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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/10/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. N. 74-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCESCA VALERIA ORRU', elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA
SINNAI
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 7.4.2025, ha depositato, con Parte_1
l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi nella persona del dott.ssa Gaia
Grauso, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, allegando di trovarsi un una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 2.5.2025, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
“Il g.d. dott. Bruno Malagoli, rilevato che, con domanda depositata il 7.4.2025,
[...] ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi Parte_1 degli artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;
rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott.ssa Gaia Grauso in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo
CCII; accertato che è qualificabile come consumatore in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;
vista l'istanza di sospensione formulata dai ricorrenti ex art. 70, quarto comma, CCII, in relazione alla procedura esecutiva iscritta al R.Es. 1549/2020, nonché delle cessioni del quinto e delle deleghe gravanti sullo stipendio del Sig. ritenuta ammissibile (nella presente Pt_1 sede) la sola istanza di sospensione inerente la procedura esecutiva, la quale appare
1 capace di pregiudicare la fattibilità del piano;
ritenuto che
la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;
visto l'art. 70 CCII;
DISPONE che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
AVVERTE che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
ASSEGNA ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;
dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie. SOSPENDE la procedura esecutiva iscritta al R.Es. 1549/2020, nonché le cessioni del quinto e delle deleghe gravanti sullo stipendio di . Pt_1 Parte_1
1.2 Il ricorrente è un dipendente della società SO.G.AER. S.p.A., assunto con contratto a tempo indeterminato dal 18.11.1996 (con mansioni di impiegato), con una retribuzione media mensile netta di circa euro 1.768,00, considerando le trattenute operate nello stipendio per il pagamento dei finanziamenti LC S.p.a (€ 396,00),
AN SI S.p.a. (€ 425,00) e la trattenuta a favore di PA S.p.a (€ 211,31) come da buste paga 2024 allegato.
Le problematiche finanziarie del ricorrente sono insorte, dopo la separazione coniugale avvenuta nel corso del 2014 e poi formalizzata all'inizio del 2015.
Si legge nella relazione dell'OCC: “Nel mese di ottobre 2014 il sig. ha dovuto Pt_1 abbandonare l'abitazione familiare, con la necessità di trovare una nuova abitazione da prendere in affitto, dove trasferire la propria residenza. Nello stesso periodo inoltre viene a mancare anche il nonno, il quale contribuiva mensilmente al sostentamento del sig.
e della sua famiglia, con bonifici mensili di circa euro 1.000,00. In assenza di Pt_1 queste liquidità, per fare fronte alle spese mensili di mantenimento dei figli, affitto e mantenimento dell'abitazione, ha iniziato a contrarre finanziamenti e cessioni del quinto, che permettevano il pagamento di tutte le spese da sostenere. La situazione è diventata a un certo punto insostenibile, con una retribuzione che al netto delle spese fisse per l'affitto e il mantenimento, risultava già inferiore a 700,00 euro (così come dichiarato dal
Sig. da suddividere poi tra le spese necessarie per il sostentamento e i Pt_1 pagamenti delle finanziarie in essere”.
2 Orbene, dalla analisi della Relazione dell'OCC è innegabile che il sovraindebitamento sia stato determinato con comportamento consapevole, risultando percepibile ad una persona mediamente diligente che la modalità incrementale di debito avrebbe portato all'inadempimento in un determinato periodo di tempo.
Occorre tuttavia stabilire se la colpa nel sovraindebitamento possa essere qualificata anche in termini di gravità; e la risposta deve essere negativa, tenendo conto che le tensioni finanziarie (poi sfociate nel sovraindebitamento) si sono originate da un evento esogeno, quale appunto la separazione con la coniuge.
1.3 La situazione debitoria del ricorrente è stata dall'OCC schematizzata come segue:
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito
(privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. La proposta di accordo prevede dunque la suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:
Classe 1 - creditori in prededuzione, soddisfatti al 100% dall'esecuzione dell'accordo;
Classe 2 - creditori privilegiati, non presenti;
Classe 3 - crediti chirografari, per finanziarie e banche, privi di gradazione privilegiata, soddisfatti al 15% dall'esecuzione dell'accordo.
2. Posto quanto sopra, con relazione del 31.5.2025, l'OCC dottoressa Gaia Grauso ha comunicato di avere ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano,
3 la proposta ed il decreto e che i creditori AN SI e LC avevano formulato osservazioni e contestazioni.
