TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3619/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.ti Massimo Maria Giuseppe Guido ed Emilia Parte_1
Naccarato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
LO LE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2020, la ricorrente ha premesso che, con ricorso depositato in data 19 ottobre 2017, chiedeva l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile in misura superiore al 74%, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU, nominato dal Tribunale di Castrovillari, con relazione del 30 luglio 2018, concludeva per una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'85%, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata il 17 agosto 2016.
Con decreto del 28 novembre 2018 (R.G.N. 3909/2017), il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario, riconoscendo alla ricorrente l'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal 1° settembre 2016. Il decreto veniva notificato all' nel mese di dicembre 2018. CP_2 In data 7 luglio 2018, la ricorrente subiva un grave infortunio sul lavoro, per il quale l' CP_3 costituiva una rendita a suo favore con decorrenza gennaio 2019. Nonostante la notifica del decreto e le successive istanze, l' non provvedeva al pagamento della prestazione e degli arretrati, CP_2 assumendo l'applicabilità del divieto di cumulo tra assegno di invalidità civile e rendita , senza CP_3 tuttavia fornire comunicazione formale. Con nota dell'8 novembre 2019, l' respingeva la CP_1 domanda del 17 agosto 2016 per asserita mancata produzione di documentazione, circostanza contestata dalla ricorrente, che proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
A seguito di diffida del 27 luglio 2020, l' liquidava l'assegno di invalidità civile solo per il CP_2 periodo settembre 2016 – dicembre 2018, escludendo le mensilità successive alla decorrenza della rendita . CP_3
La ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità del divieto di cumulo, trattandosi di prestazioni originate da eventi e patologie differenti: da un lato, malattie croniche (rettocolite ulcerosa, spondiloartrosi, psicosi affettiva) accertate dal CTU e omologate dal Tribunale;
dall'altro, esiti di frattura vertebrale e limitazioni funzionali derivanti dall'infortunio del 7/07/2018. Richiama, a sostegno, l'art. 1, comma
43, L. 335/95 secondo cui il divieto di cumulo opera solo in presenza dello stesso evento invalidante.
Pertanto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento CP_2 dell'assegno di invalidità civile anche per il periodo da gennaio 2019 in poi, oltre accessori di legge.
Costituitosi in giudizio l' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione per CP_2 intervenuta decadenza e improcedibilità e, nel merito, l'infondatezza della domanda. L'istituto ha sostenuto che il decreto di omologa ha efficacia limitata all'accertamento sanitario, restando necessario verificare i requisiti amministrativi per la liquidazione della prestazione, tra cui il requisito reddituale, il non collocamento al lavoro certificato dal competente ufficio, l'età compresa tra i 18 e i 65 anni e l'incompatibilità con altre pensioni di invalidità. Ha evidenziato che l'assegno mensile di invalidità civile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute per causa di guerra, di lavoro o di servizio, quindi anche con le rendite , salvo opzione tra le due prestazioni. Ha CP_3 inoltre rilevato che la ricorrente non ha fornito la documentazione richiesta e che, pertanto, è stato liquidato un assegno parziale dal settembre 2016 fino a dicembre 2018, mese antecedente la decorrenza della rendita . CP_3
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
In via preliminare, vanno disattese per infondatezza le eccezioni di decadenza e improcedibilità sollevate dall' avendo la ricorrente documentato di aver proposto nei termini di legge il ricorso CP_2 amministrativo ed essendo tempestiva anche l'azione giudiziaria. Risulta in atti che, con decreto di omologa del 28.11.2018 (procedimento R.G. n. 3909/2017),
l'intestato Tribunale accertava la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di invalidità nella misura dell'85%, con decorrenza dell'assegno ex art. 13 L. 118/1971 dall'1.09.2016.
Esaminando il quadro normativo di riferimento, risulta che l'assegno mensile di invalidità civile, regolato dall'art. 13 L. 118/1971, presuppone: a) il requisito sanitario (riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%); b) i requisiti amministrativi
(cittadinanza/permesso, residenza, limiti reddituali, età 18–67, incollocamento al lavoro nelle forme di legge per i periodi in cui era vigente l'obbligo di iscrizione, oggi sostituito dalle regole generali su stato di disoccupazione e patto di servizio in base alla disciplina pro tempore).
Il decreto di omologa ex art. 445-bis, co. 5, c.p.c. ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento del requisito sanitario nei limiti temporali fissati, l'ente verifica la sussistenza dei requisiti amministrativi in sede di liquidazione.
In relazione al cumulo tra assegno di invalidità civile e rendita , CP_3
l'art. 1, comma 43, L. 335/1995 stabilisce il divieto di cumulo tra la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (prestazioni previdenziali) e la rendita vitalizia solo quando esse siano liquidate per lo stesso evento invalidante. Tale regola, CP_3 benché riferita alle prestazioni previdenziali, esprime un principio generale: l'incompatibilità opera in relazione al medesimo fatto causale che genera le diverse provvidenze;
quando gli eventi sono distinti, il cumulo è ammesso. Il sistema dell'invalidità civile (prestazione assistenziale) non conosce un generale divieto di cumulo con la rendita , salvo il caso in cui l'erogazione dell'una dipenda CP_3 dallo stesso evento (stessa menomazione) già indennizzato dall' , prospettiva che nel caso di CP_3 specie è esclusa dalla documentazione in atti.
Applicando tali coordinate al caso concreto, ne consegue che le due prestazioni hanno differente presupposto causale e differente oggetto patologico: la prima (decreto di omologa assegno di invalidità civile) afferisce a malattie già sussistenti dal 2016; la seconda (rendita ) a postumi CP_3 traumatici derivanti da evento lavorativo infortunio del 7.07.2018. In assenza di identità di evento invalidante, l'invocato divieto di cumulo non trova applicazione.
L' ha eccepito in maniera del tutto generica la mancata prova, da parte della ricorrente, della CP_2 sussistenza dei requisiti amministrativi (reddito; incollocamento;
età; incompatibilità con altre prestazioni) senza dedurre in modo puntuale e specifico l'assenza di uno o più requisiti amministrativi nel periodo richiesto.
Per quanto riguarda l'età, la ricorrente, nata il [...], era maggiorenne e infra-limite all'epoca della decorrenza e per il periodo controverso. Per quanto riguarda il reddito, dalle autocertificazioni prodotte emergono i limiti reddituali dichiarati nei parametri di legge per l'epoca di riferimento.
Sulla asserita incompatibilità, come sopra chiarito, non ricorre identità dell'evento invalidante, pertanto non sussiste incompatibilità, né obbligo di opzione tra prestazioni.
L' non ha indicato quale specifico segmento temporale, per il periodo successivo al dicembre CP_2
2018, sia privo del requisito, limitandosi a contestazione generica che, pertanto, deve ritenersi infondata.
Sulla asserita incompatibilità tra assegno di invalidità civile e rendita , l' ha sostenuto la CP_3 CP_2 sussistenza di una incompatibilità tra assegno di invalidità civile e rendita (nonché con CP_3 prestazioni per causa di lavoro/guerra/servizio), prospettando il diritto di opzione;
tale assunto non è condivisibile nella presente fattispecie. La relazione del C.T.U., sulla quale si basa il decreto di omologa, individuava, quale fondamento dell'assegno assistenziale, patologie croniche (rettocolite ulcerosa classe IV, spondiloartrosi con discopatie, psicosi affettiva), con decorrenza alla domanda amministrativa del 17.08.2016, ovvero in epoca anteriore all'infortunio sul lavoro del 07.07.2018.
In data 07.07.2018, la ricorrente subiva un infortunio sul lavoro riportando frattura vertebrale
D12 con intervento chirurgico e mezzi di sintesi, come attestato dai certificati medici
(prognosi di inabilità temporanea assoluta fino al 21.01.2019). Con comunicazione del CP_3 CP_3
19.03.2019, veniva costituita rendita vitalizia con decorrenza 22.01.2019, per menomazione pari al
18% (esiti frattura D12, limitazione rachide lombare, cicatrice chirurgica). Ebbene, la rendita CP_3
è stata riconosciuta per postumi traumatici (esiti frattura D12, limitazione rachide, cicatrice) con decorrenza dal 22.01.2019; tali menomazioni non erano presenti alla data delle operazioni peritali
(06.06.2018) e sono ontologicamente diverse dalle patologie che fondano l'assegno di invalidità civile.
