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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 570 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura telematicamente allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Eugenio Vagni, presso il cui studio, in Polistena (RC), alla via Santa Marina 111,
è elettivamente domiciliato;
attore in opposizione
contro
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Sofia, presso il cui studio, in Gioia Tauro alla via C. Battisti, 2, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rispettivamente il
13 e l'8.5.2024:
L'attore “Questa difesa, in ossequio al termine concesso in precedenza, ha depositato, in data
17.01.2024, note conclusive di trattazione scritta alle quali si riporta, così come si riporta ad ogni altro scritto depositato in favore del sig, ed ai verbali di causa, nonché a Parte_1 tutte le domande, eccezioni, produzioni e richieste formulate”.
La convenuta “ci riportiamo alla nostra comparsa di costituzione e risposta e, richiamando la sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, 15.11. 2016, n. 23225, riprendiamo la nostra finale domanda di rigetto del preteso credito azionato dall'attore in opposizione, eccependo che, ai sensi dell'articolo 1243 c.c., non sussistono le condizioni per procedere
1 alla compensazione di qualsivoglia credito, peraltro non certo, non liquido, non esigibile e nemmeno di pronta liquidazione azionato dall'opponente, comunque motivatamente contestato nell'an e nel quantum. Nell'improbabile ipotesi di superamento della sopra detta eccezione, insistiamo nelle domande ed eccezioni formulate, con il sostegno dei nostri scritti difensivi tutti nonché della documentazione e delle istanze istruttorie articolate con le memorie ex articolo 171 ter c.p.c., da intendersi qui di seguito integralmente trascritte”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con l'atto introduttivo, notificato via PEC il 29/3/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la sua ex moglie, proponendo formale Controparte_1
opposizione al precetto di pagamento della somma complessiva di € 10.081,71, notificato dalla convenuta il 21.3.2023, fondato sul decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale tra essi coniugi, pubblicato da questo Tribunale il 19.12.2006 e munìto di formula esecutiva;
precisamente, con il precetto si chiede l'importo di euro 8.518,50, a titolo di rivalutazione annuale dall'1.1.2018 sugli assegni di mantenimento (pari a € 200,00 mensili a favore del coniuge ed a € 275,00 per ciascuna delle due figlie nate dal matrimonio,
e ), euro 122,09 a titolo di interessi sul debito da rivalutazione, euro Per_1 Per_2
1.100,00 per assegni di mantenimento per le figlie, relativi ai mesi di novembre e dicembre
2022.
A sostegno della domanda, l'opponente deduce: a) di aver versato nel tempo sul c/c n. 12243 acceso presso la filiale Credem di Taurianova, cointestato ad entrambi i genitori ma usato operativamente nell'esclusivo interesse delle figlie, a titolo di spese straordinarie in favore delle stesse figlie, comprese le spese universitarie, la somma di € 34.850,00; b) di aver inoltre provveduto, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, a pagare il premio annuale per l'assicurazione RCA della vettura Nissa Micra Tg. BP572DV, a sé intestata ma in uso esclusivo delle figlie, per € 1.446,78 (€ 241,13/anno) e per la tassa di circolazione della medesima vettura, per un totale di € 766,26 (€ 127,71/anno); c) di aver infine provveduto al pagamento della somma complessiva di € 4.186,00, da novembre 2015 a Luglio 2016, per il canone di locazione e consumi a favore di “Accademia Residence” di Rende (CS) dell'appartamento usato dalle figlie e in costanza di frequenza Per_2 Per_1
universitaria; d) che la è tenuta, come da decreto di omologa, al pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie effettuate in favore delle figlie, sicchè esso opponente accredita, per le spese anticipate, la somma complessiva di € 20.624,52, pari al 50% di quanto sborsato,
2 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
e) di vantare inoltre, nei confronti del coniuge separato, un credito di € 4.032,75 (oltre interessi dal dovuto al soddisfo), derivante dal pagamento delle rate, con decorrenza 27.03.2013 fino al 27.12.2017 (data di estinzione), del mutuo ipotecario contratto dalle parti con la filiale Credem di Taurianova in data 19.12.2002, n.
501/6082551, mediante atto rogato per NO (nn. 17343 di Repertorio e 5960 Persona_3
di Raccolta): l'obbligazione alla contribuzione paritaria per il pagamento delle rate di mutuo, oltre che ex lege (trattandosi di obbligazione solidale), scaturisce espressamente anche dal decreto di omologa (clausole 8 e 9), sicchè l'importo dovuto fino ad estinzione, pari ad €
31.265,50, avrebbe dovuto essere versato da ciascuna parte in ragione della metà (€
15.632,75), mentre la ha versato complessivamente € 11.600,00, restando debitrice, CP_1
verso il condebitore che ha provveduto ai pagamenti, della somma sopra indicata;
f) di aver versato direttamente alle figlie maggiorenni gli assegni di mantenimento per i mesi di
Novembre e Dicembre 2022, per € 1.100,00 (€ 550,00/mese), con bonifico sul c/c n. 3007 in testa alle medesime presso filiale Credem di Taurianova, rispettivamente il 27.11 ed il
22.12.2022, e ciò nel “tentativo di sfruttare l'unico mezzo” rimastogli per manifestare la presenza e l'affetto paterni, a fronte del rifiuto e della chiusura opposti dalle ragazze;
g) di aver pagato all'opposta, dopo la notifica dell'atto di precetto, la somma di € 6.409,92, relativa alla richiesta rivalutazione dell'assegno di mantenimento per le figlie, comprensiva di interessi al 14.03.2023 (pari al 73,33% del totale di € 8.741,20 di cui 8.518,50 per capitale,
e € 122,09 per interessi al 3.1.23 ed € 100,61 per interessi al 29.3.2023, non considerando gli assegni di Novembre e dicembre 2022, già versati direttamente alle figlie).
Aggiunge di limitare espressamente l'opposizione unicamente alla parte di credito precettata a titolo di rivalutazione dell'assegno di mantenimento del coniuge, rispetto alla quale oppone in compensazione il proprio credito (in ragione del 50% degli esborsi per spese straordinarie e per l'intera differenza sulla metà delle rate di mutuo ipotecario) di € 22.640,90, chiedendo in riconvenzionale l'accertamento del proprio credito, per differenza, di € 20.309,62 per sorte capitale ed € 725,05 per interessi, precisando di non opporsi alla rivalutazione richiesta per l'assegno di mantenimento delle figlie e che è stata già pagata. Per_1 Per_2
Conclude perché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in relazione alla parte di domanda relativa alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, pari al 26,67% del capitale e degli interessi richiesti, e cioè in relazione alla somma di €
2.331,27, sia accolta la domanda riconvenzionale, con l'accertamento del credito di esso opponente, nei confronti dell'opposta, della somma complessiva di € 23.365,95, con la
3 condanna della stessa convenuta al pagamento in favore dell'opponente della somma, “per differenza sulla somma di cui al capo 1) delle presenti conclusioni, di € 21.034,67, oltre interessi al tasso legale dal 30.03.2023 alla data dell'effettivo soddisfo”.
1.2. La convenuta - opposta, nel costituirsi in giudizio, deduce preliminarmente di aver imputato i pagamenti effettuati dopo la notifica del precetto, pari a €.6.409,92, per €.242,03 ad interessi maturati fino al 28 marzo 2023; per €.253,76 alle spese legali di precetto e per il resto ad acconto sui crediti non contestati, sicchè – attesa l'inopponibilità alla creditrice di eventuali pagamenti effettuati direttamente in favore delle figlie - il credito precettato residuo è pari ad €.4.200,66.