2.1.1 Sulla posizione di AN SI, è dirimente evidenziare che il creditore ha concesso il finanziamento in assoluta assenza di merito creditizio, con la conseguenza che l'opposizione (in cui si contesta la convenienza economica della proposta) risulta inammissibile.
Con la riforma introdotta dall'articolo 4 ter, comma 1 lettera g) del decreto legge 28 ottobre 2020 numero 137 (c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni dalla legge
18 dicembre 2020 numero 176, è stato espressamente previsto (norma poi confluita nel vigente art. 69 CCII) che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Da tempo, la giurisprudenza più avvertita (cfr., per tutte, Tribunale di Napoli Nord sentenza del 21.4.2021, in composizione collegiale, est. Magliulo, Tribunale di Vicenza decreto del 24.9.2020, in composizione collegiale, est. Limitone) ha rimarcato la centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento, ponendo in risalto sia la “situazione di conclamata dissimmetria informativa” del finanziatore rispetto al finanziato sovraindebitato, sia il fatto che, più che il consumatore richiedente il finanziamento, è la società finanziaria (che esercita professionalmente l'attività di concessione del credito) ad essere il soggetto qualificato per svolgere la valutazione in concreto circa la futura solvibilità del debitore “i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato”.
Il tema è stato poi ampiamente approfondito dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610 (rel. Nazzicone) – che, seppur nella diversa prospettiva risarcitoria dell'abusiva concessione del credito all'imprenditore, ha richiamato ed enucleato principi generali che certamente fanno da sfondo anche in relazione alla valutazione sul merito creditizio rilevante nella materia del sovraindebitamento.
Per abusiva concessione del credito, si legge nell'ordinanza richiamata, “si designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola
4 generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.
Il principio della "sana e corretta gestione" è ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5
t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies)
o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie
(art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53- bis, 67-ter, 108, 114-quinquies.2,
114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies.2
e 114-quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della AN d'LI mediante disposizioni sul "contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Analoghe disposizioni sono previste nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni private, tutte relative all'operatività sul mercato dei soggetti nel settore finanziario. Si noti, infine, come - in funzione dei suoi compiti - la AN d'LI abbia anche accesso al "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi", al fine di utilizzarne i dati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 3,
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni, in L. 30 giugno
2016, n. 119).
Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per "sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla
5 valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool 5 di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione".
In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
3.2.2. - Obblighi legali primari violati ed obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c.
E' vero che tale obbligo è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173
c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993,
n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di "altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico" a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta
6 "sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito" e "nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio
"status"". Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero "affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonchè, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Seppur elaborati rispetto alla diversa ipotesi della concessione abusiva del credito all'imprenditore, la Cassazione profila con forza ed efficacia la crucialità che la valutazione sul merito creditizio assume nel generale sistema del credito, che evidentemente ricomprende anche il credito al consumo, con le sue possibili (ed a volte drammatiche) ricadute in tema di sovraindebitamento.
L'art. 68 co 3 CCII stabilisce che: “L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”. E l'art. 69 co 2 CCII stabilisce, a tutela del principio, che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
2.1.2 Rispetto al creditore AN SI si legge nella relazione che:
Si legge poi nella Relazione dell'OCC che:
“La sottoscritta ha applicato quanto previsto dall'art. 68 c. 4 CCII, il quale stabilisce che il Gestore, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore
7 all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (Il c.d. reddito parametrico della norma)”; ed infine che:
“...- AN SI S.p.a.: Con contratto n. 117863 sottoscritto in data 23 novembre
2023, relativo ad un prestito personale incluso degli interessi pari ad € 51.000,00 da rimborsare mediante Delega al datore di lavoro a pagare n. 120 quote dello stipendio dell'importo di € 425,00 ciascuna. (Allegato n.14)
Il debito residuo risulta essere pari ad euro 47.600,00 come da comunicazione del creditore ricevuta in data 13.01.2025, in risposta alla lettera di circolarizzazione inviata dalla sottoscritta.
Moltiplicando l'indice di equivalenza ISEE per l'ammontare dell'assegno sociale
(distinguendo lo stesso di anno in anno) si ottiene il “reddito parametrico” da dedurre al reddito disponibile del ricorrente al fine di individuare la capienza a disposizione per sostenere le rate mensile dei finanziamenti in corso.
