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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 241 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce CodiceFiscale_2 all'atto di citazione, dall'Avv. Alberto Girolami, del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parabiago (MI), via Sant'Ambrogio n. 16, con successiva costituzione di nuovo difensore come da comparsa del 27.05.2024, nella persona dell'Avv. Guido Palmieri del Foro di Milano, per , giusta Parte_1 procura allegata alla busta di deposito della costituzione medesima, con elezione di domicilio presso lo studio di tale difensore in Milano, via Monte Nero n. 17, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore del 29.09.2023, in atti;
ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1
P.I. , con sede in , via Aldo Moro
[...] P.IVA_1 CP_1
n. 11/13, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di con codice fiscale CP_1
pagina 1 di 11 , facente parte del Gruppo Bancario cod. P.IVA_2 Controparte_1
Banca 3210.2, cod. Gruppo 1030.6, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, Rep. 54329, Racc. 28175, a ministero del Notaio Dott. dall'Avv. Giordano Balossi del Foro di Persona_1
Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni, in
, via C. Angiolieri n. 37; CP_1
e
Controparte_2
Società a socio unico iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, Controparte_3 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale , P.IVA_3
Partita Iva n. , con sede legale in Roma, viale America n. 351, in persona P.IVA_4 del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
, dotato dei poteri di delega in forza di delibera del Consiglio di CP_4
Amministrazione della Banca depositata in atto pubblico di cui al verbale del 17 aprile 2020, per notar di Roma, Rep. 84260 – Racc. 23759 (registrato a Roma Persona_2 il 7 maggio 2020 al n. 9905 serie 1T), regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese il 19 gennaio 2020, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di San Lorenzo in Lucina n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Francesco Clausi, che la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale;
CONVENUTE OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28.05.2024 le società convenute opposte precisavano le rispettive conclusioni nei seguenti termini:
come da foglio di p.c. depositato Controparte_1 nel fascicolo telematico:
“Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: nel merito:
pagina 2 di 11 rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1207/2021, R.G. 2943/2021, Rep. n. 1868/2021 del 27 novembre 2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 25 novembre 2021, depositato in Cancelleria in data 27 novembre 2021, intimante di corrispondere, in solido ed immediatamente alla notifica del presente decreto, a ed ai Sigg.ri Parte_3 Pt_1
e l'importo di euro 44.297,88, oltre interessi di mora
[...] Parte_2 dalla domanda al saldo, oltre le spese legali liquidate in euro 1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre oneri, già munito di formula esecutiva;
rigettare la generica doglianza avversaria circa la mancata preventiva escussione del debitore principale, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, oltre che manifestamente già smentita per tabulas dal tenore letterale della fideiussione sottoscritta ex artt. 1322, 1341 e 1342 c.c. e rimasta completamente incontestata ex art. 115 c.p.c., con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la piena conferma del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1207/2021, R.G. 2943/2021, Rep. n. 1868/2021 del 27 novembre 2021; in subordine, condannare i Sigg.ri e a Parte_1 Parte_2 corrispondere, in solido tra loro, l'importo di euro 44.297,88, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, oltre le spese legali liquidate in euro 1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso: rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via riconvenzionale che preliminare che nel merito, nei confronti di
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui Controparte_5 deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge”.
precisa le conclusioni come in Controparte_2 atti.
Si riportano di seguito le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: respingere ogni e qualsiasi eccezione e domanda proposta dagli opponenti, in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
pagina 3 di 11 in caso di accoglimento della domanda avanzata ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la , Controparte_1 [...]
nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_1 domanda proposta dal e alle spese che dovessero conseguire Pt_1 Parte_2 all'ipotesi di accoglimento delle istanze degli opponenti, e venga pertanto tenuto indenne il in quanto terzo estraneo rispetto all'operato del soggetto CP_6 richiedente.
In ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge”.
Si riportano, altresì, le conclusioni di cui all'atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: in via preliminare, revocare e/o sospendere, per le causali di cui in narrativa, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1207/2021, emesso dal Tribunale di Siena, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione;
in subordine, autorizzare la convenuta, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., a chiamare in causa, ai fini della garanzia e manleva, la
[...]
(P.I. ), con sede legale in Roma, viale Controparte_2 P.IVA_4
America n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nel merito, in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace nei confronti di e il predetto decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
1207/2021 per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione del caso e di legge e, comunque ed in ogni caso, accertare e dichiarare nel merito, per le causali di cui in narrativa, l'insussistenza di ragioni di credito di
[...]
Controparte_1 nei confronti di e dichiarando che nulla è Parte_1 Parte_2 dovuto da questi ultimi;
sempre nel merito, gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande azionate con la presente opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la Controparte_2
(P. IVA ), con sede legale in Roma, viale America n. 351, in persona
[...] P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, garante del debito di e, per Parte_3
l'effetto, manlevare e tenere indenni i signori e da qualsiasi obbligo Pt_1 Parte_2 verso Controparte_1
[...]
pagina 4 di 11 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Sigg.ri e con atto di citazione notificato via Parte_1 Parte_2 pec in data 28.01.2022, iscritto il 2.02.2022, convenivano in giudizio dinanzi a questo
Tribunale le società e Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2
p.t., al fine di sentir revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace nei propri confronti il decreto ingiuntivo n. 1207/2021, emesso da questo Tribunale il 25.11.2021
(R.G.N. 2943/2021), con il quale veniva loro ingiunto di pagare in solido ed immediatamente alla la somma di euro 44.297,88, Controparte_5
oltre interessi di mora dalla domanda al saldo e spese del procedimento, liquidate, queste ultime, in euro 1.305,00 per compenso professionale ed in euro 286,00 per spese, oltre accessori di legge, previa revoca e/o sospensione, in via preliminare, della concessa provvisoria esecuzione;
in subordine, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, dichiarare quale garante del debito di Controparte_2 Pt_3
tenuta a manlevarli e tenerli indenni da qualsiasi obbligo verso
[...] Controparte_7
[...]
Si esponeva in atto di citazione a sostegno della proposta opposizione: che la vicenda tra le parti in causa traeva origine dal contratto di locazione finanziaria n. 1476475, della durata di 60 mesi, relativo all'acquisto ed utilizzazione di una macchina riempitrice saldatrice, stipulato in data 5.06.2019 tra e Controparte_5
con sede in TO SI (VA), via Cassano Magnago n. 116; che, essendo Parte_3
la società resasi inadempiente nel corso del rapporto in punto di Parte_3 pagamento canoni, la stessa si impegnava transattivamente a versare la somma di euro
17.519,58 in 12 rate mensili di pari importo a partire dal 31.5.2021; che, a fondamento della richiesta monitoria azionata anche nei confronti degli opponenti, la ricorrente asseriva il mancato pagamento dei corrispettivi dovutile in ragione di tale accordo, deducendo pertanto un credito di euro 44.297,88, di cui euro 42.260,69 a titolo di canoni impagati e spese, ed euro 2.037,19 a titolo di interessi di mora;
che, tuttavia, gli attori erano stati erroneamente chiamati a rispondere del debito della in Parte_3
quanto non aveva preventivamente escusso la società debitrice CP_7 principale, avendo essi sottoscritto una garanzia a semplice richiesta scritta, priva degli pagina 5 di 11 elementi tali da poter qualificare la prestazione della fideiussione come garanzia autonoma, e dunque senza quel vincolo di accessorietà, che, al contrario, caratterizza la garanzia fideiussoria;
che, dunque, l'interpretazione degli accordi sottoscritti non poteva che far propendere per un'intenzione chiara e palese di accettazione di una fideiussione relativamente agli obblighi di e non già per un contratto Parte_3 autonomo di garanzia.
Assumevano poi gli opponenti come la a garanzia del contratto di Leasing Parte_3 sottoscritto con fosse stata ammessa al Fondo di Garanzia per le piccole CP_7
e medie imprese costituito ex art. 2, co. M100, lett. A) della Legge n. 662/1996, posizione M.C. 970726, e come detto Fondo, riconosciuto un valore di finanziamento pari ad euro 228.000,00, ne coprisse una percentuale pari all'80% in caso di insolvenza, garantendo, così, nel massimo, l'importo di euro 182.400,00.
I Sigg.ri e chiedevano, pertanto, autorizzarsi, in subordine, la Pt_1 Parte_2 chiamata in causa di al fine di essere da questa manlevati Controparte_2 in caso di rigetto della proposta opposizione.
Si concludeva quindi in atto di citazione nei termini come sopra riportati.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.04.2022, la società contestata la fondatezza dell'opposizione, Controparte_7
deduceva: che i Sigg.ri e i erano costituiti fideiussori con riferimento Pt_1 Parte_2 al contratto di locazione finanziaria n. 1476475, in oggetto, sino alla concorrenza di euro 331.736,68, così garantendo quanto dovuto dalla Utilizzatrice;
che, essendo la resasi inadempiente nel corso del rapporto contrattuale, le parti Parte_3 sottoscrivevano in data 21.05.2020 accordo transattivo con il quale si Pt_3
impegnava a versare la somma di euro 17.519,58 in 12 rate mensili di pari importo a far data dal 31.05.2021; che, stante la mancata esecuzione di tale accordo da parte di quest'ultima risultava debitrice della complessiva somma di euro 44.297,88, di Pt_3 cui euro 42.260,69 per canoni e spese insoluti, ed euro 2.037,19 per interessi di mora, come risultava dall'estratto conto analitico e dalla certificazione del credito ex art. 50
TUB, prodotti;
che di tale somma risultavano pertanto debitori anche i Sigg.ri e Pt_1
n forza degli atti di fideiussione dagli stessi sottoscritti. Parte_2
Si assumeva, quindi, in comparsa di costituzione, come, sulle base delle pattuizioni liberamente e volontariamente sottoscritte dai Sigg.ri e rimaste Pt_1 Parte_2
pagina 6 di 11 completamente incontestate ex art. 115 c.p.c., gli opponenti fossero obbligati, in quanto costituitisi fideiussori, al versamento del richiesto importo, con conseguente infondatezza anche della doglianza circa la ritenuta mancata preventiva escussione della debitrice principale;
che, pertanto, la documentazione prodotta in atti (in particolare, l'estratto conto analitico e la certificazione ex art. 50 TUB) doveva ritenersi idonea a costituire sufficiente prova del credito e, di conseguenza, a superare per tabulas ogni censura di controparte;
che parimenti da disattendersi era la richiesta di chiamata in causa di , non sussistendo, nel caso di specie, alcuna Controparte_2 situazione di litisconsorzio necessario, e non potendo, oltretutto, gli attori opponenti far valere le proprie ragioni verso , laddove sarebbe stata Controparte_2 semmai la sola Utilizzatrice legittimata ad invocare la manleva sulla base della presunta ammissione al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese;
che, dunque, alla luce delle pattuizioni di cui alle fideiussioni sottoscritte, non sussistevano i presupposti per la richiesta chiamata di terzo, in particolare sulla base della clausola secondo cui “il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o surroga che gli spetti nei confronti dell'Utilizzatore, di coobbligati e di garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito della non sia stata interamente Controparte_5 estinta”.
Costituitasi, altresì, con comparsa del 4.04.2022, Controparte_8
nel contestare integralmente quanto dedotto e richiesto dagli
[...] opponenti, precisava, anzitutto, come la Garanzia del Fondo non fosse stata ancora escussa, essendo stato richiesto un prolungamento della durata fino al 14.06.2025, deliberato dal Consiglio di Gestione nella riunione del 16.10.2020.
In ordine, poi, alle richieste di parte opponente, si evidenziava in comparsa come la non avesse alcun legame con le parti in causa, non potendo quindi essa entrare minimamente nelle vicende attinenti alla conclusione/gestione del contratto di fideiussione sottoscritto;
che, pertanto, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dai Sigg.ri e la convenuta . avrebbe Pt_1 Parte_2 CP_9 dovuto rispondere nei confronti di delle spese conseguenti all'accoglimento della domanda medesima.
spiegava, quindi, a tal fine, domanda riconvenzionale nei Controparte_2 confronti di CP_7
pagina 7 di 11 Si assumeva, ancora, in comparsa, l'errata interpretazione della natura della garanzia del Fondo, non potendo essere rivolta alla alcuna chiamata in manleva, poiché il ruolo del Fondo di Garanzia era altro rispetto alla manleva medesima;
che, dunque, emergeva chiaramente la estraneità della al giudizio in oggetto, che riguardava esclusivamente i rapporti tra i fideiussori, la società debitrice e la banca finanziatrice.
Concludeva, quindi, nei termini, sopra riportati, di cui alla comparsa di costituzione.
Il Giudice, a scioglimento di riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 16.05.2022, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con contestuale assegnazione del termine per l'introduzione della procedura di mediazione (poi risultata infruttuosa), assegnava, all'udienza del 15.05.2023, i richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
Si perveniva quindi all'udienza del 17.10.2023, alla quale comparivano le sole società convenute, che richiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla suddetta udienza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 28.05.2024.
A tale udienza, alla quale non compariva parte attrice opponente, i procuratori delle convenute rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe, ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La proposta opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il Giudicante condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta opposta nei propri scritti a sostegno del richiesto rigetto della CP_7
opposizione.
Deve, infatti, affermarsi come la documentazione prodotta in allegato al ricorso per ingiunzione, e riproposta in sede di giudizio di opposizione, sia idonea a giustificare la pretesa economica azionata dalla convenuta, consentendo, così, di accertare il relativo credito come certo, liquido ed esigibile.
In particolare, la certificazione prodotta (doc. 9 del fascicolo monitorio) risponde a quanto previsto dall'art. 50 TUB, recando l'indicazione degli importi dovuti per canoni pagina 8 di 11 di leasing e spese insolute fatturate alla data del 27.10.2021 e per interessi di mora sui predetti canoni, calcolati alla medesima data, sì da rendere il dovuto facilmente verificabile dalla parte opponente, e ciò anche sulla base dell'estratto conto analitico al
27.10.2021, anch'esso allegato in sede monitoria (doc. 8 del fascicolo monitorio).
Può, quindi, affermarsi come, con la produzione documentale versata in atti, la convenuta opposta abbia sufficientemente assolto al proprio onere CP_7
probatorio circa l'esistenza e l'entità del richiesto complessivo credito, come previsto dalla norma generale di cui all'art. 2697 c.c.
In ordine, poi, al rapporto contrattuale inter partes, costituito dal contratto di locazione finanziaria n. 1476475, stipulato in data 5.06.2019, della durata di 60 mesi (doc. 3 del fascicolo monitorio), deve osservarsi come lo stesso rechi tutte le informazioni necessarie ad una completa identificazione del credito, indicando, in particolare, la durata del contratto, il corrispettivo della locazione, l'indicizzazione-adeguamento del corrispettivo, gli oneri accessori, i pagamenti, gli interessi di mora, le spese, le tasse, sì da consentire una esauriente conoscenza del costo complessivo delle operazioni ivi disciplinate e del tasso di leasing applicato.
Parimenti, gli atti di fideiussione sottoscritti il 5.06.2019 dagli opponenti (doc. 4 del fascicolo monitorio), e dagli stessi non contestati, risultano contenere una dettagliata, puntuale disciplina degli obblighi assunti dai sigg. e ella loro veste di Pt_1 Parte_2 garanti, sì da potersi escludere la fondatezza di ogni contestazione ed eccezione sollevata in sede di atto di opposizione.
Non può poi trovare accoglimento la domanda di manleva avanzata dagli opponenti, in ipotesi di rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, nei confronti di e ciò sulla base delle condivisibili deduzioni svolte da Controparte_2 quest'ultima nei propri scritti difensivi.
Invero, deve ritenersi la estraneità di al giudizio in oggetto, Controparte_2 riguardante soltanto i rapporti fra la società debitrice, i fideiussori e la Banca finanziatrice.
In sostanza, la controversia per cui è causa ha ad oggetto la validità ed efficacia dei rapporti contrattuali intercorsi tra la società e gli opponenti, quali CP_7 Pt_3 garanti fideiussori delle obbligazioni di quest'ultima.
pagina 9 di 11 Peraltro, va rilevato come , in virtù di convenzione stipulata con Controparte_2 il Ministero dello Sviluppo Economico, svolga attività di gestione del Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera) della
Legge n. 662/1996 e s.m.i., con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte di banche e di intermediari finanziari, che ottengono, così, una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Altra è quindi la funzione del Fondo di Garanzia rispetto alla manleva che è stata invece invocata dagli opponenti Sigg.ri e discendendo da ciò la non Pt_1 Parte_2 accoglibilità della relativa domanda.
In conclusione, può ritenersi come la convenuta opposta a mezzo Controparte_7
della documentazione versata in atti, abbia adeguatamente dimostrato, come suddetto, sia l'esistenza che l'ammontare del proprio credito, credito da considerarsi, perciò, legittimamente richiesto e riconosciuto in sede monitoria.
Di talché, non ravvisandosi i profili di criticità lamentati dalla parte opponente, può considerarsi il decreto ingiuntivo de quo correttamente emesso in favore della CP_7 con conseguente integrale conferma dello stesso in esito al giudizio di
[...] opposizione.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente, e sono liquidate come da dispositivo che segue ex D.M. 55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei valori medi in essa indicati.
Deve, però, escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede:
rigetta la proposta opposizione, siccome infondata.
Conferma integralmente, per l'effetto, il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 1207/2021, emesso dal Tribunale di Siena in data 25.11.2021 (R.G. 2943/2021), dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna parte attrice opponente a rifondere in favore delle convenute opposta le spese del giudizio, che determina e liquida, per ciascuna di esse, nella somma di euro
5.810,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, ed oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 241 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, C.F. , , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce CodiceFiscale_2 all'atto di citazione, dall'Avv. Alberto Girolami, del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parabiago (MI), via Sant'Ambrogio n. 16, con successiva costituzione di nuovo difensore come da comparsa del 27.05.2024, nella persona dell'Avv. Guido Palmieri del Foro di Milano, per , giusta Parte_1 procura allegata alla busta di deposito della costituzione medesima, con elezione di domicilio presso lo studio di tale difensore in Milano, via Monte Nero n. 17, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore del 29.09.2023, in atti;
ATTORI OPPONENTI contro
Controparte_1
P.I. , con sede in , via Aldo Moro
[...] P.IVA_1 CP_1
n. 11/13, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di con codice fiscale CP_1
pagina 1 di 11 , facente parte del Gruppo Bancario cod. P.IVA_2 Controparte_1
Banca 3210.2, cod. Gruppo 1030.6, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, Rep. 54329, Racc. 28175, a ministero del Notaio Dott. dall'Avv. Giordano Balossi del Foro di Persona_1
Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni, in
, via C. Angiolieri n. 37; CP_1
e
Controparte_2
Società a socio unico iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, Controparte_3 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale , P.IVA_3
Partita Iva n. , con sede legale in Roma, viale America n. 351, in persona P.IVA_4 del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
, dotato dei poteri di delega in forza di delibera del Consiglio di CP_4
Amministrazione della Banca depositata in atto pubblico di cui al verbale del 17 aprile 2020, per notar di Roma, Rep. 84260 – Racc. 23759 (registrato a Roma Persona_2 il 7 maggio 2020 al n. 9905 serie 1T), regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese il 19 gennaio 2020, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di San Lorenzo in Lucina n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Francesco Clausi, che la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale;
CONVENUTE OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28.05.2024 le società convenute opposte precisavano le rispettive conclusioni nei seguenti termini:
come da foglio di p.c. depositato Controparte_1 nel fascicolo telematico:
“Voglia l'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Siena adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: nel merito:
pagina 2 di 11 rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1207/2021, R.G. 2943/2021, Rep. n. 1868/2021 del 27 novembre 2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 25 novembre 2021, depositato in Cancelleria in data 27 novembre 2021, intimante di corrispondere, in solido ed immediatamente alla notifica del presente decreto, a ed ai Sigg.ri Parte_3 Pt_1
e l'importo di euro 44.297,88, oltre interessi di mora
[...] Parte_2 dalla domanda al saldo, oltre le spese legali liquidate in euro 1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre oneri, già munito di formula esecutiva;
rigettare la generica doglianza avversaria circa la mancata preventiva escussione del debitore principale, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in atti, oltre che manifestamente già smentita per tabulas dal tenore letterale della fideiussione sottoscritta ex artt. 1322, 1341 e 1342 c.c. e rimasta completamente incontestata ex art. 115 c.p.c., con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la piena conferma del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1207/2021, R.G. 2943/2021, Rep. n. 1868/2021 del 27 novembre 2021; in subordine, condannare i Sigg.ri e a Parte_1 Parte_2 corrispondere, in solido tra loro, l'importo di euro 44.297,88, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, oltre le spese legali liquidate in euro 1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso: rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via riconvenzionale che preliminare che nel merito, nei confronti di
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui Controparte_5 deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge”.
precisa le conclusioni come in Controparte_2 atti.
Si riportano di seguito le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: respingere ogni e qualsiasi eccezione e domanda proposta dagli opponenti, in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
pagina 3 di 11 in caso di accoglimento della domanda avanzata ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la , Controparte_1 [...]
nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_1 domanda proposta dal e alle spese che dovessero conseguire Pt_1 Parte_2 all'ipotesi di accoglimento delle istanze degli opponenti, e venga pertanto tenuto indenne il in quanto terzo estraneo rispetto all'operato del soggetto CP_6 richiedente.
In ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge”.
Si riportano, altresì, le conclusioni di cui all'atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: in via preliminare, revocare e/o sospendere, per le causali di cui in narrativa, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1207/2021, emesso dal Tribunale di Siena, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione;
in subordine, autorizzare la convenuta, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., a chiamare in causa, ai fini della garanzia e manleva, la
[...]
(P.I. ), con sede legale in Roma, viale Controparte_2 P.IVA_4
America n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nel merito, in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace nei confronti di e il predetto decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
1207/2021 per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione del caso e di legge e, comunque ed in ogni caso, accertare e dichiarare nel merito, per le causali di cui in narrativa, l'insussistenza di ragioni di credito di
[...]