Contesta l'eccezione di compensazione, sostenendo che il controcredito azionato dall'attore non è liquido ed esigibile perché sfornito di titolo, ed è comunque contestato nell'an e nel quantum perché, quanto alle spese straordinarie, il titolo costituito dal decreto di omologa sancisce l'obbligo di rimborso del 50% solo in capo al e non anche in capo alla Pt_1
(e ciò tenendo conto delle responsabilità addebitabili al marito rispetto alla CP_1
separazione, nonché della situazione di incertezza economica derivante alla CP_1
dall'esercizio di un'attività professionale autonoma, e della rilevante sperequazione reddituale con il reddito del marito, quadro di una Banca).
Aggiunge di aver comunque contribuito pariteticamente alle spese universitarie delle figlie all'università di Cosenza, dall'anno accademico 2012/13 fino al 2016, mentre quando la LI , nell'aprile 2017, aveva proseguito gli studi presso il politecnico di Milano, Per_1
il padre si era offerto di far fronte alle spese, ed essa opposta, che non aveva le possibilità economiche, aveva continuato a dare il proprio contributo per assicurare la prosecuzione degli studi di nell'ateneo calabrese;
d'altra parte, in difetto di modifica delle Per_2 condizioni di separazione, “i versamenti effettuati sul conto corrente aperto dal Pt_1
per la gestione delle spese delle figlie, da esse sole utilizzati, altro infatti non sono, anche per le loro finalità non correlate a specifiche spese (sono state definite dall'attore “uscite per mantenerle agli studi e per ogni altra loro necessità”) che contribuzioni volontarie del tutto in linea con le capacità reddituali del . Pt_1
Chiede, in riconvenzionale, la condanna dell'attore opponente al risarcimento del danno derivante ad essa opposta dall'inadempimento all'obbligo, imposto dalle condizioni di separazione, di curare la manutenzione straordinaria dell'appartamento assegnato alla moglie, deducendo di essere stata costretta, per effetto del predetto inadempimento, a rilasciare l'immobile ed accollarsi la spesa per la locazione di altra abitazione, e
4 quantificando il danno in €.6.500,00, a titolo di spese per il trasloco e per l'adattamento dei mobili, e di €.41.300,00, in ragione di €.350,00 mensili, per il rimborso dei centodiciotto canoni di locazione dell'appartamento di via F. Sofia Alessio, 60, nel quale ella abita con le proprie figlie dal 20 luglio 2013.
Eccepisce la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., del credito, asseritamente vantato dalla controparte, per rimborso delle rate di mutuo e dei relativi interessi, deducendo che per accordo tra le parti la differenza pagata in più dal marito derivava da compensazione con gli aggiornamenti ISTAT dovuti sugli assegni di mantenimento spettanti alla moglie ed alle figlie, rispettivamente pari, per lo stesso periodo dal 27 marzo 2013 al 27 dicembre 2017 ad €.798,87 ed €.3.891,30, per un totale di
€.4.690,17, da portarsi comunque in compensazione, anche in via di eccezione, con un saldo a vantaggio della di €.657,42, anche questo oggetto di domanda riconvenzionale. CP_1
Conclude quindi perché il Tribunale voglia “1) Respingere la domanda attorea perché inammissibile e infondata;
2) Condannare il IG , per le causali di cui al Parte_1 capo “4” del presente atto, a pagare alla IGa a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, la somma di €.47.800,00 oltre agli interessi legali su ogni singolo canone di locazione dal 27 marzo 2013 al saldo;
3) Per le medesime causali di cui al capo che precede condannare il IG a rimborsare alla IGa la Parte_1 Controparte_1
somma corrispondente a tutti i canoni di locazione che andrà a corrispondere per la mancata disponibilità della casa assegnatale con il decreto di omologa, inclusi eventuali aggiornamenti del canone, fino al momento della cessazione di tale indisponibilità e comunque fino a quando le figlie, non autosufficienti economicamente, continueranno a convivere con lei;
4) Sempre in via riconvenzionale condannare il IG a Parte_1
pagare alla IGa per le causali di cui al capo 5 del presente atto, Controparte_1
previa compensazione con il credito preteso dallo stesso ivi pure indicato, con gli interessi legali dal 27 dicembre 2017 al saldo”.
1.3. In corso di causa, rigettate le reciproche richieste di prova costituenda, come formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le parti sono state autorizzate al deposito di note conclusive.
In particolare, nelle note depositate il 17.1.2024, l'attore opponente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa eventuale revoca dell'ordinanza di rigetto delle prove richieste da parte opponente ed ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
5 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di omologa delle condizioni di separazione personale dei coniugi e , emesso dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Palmi il 19.12.2006 a conclusione del proc. n. 1320/06 RG, in relazione alla parte di domanda relativa alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, pari al 26,67% del capitale e degli interessi richiesti (per come meglio specificato in atto introduttivo), e cioè in relazione alla somma di € 2.331,27;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare che Parte_1 accredita, nei confronti della IGa la somma complessiva di € 23.365,95, Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma, per differenza sulla somma di cui al capo 1) delle presenti conclusioni, di €
21.034,67, oltre interessi dal 30.03.2023 alla data dell'effettivo soddisfo.
3) Rigettare tutte le domande eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta , depositata il 17.05.2023 e delle memorie dalla Controparte_1
stessa depositate ex art. 171 ter.
In particolare:
- rigettare la definizione del credito residuo da precetto di cui al capo 2 della comparsa, in quanto, come detto, il pagando la somma di € 6.409,92 ha imputato il pagamento al Pt_1
capitale (rivalutazione dell'assegno di mantenimento per le figlie) ed agli interessi, e non è ammissibile nè legittimo che il creditore, nel caso di specie la IGa pretenda di CP_1 imputare parte di tale somma ( € 253,76) alle spese legali di precetto, in quanto, in costanza di opposizione a detto atto, il diritto alla refusione di spese legali legate all'atto impugnato deve essere ancora accertato da Questo Giudice e quindi non rivendicabile.
- rigettare l'eccezione di insussistenza dell'obbligazione dedotta dall'attore di cui al capo 3 della comparsa di costituzione e risposta , in quanto, come detto, le spese straordinarie per le figlie andavano divise a metà, le condizioni di separazione sono state precompilate e preordinate dalla che ha convinto l'ex coniuge che tali spese sarebbero state divise CP_1 al 50%, e, del resto, l'opposta non ha mai rivendicato alcunchè per le spese straordinarie da lei anticipate, né ha mai evidenziato un modo contrario di gestire la cosa, anzi, ha in più occasioni dimostrato il contrario, impegnandosi a versare il 50% o compensando con propri esborsi quelli sostenuti dall'opponente.(vedasi documenti in atti ed email prodotte con le memorie integrative). Inoltre, anche se le condizioni di separazione prevedono solo rimborso del 50% a favore della sig.ra parimenti non si esclude lo stesso rimborso a favore CP_1
del In ultimo, la clausola in questione, se non contemperata da una presunzione di Pt_1
6 reciprocità nel contribuire alla pari, si configura come vessatoria iuris tantum, perchè predisposta da professionista nei confronti di privato, determinante significativo squilibrio tra gli obblighi derivanti dalle condizioni di separazione e quindi nulla fino a prova contraria.
