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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 885/2022
Dott. GI MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. HE GN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 885/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 2025
d a
OGGETTO: (P. IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1
Promessa di pagamento in ZI (BS) - cascina Tenca - via Milano n. 56, in persona del legale
- Ricognizione di rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARINI debito STEFANO e FRANCHI ELENA, entrambi del Foro di Brescia, procuratori
CODICE: domiciliatari come da procura agli atti.
P.IVA_2 APPELLANTE
c o n t r o
(P. IVA , con sede in Roma (RM) - via CP_1 P.IVA_3
Rivarone n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti MELIADÒ
NN e OR AU, entrambi del Foro di Milano, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1884/2022, pubblicata il 6 luglio 2022. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Per le causali esposte ed in atti, previe le declaratorie tutte del caso:
- In riforma dell'impugnata sentenza n. 1884/2022, pubblicata il 06.07.2022
e notificata il 14.07.2022, resa inter partes dal Tribunale di Brescia, respingere ogni avversa domanda e richiesta in quanto inammissibile, preclusa e comunque illegittima ed infondata, ovvero in subordine, riconoscere il credito di nella minor accertanda giusta misura;
CP_1
- Inoltre ed in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, condannarsi la ricorrente appellata
[...]
a pagare all'appellante Controparte_2 Parte_2
, l'importo di sua spettanza, pari ad euro 358.957,67 (come
[...]
da controparte riconosciuto) ovvero quella diversa somma che risulterà dalla stessa dovuta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
- In Via istruttoria: per quanto eventualmente necessario, si ribadiscono le istanze ed opposizioni istruttorie come in atti formulate.
Spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario, rifusi.”.
Dell'appellata
“a) Accertata incidenter tantum la causa di scioglimento e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese della Parte_1
dichiarare l'Interruzione del presente Giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 299 c.p.c.
b) In subordine, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. emettendo ordinanza di cui all'art. 348 ter c.p.c. poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...]
alla Sentenza emessa in data 4.7.2022 dal Tribunale di Parte_1
Brescia, in data in persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio nel procedimento civile n. R.G. 1088/2022.
c) In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, Parte_1
onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale accertare e dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito di €
359.313,36 vantato dall' nei confronti della CP_1 [...]
e per l'effetto dichiarare l'avvenuta Parte_2
compensazione del predetto credito ex art. 1243 c.c. con il credito di €
358.957,67 vantato dalla Parte_2
nei confronti della CP_1
Condannare la al pagamento nei confronti Parte_1
della della somma di € 355,69 pari alla differenza tra i due CP_1
crediti, nonché alla refusione a favore della società ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio.”.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che:
- con scrittura privata del 14 gennaio 2014, la società agricola
[...]
aveva venduto a un quantitativo di n. 2388 Parte_1 CP_1
scrofette, n. 2940 scrofe di gestazione, n. 560 scrofe in sala parto e n. 104 scrofe di fine carriera, per l'importo totale di € 1.000.000;
- il suddetto importo avrebbe dovuto essere corrisposto da in tre CP_1
anni, con rate semestrali anticipate di pari importo, a partire dal mese di febbraio 2019;
- oltre a tale ammontare, la ricorrente era debitrice, nei confronti CP_1
di dell'ulteriore somma di € 4.473,70, dovuta a titolo di Parte_1
“medicinali per animali”;
- a sua volta, era creditrice, nei confronti di della CP_1 Parte_1
somma di € 359.313,36, come attestato dalla perizia giurata del Dott.
(perizia certificata ed asseverata del 4.1.2019); Persona_1 - in particolare, il credito di nei confronti della convenuta si CP_1
componeva delle seguenti voci: (a) residuo compensazione Affitto 1° semestre 2012, pari ad € 7.113,37; (b) accollo bollette “ON” energia 2012, per l'importo di € 4.840,40; (c) accollo debito per cessione contratto d'affitto
“La MO”, per l'importo di € 105.770,28; (d) precetto la Zootecnica
Group S.p.A., per pignoramento presso terzi, somma pagata dalla ricorrente
(€ 26.924,16); (e) riaddebito spese notarili per l'importo di € 3.474,00; (f) credito per vendita suinetti da allevamento, pari ad € 134.080,65; (g) residuo fattura 69/A1 del 24.3.2014, per l'importo di € 2.343,00; (h) assegnazione per pignoramento presso terzi (€ 26.768,42) e assegnazione Per_2
Fa.Ma.Vit per pignoramento presso terzi (€ 47.999,08);
- in data 27 gennaio 2016, con contratto di cessione del credito, Parte_1 aveva ceduto ad una società terza, il credito di € 1.000.000, vantato CP_3
nei confronti di a fronte di un corrispettivo pari ad € 100.000; CP_1
- detta cessione di credito veniva comunicata alla ricorrente via PEC in data
20 aprile 2016;
- aveva contestato la predetta comunicazione, rilevando che il CP_1 credito ceduto non fosse dell'importo di € 1.000.000, bensì di € 645.160,34, tenuto conto delle reciproche poste creditorie, evidenziando, inoltre, che il credito vantato da nei confronti di ammontava CP_1 Parte_1
ad € 354.483,97;
- in data 20 giugno 2017, comunicava ad di aver CP_3 CP_1
operato una “ri-cessione” parziale del credito, in favore di per Parte_1
una somma pari ad € 354.483,97 e che, pertanto, essa rimaneva titolare del credito per l'importo di € 645.160,34, così come quantificato dalla stessa
CP_1
Si costituiva in giudizio contestando tutto Parte_1
quanto ex adverso dedotto, a sua volta deducendo:
- che, con accordo del 10 gennaio 2014, le parti avevano definito tutte le loro precedenti pendenze, concordando, in via transattiva, l'importo spettante ad nella misura di € 3.455.000,00; CP_1
- che, per effetto di tale scrittura privata, aveva riconosciuto CP_1 espressamente di essere debitrice, nei confronti di della Parte_1
somma di € 1.000.000, a titolo di prezzo di vendita delle scrofe.
Tanto premesso, la resistente eccepiva:
- l'inammissibilità e/o infondatezza delle pretese di in quanto CP_1
precluse dal suddetto accordo transattivo;
- la mancanza di qualsivoglia prova a sostegno delle pretese vantate dalla ricorrente e, di contro, l'esistenza del credito in favore di per Parte_1
l'importo di € 358.957,67, come espressamente riconosciuto da CP_1
Chiedeva, pertanto, al Tribunale: “in via preliminare, disporsi il mutamento del rito da sommario ad ordinario, con assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; nel merito, respingere ogni avversaria domanda in quanto inammissibile, preclusa e comunque illegittima e infondata;
in via riconvenzionale, condannarsi la ricorrente a pagare alla CP_1 [...]
l'importo di sua spettanza, pari ad € 358.957,67 ovvero di Parte_1
quella diversa somma che risulterà ad essa dovuta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.”.
Convertito il rito, la causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 1884/2022, pubblicata il 6 luglio 2022, il Tribunale di
Brescia, accertato il credito di nei confronti di CP_1 Parte_1 per l'importo di € 359.313,36, accertato il controcredito di nei Parte_1
confronti di per l'importo di € 358.957,67, operata la CP_1
compensazione ex art. 1243 cod. civ., condannava al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 355,69, oltre interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta da condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, in particolare:
- riteneva documentalmente provata l'esistenza del credito eccepito in compensazione dalla società attrice, rilevando, peraltro, la sostanziale non contestazione di detto credito ad opera della controparte, che, nella propria comparsa costitutiva, si era limitata a una generica contestazione della pretesa azionata, deducendo la preclusione della domanda di accertamento del credito e solo nella comparsa conclusionale aveva contestato in modo specifico le singole voci del credito;
- tanto premesso, accertava, voce per voce, la raggiunta prova documentale del credito:
- in primis, rilevava che l'asseverazione giurata del dott. Per_1
(doc. 3 attrice), posta dall'attrice a sostegno della propria pretesa,
[...]
