avversa istanza, così giudicare:
Nel merito
Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1158 e/o 1159 cc (il tutto salvo errori e come meglio in fatto):
a) (C.F. – P.I. ) con sede legale in Lecco Via Palestro 19, Parte_7 P.IVA_1 proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ordinaria e/o per intervenuta usucapione decennale anche della restante quota indivisa di (144/648 o) 2/9 delle due unità abitative facenti parte dell'immobile in comune di BE (CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4
(complessivamente così originariamente censito: Fg. 30, Mapp. 520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat.
A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96 – Fg. 30, Mapp. 524 Sub 1, Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg. 30, Mapp. 524 Sub 2, Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 4, RC
237,57), così contraddistinte al C.F. Comune di BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 2, Via dei Pescatori 4, Piano
T-1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04;
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 5, Via dei Pescatori 4, Piano
1-2, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 3,5, RC 298,25.
b) (C.F. residente a [...], Parte_4 C.F._12 proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ordinaria e/o per intervenuta usucapione decennale anche della restante quota indivisa di (144/648 o) 2/9 dell'unità abitativa facente parte dell'immobile in comune di BE (CO Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago (complessivamente così originariamente censito: Fg. 30 Mapp. 520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96
– Fg. 30, Mapp. 524 Sub 1, Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg. 30 Mapp.
524 Sub 2, Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl 1, vani 4, RC 237,57), così contraddistinta al C.F.
Comune di BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 3, Via dei Pescatori 4, Piani 2-3, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04.
c) (C.F. ) e (C.F. ) Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 entrambi residenti a [...], ciascuno in ragione della quota indivisa del 50%, proprietari esclusivi per intervenuta usucapione ordinaria e/o per intervenuta usucapione decennale anche della restante quota indivisa di (144/648 o)
2/9 dell'unità abitativa facente parte dell'immobile in comune di
BE (CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4 (complessivamente così originariamente censito: Fg. 30, Mapp. 520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96 – Fg. 30, Mapp. n. 2842/2022
524 Sub 1, Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg. 30, Mapp. 524 Sub 2,
Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 4, RC 237,57), così contraddistinta al C.F. Comune di
BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 4, Via dei Pescatori 4, Piano T, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04.
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio Competente, nonchè le necessarie trascrizioni e volturazioni, con ogni connesso provvedimento di ragione e di Legge, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito.
In via istruttoria
Ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze di fatto, capitolate nella seconda memoria ex Art. 183 VI comma cpc, con esclusione dei capitoli già ammessi, da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”. 1) Tra il 23/10/1954 ed il 10/2/1995, il fabbricato di antica costruzione sito in Comune di BE via Pescatori n.
4 - angolo Vicolo al Lago n. 4 (C.F. del Comune di BE Foglio 30 mapp. 520 Via Pescatori n. 4 Piano Terra cat N4 classe I vani 5 RC euro 296,96, al Foglio 30 mapp 524 sub 1 Vicolo al Lago 4 Piano Terra Categoria A/4 classe 1, vani
2, RC euro 118,79 ed al Foglio 30 mapp 524 sub 2 Vicolo al Lago 4 Piano 1 Categoria A/4 Classi I vani 4 RC Euro 237,57) è stato interamente posseduto ed utilizzato in via esclusiva dalle signore e (quali successori mortis causa della SI . Parte_8 Persona_1 Persona_2
2) Nel medesimo periodo, le signore e hanno utilizzato il complesso Parte_8 Persona_1 nella sua interezza come residenza di villeggiatura, trascorrendovi i fine settimana e soggiornandovi per le vacanze estive.
3) Nel medesimo periodo, le signore e sara ne hanno sostenuto in via esclusiva Per_1 Parte_8 le relative imposte e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. 4) Tra il 10/2/1995 ed il
5/1/2001, il complesso è stato interamente posseduto ed utilizzato ed in via esclusiva dalla SI
, quale successore mortis causa della SI (come da Docc. 14-15 Persona_1 Parte_8 che si esibiscono).
5) Nel medesimo periodo, la SI ha utilizzato il complesso nella sua interezza Persona_1 come residenza di villeggiatura, trascorrendovi i fine settimana e soggiornandovi per le vacanze estive.
