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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/10/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 80 / 2023
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 08/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 08/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 80 / 2023
promossa da
, C.F. , in proprio e n.q. di legale rappresentate Parte_1 C.F._1
ed obbligato in solido della Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. GUARCELLO MARIA TERESA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, -opposta contumace-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2/0066, prot. 16386 del 01.12.2022 emessa dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio XVII,
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, notificata in data 13.12.2022, per il pagamento dell'importo di €.3.160,00, avente ad oggetto le sanzioni pecuniarie derivanti dall'accertamento di violazioni riguardanti l'art. 30, comma 1, del D.lgs. n.276/03 per aver avviato il distacco del lavoratore in mancanza dei requisiti dell'interesse Controparte_2
del datore di lavoro e della temporaneità del distacco. Eccepiva la violazione del diritto di difesa del contribuente ex art.24 Cost e art.12 dello Statuto del Contribuente, nonché
l'omessa motivazione del verbale di accertamento e dell'ordinanza impugnata, nonché
l'infondatezza delle pretese. Chiedeva di dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza all'
[...]
, quest'ultimo non si costituiva;
ne va, pertanto, Controparte_1
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale;
veniva poi disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ed il giudizio veniva deciso in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte ricorrente.
*****
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente, prive di pregio sono le censure afferenti il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in ragione del fatto che sia l'ordinanza ingiunzione che il verbale unico di accertamento riportano la sanzione irrogata con le specifiche motivazionali;
parimenti, non possono accogliersi le doglianze afferenti il modus operandi dell'attività di vigilanza,
essendo le stesse rimaste allo stato di mere allegazioni, in parte generiche. In punto di diritto, l'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 prevede che “1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente
uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo
a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore
interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella
in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.”
Pertanto, gli elementi che legittimano un distacco sono l'interesse del datore di lavoro distaccante, la temporaneità del distacco, intesa non come brevità ma come non definitività
e la funzionalità del distacco allo svolgimento di una “determinata attività lavorativa”.
Importanti sono le Circ. Min. Lav. 15/01/2004, n. 3 e 24 giugno 2005 n. 28, che hanno fornito numerosi chiarimenti sull'istituto, anche attingendo alla pregressa esperienza giurisprudenziale, alla quale peraltro si è ispirata anche la norma che ha introdotto l'istituto
(l'art. 30 d.lgs. 276/2003). In particolare è stato ritenuto che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui.
In sostanza l'interesse dovrà essere specifico (ossia individuato con precisione e senza riferimenti generici); rilevante (ossia di una certa importanza in quanto deve produrre riflessi di carattere organizzativo e produttivo); concreto (attinente ai processi produttivi,
logistici ed amministrativi aziendali, senza presentare margini di astrattezza); persistente
(permanere per tutta la durata del distacco); di natura produttiva, commerciale ed amministrativa del distaccante, e non coincidere con l'interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro.
Inoltre, in tema di onere della prova, è noto che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.(cfr. Cass. Ord. n. 1921/2019).
L'oggetto dell'ordinanza ingiunzione è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente,
dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità
formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, gli Ispettori hanno accertato la violazione delle norme circa il distacco per non avere, parte ricorrente, effettuato tempestivamente la comunicazione di NI
riguardante il lavoratore alla data del 13.05.2019 presso la CP_2 Parte_2
e per non avere indicato la “motivazione del distacco” ai sensi e per gli
[...]
effetti dell'art.30, comma 1, del Dlgs n.276/03; invero, essa risulterebbe effettuata solo il 2
marzo 2020, con un “illegittimo distacco”, per complessivi 158 giorni.
Parte ricorrente ha dedotto, a giustificazione del distacco operato, il legame societario ex art. 2359 c.c. esistente tra le due società, nonché l'esigenza formativa rinvenuta in favore del
. CP_2
Invero, il rapporto di lavoro sarebbe iniziato “il 13 maggio 2019 (21 giorni dopo inizio della
malattia continuativa del definiva con la un CP_3 Parte_2
accordo di distacco per l'utilizzazione di personale per le finalità formative contenute e facilmente
desumibili dal contratto di distacco (cfr. contratto di distacco fra le società) (doc.10) e come da
comunicazione di distacco destinata al lavoratore (doc.11). Relativamente al sig. lo Controparte_2
stesso è stato utilizzato in distacco temporaneamente e, per specifiche esigenze formative, come
rappresentate dallo stesso contratto di distacco e per le ragioni su menzionate correlate al procrastinarsi dello stato di malattia del lavoratore dotato della dovuta esperienza necessaria CP_3
alla formazione del ”. CP_2
Sullo specifico punto sono state assunte prove testimoniali: , capo reparto Testimone_1
di , ha riferito di avere lavorato per un periodo col nel 2019, il quale lavorava Pt_3 CP_2
come repartista.
Circa la finalità formativa ha confermato che “Cap. 3) “mi pare che risiede a in via Gela. Pt_3
Gli ho indicato come lavorare nei reparti, come aggiustare la merce, quando è arrivato alcune cose
non le sapeva e gliele ho insegnate. E' durato quasi due anni, l'ho formato.”
, addetto alle risorse umane, ha riferito che il era stato assunto da Tes_2 CP_2
apprendista, in quanto giovanissimo e che “E' rimasto a Gela un annetto, poi il responsabile di
quel punto vendita si è ammalato e purtroppo è morto e lui è stato spostato a . Lì CP_4 Pt_3
ha proseguito la formazione con che era responsabile in via Palma. E' stato spostato perché Tes_1
essendosi ammalato il tutor, lui voleva avvicinarsi a perché era di li, e quindi è stato Pt_3
distaccato”.
Inoltre, avendo personalmente seguito la vicenda dell'assunzione, ha riferito l'iter burocratico seguito, comprensivo di firma della lettera di distacco.
Deve dunque ritenersi raggiunta la prova delle circostanze negative afferenti la responsabilità della ricorrente;
invero, dalle prove testimoniali è emerso l'interesse del datore di lavoro al distacco del , bisognevole di essere affiancato nella sua CP_2
formazione professionale. Non pare, invero, che il distacco fosse motivato dall'esigenza di somministrare lavoro, dovendosi escludere una mera messa a disposizione di energie:
piuttosto, il sembra essere stato affiancato al che, ha confermato, di averlo CP_2 Tes_1
seguito nell'inizializzazione alla mansione di repartista.
Anche la giurisprudenza ha ritenuto rilevante l'interesse del datore di lavoro alla formazione professionale del lavoratore distaccato, così statuendo “In tema di "distacco"
del lavoratore, l'interesse alla destinazione del lavoratore presso una diversa unità produttiva a fini
di formazione professionale non può che essere, per definizione, proprio del datore di lavoro,
escludendo persino la concorrenza dell'interesse del distaccatario” (cfr. Cass. sent. n. 9557/2006).
Pertanto, la domanda va accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Le spese vengono poste a carico della parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara nulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0066;
condanna l' a pagare, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, le spese di lite che si liquidano in euro 1.312,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 09/10/2025.
IL GIUDICE
VA Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 80 / 2023
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 08/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 08/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 80 / 2023
promossa da
, C.F. , in proprio e n.q. di legale rappresentate Parte_1 C.F._1
ed obbligato in solido della Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. GUARCELLO MARIA TERESA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, -opposta contumace-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2/0066, prot. 16386 del 01.12.2022 emessa dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio XVII,
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, notificata in data 13.12.2022, per il pagamento dell'importo di €.3.160,00, avente ad oggetto le sanzioni pecuniarie derivanti dall'accertamento di violazioni riguardanti l'art. 30, comma 1, del D.lgs. n.276/03 per aver avviato il distacco del lavoratore in mancanza dei requisiti dell'interesse Controparte_2
del datore di lavoro e della temporaneità del distacco. Eccepiva la violazione del diritto di difesa del contribuente ex art.24 Cost e art.12 dello Statuto del Contribuente, nonché
l'omessa motivazione del verbale di accertamento e dell'ordinanza impugnata, nonché
l'infondatezza delle pretese. Chiedeva di dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza all'
[...]
, quest'ultimo non si costituiva;
ne va, pertanto, Controparte_1
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale;
veniva poi disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. ed il giudizio veniva deciso in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte ricorrente.
*****
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente, prive di pregio sono le censure afferenti il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in ragione del fatto che sia l'ordinanza ingiunzione che il verbale unico di accertamento riportano la sanzione irrogata con le specifiche motivazionali;
parimenti, non possono accogliersi le doglianze afferenti il modus operandi dell'attività di vigilanza,
essendo le stesse rimaste allo stato di mere allegazioni, in parte generiche. In punto di diritto, l'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 prevede che “1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente
uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo
a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore
interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella
in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.”
Pertanto, gli elementi che legittimano un distacco sono l'interesse del datore di lavoro distaccante, la temporaneità del distacco, intesa non come brevità ma come non definitività
e la funzionalità del distacco allo svolgimento di una “determinata attività lavorativa”.
Importanti sono le Circ. Min. Lav. 15/01/2004, n. 3 e 24 giugno 2005 n. 28, che hanno fornito numerosi chiarimenti sull'istituto, anche attingendo alla pregressa esperienza giurisprudenziale, alla quale peraltro si è ispirata anche la norma che ha introdotto l'istituto
(l'art. 30 d.lgs. 276/2003). In particolare è stato ritenuto che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui.
In sostanza l'interesse dovrà essere specifico (ossia individuato con precisione e senza riferimenti generici); rilevante (ossia di una certa importanza in quanto deve produrre riflessi di carattere organizzativo e produttivo); concreto (attinente ai processi produttivi,
logistici ed amministrativi aziendali, senza presentare margini di astrattezza); persistente
(permanere per tutta la durata del distacco); di natura produttiva, commerciale ed amministrativa del distaccante, e non coincidere con l'interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro.
Inoltre, in tema di onere della prova, è noto che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.(cfr. Cass. Ord. n. 1921/2019).
L'oggetto dell'ordinanza ingiunzione è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente,
dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità
formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, gli Ispettori hanno accertato la violazione delle norme circa il distacco per non avere, parte ricorrente, effettuato tempestivamente la comunicazione di NI
riguardante il lavoratore alla data del 13.05.2019 presso la CP_2 Parte_2
e per non avere indicato la “motivazione del distacco” ai sensi e per gli
[...]
effetti dell'art.30, comma 1, del Dlgs n.276/03; invero, essa risulterebbe effettuata solo il 2
marzo 2020, con un “illegittimo distacco”, per complessivi 158 giorni.
Parte ricorrente ha dedotto, a giustificazione del distacco operato, il legame societario ex art. 2359 c.c. esistente tra le due società, nonché l'esigenza formativa rinvenuta in favore del
. CP_2
Invero, il rapporto di lavoro sarebbe iniziato “il 13 maggio 2019 (21 giorni dopo inizio della
malattia continuativa del definiva con la un CP_3 Parte_2
accordo di distacco per l'utilizzazione di personale per le finalità formative contenute e facilmente
desumibili dal contratto di distacco (cfr. contratto di distacco fra le società) (doc.10) e come da
comunicazione di distacco destinata al lavoratore (doc.11). Relativamente al sig. lo Controparte_2
stesso è stato utilizzato in distacco temporaneamente e, per specifiche esigenze formative, come
rappresentate dallo stesso contratto di distacco e per le ragioni su menzionate correlate al procrastinarsi dello stato di malattia del lavoratore dotato della dovuta esperienza necessaria CP_3
alla formazione del ”. CP_2
Sullo specifico punto sono state assunte prove testimoniali: , capo reparto Testimone_1
di , ha riferito di avere lavorato per un periodo col nel 2019, il quale lavorava Pt_3 CP_2
come repartista.
Circa la finalità formativa ha confermato che “Cap. 3) “mi pare che risiede a in via Gela. Pt_3
Gli ho indicato come lavorare nei reparti, come aggiustare la merce, quando è arrivato alcune cose
non le sapeva e gliele ho insegnate. E' durato quasi due anni, l'ho formato.”
, addetto alle risorse umane, ha riferito che il era stato assunto da Tes_2 CP_2
apprendista, in quanto giovanissimo e che “E' rimasto a Gela un annetto, poi il responsabile di
quel punto vendita si è ammalato e purtroppo è morto e lui è stato spostato a . Lì CP_4 Pt_3
ha proseguito la formazione con che era responsabile in via Palma. E' stato spostato perché Tes_1
essendosi ammalato il tutor, lui voleva avvicinarsi a perché era di li, e quindi è stato Pt_3
distaccato”.
Inoltre, avendo personalmente seguito la vicenda dell'assunzione, ha riferito l'iter burocratico seguito, comprensivo di firma della lettera di distacco.
Deve dunque ritenersi raggiunta la prova delle circostanze negative afferenti la responsabilità della ricorrente;
invero, dalle prove testimoniali è emerso l'interesse del datore di lavoro al distacco del , bisognevole di essere affiancato nella sua CP_2
formazione professionale. Non pare, invero, che il distacco fosse motivato dall'esigenza di somministrare lavoro, dovendosi escludere una mera messa a disposizione di energie:
piuttosto, il sembra essere stato affiancato al che, ha confermato, di averlo CP_2 Tes_1
seguito nell'inizializzazione alla mansione di repartista.
Anche la giurisprudenza ha ritenuto rilevante l'interesse del datore di lavoro alla formazione professionale del lavoratore distaccato, così statuendo “In tema di "distacco"
del lavoratore, l'interesse alla destinazione del lavoratore presso una diversa unità produttiva a fini
di formazione professionale non può che essere, per definizione, proprio del datore di lavoro,
escludendo persino la concorrenza dell'interesse del distaccatario” (cfr. Cass. sent. n. 9557/2006).
Pertanto, la domanda va accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Le spese vengono poste a carico della parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara nulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0066;
condanna l' a pagare, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, le spese di lite che si liquidano in euro 1.312,00 oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 09/10/2025.
IL GIUDICE
VA Di AL