- rigettare la domanda riconvenzionale svolta dalla sig.ra al successivo capo 4 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta, per le spese che avrebbe sostenuto a causa dell'omessa manutenzione straordinaria della casa di abitazione da parte del pure prevista nelle Pt_1
condizioni di separazione. Si è già avuto modo di dimostrare come il sia invece Pt_1 intervenuto nell'immediatezza per riparare il bagnetto di servizio (e comunque l'appartamento godeva di altro bagno più grande) e ripitturare le pareti, come la decisione della di lasciare la casa assegnatole sia stata volontaria e non imposta, sia avvenuta CP_1 nei primi mesi dell'anno 2012 e non a luglio 2013 come da quella affermato, come la sig.ra avrebbe avuto comunque modo di andare ad abitare in un appartamento posto al CP_1
quinto piano dello stesso stabile, di proprietà di entrambi i coniugi. La modifica della domanda, in relazione a tale circostanza, svolta dalla convenuta opposta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, che in modo commovente per lo sforzo di arrampicarsi su pareti lisce ammette l'abbandono nel 2012 e non più nel 2013 come prima affermato e non dice più di essere stata costretta ad andare ad abitare nella casa di via F.S. Alessio 60 ma in altra abitazione, di proprietà dell'uomo con cui aveva intrapreso una relazione (circostanza che esclude qualsivoglia costrizione a cui sarebbe stata soggetta), è irrituale , perchè non prevista dalla legge come contenuto per la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 cpc., la quale delimita l'attività delle parti alla sola replica delle domande ed eccezioni nuove o modificate dalle parti o alla proposta di eccezioni in conseguenza alle domande nuove formulate con la memoria n. 1, e non certamente alla formulazione di novità, precisazioni o modifiche, proprio perchè, come detto, riservate al contenuto della memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 cpc. . Ogni altra pretesa di natura economica legata al trasloco, va rigettata o per mancanza di nesso causale con la condotta del o perchè prescritta. Pt_1
- rigettare l'eccezione di insussistenza del credito invocato dall'attore sulla metà delle rate di mutuo, quella di prescrizione e di compensazione, nonché la domanda riconvenzionale di cui al capo 5…”.
Mentre la convenuta opposta, nelle note autorizzate del 22.1.2024, si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta “e, richiamando la sentenza della Cassazione civile,
Sezioni Unite, 15.11. 2016, n. 23225, riprendiamo la nostra finale domanda di rigetto del preteso credito azionato dall'attore in opposizione, eccependo che, ai sensi dell'articolo 1243
7 c.c., non sussistono le condizioni per procedere alla compensazione di qualsivoglia credito, peraltro non certo, non liquido, non esigibile e nemmeno di pronta liquidazione azionato dall'opponente, comunque motivatamente contestato nell'an e nel quantum. Nell'improbabile ipotesi di superamento della sopra detta eccezione, insistiamo nelle domande ed eccezioni formulate, con il sostegno dei nostri scritti difensivi tutti nonché della documentazione e delle istanze istruttorie articolate con le memorie ex articolo 171 ter c.p.c., da intendersi qui di seguito integralmente trascritte”.
Successivamente, nel termine assegnato per la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come trascritto in epigrafe.
2. L'opposizione è parzialmente fondata, nei termini di cui si dirà.
2.1. Va premesso che, dopo la notifica del precetto, l'opponente ha versato all'opposta, con bonifico bancario del 28.3.2023, la somma di € 6.409,92, che ha inteso imputare interamente alla richiesta rivalutazione dell'assegno di mantenimento per le figlie, comprensiva di interessi al 14.03.2023 (come risulta dalla causale del bonifico); pertanto, rispetto alla cifra pagata va dichiarata cessata la materia del contendere, con la precisazione – essendo sul punto insorta contestazione tra le parti – che il pagamento va imputato, ai sensi dell'art. 1194
c.c., prima agli interessi e alle spese e dopo al capitale (per l'applicabilità del criterio legale di cui alla norma citata anche in sede di opposizione all'esecuzione motivata dall'asserito pagamento del credito per il quale si procede, v. Cass. Sez. III, Sentenza n. 1994 del
10/07/1973).
Tuttavia, tra le spese pagate, non possono essere comprese quelle legali attinenti al precetto, riferito anche a somme ancora giudizialmente contestate nel giudizio di opposizione in corso, sicchè la somma versata va interamente computata a titolo di interessi maturati fino al
28.3.23 e poi a sorte capitale.
2.2. Il credito residuo non pagato, rispetto a quello precettato, è pari ad euro 3.671,79, di cui euro 1.100 sono dovuti a titolo di assegno di mantenimento per le figlie, mesi di novembre e dicembre 2022, € 254 per spese di precetto ed i rimanenti €.2.317,79, a titolo di rivalutazione dell'assegno della moglie.
Precisamente, il pagamento dell'importo precettato di euro 1.100,00, effettuato dal Pt_1
direttamente alle figlie, non può ritenersi estintivo rispetto al credito azionato dalla creditrice, la quale – in base al titolo azionato (decreto di omologa) ed in qualità di genitore convivente con le figlie maggiorenni - è titolare iure proprio del diritto a percepire l'assegno,
8 posto a carico del genitore non convivente quale contributo al mantenimento delle stesse
(cfr., ex multis, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018).
Inoltre, la natura alimentare del credito in discorso, nella parte relativa al mantenimento delle figlie, imponendo l'applicazione dell'art. 447 cod. civ. (in base al quale “l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”), ne impedisce ogni considerazione ai fini dell'eccezione di compensazione, come correttamente riconosciuto dallo stesso opponente (sul punto, ex pluribus, v. Cass. sez. VI - III, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018).
Pertanto, per la somma di euro 1.100,00, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Si può quindi passare ad esaminare l'eccezione di compensazione dei controcrediti rivendicati dall'opponente, con la connessa domanda di condanna al pagamento dell'eccedenza, rispetto al credito residuo, pari a €.2.317,79, azionato a titolo di rivalutazione dell'assegno della moglie (è noto invero che, “nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria: in tal senso, v. Cass., Sez. III,
Ordinanza n. 12436 del 11/05/2021; nello stesso senso, v. ibidem, Ordinanza n. 30323 del
21/11/2019).
Né la possibilità di eccepire la compensazione, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è inibita dalla natura illiquida del controcredito, dal momento che l'entità di quest'ultimo può essere
“accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione”
(in tal senso, v. Cass. Sez. III, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020, relativa proprio ad un'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato).
Esaminando dunque nel merito l'eccezione di compensazione (e la domanda, principale, di condanna al pagamento dell'eccedenza), vengono in primo luogo in considerazione le somme richieste a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie, che l'opponente sostiene di aver anticipato.
9 A tal proposito, non può essere condivisa l'osservazione di parte in base alla quale CP_1
l'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie graverebbe solo sul e non Pt_1
anche sulla opposta, in base al testo delle condizioni di separazione omologate, secondo cui
“Il Sig. corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie di rilevante entità Pt_1
(viaggi di istruzione, acquisti di mezzi di trasporto, computer, ecc.) delle spese mediche, dentistiche e scolastiche sostenute per le minori”.
Deve ritenersi, infatti, che con la disposizione in esame le parti abbiano inteso esclusivamente concordare la misura (del 50% ciascuno) della contribuzione agli esborsi straordinari, come reso peraltro evidente dal comportamento successivo della la CP_1
quale ha ammesso di aver partecipato, nel tempo, a tutte le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie: va considerato, invero, che il comportamento delle parti, anche posteriore alla conclusione del negozio, costituisce uno dei fondamentali canoni di interpretazione del contratto, rivolto a determinare la comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c..
D'altra parte, al medesimo risultato si perverrebbe pure ove si volesse escludere che le condizioni di separazione prevedano solo la percentuale di contribuzione alle spese straordinarie posta a carico del genitore convivente: invero, poiché entrambi i genitori separati restano obbligati per legge (art. 337 ter c.c.) a contribuire al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la mancanza di un'espressa pattuizione di tenore diverso non potrebbe condurre (come sostenuto dall'opposta) a presumere che le spese anticipate dal padre restino interamente poste a carico dello stesso, dovendo trovare applicazione la disposizione dettata, in materia di obbligazioni solidali, dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., secondo cui “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Da quanto detto, deriva che va affermato il diritto dell'opponente al rimborso delle spese straordinarie anticipate, nei limiti di quelle per cui può dirsi raggiunta la prova dell'esborso, della sua natura e dell'anticipazione.
