CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
ER MO ZO, OR
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4373/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Eredita' Giacente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Livia Antonella Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01463458370 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'avviso di liquidazione n. TP2/01463458370 notificato in data 09.07.2025 al curatore dell'Eredità giacente del sig. Ricorrente_1 (c.f.:P.IVA_1), avv. Rappresentante_1
con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano comunicava l'importo dovuto,
a titolo di imposta di successione, relativa alla dichiarazione di successione presentata in data 09.05.2024, quantificandolo in euro 6.689,00. La curatrice ritenendo illegittimo l'avviso di liquidazione ne chiede l'annullamento per i seguenti:
- IN VIA PRINCIPALE. Dell'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per non avere riconosciuto le passività esposte in dichiarazione di successione e per avere conseguentemente liquidato l'imposta di successione.
- IN VIA SUBORDINATA. Dell'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per assoluta carenza del presupposto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
In data 2.11.2023 l'avv. Rappresentante_1 è stata nominata Curatore dell'Eredità giacente di Ricorrente_1 (RG. n. 8931/2023) dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione Volontaria Giurisdizione. In assenza di chiamati all'eredità, ha provveduto a presentare in data 10/09/2024 la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28, comma 2 del d.lgs. 346/1990, (quadro EA, tipo soggetto: 6, grado di parentela: 35, corrispondente ad estraneo).
Nella predetta dichiarazione di successione il Curatore ha indicato un attivo pari ad € 76.013,00 e un passivo di - € 213.218,00 da cui derivava un totale asse ereditario netto negativo pari ad - € 137.205,00.
L' l'Ufficio resistente non riconosce nessuna delle sei passività regolarmente indicate in dichiarazione e documentate tramite le dichiarazioni di consistenza patrimoniale ed i ricorsi nella procedura esecutiva immobiliare in essere innanzi al Tribunale di Milano, avviata dal creditore procedente Nominativo_2 Centrale Termica sant'Nominativo_3. Il riconoscimento delle passività avrebbe portato ad un imponibile negativo di € -137.205,00 dato dalla differenza tra l'attivo e le passività regolarmente documentate nella dichiarazione di successione.
Fa specie che l'Ufficio non abbia neppure riconosciuto i debiti verso la stessa Agenzia delle Entrate.
I debiti sono tutti documentati e pertanto il loro disconoscimentoi appare illegittimo e pertanto si accoglie il motivo principale del ricorso e si annulla l'avviso di liquidazione.
La natura della controversia può in via eccezionale dar luogo alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
ER MO ZO, OR
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4373/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Eredita' Giacente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Livia Antonella Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01463458370 SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dall'avviso di liquidazione n. TP2/01463458370 notificato in data 09.07.2025 al curatore dell'Eredità giacente del sig. Ricorrente_1 (c.f.:P.IVA_1), avv. Rappresentante_1
con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano comunicava l'importo dovuto,
a titolo di imposta di successione, relativa alla dichiarazione di successione presentata in data 09.05.2024, quantificandolo in euro 6.689,00. La curatrice ritenendo illegittimo l'avviso di liquidazione ne chiede l'annullamento per i seguenti:
- IN VIA PRINCIPALE. Dell'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per non avere riconosciuto le passività esposte in dichiarazione di successione e per avere conseguentemente liquidato l'imposta di successione.
- IN VIA SUBORDINATA. Dell'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per assoluta carenza del presupposto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
In data 2.11.2023 l'avv. Rappresentante_1 è stata nominata Curatore dell'Eredità giacente di Ricorrente_1 (RG. n. 8931/2023) dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione Volontaria Giurisdizione. In assenza di chiamati all'eredità, ha provveduto a presentare in data 10/09/2024 la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28, comma 2 del d.lgs. 346/1990, (quadro EA, tipo soggetto: 6, grado di parentela: 35, corrispondente ad estraneo).
Nella predetta dichiarazione di successione il Curatore ha indicato un attivo pari ad € 76.013,00 e un passivo di - € 213.218,00 da cui derivava un totale asse ereditario netto negativo pari ad - € 137.205,00.
L' l'Ufficio resistente non riconosce nessuna delle sei passività regolarmente indicate in dichiarazione e documentate tramite le dichiarazioni di consistenza patrimoniale ed i ricorsi nella procedura esecutiva immobiliare in essere innanzi al Tribunale di Milano, avviata dal creditore procedente Nominativo_2 Centrale Termica sant'Nominativo_3. Il riconoscimento delle passività avrebbe portato ad un imponibile negativo di € -137.205,00 dato dalla differenza tra l'attivo e le passività regolarmente documentate nella dichiarazione di successione.
Fa specie che l'Ufficio non abbia neppure riconosciuto i debiti verso la stessa Agenzia delle Entrate.
I debiti sono tutti documentati e pertanto il loro disconoscimentoi appare illegittimo e pertanto si accoglie il motivo principale del ricorso e si annulla l'avviso di liquidazione.
La natura della controversia può in via eccezionale dar luogo alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.