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Articolo 3 della Legge 5 maggio 1956, n. 512
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Legge 5 maggio 1956, n. 512
Articolo 3 della Legge 5 maggio 1956, n. 512
Versione
1 luglio 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 luglio 1956
Vedi fonte istituzionale
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