TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3841/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est.
3) Dott. Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3841/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. PELLEGRINI ANDREA;
Parte_1
- RICORRENTE E
rappresentato da se stesso;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/04/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 20/12/2003 a REGGIO EMILIA (atto n. 214, parte I, anno 2003). Dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(04/09/2001) ed (28/11/2015). La casa coniugale è di Persona_2 dei coniugi ed è sita a Reggio Emilia, via Carretti n. 76. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 07/06/2019, che ha stabilito l'affido condiviso del minore
[...] con collocazione dello stesso e del fratello maggiorenne Per_2 Per_1 la madre nella casa coniugale e che il padre contribuiss mantenimento con la somma mensile di € 1.200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, stabilito che il padre potesse vedere il minore ogni due settimane dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina.
ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chi limento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶che il marito non ha mai rispettato le condizioni concordate in separazione, esercitando arbitrariamente il diritto di visita al minore, e non contribuisce regolarmente al pagamento del mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
▶che, inoltre, egli si è reso responsabile di condotte persecutorie nei suoi confronti, ricevendo anche un ammonimento dal Questore;
è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_3
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento esclusivo di con collocazione presso di sé nella casa coniugale e Persona_2 che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un importo mensile di € 1.200 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che il padre possa incontrare il figlio ogni due settimane dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina. Nella prima memoria ex art. 473 bis 17 cpc, ha modificato la domanda di affido chiedendo l'applicazione di un regime di affido condiviso. si è costituito e non si è opposto alla Controparte_1 pro ntestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di aver esercitato regolarmente il proprio diritto di visita, al netto degli impegni lavorativi legati alla sua attività di libero professionista;
▶di contribuire al mantenimento dei figli, versando anche cifre superiori a quanto concordato in separazione;
▶che vive e studia ad Amsterdam. Per_1
Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso di e di Persona_2 poterlo incontrare un fine settimana ogni due (dal gio gio al lunedì mattina) ovvero fino alla domenica sera nel periodo non scolastico;
nonché un'intera settimana ogni mese, dal lunedì mattina ore 10:00 alla domenica sera ore 21:00 nei mesi di giugno, luglio e settembre. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del minore con un assegno mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di versare a un importo di € 800 per il suo mantenimento. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Nel caso per cui si procede, si è già provveduto sul vincolo con la sentenza pubblicata l'08/04/2025.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affido condiviso, sicché non vi è ragione per disporre diversamente, anche perché la ricorrente, che nel ricorso aveva chiesto l'affidamento esclusivo, ha modificato la propria domanda e ha dichiarato che il padre si è reso maggiormente partecipe della vita del figlio (“Dopo la notifica del provvedimento all'ammonito vi è stato un affievolimento delle condotte suddette, ed un maggiore interessamento al figlio minore, da parte del sig. (gli interventi presso gli scout o sul piano CP_1 Per_ psicologico di atti di recente data) p. 3 memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 cpc)”. Vi è, invece, un parziale contrasto sui tempi e le modalità di visita. Non si tratta, in realtà, di richieste divergenti sotto l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto di proposte che differiscono sul piano degli aspetti attuativi. Sostanzialmente, la ricorrente chiede di implementare un regime che non preveda aspetti di flessibilità, e che non consenta al di recarsi presso la sua abitazione. CP_1
Ad avviso del Collegio, questa seconda richiesta può essere accolta, dal momento che è stata documentata una certa conflittualità tra le parti (sfociata anche in un provvedimento di ammonimento contro il , CP_1
e che – in realtà – una simile previsione non rappresenta una reale compressione del diritto di visita paterno. Quanto al primo aspetto, il Collegio può senz'altro elaborare un regime dettagliato, pur dovendosi precisare che per sua natura ogni calendario di questo tipo è derogabile per volontà delle parti, sicché eventuali accordi tra i genitori sono sempre possibili. Ulteriore tema di scontro tra le parti è costituito dalla richiesta del di poter condurre con sé il figlio minorenne a Roma nei tempi di CP_1 sua competenza. Il Collegio ritiene di poter accogliere tale richiesta, purché tali trasferte rimangano nell'ambito dei periodi paterni e non incidano sulle attività scolastiche del minore. In definitiva, quindi, il diritto di visita del andrà così CP_1 modulato:
-il padre potrà tenere il figlio a finesettimana alternati, Persona_2 dal giovedì pomeriggio alle ore 16:00, sino alla domenica sera/lunedì mattina nei mesi di apertura della scuola;
-a giugno e settembre, durante il periodo di chiusura della scuola, il padre potrà allungare un fine settimana di sua competenza per ciascun mese, sino ad un periodo di una settimana, dalle ore 8:00 del lunedì, alle ore 21:00 della domenica sera;
-salvo diverso accordo tra le parti, il minore sarà prelevato e/o riaccompagnato dal padre a scuola e alle altre attività (campi estivi, ecc.),
o accompagnato o ritirato dalla madre presso l'abitazione paterna;
-nel periodo estivo il minore potrà trascorrere tre settimane di vacanza con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30/3 di ciascun anno (nel 2025: le settimane del padre sono quelle dal 3/8 al 18/8 incluso);
-durante le vacanze natalizie, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di una settimana, da alternarsi annualmente (dal 23 dicembre dall'uscita dalla scuola o dalle ore 9:00 in caso di chiusura scolastica sino al 30 dicembre ore 21:00 e dal 30 dicembre ore 21:00 al 7 gennaio mattina, con accompagnamento a scuola);
-durante le vacanze pasquali, il figlio minore trascorrerà con un genitore il periodo dal mercoledì alle ore 16:00 (uscita da scuola), sino alla domenica di Pasqua otre 18:00, e con l'altro dalla domenica di Pasqua ore 18:00 al mercoledì mattina al rientro a scuola. I due periodi saranno alternati annualmente tra i due genitori.
-nei periodi di pertinenza del padre, questo potrà tenere il figlio anche presso la propria abitazione di Roma, compatibilmente con le attività scolastiche e gli altri impegni del minore.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Nel caso per cui si procede, al momento, l'assegno di mantenimento per i figli è determinato nell'importo di € 1.200, come da accordi delle parti recepiti nell'omologa del 07/06/2019. La ricorrente ha chiesto la conferma di tale importo, con la specificazione che la somma sia da considerarsi ripartita a metà per ciascun figlio. Al contrario, il resistente ha offerto di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350 e di versare direttamente a l'importo di € 800. Per_1
Quanto a quest'ultima richiesta, la stessa è inammissibile. Va infatti applicato il principio secondo cui il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. 34100/2021). Tanto premesso, è necessario stabilire in che misura le parti dovranno concorrere al mantenimento dei figli, sebbene nel caso in esame le stesse non abbiano dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dall'art. 337 -ter co. 4 c.c., sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (23 e 9 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) Quanto a quelle della ricorrente, la stessa ha dichiarato di lavorare come dipendente presso l'Ausl di Reggio Emilia, con contratto a tempo indeterminato e ha allegato le CU relative agli 2021, 2022 e 2023 che attestano un reddito medio annuale, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.565 (cfr. doc. 8). Ha, inoltre, dichiarato di essere onerata da una rata di € 169 per un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura e da un canone di locazione di € 698 per l'appartamento in cui vive ad Amsterdam. Per_1
A quest'ultimo esborso può essere attribuit vo solo parziale, trattandosi di una spesa straordinaria che grava su entrambi i genitori. 2) Il resistente è avvocato e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021, 2022 e 2023 che attestano un reddito medio annuale netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.495 (doc. 7, 8 e 11). L'assegno unico è percepito in via esclusiva dalla madre e ammonta a € 220. Ciò posto, considerato che la situazione reddituale delle parti non ha subito rilevanti modifiche rispetto all'epoca della separazione, dal momento che continua a sussistere una certa disparità reddituale, e che nelle note di trattazione scritta del 15/05/2025 il resistente ha modificato la sua domanda offrendo di contribuire con l'importo di € 1.200, il Collegio conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma di € 1.200 per il mantenimento dei figli, ripartita in € 500 per ed € Persona_2
700 per oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
4. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa ai genitori, con collocamento presso la madre cui è assegnata la casa familiare e visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1200 per il mantenimento dei figli (€ 700 per e € 500 per , Per_1 Persona_2 somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 26/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est.