Controparte_1 nei confronti di e dichiarando che nulla è Parte_1 Parte_2 dovuto da questi ultimi;
sempre nel merito, gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande azionate con la presente opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la Controparte_2
(P. IVA ), con sede legale in Roma, viale America n. 351, in persona
[...] P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, garante del debito di e, per Parte_3
l'effetto, manlevare e tenere indenni i signori e da qualsiasi obbligo Pt_1 Parte_2 verso Controparte_1
[...]
pagina 4 di 11 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Sigg.ri e con atto di citazione notificato via Parte_1 Parte_2 pec in data 28.01.2022, iscritto il 2.02.2022, convenivano in giudizio dinanzi a questo
Tribunale le società e Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2
p.t., al fine di sentir revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace nei propri confronti il decreto ingiuntivo n. 1207/2021, emesso da questo Tribunale il 25.11.2021
(R.G.N. 2943/2021), con il quale veniva loro ingiunto di pagare in solido ed immediatamente alla la somma di euro 44.297,88, Controparte_5
oltre interessi di mora dalla domanda al saldo e spese del procedimento, liquidate, queste ultime, in euro 1.305,00 per compenso professionale ed in euro 286,00 per spese, oltre accessori di legge, previa revoca e/o sospensione, in via preliminare, della concessa provvisoria esecuzione;
in subordine, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, dichiarare quale garante del debito di Controparte_2 Pt_3
tenuta a manlevarli e tenerli indenni da qualsiasi obbligo verso
[...] Controparte_7
[...]
Si esponeva in atto di citazione a sostegno della proposta opposizione: che la vicenda tra le parti in causa traeva origine dal contratto di locazione finanziaria n. 1476475, della durata di 60 mesi, relativo all'acquisto ed utilizzazione di una macchina riempitrice saldatrice, stipulato in data 5.06.2019 tra e Controparte_5
con sede in TO SI (VA), via Cassano Magnago n. 116; che, essendo Parte_3
la società resasi inadempiente nel corso del rapporto in punto di Parte_3 pagamento canoni, la stessa si impegnava transattivamente a versare la somma di euro
17.519,58 in 12 rate mensili di pari importo a partire dal 31.5.2021; che, a fondamento della richiesta monitoria azionata anche nei confronti degli opponenti, la ricorrente asseriva il mancato pagamento dei corrispettivi dovutile in ragione di tale accordo, deducendo pertanto un credito di euro 44.297,88, di cui euro 42.260,69 a titolo di canoni impagati e spese, ed euro 2.037,19 a titolo di interessi di mora;
che, tuttavia, gli attori erano stati erroneamente chiamati a rispondere del debito della in Parte_3
quanto non aveva preventivamente escusso la società debitrice CP_7 principale, avendo essi sottoscritto una garanzia a semplice richiesta scritta, priva degli pagina 5 di 11 elementi tali da poter qualificare la prestazione della fideiussione come garanzia autonoma, e dunque senza quel vincolo di accessorietà, che, al contrario, caratterizza la garanzia fideiussoria;
che, dunque, l'interpretazione degli accordi sottoscritti non poteva che far propendere per un'intenzione chiara e palese di accettazione di una fideiussione relativamente agli obblighi di e non già per un contratto Parte_3 autonomo di garanzia.
Assumevano poi gli opponenti come la a garanzia del contratto di Leasing Parte_3 sottoscritto con fosse stata ammessa al Fondo di Garanzia per le piccole CP_7
e medie imprese costituito ex art. 2, co. M100, lett. A) della Legge n. 662/1996, posizione M.C. 970726, e come detto Fondo, riconosciuto un valore di finanziamento pari ad euro 228.000,00, ne coprisse una percentuale pari all'80% in caso di insolvenza, garantendo, così, nel massimo, l'importo di euro 182.400,00.
I Sigg.ri e chiedevano, pertanto, autorizzarsi, in subordine, la Pt_1 Parte_2 chiamata in causa di al fine di essere da questa manlevati Controparte_2 in caso di rigetto della proposta opposizione.