Il principio applicabile, richiamato dal sistema normativo e dalla giurisprudenza, è che il divieto di cumulo opera solo quando le prestazioni siano riconosciute per lo stesso evento invalidante;
non ricorrendo identità di evento, né sovrapposizione di patologie, l'incompatibilità non trova applicazione.
Nel caso di specie, l'assegno di invalidità civile deriva da patologie croniche (rettocolite ulcerosa, spondiloartrosi, psicosi affettiva) accertate nel 2018, con decorrenza 2016, mentre la rendita deriva da postumi traumatici (frattura D12, limitazione rachide, cicatrice chirurgica) CP_3 conseguenti a infortunio del 07.07.2018.
Gli eventi sono distinti e le patologie non sono sovrapponibili.
Ne consegue l'inapplicabilità del divieto di cumulo tra assegno di invalidità civile ex art. 13 L.
118/1971 e rendita , attesa la diversità degli eventi invalidanti e delle patologie (malattie CP_3 croniche con decorrenza dal 01.09.2016 e postumi traumatici da infortunio del 07.07.2018, con rendita dal 22.01.2019).
Ne discende altresì l'irrilevanza dell'asserito diritto di opzione: le due prestazioni insistono su presupposti diversi e sono cumulabili nel periodo successivo a gennaio 2019. L'esclusione dei ratei operata dall' è dunque illegittima. CP_2
Pertanto, per la medesima patologia invalidante, il titolare della rendita non può percepire la prestazione di invalidità erogata dall' , diversamente conseguendo una duplicazione del CP_2 trattamento economico per lo stesso evento riduttivo della capacità di lavoro, che il divieto di cumulo stabilito dalla normativa vigente intende evitare. È prevista la non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita che sia liquidata "per lo stesso evento invalidante". In numerose decisioni (fra le tante, Cass. 21663/2008) la Suprema Corte ha chiarito che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorché la prestazione a carico dell' e quella per l'inabilità pensionabile o per l'assegno di invalidità a carico dell' siano CP_3 CP_2 fondate sul medesimo quadro morboso, solo con riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. 21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, oltre numerose altre).
La tutela pensionistica civile di cui all'art. 2 della legge 118/1971 trova invero una precisa regolamentazione nel comma 3 del medesimo articolo che esclude la coesistenza dei trattamenti, ma solo per identiche infermità, nei confronti delle prestazioni per invalidità civile, delle rendite per infortuni e malattie professionali, delle pensioni di guerra e dei trattamenti previdenziali per ciechi e sordomuti ("Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi"). La disposizione è stata infatti interpretata dalla
Suprema Corte nel senso di delimitare il regime delle esclusioni (e delle incompatibilità) solo in ragione della coesistenza di identiche infermità (CASS.
2.12.2002 N. 17078 est) e non già in modo generalizzato, per la sola sussistenza (per quel che qui interessa) di una prestazione a carico della gestione infortunistica. In modo analogo, del resto, risulta approntato anche il regime delle incompatibilità in campo previdenziale. In tal senso possono infatti leggersi le previsioni di cui alla legge 8.8.1995 n. 335 la quale, dopo aver sancito all'art. 1 che i principi enunciati ridefiniscono il sistema previdenziale al fine di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione, tanto da costituire "principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica" suscettibili di deroga solo espressa e non tacita da parte della successiva legislazione, al comma 43 dell'art. 1 espressamente prevede che le pensioni di inabilità, reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia "liquidata per lo stesso evento invalidante". (vedi Cass. 16.7.2003 n. 11158). Se è pur vero che tali disposizioni sono state sancite nel diverso campo previdenziale (vedi in proposito Cass.
7309/2004) è anche vero che il richiamo all'art. 38 della Costituzione impone che il sistema delle incompatibilità debba leggersi in modo costituzionalmente orientato. Ne consegue che il sistema delle incompatibilità, deve ritenersi complessivamente disciplinato da criteri omogenei, legati cioè alla coesistenza o meno di trattamenti determinati allo stesso evento invalidante.
Adottando dunque il criterio interpretativo suggerito dalla Suprema Corte (Cass. 17078/2002 citata) non risulta impedita la coesistenza di trattamenti per infortunio e per parziale invalidità civile laddove trattasi di prestazioni erogate per diverse infermità.
Nel caso in esame, la prestazione di invalidità civile veniva concessa in base al seguente complesso patologico diverso da quello sotteso alla concessione della rendita.
I due accertamenti, pertanto, non essendo “sovrapponibili” secondo un concetto consolidato in
Giurisprudenza, legittimano la percezione contemporanea delle due prestazioni.
I casi di incompatibilità tra le prestazioni sono previsti dall'art. 1, comma 43, legge n. 335/95, secondo il quale: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. In sostanza, l'incompatibilità tra la prestazione assistenziale e la rendita riconosciuta a seguito di infortunio ha quale presupposto l'identità del fatto invalidante posto a fondamento delle prestazioni erogabili. Il divieto di cumulo non opera, invece, nei casi in cui non vi sia alcuna sovrapponibilità tra le patologie poste alla base delle due prestazioni erogabili.
È evidente, pertanto, che nella fattispecie in esame il divieto di cumulo non può operare in quanto le patologie per le quali la ricorrente è stata ritenuta meritevole dell'assegno mensile di assistenza non corrispondono, nemmeno parzialmente, a quelle che hanno determinato la costituzione della rendita diretta . CP_3 Non risultando incompatibilità tra le prestazioni oggetto del presente giudizio la domanda non può che essere accolta.
Poiché l' ha già corrisposto i ratei 09/2016–12/2018 in esecuzione dell'omologa (per € CP_2
8.830,65), va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, in cumulo con la rendita già in godimento, i ratei per l'assegno di invalidità maturati e non percepiti da gennaio 2019 in avanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'inapplicabilità del divieto di cumulo tra assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971 e rendita ; CP_3
- per l'effetto, condanna l' a corrispondere, in favore della ricorrente, i ratei dell'assegno CP_2 di invalidità civile da gennaio 2019 in poi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente CP_2 giudizio, che liquida in € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.ti Massimo Maria Giuseppe Guido ed Emilia Parte_1
Naccarato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
LO LE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2020, la ricorrente ha premesso che, con ricorso depositato in data 19 ottobre 2017, chiedeva l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile in misura superiore al 74%, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU, nominato dal Tribunale di Castrovillari, con relazione del 30 luglio 2018, concludeva per una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'85%, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata il 17 agosto 2016.
Con decreto del 28 novembre 2018 (R.G.N. 3909/2017), il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario, riconoscendo alla ricorrente l'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal 1° settembre 2016. Il decreto veniva notificato all' nel mese di dicembre 2018. CP_2 In data 7 luglio 2018, la ricorrente subiva un grave infortunio sul lavoro, per il quale l' CP_3 costituiva una rendita a suo favore con decorrenza gennaio 2019. Nonostante la notifica del decreto e le successive istanze, l' non provvedeva al pagamento della prestazione e degli arretrati, CP_2 assumendo l'applicabilità del divieto di cumulo tra assegno di invalidità civile e rendita , senza CP_3 tuttavia fornire comunicazione formale. Con nota dell'8 novembre 2019, l' respingeva la CP_1 domanda del 17 agosto 2016 per asserita mancata produzione di documentazione, circostanza contestata dalla ricorrente, che proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
A seguito di diffida del 27 luglio 2020, l' liquidava l'assegno di invalidità civile solo per il CP_2 periodo settembre 2016 – dicembre 2018, escludendo le mensilità successive alla decorrenza della rendita . CP_3
La ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità del divieto di cumulo, trattandosi di prestazioni originate da eventi e patologie differenti: da un lato, malattie croniche (rettocolite ulcerosa, spondiloartrosi, psicosi affettiva) accertate dal CTU e omologate dal Tribunale;
dall'altro, esiti di frattura vertebrale e limitazioni funzionali derivanti dall'infortunio del 7/07/2018. Richiama, a sostegno, l'art. 1, comma
43, L. 335/95 secondo cui il divieto di cumulo opera solo in presenza dello stesso evento invalidante.
