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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4388/2023 R.G. TRA l'Avv. , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CE) alla via G. Lucarelli n. 6, ed ivi elettivamente dom.ta, presso il suo studio quale procuratrice di se stessa ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore CP_1 speciale della rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'avv.to I. Verrengia ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.7.2023, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di dichiarare nullo l'avviso di addebito l'avviso di addebito n. 328 2017 0005231385 000 formato il 09.12.2017 (doc. 1), costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, emesso dall' Nazionale di Previdenza CP_4
Sociale, notificato all'odierna ricorrente in data 31.05.2023 per la somma complessiva di € 219,83 ,a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata: CP_1 [...]
relativi all'anno 2010, deducendo tra gli altri motivi la prescrizione del credito;
CP_5 con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
A seguito di rinotifica, si costituiva l' rilevando di aver annullato d'ufficio l'avviso di CP_1 addebito con provvedimento del 30.9.2024 chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in CP_6 considerazione dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1 Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' annullato l'avviso di addebito in data 30.9.2024 come eccepito e documentato CP_1 CP_ dall' nella memoria di costituzione dell'11.1.2025 (cfr. prod. cui si associava la parte CP_4 ricorrente con le note depositate il 17.2.2025 che, sebbene non autorizzate esprimono inequivocabilmente, la volontà della stessa. Invero, dalla documentazione agli atti (cfr. produzione di parte resistente), emerge che l'annullamento è avvenuto al successivamente al deposito del ricorso introduttivo e certamente anche alla notifica dello stesso alla parte resistente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento. Residua la questione sulle spese che vengono compensate nella misura della metà tenuto conto del difetto di legittimazione passiva della e del comportamento extraprocessuale Controparte_6 dell' mentre per la restante parte esse seguono il criterio della soccombenza, tenuto conto CP_1 anche del valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 350,00 oltre IVA e CPA e euro 23,00 per esborsi come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 18/2/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
(CE) alla via G. Lucarelli n. 6, ed ivi elettivamente dom.ta, presso il suo studio quale procuratrice di se stessa ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore CP_1 speciale della rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'avv.to I. Verrengia ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.7.2023, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di dichiarare nullo l'avviso di addebito l'avviso di addebito n. 328 2017 0005231385 000 formato il 09.12.2017 (doc. 1), costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, emesso dall' Nazionale di Previdenza CP_4
Sociale, notificato all'odierna ricorrente in data 31.05.2023 per la somma complessiva di € 219,83 ,a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata: CP_1 [...]
relativi all'anno 2010, deducendo tra gli altri motivi la prescrizione del credito;
CP_5 con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
A seguito di rinotifica, si costituiva l' rilevando di aver annullato d'ufficio l'avviso di CP_1 addebito con provvedimento del 30.9.2024 chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in CP_6 considerazione dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1 Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' annullato l'avviso di addebito in data 30.9.2024 come eccepito e documentato CP_1 CP_ dall' nella memoria di costituzione dell'11.1.2025 (cfr. prod. cui si associava la parte CP_4 ricorrente con le note depositate il 17.2.2025 che, sebbene non autorizzate esprimono inequivocabilmente, la volontà della stessa. Invero, dalla documentazione agli atti (cfr. produzione di parte resistente), emerge che l'annullamento è avvenuto al successivamente al deposito del ricorso introduttivo e certamente anche alla notifica dello stesso alla parte resistente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento. Residua la questione sulle spese che vengono compensate nella misura della metà tenuto conto del difetto di legittimazione passiva della e del comportamento extraprocessuale Controparte_6 dell' mentre per la restante parte esse seguono il criterio della soccombenza, tenuto conto CP_1 anche del valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 350,00 oltre IVA e CPA e euro 23,00 per esborsi come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 18/2/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)