3) Dott. Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3841/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. PELLEGRINI ANDREA;
Parte_1
- RICORRENTE E
rappresentato da se stesso;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/04/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 20/12/2003 a REGGIO EMILIA (atto n. 214, parte I, anno 2003). Dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(04/09/2001) ed (28/11/2015). La casa coniugale è di Persona_2 dei coniugi ed è sita a Reggio Emilia, via Carretti n. 76. Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 07/06/2019, che ha stabilito l'affido condiviso del minore
[...] con collocazione dello stesso e del fratello maggiorenne Per_2 Per_1 la madre nella casa coniugale e che il padre contribuiss mantenimento con la somma mensile di € 1.200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, stabilito che il padre potesse vedere il minore ogni due settimane dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina.
ha convenuto in giudizio il marito per Parte_1 chi limento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶che il marito non ha mai rispettato le condizioni concordate in separazione, esercitando arbitrariamente il diritto di visita al minore, e non contribuisce regolarmente al pagamento del mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
▶che, inoltre, egli si è reso responsabile di condotte persecutorie nei suoi confronti, ricevendo anche un ammonimento dal Questore;
è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_3
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento esclusivo di con collocazione presso di sé nella casa coniugale e Persona_2 che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un importo mensile di € 1.200 oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha, inoltre, chiesto che il padre possa incontrare il figlio ogni due settimane dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina. Nella prima memoria ex art. 473 bis 17 cpc, ha modificato la domanda di affido chiedendo l'applicazione di un regime di affido condiviso. si è costituito e non si è opposto alla Controparte_1 pro ntestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di aver esercitato regolarmente il proprio diritto di visita, al netto degli impegni lavorativi legati alla sua attività di libero professionista;
▶di contribuire al mantenimento dei figli, versando anche cifre superiori a quanto concordato in separazione;
▶che vive e studia ad Amsterdam. Per_1
Ha, pertanto, chiesto l'affidamento condiviso di e di Persona_2 poterlo incontrare un fine settimana ogni due (dal gio gio al lunedì mattina) ovvero fino alla domenica sera nel periodo non scolastico;
nonché un'intera settimana ogni mese, dal lunedì mattina ore 10:00 alla domenica sera ore 21:00 nei mesi di giugno, luglio e settembre. Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del minore con un assegno mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di versare a un importo di € 800 per il suo mantenimento. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Nel caso per cui si procede, si è già provveduto sul vincolo con la sentenza pubblicata l'08/04/2025.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affido condiviso, sicché non vi è ragione per disporre diversamente, anche perché la ricorrente, che nel ricorso aveva chiesto l'affidamento esclusivo, ha modificato la propria domanda e ha dichiarato che il padre si è reso maggiormente partecipe della vita del figlio (“Dopo la notifica del provvedimento all'ammonito vi è stato un affievolimento delle condotte suddette, ed un maggiore interessamento al figlio minore, da parte del sig. (gli interventi presso gli scout o sul piano CP_1 Per_ psicologico di atti di recente data) p. 3 memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 cpc)”. Vi è, invece, un parziale contrasto sui tempi e le modalità di visita. Non si tratta, in realtà, di richieste divergenti sotto l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto di proposte che differiscono sul piano degli aspetti attuativi. Sostanzialmente, la ricorrente chiede di implementare un regime che non preveda aspetti di flessibilità, e che non consenta al di recarsi presso la sua abitazione. CP_1
Ad avviso del Collegio, questa seconda richiesta può essere accolta, dal momento che è stata documentata una certa conflittualità tra le parti (sfociata anche in un provvedimento di ammonimento contro il , CP_1
e che – in realtà – una simile previsione non rappresenta una reale compressione del diritto di visita paterno. Quanto al primo aspetto, il Collegio può senz'altro elaborare un regime dettagliato, pur dovendosi precisare che per sua natura ogni calendario di questo tipo è derogabile per volontà delle parti, sicché eventuali accordi tra i genitori sono sempre possibili. Ulteriore tema di scontro tra le parti è costituito dalla richiesta del di poter condurre con sé il figlio minorenne a Roma nei tempi di CP_1 sua competenza. Il Collegio ritiene di poter accogliere tale richiesta, purché tali trasferte rimangano nell'ambito dei periodi paterni e non incidano sulle attività scolastiche del minore. In definitiva, quindi, il diritto di visita del andrà così CP_1 modulato:
-il padre potrà tenere il figlio a finesettimana alternati, Persona_2 dal giovedì pomeriggio alle ore 16:00, sino alla domenica sera/lunedì mattina nei mesi di apertura della scuola;
-a giugno e settembre, durante il periodo di chiusura della scuola, il padre potrà allungare un fine settimana di sua competenza per ciascun mese, sino ad un periodo di una settimana, dalle ore 8:00 del lunedì, alle ore 21:00 della domenica sera;
-salvo diverso accordo tra le parti, il minore sarà prelevato e/o riaccompagnato dal padre a scuola e alle altre attività (campi estivi, ecc.),
o accompagnato o ritirato dalla madre presso l'abitazione paterna;
-nel periodo estivo il minore potrà trascorrere tre settimane di vacanza con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30/3 di ciascun anno (nel 2025: le settimane del padre sono quelle dal 3/8 al 18/8 incluso);
-durante le vacanze natalizie, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di una settimana, da alternarsi annualmente (dal 23 dicembre dall'uscita dalla scuola o dalle ore 9:00 in caso di chiusura scolastica sino al 30 dicembre ore 21:00 e dal 30 dicembre ore 21:00 al 7 gennaio mattina, con accompagnamento a scuola);
-durante le vacanze pasquali, il figlio minore trascorrerà con un genitore il periodo dal mercoledì alle ore 16:00 (uscita da scuola), sino alla domenica di Pasqua otre 18:00, e con l'altro dalla domenica di Pasqua ore 18:00 al mercoledì mattina al rientro a scuola. I due periodi saranno alternati annualmente tra i due genitori.
-nei periodi di pertinenza del padre, questo potrà tenere il figlio anche presso la propria abitazione di Roma, compatibilmente con le attività scolastiche e gli altri impegni del minore.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Nel caso per cui si procede, al momento, l'assegno di mantenimento per i figli è determinato nell'importo di € 1.200, come da accordi delle parti recepiti nell'omologa del 07/06/2019. La ricorrente ha chiesto la conferma di tale importo, con la specificazione che la somma sia da considerarsi ripartita a metà per ciascun figlio. Al contrario, il resistente ha offerto di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350 e di versare direttamente a l'importo di € 800. Per_1
Quanto a quest'ultima richiesta, la stessa è inammissibile. Va infatti applicato il principio secondo cui il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (Cass. 34100/2021). Tanto premesso, è necessario stabilire in che misura le parti dovranno concorrere al mantenimento dei figli, sebbene nel caso in esame le stesse non abbiano dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dall'art. 337 -ter co. 4 c.c., sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (23 e 9 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. 1) Quanto a quelle della ricorrente, la stessa ha dichiarato di lavorare come dipendente presso l'Ausl di Reggio Emilia, con contratto a tempo indeterminato e ha allegato le CU relative agli 2021, 2022 e 2023 che attestano un reddito medio annuale, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.565 (cfr. doc. 8). Ha, inoltre, dichiarato di essere onerata da una rata di € 169 per un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura e da un canone di locazione di € 698 per l'appartamento in cui vive ad Amsterdam. Per_1
A quest'ultimo esborso può essere attribuit vo solo parziale, trattandosi di una spesa straordinaria che grava su entrambi i genitori. 2) Il resistente è avvocato e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021, 2022 e 2023 che attestano un reddito medio annuale netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 2.495 (doc. 7, 8 e 11). L'assegno unico è percepito in via esclusiva dalla madre e ammonta a € 220. Ciò posto, considerato che la situazione reddituale delle parti non ha subito rilevanti modifiche rispetto all'epoca della separazione, dal momento che continua a sussistere una certa disparità reddituale, e che nelle note di trattazione scritta del 15/05/2025 il resistente ha modificato la sua domanda offrendo di contribuire con l'importo di € 1.200, il Collegio conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma di € 1.200 per il mantenimento dei figli, ripartita in € 500 per ed € Persona_2
700 per oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
4. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa ai genitori, con collocamento presso la madre cui è assegnata la casa familiare e visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1200 per il mantenimento dei figli (€ 700 per e € 500 per , Per_1 Persona_2 somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 26/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli