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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4449/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4449/2021 promossa da:
in proprio e quale genitore di e Parte_1 Persona_1 Per_2
in qualità di genitore di assistiti dall'avv. GELSOMINO
[...] Persona_1
FRANCESCO , ed elettivamente domiciliato in Via Simonetta, 29 87100 Cosenza
ATTORI contro in persona del l.r.p.t assistito dall'avv. Controparte_1
VULCANO FRANCESCO , ed elettivamente domiciliato in Via Gennarino Scorza,
A.U. Rossano null 87064 OR Rossano
CONVENUTO
assistito dall' avv Luciano Cuozzo e Giovanni Controparte_2
Cuozzo ed elettivamente domiciliato Presso lo studio sito in piazza Bilotti n. 50 in Cosenza
CONVENUTO
pagina 1 di 14 nella pers. del sindaco pro tempore rappresentato dall'Avv.. Controparte_3
Francesca Molinaro , elettivamente domiciliata presso l' ufficio legale dell' Ente
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori, hanno convenuto in giudizio, dinanzi a Codesto Tribunale, la Controparte_4
, oggi in persona del l.r.p.t., il
[...] Controparte_1
in persona dell'amministratore l.r.p.t., nonché il Controparte_2
in persona del Sindaco l.r.p.t., chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni: “ Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine alla produzione del Controparte_2
sinistro in premessa e per l'effetto, CONDANNARLO, in solido con la
[...]
nelle loro rispettive qualità di Controparte_5
responsabile del danno e di società di assicurazioni che garantisce contrattualmente lo stesso, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori ammontanti a complessivi € 13.522,98 - a cui va aggiunta la liquidazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dovuti dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
In subordine accertare e dichiarare la responsabilità del in qualità Controparte_3
di ente titolare del manto stradale teatro del sinistro e per cui tenuto alla manutenzione dello stesso ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, CONDANNARLO, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori pagina 2 di 14 Deducevano nel libello introduttivo che in data 09/02/2021 ore 18:00 circa la SI.ra con in braccio la figlia , quale pedone Parte_1 Persona_1
percorreva a piedi la Piazza Bilotti;
Improvvisamente, giunta all'altezza del Civico 50, in corrispondenza del Condominio denominato ” , e CP_2
precisamente davanti la vetrina d'ingresso dell'attività commerciale denominata
“Valenza”, inciampava in un buco, non segnalato , dovuto alla mancanza di una piastrella di vetrocemento posta a copertura del sottostante lucernario condominiale cfr documentazione fotografica allegata - provocando la rovinosa caduta di entrambe sul suolo. La SI.ra e la BI venivano immediatamente Parte_1
soccorsi dal compagno SI. e da diversi passanti presenti sul luogo del Persona_2
sinistro al momento di accadimento dello stesso e successivamente condotte dallo stesso presso il Pronto Soccorso di Cosenza, dove veniva diagnosticato alla SI.ra
[...]
la “ Distorsione e distrazione di sito non specificato della caviglia” mentre alla Pt_1
bimba veniva diagnosticata “Frattura di diafisi, chiusa perone e tibia, Persona_1
con confezionamento apparecchio gessato” giusta Referti di Pronto Soccorso presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, allegati;
Per i postumi del trauma subito, la SI.ra veniva tenuta in cura ambulatoriale fino al 22/03/2021, mentre la minore Parte_1
veniva tenuta in cura ambulatoriale fino al 31/07/2021, per come da Persona_1
documentazione sanitaria allegata.
Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio la convenuta compagnia , oggi Controparte_4 [...]
in persona del l. r. p.t., rassegando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare la domanda nei confronti del convenuto e del suo assicuratore della responsabilità civile verso terzi perché la CP_2
responsabilità dell'evento, così come descritto da parte attrice, non è imputabile al medesimo;
2) Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché CP_2
infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
3) In via del tutto gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ridurre grandemente il pagina 3 di 14 quantum richiesto in considerazione del concorso di colpa prevalente nella determinazione dell'evento di e comunque perché esorbitante e detrarre Parte_1
dallo stesso la franchigia di €50,00 per ognuno dei terzi danneggiati, di cui al precedente paragrafo E), ultimo periodo. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo del 17/02/2022, si costituiva in giudizio la convenuta in persona Controparte_2
dell'amministratore l.r.p.t., rassegando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente Fissare altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo
, oggi Controparte_6 Controparte_1
C.F. e P.I. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., con sede in 37126 Verona, al Lungadige Cangrande 16, che assicura, per contratto, il condominio convenuto per la responsabilità civile e per eventuali danni causati a terzi, tenendolo indenne da eventuale condanna risarcitoria, in favore degli attori, per la causale in narrativa;
Nel merito: 1) estromettere dal presente giudizio il convenuto per carenza di legittimazione passiva, essendo, per come sopra specificato, CP_2
il marciapiedi, quindi le piastrelle in vetrocemento inglobate allo stesso, di proprietà del per cui grava sullo stesso ente ogni obbligo di manutenzione e di Controparte_3
custodia, con ogni conseguente responsabilità; 2) rigettare, comunque, le domande degli attori perché generiche (considerato che non si comprende ove sia avvenuto l'evento), comunque infondate, in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum;
3) in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di riconoscimento di una corresponsabilità di esso per quanto accaduto, vorrà il Tribunale adito dichiarare non dovuto alcun CP_2
risarcimento danni per i fatti di causa, ai sensi dell'art. 1227 c.c. 2 comma, o, quanto meno, in via subordinata, ridurre il quantum del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
1 comma, per colpa grave del 9 danneggiato nella causazione dell'evento dannoso;
4) nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere il condominio CP_2
responsabile o corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della custodia della piastrella in vetrocemento, inglobata al marciapiedi antistante il fabbricato condominiale di Piazza
pagina 4 di 14 Bilotti n. 50, ove sarebbe avvenuto il sinistro (allo stato non è chiaro il punto), e condannarlo al risarcimento dei danni, vorrà, in forza del contratto di assicurazione per responsabilità civile, rinnovatosi di anno in anno, intervenuto in data 22.11.2010 con la assorbita dalla Controparte_7 Controparte_4
, oggi ritenere obbligata
[...] Controparte_1
quest'ultima società, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio in favore degli attuali attori, con esonero del Condominio dal pagamento delle stesse. Si contesta e si impugna, infine, tutta la documentazione prodotta dagli attori, in particolare quella fotografica relativa al luogo del sinistro, in quanto del tutto generica. Si insiste nel rigetto della domanda, con ogni altra conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/03/2022, si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto in persona del Sindaco l.r.p.t., rassegando le Controparte_3
seguenti conclusioni: “Dichiarare la domanda attorea infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla con il favore delle spese processuali, competenze di giudizio e spese di lite., -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea,rigorosamente accertate le effettive lesioni subite da parte attrice, liquidare la somma giusta ed equa secondo le risultanze di causa Con ogni più ampia riserva di altro dedurre, provare ed eccepire nel corso dell'eventuale istruttoria della causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore rito alla pretesa creditoria del Con ogni statuizione in ordine alle spese del Controparte_3
giudizio”.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa, il
Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, n. 1,2,3, c.p.c.; L' attività istruttoria si articolava nell' assunzione delle prove testimoniali e nell'espletamento della c.t.u. medico legale al fine di accertare e quantificare le lesioni subite dalla SI.ra e dalla minore All' udienza del 10.03.2025 il giudice Parte_1 Persona_1
pagina 5 di 14 ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e viene accolta per quanto di ragione
Alla luce degli elementi raccolti durante la fase istruttoria può senz' altro ritenersi comprovato che le parti attrici , nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, siano rimasta coinvolte nel sinistro che ha loro cagionato le lesioni di cui è richiesto il risarcimento danni
La dinamica del sinistro, per come rappresentata in citazione, ha trovato conferma all'esito dell' istruttoria con particolare riguardo alla raccolta prova testimoniale non chè alla documentazione allegata costituita dalla produzione fotografica relativa allo stato dei luoghi e ai referti sanitari attestanti i danni subiti dalle infortunate
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare ,peraltro indifferenti e CP_8 Parte_2 Parte_3
risultano univoche e sovrapponibili .In particolare , , ha cosi riferito all' Parte_3
udienza del 5/05/2023” ho assistito alla caduta della signora con la BI in braccio”;
“ io ho visto la signora che cadeva con la figlia in braccio ricordo che ci sono delle mattonelle mancanti sul manto stradale”; “ io mi sono subito avvicinato dopo aver assistito alla caduta” e ancora a domanda dell'avvocato di parte convenuta “preciso che uscendo dal disco verde ho visto la signora cadere con proiezione in avanti con in braccio la BI”; “non ho visto il piede nella buca, ma ho visto che nel punto in cui
è caduta la signora la mattonella era mancante”; al momento della caduta la mancanza della mattonella non era segnalata” “la signora è caduta in corrispondenza dell'ingresso del negozio Valenza”.