La valutazione del merito creditizio del Sig. al momento dell'erogazione dei Pt_1 finanziamenti successivi all'anno d'imposta 2022 risulta dubbia e incerta.
In particolare, si evidenzia come la concessione di un nuovo finanziamento da parte
AN SI S.p.a. contratto n. 117863 sottoscritto in data 23 novembre 2023, sia intervenuta in un contesto economico già gravemente compromesso.
Dall'analisi della situazione finanziaria al momento dell'erogazione emerge chiaramente l'incapacità del debitore di sostenere ulteriori oneri, come confermato da un disavanzo pari a euro -88,46 calcolato nell'ambito della valutazione del merito creditizio. Tale importo rappresenta l'insufficienza reddituale netta rispetto agli impegni mensili complessivi, già prima della sottoscrizione del nuovo contratto”.
L'opposizione di AN SI risulta pertanto inammissibile.
2.2 Quanto invece alla posizione di LC, le contestazioni formulate riguardano: 1) la circostanza che le somme trattenute in forza del contratto di cessione del quinto non possono essere oggetto di falcidia o ristorno;
2) il calcolo delle disponibilità mensili dell'istante; 3) richiesta del prestito in NE SU IT.
2.2.1 Quanto alla prima contestazione, è dirimente evidenziare che il nuovo codice ha confermato la possibilità di falcidiare i debiti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio – con la conseguenza la cessione è, di per sé, inopponibile alla procedura, pena la violazione della par condicio creditorum: nella cessione del quinto dello
8 stipendio si integra un'ipotesi assimilabile alla vendita di beni futuri, con effetti traslativi differiti al momento della venuta ad esistenza dell'oggetto compravenduto;
in tale schema, infatti, allo scambio dei consensi, non consegue, di per sé e automaticamente, l'effetto traslativo dell'oggetto – non ancora venuto ad esistenza, nel caso della cessione del quinto, il credito avente ad oggetto lo stipendio – posto che tale effetto è rimesso alla maturazione mensile dello stipendio stesso.
Ciò posto, pare anche opportuno rilevare che, stante quanto sopra, le “cessioni” maturate mensilmente prima del presente provvedimento – e dunque gli eventuali
“pagamenti” percepiti dal creditore nelle more del procedimento – dovranno essere imputate al credito falcidiato (dunque la percentuale di falcidia opererà al netto di tale imputazione).
2.2.2 Sulla seconda contestazione, il Tribunale condivide quanto argomentato dall'OCC, che di seguito si riporta integralmente:
“LC eccepisce come non siano state considerate le, si cita, “sempre se esistenti” mensilità aggiuntive nel calcolo predisposto dalla sottoscritta al fine di individuare il reddito medio mensile dell'istante. Sul punto si precisa che l'istante percepisce n. 13 mensilità, e la mensilità tredicesima è integrata nella busta paga del mese di dicembre di ogni anno. Orbene, la sottoscritta, al fine di individuare lo stipendio medio mensile dell'istante, ha ovviamente incluso nel calcolo gli importi di stipendio della mensilità tredicesima, come si può facilmente evincere dalla tabella predisposta riportata nel corpo della relazione alla pagina n. 12 (l'importo dello stipendio del mese di dicembre è infatti superiore agli importi degli stipendi degli altri mesi). Quindi nessuna mensilità è stata esclusa dal calcolo predisposto dalla sottoscritta.
Non solo, il creditore discute sull'esclusione delle voci variabili decurtate dal calcolo predisposto dalla sottoscritta per identificare l'effettiva capienza media mensile dell'istante: le voci decurtate non sono voci contributive (come scrive il creditore) ma sono voci variabili legate a rimborsi spese e nello specifico indennità kilometriche e indennità di trasporto, relative quindi a costi sostenuti dal lavoratore dipendente e rimborsate dal datore di lavoro. La sottoscritta, al fine di identificare la capacità media mensile effettiva del ricorrente, ha ritenuto che fosse prudenziale non considerare le predette voci, calcolate facendo una media delle stesse riportate nelle buste paga a disposizione della scrivente relative all'anno 2024.
