TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3308/2023 R.G. sul ricorso depositato il 05/07/2023 proposto da (difeso dall'avv. Michele Malavenda) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Paolo Ceci) Controparte_1
e nei confronti di (difeso Controparte_2 dagli avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : le parti resistenti e , CP_3 CP_2
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida CP_3
complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento all' delle spese del giudizio che liquida CP_2
complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420239004049355000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito n. 39420160000524274000, n.
39420160002926308000, per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la
1 maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
Parte ricorrente deduceva :
- Che in data 27.06.2023, l' comunicava a mezzo pec Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 09420239004049355000 con la quale richiedeva il versamento, entro
5 giorni, della somma complessiva pari ad € 30.996,40, in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria.
- che il presente ricorso era spiegato nei confronti dell'intimazione sopra indicata
LIMITATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ai seguenti atti, relativi a crediti di natura contributiva:
1) avviso di addebito n. 39420160000524274000, asseritamente notificato in data 31.05.2016, per contributi previdenziali IVS FISSI ED ENTRO IL MINIMALE e somme aggiuntive per l'anno
2015, dell'importo di € 2.713,22
2) avviso di addebito n. 39420160002926308000, asseritamente notificato in data 13.12.2016, per contributi previdenziali IVS IL MINIMALE e somme aggiuntive per l'anno Parte_2
2015, dell'importo di € 2.687,47
- che pertanto si propone ricorso, innanzi al Giudice del Lavoro, limitatamente ed esclusivamente ai superiori crediti.
Si costituiva altresì l' contestando la domanda . CP_2
Si costituiva come in epigrafe , contestando la domanda . CP_3
Rimessa la causa in decisione, la domanda è rigettata.
OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
CP_ In ordine a tale motivo sollevato dal ricorrente l' ha provato con avvisi di ricevimento la CP_ notifica degli avvisi di addebito come indicato dall' e quindi l'ava 39420160000524274000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 31.05.2016 e l'ava 39420160002926308000 – periodi 3-
4/2015 – avviso notificato il 22.12.2016.
PRESCRIZIONE CP_
La legittimazione passiva è dell'ente creditore e dunque solo l' ( Cass su 7514/2022)
2 In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Orbene l' prova la notifica degli avvisi di addebito ma non prova altri atti interruttivi
Va calcolato in aggiunta i 311 giorni di sospensione della prescrizione per emergenza OV ( articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) ).
L deposita in giudizio AVI e con pec di consegna il 1.10. 2019 CP_3 PartitaIVA_1
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 18.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3308/2023 R.G. sul ricorso depositato il 05/07/2023 proposto da (difeso dall'avv. Michele Malavenda) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Paolo Ceci) Controparte_1
e nei confronti di (difeso Controparte_2 dagli avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : le parti resistenti e , CP_3 CP_2
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento ad delle spese del giudizio che liquida CP_3
complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento all' delle spese del giudizio che liquida CP_2
complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
09420239004049355000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito n. 39420160000524274000, n.
39420160002926308000, per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la
1 maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
Parte ricorrente deduceva :
- Che in data 27.06.2023, l' comunicava a mezzo pec Controparte_4
l'intimazione di pagamento n. 09420239004049355000 con la quale richiedeva il versamento, entro
5 giorni, della somma complessiva pari ad € 30.996,40, in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria.
- che il presente ricorso era spiegato nei confronti dell'intimazione sopra indicata
LIMITATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ai seguenti atti, relativi a crediti di natura contributiva:
1) avviso di addebito n. 39420160000524274000, asseritamente notificato in data 31.05.2016, per contributi previdenziali IVS FISSI ED ENTRO IL MINIMALE e somme aggiuntive per l'anno
2015, dell'importo di € 2.713,22
2) avviso di addebito n. 39420160002926308000, asseritamente notificato in data 13.12.2016, per contributi previdenziali IVS IL MINIMALE e somme aggiuntive per l'anno Parte_2
2015, dell'importo di € 2.687,47
- che pertanto si propone ricorso, innanzi al Giudice del Lavoro, limitatamente ed esclusivamente ai superiori crediti.
Si costituiva altresì l' contestando la domanda . CP_2
Si costituiva come in epigrafe , contestando la domanda . CP_3
Rimessa la causa in decisione, la domanda è rigettata.
OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
CP_ In ordine a tale motivo sollevato dal ricorrente l' ha provato con avvisi di ricevimento la CP_ notifica degli avvisi di addebito come indicato dall' e quindi l'ava 39420160000524274000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 31.05.2016 e l'ava 39420160002926308000 – periodi 3-
4/2015 – avviso notificato il 22.12.2016.
PRESCRIZIONE CP_
La legittimazione passiva è dell'ente creditore e dunque solo l' ( Cass su 7514/2022)
2 In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Orbene l' prova la notifica degli avvisi di addebito ma non prova altri atti interruttivi
Va calcolato in aggiunta i 311 giorni di sospensione della prescrizione per emergenza OV ( articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) ).
L deposita in giudizio AVI e con pec di consegna il 1.10. 2019 CP_3 PartitaIVA_1
La pretesa contributiva non è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 18.3.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3