. Altresì , il teste , oltre a confermare la dinamica descritta, ha Parte_2
dichiarato “ non c' era alcuna segnalazione” Sono invece da ritenersi inconferenti ,ai fini decisori, le dichiarazioni provenienti dai testi di parte convenuta : SI. Valenza
pagina 6 di 14 ha affermato esplicitamente di non aver assistito all' accaduto in quanto al Tes_1
momento del fatto si trovava all' interno del negozio dove lavora da cui la visuale all'esterno non gli era consentita “ Io ricordo che mi trovavo dietro ma ribadisco che da dove mi trovavo io non riuscivo a vedere l'esterno “; mentre SI. dichiara CP_9
“ seduto dal posto di guardiola non è possibile vedere il luogo dove è avvenuto”. Ciò posto, entrambi i testi di parte convenuta dichiarano esplicitamente di non aver visto il verificarsi del sinistro per cui è causa in quanto nessuno dei due aveva la visuale sul luogo di accadimento del medesimo né assume rilevanza il fatto che nessuno si sia venuto a lamentare dell' accaduto
Prive di pregio appaiono le censure mosse da parte convenuta riguardo le dichiarazioni rese dalla SI.ra secondo cui quest' ultima avrebbe modificato la CP_8
testimonianza già resa all'udienza del 20 /01/2023 .Invero, a seguito dell' istanza di correzione del verbale , all' udienza del 5/01/2023, veniva soltanto precisato che per un errore di battitura l' attività commerciale presso cui lavorava era denominata Valenza e non rimanendo invariata la ricostruzione del sinistro già fornita CP_10
“Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”
(Cass. civ. n. 1547 del 27/01/2015).
Pertanto, tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, valutati unitariamente, conducono ad accertare i fatti per come dedotti e allegati da parte attrice, attribuendo agli stessi i caratteri della gravità, precisione e concordanza
Risulta confermato il nesso teleologico tra il sinistro e le lesioni riportate dagli infortunati dalle conclusioni medico legali trasfuse nell' elaborato peritale sottoscritto dal nominato C.T.U.Dott. . Più precisamente , per la SI.ra Persona_3 Pt_1
pagina 7 di 14 , risulta che nell'infortunio occorso il 09/02/2021, ha riportato: “Distorsione Pt_1
caviglia sx, trauma escoriativo con ematoma regione anteriore gamba sx”. Lo
stato di malattia e convalescenza conseguenti ai fatti per cui è causa ha comportato un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 7 giorni un periodo di Inabilità
Temporanea Parziale al 50% di 34 giorni. La compromissione dell'integrità psico-fisica della periziata, tenuto conto dello stato pregresso, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e della prognosi, determina un Danno Biologico pari all' 1% .” , mentre per quanto attiene la minore risulta che nell'infortunio occorsole, ha Persona_1
riportato:“Frattura/infrazione metafisi distale di tibia e frattura composta a livello della metafisi distale del perone gamba destra”.
Lo stato di malattia e convalescenza conseguenti hanno comportato un periodo di
Inabilità Temporanea Assoluta di giorni 21 (durata della immobilizzazione di grande distretto corporeo in gesso) un periodo di Inabilità Temporanea parziale al 75% di giorni
70 e di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di almeno 81 giorni. La compromissione dell'integrità psico fisica della periziata, tenuto conto dello stato pregresso, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e della prognosi, determina un Danno Biologico pari all'4%
Ritenuto sussistente il nesso di causalità tra tutte le lesioni subite e il sinistro occorso , la valutazione delle stesse ai fini risarcitori, svolta dal dr. viene condivisa Per_3
da questo Tribunale , perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici
Infatti, nelle conclusioni peritali , sono state esaminate tutte le lesioni lamentate tenendo nella dovuta considerazione ogni voce di danno,compresa la componente dell' età della danneggiato, giungendo alla valutazione suindicata .
Pertanto appare congruo liquidare in favore di euro 3707,75 per Parte_1
le conseguenze eziologicamente determinate dall'infortunio occorsole così dettagliatamente quantificati, applicando le Tabelle di Milano in uso presso questo
Tribunale
pagina 8 di 14 Danno biologico 1 % euro 1149,00
I.T.P. 7 gg 75% euro 603,75
I.T.P. 34 gg 50 % euro 1955,00
Altresì appare congruo liquidare in favore di euro 19728,00 Persona_1
per le conseguenze eziologicamente determinate dall'infortunio occorsole così dettagliatamente quantificati, applicando le Tabelle di Milano in uso preso questo
Tribunale
Danno biologico 4 % euro 6618,00
I.T.T. 21 gg euro 2415
I.T.P. 70 gg 75% euro 6037,50
I.T.P. 81 gg 50 % euro 4657,50
Non viene riconosciuto alcun ' altra voce di danno (non patrimoniale), per difetto d' istruzione sul punto , atteso che non si può procedere ad una sua liquidazione ritenendo lo stesso in re ipsa trattandosi di lesioni micropermanenti assorbite nell' ambito del riconosciuto danno biologico
Va osservato che il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione o il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass.
23778/2014).
Per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati - come sopra individuati - il pagina 9 di 14 Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l 'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato ed età della persona lesa, in conformità alla Tabelle di Milano, aventi
“vocazione nazionale”, e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell ' età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento all 'effettivo valore perduto, che decresce al crescere dell 'età del soggetto leso.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi c.d. da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo si rileva che l 'importo finora liquidato è espresso in valori attuali e, se da un lato costituisce l 'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l 'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l 'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un 'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n. 1712 , sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno.