pur non rivestendo valore probatorio intrinseco, in quanto atto unilaterale, risultava, tuttavia, idonea a fornire una specifica allegazione delle singole voci di credito, comprovate dai documenti allegati al ricorso introduttivo;
Sintetizzava “le seguenti voci di credito dedotte, e precisamente: (a) residuo compensazione Affitto 1° semestre 2012, pari ad € 7.113,37; (b) accollo bollette “ON” energia 2012, per l'importo di € 4.840,40; (c) accollo debito per cessione contratto d'affitto “La MO”, per l'importo di €
105.770,28; (d) precetto la Zootecnica Group spa, per pignoramento presso terzi (€ 26.924,16); (e) “riaddebito” spese notarili per l'importo di € 3.474;
(f) credito per vendita suinetti da allevamento, pari ad € 134.080,65; (g) residuo fattura 69/A1 del 24.3.2014, per l'importo di € 2.343; (h) assegnazione per pignoramento presso terzi (€ 26.768,42) e Per_2 assegnazione Fa.Ma.Vit per pignoramento presso terzi (€ 47.999,08); accertava che “le voci sub. (a), (b), (e) e (g)..,, traggono origine dal rapporto contrattuale di affitto di ramo di azienda intercorso tra la concedente Pt_1
e l'affittuaria (all. 1), sottoscritto dalle parti in data 29.12.2011 e CP_1
depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia il 12.1.2012, prot. n.
2273, nonché nel successivo contratto modificativo del 20.12.2012”.
- quanto all'importo sub a) (“residuo compensazione Affitto 1° semestre 2012, pari ad € 7.113,37”), lo riteneva provato atteso che “si riferisce all'importo dovuto dalla a titolo di canone di affitto previsto CP_1
dal già citato contratto di affitto del 29.1.2011, relativo al 1° semestre del
2012, pari all'importo di € 90.000, al quale devono essere detratti in compensazione gli importi anticipati dalla stessa EC e di competenza della concedente , e precisamente: le spese di manutenzione straordinaria Pt_1
eseguite sugli allevamenti, per l'importo di € 7.093,82; l'esercizio del diritto di ritenzione suini da parte del soccidario per Controparte_4 mancati acconti di liquidazione soccida, pari ad € 55.410; infine, il pagamento del TFR e mensilità pregresse riferite al personale di competenza di , da parte di per conto di , come da accordo tra le Pt_1 CP_1 Pt_1 parti, per l'importo di € 34.609,55.”;
- quanto alla voce sub b) (“accollo bollette “ON” energia 2012, per
l'importo di € 4.840,40”), lo riteneva provato perché “attestato dalla contabile di pagamento e dalle ricevute di bonifico prodotte all. 5, dai quali risultano chiaramente le fatture della ON verso , pagate da Pt_1 CP_1
per suo conto.”; le stesse considerazioni valevano per il “riaddebito” spese notarili per l'importo di € 3.474” (voce e) che riteneva provate, atteso che tali spese “contrattualmente, erano poste “a carico di entrambe le parti, per giusta metà” , come previsto all'art. 12.2 del suddetto contratto” e che “dalla fattura riepilogativa prodotta dalla EC (all. 8) emerge il credito a favore dell'attrice per l'importo di € 3.470.”; quanto alla voce sub g) (residuo fattura 69/A1 del 24.3.2014, per l'importo di € 2.343), era “attestata dalla fattura n. 3 del 31 gennaio 2014 (all. 10), relativa al residuo tra gli importi riferiti alla penalità riconosciuta in favore di ed il credito di per la vendita ad EC del magazzino suini, CP_1 Pt_1
per l'importo di € 2.343”;
- quanto alla voce sub c) (“accollo debito per cessione contratto
d'affitto “La MO”, per l'importo di € 105.770,28”, lo riteneva provato accertando che “è attestato dal verbale di accordo del 19.11.2012
(all. 6), sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti in causa nonché dal legale rappresentante della società e Parte_3 che “l'esborso della suddetta somma da parte della in favore della CP_1
società La MO è attestato dall'estratto conto al 31.12.2012 dell'attrice (all. 6).”;
- quanto alla voce sub d) ( “precetto la Zootecnica Group spa, per pignoramento presso terzi (€ 26.924,16)”, lo riteneva provato perché
“attestato dall'atto di precetto, dall'ordinanza di condanna e dall'estratto conto prodotti con l'allegato 7, dai quali risulta chiaramente il credito a favore della per l'importo di € 26.924,16.”; CP_1 - quanto alla voce sub f) (“credito per vendita suinetti da allevamento, pari ad € 134.080,65”(, lo riteneva provato perché “attestato dalle fatture n.
2 del 5.1.2012 e n. 6 del 12.1.2012 nonché dai relativi documenti di trasporto
(all. 9), dai quali emerge un credito a favore dell'attrice pari all'importo di
€ 134.080,65”;
- quanto alla voce sub h) (“assegnazione per pignoramento Per_2
presso terzi (€ 26.768,42)” e alla “assegnazione Fa.Ma.Vit per pignoramento presso terzi (€ 47.999,08)”), la riteneva provata perché “dagli atti del suddetto giudizio di esecuzione (n. 621/2015 RG. Es.), prodotti dall'attrice allegato 11, risulta certo, liquido ed esigibile il credito in favore della CP_1 per gli importi di € 26.768,42 e € 47.999,08 per pignoramento presso terzi.”;
- riteneva, pertanto, dimostrata la sussistenza del credito di € 359.313,36, vantato da nei confronti di CP_1 Parte_1
- respingeva l'eccezione svolta dalla convenuta, per cui il credito vantato dall'attrice sarebbe risultato superato dall'accordo di conciliazione del 10 gennaio 2014, con il quale le parti avrebbero regolato tutte le loro precedenti pendenze, comprese quelle relative alle voci di credito azionate;
- accertava, infatti, che dalla lettura dell'accordo, emergeva che l'oggetto della transazione era solamente il credito vantato da nei CP_1 confronti di per un totale di € 3.455.000,00 e che tale credito Parte_1
aveva natura risarcitoria, conseguente al grave inadempimento contrattuale, riferibile al contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data
29.12.2011, e successivo contratto modificativo del 20.12.2012; tramite detto accordo le parti avevano convenuto di “dichiarare risolto con effetto immediato ex art. 1453 c.c. e per colpa di il contratto di affitto di Parte_1
ramo d'azienda sottoscritto in data 29.12.2011” e hanno “quantificato e riconosciuto transattivamente il risarcimento dei danni tutti patiti da Pt_4
[... per danno emergente e lucro cessante così come appresso composto (a +
b): a) 3.455.000 b) n.ro 864 suini […]”, sicché, a giudizio del Tribunale, non vi era alcun riferimento a pendenze o posizioni di credito/debito fra le parti, né passate né future, avendo esso ad oggetto soltanto il diritto di credito sorto in capo ad a seguito delle inadempienze contrattuali di CP_1 Pt_1 [...]
- ritenuto, quindi, certo, liquido ed esigibile il credito di € 359.313,36, vantato da nei confronti di ne disponeva la CP_1 Parte_1 compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., con il pacifico controcredito di € 358.957,67, vantato da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 355,69.
[...]
proponeva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo che fosse accertata la causa di CP_1
scioglimento dell'appellante per il venir meno della pluralità dei soci, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese e che, per l'effetto, fosse dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 299 c.p.c.; eccepiva, in via subordinata, l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 21 dicembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 maggio 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata la questione dell'intervenuta interruzione del processo a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci in capo all'appellante nel termine previsto dall'art. 2272 c.c.
Va, a questo riguardo, ricordato che il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3489 del 11/02/2025; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 501 d el 14/01/2016.
Da ciò discende che non si è verificata alcuna causa di interruzione del processo, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da parte appellante.
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellante, in quanto la lettura dell'appello consente di individuare le censure mosse alla sentenza impugnata.
Venendo adesso all'illustrazione dei motivi di parte appellante, questa censura, innanzitutto, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che la transazione del 10.1.2014, non fosse estesa a tutte le voci di credito invocate dall'appellata.
Lamenta che, anche in assenza di espresso riferimento, l'accordo transattivo
è destinato a coprire il dedotto e il deducibile, con conseguente preclusione delle domande formulate in primo grado, in quanto fondate su rapporti e pendenze che, anche se non menzionati, erano già noti - e, quindi, deducibili
- all'atto della conciliazione.
La volontà di una definizione globale sarebbe, poi, deducibile dalla quantificazione economica concordata in favore di pari ad € CP_1
3.455.000,00, cifra “non indifferente”, e dal fatto che “il canone di affitto di euro 90 mila scaduto nel 2012” non era stato richiesto né pagato prima dell'azione intrapresa, a riprova di come le parti considerassero tutti i loro rapporti definiti dall'accordo conciliativo.
Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, lamenta che gli allegati alla relazione asseverata del Dott. non erano stati prodotti in sede Per_1
di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma soltanto con la “irrituale e non autorizzata” nota di deposito del 2 maggio
2019, comunque dopo che la difesa di aveva già depositato la Parte_1
sua costituzione.
L'appellante, inoltre, nel ribadire che le avverse pretese e i relativi documenti sono stati validamente contestati, rileva che il “Tribunale, di fatto, recepisce e fa suo quanto dedotto da in ricorso sulla base della perizia giurata ad CP_1 esso allegata”
Nel merito, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provate le varie voci di credito, in particolare:
- quanto al “punto a) (“residuo compensazione Affitto 1° semestre 2012, pari ad € 7.113,37”, lamenta che le “spese straordinarie per euro 7.093,82” non siano effettivamente tali e non risultino, comunque, rimborsabili, non avendo dato la prova di aver assolto agli oneri informativi di cui all'art. CP_1
4.2 del contratto, per cui prima di dar corso ai lavori l'affittuaria avrebbe dovuto informare quanto al diritto di ritenzione per € Parte_1
55.410,00, rileva che i documenti allegati da controparte a riprova (doc. 3, con la nota del 2 maggio 2019, e doc. 4, con la memoria ex art. 183 n. 2) sono inconferenti, mancando quindi la prova del diritto;
quanto agli “asseriti pagamenti di TFR e mensilità pregresse”, osserva che, in buona parte, gli importi dedotti sono riferibili a dipendenti del , soggetto Parte_5 diverso dalla in particolare, “da una disamina dei documenti Parte_1
prodotti da controparte…”potrebbero risultare riconducibili agli accordi con
.. un bonifico di euro 6.833,98 in favore di e di euro CP_5 Persona_3
1.595,90 in favore di per un totale quindi di euro Persona_4
8.498,88”. Secondo l'appellante, “gli altri versamenti che risultano dagli estratti conto bancari di controparte (peraltro prodotti due volte uguali, all'inizio e poi alla fine dei vari documenti allegati sub doc. 4), riguardano dipendenti del e che non possono essere addebitati ad Parte_5
”; su queste basi, secondo l'appellante “nella non creduta ipotesi Parte_1
in cui si dovesse riconoscere il diritto di credito rivendicato da questo CP_1
dovrà essere contenuto nel solo importo che risulta come esborso effettivo dagli estratti conto di cui si è detto e quindi la pretesa erroneamente riconosciuta dal Tribunale in ero 34.600,55, ridotta ad euro 8.498,88”.
Secondo l'appellante, “è questa quindi la sola somma che, a tutto concedere, potrebbe essere dedotta dai 90 mila euro del canone spettante ad , con Pt_1
la conseguenza che, relativamente al punto in esame, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non è ad essere debitrice verso di euro Pt_1 CP_1
7.113,37, ma sarebbe semmai quest'ultima ad essere debitrice verso Pt_1 di euro 81.501,12 (90 mila meno 8.498,88) sicché avrebbe potuto dedursi soltanto la minor somma di € 8.498,88”.
Censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accertato che la documentazione, su cui ha fondato la decisione, fosse univoca e senza sostanziale contestazione da parte della convenuta e quindi dovesse riconoscersi il credito dell'attrice di cui alla voce sub (a) per il complessivo importo di € 7.113,37, pari al residuo compensazione per il canone d'affitto di ramo d'azienda relativo al 1° semestre 2012”. Secondo l'appellante la documentazione in questione non sarebbe affatto univoca.
L'appellante sottopone a censurava altresì “il punto b) (“accollo bollette
“ON” energia 2012, per l'importo di € 4.840,40”), rappresentando che controparte ha prodotto soltanto “una fotocopia con l'annotazione manoscritta fax ed una fotocopia di un estratto conto illeggibile”, non avendo così provato il credito;
- quanto al “punto g” (“residuo fattura 69/A1 del 24.3.2014, per l'importo di
€ 2.343”), deduce che la voce di credito è stata riconosciuta senza alcuna disamina e che non è “dato di comprendere quale sia la causa che giustifica l'addebito unilateralmente esposto e preteso da . CP_1
L'appellante, “quanto al punto c” (“accollo debito per cessione contratto
d'affitto “La MO”, per l'importo di € 105.770,28” e al “credito per vendita suinetti da allevamento, pari ad € 134.080,65”), lamenta che, rientrando nella gestione-conduzione del contratto di affitto di ramo di azienda, si riferiscono a fatti noti alle parti e precedenti all'accordo di conciliazione, pertanto rientranti nel “dedotto e deducibile” e, quindi, preclusi dall'accordo;
“relativamente al punto h)” (“assegnazione per pignoramento presso Per_2 terzi (€ 26.768,42)” e alla “assegnazione Fa.Ma.Vit per pignoramento presso terzi (€ 47.999,08))”, lamenta che “il Tribunale ha semplicemente fatto sue le narrazioni di controparte” e che “la documentazione ex adverso prodotta con il n. 11, risulterebbe riferita ad una procedura esecutiva avanti il
Tribunale di Brescia, rubricata al n. 621/15, promossa da con Parte_6
successivo intervento di F.Ma.Vit. SpA;
che Risulta altresì che “l'accertamento del debito di EC verso , non è avvenuto a seguito Pt_1
di dichiarazione di EC, ma in applicazione delle presunzioni conseguenti alla mancata dichiarazione del terzo pignorato”; che “Anche negli accordi che dopo essere stata condannata a pagare, ha stipulato con i CP_1
creditori procedenti, ottenendo un po' di sconto, non vi è alcuna menzione di quello che sarebbe il suo debito verso , né di sue riserve a rivalersi Pt_1
verso la stessa di quanto pagato”; che “tra i documenti trovati al n. 11, vi è anche una missiva di ad del 23.11.2015, con la quale CP_1 Pt_1
comunicava di aver, a seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva, pagato euro 26.768,42 ad ed euro Parte_6
47.999,08 a , con richiesta di volerli compensare con i suoi CP_6
debiti verso ”; che “ è stata condannata a pagare, non a seguito Pt_1 CP_1 della sua dichiarazione nella quale avrebbe dovuto precisare l'esistenza di un suo debito verso .” Pt_1
L'appellante, su queste basi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Per le causali esposte ed in atti e previe le declaratorie tutte del caso: - in riforma dell'impugnata sentenza n. 1884/2022, pubblicata il 6.07.2022 e notificata il 14.07.202220, resa inter partes dal Tribunale di Brescia, respingere ogni avversa domanda e richiesta in quanto inammissibile, preclusa e comunque illegittima ed infondata, ovvero ed in subordine, riconoscere il credito di nella minor accertanda giusta misura;
- CP_1
inoltre ed in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, condannarsi la ricorrente-appellata
[...]
a pagare all'appellante Controparte_2 Parte_2
, l'importo di sua spettanza, pari ad euro 358.957,67 (come
[...]
da controparte riconosciuto), ovvero di quella diversa somma che risulterà ad essa dovuta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria: si ribadiscono, per quanto eventualmente necessario, le istanze e opposizioni istruttorie, come in atti formulate.
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo motivo è parzialmente fondato. Va, innanzitutto, premesso, non è stato impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accertato che le voci sub a), b), e) e g) traggono origine dal rapporto contrattuale di affitto di ramo di azienda intercorso tra la concedente VI e l'affittuaria CP_1
Si tratta, quindi, di statuizione passata in giudicato.
Occorre, quindi, verificare se la transazione conclusa tra le parti il 10 gennaio
2014, si estenda anche alle voci suindicate.
Giova, a questo punto, ricordare che l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacchè la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23482 del 09/10/2017 (Rv. 646040 - 01).
Ebbene, con l'accordo conciliativo, prodotto in causa, le parti, hanno composto le reciproche pretese in merito all'inadempimento al contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato il 29/12/2011.
Dalla lettura dell'atto si desume che sosteneva che non fossero più CP_1
sussistenti le condizioni di utilizzo della stalla svezzamenti e di quella dei
Grassi di San Benedetto PO, né di quella di Prevalle. A Parte_4 fondamento dell'inadempimento di , deduceva anche il patito Pt_1
pignoramento mobiliare di 1652 capi e la mortalità e mancato accrescimento di carne suina, meglio descritte nell'atto.
Su queste basi quantificava le pretese risarcitorie in euro CP_7
4.526.479,00, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante. dichiarava “di riconoscere gli eventi di cui è causa come a sé CP_8
imputabili per cause preesistenti alla stipula del contratto di affitto…. sia per eventi sopravvenuti”, rendendosi disponibile a “riconoscere la legittima risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e a titolo di risarcimento del danno contestato da solo il minor importo di euro 3.455.000,00. Parte_4 accettava e le parti convenivano di conciliare “la insorta Parte_4
controversia alle seguenti condizioni: 1)Dichiarare risolto con effetto immediato ex art. 1453 c.c. e per colpa di il contratto di affitto Parte_1
di ramo di azienda sottoscritto il 29.12.2011”; 2 quantificare il danno patito da per danno emergente e lucro cessante in euro 3.455.000,00. CP_1
Ciò posto, appurato che le voci di credito si riferiscono al contratto di affitto del 29.12.2011, non vi è dubbio che fossero deducibili al momento della stipula della transazione.
E', quindi, fondata l'eccezione di transazione in relazione alle voci in questione.
Con riguardo alle altre voci, va detto che l'onere della prova in merito alla loro riferibilità all'affitto di ramo di azienda del 29.12.2011 e quindi alla loro deducibilità nell'atto transattivo, incombeva sull'appellante.
Ritiene la Corte che l'appellante non abbia assolto a tale onere, non avendo indicato le ragioni per cui tali voci si sarebbero riferite al contratto di cui si è detto.
Il secondo motivo è infondato.
Va premesso che atteso il parziale accoglimento del primo motivo, l'analisi si limita alle voci di credito che la Corte ha ritenuto non ricomprese nella transazione.
Va, quindi, evidenziato che l'appellante, costituendosi nel giudizio di primo grado ha contestato le deduzioni avverse.
Ha infatti dichiarato: “in ogni caso e comunque viene contestata ogni validità, efficacia ed opponibilità delle avverse unilaterali affermazioni alla base delle asserite ulteriori pretese creditorie, posto che le stesse si risolvono in mere narrazioni di parte sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio;
infatti controparte si limita ad elencare le sue richieste con quantificazioni sue, senza tuttavia allegare alcun documento e/o elemento di prova (non essendo di certo tale, per le ragioni già dette, la compiacente relazione del
Dott. ), sicché le avverse narrazioni, almeno allo stato, rimangono Per_1
solo tali e non dimostrano proprio nulla!” La Corte, diversamente dal Tribunale, ritiene che l'appellante abbia assolto al proprio onere di contestazione specifica delle avverse deduzioni, anche senza considerare il fatto che la maggior parte dei documenti sono stati depositati successivamente al deposito del ricorso introduttivo.
Su queste basi, era onere del ricorrente provare i fatti dedotti in giudizio, senza potersi, in alcun modo, giovare del principio di non contestazione.
E' quindi possibile passare adesso alle singole censure mosse alla sentenza impugnata
Con riferimento alla voce di credito sub c) “accollo di , Parte_7
l'appellante non contesta il debito ma lo riconduce, senza spiegare il motivo all'accordo transattivo.
Va detto che il Tribunale ha dato correttamente atto del contenuto dell'accordo e, non essendo stato eccepito il pagamento di quanto dovuto ad da parte di , la censura in questione va rigettata. CP_1 Pt_1
Con riguardo alle voci di credito di cui alle lettere d) ed h), sono agli atti le ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione, nonché la documentazione con la quale la ricorrente intendeva provare l'avvenuto pagamento delle somme ai creditori della . Tale documentazione Pt_1
(doc. 7 e 11) non è stata contestata. E' quindi provato il pagamento da parte di quale terzo pignorato, dei debiti di nella misura indicata CP_1 Pt_1
dalla prima. Le censure sono, quindi, infondate.
Con riguardo alla voce di credito f) (“credito per vendita suinetti da allevamento, pari a euro 134.080,65), la parte non formula un motivo di impugnazione specifico, ma si limita a richiamare le argomentazioni svolte in merito alla voce di credito sub c). Secondo l'appellante, questo credito rientrerebbe nella gestione del contratto di affitto stipulato tra le parti e sarebbe quindi coperto dalla transazione di cui si è già detto. La Corte ribadisce, però, che l'appellante non ha provato l'inclusione di questo credito tra quelli collegati al contratto di affitto e, pertanto, la censura è infondata.
Conclusivamente, quindi, a seguito dell'accoglimento delle censure relative alle voci di credito sub a), b), e) e g), la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il credito di nei confronti di CP_1 nella misura di euro 341.542,59 (359.313,36 – 7.113,37 (a) – Parte_1
4.840,40 (b) – 3474 (e) – 2.343,00 (g)).
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda di condanna, avanzata da al pagamento della CP_1
differenza tra il credito vantato dall'appellata e quello vantato dall'appellante. Ed infatti,il credito accertato in giudizio a favore di Pt_1
è pari a euro 358.957,67.
[...]
Va osservato, infine, che l'appellante, nelle sue conclusioni, reitera la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado.
Parte appellante non ha, però, impugnato il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale e neppure ha motivato in alcun modo tale richiesta.
La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile.
Venendo alle spese di lite, a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite che tenga conto, per entrambi i gradi di giudizio, dell'esito complessivo della causa.
La Corte, quindi, considerata la reciproca soccombenza tra le parti con soccombenza prevalente per l'appellante, ritiene che le spese di lite debbano essere compensate nella misura di un quarto, con condanna dell'appellante a rifondere all'appellata i residui tre quarti, liquidati come indicato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche, dello scaglione 260.001 – 520.000 e dei valori medi per le fasi introduttiva e di studio e decisoria e minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Va altresì accertato il diritto dell'appellante a ripetere quanto eventualmente corrisposto in virtù della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto a quanto oggi stabilito a titolo di spese e di capitale da restituire.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza 1884/2022, pubblicata il 6.7.22 del Tribunale di Brescia e a parziale riforma della stessa, accerta il credito di nei confronti di Controparte_2 Parte_1
nella minor misura di euro 341.542,59, ferma la compensazione, ai
[...] sensi dell'art. 1243 cod. civ., con il controcredito di € 358.957,67, vantato da nei confronti di residuando pertanto a favore di Parte_1 CP_1 un credito di €.17.415,08; determina pertanto in €.17.415,08 il Parte_1
credito di nei confronti di , ed a favore di Parte_1 CP_1 Pt_1
.
[...]
Rigetta le ulteriori domande di CP_1
Rigetta, nel resto, l'appello.
Compensa le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, per un quarto e condanna l'appellante a rifondere all'appellata i residui tre quarti che liquida quanto al primo grado: per la fase di studio euro 2.531,00, per la fase introduttiva euro 1.670,000, per la fase di trattazione/istruttoria euro
5.205,75, per la fase decisoria euro 4.402,50, oltre spese generali, iva e cpa;
quanto al secondo grado: per la fase di studio euro 3.291,75, per la fase introduttiva euro 1.914,00, per la fase di trattazione/istruttoria euro 2.205,00, per la fase decisoria euro 5.473,50, oltre a spese generali iva e cpa come per legge.
Accerta il diritto dell'appellante a ripetere quanto eventualmente corrisposto, in virtù della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto a quanto oggi stabilito sia a titolo di interessi che di capitale da restituire.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
HE GN GI MA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 885/2022
Dott. GI MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. HE GN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 885/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 2025
d a
OGGETTO: (P. IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1
Promessa di pagamento in ZI (BS) - cascina Tenca - via Milano n. 56, in persona del legale
- Ricognizione di rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARINI debito STEFANO e FRANCHI ELENA, entrambi del Foro di Brescia, procuratori
CODICE: domiciliatari come da procura agli atti.
P.IVA_2 APPELLANTE
c o n t r o
(P. IVA , con sede in Roma (RM) - via CP_1 P.IVA_3
Rivarone n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti MELIADÒ
NN e OR AU, entrambi del Foro di Milano, procuratori domiciliatari come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1884/2022, pubblicata il 6 luglio 2022. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Per le causali esposte ed in atti, previe le declaratorie tutte del caso:
- In riforma dell'impugnata sentenza n. 1884/2022, pubblicata il 06.07.2022
e notificata il 14.07.2022, resa inter partes dal Tribunale di Brescia, respingere ogni avversa domanda e richiesta in quanto inammissibile, preclusa e comunque illegittima ed infondata, ovvero in subordine, riconoscere il credito di nella minor accertanda giusta misura;
CP_1
- Inoltre ed in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, condannarsi la ricorrente appellata
[...]
a pagare all'appellante Controparte_2 Parte_2
, l'importo di sua spettanza, pari ad euro 358.957,67 (come
[...]
da controparte riconosciuto) ovvero quella diversa somma che risulterà dalla stessa dovuta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
- In Via istruttoria: per quanto eventualmente necessario, si ribadiscono le istanze ed opposizioni istruttorie come in atti formulate.
Spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario, rifusi.”.
Dell'appellata
“a) Accertata incidenter tantum la causa di scioglimento e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese della Parte_1
dichiarare l'Interruzione del presente Giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 299 c.p.c.
b) In subordine, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. emettendo ordinanza di cui all'art. 348 ter c.p.c. poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...]
alla Sentenza emessa in data 4.7.2022 dal Tribunale di Parte_1
Brescia, in data in persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio nel procedimento civile n. R.G. 1088/2022.
c) In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, Parte_1
onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale accertare e dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito di €
359.313,36 vantato dall' nei confronti della CP_1 [...]
e per l'effetto dichiarare l'avvenuta Parte_2
compensazione del predetto credito ex art. 1243 c.c. con il credito di €
358.957,67 vantato dalla Parte_2
nei confronti della CP_1
Condannare la al pagamento nei confronti Parte_1
della della somma di € 355,69 pari alla differenza tra i due CP_1
crediti, nonché alla refusione a favore della società ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio.”.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che:
- con scrittura privata del 14 gennaio 2014, la società agricola
[...]
aveva venduto a un quantitativo di n. 2388 Parte_1 CP_1
scrofette, n. 2940 scrofe di gestazione, n. 560 scrofe in sala parto e n. 104 scrofe di fine carriera, per l'importo totale di € 1.000.000;
- il suddetto importo avrebbe dovuto essere corrisposto da in tre CP_1
anni, con rate semestrali anticipate di pari importo, a partire dal mese di febbraio 2019;
- oltre a tale ammontare, la ricorrente era debitrice, nei confronti CP_1
di dell'ulteriore somma di € 4.473,70, dovuta a titolo di Parte_1
“medicinali per animali”;
- a sua volta, era creditrice, nei confronti di della CP_1 Parte_1
somma di € 359.313,36, come attestato dalla perizia giurata del Dott.
(perizia certificata ed asseverata del 4.1.2019); Persona_1 - in particolare, il credito di nei confronti della convenuta si CP_1
componeva delle seguenti voci: (a) residuo compensazione Affitto 1° semestre 2012, pari ad € 7.113,37; (b) accollo bollette “ON” energia 2012, per l'importo di € 4.840,40; (c) accollo debito per cessione contratto d'affitto
“La MO”, per l'importo di € 105.770,28; (d) precetto la Zootecnica
Group S.p.A., per pignoramento presso terzi, somma pagata dalla ricorrente
(€ 26.924,16); (e) riaddebito spese notarili per l'importo di € 3.474,00; (f) credito per vendita suinetti da allevamento, pari ad € 134.080,65; (g) residuo fattura 69/A1 del 24.3.2014, per l'importo di € 2.343,00; (h) assegnazione per pignoramento presso terzi (€ 26.768,42) e assegnazione Per_2
Fa.Ma.Vit per pignoramento presso terzi (€ 47.999,08);
- in data 27 gennaio 2016, con contratto di cessione del credito, Parte_1 aveva ceduto ad una società terza, il credito di € 1.000.000, vantato CP_3
nei confronti di a fronte di un corrispettivo pari ad € 100.000; CP_1
- detta cessione di credito veniva comunicata alla ricorrente via PEC in data
20 aprile 2016;
- aveva contestato la predetta comunicazione, rilevando che il CP_1 credito ceduto non fosse dell'importo di € 1.000.000, bensì di € 645.160,34, tenuto conto delle reciproche poste creditorie, evidenziando, inoltre, che il credito vantato da nei confronti di ammontava CP_1 Parte_1
ad € 354.483,97;
- in data 20 giugno 2017, comunicava ad di aver CP_3 CP_1
operato una “ri-cessione” parziale del credito, in favore di per Parte_1
una somma pari ad € 354.483,97 e che, pertanto, essa rimaneva titolare del credito per l'importo di € 645.160,34, così come quantificato dalla stessa
CP_1
Si costituiva in giudizio contestando tutto Parte_1
quanto ex adverso dedotto, a sua volta deducendo:
- che, con accordo del 10 gennaio 2014, le parti avevano definito tutte le loro precedenti pendenze, concordando, in via transattiva, l'importo spettante ad nella misura di € 3.455.000,00; CP_1
- che, per effetto di tale scrittura privata, aveva riconosciuto CP_1 espressamente di essere debitrice, nei confronti di della Parte_1
somma di € 1.000.000, a titolo di prezzo di vendita delle scrofe.
Tanto premesso, la resistente eccepiva:
- l'inammissibilità e/o infondatezza delle pretese di in quanto CP_1
precluse dal suddetto accordo transattivo;
- la mancanza di qualsivoglia prova a sostegno delle pretese vantate dalla ricorrente e, di contro, l'esistenza del credito in favore di per Parte_1
l'importo di € 358.957,67, come espressamente riconosciuto da CP_1
Chiedeva, pertanto, al Tribunale: “in via preliminare, disporsi il mutamento del rito da sommario ad ordinario, con assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; nel merito, respingere ogni avversaria domanda in quanto inammissibile, preclusa e comunque illegittima e infondata;
in via riconvenzionale, condannarsi la ricorrente a pagare alla CP_1 [...]
l'importo di sua spettanza, pari ad € 358.957,67 ovvero di Parte_1
quella diversa somma che risulterà ad essa dovuta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.”.
Convertito il rito, la causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 1884/2022, pubblicata il 6 luglio 2022, il Tribunale di
Brescia, accertato il credito di nei confronti di CP_1 Parte_1 per l'importo di € 359.313,36, accertato il controcredito di nei Parte_1
confronti di per l'importo di € 358.957,67, operata la CP_1
compensazione ex art. 1243 cod. civ., condannava al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 355,69, oltre interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta da condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, in particolare:
- riteneva documentalmente provata l'esistenza del credito eccepito in compensazione dalla società attrice, rilevando, peraltro, la sostanziale non contestazione di detto credito ad opera della controparte, che, nella propria comparsa costitutiva, si era limitata a una generica contestazione della pretesa azionata, deducendo la preclusione della domanda di accertamento del credito e solo nella comparsa conclusionale aveva contestato in modo specifico le singole voci del credito;
- tanto premesso, accertava, voce per voce, la raggiunta prova documentale del credito:
- in primis, rilevava che l'asseverazione giurata del dott. Per_1
(doc. 3 attrice), posta dall'attrice a sostegno della propria pretesa,
[...]
pur non rivestendo valore probatorio intrinseco, in quanto atto unilaterale, risultava, tuttavia, idonea a fornire una specifica allegazione delle singole voci di credito, comprovate dai documenti allegati al ricorso introduttivo;
Sintetizzava “le seguenti voci di credito dedotte, e precisamente: (a) residuo compensazione Affitto 1° semestre 2012, pari ad € 7.113,37; (b) accollo bollette “ON” energia 2012, per l'importo di € 4.840,40; (c) accollo debito per cessione contratto d'affitto “La MO”, per l'importo di €
105.770,28; (d) precetto la Zootecnica Group spa, per pignoramento presso terzi (€ 26.924,16); (e) “riaddebito” spese notarili per l'importo di € 3.474;
(f) credito per vendita suinetti da allevamento, pari ad € 134.080,65; (g) residuo fattura 69/A1 del 24.3.2014, per l'importo di € 2.343; (h) assegnazione per pignoramento presso terzi (€ 26.768,42) e Per_2 assegnazione Fa.Ma.Vit per pignoramento presso terzi (€ 47.999,08); accertava che “le voci sub. (a), (b), (e) e (g)..,, traggono origine dal rapporto contrattuale di affitto di ramo di azienda intercorso tra la concedente Pt_1
e l'affittuaria (all. 1), sottoscritto dalle parti in data 29.12.2011 e CP_1
depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia il 12.1.2012, prot. n.
2273, nonché nel successivo contratto modificativo del 20.12.2012”.
- quanto all'importo sub a) (“residuo compensazione Affitto 1° semestre 2012, pari ad € 7.113,37”), lo riteneva provato atteso che “si riferisce all'importo dovuto dalla a titolo di canone di affitto previsto CP_1
dal già citato contratto di affitto del 29.1.2011, relativo al 1° semestre del
2012, pari all'importo di € 90.000, al quale devono essere detratti in compensazione gli importi anticipati dalla stessa EC e di competenza della concedente , e precisamente: le spese di manutenzione straordinaria Pt_1
eseguite sugli allevamenti, per l'importo di € 7.093,82; l'esercizio del diritto di ritenzione suini da parte del soccidario per Controparte_4 mancati acconti di liquidazione soccida, pari ad € 55.410; infine, il pagamento del TFR e mensilità pregresse riferite al personale di competenza di , da parte di per conto di , come da accordo tra le Pt_1 CP_1 Pt_1 parti, per l'importo di € 34.609,55.”;
- quanto alla voce sub b) (“accollo bollette “ON” energia 2012, per
l'importo di € 4.840,40”), lo riteneva provato perché “attestato dalla contabile di pagamento e dalle ricevute di bonifico prodotte all. 5, dai quali risultano chiaramente le fatture della ON verso , pagate da Pt_1 CP_1
per suo conto.”; le stesse considerazioni valevano per il “riaddebito” spese notarili per l'importo di € 3.474” (voce e) che riteneva provate, atteso che tali spese “contrattualmente, erano poste “a carico di entrambe le parti, per giusta metà” , come previsto all'art. 12.2 del suddetto contratto” e che “dalla fattura riepilogativa prodotta dalla EC (all. 8) emerge il credito a favore dell'attrice per l'importo di € 3.470.”; quanto alla voce sub g) (residuo fattura 69/A1 del 24.3.2014, per l'importo di € 2.343), era “attestata dalla fattura n. 3 del 31 gennaio 2014 (all. 10), relativa al residuo tra gli importi riferiti alla penalità riconosciuta in favore di ed il credito di per la vendita ad EC del magazzino suini, CP_1 Pt_1
per l'importo di € 2.343”;
- quanto alla voce sub c) (“accollo debito per cessione contratto
d'affitto “La MO”, per l'importo di € 105.770,28”, lo riteneva provato accertando che “è attestato dal verbale di accordo del 19.11.2012
(all. 6), sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti in causa nonché dal legale rappresentante della società e Parte_3 che “l'esborso della suddetta somma da parte della in favore della CP_1
società La MO è attestato dall'estratto conto al 31.12.2012 dell'attrice (all. 6).”;
- quanto alla voce sub d) ( “precetto la Zootecnica Group spa, per pignoramento presso terzi (€ 26.924,16)”, lo riteneva provato perché
“attestato dall'atto di precetto, dall'ordinanza di condanna e dall'estratto conto prodotti con l'allegato 7, dai quali risulta chiaramente il credito a favore della per l'importo di € 26.924,16.”; CP_1 - quanto alla voce sub f) (“credito per vendita suinetti da allevamento, pari ad € 134.080,65”(, lo riteneva provato perché “attestato dalle fatture n.
2 del 5.1.2012 e n. 6 del 12.1.2012 nonché dai relativi documenti di trasporto
(all. 9), dai quali emerge un credito a favore dell'attrice pari all'importo di
€ 134.080,65”;
- quanto alla voce sub h) (“assegnazione per pignoramento Per_2
presso terzi (€ 26.768,42)” e alla “assegnazione Fa.Ma.Vit per pignoramento presso terzi (€ 47.999,08)”), la riteneva provata perché “dagli atti del suddetto giudizio di esecuzione (n. 621/2015 RG. Es.), prodotti dall'attrice allegato 11, risulta certo, liquido ed esigibile il credito in favore della CP_1 per gli importi di € 26.768,42 e € 47.999,08 per pignoramento presso terzi.”;
- riteneva, pertanto, dimostrata la sussistenza del credito di € 359.313,36, vantato da nei confronti di CP_1 Parte_1
- respingeva l'eccezione svolta dalla convenuta, per cui il credito vantato dall'attrice sarebbe risultato superato dall'accordo di conciliazione del 10 gennaio 2014, con il quale le parti avrebbero regolato tutte le loro precedenti pendenze, comprese quelle relative alle voci di credito azionate;
- accertava, infatti, che dalla lettura dell'accordo, emergeva che l'oggetto della transazione era solamente il credito vantato da nei CP_1 confronti di per un totale di € 3.455.000,00 e che tale credito Parte_1
aveva natura risarcitoria, conseguente al grave inadempimento contrattuale, riferibile al contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data
29.12.2011, e successivo contratto modificativo del 20.12.2012; tramite detto accordo le parti avevano convenuto di “dichiarare risolto con effetto immediato ex art. 1453 c.c. e per colpa di il contratto di affitto di Parte_1
ramo d'azienda sottoscritto in data 29.12.2011” e hanno “quantificato e riconosciuto transattivamente il risarcimento dei danni tutti patiti da Pt_4
[... per danno emergente e lucro cessante così come appresso composto (a +
b): a) 3.455.000 b) n.ro 864 suini […]”, sicché, a giudizio del Tribunale, non vi era alcun riferimento a pendenze o posizioni di credito/debito fra le parti, né passate né future, avendo esso ad oggetto soltanto il diritto di credito sorto in capo ad a seguito delle inadempienze contrattuali di CP_1 Pt_1 [...]
- ritenuto, quindi, certo, liquido ed esigibile il credito di € 359.313,36, vantato da nei confronti di ne disponeva la CP_1 Parte_1 compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., con il pacifico controcredito di € 358.957,67, vantato da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 355,69.
[...]
proponeva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo che fosse accertata la causa di CP_1
scioglimento dell'appellante per il venir meno della pluralità dei soci, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese e che, per l'effetto, fosse dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 299 c.p.c.; eccepiva, in via subordinata, l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 21 dicembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 maggio 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata la questione dell'intervenuta interruzione del processo a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci in capo all'appellante nel termine previsto dall'art. 2272 c.c.
Va, a questo riguardo, ricordato che il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3489 del 11/02/2025; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 501 d el 14/01/2016.
Da ciò discende che non si è verificata alcuna causa di interruzione del processo, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da parte appellante.
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellante, in quanto la lettura dell'appello consente di individuare le censure mosse alla sentenza impugnata.
Venendo adesso all'illustrazione dei motivi di parte appellante, questa censura, innanzitutto, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che la transazione del 10.1.2014, non fosse estesa a tutte le voci di credito invocate dall'appellata.
Lamenta che, anche in assenza di espresso riferimento, l'accordo transattivo
è destinato a coprire il dedotto e il deducibile, con conseguente preclusione delle domande formulate in primo grado, in quanto fondate su rapporti e pendenze che, anche se non menzionati, erano già noti - e, quindi, deducibili
- all'atto della conciliazione.
La volontà di una definizione globale sarebbe, poi, deducibile dalla quantificazione economica concordata in favore di pari ad € CP_1
3.455.000,00, cifra “non indifferente”, e dal fatto che “il canone di affitto di euro 90 mila scaduto nel 2012” non era stato richiesto né pagato prima dell'azione intrapresa, a riprova di come le parti considerassero tutti i loro rapporti definiti dall'accordo conciliativo.
Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, lamenta che gli allegati alla relazione asseverata del Dott. non erano stati prodotti in sede Per_1
di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma soltanto con la “irrituale e non autorizzata” nota di deposito del 2 maggio
2019, comunque dopo che la difesa di aveva già depositato la Parte_1
sua costituzione.
L'appellante, inoltre, nel ribadire che le avverse pretese e i relativi documenti sono stati validamente contestati, rileva che il “Tribunale, di fatto, recepisce e fa suo quanto dedotto da in ricorso sulla base della perizia giurata ad CP_1 esso allegata”
Nel merito, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provate le varie voci di credito, in particolare:
- quanto al “punto a) (“residuo compensazione Affitto 1° semestre 2012, pari ad € 7.113,37”, lamenta che le “spese straordinarie per euro 7.093,82” non siano effettivamente tali e non risultino, comunque, rimborsabili, non avendo dato la prova di aver assolto agli oneri informativi di cui all'art. CP_1
4.2 del contratto, per cui prima di dar corso ai lavori l'affittuaria avrebbe dovuto informare quanto al diritto di ritenzione per € Parte_1
55.410,00, rileva che i documenti allegati da controparte a riprova (doc. 3, con la nota del 2 maggio 2019, e doc. 4, con la memoria ex art. 183 n. 2) sono inconferenti, mancando quindi la prova del diritto;
quanto agli “asseriti pagamenti di TFR e mensilità pregresse”, osserva che, in buona parte, gli importi dedotti sono riferibili a dipendenti del , soggetto Parte_5 diverso dalla in particolare, “da una disamina dei documenti Parte_1
prodotti da controparte…”potrebbero risultare riconducibili agli accordi con
.. un bonifico di euro 6.833,98 in favore di e di euro CP_5 Persona_3
1.595,90 in favore di per un totale quindi di euro Persona_4
8.498,88”. Secondo l'appellante, “gli altri versamenti che risultano dagli estratti conto bancari di controparte (peraltro prodotti due volte uguali, all'inizio e poi alla fine dei vari documenti allegati sub doc. 4), riguardano dipendenti del e che non possono essere addebitati ad Parte_5
”; su queste basi, secondo l'appellante “nella non creduta ipotesi Parte_1
in cui si dovesse riconoscere il diritto di credito rivendicato da questo CP_1
dovrà essere contenuto nel solo importo che risulta come esborso effettivo dagli estratti conto di cui si è detto e quindi la pretesa erroneamente riconosciuta dal Tribunale in ero 34.600,55, ridotta ad euro 8.498,88”.
Secondo l'appellante, “è questa quindi la sola somma che, a tutto concedere, potrebbe essere dedotta dai 90 mila euro del canone spettante ad , con Pt_1
la conseguenza che, relativamente al punto in esame, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non è ad essere debitrice verso di euro Pt_1 CP_1
7.113,37, ma sarebbe semmai quest'ultima ad essere debitrice verso Pt_1 di euro 81.501,12 (90 mila meno 8.498,88) sicché avrebbe potuto dedursi soltanto la minor somma di € 8.498,88”.
Censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accertato che la documentazione, su cui ha fondato la decisione, fosse univoca e senza sostanziale contestazione da parte della convenuta e quindi dovesse riconoscersi il credito dell'attrice di cui alla voce sub (a) per il complessivo importo di € 7.113,37, pari al residuo compensazione per il canone d'affitto di ramo d'azienda relativo al 1° semestre 2012”. Secondo l'appellante la documentazione in questione non sarebbe affatto univoca.
L'appellante sottopone a censurava altresì “il punto b) (“accollo bollette
“ON” energia 2012, per l'importo di € 4.840,40”), rappresentando che controparte ha prodotto soltanto “una fotocopia con l'annotazione manoscritta fax ed una fotocopia di un estratto conto illeggibile”, non avendo così provato il credito;
- quanto al “punto g” (“residuo fattura 69/A1 del 24.3.2014, per l'importo di
€ 2.343”), deduce che la voce di credito è stata riconosciuta senza alcuna disamina e che non è “dato di comprendere quale sia la causa che giustifica l'addebito unilateralmente esposto e preteso da . CP_1
L'appellante, “quanto al punto c” (“accollo debito per cessione contratto
d'affitto “La MO”, per l'importo di € 105.770,28” e al “credito per vendita suinetti da allevamento, pari ad € 134.080,65”), lamenta che, rientrando nella gestione-conduzione del contratto di affitto di ramo di azienda, si riferiscono a fatti noti alle parti e precedenti all'accordo di conciliazione, pertanto rientranti nel “dedotto e deducibile” e, quindi, preclusi dall'accordo;
“relativamente al punto h)” (“assegnazione per pignoramento presso Per_2 terzi (€ 26.768,42)” e alla “assegnazione Fa.Ma.Vit per pignoramento presso terzi (€ 47.999,08))”, lamenta che “il Tribunale ha semplicemente fatto sue le narrazioni di controparte” e che “la documentazione ex adverso prodotta con il n. 11, risulterebbe riferita ad una procedura esecutiva avanti il
Tribunale di Brescia, rubricata al n. 621/15, promossa da con Parte_6
successivo intervento di F.Ma.Vit. SpA;
che Risulta altresì che “l'accertamento del debito di EC verso , non è avvenuto a seguito Pt_1
di dichiarazione di EC, ma in applicazione delle presunzioni conseguenti alla mancata dichiarazione del terzo pignorato”; che “Anche negli accordi che dopo essere stata condannata a pagare, ha stipulato con i CP_1
creditori procedenti, ottenendo un po' di sconto, non vi è alcuna menzione di quello che sarebbe il suo debito verso , né di sue riserve a rivalersi Pt_1
verso la stessa di quanto pagato”; che “tra i documenti trovati al n. 11, vi è anche una missiva di ad del 23.11.2015, con la quale CP_1 Pt_1
comunicava di aver, a seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva, pagato euro 26.768,42 ad ed euro Parte_6
47.999,08 a , con richiesta di volerli compensare con i suoi CP_6
debiti verso ”; che “ è stata condannata a pagare, non a seguito Pt_1 CP_1 della sua dichiarazione nella quale avrebbe dovuto precisare l'esistenza di un suo debito verso .” Pt_1
L'appellante, su queste basi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Per le causali esposte ed in atti e previe le declaratorie tutte del caso: - in riforma dell'impugnata sentenza n. 1884/2022, pubblicata il 6.07.2022 e notificata il 14.07.202220, resa inter partes dal Tribunale di Brescia, respingere ogni avversa domanda e richiesta in quanto inammissibile, preclusa e comunque illegittima ed infondata, ovvero ed in subordine, riconoscere il credito di nella minor accertanda giusta misura;
- CP_1
inoltre ed in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, condannarsi la ricorrente-appellata
[...]
a pagare all'appellante Controparte_2 Parte_2
, l'importo di sua spettanza, pari ad euro 358.957,67 (come
[...]
da controparte riconosciuto), ovvero di quella diversa somma che risulterà ad essa dovuta, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria: si ribadiscono, per quanto eventualmente necessario, le istanze e opposizioni istruttorie, come in atti formulate.
L'appello è parzialmente fondato.
Il primo motivo è parzialmente fondato. Va, innanzitutto, premesso, non è stato impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accertato che le voci sub a), b), e) e g) traggono origine dal rapporto contrattuale di affitto di ramo di azienda intercorso tra la concedente VI e l'affittuaria CP_1
Si tratta, quindi, di statuizione passata in giudicato.
Occorre, quindi, verificare se la transazione conclusa tra le parti il 10 gennaio
2014, si estenda anche alle voci suindicate.
Giova, a questo punto, ricordare che l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacchè la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23482 del 09/10/2017 (Rv. 646040 - 01).
Ebbene, con l'accordo conciliativo, prodotto in causa, le parti, hanno composto le reciproche pretese in merito all'inadempimento al contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato il 29/12/2011.
Dalla lettura dell'atto si desume che sosteneva che non fossero più CP_1
sussistenti le condizioni di utilizzo della stalla svezzamenti e di quella dei
Grassi di San Benedetto PO, né di quella di Prevalle. A Parte_4 fondamento dell'inadempimento di , deduceva anche il patito Pt_1
pignoramento mobiliare di 1652 capi e la mortalità e mancato accrescimento di carne suina, meglio descritte nell'atto.
Su queste basi quantificava le pretese risarcitorie in euro CP_7
4.526.479,00, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante. dichiarava “di riconoscere gli eventi di cui è causa come a sé CP_8
imputabili per cause preesistenti alla stipula del contratto di affitto…. sia per eventi sopravvenuti”, rendendosi disponibile a “riconoscere la legittima risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e a titolo di risarcimento del danno contestato da solo il minor importo di euro 3.455.000,00. Parte_4 accettava e le parti convenivano di conciliare “la insorta Parte_4
controversia alle seguenti condizioni: 1)Dichiarare risolto con effetto immediato ex art. 1453 c.c. e per colpa di il contratto di affitto Parte_1
di ramo di azienda sottoscritto il 29.12.2011”; 2 quantificare il danno patito da per danno emergente e lucro cessante in euro 3.455.000,00. CP_1
Ciò posto, appurato che le voci di credito si riferiscono al contratto di affitto del 29.12.2011, non vi è dubbio che fossero deducibili al momento della stipula della transazione.
E', quindi, fondata l'eccezione di transazione in relazione alle voci in questione.
Con riguardo alle altre voci, va detto che l'onere della prova in merito alla loro riferibilità all'affitto di ramo di azienda del 29.12.2011 e quindi alla loro deducibilità nell'atto transattivo, incombeva sull'appellante.
Ritiene la Corte che l'appellante non abbia assolto a tale onere, non avendo indicato le ragioni per cui tali voci si sarebbero riferite al contratto di cui si è detto.
Il secondo motivo è infondato.
Va premesso che atteso il parziale accoglimento del primo motivo, l'analisi si limita alle voci di credito che la Corte ha ritenuto non ricomprese nella transazione.
Va, quindi, evidenziato che l'appellante, costituendosi nel giudizio di primo grado ha contestato le deduzioni avverse.
Ha infatti dichiarato: “in ogni caso e comunque viene contestata ogni validità, efficacia ed opponibilità delle avverse unilaterali affermazioni alla base delle asserite ulteriori pretese creditorie, posto che le stesse si risolvono in mere narrazioni di parte sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio;
infatti controparte si limita ad elencare le sue richieste con quantificazioni sue, senza tuttavia allegare alcun documento e/o elemento di prova (non essendo di certo tale, per le ragioni già dette, la compiacente relazione del
Dott. ), sicché le avverse narrazioni, almeno allo stato, rimangono Per_1
solo tali e non dimostrano proprio nulla!” La Corte, diversamente dal Tribunale, ritiene che l'appellante abbia assolto al proprio onere di contestazione specifica delle avverse deduzioni, anche senza considerare il fatto che la maggior parte dei documenti sono stati depositati successivamente al deposito del ricorso introduttivo.
Su queste basi, era onere del ricorrente provare i fatti dedotti in giudizio, senza potersi, in alcun modo, giovare del principio di non contestazione.
E' quindi possibile passare adesso alle singole censure mosse alla sentenza impugnata
Con riferimento alla voce di credito sub c) “accollo di , Parte_7
l'appellante non contesta il debito ma lo riconduce, senza spiegare il motivo all'accordo transattivo.
Va detto che il Tribunale ha dato correttamente atto del contenuto dell'accordo e, non essendo stato eccepito il pagamento di quanto dovuto ad da parte di , la censura in questione va rigettata. CP_1 Pt_1
Con riguardo alle voci di credito di cui alle lettere d) ed h), sono agli atti le ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione, nonché la documentazione con la quale la ricorrente intendeva provare l'avvenuto pagamento delle somme ai creditori della . Tale documentazione Pt_1
(doc. 7 e 11) non è stata contestata. E' quindi provato il pagamento da parte di quale terzo pignorato, dei debiti di nella misura indicata CP_1 Pt_1
dalla prima. Le censure sono, quindi, infondate.
Con riguardo alla voce di credito f) (“credito per vendita suinetti da allevamento, pari a euro 134.080,65), la parte non formula un motivo di impugnazione specifico, ma si limita a richiamare le argomentazioni svolte in merito alla voce di credito sub c). Secondo l'appellante, questo credito rientrerebbe nella gestione del contratto di affitto stipulato tra le parti e sarebbe quindi coperto dalla transazione di cui si è già detto. La Corte ribadisce, però, che l'appellante non ha provato l'inclusione di questo credito tra quelli collegati al contratto di affitto e, pertanto, la censura è infondata.
Conclusivamente, quindi, a seguito dell'accoglimento delle censure relative alle voci di credito sub a), b), e) e g), la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il credito di nei confronti di CP_1 nella misura di euro 341.542,59 (359.313,36 – 7.113,37 (a) – Parte_1
4.840,40 (b) – 3474 (e) – 2.343,00 (g)).
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda di condanna, avanzata da al pagamento della CP_1
differenza tra il credito vantato dall'appellata e quello vantato dall'appellante. Ed infatti,il credito accertato in giudizio a favore di Pt_1
è pari a euro 358.957,67.
[...]
Va osservato, infine, che l'appellante, nelle sue conclusioni, reitera la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado.
Parte appellante non ha, però, impugnato il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale e neppure ha motivato in alcun modo tale richiesta.
La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile.
Venendo alle spese di lite, a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite che tenga conto, per entrambi i gradi di giudizio, dell'esito complessivo della causa.
La Corte, quindi, considerata la reciproca soccombenza tra le parti con soccombenza prevalente per l'appellante, ritiene che le spese di lite debbano essere compensate nella misura di un quarto, con condanna dell'appellante a rifondere all'appellata i residui tre quarti, liquidati come indicato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche, dello scaglione 260.001 – 520.000 e dei valori medi per le fasi introduttiva e di studio e decisoria e minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Va altresì accertato il diritto dell'appellante a ripetere quanto eventualmente corrisposto in virtù della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto a quanto oggi stabilito a titolo di spese e di capitale da restituire.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza 1884/2022, pubblicata il 6.7.22 del Tribunale di Brescia e a parziale riforma della stessa, accerta il credito di nei confronti di Controparte_2 Parte_1
nella minor misura di euro 341.542,59, ferma la compensazione, ai
[...] sensi dell'art. 1243 cod. civ., con il controcredito di € 358.957,67, vantato da nei confronti di residuando pertanto a favore di Parte_1 CP_1 un credito di €.17.415,08; determina pertanto in €.17.415,08 il Parte_1
credito di nei confronti di , ed a favore di Parte_1 CP_1 Pt_1
.
[...]
Rigetta le ulteriori domande di CP_1
Rigetta, nel resto, l'appello.
Compensa le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, per un quarto e condanna l'appellante a rifondere all'appellata i residui tre quarti che liquida quanto al primo grado: per la fase di studio euro 2.531,00, per la fase introduttiva euro 1.670,000, per la fase di trattazione/istruttoria euro
5.205,75, per la fase decisoria euro 4.402,50, oltre spese generali, iva e cpa;
quanto al secondo grado: per la fase di studio euro 3.291,75, per la fase introduttiva euro 1.914,00, per la fase di trattazione/istruttoria euro 2.205,00, per la fase decisoria euro 5.473,50, oltre a spese generali iva e cpa come per legge.
Accerta il diritto dell'appellante a ripetere quanto eventualmente corrisposto, in virtù della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto a quanto oggi stabilito sia a titolo di interessi che di capitale da restituire.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
HE GN GI MA