TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. US IN Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. RA AN Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata in CORSO UMBERTO I 138 BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO SALVATORE, che la rappresenta e difende per manda-
to in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a CORLEONE (PA), in [...] Controparte_1
27/09/1980, elettivamente domiciliato in, VIA CARMINE 3 CORLEONE,
presso lo studio dell'Avv. DI LORENZO ANTONIO che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23.09.2025, tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rin-
via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 23.9.2022, della sentenza non definiti-
va n. 739/22 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Dalla coppia sono nati tre figli: , nata a [...] il Persona_1
12.09.1999, , nato a [...] il [...] e Persona_2 [...]
nata a [...] il [...]. Parte_2
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei compor-
tamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attri-
buire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazio-
ne occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i com-
portamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi-
venza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi-
care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef-
ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre-
quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità
morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor-
te di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della cri-
si coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si-
tuazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri na-
scenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazio-
ne senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giu-
gno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente, la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà, non-
ché dei suoi comportamenti ossessivi (stalking) oltre ai suoi comportamenti dissoluti volti a sperperare il patrimonio della famiglia.
Tuttavia, in considerazione del materiale probatorio (reciproche querele,
richiesta di archiviazione, decreto di archiviazione) e della mancanza di ul-
teriori elementi istruttori che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza, si deve concludere che l'attività istruttoria non ha consentito di accertare che effettivamente l'odierno resistente abbia intratte-
nuto una relazione extraconiugale con un'altra donna e che tale comporta-
mento, unitamente agli allegati comportamenti violenti e persecutori, siano stati i soli a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito pro-
posta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rile-
varsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 feb-
braio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n.
154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af-
fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di-
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità geni-
toriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_3
vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten-
za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi-
so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi-
damento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi-
lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comu-
ne dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as-
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi-
so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu-
sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan-
dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co-
niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co-
mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, non essendo emersi elementi pregiudizievoli nel rap-
porto del padre con la figlia minore , deve essere previsto un regime di Pt_2
affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abi-
tazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé liberamente, in considerazione dell'età della minore (16 an-
ni), compatibilmente con le sue esigenze scolastiche.
Quanto al figlio NZ, va osservato che nelle more del giudizio, questi ha raggiunto la maggiore età, sicché non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul regime di incontri col padre.
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa Parte_1
coniugale, sito in Corleone Via Rua del Piano N.34, ritenendosi tale provve-
dimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e del-
le consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ha proposto una domanda diretta ad ottenere un as- Parte_1
segno a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia mentre nul-
la ha chiesto per il proprio mantenimento.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra co-
niugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare ap-
plicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze,
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della deter-
minazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il dispo-
sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione
civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi-
genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto,
all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fa-
miliare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare al-
le esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi-
sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei geni-
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile tori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
Nel caso di specie, in assenza di documentazione reddituale prodotta dal-
le parti, il risulterebbe impegnato nell'attività di “commercio CP_1
di autoveicoli online” mentre la ricorrente non risulta svolgere attività lavo-
rativa, sebbene risulti titolare del reddito di cittadinanza (oggi di inclusione).
Quanto alla figlia maggiore , la stessa non risulta coabitare con la Per_1
madre (vedasi verbale udienza presidenziale del 29.10.2021, ove la ricor-
rente ha dichiarato: “Non ho alcun reddito ad eccezione del reddito di citta-
dinanza per euro 700,0, vivo nella casa comunale con i miei figli NZ
m che sono studenti, non so se mio marito lavora, non mi dà nulla per Pt_2
il mio mantenimento”).
Va poi considerato che allo stato ha 26 anni, una età nella quale- Per_1
nella normalità dei casi –il percorso formativo è ormai concluso e secondo l'“id quod plerumque accidit” l'inserimento nel mondo del lavoro tenden-
zialmente può dirsi iniziato.
Stante la mancata convivenza con la madre ed il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ricorrente quale coniuge richiedente (la madre non ha né dedotto né provato che l'impegno di formazione è prose-
guito con studi universitari, affermando solo che la stessa svolge lavori sal-
tuari), ritiene il Collegio che la domanda della stessa volta ad ottenere la condanna del resistente al versamento di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento di , non debba essere accolta. Per_1
Quanto a NZ, lo stesso sebbene maggiorenne (21 anni) non è eco-
nomicamente indipendente e coabita con la madre unitamente alla sorella minorenne , sicchè va previsto un contributo per il suo mantenimento. Pt_2
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Dunque, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate,
delle esigenze di mantenimento dei figli in relazione alle loro esigenze di vita ordinarie e della fissazione del domicilio prevalente dei medesimi presso l'a-
bitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal in favore della in Controparte_1
complessivi euro 400,00 mensili, a titolo di contributo mantenimento dei fi-
gli e (nella misura di 200 euro ciascuno), Persona_2 Pt_2
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an-
nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribui- Controparte_1
re al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sus-
sistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confron-
ti di Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia
[...]
, nata a Corleone il [...], ad [...] i genitori, con do- Parte_2
micilio prevalente presso la madre e con regime di visita libero;
assegna la casa coniugale sita in Corleone Via Rua del Piano N.34 a GA-
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile ; Parte_4
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di , la complessiva somma di euro 400,00 mensili, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento per figli della coppia Persona_3
e (nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio), da versare en-
[...] Pt_2
tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indi-
ci ISTAT F.O.I.
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie da sostenere in favore dei figli;
rigetta la richiesta di contributo al mantenimento della figlia maggioren-
ne ; Persona_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 23/12/2025.
Il Presidente
US IN
Il Giudice est.