In tal senso, il ha dimostrato di aver effettuato, a decorrere dal gennaio 2016, con le Pt_1
proprie risorse economiche, le rimesse ed i giroconti che alimentavano in via esclusiva il conto corrente, cointestato ad entrambi i genitori, dal quale sono state prelevate le somme per provvedere alle seguenti spese, tutte relative alla frequenza universitaria delle figlie e al canone di locazione corrisposto per l'alloggio fuori sede:
a) 1365,00 € in data 15/6/2016 (II rata tasse e contributi universitari A.A. 2015/16 per la
10 LI;
Per_2
b) 1703,00 € in data 16/6/2017 (II rata tasse e contributi universitari A.A. 2016/17 per la LI;
Per_2
c) 883,00 € in data 15/9/2017 (I rata A.A. 2017/18 per la LI ); Per_1
d) 315,18 € in data 20/11/2017 (rata tasse e iscrizione universitaria A.A. 2017/18 per la LI Per_2
e) 175,18 € in data 12/2/2018 (rata tasse e iscrizione universitaria A.A. 2017/18 per la LI
; Per_2
f) 140,34 € in data 27/2/2019 (rata tasse e iscrizione universitaria A.A. 2018/19 per la LI
; Per_2
g) Complessivi € 11.000,00 per 22 canoni di locazione, dell'importo di 500€ ciascuno, per l'appartamento in locazione per la LI;
Per_1
h) Complessivi € 2.754 per canoni di locazione dell'alloggio in Rende (di cui 440 il
4.1.2016; 571 l'1.2.2016; 400 l'1.3.2016; 400 l'1.4.2016; 578 il 2.5.2016; 400
l'1.6.2016; 536 l'1.7.2016 – restano esclusi i pagamenti del 2015, in quanto il versamento, a carico esclusivo del della provvista sul c/c cointestato con la Pt_1
moglie è dimostrato solo dal 2016 in poi).
Nonché le seguenti spese, sostenute con carta di credito intestata al Pt_1
i) 140,34 € in data 1/7/2019 (rata tasse e iscrizione universitaria A.A. 2018/19 per la LI
; Per_2
j) 296,08 € in data 17/11/2019 (tasse e iscrizione universitaria A.A. 2017/18 per la LI
. Per_2
L'ammontare complessivo delle spese straordinarie sostenute dall'opponente in favore delle figlie è pari, dunque, ad € 18.772,12, sicchè, in accoglimento della domanda, va riconosciuta l'esistenza di un diritto di credito del nei confronti dell'opposta, alla restituzione del Pt_1
50% delle somme anticipate, pari ad € 9.386,06.
Non può invece riconoscersi alcun diritto al rimborso per le ulteriori spese, effettuate con somme prelevate dal predetto conto corrente, in difetto di qualsiasi indicazione idonea a ricondurre le stesse ad esborsi straordinari necessari nell'interesse delle figlie, anziché (come sostenuto dalla controparte) a contribuzione volontaria del padre alle spese ordinarie.
In conclusione, il credito residuo portato in precetto, per € 2.317,79, deve dichiararsi interamente estinto per effetto della eccepita compensazione e la parte opposta deve essere
11 condannata al pagamento, in favore dell'opponente, di € 7.068,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4. La domanda di rimborso delle spese effettuate a titolo di pagamento dei bolli e dell'assicurazione dell'auto Nissan Micra va invece rigettata, trattandosi di veicolo intestato allo stesso e non alle figlie e, dunque, di spese sostenute dall'opponente per CP_2
l'estinzione di debiti propri.
5. Infine, quanto al credito reclamato dall'opponente a titolo di rimborso pro – quota delle rate del mutuo cointestato, pagate dallo stesso nel periodo dal 27.03.2013 fino al Pt_1
27.12.2017, per una differenza pari € 4.032,75, va accolta l'eccezione di compensazione, tempestivamente sollevata da parte con gli importi a quest'ultima spettanti a titolo CP_1
di aggiornamenti ISTAT, dovuti dall'ex coniuge e non corrisposti, sugli assegni di mantenimento, incontestatamente pari, per lo stesso periodo dal 27 marzo 2013 al 27 dicembre 2017 ad €.798,87 (a titolo di rivalutazione dell'assegno della moglie) ed €.3.891,30
(sull'assegno delle figlie), per un totale di €.4.690,17.
In proposito, invero, è possibile dichiarare la compensazione legale, anche se il credito opposto in compensazione è ad oggi già prescritto (applicandosi ad esso la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., per le somme che devono essere corrisposte a scadenze determinate), “poiché la regola generale contenuta nell'art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell'arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti” (in tal senso,
v. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 7018 dell'11/03/2020).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, va dichiarata l'estinzione del credito principale, a decorrere dalla sua coesistenza con il maggior controcredito, non contestato nel quantum.
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta per la condanna dell'opponente al pagamento della maggior somma da crediti per rivalutazione
Istat, ancora residuata dopo la compensazione, trattandosi di credito già prescritto, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., all'atto della proposizione del presente giudizio (ultima rata risalente a dicembre 2017).
12 6. Occorre infine esaminare la domanda riconvenzionale, con la quale l'opposta chiede la condanna dell'opponente al risarcimento del danno, asseritamente subito per aver dovuto lasciare la casa familiare, a lei assegnata nelle condizioni di separazione omologate, a causa dell'inadempimento all'obbligo, imposto sul dalle medesime condizioni, di curare la Pt_1 manutenzione straordinaria dell'appartamento assegnato alla moglie.
In particolare, il predetto inadempimento non può essere causalmente collegato con i pregiudizi lamentati, individuati nelle spese sostenute per il trasloco e per la locazione di altra abitazione, dal momento che la scelta di lasciare la casa, anziché provvedere alle riparazioni necessarie (limitate al rifacimento di uno dei bagni esistenti) e ripetere le spese dall'obbligato, non può ritenersi conseguenza diretta e immediata, secondo l'id quod plerumque accidit, del comportamento inadempiente, tantopiù se si considerano le ingenti spese affrontate per il trasloco (€6.500,00) e per la locazione di altro immobile (350 € mensili), a fronte del comodato che consentiva l'uso gratuito della casa familiare.
In altri termini, il danno lamentato non costituisce conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, “la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato”, né è possibile estendere la responsabilità della parte inadempiente fino a comprendere le scelte anti-economiche della controparte (in tema di danno risarcibile e comportamento del contraente adempiente, v. ad es. Cass., Sez. II, Sentenza n. 18832 del
26/09/2016).
In conclusione, la domanda in esame va dunque rigettata.
7. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
8. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione in opposizione a precetto, da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere, per sopravvenuto pagamento, in relazione alla somma di € 6.409,92, da imputare al credito già vantato dall'opposta per interessi e poi a quello per capitale;
2) rigetta l'opposizione per la parte inerente la somma di euro 1.100,00, dovuta dal
13 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie per i mesi di novembre e Pt_1
dicembre 2022;
3) accoglie nel resto l'opposizione e, per l'effetto, dichiara interamente estinto per compensazione il credito residuo portato in precetto, pari a € 2.317,79, e condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, di € 7.068,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di rimborso pro quota di spese straordinarie anticipate nell'interesse delle figlie;
4) rigetta ogni altra domanda, sia principale che riconvenzionale;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
6) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 18 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 570 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura telematicamente allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Eugenio Vagni, presso il cui studio, in Polistena (RC), alla via Santa Marina 111,
è elettivamente domiciliato;
attore in opposizione
contro
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Sofia, presso il cui studio, in Gioia Tauro alla via C. Battisti, 2, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rispettivamente il
13 e l'8.5.2024:
L'attore “Questa difesa, in ossequio al termine concesso in precedenza, ha depositato, in data
17.01.2024, note conclusive di trattazione scritta alle quali si riporta, così come si riporta ad ogni altro scritto depositato in favore del sig, ed ai verbali di causa, nonché a Parte_1 tutte le domande, eccezioni, produzioni e richieste formulate”.
