Articolo 74 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 73
Versione
11 maggio 1963
Art. 74.
Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate, in sede di consuntivo, sul conto della competenza o sul conto dei residui, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio speciale per gli Uffici del Lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1954-55:
Conto Conto
della competenza dei residui



Capitolo n. 1. - Indennita di
trasferta, ecc. L. --- L. 22.860 -

Capitolo n. 4. - Attrezzi,
arredi, ecc.... L. --- L. 3.207

Capitolo n. 8. - Sussidi al
personale, ecc. L. 64 L. --



Entrata in vigore il 11 maggio 1963