RA AN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto
- 11 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 12 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. US IN Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. RA AN Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata in CORSO UMBERTO I 138 BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO SALVATORE, che la rappresenta e difende per manda-
to in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a CORLEONE (PA), in [...] Controparte_1
27/09/1980, elettivamente domiciliato in, VIA CARMINE 3 CORLEONE,
presso lo studio dell'Avv. DI LORENZO ANTONIO che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23.09.2025, tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rin-
via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 23.9.2022, della sentenza non definiti-
va n. 739/22 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Dalla coppia sono nati tre figli: , nata a [...] il Persona_1
12.09.1999, , nato a [...] il [...] e Persona_2 [...]
nata a [...] il [...]. Parte_2
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei compor-
tamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attri-
buire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazio-
ne occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i com-
portamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi-
venza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi-
care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef-
ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre-
quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità
morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor-
te di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della cri-
si coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si-
tuazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri na-
scenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazio-
ne senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giu-
gno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente, la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà, non-
ché dei suoi comportamenti ossessivi (stalking) oltre ai suoi comportamenti dissoluti volti a sperperare il patrimonio della famiglia.
Tuttavia, in considerazione del materiale probatorio (reciproche querele,
richiesta di archiviazione, decreto di archiviazione) e della mancanza di ul-
teriori elementi istruttori che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza, si deve concludere che l'attività istruttoria non ha consentito di accertare che effettivamente l'odierno resistente abbia intratte-
nuto una relazione extraconiugale con un'altra donna e che tale comporta-
mento, unitamente agli allegati comportamenti violenti e persecutori, siano stati i soli a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito pro-
posta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rile-
varsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 feb-
braio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n.
154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af-
fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di-
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità geni-
toriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_3
vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten-
za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi-
so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi-
damento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi-
lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comu-
ne dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as-
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi-
so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu-
sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan-
dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co-
niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co-
mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, non essendo emersi elementi pregiudizievoli nel rap-
porto del padre con la figlia minore , deve essere previsto un regime di Pt_2
affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abi-
tazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé liberamente, in considerazione dell'età della minore (16 an-
ni), compatibilmente con le sue esigenze scolastiche.
Quanto al figlio NZ, va osservato che nelle more del giudizio, questi ha raggiunto la maggiore età, sicché non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul regime di incontri col padre.
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa Parte_1
coniugale, sito in Corleone Via Rua del Piano N.34, ritenendosi tale provve-
dimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e del-
le consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ha proposto una domanda diretta ad ottenere un as- Parte_1
segno a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia mentre nul-
la ha chiesto per il proprio mantenimento.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra co-
niugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare ap-
plicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze,
non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della deter-
minazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il dispo-
sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione
civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi-
genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto,
all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fa-
miliare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare al-
le esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi-
sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei geni-
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile tori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
Nel caso di specie, in assenza di documentazione reddituale prodotta dal-
le parti, il risulterebbe impegnato nell'attività di “commercio CP_1
di autoveicoli online” mentre la ricorrente non risulta svolgere attività lavo-
rativa, sebbene risulti titolare del reddito di cittadinanza (oggi di inclusione).
Quanto alla figlia maggiore , la stessa non risulta coabitare con la Per_1
madre (vedasi verbale udienza presidenziale del 29.10.2021, ove la ricor-
rente ha dichiarato: “Non ho alcun reddito ad eccezione del reddito di citta-
dinanza per euro 700,0, vivo nella casa comunale con i miei figli NZ
m che sono studenti, non so se mio marito lavora, non mi dà nulla per Pt_2
il mio mantenimento”).
Va poi considerato che allo stato ha 26 anni, una età nella quale- Per_1
nella normalità dei casi –il percorso formativo è ormai concluso e secondo l'“id quod plerumque accidit” l'inserimento nel mondo del lavoro tenden-
zialmente può dirsi iniziato.
Stante la mancata convivenza con la madre ed il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ricorrente quale coniuge richiedente (la madre non ha né dedotto né provato che l'impegno di formazione è prose-
guito con studi universitari, affermando solo che la stessa svolge lavori sal-
tuari), ritiene il Collegio che la domanda della stessa volta ad ottenere la condanna del resistente al versamento di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento di , non debba essere accolta. Per_1
Quanto a NZ, lo stesso sebbene maggiorenne (21 anni) non è eco-
nomicamente indipendente e coabita con la madre unitamente alla sorella minorenne , sicchè va previsto un contributo per il suo mantenimento. Pt_2
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Dunque, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate,
delle esigenze di mantenimento dei figli in relazione alle loro esigenze di vita ordinarie e della fissazione del domicilio prevalente dei medesimi presso l'a-
bitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal in favore della in Controparte_1
complessivi euro 400,00 mensili, a titolo di contributo mantenimento dei fi-
gli e (nella misura di 200 euro ciascuno), Persona_2 Pt_2
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an-
nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribui- Controparte_1
re al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sus-
sistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confron-
ti di Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia
[...]
, nata a Corleone il [...], ad [...] i genitori, con do- Parte_2
micilio prevalente presso la madre e con regime di visita libero;
assegna la casa coniugale sita in Corleone Via Rua del Piano N.34 a GA-
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile ; Parte_4
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di , la complessiva somma di euro 400,00 mensili, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento per figli della coppia Persona_3
e (nella misura di euro 200,00 per ciascun figlio), da versare en-
[...] Pt_2
tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indi-
ci ISTAT F.O.I.
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie da sostenere in favore dei figli;
rigetta la richiesta di contributo al mantenimento della figlia maggioren-
ne ; Persona_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 23/12/2025.
Il Presidente
US IN
Il Giudice est.
RA AN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot-
toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto
- 11 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 12 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile