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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3066 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Munno, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Milelli n. 19, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Toscano, presso il cui studio, in Reggio Calabria, via Scala di Giuda n. 121, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
appellata
nonché contro
, in persona del Prefetto e legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 259/2023 R. Sent., depositata il 27.02.2023 dal
Giudice di Pace di Cosenza nella causa iscritta al n. 5052/2021 R.G.A.C. – opposizione a cartella esattoriale – compensazione spese di lite;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 febbraio 2025 l'appellante, unica parte presente, si è riportato a quelle rassegnate nell'atto di appello;
per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello in via preliminare e principale, riformare parzialmente, per il motivo sopra esposto, la sentenza impugnata nr. 259/2023 del Giudice di Pace di Cosenza e pertanto condannare l' e/o la al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza, da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario ex art. 93 c.p.c.”; l'appellata così ha concluso nella comparsa di costituzione e risposta: “l'On.le CP_3
Tribunale adito voglia rigettare l'appello proposto dal Sig. , perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 259/2023, mai notificata, depositata in data 27/02/2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza (CS), Dott. Francesco Tocci, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 5052/22 R.G.; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza la cartella esattoriale n. Parte_1
034 2020 00264599 34 000, invocandone l'annullamento in ragione dell'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione prodromica, nonché per intervenuta prescrizione della pretesa;
nella contumacia della , ente impositore, e dell' , con la CP_2 Controparte_1 sentenza in oggetto, il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, annullando la cartella, e tuttavia compensava le spese di lite.
Avverso tale ultimo capo della sentenza interponeva il tempestivo appello alla odierna attenzione il SE, censurandone la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver disatteso, pur accogliendo integralmente le ragioni dell'opponente, il principio di soccombenza, peraltro senza alcuna motivazione espressa, se non quella, meramente assertiva, della sussistenza di giusti motivi; rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in appello, l' propugnava, per un verso, Controparte_1 che il principio di soccombenza poteva dirsi violato solo se le spese di lite fossero state poste a carico della parte vittoriosa, evidenziando, sotto diverso profilo, che i giusti motivi di compensazione non dovevano essere esplicitati, potendo desumersi dalla motivazione della sentenza;
paventava, in ogni caso, la sua estraneità alla lite, rimanendo opponibili al solo ente impositore le doglianze in prime cure del SE, e nondimeno la piena legittimità dell'emissione, a richiesta della , della cartella esattoriale, e rassegnava le suestese CP_2 conclusioni. Rinnovata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la notifica alla Prefettura, e dichiaratane la contumacia, all'udienza del 4 febbraio 2025, sulle conclusioni dell'appellante, la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto, ma nei termini di cui appresso. Scesa la scure del giudicato interno sull'annullamento della cartella esattoriale, va immediatamente rilevato, sul capo relativo alle spese di lite, che il Giudice di Pace, nella sentenza appellata, non ha minimamente motivato – se non apoditticamente con la stereotipata formula della ricorrenza di giusti motivi - la compensazione delle spese di lite operata in dispositivo, violando quindi specifico obbligo di legge, imposto dall'art. 92 c.p.c.
appare, al riguardo, la tesi propugnata dall'appellata , secondo cui, in Per_1 CP_3 primo luogo, vi sarebbe violazione del principio di soccombenza solo laddove le spese di lite fossero inopinatamente poste a carico della parte vittoriosa, e, nondimeno, il giudice non avrebbe obbligo di motivazione, potendosi le ragioni della compensazione desumere dalle complessive ragioni poste a fondamento della decisione.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere la sussistenza non solo di un cogente obbligo di motivazione della compensazione delle spese di lite, in ipotesi – come quella del caso di specie – di parte totalmente vittoriosa, quanto anche della necessità di specificazione esplicita della stessa, segnatamente in punto di peculiarità della materia del contendere o di assoluta novità della questione trattata (tra le tante, Cass. n. 14546/2015,
11217/2016, 4696/2019, 3977/2020, 30328/2022, 6424/2024).
Nella sentenza appellata, invece, il Giudice di Pace, pur premettendo la totale fondatezza dell'opposizione proposta dal SE (“non è stata data prova della regolare notifica delle ordinanze prefettizie, e pertanto si è proceduto alla formazione di un titolo esecutivo viziato formalmente, poiché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione, … con conseguente illegittimità della cartella esattoriale impugnata”), nell'operare l'integrale compensazione delle spese di lite, non ha speso alcuna motivazione, se non quella, apodittica,
2 che “ricorrono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti”, del tutto inidonea, in evidenza, a considerare assolto l'obbligo di specifica motivazione, imposto dalla prefata giurisprudenza. Peraltro, l'accoglimento integrale delle ragioni attoree, in primo grado, preclude qualsiasi rilievo di circostanze atte a giustificare, anche nella odierna sede, l'eventuale compensazione delle spese di lite.