LC, inoltre, ritiene discutibile l'utilizzo, nel calcolo del fabbisogno familiare mensile, del parametro relativo all'aumento del 10% dell'inflazione: si rimanda a quanto già relazionato sullo stesso punto per il creditore AN SI S.p.a. Infine, il creditore
9 non comprende come le due tabelle riportate nella relazione alle pagine 13/14 riportino risultati diversi: riportano risultati diversi perché sono tabelle diverse l'una dall'altra predisposte con finalità diverse: nello specifico la prima tabella riporta il fabbisogno familiare come dichiarato dal debitore, la seconda riporta il fabbisogno familiare dell'istante calcolato utilizzando il parametro scala equivalenza Isee”.
La contestazione deve pertanto ritenersi superata.
2.2.3 Quanto alla terza contestazione, si legge nelle osservazioni del creditore opponente che: “...si eccepisce sin da subito la proposta avanzata in via alternativa di ricorrere ad un tipo obiettivamente inconsueto - sulla base dell'esperienza - di piano di ristrutturazione con la previsione del pagamento in unica soluzione attraverso l'ottenimento di un prestito agevolato da parte della NE SU IT (di cui non è dato sapere però i dettagli in termini di durata ed entità della rata mensile eventualmente prevista), con il conseguente distorsivo effetto dell'immediato fresh start del sovraindebitato e della correlata possibilità di ricorrere di nuovo al mercato del credito senza alcun significativo sacrificio da parte del medesimo.
O meglio e più precisamente non si contesta ovviamente tout court l'immediatezza dell'esecuzione del piano, che sarebbe di per sé favorevole in qualità di creditore, tuttavia e tenuto conto di quanto si dirà più avanti al punto 4 del ritenuto si precisa che, se il fine di tale alternativa è proprio quello di scongiurare i residuali margini di criticità insiti nella difficoltà di determinare con ragionevole certezza ed in via prognostica il reale buon esito del piano di una certa durata temporale, tuttavia si suggerisce il perfezionamento di un finanziamento, rimodulato con durata e/o con un importo rata in guisa da ottenere un netto erogato quantomeno pari a 50.000,00 € in modo tale da ottenere il medesimo risultato della soddisfazione più favorevole dei creditori chirografari alla luce delle considerazioni espresse al punto 3 delle premesse che precede ed al punto 4 del ritenuto che segue...”.
Il Tribunale ritiene che, anche sul suddetto rilievo, sia condivisibile quanto argomentato dall'OCC, che di seguito si riporta:
“Si precisa che la proposta di piano sia stata definita prevedendo una rata mensile di euro 500,00 per la durata di 60 mesi. Nella medesima si fa menzione della possibilità di richiesta alla NE IT, istituto che nasce proprio con la funzione di dare credito anche alle persone segnalate in Centrale dei Rischi, di richiedere un finanziamento pari all'importo offerto nel piano ai creditori al fine di procedere in unica soluzione al pagamento degli stessi (trattasi quindi di un finanziamento strumentale alla procedura di sovraindebitamento che permetterebbe di ridurre le tempistiche della
10 procedura e soddisfare quindi in tempi più brevi i creditori). Posto che LC trarrebbe solo vantaggio da un prestito rilasciato dalla NE, avendo a disposizione l'importo previsto nel piano in tempi celeri, si ribadisce che la proposta principale prevede una rateizzazione degli importi.
La banca, successivamente, si mostra favorevole ... a una richiesta del prestito purchè finalizzato a richiedere un importo più elevato da distribuire ai creditori.
Ciò non sarebbe assolutamente fattibile, in quanto non farebbe altro che aggravare la posizione del Difatti le cifre messe a disposizione sono state minuziosamente Pt_1 calcolate sulla base degli stipendi e delle spese sostenute dallo stesso, svuotando lo stesso significato del D.Lgs. 14/2019 con le successive modifiche”.
3. Le contestazioni (che qui rilevano) devono ritenersi superate alla luce di quanto considerato.
Stante quanto sopra, ritenuto che: - il piano e la proposta formulati siano conformi alle disposizioni di legge e perseguano un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento;
- il pagamento dei creditori è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere;
- la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide;
- ritenuto che non vi sono motivi ostativi all'omologazione del piano,
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da come da Parte_1 proposta e relativo prospetto dei pagamenti.