6) Nel medesimo periodo, la SI ne ha sostenuto in via esclusiva le relative Persona_1 imposte, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
7) Tra il 5/1/2001 ed il 29/4/2004, il complesso medesimo è stato posseduto ed utilizzato nella sua interezza in via esclusiva dalla SI quale successore mortis causa dellaSI CP_18
(come da Docc. 14-15 che si esibiscono). Persona_1
8) Nel medesimo periodo, la SI ha utilizzato il complesso nella sua interezza come CP_18 residenza di villeggiatura, trascorrendovi i fine settimana soggiornandovi per le vacanze estive.
9) Nel medesimo periodo, la SI ne ha sostenuto in via esclusiva le relative imposte CP_18
e le spese manutenzione ordinaria e straordinaria. n. 2842/2022
10) Nel Febbraio 2004 la SI ha presentato DIA per interventi di manutenzione CP_18 straordinaria sul complesso in oggetto (come da Doc. 32 che si esibisce 11) La Pt_1 Parte_1 con atto di compravendita data 29/4/2004 n. 71850/11059 di rep. Notaio dott. di Lecco Persona_3
- trascritto a Como il 13 maggio 2004 ai nn.16694/8948 ha acquistato dalla SI la CP_18 piena proprietà del fabbricato di antica costruzione sito Comune di BE (CO), in via Pescatori n.
4 - angolo Vicolo al Lago n. 4 (C.F. Comune di BE Foglio 30 mapp.520 Via Pescatori n. 4 Piano
Terra cat N4 classe I vani 5 RC euro 296,96, al Foglio 30 mapp 524 sub 1 Vicolo al Lago 4 Piano
Terra Categoria A/4 classe 1, vani 2, RC euro 118,79 ed al Foglio 30 mapp 524 sub 2 Vicolo al Lago
4 Piano Categoria A/4 Classi I vani 4 RC Euro 237,57) (come da Docc. 1 e 1bis che si esibiscono).
12) Nel febbraio 2005 la ha presentato richiesta di volturazione della pratica Parte_1 edilizia di cui al capitolo 10) per cambio di proprietà (come da Doc. 32 bis che si esibisce).
13) Nel Febbraio 2005 la ha presentato DIA per interventi di manutenzione Parte_1 straordinaria sul complesso in oggetto (come da Doc. 32 ter che si esibisce).
14) Nell'Ottobre 2005 la ha presentato DIA per interventi di manutenzione Parte_1 straordinaria sul complesso in oggetto (come da Doc. 32 quarter che si esibisce).
15) Gli interventi sono stati ultimate ad opera della nel Dicembre 2005 (come Parte_1 da Doc. 32 quinquies che si esibisce).
16) In forza dei titoli abilitativi di cui ai capitoli che precedono, la ha effettuato Parte_1 sul complesso lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto la realizzazione di quattro distinte unità abitative.
17) Tali quattro unità, in esito all'intervento e quindi a partire dall'anno 2005, hanno assunto i seguenti identificativi catastali: C.F. BE Foglio 30 mapp. 7800 sub 2 – mapp. 7800 sub 5 - mapp. 7800 sub 3 - mapp. 7800 sub 4 (come da Docc. 24-25-26 che si esibiscono).
18) La svolge, oltre al resto, attività di compravendita, locazione e gestione Parte_1 immobili (come da Doc. 27 che si esibisce).
19) La a far data dall'ultimazione dell'intervento nel 2005, si è attivata per Parte_1 reperire, attraverso gli addetti della propria rete vendita, acquirenti e/o conduttori per le 4 unità ricavate dall'intervento medesimo.
20) Dal 29/4/2004 a tutt'oggi, la possiede pubblicamente ed in via esclusiva Parte_1 le unità di cui ai mapp. 7800 sub 2 e 7800 sub 5.
21) Dal 2004 ad oggi, la sostiene in via esclusiva le spese ordinarie e Parte_1 straordinarie, nonchè le imposte relative alle unità facenti parti del complesso di cui è proprietaria
(come da Doc 17 che si esibisce).
22) Dal 2004 ad oggi, la sostiene in via esclusiva il pagamento delle utenze Parte_1 relative alle unità facenti parte del complesso di cui è proprietaria (come da Docc. 18-19 che si esibiscono). n. 2842/2022
23) In data 18/10/2017 la ha concesso in locazione al signor Parte_1 Parte_9 per uso vacanza l'unità di cui al mapp. 7800 sub 2 (come da Docc. 4 bis che si esibisce).
24) In data 29/10/2018 la ha concesso in locazione al signor Parte_1 Parte_9 per uso abitativo l'unità di cui al mapp. 7800 sub 2 (come da Docc. 4 ter e 33 che si esibiscono).
25) In data 1/2/2022 la ha concesso in locazione alla SI Parte_1 Parte_10
l'unità di cui al mapp. 7800 sub 2 (come da Docc. 3 e 34 che si esibiscono).
26) In data 21/7/2008 la ha concesso in locazione al signor per Parte_1 Parte_11 uso abitativo l'unità di cui al mapp. 7800 sub 2 (come da Doc. 4 quarter che si esibisce).
27) In data 3/5/2012 la ha concesso in locazione alla SI Parte_1 Parte_12
l'unità di cui al mapp. 7800 sub 5 (come da Docc. 3 bis e 35 che si esibiscono).
[...]
28) Dal 29/4/2004 al 19/11/2007, la ha posseduto pubblicamente ed in via Parte_1 esclusiva l'unità di cui al mapp.7800 sub 3, sostenendone le imposte e le spese ordinarie e straordinarie.
29) Il 19/11/2007 il sig. ha acquistato da la piena Parte_4 Parte_1 proprietà della porzione immobiliare censita al C.F. Comune di BE Foglio 30 mapp.7800 sub. 3 via dei Pescatori 4, Piano 2-3, Cat. A/3 classe 2 vani 2,5 RC euro 213,04 (come da Docc.
5-6 che si esibiscono).
30) Dal 19/11/2007 a tutt'oggi, il sig. possiede pubblicamente ed in via esclusiva Parte_4
l'unità di cui al mapp.7800 sub 3, sostenendone le imposte e le spese ordinarie e straordinarie, nonchè le utenze (come da Doc. 21 che si esibisce).
31) Tra il 2007 ed il 2011 il signor ha abitato stabilmente l'unità di cui al mapp. Parte_4
7800 sub 3.
32) Tra il 2011 ed il 2022 il signor lo ha utilizzato per villeggiatura nei fine settimana e durante Pt_4 le vacanze estive.
33) In data 25/1/2022, il signor ha concesso in locazione alla società Holiday Dream Parte_4
s.r.l. per uso abitativo l'unità di cui al mapp. 7800 sub 3 (come da Doc. 21 bis che si esibisce).
34) Dal 29/4/2004 al 22/7/2008 la ha posseduto pubblicamente ed in via Parte_1 esclusiva l'unità di cui al mapp 7800 sub 4 sostenendole le imposte e le spese ordinarie e straordinarie.
35) In data 22/7/2008 i signori e hanno acquistato da Parte_2 Parte_3 [...] la piena proprietà dell'appartamento sito al piano terra, censito al C.F. Comune di Parte_1
BE Foglio 30 mapp. 7800 sub 4 via dei Pescatori 4 Piano T, cat. N3 classe 2 vani 2,5 RC euro
213,04 (come da Docc.
7-8 che si esibiscono).
36) Dal 22/7/2008 a tutt'oggi, i signori e possiedono pubblicamente Parte_2 Parte_3 ed in via esclusiva l'unità di cui al mapp 7800 sub 4, sostenendone le imposte e le spese ordinarie e straordinarie, nonche le utenze (come da Doc. 20 che si esibisce). n. 2842/2022
37) Dal 22/7/2008 a tutt'oggi, i signori e utilizzano l'unità di cui al Parte_2 Parte_3 mapp. 7800 sub 4 come abitazione per la vacanza e la villeggiatura, trascorrendovi numerosi week end e soggiorni prolungati durante l'estate di tutti gli anni.
38) Dal 2008 a tutt'oggi i signori e sostengono in via esclusiva le Parte_2 Parte_3 imposte e le spese relative alle utenze dell'unità di cui al mapp. 7800 sub 4 (come da Doc. 20 che si esibisce).
Si indicano a testi (ciascuno su tutti i capitoli):
- c/o Testimone_1 Parte_1
- L.R. pro tempore di Lecco, Via Da Vinci 24 Parte_13
- di Lecco Via Cattaneo 70 Parte_14
- EP RO. Controparte_19
- , di Mariano Comense Via Togliatti 99. B) Ammessi a prova per interrogatorio Controparte_20 formale dei convenuti e per testi sulle circostanze già dedotte dal precedente difensore alla pag.3 della prima memoria ex art.183 sesto comma c.p.c., con i testi sopra indicati.
C) Disporsi solo occorrendo C.T.U. intesa alla ricostruzione cronologica delle intestazioni catastali delle unità di cui è causa ad oggi.”
*
Per i convenuti e CP_1 CP_2 Controparte_3
“nel merito della domanda di parte attrice si rimettono alla decisione che il Tribunale Civile di Como vorrà assumere, per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta datata 10.01.2023;
- ribadiscono la richiesta, in ogni caso, che venga disposta la compensazione delle spese di lite in forza di quanto già illustrato nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, della correttezza della condotta, anche processuale, degli odierni convenuti;
- in via istruttoria, richiamano quanto dedotto nelle note scritte autorizzate del 06.06.2023.
Si rifiuta il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalle controparti.“
*
Per i convenuti Controparte_4 CP_5 Parte_5 Parte_6
Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Tribunale accogliere le domande attoree perché fondate in fatto ed in diritto.
Spese ed oneri legali interamente compensati.
*
Per CP_6
Per questi motivi
, il sig. con riferimento alla domanda formulata da parte CP_6 attrice, si rimette alla decisione del Tribunale, chiedendo che venga disposta la compensazione n. 2842/2022
delle spese di lite, atteso il corretto comportamento processuale dell'odierno convenuto, nonché l'espressa richiesta attorea di vittoria delle spese di lite per il solo caso di opposizione.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 promosso il presente giudizio chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c. o dell'art. 1158 c.c. del diritto di proprietà sulle quote di alcuni immobili, come meglio individuati nelle loro conclusioni supra riportate, relative ad unità abitative site nel comune di BE (CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4.
Gli attori, a sostegno delle domande proposte, hanno esposto che con Parte_1 atto di compravendita del 29.04.2004, trascritto presso la conservatoria dei registri di Como il
13.05.2004 (ai nn. 16694 Reg. Generale e 8943 Reg. Part.) ha acquistato dalla sig.ra
[...]
a piena proprietà del fabbricato di antica costruzione sito in Comune di BE (CO), CP_18
Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4 (così censito al catasto fabbricati del Comune di
BE: - Fg. 30, Mapp. 520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96 –
Fg. 30, Mapp. 524 Sub 1, Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg.
30, Mapp. 524 Sub 2, Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 4, RC 237,57). L'attrice ha eseguito alcuni lavori di ristrutturazione dell'edificio con la realizzazione di quattro unità abitative, di cui due concesse in locazione e due vendute a terzi.
In particolare, ha acquistato dalla la piena Parte_4 Controparte_21 proprietà della porzione immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di BE al Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 3, Via dei Pescatori 4, Piani 2-3, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC
213,04, in forza di atto di compravendita del 19.11.2007 trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di como in data 7.12.2007 ai nn. 43413 Reg. Gen. e 26405 Reg. Part. I sig.ri e , invece, hanno acquistato la piena proprietà della Parte_2 Parte_3 porzione immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di BE al Fg. 30, Mapp.
7800 Sub 4, Via dei Pescatori 4, Piano T, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04, in forza di atto pubblico di compravendita del 22.07.2008, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Como in data 8.08.2008 ai nn. 26917 Reg. Gen. e 16906 Reg. Part.
Successivamente, dopo aver effettuato alcune visure catastali storiche, è emerso che il predetto fabbricato sito in BE, via Dei Pescatori n. 4 risultava intestato per la quota di proprietà indivisa pari a 24/108 a diversi soggetti, alcuni dei quali ignori. Ricostruiti i diversi trasferimenti intervenuti nel corso degli anni in relazione al predetto immobile, gli attori hanno poi allegato che il dante causa della ossia la sig.ra Parte_1 CP_18 n. 2842/2022
aveva acquistato la proprietà del predetto immobile in forza di successione in morte della madre
(deceduta a Lecco il 5 gennaio 2001), avendo dichiarato, nella dichiarazione Persona_1 di successione, l'acquisto dell'intera proprietà del bene. Nella richiamata denuncia di successione (doc. 14), tuttavia, si è dato atto che la provenienza del diritto per la quota di
111/1000 “dipende da possesso ultraventennale, peraltro, giudizialmente non accertato (come da atto notorio 25.5.1976 n. 63338 rep. dr. (parimenti prodotto dagli attori Persona_4 sub. doc. 15).
