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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 998/2024
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 998/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 D'ARIES MARIA CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA BELLINI N. 10 71036 LUCERA presso il difensore avv. D'ARIES MARIA CARMELA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 VEGLIANTE ALBERTO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VEGLIANTE ALBERTO
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'assegno unico universale per i genitori separati è uno dei temi più discussi nel caso di affidamento condiviso e collocamento prevalente.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I Civile, n. 4672/2025) ha chiarito i casi in cui il genitore collocatario possa ricevere integralmente l'assegno, anche in presenza di un affidamento condiviso.
Vale osservare che l'Assegno Unico Universale (AUU) è un beneficio mensile erogato dall' ai CP_2 nuclei familiari con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, calcolato sulla base dell'ISEE familiare. Il D.Lgs. 230/2021 prevede che di norma l'assegno venga ripartito al 50% tra i genitori, anche se separati o divorziati. Se l'affidamento è esclusivo, invece, l'intera somma spetta direttamente al genitore affidatario.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che, anche in caso di affidamento condiviso, se il figlio è collocato prevalentemente presso uno dei due genitori, questo può legittimamente ricevere l'intero importo dell'Assegno Unico Universale. La motivazione risiede nella finalità stessa dell'assegno:
pagina 2 di 4 garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane.
La Corte ha motivato la decisione alla stregua di argomentazioni pienamente condivisibili e cioè che a) il beneficiario dell'assegno è il minore, non il genitore, b) il genitore collocatario è colui che gestisce concretamente e quotidianamente i bisogni e le esigenze del figlio, risultando così il più idoneo ad amministrare interamente il beneficio.
Ne consegue che, pur prevedendo la legge una suddivisione di default al 50%, questa può essere derogata dal giudice se tale soluzione risulta più rispondente al concreto interesse del minore.
La Corte ha inoltre fatto propria l'interpretazione contenuta nella Circolare n. 23/2022, che già CP_2 consentiva questa opzione nel caso di minori prevalentemente collocati presso un unico genitore.
La pronuncia appena citata offre un orientamento chiaro e concreto attribuendo in via esclusiva l'Assegno Unico Universale al genitore presso cui il minore è collocato, attribuzione che tutela in modo più efficace e semplice le esigenze del figlio, garantendo trasparenza e rapidità nella gestione delle risorse economiche familiari.
Si ritiene di aderire, dunque, al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione così rivedendo le argomentazioni svolte nel provvedimento reso nella fase sommaria relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Nel caso in esame è incontestato che il figlio della coppia separata sia collocato presso la madre anche a fronte dell'affidamento condiviso.
Risulta, pertanto, non solo equo ma necessario per il figlio, che l'assegno unico venga percepito dalla madre presso la quale il medesimo è collocato in guisa da consentire alla genitrice di far fronte alle esigenze del figlio in modo più efficace.
L'integrazione documentale richiesta nulla aggiungerebbe al corredo probatorio acquisito.
Né può rilevare, ai fini che qui interessa, la circostanza che con la sentenza 4031/2025 del 24 marzo 2025 la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia abbia previsto che l'Assegno Unico Universale sia corrisposto nella misura del 50% poiché detta statuizione disciplina la corresponsione del citato assegno per il tempo successivo a quello della pronuncia e non può influire sulla situazione pregressa.
La domanda riconvenzionale, spiegata dall'appellante, alla luce delle coordinate sin qui delineate, va disattesa.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata anche in ordine alle spese che devono seguire il principio della soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio, in virtù del principio di soccombenza, sono poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore.
L'appellante è, altresì, tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in 1.700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. pagina 3 di 4 Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia l'11 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 998/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 D'ARIES MARIA CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA BELLINI N. 10 71036 LUCERA presso il difensore avv. D'ARIES MARIA CARMELA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 VEGLIANTE ALBERTO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VEGLIANTE ALBERTO
Appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'assegno unico universale per i genitori separati è uno dei temi più discussi nel caso di affidamento condiviso e collocamento prevalente.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I Civile, n. 4672/2025) ha chiarito i casi in cui il genitore collocatario possa ricevere integralmente l'assegno, anche in presenza di un affidamento condiviso.
Vale osservare che l'Assegno Unico Universale (AUU) è un beneficio mensile erogato dall' ai CP_2 nuclei familiari con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, calcolato sulla base dell'ISEE familiare. Il D.Lgs. 230/2021 prevede che di norma l'assegno venga ripartito al 50% tra i genitori, anche se separati o divorziati. Se l'affidamento è esclusivo, invece, l'intera somma spetta direttamente al genitore affidatario.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che, anche in caso di affidamento condiviso, se il figlio è collocato prevalentemente presso uno dei due genitori, questo può legittimamente ricevere l'intero importo dell'Assegno Unico Universale. La motivazione risiede nella finalità stessa dell'assegno:
pagina 2 di 4 garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane.
La Corte ha motivato la decisione alla stregua di argomentazioni pienamente condivisibili e cioè che a) il beneficiario dell'assegno è il minore, non il genitore, b) il genitore collocatario è colui che gestisce concretamente e quotidianamente i bisogni e le esigenze del figlio, risultando così il più idoneo ad amministrare interamente il beneficio.
Ne consegue che, pur prevedendo la legge una suddivisione di default al 50%, questa può essere derogata dal giudice se tale soluzione risulta più rispondente al concreto interesse del minore.
La Corte ha inoltre fatto propria l'interpretazione contenuta nella Circolare n. 23/2022, che già CP_2 consentiva questa opzione nel caso di minori prevalentemente collocati presso un unico genitore.
La pronuncia appena citata offre un orientamento chiaro e concreto attribuendo in via esclusiva l'Assegno Unico Universale al genitore presso cui il minore è collocato, attribuzione che tutela in modo più efficace e semplice le esigenze del figlio, garantendo trasparenza e rapidità nella gestione delle risorse economiche familiari.
Si ritiene di aderire, dunque, al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione così rivedendo le argomentazioni svolte nel provvedimento reso nella fase sommaria relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Nel caso in esame è incontestato che il figlio della coppia separata sia collocato presso la madre anche a fronte dell'affidamento condiviso.
Risulta, pertanto, non solo equo ma necessario per il figlio, che l'assegno unico venga percepito dalla madre presso la quale il medesimo è collocato in guisa da consentire alla genitrice di far fronte alle esigenze del figlio in modo più efficace.
L'integrazione documentale richiesta nulla aggiungerebbe al corredo probatorio acquisito.
Né può rilevare, ai fini che qui interessa, la circostanza che con la sentenza 4031/2025 del 24 marzo 2025 la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia abbia previsto che l'Assegno Unico Universale sia corrisposto nella misura del 50% poiché detta statuizione disciplina la corresponsione del citato assegno per il tempo successivo a quello della pronuncia e non può influire sulla situazione pregressa.
La domanda riconvenzionale, spiegata dall'appellante, alla luce delle coordinate sin qui delineate, va disattesa.
La sentenza impugnata va, dunque, confermata anche in ordine alle spese che devono seguire il principio della soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio, in virtù del principio di soccombenza, sono poste a carico di parte appellante e liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore.
L'appellante è, altresì, tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in 1.700,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. pagina 3 di 4 Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia l'11 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4