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 01/10/2025
Il giudice dott. Bruno Malagoli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCESCA VALERIA ORRU', elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA
SINNAI
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 7.4.2025, ha depositato, con Parte_1
l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi nella persona del dott.ssa Gaia
Grauso, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, allegando di trovarsi un una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 2.5.2025, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
“Il g.d. dott. Bruno Malagoli, rilevato che, con domanda depositata il 7.4.2025,
[...] ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi Parte_1 degli artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;
rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott.ssa Gaia Grauso in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo
CCII; accertato che è qualificabile come consumatore in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;
vista l'istanza di sospensione formulata dai ricorrenti ex art. 70, quarto comma, CCII, in relazione alla procedura esecutiva iscritta al R.Es. 1549/2020, nonché delle cessioni del quinto e delle deleghe gravanti sullo stipendio del Sig. ritenuta ammissibile (nella presente Pt_1 sede) la sola istanza di sospensione inerente la procedura esecutiva, la quale appare
1 capace di pregiudicare la fattibilità del piano;
ritenuto che
la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;
visto l'art. 70 CCII;
DISPONE che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
AVVERTE che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
ASSEGNA ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;
dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie. SOSPENDE la procedura esecutiva iscritta al R.Es. 1549/2020, nonché le cessioni del quinto e delle deleghe gravanti sullo stipendio di . Pt_1 Parte_1
1.2 Il ricorrente è un dipendente della società SO.G.AER. S.p.A., assunto con contratto a tempo indeterminato dal 18.11.1996 (con mansioni di impiegato), con una retribuzione media mensile netta di circa euro 1.768,00, considerando le trattenute operate nello stipendio per il pagamento dei finanziamenti LC S.p.a (€ 396,00),
AN SI S.p.a. (€ 425,00) e la trattenuta a favore di PA S.p.a (€ 211,31) come da buste paga 2024 allegato.
Le problematiche finanziarie del ricorrente sono insorte, dopo la separazione coniugale avvenuta nel corso del 2014 e poi formalizzata all'inizio del 2015.
Si legge nella relazione dell'OCC: “Nel mese di ottobre 2014 il sig. ha dovuto Pt_1 abbandonare l'abitazione familiare, con la necessità di trovare una nuova abitazione da prendere in affitto, dove trasferire la propria residenza. Nello stesso periodo inoltre viene a mancare anche il nonno, il quale contribuiva mensilmente al sostentamento del sig.
e della sua famiglia, con bonifici mensili di circa euro 1.000,00. In assenza di Pt_1 queste liquidità, per fare fronte alle spese mensili di mantenimento dei figli, affitto e mantenimento dell'abitazione, ha iniziato a contrarre finanziamenti e cessioni del quinto, che permettevano il pagamento di tutte le spese da sostenere. La situazione è diventata a un certo punto insostenibile, con una retribuzione che al netto delle spese fisse per l'affitto e il mantenimento, risultava già inferiore a 700,00 euro (così come dichiarato dal
Sig. da suddividere poi tra le spese necessarie per il sostentamento e i Pt_1 pagamenti delle finanziarie in essere”.
2 Orbene, dalla analisi della Relazione dell'OCC è innegabile che il sovraindebitamento sia stato determinato con comportamento consapevole, risultando percepibile ad una persona mediamente diligente che la modalità incrementale di debito avrebbe portato all'inadempimento in un determinato periodo di tempo.
Occorre tuttavia stabilire se la colpa nel sovraindebitamento possa essere qualificata anche in termini di gravità; e la risposta deve essere negativa, tenendo conto che le tensioni finanziarie (poi sfociate nel sovraindebitamento) si sono originate da un evento esogeno, quale appunto la separazione con la coniuge.
1.3 La situazione debitoria del ricorrente è stata dall'OCC schematizzata come segue:
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito
(privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. La proposta di accordo prevede dunque la suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:
Classe 1 - creditori in prededuzione, soddisfatti al 100% dall'esecuzione dell'accordo;
Classe 2 - creditori privilegiati, non presenti;
Classe 3 - crediti chirografari, per finanziarie e banche, privi di gradazione privilegiata, soddisfatti al 15% dall'esecuzione dell'accordo.
2. Posto quanto sopra, con relazione del 31.5.2025, l'OCC dottoressa Gaia Grauso ha comunicato di avere ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano,
3 la proposta ed il decreto e che i creditori AN SI e LC avevano formulato osservazioni e contestazioni.