Pertanto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento CP_2 dell'assegno di invalidità civile anche per il periodo da gennaio 2019 in poi, oltre accessori di legge.
Costituitosi in giudizio l' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione per CP_2 intervenuta decadenza e improcedibilità e, nel merito, l'infondatezza della domanda. L'istituto ha sostenuto che il decreto di omologa ha efficacia limitata all'accertamento sanitario, restando necessario verificare i requisiti amministrativi per la liquidazione della prestazione, tra cui il requisito reddituale, il non collocamento al lavoro certificato dal competente ufficio, l'età compresa tra i 18 e i 65 anni e l'incompatibilità con altre pensioni di invalidità. Ha evidenziato che l'assegno mensile di invalidità civile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute per causa di guerra, di lavoro o di servizio, quindi anche con le rendite , salvo opzione tra le due prestazioni. Ha CP_3 inoltre rilevato che la ricorrente non ha fornito la documentazione richiesta e che, pertanto, è stato liquidato un assegno parziale dal settembre 2016 fino a dicembre 2018, mese antecedente la decorrenza della rendita . CP_3
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
In via preliminare, vanno disattese per infondatezza le eccezioni di decadenza e improcedibilità sollevate dall' avendo la ricorrente documentato di aver proposto nei termini di legge il ricorso CP_2 amministrativo ed essendo tempestiva anche l'azione giudiziaria. Risulta in atti che, con decreto di omologa del 28.11.2018 (procedimento R.G. n. 3909/2017),
l'intestato Tribunale accertava la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di invalidità nella misura dell'85%, con decorrenza dell'assegno ex art. 13 L. 118/1971 dall'1.09.2016.
Esaminando il quadro normativo di riferimento, risulta che l'assegno mensile di invalidità civile, regolato dall'art. 13 L. 118/1971, presuppone: a) il requisito sanitario (riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%); b) i requisiti amministrativi
(cittadinanza/permesso, residenza, limiti reddituali, età 18–67, incollocamento al lavoro nelle forme di legge per i periodi in cui era vigente l'obbligo di iscrizione, oggi sostituito dalle regole generali su stato di disoccupazione e patto di servizio in base alla disciplina pro tempore).
Il decreto di omologa ex art. 445-bis, co. 5, c.p.c. ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento del requisito sanitario nei limiti temporali fissati, l'ente verifica la sussistenza dei requisiti amministrativi in sede di liquidazione.
In relazione al cumulo tra assegno di invalidità civile e rendita , CP_3
l'art. 1, comma 43, L. 335/1995 stabilisce il divieto di cumulo tra la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (prestazioni previdenziali) e la rendita vitalizia solo quando esse siano liquidate per lo stesso evento invalidante. Tale regola, CP_3 benché riferita alle prestazioni previdenziali, esprime un principio generale: l'incompatibilità opera in relazione al medesimo fatto causale che genera le diverse provvidenze;
quando gli eventi sono distinti, il cumulo è ammesso. Il sistema dell'invalidità civile (prestazione assistenziale) non conosce un generale divieto di cumulo con la rendita , salvo il caso in cui l'erogazione dell'una dipenda CP_3 dallo stesso evento (stessa menomazione) già indennizzato dall' , prospettiva che nel caso di CP_3 specie è esclusa dalla documentazione in atti.
Applicando tali coordinate al caso concreto, ne consegue che le due prestazioni hanno differente presupposto causale e differente oggetto patologico: la prima (decreto di omologa assegno di invalidità civile) afferisce a malattie già sussistenti dal 2016; la seconda (rendita ) a postumi CP_3 traumatici derivanti da evento lavorativo infortunio del 7.07.2018. In assenza di identità di evento invalidante, l'invocato divieto di cumulo non trova applicazione.
L' ha eccepito in maniera del tutto generica la mancata prova, da parte della ricorrente, della CP_2 sussistenza dei requisiti amministrativi (reddito; incollocamento;
età; incompatibilità con altre prestazioni) senza dedurre in modo puntuale e specifico l'assenza di uno o più requisiti amministrativi nel periodo richiesto.