Si concludeva quindi in atto di citazione nei termini come sopra riportati.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.04.2022, la società contestata la fondatezza dell'opposizione, Controparte_7
deduceva: che i Sigg.ri e i erano costituiti fideiussori con riferimento Pt_1 Parte_2 al contratto di locazione finanziaria n. 1476475, in oggetto, sino alla concorrenza di euro 331.736,68, così garantendo quanto dovuto dalla Utilizzatrice;
che, essendo la resasi inadempiente nel corso del rapporto contrattuale, le parti Parte_3 sottoscrivevano in data 21.05.2020 accordo transattivo con il quale si Pt_3
impegnava a versare la somma di euro 17.519,58 in 12 rate mensili di pari importo a far data dal 31.05.2021; che, stante la mancata esecuzione di tale accordo da parte di quest'ultima risultava debitrice della complessiva somma di euro 44.297,88, di Pt_3 cui euro 42.260,69 per canoni e spese insoluti, ed euro 2.037,19 per interessi di mora, come risultava dall'estratto conto analitico e dalla certificazione del credito ex art. 50
TUB, prodotti;
che di tale somma risultavano pertanto debitori anche i Sigg.ri e Pt_1
n forza degli atti di fideiussione dagli stessi sottoscritti. Parte_2
Si assumeva, quindi, in comparsa di costituzione, come, sulle base delle pattuizioni liberamente e volontariamente sottoscritte dai Sigg.ri e rimaste Pt_1 Parte_2
pagina 6 di 11 completamente incontestate ex art. 115 c.p.c., gli opponenti fossero obbligati, in quanto costituitisi fideiussori, al versamento del richiesto importo, con conseguente infondatezza anche della doglianza circa la ritenuta mancata preventiva escussione della debitrice principale;
che, pertanto, la documentazione prodotta in atti (in particolare, l'estratto conto analitico e la certificazione ex art. 50 TUB) doveva ritenersi idonea a costituire sufficiente prova del credito e, di conseguenza, a superare per tabulas ogni censura di controparte;
che parimenti da disattendersi era la richiesta di chiamata in causa di , non sussistendo, nel caso di specie, alcuna Controparte_2 situazione di litisconsorzio necessario, e non potendo, oltretutto, gli attori opponenti far valere le proprie ragioni verso , laddove sarebbe stata Controparte_2 semmai la sola Utilizzatrice legittimata ad invocare la manleva sulla base della presunta ammissione al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese;
che, dunque, alla luce delle pattuizioni di cui alle fideiussioni sottoscritte, non sussistevano i presupposti per la richiesta chiamata di terzo, in particolare sulla base della clausola secondo cui “il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o surroga che gli spetti nei confronti dell'Utilizzatore, di coobbligati e di garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito della non sia stata interamente Controparte_5 estinta”.
Costituitasi, altresì, con comparsa del 4.04.2022, Controparte_8
nel contestare integralmente quanto dedotto e richiesto dagli
[...] opponenti, precisava, anzitutto, come la Garanzia del Fondo non fosse stata ancora escussa, essendo stato richiesto un prolungamento della durata fino al 14.06.2025, deliberato dal Consiglio di Gestione nella riunione del 16.10.2020.
In ordine, poi, alle richieste di parte opponente, si evidenziava in comparsa come la non avesse alcun legame con le parti in causa, non potendo quindi essa entrare minimamente nelle vicende attinenti alla conclusione/gestione del contratto di fideiussione sottoscritto;
che, pertanto, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dai Sigg.ri e la convenuta . avrebbe Pt_1 Parte_2 CP_9 dovuto rispondere nei confronti di delle spese conseguenti all'accoglimento della domanda medesima.
spiegava, quindi, a tal fine, domanda riconvenzionale nei Controparte_2 confronti di CP_7
pagina 7 di 11 Si assumeva, ancora, in comparsa, l'errata interpretazione della natura della garanzia del Fondo, non potendo essere rivolta alla alcuna chiamata in manleva, poiché il ruolo del Fondo di Garanzia era altro rispetto alla manleva medesima;
che, dunque, emergeva chiaramente la estraneità della al giudizio in oggetto, che riguardava esclusivamente i rapporti tra i fideiussori, la società debitrice e la banca finanziatrice.
Concludeva, quindi, nei termini, sopra riportati, di cui alla comparsa di costituzione.
Il Giudice, a scioglimento di riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 16.05.2022, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con contestuale assegnazione del termine per l'introduzione della procedura di mediazione (poi risultata infruttuosa), assegnava, all'udienza del 15.05.2023, i richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
Si perveniva quindi all'udienza del 17.10.2023, alla quale comparivano le sole società convenute, che richiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla suddetta udienza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 28.05.2024.
A tale udienza, alla quale non compariva parte attrice opponente, i procuratori delle convenute rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe, ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La proposta opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il Giudicante condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta opposta nei propri scritti a sostegno del richiesto rigetto della CP_7
opposizione.