2.1.1 Sulla posizione di AN SI, è dirimente evidenziare che il creditore ha concesso il finanziamento in assoluta assenza di merito creditizio, con la conseguenza che l'opposizione (in cui si contesta la convenienza economica della proposta) risulta inammissibile.
Con la riforma introdotta dall'articolo 4 ter, comma 1 lettera g) del decreto legge 28 ottobre 2020 numero 137 (c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni dalla legge
18 dicembre 2020 numero 176, è stato espressamente previsto (norma poi confluita nel vigente art. 69 CCII) che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Da tempo, la giurisprudenza più avvertita (cfr., per tutte, Tribunale di Napoli Nord sentenza del 21.4.2021, in composizione collegiale, est. Magliulo, Tribunale di Vicenza decreto del 24.9.2020, in composizione collegiale, est. Limitone) ha rimarcato la centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento, ponendo in risalto sia la “situazione di conclamata dissimmetria informativa” del finanziatore rispetto al finanziato sovraindebitato, sia il fatto che, più che il consumatore richiedente il finanziamento, è la società finanziaria (che esercita professionalmente l'attività di concessione del credito) ad essere il soggetto qualificato per svolgere la valutazione in concreto circa la futura solvibilità del debitore “i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato”.
Il tema è stato poi ampiamente approfondito dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610 (rel. Nazzicone) – che, seppur nella diversa prospettiva risarcitoria dell'abusiva concessione del credito all'imprenditore, ha richiamato ed enucleato principi generali che certamente fanno da sfondo anche in relazione alla valutazione sul merito creditizio rilevante nella materia del sovraindebitamento.
Per abusiva concessione del credito, si legge nell'ordinanza richiamata, “si designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola
4 generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.
Il principio della "sana e corretta gestione" è ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5
t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies)
o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie
(art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53- bis, 67-ter, 108, 114-quinquies.2,
114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies.2
e 114-quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della AN d'LI mediante disposizioni sul "contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Analoghe disposizioni sono previste nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni private, tutte relative all'operatività sul mercato dei soggetti nel settore finanziario. Si noti, infine, come - in funzione dei suoi compiti - la AN d'LI abbia anche accesso al "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi", al fine di utilizzarne i dati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 3,
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni, in L. 30 giugno
2016, n. 119).
Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per "sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla
5 valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool 5 di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione".
In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
3.2.2. - Obblighi legali primari violati ed obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c.
E' vero che tale obbligo è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173
c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993,
n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di "altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico" a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta
6 "sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito" e "nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio
"status"". Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero "affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonchè, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Seppur elaborati rispetto alla diversa ipotesi della concessione abusiva del credito all'imprenditore, la Cassazione profila con forza ed efficacia la crucialità che la valutazione sul merito creditizio assume nel generale sistema del credito, che evidentemente ricomprende anche il credito al consumo, con le sue possibili (ed a volte drammatiche) ricadute in tema di sovraindebitamento.
L'art. 68 co 3 CCII stabilisce che: “L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”. E l'art. 69 co 2 CCII stabilisce, a tutela del principio, che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
2.1.2 Rispetto al creditore AN SI si legge nella relazione che:
Si legge poi nella Relazione dell'OCC che:
“La sottoscritta ha applicato quanto previsto dall'art. 68 c. 4 CCII, il quale stabilisce che il Gestore, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore
7 all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (Il c.d. reddito parametrico della norma)”; ed infine che:
“...- AN SI S.p.a.: Con contratto n. 117863 sottoscritto in data 23 novembre
2023, relativo ad un prestito personale incluso degli interessi pari ad € 51.000,00 da rimborsare mediante Delega al datore di lavoro a pagare n. 120 quote dello stipendio dell'importo di € 425,00 ciascuna. (Allegato n.14)
Il debito residuo risulta essere pari ad euro 47.600,00 come da comunicazione del creditore ricevuta in data 13.01.2025, in risposta alla lettera di circolarizzazione inviata dalla sottoscritta.
Moltiplicando l'indice di equivalenza ISEE per l'ammontare dell'assegno sociale
(distinguendo lo stesso di anno in anno) si ottiene il “reddito parametrico” da dedurre al reddito disponibile del ricorrente al fine di individuare la capienza a disposizione per sostenere le rate mensile dei finanziamenti in corso.
La valutazione del merito creditizio del Sig. al momento dell'erogazione dei Pt_1 finanziamenti successivi all'anno d'imposta 2022 risulta dubbia e incerta.
In particolare, si evidenzia come la concessione di un nuovo finanziamento da parte
AN SI S.p.a. contratto n. 117863 sottoscritto in data 23 novembre 2023, sia intervenuta in un contesto economico già gravemente compromesso.
Dall'analisi della situazione finanziaria al momento dell'erogazione emerge chiaramente l'incapacità del debitore di sostenere ulteriori oneri, come confermato da un disavanzo pari a euro -88,46 calcolato nell'ambito della valutazione del merito creditizio. Tale importo rappresenta l'insufficienza reddituale netta rispetto agli impegni mensili complessivi, già prima della sottoscrizione del nuovo contratto”.
L'opposizione di AN SI risulta pertanto inammissibile.
2.2 Quanto invece alla posizione di LC, le contestazioni formulate riguardano: 1) la circostanza che le somme trattenute in forza del contratto di cessione del quinto non possono essere oggetto di falcidia o ristorno;
2) il calcolo delle disponibilità mensili dell'istante; 3) richiesta del prestito in NE SU IT.
2.2.1 Quanto alla prima contestazione, è dirimente evidenziare che il nuovo codice ha confermato la possibilità di falcidiare i debiti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio – con la conseguenza la cessione è, di per sé, inopponibile alla procedura, pena la violazione della par condicio creditorum: nella cessione del quinto dello
8 stipendio si integra un'ipotesi assimilabile alla vendita di beni futuri, con effetti traslativi differiti al momento della venuta ad esistenza dell'oggetto compravenduto;
in tale schema, infatti, allo scambio dei consensi, non consegue, di per sé e automaticamente, l'effetto traslativo dell'oggetto – non ancora venuto ad esistenza, nel caso della cessione del quinto, il credito avente ad oggetto lo stipendio – posto che tale effetto è rimesso alla maturazione mensile dello stipendio stesso.
Ciò posto, pare anche opportuno rilevare che, stante quanto sopra, le “cessioni” maturate mensilmente prima del presente provvedimento – e dunque gli eventuali
“pagamenti” percepiti dal creditore nelle more del procedimento – dovranno essere imputate al credito falcidiato (dunque la percentuale di falcidia opererà al netto di tale imputazione).
2.2.2 Sulla seconda contestazione, il Tribunale condivide quanto argomentato dall'OCC, che di seguito si riporta integralmente:
“LC eccepisce come non siano state considerate le, si cita, “sempre se esistenti” mensilità aggiuntive nel calcolo predisposto dalla sottoscritta al fine di individuare il reddito medio mensile dell'istante. Sul punto si precisa che l'istante percepisce n. 13 mensilità, e la mensilità tredicesima è integrata nella busta paga del mese di dicembre di ogni anno. Orbene, la sottoscritta, al fine di individuare lo stipendio medio mensile dell'istante, ha ovviamente incluso nel calcolo gli importi di stipendio della mensilità tredicesima, come si può facilmente evincere dalla tabella predisposta riportata nel corpo della relazione alla pagina n. 12 (l'importo dello stipendio del mese di dicembre è infatti superiore agli importi degli stipendi degli altri mesi). Quindi nessuna mensilità è stata esclusa dal calcolo predisposto dalla sottoscritta.
Non solo, il creditore discute sull'esclusione delle voci variabili decurtate dal calcolo predisposto dalla sottoscritta per identificare l'effettiva capienza media mensile dell'istante: le voci decurtate non sono voci contributive (come scrive il creditore) ma sono voci variabili legate a rimborsi spese e nello specifico indennità kilometriche e indennità di trasporto, relative quindi a costi sostenuti dal lavoratore dipendente e rimborsate dal datore di lavoro. La sottoscritta, al fine di identificare la capacità media mensile effettiva del ricorrente, ha ritenuto che fosse prudenziale non considerare le predette voci, calcolate facendo una media delle stesse riportate nelle buste paga a disposizione della scrivente relative all'anno 2024.
