Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 24258/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24258 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Ivana Nicolò, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Aversa, Via
Atellana n. 3
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere cittadino del Bangladesh, giunto sul territorio italiano per sottrarsi a gravi persecuzioni subite nel Paese di origine, con l'intenzione di richiedere protezione internazionale. Allo scopo, egli ha manifestato, tramite il proprio difensore, la volontà di accedere alla procedura prevista dalla legge italiana sin dal 25.07.2024, inoltrando apposita pagina 1 di 4
l'espletamento degli adempimenti previsti. Ha, quindi, concluso chiedendo che fosse ordinato al di procedere alla formalizzazione della domanda e al Controparte_1
rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, nonché di compiere ogni atto conseguenziale volto ad assicurare l'esercizio del diritto alla protezione internazionale.
In data 9 maggio 2025, si è costituito in giudizio il , il quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato e inammissibile, richiamando a tal fine le motivazioni contenute nella nota interna della Questura.
In corso di lite, parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere precisando che solo a seguito del deposito e della notifica del ricorso, avvenuta in data 18.11.2024, con comunicazione inviata in data
05.03.2025, la Questura di Napoli aveva convocato il richiedente per il giorno 12.03.2025.
La controversia è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15/05/2025.
Il Tribunale osserva preliminarmente che, sebbene la controversia non rientri tra quelle espressamente indicate dall'art. 3, comma 4-bis del D.L. 13/2017, convertito con modificazioni nella L. 46/2017, essa deve ritenersi di competenza della sezione specializzata. Infatti, ha ad oggetto un diritto strumentale e funzionalmente connesso a quello alla protezione internazionale, e ciò giustifica la trattazione da parte del giudice specializzato in composizione monocratica.
Nel merito, l'Amministrazione resistente ha ammesso di non aver dato seguito nei termini alla richiesta presentata dal ricorrente il 25.07.2024. Solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, il ricorrente è stato effettivamente convocato e ha potuto formalizzare la domanda. Tale comportamento è in contrasto con la normativa italiana ed europea in materia.
Le ragioni indicate dalla resistente non appaiono idonee a giustificare il ritardo. La generica invocazione di disfunzioni organizzative e di un numero elevato di richieste non può ritenersi causa legittima di elusione degli obblighi legali, soprattutto in presenza di diritti pagina 2 di 4 fondamentali, quali quello del richiedente alla tempestiva formalizzazione della propria domanda di protezione internazionale. L'Amministrazione non ha documentato alcun impedimento oggettivo, né emergenze straordinarie che abbiano reso materialmente impossibile l'adempimento dell'attività dovuta nei tempi previsti.
In particolare, l'art. 6 della Direttiva 2013/32/UE prevede che le domande di protezione debbano essere registrate entro tre giorni lavorativi se presentate all'autorità competente o, al massimo, entro sei giorni se presentate ad altre autorità. Inoltre, la stessa direttiva e la Direttiva 2013/33/UE garantiscono che al richiedente sia rilasciato tempestivamente un documento che ne attesti lo status. In attuazione di tali disposizioni, il d.lgs. 25/2008, agli artt. 3, 6 e 26, attribuisce alla Questura l'obbligo di ricevere e verbalizzare la domanda con tempestività, predisponendo il relativo modello C3 e trasmettendolo alla Commissione Territoriale per la decisione nel merito.
Il mancato rispetto di tali termini è sintomatico di una violazione del diritto fondamentale del richiedente a presentare la propria domanda senza indebiti ritardi. L'attesa protratta per diversi mesi ha determinato un'ingiustificabile compressione delle prerogative giuridiche del ricorrente, in violazione degli articoli 2 e 10 della Costituzione, dell'art. 3 della
CEDU e dell'art. 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Tuttavia, nel corso del giudizio, la domanda è stata formalizzata presso la Questura di
Napoli, e il ricorrente ha ottenuto il relativo permesso di soggiorno per richiedente asilo.
Sussistono dunque gli estremi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in pagina 3 di 4 ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Napoli, 06.06.2025
Il giudice dott. Mario Suriano
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