La sentenza del Giudice di Pace va quindi emendata, provvedendosi alla liquidazione delle spese del primo grado, con relativa condanna. A tal ultimo riguardo, non coglie nel segno neppure l'eccezione di estraneità alla lite spesa dall' , in ragione dei motivi di opposizione (omessa Controparte_1 notifica delle ordinanze ingiunzione, e conseguente prescrizione della pretesa), che, a suo dire, vedrebbero contraddittore unico l'ente impositore, così escludendola dalla possibilità di considerarne la soccombenza. Anche a tal proposito, rileva l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. nn. 15390/2018, 14502/2020, 6092/2020).
Nelle decisioni richiamate, la Cassazione ha riscontrato proprio, in giudizio di opposizione a cartella esattoriale, l'eccezione dell'agente della riscossione – spesa anche nell'odierno giudizio - relativa all'impossibilità di sottrarsi all'emissione della cartella, affermandone invece, anche ai fini della legittimazione passiva, la qualità di “immancabile soggetto nei cui confronti, siccome ha dato in concreto luogo all'esecuzione esattoriale, o ha in concreto minacciato di farlo, è di conseguenza necessario dispiegare la contestazione, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla istituzionalizzata scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva”; “l'agente di riscossione ha quindi un vero e proprio onere di chiamare in causa l'ente «creditore interessato» (art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, ed ha altresì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata riguardi non già atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro, ma poi bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua - benché doverosa per l'impulso dell'ente creditore - stessa condotta, in forza non tanto (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità”; in conclusione, quindi, come premesso, benché resti “salva l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato, e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non è conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilità anche dell'agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, minacciata od intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi ascrivibili anche solo all'ente creditore interessato” (così, in motivazione, Cass. n. 15390/2018 cit.).
3 Ed allora, poiché non esercitata dall' , né in primo né in secondo Controparte_4 grado, la facoltà processuale di invocare la manleva della , all'accoglimento del CP_2 gravame consegue la condanna in solido degli originari opposti, odierni appellati, alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Nondimeno, l'assoluta semplicità della controversia impone la liquidazione, in dispositivo, dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in grado di appello in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, così riscrive il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite: “condanna l' e la , in Controparte_1 Controparte_2 solido, al pagamento delle spese che liquida in € 173,00 per compensi professionali calcolati al minimo tariffario, considerata la semplicità della controversia, oltre rimborso forfettario 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Munno, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
- condanna l' e la , in solido, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite dell'odierno grado di giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi documentati, ed in € 332,00 per competenze professionali, sempre calcolate al minimo tariffario in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Munno, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 19 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3066 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Munno, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Milelli n. 19, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
appellante
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Toscano, presso il cui studio, in Reggio Calabria, via Scala di Giuda n. 121, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
appellata
nonché contro
, in persona del Prefetto e legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 259/2023 R. Sent., depositata il 27.02.2023 dal
Giudice di Pace di Cosenza nella causa iscritta al n. 5052/2021 R.G.A.C. – opposizione a cartella esattoriale – compensazione spese di lite;
conclusioni delle parti: all'udienza del 4 febbraio 2025 l'appellante, unica parte presente, si è riportato a quelle rassegnate nell'atto di appello;
per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello in via preliminare e principale, riformare parzialmente, per il motivo sopra esposto, la sentenza impugnata nr. 259/2023 del Giudice di Pace di Cosenza e pertanto condannare l' e/o la al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza, da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario ex art. 93 c.p.c.”; l'appellata così ha concluso nella comparsa di costituzione e risposta: “l'On.le CP_3
Tribunale adito voglia rigettare l'appello proposto dal Sig. , perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 259/2023, mai notificata, depositata in data 27/02/2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza (CS), Dott. Francesco Tocci, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 5052/22 R.G.; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza la cartella esattoriale n. Parte_1
034 2020 00264599 34 000, invocandone l'annullamento in ragione dell'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione prodromica, nonché per intervenuta prescrizione della pretesa;
nella contumacia della , ente impositore, e dell' , con la CP_2 Controparte_1 sentenza in oggetto, il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, annullando la cartella, e tuttavia compensava le spese di lite.
Avverso tale ultimo capo della sentenza interponeva il tempestivo appello alla odierna attenzione il SE, censurandone la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver disatteso, pur accogliendo integralmente le ragioni dell'opponente, il principio di soccombenza, peraltro senza alcuna motivazione espressa, se non quella, meramente assertiva, della sussistenza di giusti motivi; rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in appello, l' propugnava, per un verso, Controparte_1 che il principio di soccombenza poteva dirsi violato solo se le spese di lite fossero state poste a carico della parte vittoriosa, evidenziando, sotto diverso profilo, che i giusti motivi di compensazione non dovevano essere esplicitati, potendo desumersi dalla motivazione della sentenza;
paventava, in ogni caso, la sua estraneità alla lite, rimanendo opponibili al solo ente impositore le doglianze in prime cure del SE, e nondimeno la piena legittimità dell'emissione, a richiesta della , della cartella esattoriale, e rassegnava le suestese CP_2 conclusioni. Rinnovata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la notifica alla Prefettura, e dichiaratane la contumacia, all'udienza del 4 febbraio 2025, sulle conclusioni dell'appellante, la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto, ma nei termini di cui appresso. Scesa la scure del giudicato interno sull'annullamento della cartella esattoriale, va immediatamente rilevato, sul capo relativo alle spese di lite, che il Giudice di Pace, nella sentenza appellata, non ha minimamente motivato – se non apoditticamente con la stereotipata formula della ricorrenza di giusti motivi - la compensazione delle spese di lite operata in dispositivo, violando quindi specifico obbligo di legge, imposto dall'art. 92 c.p.c.
