Sentenza breve 1 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/06/2021, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2021
N. 00725/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- di rigetto del permesso soggiorno del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe e per i motivi di seguito esposti viene chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con il quale il Questore di -OMISSIS- ha respinto, ritenendola inammissibile, la richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, per ricerca lavoro-emersione, ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020.
Il provvedimento assunto dalla Questura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza del ricorrente in ragione dell’esistenza a suo carico di numerose sentenze di condanna per reati inerenti la vendita di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, oltre ad altri reati ivi elencati, condanne conseguite nell’arco temporale dal -OMISSIS-. A tali dati di fatto si è aggiunta la presenza di recenti segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria sempre con riferimento alla commissione del reato di cui all’art. 474 c.p.
Il ricorso proposto avverso il provvedimento del Questore di -OMISSIS- è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
Violazione di legge per mancata traduzione del provvedimento impugnato con conseguente violazione del diritto di difesa, di libera partecipazione al procedimento amministrativo anche nella fase di emissione del provvedimento finale;
Difetto di motivazione in merito al giudizio espresso di pericolosità sociale;
Carenza di motivazione in ordine alla dedotta carenza di documentazione a corredo dell’istanza.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, svolgendo le proprie difese e concludendo per il rigetto del ricorso e dell’annessa istanza cautelare, in quanto infondati.
Alla Camera di Consiglio del 26 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., senza ulteriore avviso, come da verbale.
Il ricorso non può essere accolto, non sussistendo i vizi denunciati a carico del provvedimento impugnato.
Come da costante orientamento, non costituisce vizio di legittimità la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero, potendo tale omissione eventualmente incidere sulla decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, senza rappresentare vizio di legittimità del potere esercitato dall’amministrazione.
Nel caso di specie, peraltro, non solo il ricorso risulta tempestivamente proposto, ma proprio la durata del soggiorno in Italia del ricorrente e l’avvenuta presentazione di precedenti istanze di emersione o di altre richieste volte al conseguimento della tutela internazionale, consentono di escludere ogni compromissione delle garanzie difensive.
Quanto alla motivazione addotta a sostegno del diniego, parte ricorrente si duole dell’insufficienza del giudizio di pericolosità sociale rilevato dall’amministrazione, in ragione delle plurime sentenze emesse a carico del ricorrente.
A tale riguardo appare evidente che il ricorrente, da sempre irregolare sul territorio nazionale, si sia sistematicamente dedicato alla commissione dei reati per i quali è stato in più occasioni condannato, per i quali è stato recentemente ulteriormente segnalato, dando così prova di un mancato inserimento sociale.
Tale valutazione, insindacabile in questa sede, né affetta da evidenti illogicità in quanto supportata dai dati di fatto, non appare inficiata dai vizi denunciati.
Quanto, infine, alla mancata indicazione delle ragioni della carenza documentale rilevata, appare evidente che tale profilo risulta in ogni caso assorbito dalla valutazione sfavorevole circa la pericolosità sociale dello straniero.
Per dette ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.