Articolo 154 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 153Articolo 155
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9 ottobre 2010
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16 luglio 2016
Art. 154. Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare 1. La Direzione di amministrazione ((e' posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa dell'Aeronautica militare e)) assolve i seguenti compiti:
a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali e la resa dei relativi conti; b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata; c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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