Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/01/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03919/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3919 del 2024, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS- in qualità di genitori della Minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Comprensivo-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- del 13 agosto 2024 e dell’estratto del verbale GLO del 30.5.2024, con cui sono state assegnate n. 22 su 29 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024-2025 all’alunna, documenti notificati a mezzo pec in data 13.8.2024;
PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto dell’alunna ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (29 ore settimanali), o in subordine, di assegnare alla stessa un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dall’On. Tribunale adito,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
-la minore indicata in epigrafe è affetta da -OMISSIS-, di cui al comma 3 dell’art. 3 della L. 104/92, come accertato dal verbale dell’INPS di -OMISSIS-e frequenterà per l’a.s. 2024/2025 la classe quarta della scuola primaria;
- per l’a.s. 2024/2025 le sono state assegnate n. 22 ore di insegnamento di sostegno settimanali, a fronte di 29 ore di offerta scolastica, per carenza di personale docente specializzato assegnato alla scuola;
Osservato che:
- in relazione alla situazione specifica della piccola in controversia, si registra un precedente della Sezione (sentenza del 21 febbraio 2022, n. 1180), pubblicata quando la minore frequentava il primo anno della scuola primaria;
-con tale decisione, in ossequio a principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza anche costituzionale in tale sede richiamati, si è affermata l’esigenza di parametrare la misura del sostegno scolastico sulla base del fabbisogno formativo (a quella data la disabilità era stata qualificata ai sensi del comma 1 dell’art. 3 sopra citato);
-la predetta motivazione, per quanto il giudizio fosse riferito ad anno scolastico diverso, avrebbe dovuto orientare le successive determinazioni dirigenziali come quella in oggetto, tenendo conto anche del fatto che la disabilità, prima qualificata ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge 104/92, è invece da ultimo stata accertata come “ grave ” ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
Considerato che, con ordinanza cautelare del 6 settembre 2024, n. 1678 è stata accolta l’istanza e l’amministrazione è stata tenuta a rideterminarsi;
Osservato che in data 19 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato nota con la quale dichiara che l’amministrazione ha adempiuto all’ordinanza e contemporaneamente chiede la cessata materia del contendere;
Rilevato che non vi sono i presupposti per la dichiarazione di merito di cessata materia del contendere ex art. 34 ultimo comma c.p.a., non essendo dimostrata la piena soddisfazione dell’interesse fondamentale fatto valere in giudizio, poiché l’amministrazione non ha adottato una determinazione autonoma, né peraltro il PEI per l’anno 2024/2025 il cui termine di adozione è scaduto, ma si è limitata ad ottemperare a quanto indicato nell’ordinanza citata;
Ritenuto che tuttavia la dichiarazione contenuta nella nota possa essere interpretata come sopravvenuta carenza di interesse con doverosa dichiarazione di improcedibilità del ricorso e condanna alle spese per soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore distrattario, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.