Alla luce di tali circostanze, gli attori hanno dedotto di aver acquistato per usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c. la restante quota di proprietà pari ai 2/9 degli immobili descritti, vantando un titolo idoneo a trasferire la proprietà, debitamente trascritto, ed avendo posseduto continuatamente ed ininterrottamente i beni per oltre dieci anni dalla trascrizione. In ogni caso, la proprietà degli immobili in oggetto dovrebbe ritenersi acquistata in forza di usucapione ordinaria, avendo il proprio dante causa e, prima di lei, sua madre CP_18
e la sorella posseduto e goduto in via esclusiva per oltre Persona_1 Parte_8 vent'anni l'immobile in oggetto.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e CP_1 CP_2 Controparte_3
e non Controparte_4 CP_5 Parte_5 Parte_6 CP_6 opponendosi all'accoglimento della domanda e chiedendo di compensarsi le spese di lite.
CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_3
, , gli eredi CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 di eredi di non si sono costituiti e sono stati dichiarati Controparte_16 Controparte_17 contumaci.
Esaurita l'istruttoria orale della causa, le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate. Con decreto del 27.02.2025, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, e la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. La domanda proposta dagli attori è fondata e come tale deve essere accolta.
L'art. 1159 c.c. dispone che “colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”. Ai fini, quindi, del compimento della usucapione abbreviata è necessario che: - il possessore possa vantare a suo favore un titolo idoneo in astratto a trasferire la proprietà o altro diritto reale (avendo, quindi, acquistato a non domino); - l'acquirente abbia acquistato il possesso del bene in buona fede, con conseguente applicabilità della presunzione n. 2842/2022
prevista dall'art. 1147 c.c.; - sia stata effettuata la trascrizione del titolo;
- siano decorsi dieci anni dalla data della trascrizione.
Nel caso di specie, gli attori hanno provato la sussistenza di tutti i richiamati presupposti previsti dall'art. 1159 c.c.
È provato, in primo luogo, che con atto di compravendita del Parte_1
29.04.2004, trascritto presso la conservatoria dei registri di Como il 13.05.2004 (ai nn. 16694
Reg. Generale e 8943 Reg. Part.) ha acquistato dalla sig.ra la piena proprietà del CP_18 fabbricato di antica costruzione sito in Comune di BE (CO), Via Pescatori 4 – angolo
Vicolo al Lago 4, così censito al catasto fabbricati del Comune di BE: - Fg. 30, Mapp.
520 Via Pescatori 4, Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 5, RC 296,96 – Fg. 30, Mapp. 524 Sub 1,
Vicolo al Lago 4 Piano T., Cat. A/4, Cl. 1, vani 2, RC 118,79 - Fg. 30, Mapp. 524 Sub 2, Vicolo al Lago 4, Piano 1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 4, RC 237,57. (doc. 1, 2 e 2 bis).
È dimostrato poi che ha acquistato dalla la Parte_4 Controparte_21 piena proprietà della porzione immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di
BE al Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 3, Via dei Pescatori 4, Piani 2-3, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5,
RC 213,04, in forza di atto di compravendita del 19.11.2007 trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di como in data 7.12.2007 ai nn. 43413 Reg. Gen. e 26405 Reg. Part
(doc. 5 e 6). I sig.ri e , invece, hanno acquistato la piena Parte_2 Parte_3 proprietà della porzione immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di BE al Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 4, Via dei Pescatori 4, Piano T, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 2,5, RC 213,04, in forza di atto pubblico di compravendita del 22.07.2008, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Como in data 8.08.2008 ai nn. 26917 Reg. Gen. e 16906 Reg. Part.
(doc. 7 e 8).