La convenuta “ci riportiamo alla nostra comparsa di costituzione e risposta e, richiamando la sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, 15.11. 2016, n. 23225, riprendiamo la nostra finale domanda di rigetto del preteso credito azionato dall'attore in opposizione, eccependo che, ai sensi dell'articolo 1243 c.c., non sussistono le condizioni per procedere
1 alla compensazione di qualsivoglia credito, peraltro non certo, non liquido, non esigibile e nemmeno di pronta liquidazione azionato dall'opponente, comunque motivatamente contestato nell'an e nel quantum. Nell'improbabile ipotesi di superamento della sopra detta eccezione, insistiamo nelle domande ed eccezioni formulate, con il sostegno dei nostri scritti difensivi tutti nonché della documentazione e delle istanze istruttorie articolate con le memorie ex articolo 171 ter c.p.c., da intendersi qui di seguito integralmente trascritte”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con l'atto introduttivo, notificato via PEC il 29/3/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la sua ex moglie, proponendo formale Controparte_1
opposizione al precetto di pagamento della somma complessiva di € 10.081,71, notificato dalla convenuta il 21.3.2023, fondato sul decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale tra essi coniugi, pubblicato da questo Tribunale il 19.12.2006 e munìto di formula esecutiva;
precisamente, con il precetto si chiede l'importo di euro 8.518,50, a titolo di rivalutazione annuale dall'1.1.2018 sugli assegni di mantenimento (pari a € 200,00 mensili a favore del coniuge ed a € 275,00 per ciascuna delle due figlie nate dal matrimonio,
e ), euro 122,09 a titolo di interessi sul debito da rivalutazione, euro Per_1 Per_2
1.100,00 per assegni di mantenimento per le figlie, relativi ai mesi di novembre e dicembre
2022.
A sostegno della domanda, l'opponente deduce: a) di aver versato nel tempo sul c/c n. 12243 acceso presso la filiale Credem di Taurianova, cointestato ad entrambi i genitori ma usato operativamente nell'esclusivo interesse delle figlie, a titolo di spese straordinarie in favore delle stesse figlie, comprese le spese universitarie, la somma di € 34.850,00; b) di aver inoltre provveduto, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, a pagare il premio annuale per l'assicurazione RCA della vettura Nissa Micra Tg. BP572DV, a sé intestata ma in uso esclusivo delle figlie, per € 1.446,78 (€ 241,13/anno) e per la tassa di circolazione della medesima vettura, per un totale di € 766,26 (€ 127,71/anno); c) di aver infine provveduto al pagamento della somma complessiva di € 4.186,00, da novembre 2015 a Luglio 2016, per il canone di locazione e consumi a favore di “Accademia Residence” di Rende (CS) dell'appartamento usato dalle figlie e in costanza di frequenza Per_2 Per_1
universitaria; d) che la è tenuta, come da decreto di omologa, al pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie effettuate in favore delle figlie, sicchè esso opponente accredita, per le spese anticipate, la somma complessiva di € 20.624,52, pari al 50% di quanto sborsato,
2 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
e) di vantare inoltre, nei confronti del coniuge separato, un credito di € 4.032,75 (oltre interessi dal dovuto al soddisfo), derivante dal pagamento delle rate, con decorrenza 27.03.2013 fino al 27.12.2017 (data di estinzione), del mutuo ipotecario contratto dalle parti con la filiale Credem di Taurianova in data 19.12.2002, n.
501/6082551, mediante atto rogato per NO (nn. 17343 di Repertorio e 5960 Persona_3
di Raccolta): l'obbligazione alla contribuzione paritaria per il pagamento delle rate di mutuo, oltre che ex lege (trattandosi di obbligazione solidale), scaturisce espressamente anche dal decreto di omologa (clausole 8 e 9), sicchè l'importo dovuto fino ad estinzione, pari ad €
31.265,50, avrebbe dovuto essere versato da ciascuna parte in ragione della metà (€
15.632,75), mentre la ha versato complessivamente € 11.600,00, restando debitrice, CP_1
verso il condebitore che ha provveduto ai pagamenti, della somma sopra indicata;
f) di aver versato direttamente alle figlie maggiorenni gli assegni di mantenimento per i mesi di
Novembre e Dicembre 2022, per € 1.100,00 (€ 550,00/mese), con bonifico sul c/c n. 3007 in testa alle medesime presso filiale Credem di Taurianova, rispettivamente il 27.11 ed il
22.12.2022, e ciò nel “tentativo di sfruttare l'unico mezzo” rimastogli per manifestare la presenza e l'affetto paterni, a fronte del rifiuto e della chiusura opposti dalle ragazze;
g) di aver pagato all'opposta, dopo la notifica dell'atto di precetto, la somma di € 6.409,92, relativa alla richiesta rivalutazione dell'assegno di mantenimento per le figlie, comprensiva di interessi al 14.03.2023 (pari al 73,33% del totale di € 8.741,20 di cui 8.518,50 per capitale,
e € 122,09 per interessi al 3.1.23 ed € 100,61 per interessi al 29.3.2023, non considerando gli assegni di Novembre e dicembre 2022, già versati direttamente alle figlie).
Aggiunge di limitare espressamente l'opposizione unicamente alla parte di credito precettata a titolo di rivalutazione dell'assegno di mantenimento del coniuge, rispetto alla quale oppone in compensazione il proprio credito (in ragione del 50% degli esborsi per spese straordinarie e per l'intera differenza sulla metà delle rate di mutuo ipotecario) di € 22.640,90, chiedendo in riconvenzionale l'accertamento del proprio credito, per differenza, di € 20.309,62 per sorte capitale ed € 725,05 per interessi, precisando di non opporsi alla rivalutazione richiesta per l'assegno di mantenimento delle figlie e che è stata già pagata. Per_1 Per_2
Conclude perché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in relazione alla parte di domanda relativa alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, pari al 26,67% del capitale e degli interessi richiesti, e cioè in relazione alla somma di €
2.331,27, sia accolta la domanda riconvenzionale, con l'accertamento del credito di esso opponente, nei confronti dell'opposta, della somma complessiva di € 23.365,95, con la
3 condanna della stessa convenuta al pagamento in favore dell'opponente della somma, “per differenza sulla somma di cui al capo 1) delle presenti conclusioni, di € 21.034,67, oltre interessi al tasso legale dal 30.03.2023 alla data dell'effettivo soddisfo”.
1.2. La convenuta - opposta, nel costituirsi in giudizio, deduce preliminarmente di aver imputato i pagamenti effettuati dopo la notifica del precetto, pari a €.6.409,92, per €.242,03 ad interessi maturati fino al 28 marzo 2023; per €.253,76 alle spese legali di precetto e per il resto ad acconto sui crediti non contestati, sicchè – attesa l'inopponibilità alla creditrice di eventuali pagamenti effettuati direttamente in favore delle figlie - il credito precettato residuo è pari ad €.4.200,66.
Contesta l'eccezione di compensazione, sostenendo che il controcredito azionato dall'attore non è liquido ed esigibile perché sfornito di titolo, ed è comunque contestato nell'an e nel quantum perché, quanto alle spese straordinarie, il titolo costituito dal decreto di omologa sancisce l'obbligo di rimborso del 50% solo in capo al e non anche in capo alla Pt_1
(e ciò tenendo conto delle responsabilità addebitabili al marito rispetto alla CP_1
separazione, nonché della situazione di incertezza economica derivante alla CP_1
dall'esercizio di un'attività professionale autonoma, e della rilevante sperequazione reddituale con il reddito del marito, quadro di una Banca).
Aggiunge di aver comunque contribuito pariteticamente alle spese universitarie delle figlie all'università di Cosenza, dall'anno accademico 2012/13 fino al 2016, mentre quando la LI , nell'aprile 2017, aveva proseguito gli studi presso il politecnico di Milano, Per_1
il padre si era offerto di far fronte alle spese, ed essa opposta, che non aveva le possibilità economiche, aveva continuato a dare il proprio contributo per assicurare la prosecuzione degli studi di nell'ateneo calabrese;
d'altra parte, in difetto di modifica delle Per_2 condizioni di separazione, “i versamenti effettuati sul conto corrente aperto dal Pt_1
per la gestione delle spese delle figlie, da esse sole utilizzati, altro infatti non sono, anche per le loro finalità non correlate a specifiche spese (sono state definite dall'attore “uscite per mantenerle agli studi e per ogni altra loro necessità”) che contribuzioni volontarie del tutto in linea con le capacità reddituali del . Pt_1
Chiede, in riconvenzionale, la condanna dell'attore opponente al risarcimento del danno derivante ad essa opposta dall'inadempimento all'obbligo, imposto dalle condizioni di separazione, di curare la manutenzione straordinaria dell'appartamento assegnato alla moglie, deducendo di essere stata costretta, per effetto del predetto inadempimento, a rilasciare l'immobile ed accollarsi la spesa per la locazione di altra abitazione, e
4 quantificando il danno in €.6.500,00, a titolo di spese per il trasloco e per l'adattamento dei mobili, e di €.41.300,00, in ragione di €.350,00 mensili, per il rimborso dei centodiciotto canoni di locazione dell'appartamento di via F. Sofia Alessio, 60, nel quale ella abita con le proprie figlie dal 20 luglio 2013.
Eccepisce la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., del credito, asseritamente vantato dalla controparte, per rimborso delle rate di mutuo e dei relativi interessi, deducendo che per accordo tra le parti la differenza pagata in più dal marito derivava da compensazione con gli aggiornamenti ISTAT dovuti sugli assegni di mantenimento spettanti alla moglie ed alle figlie, rispettivamente pari, per lo stesso periodo dal 27 marzo 2013 al 27 dicembre 2017 ad €.798,87 ed €.3.891,30, per un totale di
€.4.690,17, da portarsi comunque in compensazione, anche in via di eccezione, con un saldo a vantaggio della di €.657,42, anche questo oggetto di domanda riconvenzionale. CP_1
Conclude quindi perché il Tribunale voglia “1) Respingere la domanda attorea perché inammissibile e infondata;
2) Condannare il IG , per le causali di cui al Parte_1 capo “4” del presente atto, a pagare alla IGa a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, la somma di €.47.800,00 oltre agli interessi legali su ogni singolo canone di locazione dal 27 marzo 2013 al saldo;
3) Per le medesime causali di cui al capo che precede condannare il IG a rimborsare alla IGa la Parte_1 Controparte_1
somma corrispondente a tutti i canoni di locazione che andrà a corrispondere per la mancata disponibilità della casa assegnatale con il decreto di omologa, inclusi eventuali aggiornamenti del canone, fino al momento della cessazione di tale indisponibilità e comunque fino a quando le figlie, non autosufficienti economicamente, continueranno a convivere con lei;
4) Sempre in via riconvenzionale condannare il IG a Parte_1
pagare alla IGa per le causali di cui al capo 5 del presente atto, Controparte_1
previa compensazione con il credito preteso dallo stesso ivi pure indicato, con gli interessi legali dal 27 dicembre 2017 al saldo”.
1.3. In corso di causa, rigettate le reciproche richieste di prova costituenda, come formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le parti sono state autorizzate al deposito di note conclusive.
In particolare, nelle note depositate il 17.1.2024, l'attore opponente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa eventuale revoca dell'ordinanza di rigetto delle prove richieste da parte opponente ed ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
5 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di omologa delle condizioni di separazione personale dei coniugi e , emesso dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Palmi il 19.12.2006 a conclusione del proc. n. 1320/06 RG, in relazione alla parte di domanda relativa alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, pari al 26,67% del capitale e degli interessi richiesti (per come meglio specificato in atto introduttivo), e cioè in relazione alla somma di € 2.331,27;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare che Parte_1 accredita, nei confronti della IGa la somma complessiva di € 23.365,95, Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma, per differenza sulla somma di cui al capo 1) delle presenti conclusioni, di €
21.034,67, oltre interessi dal 30.03.2023 alla data dell'effettivo soddisfo.
3) Rigettare tutte le domande eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta , depositata il 17.05.2023 e delle memorie dalla Controparte_1
stessa depositate ex art. 171 ter.
In particolare:
- rigettare la definizione del credito residuo da precetto di cui al capo 2 della comparsa, in quanto, come detto, il pagando la somma di € 6.409,92 ha imputato il pagamento al Pt_1
capitale (rivalutazione dell'assegno di mantenimento per le figlie) ed agli interessi, e non è ammissibile nè legittimo che il creditore, nel caso di specie la IGa pretenda di CP_1 imputare parte di tale somma ( € 253,76) alle spese legali di precetto, in quanto, in costanza di opposizione a detto atto, il diritto alla refusione di spese legali legate all'atto impugnato deve essere ancora accertato da Questo Giudice e quindi non rivendicabile.
- rigettare l'eccezione di insussistenza dell'obbligazione dedotta dall'attore di cui al capo 3 della comparsa di costituzione e risposta , in quanto, come detto, le spese straordinarie per le figlie andavano divise a metà, le condizioni di separazione sono state precompilate e preordinate dalla che ha convinto l'ex coniuge che tali spese sarebbero state divise CP_1 al 50%, e, del resto, l'opposta non ha mai rivendicato alcunchè per le spese straordinarie da lei anticipate, né ha mai evidenziato un modo contrario di gestire la cosa, anzi, ha in più occasioni dimostrato il contrario, impegnandosi a versare il 50% o compensando con propri esborsi quelli sostenuti dall'opponente.(vedasi documenti in atti ed email prodotte con le memorie integrative). Inoltre, anche se le condizioni di separazione prevedono solo rimborso del 50% a favore della sig.ra parimenti non si esclude lo stesso rimborso a favore CP_1
del In ultimo, la clausola in questione, se non contemperata da una presunzione di Pt_1
6 reciprocità nel contribuire alla pari, si configura come vessatoria iuris tantum, perchè predisposta da professionista nei confronti di privato, determinante significativo squilibrio tra gli obblighi derivanti dalle condizioni di separazione e quindi nulla fino a prova contraria.