Deve, infatti, affermarsi come la documentazione prodotta in allegato al ricorso per ingiunzione, e riproposta in sede di giudizio di opposizione, sia idonea a giustificare la pretesa economica azionata dalla convenuta, consentendo, così, di accertare il relativo credito come certo, liquido ed esigibile.
In particolare, la certificazione prodotta (doc. 9 del fascicolo monitorio) risponde a quanto previsto dall'art. 50 TUB, recando l'indicazione degli importi dovuti per canoni pagina 8 di 11 di leasing e spese insolute fatturate alla data del 27.10.2021 e per interessi di mora sui predetti canoni, calcolati alla medesima data, sì da rendere il dovuto facilmente verificabile dalla parte opponente, e ciò anche sulla base dell'estratto conto analitico al
27.10.2021, anch'esso allegato in sede monitoria (doc. 8 del fascicolo monitorio).
Può, quindi, affermarsi come, con la produzione documentale versata in atti, la convenuta opposta abbia sufficientemente assolto al proprio onere CP_7
probatorio circa l'esistenza e l'entità del richiesto complessivo credito, come previsto dalla norma generale di cui all'art. 2697 c.c.
In ordine, poi, al rapporto contrattuale inter partes, costituito dal contratto di locazione finanziaria n. 1476475, stipulato in data 5.06.2019, della durata di 60 mesi (doc. 3 del fascicolo monitorio), deve osservarsi come lo stesso rechi tutte le informazioni necessarie ad una completa identificazione del credito, indicando, in particolare, la durata del contratto, il corrispettivo della locazione, l'indicizzazione-adeguamento del corrispettivo, gli oneri accessori, i pagamenti, gli interessi di mora, le spese, le tasse, sì da consentire una esauriente conoscenza del costo complessivo delle operazioni ivi disciplinate e del tasso di leasing applicato.
Parimenti, gli atti di fideiussione sottoscritti il 5.06.2019 dagli opponenti (doc. 4 del fascicolo monitorio), e dagli stessi non contestati, risultano contenere una dettagliata, puntuale disciplina degli obblighi assunti dai sigg. e ella loro veste di Pt_1 Parte_2 garanti, sì da potersi escludere la fondatezza di ogni contestazione ed eccezione sollevata in sede di atto di opposizione.
Non può poi trovare accoglimento la domanda di manleva avanzata dagli opponenti, in ipotesi di rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, nei confronti di e ciò sulla base delle condivisibili deduzioni svolte da Controparte_2 quest'ultima nei propri scritti difensivi.
Invero, deve ritenersi la estraneità di al giudizio in oggetto, Controparte_2 riguardante soltanto i rapporti fra la società debitrice, i fideiussori e la Banca finanziatrice.
In sostanza, la controversia per cui è causa ha ad oggetto la validità ed efficacia dei rapporti contrattuali intercorsi tra la società e gli opponenti, quali CP_7 Pt_3 garanti fideiussori delle obbligazioni di quest'ultima.
pagina 9 di 11 Peraltro, va rilevato come , in virtù di convenzione stipulata con Controparte_2 il Ministero dello Sviluppo Economico, svolga attività di gestione del Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera) della
Legge n. 662/1996 e s.m.i., con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte di banche e di intermediari finanziari, che ottengono, così, una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Altra è quindi la funzione del Fondo di Garanzia rispetto alla manleva che è stata invece invocata dagli opponenti Sigg.ri e discendendo da ciò la non Pt_1 Parte_2 accoglibilità della relativa domanda.
In conclusione, può ritenersi come la convenuta opposta a mezzo Controparte_7
della documentazione versata in atti, abbia adeguatamente dimostrato, come suddetto, sia l'esistenza che l'ammontare del proprio credito, credito da considerarsi, perciò, legittimamente richiesto e riconosciuto in sede monitoria.
Di talché, non ravvisandosi i profili di criticità lamentati dalla parte opponente, può considerarsi il decreto ingiuntivo de quo correttamente emesso in favore della CP_7 con conseguente integrale conferma dello stesso in esito al giudizio di
[...] opposizione.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente, e sono liquidate come da dispositivo che segue ex D.M. 55/2014.
Deve, pertanto, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei valori medi in essa indicati.
Deve, però, escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede:
rigetta la proposta opposizione, siccome infondata.
Conferma integralmente, per l'effetto, il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 1207/2021, emesso dal Tribunale di Siena in data 25.11.2021 (R.G. 2943/2021), dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna parte attrice opponente a rifondere in favore delle convenute opposta le spese del giudizio, che determina e liquida, per ciascuna di esse, nella somma di euro
5.810,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, ed oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
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