CASS
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2025, n. 29673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29673 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE GI AN Sent. n. sez. 385/2025 UP - 23/05/2025 R.G.N. 10081/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28/11/2024 udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 29673 Anno 2025 Presidente: AN GI Relatore: LI OL Data Udienza: 23/05/2025 Tali elementi impediscono di derubricare la condotta di AB in quella di omessa o irregolare tenuta della contabilità, sanzionata dall'art. 217 l. fall., in quanto è provato che la documentazione contabile fu tenuta almeno fino al 2007 ed esisteva in originale nel 2008 quando fu consegnata a AB. Peraltro, la Corte aggiunge che la possibilità di riqualificazione è anche impedita dalla considerazione del diverso oggetto materiale dei reati: infatti, nel caso della bancarotta semplice l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie e ai libri prescritti dalla legge, mentre l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta riguarda tutti i libri e le scritture genericamente intese, ancorché non obbligatorie. Dalla relazione ex art. 33 l. fall., risulta anche che la mancata consegna della 3.1 Con il primo motivo, deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova con riferimento alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. riguardo agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 1, legge fallim. L’attività di soppressione documentale deve atteggiarsi teleologicamente quale strumento per eseguire manovre di diminuzione dell’attivo, di gonfiamento del passivo e di elusione di azioni di recupero, in presenza di un disegno di spoliazione dei creditori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti, sia pure sotto diversi profili, alla questione dell’elemento psicologico della bancarotta documentale. Tenuto conto che il fallimento è stato dichiarato nel 2015 e che AB assunse la carica di amministratore sin dal 2005, ne deriva che è ravvisabile un comportamento lungamente fraudolento e omissivo del ricorrente, da cui si può logicamente desumere che la sua condotta fosse consapevole e finalisticamente orientata a procurarsi un profitto con pregiudizio per i creditori. Prima ancora, il Tribunale di Milano, nella parte riservata alla elusione degli obblighi fiscali da parte della società fallita, già coperta da giudicato per effetto del rigetto dei relativi motivi del primo ricorso per cassazione, aveva ritenuto che l’impatto negativo dell’imponente debito tributario “sulla insolvenza della società era certamente previsto da parte degli amministratori”. Integra, infatti, il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'occultamento e l’omessa consegna della documentazione contabile quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (v. Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01). Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore OL LI 6
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 29673 Anno 2025 Presidente: AN GI Relatore: LI OL Data Udienza: 23/05/2025 Tali elementi impediscono di derubricare la condotta di AB in quella di omessa o irregolare tenuta della contabilità, sanzionata dall'art. 217 l. fall., in quanto è provato che la documentazione contabile fu tenuta almeno fino al 2007 ed esisteva in originale nel 2008 quando fu consegnata a AB. Peraltro, la Corte aggiunge che la possibilità di riqualificazione è anche impedita dalla considerazione del diverso oggetto materiale dei reati: infatti, nel caso della bancarotta semplice l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie e ai libri prescritti dalla legge, mentre l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta riguarda tutti i libri e le scritture genericamente intese, ancorché non obbligatorie. Dalla relazione ex art. 33 l. fall., risulta anche che la mancata consegna della 3.1 Con il primo motivo, deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova con riferimento alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. riguardo agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 1, legge fallim. L’attività di soppressione documentale deve atteggiarsi teleologicamente quale strumento per eseguire manovre di diminuzione dell’attivo, di gonfiamento del passivo e di elusione di azioni di recupero, in presenza di un disegno di spoliazione dei creditori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti, sia pure sotto diversi profili, alla questione dell’elemento psicologico della bancarotta documentale. Tenuto conto che il fallimento è stato dichiarato nel 2015 e che AB assunse la carica di amministratore sin dal 2005, ne deriva che è ravvisabile un comportamento lungamente fraudolento e omissivo del ricorrente, da cui si può logicamente desumere che la sua condotta fosse consapevole e finalisticamente orientata a procurarsi un profitto con pregiudizio per i creditori. Prima ancora, il Tribunale di Milano, nella parte riservata alla elusione degli obblighi fiscali da parte della società fallita, già coperta da giudicato per effetto del rigetto dei relativi motivi del primo ricorso per cassazione, aveva ritenuto che l’impatto negativo dell’imponente debito tributario “sulla insolvenza della società era certamente previsto da parte degli amministratori”. Integra, infatti, il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'occultamento e l’omessa consegna della documentazione contabile quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (v. Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01). Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore OL LI 6