Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1730
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione del dovere di fedeltà e comportamenti persecutori

    L'attività istruttoria non ha consentito di accertare la sussistenza di una relazione extraconiugale o di comportamenti violenti e persecutori tali da costituire causa unica o prevalente della crisi coniugale.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Non essendo emersi elementi pregiudizievoli nel rapporto del padre con la figlia minore, viene disposto l'affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre e regime di visita libero.

  • Accolto
    Assegnazione casa coniugale

    La casa coniugale viene assegnata alla madre per garantire la preservazione dell'habitat domestico a favore della prole.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

    Viene posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, considerato che uno dei figli ha raggiunto la maggiore età ma non è economicamente indipendente e coabita con la madre.

  • Rigettato
    Contributo al mantenimento della figlia maggiorenne

    La domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne viene rigettata in quanto la madre non ha assolto all'onere della prova circa la prosecuzione del suo impegno formativo e la stessa non coabita con la madre.

  • Accolto
    Contributo spese straordinarie

    Il padre è obbligato a contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1730
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero : 1730
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo