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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/10/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. IA MI delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1115/2025, ex artt. 84
e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di revoca del PSS, emesso dalla Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, nei confronti di , rappresentato e difeso dall'avv. Luciano MORETTI ammesso al PSS Parte_1 con provvedimento del COA di Bari, mediante atto n. 2827/2023 del 20 giugno 2023, nel procedimento innanzi alla Corte di appello per la riforma della sentenza n°3427 del 6/12/2022 emessa dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro;
rilevato che il , pur ritualmente citato non siè costituito e ne va dichiarata Controparte_1 la contumacia e che il Procuratore Generale è intervenuto mediante deposito di note scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, ha emesso la seguente
SENTENZA
Col decreto opposto, pronunciato dalla Corte di Appello Sezione Lavoro il 19.05.2025, era stata disposta la revoca dell'ammissione del al PSS, con la seguente motivazione: “mediante la Pt_1 proposizione di distinte opposizioni per ciascun avviso sotteso alla medesima intimazione Pt_1 abbia artificiosamente frazionato la tutela giudiziaria, ponendo così in essere una condotta contraria al generale dovere di correttezza e buona fede e, di conseguenza, abusando dello strumento processuale;
ritenuto che
tale comportamento integri gli estremi della mala fede o quanto meno della colpa grave, avendo agito senza la normale prudenza e comunque con modalità tali da aggravare Pt_1 ingiustificatamente la posizione processuale delle controparti;
”;
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ dopo aver richiesto ed ottenuto l'ammissione al Patrocinio a carico dello Stato (in via provvisoria dal COA di Bari) aveva proposto appello avverso la sentenza n°3427 del
6/12/2022 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, emessa nella causa RG n°3380/2022 che aveva respinto l'opposizione all'intimazione di pagamento n°014 2021 90017402 21 000, CP_ (per la parte di pretese dell' per €.2.414,30, relative all'avviso di addebito n°314 2015
00028456 14 000, asseritamente notificato il 31/10/2015,) notificatagli dall'
[...] CP_ su istanza dell' per contributi I.V.S., contro , ed Controparte_3 CP_2 CP_4
, . Controparte_5
✓ Infatti, in data 17/1/2022, aveva notificato al l'intimazione di pagamento n°014 Pt_1
2021 90017402 21 000 sulla base di n°15 cartelle esattoriali e di n°14 avvisi di addebito che indicava come precedentemente notificati, tutti in tempi diversi e con varie modalità. ✓ Tale intimazione di pagamento relativamente ad alcuni di questi avvisi (11), veniva opposta con diversi ricorsi incardinati presso il Tribunale di Bari (Sezione Lavoro), definiti con sentenze che, se di rigetto o di accoglimento parziale, erano state poi appellate innanzi alla
Corte di Appello, Sezione Lavoro. Era stato infatti ritenuto necessario differenziare le impugnative dei diversi avvisi di addebito contenuti nella stessa intimazione, affinché ogni singolo avviso di addebito fosse esaminato autonomamente senza che la mole di atti Cont depositata indistintamente dall' creasse confusione.
Non si era trattato, dunque, di un frazionamento artificioso della tutela giudiziaria, come ritenuto dalla Corte di Appello, bensì della necessità di tenere separate le opposizioni relative ai diversi avvisi di addebito.
✓ L'interpretazione della Corte di Appello contrasta, inoltre, con lo sviluppo processuale del I grado posto che la circostanza della ritenuta parcellizzazione della difesa, era stata anche in quella sede sollevata in I grado, ma, evidentemente non era stata ritenuta rilevante;
diversamente sarebbe stata disposta la riunione dei procedimenti, che nella specie non è stata né chiesta, né disposta anche laddove il medesimo giudice era stato assegnatario di più procedimenti relativi a opposizioni relative alla medesima intimazione;
in questi casi (R.G.
3463,3521 e 3257 e RG n°3169, 3252 e 3394) tali cause sono state congiuntamente trattate e decise con distinte sentenze, senza essere riunite;
tanto a conferma dell'opportunità della trattazione separata dei ricorsi.