Per quanto riguarda l'età, la ricorrente, nata il [...], era maggiorenne e infra-limite all'epoca della decorrenza e per il periodo controverso. Per quanto riguarda il reddito, dalle autocertificazioni prodotte emergono i limiti reddituali dichiarati nei parametri di legge per l'epoca di riferimento.
Sulla asserita incompatibilità, come sopra chiarito, non ricorre identità dell'evento invalidante, pertanto non sussiste incompatibilità, né obbligo di opzione tra prestazioni.
L' non ha indicato quale specifico segmento temporale, per il periodo successivo al dicembre CP_2
2018, sia privo del requisito, limitandosi a contestazione generica che, pertanto, deve ritenersi infondata.
Sulla asserita incompatibilità tra assegno di invalidità civile e rendita , l' ha sostenuto la CP_3 CP_2 sussistenza di una incompatibilità tra assegno di invalidità civile e rendita (nonché con CP_3 prestazioni per causa di lavoro/guerra/servizio), prospettando il diritto di opzione;
tale assunto non è condivisibile nella presente fattispecie. La relazione del C.T.U., sulla quale si basa il decreto di omologa, individuava, quale fondamento dell'assegno assistenziale, patologie croniche (rettocolite ulcerosa classe IV, spondiloartrosi con discopatie, psicosi affettiva), con decorrenza alla domanda amministrativa del 17.08.2016, ovvero in epoca anteriore all'infortunio sul lavoro del 07.07.2018.
In data 07.07.2018, la ricorrente subiva un infortunio sul lavoro riportando frattura vertebrale
D12 con intervento chirurgico e mezzi di sintesi, come attestato dai certificati medici
(prognosi di inabilità temporanea assoluta fino al 21.01.2019). Con comunicazione del CP_3 CP_3
19.03.2019, veniva costituita rendita vitalizia con decorrenza 22.01.2019, per menomazione pari al
18% (esiti frattura D12, limitazione rachide lombare, cicatrice chirurgica). Ebbene, la rendita CP_3
è stata riconosciuta per postumi traumatici (esiti frattura D12, limitazione rachide, cicatrice) con decorrenza dal 22.01.2019; tali menomazioni non erano presenti alla data delle operazioni peritali
(06.06.2018) e sono ontologicamente diverse dalle patologie che fondano l'assegno di invalidità civile.
Il principio applicabile, richiamato dal sistema normativo e dalla giurisprudenza, è che il divieto di cumulo opera solo quando le prestazioni siano riconosciute per lo stesso evento invalidante;
non ricorrendo identità di evento, né sovrapposizione di patologie, l'incompatibilità non trova applicazione.
Nel caso di specie, l'assegno di invalidità civile deriva da patologie croniche (rettocolite ulcerosa, spondiloartrosi, psicosi affettiva) accertate nel 2018, con decorrenza 2016, mentre la rendita deriva da postumi traumatici (frattura D12, limitazione rachide, cicatrice chirurgica) CP_3 conseguenti a infortunio del 07.07.2018.
Gli eventi sono distinti e le patologie non sono sovrapponibili.
Ne consegue l'inapplicabilità del divieto di cumulo tra assegno di invalidità civile ex art. 13 L.
118/1971 e rendita , attesa la diversità degli eventi invalidanti e delle patologie (malattie CP_3 croniche con decorrenza dal 01.09.2016 e postumi traumatici da infortunio del 07.07.2018, con rendita dal 22.01.2019).
Ne discende altresì l'irrilevanza dell'asserito diritto di opzione: le due prestazioni insistono su presupposti diversi e sono cumulabili nel periodo successivo a gennaio 2019. L'esclusione dei ratei operata dall' è dunque illegittima. CP_2
Pertanto, per la medesima patologia invalidante, il titolare della rendita non può percepire la prestazione di invalidità erogata dall' , diversamente conseguendo una duplicazione del CP_2 trattamento economico per lo stesso evento riduttivo della capacità di lavoro, che il divieto di cumulo stabilito dalla normativa vigente intende evitare. È prevista la non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita che sia liquidata "per lo stesso evento invalidante". In numerose decisioni (fra le tante, Cass. 21663/2008) la Suprema Corte ha chiarito che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorché la prestazione a carico dell' e quella per l'inabilità pensionabile o per l'assegno di invalidità a carico dell' siano CP_3 CP_2 fondate sul medesimo quadro morboso, solo con riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. 21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, oltre numerose altre).