appare, al riguardo, la tesi propugnata dall'appellata , secondo cui, in Per_1 CP_3 primo luogo, vi sarebbe violazione del principio di soccombenza solo laddove le spese di lite fossero inopinatamente poste a carico della parte vittoriosa, e, nondimeno, il giudice non avrebbe obbligo di motivazione, potendosi le ragioni della compensazione desumere dalle complessive ragioni poste a fondamento della decisione.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere la sussistenza non solo di un cogente obbligo di motivazione della compensazione delle spese di lite, in ipotesi – come quella del caso di specie – di parte totalmente vittoriosa, quanto anche della necessità di specificazione esplicita della stessa, segnatamente in punto di peculiarità della materia del contendere o di assoluta novità della questione trattata (tra le tante, Cass. n. 14546/2015,
11217/2016, 4696/2019, 3977/2020, 30328/2022, 6424/2024).
Nella sentenza appellata, invece, il Giudice di Pace, pur premettendo la totale fondatezza dell'opposizione proposta dal SE (“non è stata data prova della regolare notifica delle ordinanze prefettizie, e pertanto si è proceduto alla formazione di un titolo esecutivo viziato formalmente, poiché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione, … con conseguente illegittimità della cartella esattoriale impugnata”), nell'operare l'integrale compensazione delle spese di lite, non ha speso alcuna motivazione, se non quella, apodittica,
2 che “ricorrono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti”, del tutto inidonea, in evidenza, a considerare assolto l'obbligo di specifica motivazione, imposto dalla prefata giurisprudenza. Peraltro, l'accoglimento integrale delle ragioni attoree, in primo grado, preclude qualsiasi rilievo di circostanze atte a giustificare, anche nella odierna sede, l'eventuale compensazione delle spese di lite.
La sentenza del Giudice di Pace va quindi emendata, provvedendosi alla liquidazione delle spese del primo grado, con relativa condanna. A tal ultimo riguardo, non coglie nel segno neppure l'eccezione di estraneità alla lite spesa dall' , in ragione dei motivi di opposizione (omessa Controparte_1 notifica delle ordinanze ingiunzione, e conseguente prescrizione della pretesa), che, a suo dire, vedrebbero contraddittore unico l'ente impositore, così escludendola dalla possibilità di considerarne la soccombenza. Anche a tal proposito, rileva l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore” (Cass. nn. 15390/2018, 14502/2020, 6092/2020).
Nelle decisioni richiamate, la Cassazione ha riscontrato proprio, in giudizio di opposizione a cartella esattoriale, l'eccezione dell'agente della riscossione – spesa anche nell'odierno giudizio - relativa all'impossibilità di sottrarsi all'emissione della cartella, affermandone invece, anche ai fini della legittimazione passiva, la qualità di “immancabile soggetto nei cui confronti, siccome ha dato in concreto luogo all'esecuzione esattoriale, o ha in concreto minacciato di farlo, è di conseguenza necessario dispiegare la contestazione, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla istituzionalizzata scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva”; “l'agente di riscossione ha quindi un vero e proprio onere di chiamare in causa l'ente «creditore interessato» (art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, ed ha altresì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata riguardi non già atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro, ma poi bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua - benché doverosa per l'impulso dell'ente creditore - stessa condotta, in forza non tanto (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità”; in conclusione, quindi, come premesso, benché resti “salva l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato, e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non è conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilità anche dell'agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, minacciata od intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi ascrivibili anche solo all'ente creditore interessato” (così, in motivazione, Cass. n. 15390/2018 cit.).
3 Ed allora, poiché non esercitata dall' , né in primo né in secondo Controparte_4 grado, la facoltà processuale di invocare la manleva della , all'accoglimento del CP_2 gravame consegue la condanna in solido degli originari opposti, odierni appellati, alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Nondimeno, l'assoluta semplicità della controversia impone la liquidazione, in dispositivo, dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in grado di appello in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, così riscrive il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite: “condanna l' e la , in Controparte_1 Controparte_2 solido, al pagamento delle spese che liquida in € 173,00 per compensi professionali calcolati al minimo tariffario, considerata la semplicità della controversia, oltre rimborso forfettario 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Munno, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
- condanna l' e la , in solido, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite dell'odierno grado di giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi documentati, ed in € 332,00 per competenze professionali, sempre calcolate al minimo tariffario in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Munno, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 19 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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