Articolo 8 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 gennaio 1957
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Versione
1 gennaio 1965
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Versione
13 agosto 1967
Art. 8.
A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori. ((2)) ((Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "In aggiunta al contributo previsto dall' articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima."; ha inoltre disposto (con l'art. 3 comma 2) che "Tale contributo suppletivo e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge. Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Con effetto a partire dal 1 gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell' articolo 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 [...]".
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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