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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/10/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1343/2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti e Patrizia Scarica, per procura in atti;
Parte_1
OPPONENTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Cosentino, per procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.2.2025 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 121/2025 emesso il 12.1.2025 dal Tribunale di Lecce, con cui l'Arch. CP_1 aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per il pagamento della somma di € 13.913,67,
[...] oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per l'attività professionale di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione espletata presso l'immobile sito a Squinzano, alla Via Triglia, n. 24, di proprietà dello stesso opponente. Questi eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per litispendenza, ex art. 39 c.p.c., della domanda introdotta in sede monitoria con il giudizio di accertamento negativo azionato dallo stesso dinanzi al Tribunale di Forlì (R.G.N. 2940/2024), oltre a eccepire, comunque, Pt_1
l'improcedibilità della domanda in virtù del mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, poi, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto in ragione, da un lato, del mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli oneri probatori su di esso gravanti in ordine alla corretta esecuzione della prestazione, e, dall'altro, delle gravi carenze ed omissioni che avevano caratterizzato l'espletamento dell'incarico professionale affidatogli alla luce dei gravi vizi e difetti dell'opera consegnata. Da ultimo, l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria sotto il profilo inerente all'applicazione degli interessi al saggio previsto dal
D. Lgs. 231/2002 in luogo della regola generale prevista dall'art. 1224 c.c. Pertanto, l'opponente concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di litispendenza con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Forlì e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare concludeva per l'improcedibilità della domanda monitoria in virtù del mancato espletamento della procedura negoziazione assistita. Nel merito concludeva, comunque, per la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell'accertamento dei vizi dell'opera appaltata o, in via subordinata, per riduzione della pretesa creditoria per effetto della corretta applicazione degli interessi di mora, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Arch. contestando, in via preliminare, l'insussistenza CP_1 della litispendenza per diversità, tra il giudizio di opposizione e quello di accertamento negativo, del petitum, deducendo in particolare che l'opponente, nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di
Forlì (R.G.N. 2940/2024), aveva fondato la propria domanda esclusivamente sul contratto di appalto stipulato tra lo stesso e la vente ad oggetto l'esecuzione dei lavori Parte_2 da parte di quest'ultima presso immobile di sua proprietà e non anche sull'incarico conferito personalmente dallo stesso opponente in suo favore. Sotto altro profilo, contestava CP_1 inoltre l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dall'opponente, deducendo che per espressa previsione di legge l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non fosse necessario nei procedimenti per ingiunzione, ivi compresa la fase dell'opposizione. Nel merito, infine, contestava la fondatezza dell'opposizione, anche sotto il profilo del quantum degli interessi richiesti. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, con ordinanza del 22.9.2025, la causa, matura per la decisione era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 7.10.2025 e trattenuta in decisione.
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L'opposizione è fondata e pertanto va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di seguito esposti.
2 Dall'esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta in giudizio, infatti, emerge con adeguata chiarezza la sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda originariamente introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di
€ 13.913,67, avverso il quale è stata proposta opposizione nel presente giudizio, e la causa di accertamento negativo del credito iscritta al R.G.N. 2940/2024 dinanzi al Tribunale di Forlì, nella quale aveva domandato che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto Parte_1 stipulato con la per grave inadempimento, che fosse accertata la Parte_2 responsabilità dell'Arch. per l'errato adempimento delle obbligazioni assunte con il CP_1 contratto d'opera professionale e, per l'effetto, che fosse dichiarato, anche ex art. 1460 c.c., che nulla gli era dovuto per l'incarico professionale espletato, con richiesta di condanna dell'impresa e del direttore dei lavori, in solido, al risarcimento dei danni.
In particolare, al riguardo, si deve osservare che in data 12.12.2024 ha notificato Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì, mentre invece l'Arch. ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo soltanto in data 7.1.2025, con la CP_1 conseguenza che in base ai criteri sanciti dall'art. 39, co. 3 c.p.c., la domanda introdotta con ricorso monitorio va rimessa al Tribunale di Forlì preventivamente adito.
In ragione dell'accoglimento dell'opposizione proposta si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico dell'opposto, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Lecce, per ragioni di continenza, in favore del Tribunale di Forlì preventivamente adito;
2) per l'effetto, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 121/2025 emesso il
12.1.2025 dal Tribunale di Lecce;
3) fissa il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Forlì;
4) condanna l'Arch. al pagamento in favore dei difensori antistatari di CP_1 Pt_1
in solido, delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 1.700,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 9 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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