- rigettare la domanda riconvenzionale svolta dalla sig.ra al successivo capo 4 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta, per le spese che avrebbe sostenuto a causa dell'omessa manutenzione straordinaria della casa di abitazione da parte del pure prevista nelle Pt_1
condizioni di separazione. Si è già avuto modo di dimostrare come il sia invece Pt_1 intervenuto nell'immediatezza per riparare il bagnetto di servizio (e comunque l'appartamento godeva di altro bagno più grande) e ripitturare le pareti, come la decisione della di lasciare la casa assegnatole sia stata volontaria e non imposta, sia avvenuta CP_1 nei primi mesi dell'anno 2012 e non a luglio 2013 come da quella affermato, come la sig.ra avrebbe avuto comunque modo di andare ad abitare in un appartamento posto al CP_1
quinto piano dello stesso stabile, di proprietà di entrambi i coniugi. La modifica della domanda, in relazione a tale circostanza, svolta dalla convenuta opposta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc, che in modo commovente per lo sforzo di arrampicarsi su pareti lisce ammette l'abbandono nel 2012 e non più nel 2013 come prima affermato e non dice più di essere stata costretta ad andare ad abitare nella casa di via F.S. Alessio 60 ma in altra abitazione, di proprietà dell'uomo con cui aveva intrapreso una relazione (circostanza che esclude qualsivoglia costrizione a cui sarebbe stata soggetta), è irrituale , perchè non prevista dalla legge come contenuto per la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 cpc., la quale delimita l'attività delle parti alla sola replica delle domande ed eccezioni nuove o modificate dalle parti o alla proposta di eccezioni in conseguenza alle domande nuove formulate con la memoria n. 1, e non certamente alla formulazione di novità, precisazioni o modifiche, proprio perchè, come detto, riservate al contenuto della memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 cpc. . Ogni altra pretesa di natura economica legata al trasloco, va rigettata o per mancanza di nesso causale con la condotta del o perchè prescritta. Pt_1
- rigettare l'eccezione di insussistenza del credito invocato dall'attore sulla metà delle rate di mutuo, quella di prescrizione e di compensazione, nonché la domanda riconvenzionale di cui al capo 5…”.
Mentre la convenuta opposta, nelle note autorizzate del 22.1.2024, si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta “e, richiamando la sentenza della Cassazione civile,
Sezioni Unite, 15.11. 2016, n. 23225, riprendiamo la nostra finale domanda di rigetto del preteso credito azionato dall'attore in opposizione, eccependo che, ai sensi dell'articolo 1243
7 c.c., non sussistono le condizioni per procedere alla compensazione di qualsivoglia credito, peraltro non certo, non liquido, non esigibile e nemmeno di pronta liquidazione azionato dall'opponente, comunque motivatamente contestato nell'an e nel quantum. Nell'improbabile ipotesi di superamento della sopra detta eccezione, insistiamo nelle domande ed eccezioni formulate, con il sostegno dei nostri scritti difensivi tutti nonché della documentazione e delle istanze istruttorie articolate con le memorie ex articolo 171 ter c.p.c., da intendersi qui di seguito integralmente trascritte”.
Successivamente, nel termine assegnato per la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come trascritto in epigrafe.
2. L'opposizione è parzialmente fondata, nei termini di cui si dirà.
2.1. Va premesso che, dopo la notifica del precetto, l'opponente ha versato all'opposta, con bonifico bancario del 28.3.2023, la somma di € 6.409,92, che ha inteso imputare interamente alla richiesta rivalutazione dell'assegno di mantenimento per le figlie, comprensiva di interessi al 14.03.2023 (come risulta dalla causale del bonifico); pertanto, rispetto alla cifra pagata va dichiarata cessata la materia del contendere, con la precisazione – essendo sul punto insorta contestazione tra le parti – che il pagamento va imputato, ai sensi dell'art. 1194
c.c., prima agli interessi e alle spese e dopo al capitale (per l'applicabilità del criterio legale di cui alla norma citata anche in sede di opposizione all'esecuzione motivata dall'asserito pagamento del credito per il quale si procede, v. Cass. Sez. III, Sentenza n. 1994 del
10/07/1973).
Tuttavia, tra le spese pagate, non possono essere comprese quelle legali attinenti al precetto, riferito anche a somme ancora giudizialmente contestate nel giudizio di opposizione in corso, sicchè la somma versata va interamente computata a titolo di interessi maturati fino al
28.3.23 e poi a sorte capitale.
2.2. Il credito residuo non pagato, rispetto a quello precettato, è pari ad euro 3.671,79, di cui euro 1.100 sono dovuti a titolo di assegno di mantenimento per le figlie, mesi di novembre e dicembre 2022, € 254 per spese di precetto ed i rimanenti €.2.317,79, a titolo di rivalutazione dell'assegno della moglie.
Precisamente, il pagamento dell'importo precettato di euro 1.100,00, effettuato dal Pt_1
direttamente alle figlie, non può ritenersi estintivo rispetto al credito azionato dalla creditrice, la quale – in base al titolo azionato (decreto di omologa) ed in qualità di genitore convivente con le figlie maggiorenni - è titolare iure proprio del diritto a percepire l'assegno,
8 posto a carico del genitore non convivente quale contributo al mantenimento delle stesse
(cfr., ex multis, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018).
Inoltre, la natura alimentare del credito in discorso, nella parte relativa al mantenimento delle figlie, imponendo l'applicazione dell'art. 447 cod. civ. (in base al quale “l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”), ne impedisce ogni considerazione ai fini dell'eccezione di compensazione, come correttamente riconosciuto dallo stesso opponente (sul punto, ex pluribus, v. Cass. sez. VI - III, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018).
Pertanto, per la somma di euro 1.100,00, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Si può quindi passare ad esaminare l'eccezione di compensazione dei controcrediti rivendicati dall'opponente, con la connessa domanda di condanna al pagamento dell'eccedenza, rispetto al credito residuo, pari a €.2.317,79, azionato a titolo di rivalutazione dell'assegno della moglie (è noto invero che, “nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria: in tal senso, v. Cass., Sez. III,
Ordinanza n. 12436 del 11/05/2021; nello stesso senso, v. ibidem, Ordinanza n. 30323 del
21/11/2019).
Né la possibilità di eccepire la compensazione, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è inibita dalla natura illiquida del controcredito, dal momento che l'entità di quest'ultimo può essere
“accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione”
(in tal senso, v. Cass. Sez. III, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020, relativa proprio ad un'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato).
Esaminando dunque nel merito l'eccezione di compensazione (e la domanda, principale, di condanna al pagamento dell'eccedenza), vengono in primo luogo in considerazione le somme richieste a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie, che l'opponente sostiene di aver anticipato.
9 A tal proposito, non può essere condivisa l'osservazione di parte in base alla quale CP_1
l'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie graverebbe solo sul e non Pt_1
anche sulla opposta, in base al testo delle condizioni di separazione omologate, secondo cui
“Il Sig. corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie di rilevante entità Pt_1
(viaggi di istruzione, acquisti di mezzi di trasporto, computer, ecc.) delle spese mediche, dentistiche e scolastiche sostenute per le minori”.
Deve ritenersi, infatti, che con la disposizione in esame le parti abbiano inteso esclusivamente concordare la misura (del 50% ciascuno) della contribuzione agli esborsi straordinari, come reso peraltro evidente dal comportamento successivo della la CP_1
quale ha ammesso di aver partecipato, nel tempo, a tutte le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie: va considerato, invero, che il comportamento delle parti, anche posteriore alla conclusione del negozio, costituisce uno dei fondamentali canoni di interpretazione del contratto, rivolto a determinare la comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c..
D'altra parte, al medesimo risultato si perverrebbe pure ove si volesse escludere che le condizioni di separazione prevedano solo la percentuale di contribuzione alle spese straordinarie posta a carico del genitore convivente: invero, poiché entrambi i genitori separati restano obbligati per legge (art. 337 ter c.c.) a contribuire al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la mancanza di un'espressa pattuizione di tenore diverso non potrebbe condurre (come sostenuto dall'opposta) a presumere che le spese anticipate dal padre restino interamente poste a carico dello stesso, dovendo trovare applicazione la disposizione dettata, in materia di obbligazioni solidali, dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., secondo cui “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Da quanto detto, deriva che va affermato il diritto dell'opponente al rimborso delle spese straordinarie anticipate, nei limiti di quelle per cui può dirsi raggiunta la prova dell'esborso, della sua natura e dell'anticipazione.
In tal senso, il ha dimostrato di aver effettuato, a decorrere dal gennaio 2016, con le Pt_1
proprie risorse economiche, le rimesse ed i giroconti che alimentavano in via esclusiva il conto corrente, cointestato ad entrambi i genitori, dal quale sono state prelevate le somme per provvedere alle seguenti spese, tutte relative alla frequenza universitaria delle figlie e al canone di locazione corrisposto per l'alloggio fuori sede:
a) 1365,00 € in data 15/6/2016 (II rata tasse e contributi universitari A.A. 2015/16 per la
10 LI;
Per_2
b) 1703,00 € in data 16/6/2017 (II rata tasse e contributi universitari A.A. 2016/17 per la LI;
Per_2
c) 883,00 € in data 15/9/2017 (I rata A.A. 2017/18 per la LI ); Per_1
d) 315,18 € in data 20/11/2017 (rata tasse e iscrizione universitaria A.A. 2017/18 per la LI Per_2
e) 175,18 € in data 12/2/2018 (rata tasse e iscrizione universitaria A.A. 2017/18 per la LI
; Per_2
f) 140,34 € in data 27/2/2019 (rata tasse e iscrizione universitaria A.A. 2018/19 per la LI
; Per_2
g) Complessivi € 11.000,00 per 22 canoni di locazione, dell'importo di 500€ ciascuno, per l'appartamento in locazione per la LI;
Per_1
h) Complessivi € 2.754 per canoni di locazione dell'alloggio in Rende (di cui 440 il
4.1.2016; 571 l'1.2.2016; 400 l'1.3.2016; 400 l'1.4.2016; 578 il 2.5.2016; 400
l'1.6.2016; 536 l'1.7.2016 – restano esclusi i pagamenti del 2015, in quanto il versamento, a carico esclusivo del della provvista sul c/c cointestato con la Pt_1
moglie è dimostrato solo dal 2016 in poi).
Nonché le seguenti spese, sostenute con carta di credito intestata al Pt_1
i) 140,34 € in data 1/7/2019 (rata tasse e iscrizione universitaria A.A. 2018/19 per la LI
; Per_2
j) 296,08 € in data 17/11/2019 (tasse e iscrizione universitaria A.A. 2017/18 per la LI
. Per_2
L'ammontare complessivo delle spese straordinarie sostenute dall'opponente in favore delle figlie è pari, dunque, ad € 18.772,12, sicchè, in accoglimento della domanda, va riconosciuta l'esistenza di un diritto di credito del nei confronti dell'opposta, alla restituzione del Pt_1
50% delle somme anticipate, pari ad € 9.386,06.
Non può invece riconoscersi alcun diritto al rimborso per le ulteriori spese, effettuate con somme prelevate dal predetto conto corrente, in difetto di qualsiasi indicazione idonea a ricondurre le stesse ad esborsi straordinari necessari nell'interesse delle figlie, anziché (come sostenuto dalla controparte) a contribuzione volontaria del padre alle spese ordinarie.
In conclusione, il credito residuo portato in precetto, per € 2.317,79, deve dichiararsi interamente estinto per effetto della eccepita compensazione e la parte opposta deve essere
11 condannata al pagamento, in favore dell'opponente, di € 7.068,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4. La domanda di rimborso delle spese effettuate a titolo di pagamento dei bolli e dell'assicurazione dell'auto Nissan Micra va invece rigettata, trattandosi di veicolo intestato allo stesso e non alle figlie e, dunque, di spese sostenute dall'opponente per CP_2
l'estinzione di debiti propri.
5. Infine, quanto al credito reclamato dall'opponente a titolo di rimborso pro – quota delle rate del mutuo cointestato, pagate dallo stesso nel periodo dal 27.03.2013 fino al Pt_1
27.12.2017, per una differenza pari € 4.032,75, va accolta l'eccezione di compensazione, tempestivamente sollevata da parte con gli importi a quest'ultima spettanti a titolo CP_1
di aggiornamenti ISTAT, dovuti dall'ex coniuge e non corrisposti, sugli assegni di mantenimento, incontestatamente pari, per lo stesso periodo dal 27 marzo 2013 al 27 dicembre 2017 ad €.798,87 (a titolo di rivalutazione dell'assegno della moglie) ed €.3.891,30
(sull'assegno delle figlie), per un totale di €.4.690,17.
In proposito, invero, è possibile dichiarare la compensazione legale, anche se il credito opposto in compensazione è ad oggi già prescritto (applicandosi ad esso la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., per le somme che devono essere corrisposte a scadenze determinate), “poiché la regola generale contenuta nell'art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell'arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti” (in tal senso,
v. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 7018 dell'11/03/2020).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, va dichiarata l'estinzione del credito principale, a decorrere dalla sua coesistenza con il maggior controcredito, non contestato nel quantum.
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta per la condanna dell'opponente al pagamento della maggior somma da crediti per rivalutazione
Istat, ancora residuata dopo la compensazione, trattandosi di credito già prescritto, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., all'atto della proposizione del presente giudizio (ultima rata risalente a dicembre 2017).
12 6. Occorre infine esaminare la domanda riconvenzionale, con la quale l'opposta chiede la condanna dell'opponente al risarcimento del danno, asseritamente subito per aver dovuto lasciare la casa familiare, a lei assegnata nelle condizioni di separazione omologate, a causa dell'inadempimento all'obbligo, imposto sul dalle medesime condizioni, di curare la Pt_1 manutenzione straordinaria dell'appartamento assegnato alla moglie.
In particolare, il predetto inadempimento non può essere causalmente collegato con i pregiudizi lamentati, individuati nelle spese sostenute per il trasloco e per la locazione di altra abitazione, dal momento che la scelta di lasciare la casa, anziché provvedere alle riparazioni necessarie (limitate al rifacimento di uno dei bagni esistenti) e ripetere le spese dall'obbligato, non può ritenersi conseguenza diretta e immediata, secondo l'id quod plerumque accidit, del comportamento inadempiente, tantopiù se si considerano le ingenti spese affrontate per il trasloco (€6.500,00) e per la locazione di altro immobile (350 € mensili), a fronte del comodato che consentiva l'uso gratuito della casa familiare.
In altri termini, il danno lamentato non costituisce conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, “la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato”, né è possibile estendere la responsabilità della parte inadempiente fino a comprendere le scelte anti-economiche della controparte (in tema di danno risarcibile e comportamento del contraente adempiente, v. ad es. Cass., Sez. II, Sentenza n. 18832 del
26/09/2016).
In conclusione, la domanda in esame va dunque rigettata.
7. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
8. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione in opposizione a precetto, da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere, per sopravvenuto pagamento, in relazione alla somma di € 6.409,92, da imputare al credito già vantato dall'opposta per interessi e poi a quello per capitale;
2) rigetta l'opposizione per la parte inerente la somma di euro 1.100,00, dovuta dal
13 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie per i mesi di novembre e Pt_1
dicembre 2022;
3) accoglie nel resto l'opposizione e, per l'effetto, dichiara interamente estinto per compensazione il credito residuo portato in precetto, pari a € 2.317,79, e condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, di € 7.068,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di rimborso pro quota di spese straordinarie anticipate nell'interesse delle figlie;
4) rigetta ogni altra domanda, sia principale che riconvenzionale;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
6) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 18 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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