La tutela pensionistica civile di cui all'art. 2 della legge 118/1971 trova invero una precisa regolamentazione nel comma 3 del medesimo articolo che esclude la coesistenza dei trattamenti, ma solo per identiche infermità, nei confronti delle prestazioni per invalidità civile, delle rendite per infortuni e malattie professionali, delle pensioni di guerra e dei trattamenti previdenziali per ciechi e sordomuti ("Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi"). La disposizione è stata infatti interpretata dalla
Suprema Corte nel senso di delimitare il regime delle esclusioni (e delle incompatibilità) solo in ragione della coesistenza di identiche infermità (CASS.
2.12.2002 N. 17078 est) e non già in modo generalizzato, per la sola sussistenza (per quel che qui interessa) di una prestazione a carico della gestione infortunistica. In modo analogo, del resto, risulta approntato anche il regime delle incompatibilità in campo previdenziale. In tal senso possono infatti leggersi le previsioni di cui alla legge 8.8.1995 n. 335 la quale, dopo aver sancito all'art. 1 che i principi enunciati ridefiniscono il sistema previdenziale al fine di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione, tanto da costituire "principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica" suscettibili di deroga solo espressa e non tacita da parte della successiva legislazione, al comma 43 dell'art. 1 espressamente prevede che le pensioni di inabilità, reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia "liquidata per lo stesso evento invalidante". (vedi Cass. 16.7.2003 n. 11158). Se è pur vero che tali disposizioni sono state sancite nel diverso campo previdenziale (vedi in proposito Cass.
7309/2004) è anche vero che il richiamo all'art. 38 della Costituzione impone che il sistema delle incompatibilità debba leggersi in modo costituzionalmente orientato. Ne consegue che il sistema delle incompatibilità, deve ritenersi complessivamente disciplinato da criteri omogenei, legati cioè alla coesistenza o meno di trattamenti determinati allo stesso evento invalidante.
Adottando dunque il criterio interpretativo suggerito dalla Suprema Corte (Cass. 17078/2002 citata) non risulta impedita la coesistenza di trattamenti per infortunio e per parziale invalidità civile laddove trattasi di prestazioni erogate per diverse infermità.
Nel caso in esame, la prestazione di invalidità civile veniva concessa in base al seguente complesso patologico diverso da quello sotteso alla concessione della rendita.
I due accertamenti, pertanto, non essendo “sovrapponibili” secondo un concetto consolidato in
Giurisprudenza, legittimano la percezione contemporanea delle due prestazioni.
I casi di incompatibilità tra le prestazioni sono previsti dall'art. 1, comma 43, legge n. 335/95, secondo il quale: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. In sostanza, l'incompatibilità tra la prestazione assistenziale e la rendita riconosciuta a seguito di infortunio ha quale presupposto l'identità del fatto invalidante posto a fondamento delle prestazioni erogabili. Il divieto di cumulo non opera, invece, nei casi in cui non vi sia alcuna sovrapponibilità tra le patologie poste alla base delle due prestazioni erogabili.
È evidente, pertanto, che nella fattispecie in esame il divieto di cumulo non può operare in quanto le patologie per le quali la ricorrente è stata ritenuta meritevole dell'assegno mensile di assistenza non corrispondono, nemmeno parzialmente, a quelle che hanno determinato la costituzione della rendita diretta . CP_3 Non risultando incompatibilità tra le prestazioni oggetto del presente giudizio la domanda non può che essere accolta.
Poiché l' ha già corrisposto i ratei 09/2016–12/2018 in esecuzione dell'omologa (per € CP_2
8.830,65), va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, in cumulo con la rendita già in godimento, i ratei per l'assegno di invalidità maturati e non percepiti da gennaio 2019 in avanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'inapplicabilità del divieto di cumulo tra assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971 e rendita ; CP_3
- per l'effetto, condanna l' a corrispondere, in favore della ricorrente, i ratei dell'assegno CP_2 di invalidità civile da gennaio 2019 in poi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente CP_2 giudizio, che liquida in € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021