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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4648 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELA DE VIVO e ANNALISA Parte_1
CALIFANO ed elettivamente in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo n. 71; parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE NOCERA ed elettivamente CP_1 domiciliata in Pagani alla Via De Rosa n. 55; parte resistente nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2020, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con e che, dall'unione coniugale, era nato il figlio CP_1
in data 07.01.2002. Esponeva, altresì, che con sentenza n. 366/2010 pubblicata in Per_1 data 13.04.2010 il Tribunale di Nocera Inferiore aveva pronunciato la separazione dei coniugi,
a seguito della comparizione dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data, non era stata ricostituita la comunione coniugale. Rappresentava, in aggiunta, che – con sentenza n. 431/2011 pubblicata in data 03.05.2011 – la Corte d'Appello di Salerno aveva CP_ parzialmente riformato la sentenza di separazione ed aveva riconosciuto in favore della la somma mensile di €. 120,00 a titolo di mantenimento personale;
al contempo, rappresentava che le proprie condizioni economiche erano peggiorate rispetto al momento della separazione, poiché attualmente lavorava part-time come operaio e percepiva una retribuzione mensile di circa €. 600,00/650,00. Infine, rappresentava che il figlio si Per_1 era trasferito a vivere presso di sé e che, dunque, dal mese di aprile 2020 provvedeva in via esclusiva al suo mantenimento mentre la resistente aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale con un altro uomo. In ragione di ciò, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che nulla fosse riconosciuto a titolo di assegno divorzile alla resistente;
al contempo, chiedeva che l'assegno di mantenimento per il figlio fosse da lui corrisposto direttamente al figlio in forma diretta. Successivamente, con memoria ex art. 183, co. 6 n. I c.p.c. depositata in data 20.02.2023, il ricorrente chiedeva che la resistente fosse tenuta a contribuire al mantenimento del figlio e a corrispondere il 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.2021, si CP_1 costituiva in giudizio e si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili ma chiedeva il rigetto delle altre domande formulate dal ricorrente. Esponeva, a riguardo, di aver lasciato la casa coniugale e di essersi trasferita presso l'abitazione dei di lei genitori;
nel contempo, esponeva di aver provveduto alle proprie necessità e ai bisogni del figlio solo grazie all'aiuto economico prestato dalla sua famiglia di origine, poiché il ricorrente non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento stabilito in suo favore, avendo invece versato solo in parte quello per il figlio.
Esponeva, altresì, di non aver intrapreso alcuna relazione sentimentale e di essere all'attualità disoccupata, in quanto non in grado di svolgere alcuna attività lavorativa in ragione dell'età e
2 delle precarie condizioni di salute. Alla luce di ciò, chiedeva che il ricorrente fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 500,00 a titolo di assegno divorzile e che, al contempo, provvedesse al 100% delle spese straordinarie per il figlio. Successivamente, con memoria integrativa depositata in data 07.04.2021, la parte chiedeva che fosse posto a totale carico del ricorrente il mantenimento del figlio , in ragione del proprio stato di disoccupazione. Per_1
All'udienza del 17.09.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata dalle parti in allegato alle memorie di replica;
infatti, trattandosi di documentazione non sopravvenuta, le parti avrebbero dovuto produrla nel rispetto delle preclusioni istruttorie oppure nella prima udienza successiva al formarsi dei documenti.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione conclusosi con la sentenza n. 366/2010.
Da tale momento è, difatti, perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Ciò posto, la domanda proposta da parte resistente di corresponsione di un assegno di mantenimento va più propriamente riqualificata come domanda di corresponsione dell'assegno divorzile.
Orbene, tale domanda va accolta.
Invero, dagli atti di causa è emerso che la resistente è divenuta comproprietaria di una quota insieme ai di lei fratelli dell'immobile in cui vive avendo ricevuto tale bene in eredità dopo il decesso dei genitori (v. atto depositato in data 16.03.2023).
Tuttavia, la stessa parte risulta essere all'attualità ancora disoccupata (v. certificato centro per l'Impiego depositato in data 16.03.2023). CP_ Privo di rilevanza, invece, è il precario stato di salute rappresentato dalla nei propri scritti difensivi in quanto la patologia cui è affetta (vale a dire la lombalgia cronica in
3 asimmetria del tronco) non è invalidante e tale da renderla inabile al lavoro (v. atto depositato in data 31.03.2021 e in data 16.03.2023).
Quanto al ricorrente, invece, va premesso che - dall'unica documentazione allegata al ricorso introduttivo relativa all'anno 2016 - risulta che ha prodotto un reddito annuo lordo pari ad €.
8.992,94 (corrispondente ad un netto mensile di €. 880,00).
Pertanto, tenuto conto della sussistenza della sproporzione reddituale tra le parti, occorre riconoscere un assegno divorzile alla resistente che si stima equo liquidare nella somma mensile di €. 120,00.
Quanto al mantenimento del figlio , già maggiorenne all'epoca dell'instaurazione del Per_1 presente giudizio, non vi è prova del raggiungimento dell'indipendenza economica.
Infatti, parte resistente ha rappresentato che il figlio lavorerebbe presso il bar - pasticceria
“Vittoria” in Nocera Inferiore (v. atto depositato in data 16.03.2023); tuttavia, tale circostanza non è sufficiente a comprovare il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio in quanto è stata allegata in modo del tutto generico, senza indicare neanche le Per_1 mansioni svolte dal predetto, essendosi limitata a dichiarare unicamente che il figlio sarebbe stato “regolarmente inquadrato”.
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, tenuto conto che risulta pacifica (in quanto incontestata) la circostanza che il figlio viva presso l'abitazione paterna e pertanto è Per_1 opportuno che corrisponda direttamente al figlio la somma mensile di €. Parte_1
100,00 a titolo di mantenimento ordinario.
La regolamentazione delle spese straordinarie andrà operata nella misura del 70% a carico del ricorrente e nella misura del 30% a carico della resistente, tenuto conto delle rispettive capacità reddituali come sopra evidenziate.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e , coniugi per matrimonio contratto in data Parte_1 CP_1
10.07.2000 in Nocera Inferiore (atto 96, parte II, Serie A dell'anno 2000);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
4 l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone che corrisponda a la somma di €. Parte_1 CP_1
120,00 a titolo di assegno divorzile entro il giorno cinque di ogni mese;
4. dispone che versi direttamente al figlio CP_1 Per_1
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) la somma mensile di 100,00 a titolo di mantenimento entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5. dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del ricorrente e nella misura del 30% a carico della resistente;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
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