Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1084/2025
TRIBUNALE DI CREMONA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
111, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gianluca Pasquali, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
per l'adozione di
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cremona, via Giuseppina n. 111;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, regolarmente notiziato e non comparso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.3.2025 (d'ora in poi anche la Parte_1
ricorrente per brevità), premesso di avere instaurato un rapporto affettivo significativo con
, ha chiesto l'adozione dello stesso. Testimone_1
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- che “non ha alcun discendente e non è sposata”;
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ha continuato a provvedere alle necessità del con sostegno economico e affettivo, con Tes_1
frequenti colloqui telefonici e versando somme per fare fronte ai suoi bisogni essenziali in assenza di supporto della sua famiglia di origine”;
- che “nonostante la distanza di quel periodo, vi sono stati numerosi incontri tra adottante e adottando, sia in Marocco che in Turchia, a testimonianza del profondo legame fra i due”;
- che “il giovane è figlio di genitori biologici divorziati e sin in tenera età ha vissuto col Tes_1
padre mantenendo uno scarso rapporto con la madre, in Marocco il ha affrontato Tes_1 situazioni difficili, lasciato dai nonni paterni con episodi anche di violenza e maltrattamenti”;
- che “dopo il divorzio dalla madre, che si è resa irreperibile, il padre biologico si è fatto un'altra famiglia lasciando il bambino presso i nonni, senza garantirgli adeguato supporto, in tale contesto di difficoltà il rapporto tra e è divenuto un legame essenziale essendo, di Parte_1 Tes_1 fatto, l'unico sostegno affettivo in un ambiente di violenza e disinteresse nei suoi confronti”;
- che “grazie quindi al supporto dell'odierna ricorrente il è riuscito a proseguire gli Tes_1
studi, affrontare le spese mediche necessarie e a trasferirsi in Turchia per proseguire il percorso formativo di studio”;
- che “successivamente, attraverso un difficoltoso iter burocratico, ha ottenuto un visto Tes_1
per studio per poter venire in Italia, dove si è definitivamente stabilito e ove sta ultimando la sua formazione universitaria”;
- che “attualmente il vive stabilmente con la da circa un anno e mezzo, Tes_1 Parte_1 con prosecuzione e consolidamento del suo percorso di studi in Italia”;
- che “la ricorrente ha compiuto ha ad oggi 49 anni e quindi supera di oltre diciotto anni quelli dell'adottando che ne ha 23”.
Al fine di provare l'esistenza delle condizioni richieste dagli artt. 291 e seguenti del cod. civ. ha prodotto in giudizio: attestazione di nazionalità marocchina dell'adottando, permesso di soggiorno per motivi di studio dell'adottando, il certificato di residenza dell'adottante e dell'adottando, certificato del casellario giudiziale dell'adottante nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'adottante non ha figli legittimi e naturali. (vd. docc. da 1 a 5 fasc. ric.);
In prima udienza, in risposta alle domande di chiarimenti del Giudice relatore,
2 l'adottando, , ha dichiarato: “ADR: l'ultima volta che ho visto e sentito Testimone_1
mia madre è stato in Tribunale in Marocco, nel giorno in cui i miei genitori hanno divorziato;
allora io avevo quattro anni. Dopo quella volta non ho più avuto informazioni su mia madre. Dopo il divorzio io sono venuto in Italia con mio padre. Io e mio padre vivevamo in via delle Acque a
Cremona. ADR: ho conosciuto l'adottante in Italia quando avevo quattro anni e vivevo in via delle
Acque con mio padre. La sig.ra era la nostra vicina di casa. Io ho vissuto in via delle Parte_1
Acque da quando avevo quattro anni fino al compimento dell'ottavo anno. ADR: la sig.ra
è stata per me quella figura femminile di supporto e di riferimento che io non avevo Parte_1
mai avuto: mi portava a scuola, mi aiutava a fare i compiti, veniva alle udienze per parlare con le mie maestre, mi faceva i regali per Natale e Santa Lucia e trascorrevo con lei tutte le festività, alle quali non era presente mio padre (essendo musulmano). Era lei che mi preparava da mangiare e, quando avevo problemi di salute, mi accompagnava dal medico e in ospedale. Ad esempio, per tutti gli interventi che ho dovuto affrontare a causa del fatto che avevo il “palato aperto”, la sig.ra mi ha sempre assistito, sia materialmente che moralmente. Io da piccolo la chiamavo Parte_1
mamma. Anche ora continuo a chiamarla mamma. Questa situazione è andata avanti fino a quando avevo otto anni. ADR: prima di iniziare la terza elementare, infatti, ricordo che mio padre mi ha preso e mi ha portato con sé in Marocco, dicendomi che andavamo a far visita ai miei nonni. Poi mi ha lasciato dai miei nonni, mi ha tolto i documenti ed è andato via. Io così non sono potuto più rientrare in Italia. Se ben ricordo era il 2008. ADR: ricordo che la sig.ra è venuta a Parte_1 trovarmi in Marocco, per convincere mio padre a portarmi in Italia…il permesso di soggiorno per motivi di studio scade ad agosto di quest'anno. ADR: mio padre vive in Marocco si è risposato e ha due figli e l'unico contatto che ho avuto con lui è stato quando lui mi ha inviato un documento che mi serviva per l'Isee richiestomi dall'Università (nonostante io avessi fatto presente che il reddito che doveva rilevare era quello dell'adottante, con la quale vivo e che provvede a me). Questo è accaduto sia due anni fa che l'anno scorso e la sig.ra ha dovuto inviargli dei soldi Parte_1 per avere il documento” (vd. verbale di udienza del 12.6.2025); la ricorrente, ha dichiarato: “io ho conosciuto l'adottando e suo padre in Parte_1
Italia, quando erano i miei vicini di casa. Io, facendo l'educatrice, mi sono subito resa conto delle difficoltà che aveva il nucleo familiare e soprattutto il padre del bambino (difficoltà socioeconomiche nonché legate al fatto che il genitore non riusciva a fare tutto da solo). Mi è venuto naturale iniziare a prendermi cura dell'adottando e “tirarmelo vicino”. Mi sono occupata molto dell'adottando in modo del tutto naturale. Il padre, poi, da un giorno all'altro ha preso il bambino (che frequentava la terza elementare) e, senza dare spiegazioni, è tornato in Marocco, sradicandolo dalla scuola, dalle amicizie e dalla realtà in cui io ero presente e mi occupavo di lui,
3 alla quale lui ormai si era abituato. ADR: io, l'estate dell'anno in cui sono andati via, sono andata a trovare il bambino in Marocco. Lui era a casa dei nonni lasciato a sé stesso. Oltre che per me, anche per lui quella realtà in Marocco era sconosciuta, essendosi abituato a una realtà occidentale e a vivere con me, che l'ho sempre accudito. Lui voleva tornare in Italia. ADR: quella volta io sono stata dieci giorni in Marocco e poi sono dovuta rientrare in Italia. Da quel momento, però, abbiamo iniziato a sentirci a distanza. Ciò è accaduto con continuità da quando lui aveva otto anni fino al momento in cui è tornato in Italia. Io mi sono sempre interessata a lui e ho sempre provveduto a mantenerlo economicamente (ho qui con me la documentazione relativa a tutti i bonifici che ho fatto se dovesse servire). Mi sono sempre assicurata di esserci per lui sia come supporto economico che morale. Faccio presente che la sua famiglia non è mai stata “accogliente”
e lui è stato sbattuto fuori di casa varie volte. ADR: quando potevo, nel corso delle mie vacanze, andavo a trovarlo e quindi il nostro rapporto, nonostante la distanza, si è consolidato nel tempo.
ADR: l'adottando, dopo aver fatto la maturità in Marocco e, considerato che voleva (e vuole) studiare, si è trasferito in Turchia dove ha frequentato i primi due anni di ingegneria. In quei due anni io l'ho sempre mantenuto economicamente e ho continuato a supportarlo a distanza. Tuttavia, visto che la vita in Turchia era abbastanza cara e io non riuscivo più a sopperire alle sue esigenze con il mio stipendio, abbiamo provato a fare la richiesta di visto per l'ingresso in Italia per motivi di studio (non avendo io e l'adottando legami di sangue), con innumerevoli difficoltà. Lo abbiamo ottenuto e così da due anni si è trasferito a casa mia e viviamo insieme. Giunto in Italia l'adottando ha perso un anno a causa di disguidi burocratici con l'Università Statale di Brescia (che non gli aveva fatto nemmeno un piano di studi). Si è quindi iscritto all'Università on line Nettuno e ora deve dare gli ultimi esami. ADR: non sono sposata e non ho figli naturali. ADR: ripeto dal 28 agosto di due anni fa io e l'adottando viviamo insieme e trascorriamo insieme le vacanze. ADR:
Sono consapevole che dall'adozione derivano diritti successori in favore dell'adottando e sono d'accordo” (vd. verbale di udienza del 12.6.2025);
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La domanda di adozione va accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L. 218/1995 - “1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia…” - poiché l'adottante è cittadina italiana e l'adottando è residente in Italia.
4 Di talché, ex art. 12 L. 218/1995, al presente giudizio trova applicazione, quale legge regolatrice del processo, la legge italiana.
Quanto alla legge regolatrice dei requisiti dell'adozione, l'art. 38 L. 218/1995 stabilisce che
“I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”.
La predetta disposizione normativa, dunque, nel prevedere che i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione siano regolati dal diritto nazionale dell'adottante, fa salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi.
Ebbene, premesso che non risulta una peculiare disciplina del consenso dalla legge nazionale marocchina, si ritiene che nella fattispecie sia provato il consenso all'adozione di adottante e adottando ex art. 296 c.c.
Le dichiarazioni di assenso risultano essere state tutte correttamente acquisite, dinanzi al Giudice designato, all'udienza del 12.6.2025, alla quale hanno partecipato sia l'adottante sia l'adottando, esprimendo il proprio consenso. All'udienza in questione, adottante e adottando, dopo avere ripercorso gli eventi che portavano al loro incontro, alla progressiva conoscenza (e compartecipazione) delle rispettive situazioni familiari e al crescente sviluppo di un mutuo attaccamento, hanno manifestato il consenso all'adozione e un sincero affetto reciproco.
Negli anni si è dunque instaurato fra le parti un autentico legame di natura filiale che rappresenta parte inscindibile della loro identità personale.
Il racconto delle parti riscontra poi la naturalezza e la sincera vicinanza emotiva tra adottante e adottando, sicché è evidente il legame che li unisce.
D'altra parte, la presente adozione non pare dettata da intenti immorali o estranei alla ratio dell'istituto, con la conseguenza che la determinazione della ricorrente non può essere catalogata come capricciosa, al pari di un impulso estemporaneo ed irrazionale.
Ai sensi dell'art. 297 c.c. si ritengono non esistenti motivi di opposizione all'adozione da parte dei genitori biologici.
Il padre naturale dell'adottando ha prestato il proprio assenso all'adozione nel corso dell'udienza del 12.6.2025: “Previa autorizzazione del Giudice, l'adottando si mette in contatto telefonico (a mezzo di videochiamata WhatsApp) con suo padre ed esibisce copia del documento di identità del
5 genitore. Interpellato il padre dichiara: “sono e mi chiamo , sono Testimone_2
nato a Casablanca in [...] il [...]. So che la sig.ra che conosco, ha chiesto Parte_1
l'adozione di mio figlio e sono d'accordo. Conosco il legame affettivo che esiste tra Testimone_1
i due” (vd. relativo verbale di udienza).
La madre naturale dell'adottando si è resa irreperibile dopo il divorzio dal padre dell'adottando, abbandonando l'adottando quando aveva solo quattro anni di età.
Si ritengono ugualmente soddisfatte le condizioni prescritte dall'art. 291c.c. e seguenti del cod. civ.
Sussistono, invero, i requisiti dell'età, avendo l'adottante compiuto gli anni trentacinque, del divario di età tra adottante e adottando e dell'assenza di vincoli coniugali e di figli in capo all'adottante e all'adottando (vd. documenti allegati al ricorso nonché verbale di udienza del 12.6.2025).
Sussiste, infine, il requisito della convenienza per l'adottando ex art. 312 c.c., in quanto l'adozione consente il consolidamento del rapporto affettivo che unisce da anni adottante e adottando nonché il rafforzamento della loro unità familiare – invero già sentita dai soggetti ascoltati in prima udienza. L'adozione, dunque, risponde a valori etico - sociali meritevoli di tutela, al comune intento delle parti e non vi sono ragioni per ritenerla non conveniente per l'adottando.
In conclusione, ritiene il Tribunale che nella fattispecie risultino sussistenti tutte le condizioni per pronunciare la richiesta adozione e che, pertanto, debba essere pronunciata l'adozione di da parte di . Tes_1 Testimone_1 Parte_1
Quanto al cognome dell'adottando, alla luce della disposizione di cui al menzionato art. 38 L.
218/1995, trova applicazione il disposto di cui all'art. 299 c.c.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.c. si dispone che l'adottando assuma il cognome dell'adottante, da aggiungere al suo cognome.
Nulla deve disporsi sulle spese di giustizia, irripetibili in ragione della natura non contenziosa di questo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata: letto l'art. 313 c.c.;
Dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...]_1
il 16.7.2001, da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_1
Dispone che assuma il cognome da Testimone_1 Parte_1
aggiungere al proprio – e così Controparte_1
Nulla sulle spese di giustizia, non ripetibili;
6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Annalisa Petrosino
Il Presidente
Dott. Giorgio Scarsato
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