LC, inoltre, ritiene discutibile l'utilizzo, nel calcolo del fabbisogno familiare mensile, del parametro relativo all'aumento del 10% dell'inflazione: si rimanda a quanto già relazionato sullo stesso punto per il creditore AN SI S.p.a. Infine, il creditore
9 non comprende come le due tabelle riportate nella relazione alle pagine 13/14 riportino risultati diversi: riportano risultati diversi perché sono tabelle diverse l'una dall'altra predisposte con finalità diverse: nello specifico la prima tabella riporta il fabbisogno familiare come dichiarato dal debitore, la seconda riporta il fabbisogno familiare dell'istante calcolato utilizzando il parametro scala equivalenza Isee”.
La contestazione deve pertanto ritenersi superata.
2.2.3 Quanto alla terza contestazione, si legge nelle osservazioni del creditore opponente che: “...si eccepisce sin da subito la proposta avanzata in via alternativa di ricorrere ad un tipo obiettivamente inconsueto - sulla base dell'esperienza - di piano di ristrutturazione con la previsione del pagamento in unica soluzione attraverso l'ottenimento di un prestito agevolato da parte della NE SU IT (di cui non è dato sapere però i dettagli in termini di durata ed entità della rata mensile eventualmente prevista), con il conseguente distorsivo effetto dell'immediato fresh start del sovraindebitato e della correlata possibilità di ricorrere di nuovo al mercato del credito senza alcun significativo sacrificio da parte del medesimo.
O meglio e più precisamente non si contesta ovviamente tout court l'immediatezza dell'esecuzione del piano, che sarebbe di per sé favorevole in qualità di creditore, tuttavia e tenuto conto di quanto si dirà più avanti al punto 4 del ritenuto si precisa che, se il fine di tale alternativa è proprio quello di scongiurare i residuali margini di criticità insiti nella difficoltà di determinare con ragionevole certezza ed in via prognostica il reale buon esito del piano di una certa durata temporale, tuttavia si suggerisce il perfezionamento di un finanziamento, rimodulato con durata e/o con un importo rata in guisa da ottenere un netto erogato quantomeno pari a 50.000,00 € in modo tale da ottenere il medesimo risultato della soddisfazione più favorevole dei creditori chirografari alla luce delle considerazioni espresse al punto 3 delle premesse che precede ed al punto 4 del ritenuto che segue...”.
Il Tribunale ritiene che, anche sul suddetto rilievo, sia condivisibile quanto argomentato dall'OCC, che di seguito si riporta:
“Si precisa che la proposta di piano sia stata definita prevedendo una rata mensile di euro 500,00 per la durata di 60 mesi. Nella medesima si fa menzione della possibilità di richiesta alla NE IT, istituto che nasce proprio con la funzione di dare credito anche alle persone segnalate in Centrale dei Rischi, di richiedere un finanziamento pari all'importo offerto nel piano ai creditori al fine di procedere in unica soluzione al pagamento degli stessi (trattasi quindi di un finanziamento strumentale alla procedura di sovraindebitamento che permetterebbe di ridurre le tempistiche della
10 procedura e soddisfare quindi in tempi più brevi i creditori). Posto che LC trarrebbe solo vantaggio da un prestito rilasciato dalla NE, avendo a disposizione l'importo previsto nel piano in tempi celeri, si ribadisce che la proposta principale prevede una rateizzazione degli importi.
La banca, successivamente, si mostra favorevole ... a una richiesta del prestito purchè finalizzato a richiedere un importo più elevato da distribuire ai creditori.
Ciò non sarebbe assolutamente fattibile, in quanto non farebbe altro che aggravare la posizione del Difatti le cifre messe a disposizione sono state minuziosamente Pt_1 calcolate sulla base degli stipendi e delle spese sostenute dallo stesso, svuotando lo stesso significato del D.Lgs. 14/2019 con le successive modifiche”.
3. Le contestazioni (che qui rilevano) devono ritenersi superate alla luce di quanto considerato.
Stante quanto sopra, ritenuto che: - il piano e la proposta formulati siano conformi alle disposizioni di legge e perseguano un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento;
- il pagamento dei creditori è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere;
- la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide;
- ritenuto che non vi sono motivi ostativi all'omologazione del piano,
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da come da Parte_1 proposta e relativo prospetto dei pagamenti.
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 01/10/2025
Il giudice dott. Bruno Malagoli
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