Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 23 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00849/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02872/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2872 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
SI FR SA, NO NC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
1) del decreto n. prot. 0002612.27-08-2024 del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Lombardia, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva regionale di merito di cui al decreto direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024 "Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione" per la Regione Lombardia;
2) della graduatoria definitiva regionale di merito allegata al decreto, per quanto di interesse, quantomeno nella parte in cui alla ricorrente è stato attributo il punteggio di 41 e la posizione di 446 anziché quella superiore correlata al punteggio di 50 cui avrebbe avuto diritto;
3) del provvedimento e della graduatoria provvisoria regionale di merito per la regione Lombardia pubblicata con decreto DRLO n. 2589 del 23 agosto 2024;
4) del verbale delle operazioni di correzione e/o valutazione dei titoli, non conosciuto per non essere stato concesso l'accesso agli atti, avente ad oggetto le operazioni relative alla valutazione nella parte d'interesse per la ricorrente;
5) dell'atto di valutazione dei titoli e dei requisiti avente ad oggetto le operazioni relative alla valutazione dei titoli della ricorrente, non conosciuto per non essere stato concesso l'accesso agli atti, predisposto dalla commissione di valutazione ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati aventi titolo ad essere inclusi nella graduatoria definitiva regionale di merito di cui all'art. 9 del decreto direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024;
6) di tutti gli atti verbali richiesti e non concessi e/o, comunque, non conosciuti inerenti alla procedura in esame, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
7) di tutti gli atti inerenti, correlati, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, per quanto d'interesse della ricorrente, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro di interesse per la ricorrente.4) del decreto - provvedimento n. prot. 0002612.27 – 08 - 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva regionale di merito di cui al Decreto Direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024 “Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” per la Regione Lombardia.
Con motivi aggiunti del 22\7\2025:
1) della “Scheda di valutazione titolo – valutazione candidato”, depositata in data 28 maggio 2025, con cui la commissione ha attributo all’esito dell’attività di valutazione il punteggio di 41, discostandosi dal punteggio attributo dal sistema pari a 50;
2) della graduatoria finale di merito per la Regione Lombardia e del relativo decreto - provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso indetto con il Decreto Direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024 “Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” per la regione Lombardia, per quanto di interesse della ricorrente;
3) di tutti gli atti inerenti, correlati, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, per quanto d’interesse e lesivi della ricorrente, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro di interesse per la ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione indetta dalla Regione Lombardia, relativa al profilo professionale di funzionario, ai sensi dell’articolo 52, comma 1 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 59, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024, per la progressione dei dipendenti all'area dei funzionari e di elevata qualificazione per complessivi 1.435 posti.
La selezione è stata affidata all’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.
Nella graduatoria provvisoria pubblicata il 23.08.2024, la ricorrente è risultata in 446 posizione, con 41 punti, così distinti:
- 10 punti di laurea,
- 25 punti per il servizio prestato come D.S.G.A. (6 punti per ciascuno dei 4 anni scolastici dichiarati mentre per l’anno a.s. 2020/2021 è stato valutato 1 punto, essendo servizio in parte come Assistente Amministrativo e in parte come DSGA);
- 2 punti per la certificazione informatica conforme ai Framework europei sulle competenze digitali, Allegato C punto 4: 2 punti;
- 4 punti per i corsi di formazione relativi allo sviluppo di competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni dell'area di provenienza.
Dopo aver presentato reclamo, ritenendo di aver diritto al riconoscimento di 50 punti, la ricorrente ha
proposto il presente ricorso, deducendo l’erronea valutazione per il servizio prestato nelle mansioni di D.S.G.A., per il titolo di studio e per “ulteriori titoli”.
Il ricorso contiene istanza ex art. 116, c. 2, c.p.a., finalizzata ad ottenere copia degli atti di valutazione richiesti con domanda del 17.9.2024.
Si è costituito in giudizio il Ministero, con mero atto di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1454 del 6.12.2024 veniva fissata, ai sensi dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm., l'udienza del 13 maggio 2025 per la trattazione del merito della controversia e ordinato al Ministero di depositare documentati chiarimenti in ordine alla valutazione effettuata in relazione ai titoli indicati dalla ricorrente.
Con la medesima ordinanza, veniva altresì disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori inseriti nella graduatoria regionale per la Lombardia oltre la posizione n. 446, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.
Parte ricorrente ha adempiuto a tale incombente, depositando poi in giudizio prova dell’avvenuta notifica.
Non riscontrando l’Amministrazione la richiesta di avere copia della documentazione, l’istanza ex art. 116, c. 2, c.p.a. veniva accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 123 del 13 gennaio 2025.
A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, con ordinanza collegiale n. 1657 del 15.5.2025 è stata accolta la domanda di esecuzione dell’ordinanza n. 213/2025, ordinando al Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia di rilasciare la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza del 17.9.2024 e nominando come commissario ad acta, in caso di inutile decorso, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia.
In data 28.5.2025 il Ministero intimato ha depositato la documentazione richiesta, compresa la graduatoria finale.
A seguito della produzione documentale parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti del 27.7.2025, gli atti di valutazione e la graduatoria finale.
Con ordinanza n. 3306 del 16.10 225 veniva autorizzata la notifica per pubblici proclami della nuova graduatoria impugnata con motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Con il presente giudizio vengono impugnati gli atti di valutazione della selezione indetta dalla Regione Lombardia, relativa al profilo professionale di funzionario.
Si dà atto che la ricorrente ha ottemperato all’ordine di notifica per pubblici proclami e che l’Amministrazione ha depositato gli atti richiesti con istanza del 17.9.2024.
2) La ricorrente deduce l’illegittimità del punteggio, ritenendo di aver diritto al punteggio finale di 50 punti, quindi 9 punti in più rispetto a quelli riconosciuti dalla Commissione, così suddivisi:
- per il servizio prestato come D.S.G.A. avrebbe avuto diritto 6 punti per ciascuno degli anni scolastici dichiarati, quindi anche per l’anno a.s. 2020/2021, che invece è stato valutato 1 punto;
- per il diploma di perfezionamento, “Tecnologie a supporto dell’insegnante di sostegno e della didattica inclusiva” rilasciato dall’Accademia di belle arti “FIDIA”, Vibo Valentia 1 punto;
- per la certificazione linguistica (3 punti).
In totale avrebbe diritto a 50 punti, in luogo dei 41 assegnati.
3) Deve essere premesso che nel caso in esame non è in contestazione il possesso del prerequisito di partecipazione al concorso, ma la valutazione del servizio prestato per l’anno scolastico 2020/2021, rispetto al quale, come detto la Commissione ha assegnato 1 solo punto.
Dalla documentazione in atti emerge che nella domanda al concorso la ricorrente ha indicato per l’anno 2020/2021 solo l’incarico annuale di D.S.G.A. svolto in Toscana dal 28.09.2020 al 31.08.2021.
Il servizio è stato interrotto per il rientro del titolare in data 17.12.2020 e la ricorrente ha ottenuto un incarico sempre di D.S.G.A. in Puglia, dall’11.03.2021 al 31.08.2021, che tuttavia non ha indicato nella domanda, producendo i contratti nel presente giudizio (cfr. doc. n. 2 e 3 allegati ai motivi aggiunti).
Il sistema informatico ha riconosciuto il punteggio di 6 per l’incarico annuale, ma la Commissione ha assegnato un solo punto come assistente amministrativo, servizio che tra l’altro ha svolto solo dal 13.9.21 al 28.9.21.
Risulta quindi fondata la contestazione circa l’erronea attribuzione del punteggio per l’anno scolastico 2020/2021, in quanto la ricorrente ha svolto servizio in qualità di D.S.G.A., solo con una “sospensione” dal 17.12.2020 all’11.03.2021: il servizio svolto con le mansioni di D.S.G.A. avrebbe dovuto essere considerato come annuale, atteso che, come specificato anche nella Faq, si considera annuale l’incarico come DSGA con scadenza al 31 agosto, anche se conferito in data successiva al 1° settembre.
Nella stessa relazione prodotta dall’Amministrazione si conferma il difetto di istruttoria, che ha quindi portato all’erronea valutazione, laddove viene dichiarato “ a.s. 2020/2021: servizio in parte come Assistente Amministrativo e in parte come DSGA”, precisando “Il servizio dichiarato dalla candidata per tale anno scolastico è valutabile ai sensi della tabella C.1, ma più correttamente ai sensi della tabella A.3. con attribuzione di punti 1”.
La mancata valutazione del periodo di servizio come D.S.G.A. e l’assegnazione di un solo punto per l’attività di assistente amministrativa, riferita tra l’altro all’anno anno scolastico successivo, è frutto di un palese difetto di istruttoria, con conseguente accoglimento del motivo e annullamento della valutazione limitatamente al periodo di servizio per l’anno 2020/2021.
4) Quanto alla mancata valutazione del Diploma di perfezionamento “Tecnologie a supporto dell’insegnante di sostegno e della didattica inclusiva” – Accademia di belle arti “FIDIA”, Vibo Valentia, l’Amministrazione ha escluso l’attribuzione di punteggio, sia perché non viene indicata il numero dei CFU richiesti dal bando ai fini dell’ammissibilità/valutabilità di tale tipologia di titolo, sia perché l’ente non ha autorizzazione ministeriale a operare come soggetto formatore.
L’Istituto non è mai stato accreditato a rilasciare titoli formativi; in particolare, nelle note del M.U.R. prot. DGSINFS 14853 del 30 maggio 2022 e prot. DGSINFS 10029 del 6 giugno 2023, così come nella nota DGPER prot. 36492 del 20 giugno 2023, è stato affermato che “l’“Istituto d’arte Fidia”, in data 01/03/2017 si è profilato su piattaforma S.O.F.I.A.-Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento del personale della scuola - in qualità di soggetto di per sé accreditato, come Scuola Paritaria, al fine di ottenere l’abilitazione ai sensi della direttiva 170/2016, senza però mai ottenere la necessaria autorizzazione ad operare quale ente formatore. ”, precisando che “ l’Istituzione Fidia non è mai stata autorizzata da questo Ministero ad erogare formazione al personale scolastico a nessun titolo e in nessuna forma” (cfr. Tar Lazio sez. IV quater n.15114 del 31.7.2025).
Per tali ragioni il titolo dichiarato dalla candidata ER IA (“Tecnologie a supporto dell’insegnante di sostegno e della didattica inclusiva”) non poteva essere valutato come diploma di perfezionamento.
5) Parimenti infondata la censura in cui viene dedotta l’erronea valutazione, nella voce “ altri titoli ”, della certificazione linguistica: il titolo della ricorrente è stato rilasciato da un ente certificatore non accreditato ai sensi del DM 7 marzo 2012, prot. 3889, come invece richiesto dal bando.
6) Il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere in parte accolti, nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento del punteggio riferito all’anno scolastico 2020/2021 e con obbligo dell’USR della Lombardia di rideterminarsi sul servizio riferito al suddetto anno scolastico; per l’effetto conformativo della sentenza, la ricorrente dovrà essere poi inserita nella graduatoria definitiva, nella posizione corrispondente al nuovo punteggio.
Il ricorso e i motivi aggiunti vengono respinti per il resto.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li accoglie, nei sensi di cui in motivazione e li respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IE, Presidente
NA NI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | TE IE |
IL SEGRETARIO