Tutti gli attori, quindi, vantano titoli idonei in astratto al trasferimento della proprietà, debitamente trascritti presso i registri immobiliari. Tutti gli attori, inoltre, hanno acquistato il possesso dei predetti immobili in buona fede, non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 1147 c.c., come, peraltro, si evince dall'esame dei rispettivi atti d'acquisto.
Gli attori hanno esercitato in modo continuativo ed ininterrotto il possesso per oltre dieci anni dalla trascrizione degli atti di acquisto dei rispettivi immobili. Tale situazione di fatto trova conferma, in primo luogo, nei documenti prodotti che riguardano: - gli interventi edilizi e le opere realizzate dalla (doc. 32- 32 quinquies) nel fabbricato in Parte_1 oggetto, avendo poi la stessa concesso in locazione due degli appartamenti realizzati a terzi;
il pagamento di imposte e tributi afferenti agli immobili (doc. 17); il pagamento delle utenze n. 2842/2022
(docc. 18-21). La realizzazione delle opere richiamate, la concessione in locazione degli immobili, il pagamento dei tributi e delle utenze afferenti ai beni costituiscono, invero, espressione di una attività materiale corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà.
Tali circostanze, quindi, che attestano l'esercizio da parte degli attori del possesso continuativo ed ininterrotto uti dominus dei predetti beni immobili per oltre dieci anni dalla data di trascrizione dei rispettivi acquisti, sono state tutte confermate dalle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria (cfr. verbali d'udienza del 24.01.2024 e del 20.03.2024).
Tale possesso si è, quindi, protratto ininterrottamente per oltre dieci anni dalla trascrizione dei rispettivi acquisti, tempo necessario ad usucapire i beni immobili ex art. 1159 c.c. Non risulta, infatti, che i convenuti abbiano posto in essere alcun atto o comportamento idoneo ad interrompere l'usucapione. Invero, nessuno dei convenuti costituiti, inoltre, si è opposto all'accoglimento delle domande, avendo, peraltro, alcuni (in particolare, , , CP_4 CP_5 Pt_6
e , riconosciuto espressamente la fondatezza delle pretese attoree. Controparte_22
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, le domande degli attori ai sensi dell'art. 1159 c.c. devono essere integralmente accolte
Si dà atto che la presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c.
6. Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra gli attori ed i convenuti costituiti e devono essere dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci, giacché gli stessi attori ne avevano domandato la rifusione solo in caso di opposizione all'accoglimento della domanda da parte delle controparti, circostanza, che, come si è detto, non è pacificamente avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione ai sensi Parte_1 dell'art. 1159 c.c. il diritto di proprietà esclusiva anche della restante quota indivisa di
(144/648 o) 2/9 delle due unità abitative facenti parte dell'immobile in comune di
BE (CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4, così contraddistinte al C.F.
Comune di BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 2, Via dei Pescatori 4, Piano T-1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani
2,5, RC 213,04;
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 5, Via dei Pescatori 4, Piano 1-2, Cat. A/3, Cl. 2, Vani
3,5, RC 298,25; n. 2842/2022
- accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione ai sensi Parte_4 dell'art. 1159 c.c. il diritto di proprietà esclusiva anche della restante quota indivisa di
(144/648 o) 2/9 dell'unità abitativa facente parte dell'immobile in comune di BE
(CO) Via Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4, così contraddistinta al C.F. Comune di BE (CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 3, Via dei Pescatori 4, Piani 2-3, Cat. A/3, Cl. 2, Vani
2,5, RC 213,04;
- accerta e dichiara che e hanno acquistato per Parte_2 Parte_3 usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c. il diritto di proprietà esclusiva, ciascuno in ragione della quota indivisa del 50%, anche della restante quota indivisa di (144/648 o)
2/9 dell'unità abitativa facente parte dell'immobile in comune di BE (CO) Via
Pescatori 4 – angolo Vicolo al Lago 4, così contraddistinta al C.F. Comune di BE
(CO):
• Fg. 30, Mapp. 7800 Sub 4, Via dei Pescatori 4, Piano T, Cat. A/3, Cl. 2, Vani
2,5, RC 213,04.
- dichiara che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Como il 22.07.2025
Il giudice (dott. Luciano Pietro Aliquò)