Decreto cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 21504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21504 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07075/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7075 del 2022, proposto da
IA IN ON, IA IN ON, IA NN Lo PO, HI UP, LI MA, OR VI, ST LE, EL MO, SC RD, CO AV, RI OL, GI RI, NZ IC, PE RA, NN CI, NE AR, SC IC, IA RI, UE OS, IAgabriella OS TI, SC SA, SO AM, LO CA, UE SC, SI IR, NA NI, UE SO, AR TE, VE TR, NE TU, IA OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Bissaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procure in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei POghesi, 12;
nei confronti
IT AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quesiti risposta multipla concorso scuola classe A 048
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il consigliere LL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato l’esito del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23” – Classe di Concorso A 048 nella parte in cui non ha attribuito 2 punti ai ricorrenti per le risposte fornite alla domanda “Nel piano nazionale scuola digitale si fa riferimento ad Agid rispetto al tema delle piattaforme per la didattica. Cosa significa questo acronimo?” e nella parte in cui ha attribuito 2 punti ai ricorrenti per le risposte fornite alla domanda “Quale attività didattica fra le seguenti può avvalersi positivamente della realtà aumentata?”.
2. – I ricorrenti espongono di avere ottenuto un punteggio inferiore a quello di 70 punti nella prova scritta (alcuni hanno ottenuto 66, altri 68 punti), che costituiva la soglia minima per essere ammessi alla fase successiva del concorso.
3. – Essi propongono due motivi:
1) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ del quesito a risposta multipla: “Quale attività didattica fra le seguenti può avvalersi positivamente della realtà aumentata?”, per cui la matrice ministeriale avrebbe presentato più di una risposta esatta;
2) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ del quesito a risposta multipla: “Nel piano nazionale scuola digitale si fa riferimento ad Agid rispetto al tema delle piattaforme per la didattica. Cosa significa questo acronimo?”, che non avrebbe tenuto conto del fatto che l’acronimo distintivo dell’Agenzia per l’Italia digitale viene correntemente scritto anche in tutte lettere maiuscole.
3. – Il MUR si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
4. – L’istanza cautelare proposta in uno al ricorso è stata respinta.
5. - Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025.
6. – Il ricorso va respinto.
Innanzitutto, non emerge dal ricorso quale sia stata la risposta di ciascuno dei candidati ricorrenti ai due quesiti contestati.
Non è dunque possibile evincere se, e per chi, le rispettive risposte avrebbero consentito, in caso di accoglimento del gravame, di raggiungere la soglia minima di 70 punti.
Tanto comporta, al contempo, due cause di inammissibilità del ricorso; l’una, per assenza della necessaria prova di resistenza; l’altra, per la natura collettiva del ricorso, alla luce della quale non è dato di comprendere se la posizione di tutti i candidati ricorrenti, sia, o non, omogenea, oppure se tra di essi possa esservi conflitto d’interessi.
7. – Inoltre, vertendo il ricorso su taluni quesiti somministrati ai concorrenti, va ribadito l’orientamento del Tribunale per cui Ritiene il Collegio di non ravvisare ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis TAR Lazio, Sez. III-bis, 23/05/2024 n. 10479; Id. 10/04/2025 n. 7042; nonché Cons. Stato, Sez. VII, ord. 11/05/2023 n. 1859) che ha ritenuto non irragionevoli o illogici i quesiti per cui è causa e le risposte in essi indicate come corrette. Quanto in particolare ai quiz propedeutici al superamento di una prova concorsuale, occorre evidenziare che rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti e che da ciò deriva l’impossibilità per il Giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 29/03/2022, n. 2296 e 2302; Id. 26/01/2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: « […]sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché […] della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti» (Cons. Stato, n. 2302/2022 cit.).
Al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.
8. - Nel caso di specie, non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato. L’Amministrazione ha sul punto giustificato in maniera adeguata le ragioni sottese alla individuazione di una data risposta, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti e delle risposte formulate (sentenza n. 17524/2025).
9. - In effetti, il quesito relativo all’acronimo AgId, nel suo contesto letterale, riferendosi alle piattaforme digitali della Pubblica Amministrazione, riporta in modo univoco all’Agenzia per l’Italia Digitale, esattamente così come avrebbe potuto fare la dizione composta da sole lettere maiuscole AGID, così che non si ravvisano elementi di irragionevolezza nella sua formulazione.
Circa il quesito “Quale attività didattica fra le seguenti può avvalersi positivamente della realtà aumentata?” i ricorrenti assumono che tutte le risposte alternative sarebbero state esatte.
Esse erano le seguenti: “a) Sviluppo di algoritmi; b) Realizzazione di presentazioni online sul corpo umano; c) Creazione di un file .stl (stampante 3d) per la realizzazione di prototipi di organi del corpo umano; e d) Studio dell'anatomia del corpo umano.”
Il Ministero ha ritenuto corretta esclusivamente la risposta d) Studio dell'anatomia del corpo umano.
A fronte di tale scelta i ricorrenti assumono solo apoditticamente che anche le altre risposte avrebbero potuto considerarsi esatte, in quanto non allegano elementi a supporto di tale asserzione.
Essi, in altri termini, non apportano alcun contributo censorio atto a dimostrare l’erroneità sotto il profilo tecnico o l’irragionevolezza della scelta della risposta considerata esatta da parte del Ministero.
Peraltro, alcuni dei ricorrenti (ad esempio: ON IA IN, Lo PO, MO) hanno fornito la risposta ritenuta esatta dal Ministero, come da elaborato in atti.
Il che –in disparte i profili di rito in punto d’interesse processuale a sollevare la censura- conferma la esattezza e perspicuità della formulazione del quesito.
10. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese possono essere compensate per la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL AT, Presidente FF, Estensore
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
Agatino PE Lanzafame, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL AT |
IL SEGRETARIO