✓ stante l'emissione di distinte sentenze, ciascuna di esse avrebbe potuto essere impugnata con un distinto atto di appello.
✓ Anche dal punto di vista oggettivo non è, nella specie ravvisabile alcun abuso trattandosi nella specie non di unico credito artificiosamente frazionato (come nei precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte, ma di diversi (pretesi) debiti relativi a ratei per diverse annualità di contributi, che del tutto occasionalmente erano stati riportati indicati nello stesso avviso di mora per un sollecito di pagamento
✓ In diverso procedimento (R.G.1394/2023) altro collegio della medesima sezione, pur sollevata la questione, aveva deciso in maniera opposta a quella oggi in esame.
Ha chiesto pertanto:
“che la Corte di Appello di Bari, per tutti i motivi indicati in narrativa, e sulla scorta della documentazione depositata, voglia accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento datato 19/5/2025 (e pubblicato il 22/5/2025), emesso nel procedimento R.G.611/2023 della
Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, con il quale veniva revocato il beneficio del patrocinio a carico dello Stato (già concesso all'esponente per l'indicato procedimento), e quindi annullarlo;
spese come per legge.
Salva ogni ulteriore eccezione, deduzione, richiesta e conclusione da formularsi nei termini e nelle forme di rito anche in base al comportamento di controparte.
Si chiede acquisirsi la documentazione delle cause indicate nel presente atto”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto. Rileva la Corte che, nella specie il provvedimento opposto si fonda sul ritenuto abusivo frazionamento di un credito ritenuto unitario.
Sul punto va segnalato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 (Pres. D'Ascola, Rel. Rubino), si sono espresse nuovamente sulla questione dell'abusivo frazionamento del credito anche se con particolare riferimento alla sanzione dell'improcedibilità per tale ingiustificata domanda frazionata.
Questi i principi di diritto espressi:
“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale
In base alle note sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite del 2017, il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (così le Sezioni Unite, n. 4090/2017 e n.
4091/2017): la violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo.
Sul tema si era già espressa la Cassazione, per cui la distinta proponibilità di autonome domande creditorie relative a diritti distinti, ma afferenti lo stesso rapporto di durata, tra le stesse parti, è ammissibile se sia presente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Nella specie, come anche evidenziato dal difensore non si concorda in ordine alla unicità del credito avendo il impugnato autonome pretese pur fatte valere dall'ADE mediante la stessa Pt_1 intimazione.
E peraltro è anche vero che nell'ambito del primo giudizio nessuno dei giudicanti assegnatari dei procedimenti (pur consapevoli) ha proceduto alla riunione degli stessi evidentemente ritenendoli oggettivamente autonomi. Successivamente il ricorrente era obbligato ad impugnare singolarmente le sentenze innanzi alla
Corte di Appello.
Va quindi confermata la piena validità dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del ricorrente.
Vanno pertanto liquidate le spese del procedimento in favore del difensore del . Pt_1
Quanto all'entità della liquidazione mette conto rilevare che la Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep. 31/10/2007 ) Rv. 237786
- 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
L'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Nella specie va applicato il DM 147/22 e la liquidazione deve avvenire nei termini dei valori minimi, stante la obiettiva semplicità delle questioni trattate e per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (II scaglione). Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto della riduzione di
1/2 prevista dall'art. 130 del DPR 115/02 e dell'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
Nulla va liquidato per la fase di trattazione in quanto coincidente con la fase decisionale.
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Stante la mancata costituzione del MINISTERO reclamato va disposta la compensazione delle spese del presente procedimento
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione e in riforma del decreto opposto dispone l'annullamento della revoca dell'ammissione, in modalità retroattiva, al Patrocinio a Spese dello Stato di . Parte_1
Liquida in favore dell'Avv. Luciano MORETTI, per la prestazione professionale prestata gli onorari nella misura complessiva di € € 625,30, somma già ridotta di ½ ai sensi dell'art. art. 130 Dpr 115/02 oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, 28.10.2025
Il Presidente delegato
IA MI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. IA MI delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 1115/2025, ex artt. 84
e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di revoca del PSS, emesso dalla Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, nei confronti di , rappresentato e difeso dall'avv. Luciano MORETTI ammesso al PSS Parte_1 con provvedimento del COA di Bari, mediante atto n. 2827/2023 del 20 giugno 2023, nel procedimento innanzi alla Corte di appello per la riforma della sentenza n°3427 del 6/12/2022 emessa dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro;
rilevato che il , pur ritualmente citato non siè costituito e ne va dichiarata Controparte_1 la contumacia e che il Procuratore Generale è intervenuto mediante deposito di note scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, ha emesso la seguente
SENTENZA
Col decreto opposto, pronunciato dalla Corte di Appello Sezione Lavoro il 19.05.2025, era stata disposta la revoca dell'ammissione del al PSS, con la seguente motivazione: “mediante la Pt_1 proposizione di distinte opposizioni per ciascun avviso sotteso alla medesima intimazione Pt_1 abbia artificiosamente frazionato la tutela giudiziaria, ponendo così in essere una condotta contraria al generale dovere di correttezza e buona fede e, di conseguenza, abusando dello strumento processuale;
ritenuto che
tale comportamento integri gli estremi della mala fede o quanto meno della colpa grave, avendo agito senza la normale prudenza e comunque con modalità tali da aggravare Pt_1 ingiustificatamente la posizione processuale delle controparti;
”;
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ dopo aver richiesto ed ottenuto l'ammissione al Patrocinio a carico dello Stato (in via provvisoria dal COA di Bari) aveva proposto appello avverso la sentenza n°3427 del
6/12/2022 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, emessa nella causa RG n°3380/2022 che aveva respinto l'opposizione all'intimazione di pagamento n°014 2021 90017402 21 000, CP_ (per la parte di pretese dell' per €.2.414,30, relative all'avviso di addebito n°314 2015
00028456 14 000, asseritamente notificato il 31/10/2015,) notificatagli dall'
[...] CP_ su istanza dell' per contributi I.V.S., contro , ed Controparte_3 CP_2 CP_4
, . Controparte_5
✓ Infatti, in data 17/1/2022, aveva notificato al l'intimazione di pagamento n°014 Pt_1
2021 90017402 21 000 sulla base di n°15 cartelle esattoriali e di n°14 avvisi di addebito che indicava come precedentemente notificati, tutti in tempi diversi e con varie modalità. ✓ Tale intimazione di pagamento relativamente ad alcuni di questi avvisi (11), veniva opposta con diversi ricorsi incardinati presso il Tribunale di Bari (Sezione Lavoro), definiti con sentenze che, se di rigetto o di accoglimento parziale, erano state poi appellate innanzi alla
Corte di Appello, Sezione Lavoro. Era stato infatti ritenuto necessario differenziare le impugnative dei diversi avvisi di addebito contenuti nella stessa intimazione, affinché ogni singolo avviso di addebito fosse esaminato autonomamente senza che la mole di atti Cont depositata indistintamente dall' creasse confusione.
Non si era trattato, dunque, di un frazionamento artificioso della tutela giudiziaria, come ritenuto dalla Corte di Appello, bensì della necessità di tenere separate le opposizioni relative ai diversi avvisi di addebito.
✓ L'interpretazione della Corte di Appello contrasta, inoltre, con lo sviluppo processuale del I grado posto che la circostanza della ritenuta parcellizzazione della difesa, era stata anche in quella sede sollevata in I grado, ma, evidentemente non era stata ritenuta rilevante;
diversamente sarebbe stata disposta la riunione dei procedimenti, che nella specie non è stata né chiesta, né disposta anche laddove il medesimo giudice era stato assegnatario di più procedimenti relativi a opposizioni relative alla medesima intimazione;
in questi casi (R.G.
3463,3521 e 3257 e RG n°3169, 3252 e 3394) tali cause sono state congiuntamente trattate e decise con distinte sentenze, senza essere riunite;
tanto a conferma dell'opportunità della trattazione separata dei ricorsi.
✓ stante l'emissione di distinte sentenze, ciascuna di esse avrebbe potuto essere impugnata con un distinto atto di appello.
✓ Anche dal punto di vista oggettivo non è, nella specie ravvisabile alcun abuso trattandosi nella specie non di unico credito artificiosamente frazionato (come nei precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte, ma di diversi (pretesi) debiti relativi a ratei per diverse annualità di contributi, che del tutto occasionalmente erano stati riportati indicati nello stesso avviso di mora per un sollecito di pagamento
✓ In diverso procedimento (R.G.1394/2023) altro collegio della medesima sezione, pur sollevata la questione, aveva deciso in maniera opposta a quella oggi in esame.
Ha chiesto pertanto:
“che la Corte di Appello di Bari, per tutti i motivi indicati in narrativa, e sulla scorta della documentazione depositata, voglia accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento datato 19/5/2025 (e pubblicato il 22/5/2025), emesso nel procedimento R.G.611/2023 della
Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, con il quale veniva revocato il beneficio del patrocinio a carico dello Stato (già concesso all'esponente per l'indicato procedimento), e quindi annullarlo;
spese come per legge.
Salva ogni ulteriore eccezione, deduzione, richiesta e conclusione da formularsi nei termini e nelle forme di rito anche in base al comportamento di controparte.
Si chiede acquisirsi la documentazione delle cause indicate nel presente atto”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto. Rileva la Corte che, nella specie il provvedimento opposto si fonda sul ritenuto abusivo frazionamento di un credito ritenuto unitario.
Sul punto va segnalato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 (Pres. D'Ascola, Rel. Rubino), si sono espresse nuovamente sulla questione dell'abusivo frazionamento del credito anche se con particolare riferimento alla sanzione dell'improcedibilità per tale ingiustificata domanda frazionata.
Questi i principi di diritto espressi:
“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale
In base alle note sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite del 2017, il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (così le Sezioni Unite, n. 4090/2017 e n.
4091/2017): la violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo.
Sul tema si era già espressa la Cassazione, per cui la distinta proponibilità di autonome domande creditorie relative a diritti distinti, ma afferenti lo stesso rapporto di durata, tra le stesse parti, è ammissibile se sia presente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Nella specie, come anche evidenziato dal difensore non si concorda in ordine alla unicità del credito avendo il impugnato autonome pretese pur fatte valere dall'ADE mediante la stessa Pt_1 intimazione.
E peraltro è anche vero che nell'ambito del primo giudizio nessuno dei giudicanti assegnatari dei procedimenti (pur consapevoli) ha proceduto alla riunione degli stessi evidentemente ritenendoli oggettivamente autonomi. Successivamente il ricorrente era obbligato ad impugnare singolarmente le sentenze innanzi alla
Corte di Appello.
Va quindi confermata la piena validità dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del ricorrente.
Vanno pertanto liquidate le spese del procedimento in favore del difensore del . Pt_1
Quanto all'entità della liquidazione mette conto rilevare che la Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep. 31/10/2007 ) Rv. 237786
- 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
L'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Nella specie va applicato il DM 147/22 e la liquidazione deve avvenire nei termini dei valori minimi, stante la obiettiva semplicità delle questioni trattate e per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (II scaglione). Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto della riduzione di
1/2 prevista dall'art. 130 del DPR 115/02 e dell'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
Nulla va liquidato per la fase di trattazione in quanto coincidente con la fase decisionale.
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Stante la mancata costituzione del MINISTERO reclamato va disposta la compensazione delle spese del presente procedimento
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione e in riforma del decreto opposto dispone l'annullamento della revoca dell'ammissione, in modalità retroattiva, al Patrocinio a Spese dello Stato di . Parte_1
Liquida in favore dell'Avv. Luciano MORETTI, per la prestazione professionale prestata gli onorari nella misura complessiva di € € 625,30, somma già ridotta di ½ ai sensi dell'art. art. 130 Dpr 115/02 oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, 28.10.2025
Il Presidente delegato
IA MI