Riguardo l'asserita corresponsabilità della SI.ra nella causazione del sinistro Pt_1
de quo ai sensi dell'articolo 1227 c.c. si rileva che la mancanza totale di una piastrella di vetrocemento non poteva in alcun modo essere prevista dalla SI.ra , Parte_1
essendo la stessa non segnalata ergo nessuna colpa può essere imputata alla SI.ra
Parte_1
pagina 10 di 14 Dalla ricostruzione dei fatti così suffragata emerge la sufficiente prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sancita dall ' art. 2051 c.c. , giacché
l 'evento appare direttamente riconducibile alla condizione di insicurezza e pericolo del luogo ove avvenne la caduta dell 'attrice.
Sotto il profilo del riparto dell' onere probatorio grava sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la condizione della res in custodia (quale causa agente) e
l'eventum damni inteso quale conseguenza attesa della normale serie causale, ossia quale evento normalmente prevedibile -in base a regole statistiche od a leggi fisiche - derivante dalla interrelazione della cosa in custodia con il soggetto che, appunto, viene in contatto con essa.
E' pacifico in giurisprudenza (Cass. 6306/2013) che “nel caso di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, non segnalati, ecc.)”.
Spetta invece al custode dimostrare il caso fortuito inteso come fattore esterno che interferisce sul nesso eziologico dell'evento al fine di non incorrere in responsabilità
Ciò precisato , per il sinistro in oggetto deve ritenersi responsabile il CP_3
nella qualità di proprietario (e custode) dell ' area in questione
[...]
ex art. 2051 cod. civ. , in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito ( Cass.
Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802 , Rv. 640205-01).
Nondimeno, va evidenziato che detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi a condizione che importino tutti l 'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza;
, visto che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire;
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio pagina 11 di 14 2003. n. 1948 , in motivazione;
in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre
2009, n. 24530 , Rv. 610784 01).
Sebbene la destinazione del lucernario teatro del sinistro sia quella di assicurare luce al cavedio condominiale – costituendo dunque un 'utilitas ad un bene di proprietà comune
- implicante per il l 'effettiva utilizzazione di tale res, tale destinazione CP_2
non comporta necessariamente un potere di governo sulla cosa ,anzi, dall' intervento successivo al sinistro da parte del si evince il contrario , considerato , CP_3
inoltre che i luoghi de quibus per la loro configurazione strutturale sono inglobati nella superficie di calpestìo del suolo pubblico
Nel caso di specie è ritenuta sussistente la derivazione causale della caduta dalla esistenza della “buca” per la mancanza di un riquadro in vetro della piastrella in vetrocemento, allocata e conglobata al marciapiedi adiacente al fabbricato CP_11
in immediata prossimità di esercizi commerciali
Subito dopo il sinistro , il informato dell ' accaduto , ha Controparte_3
provveduto, dopo uno o due giorni dal sinistro, a fare coprire con una lastra metallica segnalando con barriere in polietilene le relative coperture”. (cfr comunicazione pec ufficiale datata 21/03/2017 )“ Il provvederà, pure a sistemare, rispettando le CP_3
servitù esistenti, le grate ed i lucernari sui magazzini interrati di pertinenza del fabbricato da lei amministrato”
Certa è la responsabilità del per l'evento dannoso occorso all'attrice, non CP_3
avendo l'amministrazione comunale fornito la prova (liberatoria) di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
Altresì , il “non ha tenuto il comportamento diligente richiesto in relazione CP_3
alle condizioni del bene posto sotto la sua custodia ed all'uso dello stesso (si tratta di un' area del centro cittadino, come tale molto frequentata), avendo omesso di verificare se la stessa versasse in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti ed altresì di effettuare i necessari lavori di manutenzione, ciò in ottemperanza all'art. 2051 c.c.
pagina 12 di 14 Sulla base delle svolte considerazioni la domanda deve essere accolta con correlativa condanna del mentre deve essere rigettata la Controparte_3
domanda nei confronti del e Controparte_2 [...]
CP_1
Quanto alle spese di lite, queste devono porsi a carico del Controparte_3
soccombente nei confronti dell 'attrice.
Vengono compensate le spese di lite nei confronti del Controparte_2
avuto riguardo alla questione giuridica sottesa il dovere di Custodia
[...]
particolarmente controversa in giurisprudenza per come rilevato dall'ordinanza della Cass. n. 9625 del 19 Aprile 2018
Vengono compensate le spese di lite nei confronti della Controparte_1
in persona del l.r.p.t la cui domanda è assorbita in quella del
[...]
Condominio e considerato peraltro il rilievo officioso circa la carenza di legittimazione poichè impropriamente citata dall 'attrice
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna il nella pers. Controparte_3
del l.r.p.t. al pagamento di euro 3707,75 in favore di a Parte_1
titolo risarcimento dei danni subiti per il sinistro occorsole e al pagamento di euro 19728,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti da in Persona_1
favore di e nella qualità di genitori della minore Parte_1 Persona_2
oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (09/02/2021 )oltre agli interessi compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del sinistro( 09/02/2021 ) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del 1995)
Condanna il nella pers. del l.r.p.t. al pagamento delle spese Controparte_3
pagina 13 di 14 di lite che liquida in euro 5077,00 oltre rimb. Forfett. , i,v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' avv Francesco Gelsomino ex art. 93 c.p.c.
Pone le competenze liquidate con decreto del 4 luglio 2024 pari a euro 984,53 oltre i.v.a. in favore del dott. definitivamente a carico del Persona_3
nella pers. del l.r.p.t. Controparte_3
Rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2
e di in persona del l.r.p.t Controparte_1
Compensa le spese di lite degli attori nei confronti del Controparte_2
e di in persona del l.r.p.t
[...] Controparte_1
Cosenza 12 giugno 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4449/2021 promossa da:
in proprio e quale genitore di e Parte_1 Persona_1 Per_2
in qualità di genitore di assistiti dall'avv. GELSOMINO
[...] Persona_1
FRANCESCO , ed elettivamente domiciliato in Via Simonetta, 29 87100 Cosenza
ATTORI contro in persona del l.r.p.t assistito dall'avv. Controparte_1
VULCANO FRANCESCO , ed elettivamente domiciliato in Via Gennarino Scorza,
A.U. Rossano null 87064 OR Rossano
CONVENUTO
assistito dall' avv Luciano Cuozzo e Giovanni Controparte_2
Cuozzo ed elettivamente domiciliato Presso lo studio sito in piazza Bilotti n. 50 in Cosenza
CONVENUTO
pagina 1 di 14 nella pers. del sindaco pro tempore rappresentato dall'Avv.. Controparte_3
Francesca Molinaro , elettivamente domiciliata presso l' ufficio legale dell' Ente
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori, hanno convenuto in giudizio, dinanzi a Codesto Tribunale, la Controparte_4
, oggi in persona del l.r.p.t., il
[...] Controparte_1
in persona dell'amministratore l.r.p.t., nonché il Controparte_2
in persona del Sindaco l.r.p.t., chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3
seguenti conclusioni: “ Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine alla produzione del Controparte_2
sinistro in premessa e per l'effetto, CONDANNARLO, in solido con la
[...]
nelle loro rispettive qualità di Controparte_5
responsabile del danno e di società di assicurazioni che garantisce contrattualmente lo stesso, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori ammontanti a complessivi € 13.522,98 - a cui va aggiunta la liquidazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dovuti dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
In subordine accertare e dichiarare la responsabilità del in qualità Controparte_3
di ente titolare del manto stradale teatro del sinistro e per cui tenuto alla manutenzione dello stesso ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, CONDANNARLO, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori pagina 2 di 14 Deducevano nel libello introduttivo che in data 09/02/2021 ore 18:00 circa la SI.ra con in braccio la figlia , quale pedone Parte_1 Persona_1
percorreva a piedi la Piazza Bilotti;
Improvvisamente, giunta all'altezza del Civico 50, in corrispondenza del Condominio denominato ” , e CP_2
precisamente davanti la vetrina d'ingresso dell'attività commerciale denominata
“Valenza”, inciampava in un buco, non segnalato , dovuto alla mancanza di una piastrella di vetrocemento posta a copertura del sottostante lucernario condominiale cfr documentazione fotografica allegata - provocando la rovinosa caduta di entrambe sul suolo. La SI.ra e la BI venivano immediatamente Parte_1
soccorsi dal compagno SI. e da diversi passanti presenti sul luogo del Persona_2
sinistro al momento di accadimento dello stesso e successivamente condotte dallo stesso presso il Pronto Soccorso di Cosenza, dove veniva diagnosticato alla SI.ra
[...]
la “ Distorsione e distrazione di sito non specificato della caviglia” mentre alla Pt_1
bimba veniva diagnosticata “Frattura di diafisi, chiusa perone e tibia, Persona_1
con confezionamento apparecchio gessato” giusta Referti di Pronto Soccorso presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, allegati;
Per i postumi del trauma subito, la SI.ra veniva tenuta in cura ambulatoriale fino al 22/03/2021, mentre la minore Parte_1
veniva tenuta in cura ambulatoriale fino al 31/07/2021, per come da Persona_1
documentazione sanitaria allegata.
Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio la convenuta compagnia , oggi Controparte_4 [...]
in persona del l. r. p.t., rassegando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare la domanda nei confronti del convenuto e del suo assicuratore della responsabilità civile verso terzi perché la CP_2
responsabilità dell'evento, così come descritto da parte attrice, non è imputabile al medesimo;
2) Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché CP_2
infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
3) In via del tutto gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ridurre grandemente il pagina 3 di 14 quantum richiesto in considerazione del concorso di colpa prevalente nella determinazione dell'evento di e comunque perché esorbitante e detrarre Parte_1
dallo stesso la franchigia di €50,00 per ognuno dei terzi danneggiati, di cui al precedente paragrafo E), ultimo periodo. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo del 17/02/2022, si costituiva in giudizio la convenuta in persona Controparte_2
dell'amministratore l.r.p.t., rassegando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente Fissare altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa del terzo
, oggi Controparte_6 Controparte_1
C.F. e P.I. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., con sede in 37126 Verona, al Lungadige Cangrande 16, che assicura, per contratto, il condominio convenuto per la responsabilità civile e per eventuali danni causati a terzi, tenendolo indenne da eventuale condanna risarcitoria, in favore degli attori, per la causale in narrativa;
Nel merito: 1) estromettere dal presente giudizio il convenuto per carenza di legittimazione passiva, essendo, per come sopra specificato, CP_2
il marciapiedi, quindi le piastrelle in vetrocemento inglobate allo stesso, di proprietà del per cui grava sullo stesso ente ogni obbligo di manutenzione e di Controparte_3
custodia, con ogni conseguente responsabilità; 2) rigettare, comunque, le domande degli attori perché generiche (considerato che non si comprende ove sia avvenuto l'evento), comunque infondate, in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum;
3) in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di riconoscimento di una corresponsabilità di esso per quanto accaduto, vorrà il Tribunale adito dichiarare non dovuto alcun CP_2
risarcimento danni per i fatti di causa, ai sensi dell'art. 1227 c.c. 2 comma, o, quanto meno, in via subordinata, ridurre il quantum del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
1 comma, per colpa grave del 9 danneggiato nella causazione dell'evento dannoso;
4) nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere il condominio CP_2
responsabile o corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., della custodia della piastrella in vetrocemento, inglobata al marciapiedi antistante il fabbricato condominiale di Piazza
pagina 4 di 14 Bilotti n. 50, ove sarebbe avvenuto il sinistro (allo stato non è chiaro il punto), e condannarlo al risarcimento dei danni, vorrà, in forza del contratto di assicurazione per responsabilità civile, rinnovatosi di anno in anno, intervenuto in data 22.11.2010 con la assorbita dalla Controparte_7 Controparte_4
, oggi ritenere obbligata
[...] Controparte_1
quest'ultima società, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio in favore degli attuali attori, con esonero del Condominio dal pagamento delle stesse. Si contesta e si impugna, infine, tutta la documentazione prodotta dagli attori, in particolare quella fotografica relativa al luogo del sinistro, in quanto del tutto generica. Si insiste nel rigetto della domanda, con ogni altra conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/03/2022, si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto in persona del Sindaco l.r.p.t., rassegando le Controparte_3
seguenti conclusioni: “Dichiarare la domanda attorea infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla con il favore delle spese processuali, competenze di giudizio e spese di lite., -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea,rigorosamente accertate le effettive lesioni subite da parte attrice, liquidare la somma giusta ed equa secondo le risultanze di causa Con ogni più ampia riserva di altro dedurre, provare ed eccepire nel corso dell'eventuale istruttoria della causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore rito alla pretesa creditoria del Con ogni statuizione in ordine alle spese del Controparte_3
giudizio”.
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e trattazione della causa, il
Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, n. 1,2,3, c.p.c.; L' attività istruttoria si articolava nell' assunzione delle prove testimoniali e nell'espletamento della c.t.u. medico legale al fine di accertare e quantificare le lesioni subite dalla SI.ra e dalla minore All' udienza del 10.03.2025 il giudice Parte_1 Persona_1
pagina 5 di 14 ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e viene accolta per quanto di ragione
Alla luce degli elementi raccolti durante la fase istruttoria può senz' altro ritenersi comprovato che le parti attrici , nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, siano rimasta coinvolte nel sinistro che ha loro cagionato le lesioni di cui è richiesto il risarcimento danni
La dinamica del sinistro, per come rappresentata in citazione, ha trovato conferma all'esito dell' istruttoria con particolare riguardo alla raccolta prova testimoniale non chè alla documentazione allegata costituita dalla produzione fotografica relativa allo stato dei luoghi e ai referti sanitari attestanti i danni subiti dalle infortunate
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare ,peraltro indifferenti e CP_8 Parte_2 Parte_3
risultano univoche e sovrapponibili .In particolare , , ha cosi riferito all' Parte_3
udienza del 5/05/2023” ho assistito alla caduta della signora con la BI in braccio”;
“ io ho visto la signora che cadeva con la figlia in braccio ricordo che ci sono delle mattonelle mancanti sul manto stradale”; “ io mi sono subito avvicinato dopo aver assistito alla caduta” e ancora a domanda dell'avvocato di parte convenuta “preciso che uscendo dal disco verde ho visto la signora cadere con proiezione in avanti con in braccio la BI”; “non ho visto il piede nella buca, ma ho visto che nel punto in cui
è caduta la signora la mattonella era mancante”; al momento della caduta la mancanza della mattonella non era segnalata” “la signora è caduta in corrispondenza dell'ingresso del negozio Valenza”.
. Altresì , il teste , oltre a confermare la dinamica descritta, ha Parte_2
dichiarato “ non c' era alcuna segnalazione” Sono invece da ritenersi inconferenti ,ai fini decisori, le dichiarazioni provenienti dai testi di parte convenuta : SI. Valenza
pagina 6 di 14 ha affermato esplicitamente di non aver assistito all' accaduto in quanto al Tes_1
momento del fatto si trovava all' interno del negozio dove lavora da cui la visuale all'esterno non gli era consentita “ Io ricordo che mi trovavo dietro ma ribadisco che da dove mi trovavo io non riuscivo a vedere l'esterno “; mentre SI. dichiara CP_9
“ seduto dal posto di guardiola non è possibile vedere il luogo dove è avvenuto”. Ciò posto, entrambi i testi di parte convenuta dichiarano esplicitamente di non aver visto il verificarsi del sinistro per cui è causa in quanto nessuno dei due aveva la visuale sul luogo di accadimento del medesimo né assume rilevanza il fatto che nessuno si sia venuto a lamentare dell' accaduto
Prive di pregio appaiono le censure mosse da parte convenuta riguardo le dichiarazioni rese dalla SI.ra secondo cui quest' ultima avrebbe modificato la CP_8
testimonianza già resa all'udienza del 20 /01/2023 .Invero, a seguito dell' istanza di correzione del verbale , all' udienza del 5/01/2023, veniva soltanto precisato che per un errore di battitura l' attività commerciale presso cui lavorava era denominata Valenza e non rimanendo invariata la ricostruzione del sinistro già fornita CP_10
“Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”
(Cass. civ. n. 1547 del 27/01/2015).
Pertanto, tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, valutati unitariamente, conducono ad accertare i fatti per come dedotti e allegati da parte attrice, attribuendo agli stessi i caratteri della gravità, precisione e concordanza
Risulta confermato il nesso teleologico tra il sinistro e le lesioni riportate dagli infortunati dalle conclusioni medico legali trasfuse nell' elaborato peritale sottoscritto dal nominato C.T.U.Dott. . Più precisamente , per la SI.ra Persona_3 Pt_1
pagina 7 di 14 , risulta che nell'infortunio occorso il 09/02/2021, ha riportato: “Distorsione Pt_1
caviglia sx, trauma escoriativo con ematoma regione anteriore gamba sx”. Lo
stato di malattia e convalescenza conseguenti ai fatti per cui è causa ha comportato un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 7 giorni un periodo di Inabilità
Temporanea Parziale al 50% di 34 giorni. La compromissione dell'integrità psico-fisica della periziata, tenuto conto dello stato pregresso, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e della prognosi, determina un Danno Biologico pari all' 1% .” , mentre per quanto attiene la minore risulta che nell'infortunio occorsole, ha Persona_1
riportato:“Frattura/infrazione metafisi distale di tibia e frattura composta a livello della metafisi distale del perone gamba destra”.
Lo stato di malattia e convalescenza conseguenti hanno comportato un periodo di
Inabilità Temporanea Assoluta di giorni 21 (durata della immobilizzazione di grande distretto corporeo in gesso) un periodo di Inabilità Temporanea parziale al 75% di giorni
70 e di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di almeno 81 giorni. La compromissione dell'integrità psico fisica della periziata, tenuto conto dello stato pregresso, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e della prognosi, determina un Danno Biologico pari all'4%
Ritenuto sussistente il nesso di causalità tra tutte le lesioni subite e il sinistro occorso , la valutazione delle stesse ai fini risarcitori, svolta dal dr. viene condivisa Per_3
da questo Tribunale , perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici
Infatti, nelle conclusioni peritali , sono state esaminate tutte le lesioni lamentate tenendo nella dovuta considerazione ogni voce di danno,compresa la componente dell' età della danneggiato, giungendo alla valutazione suindicata .
Pertanto appare congruo liquidare in favore di euro 3707,75 per Parte_1
le conseguenze eziologicamente determinate dall'infortunio occorsole così dettagliatamente quantificati, applicando le Tabelle di Milano in uso presso questo
Tribunale
pagina 8 di 14 Danno biologico 1 % euro 1149,00
I.T.P. 7 gg 75% euro 603,75
I.T.P. 34 gg 50 % euro 1955,00
Altresì appare congruo liquidare in favore di euro 19728,00 Persona_1
per le conseguenze eziologicamente determinate dall'infortunio occorsole così dettagliatamente quantificati, applicando le Tabelle di Milano in uso preso questo
Tribunale
Danno biologico 4 % euro 6618,00
I.T.T. 21 gg euro 2415
I.T.P. 70 gg 75% euro 6037,50
I.T.P. 81 gg 50 % euro 4657,50
Non viene riconosciuto alcun ' altra voce di danno (non patrimoniale), per difetto d' istruzione sul punto , atteso che non si può procedere ad una sua liquidazione ritenendo lo stesso in re ipsa trattandosi di lesioni micropermanenti assorbite nell' ambito del riconosciuto danno biologico
Va osservato che il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione o il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass.
23778/2014).
Per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati - come sopra individuati - il pagina 9 di 14 Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l 'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato ed età della persona lesa, in conformità alla Tabelle di Milano, aventi
“vocazione nazionale”, e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell ' età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento all 'effettivo valore perduto, che decresce al crescere dell 'età del soggetto leso.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi c.d. da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo si rileva che l 'importo finora liquidato è espresso in valori attuali e, se da un lato costituisce l 'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l 'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l 'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un 'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n. 1712 , sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno.
Riguardo l'asserita corresponsabilità della SI.ra nella causazione del sinistro Pt_1
de quo ai sensi dell'articolo 1227 c.c. si rileva che la mancanza totale di una piastrella di vetrocemento non poteva in alcun modo essere prevista dalla SI.ra , Parte_1
essendo la stessa non segnalata ergo nessuna colpa può essere imputata alla SI.ra
Parte_1
pagina 10 di 14 Dalla ricostruzione dei fatti così suffragata emerge la sufficiente prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sancita dall ' art. 2051 c.c. , giacché
l 'evento appare direttamente riconducibile alla condizione di insicurezza e pericolo del luogo ove avvenne la caduta dell 'attrice.
Sotto il profilo del riparto dell' onere probatorio grava sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la condizione della res in custodia (quale causa agente) e
l'eventum damni inteso quale conseguenza attesa della normale serie causale, ossia quale evento normalmente prevedibile -in base a regole statistiche od a leggi fisiche - derivante dalla interrelazione della cosa in custodia con il soggetto che, appunto, viene in contatto con essa.
E' pacifico in giurisprudenza (Cass. 6306/2013) che “nel caso di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, non segnalati, ecc.)”.
Spetta invece al custode dimostrare il caso fortuito inteso come fattore esterno che interferisce sul nesso eziologico dell'evento al fine di non incorrere in responsabilità
Ciò precisato , per il sinistro in oggetto deve ritenersi responsabile il CP_3
nella qualità di proprietario (e custode) dell ' area in questione
[...]
ex art. 2051 cod. civ. , in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito ( Cass.
Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802 , Rv. 640205-01).
Nondimeno, va evidenziato che detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi a condizione che importino tutti l 'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza;
, visto che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire;
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio pagina 11 di 14 2003. n. 1948 , in motivazione;
in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre
2009, n. 24530 , Rv. 610784 01).
Sebbene la destinazione del lucernario teatro del sinistro sia quella di assicurare luce al cavedio condominiale – costituendo dunque un 'utilitas ad un bene di proprietà comune
- implicante per il l 'effettiva utilizzazione di tale res, tale destinazione CP_2
non comporta necessariamente un potere di governo sulla cosa ,anzi, dall' intervento successivo al sinistro da parte del si evince il contrario , considerato , CP_3
inoltre che i luoghi de quibus per la loro configurazione strutturale sono inglobati nella superficie di calpestìo del suolo pubblico
Nel caso di specie è ritenuta sussistente la derivazione causale della caduta dalla esistenza della “buca” per la mancanza di un riquadro in vetro della piastrella in vetrocemento, allocata e conglobata al marciapiedi adiacente al fabbricato CP_11
in immediata prossimità di esercizi commerciali
Subito dopo il sinistro , il informato dell ' accaduto , ha Controparte_3
provveduto, dopo uno o due giorni dal sinistro, a fare coprire con una lastra metallica segnalando con barriere in polietilene le relative coperture”. (cfr comunicazione pec ufficiale datata 21/03/2017 )“ Il provvederà, pure a sistemare, rispettando le CP_3
servitù esistenti, le grate ed i lucernari sui magazzini interrati di pertinenza del fabbricato da lei amministrato”
Certa è la responsabilità del per l'evento dannoso occorso all'attrice, non CP_3
avendo l'amministrazione comunale fornito la prova (liberatoria) di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
Altresì , il “non ha tenuto il comportamento diligente richiesto in relazione CP_3
alle condizioni del bene posto sotto la sua custodia ed all'uso dello stesso (si tratta di un' area del centro cittadino, come tale molto frequentata), avendo omesso di verificare se la stessa versasse in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti ed altresì di effettuare i necessari lavori di manutenzione, ciò in ottemperanza all'art. 2051 c.c.
pagina 12 di 14 Sulla base delle svolte considerazioni la domanda deve essere accolta con correlativa condanna del mentre deve essere rigettata la Controparte_3
domanda nei confronti del e Controparte_2 [...]
CP_1
Quanto alle spese di lite, queste devono porsi a carico del Controparte_3
soccombente nei confronti dell 'attrice.
Vengono compensate le spese di lite nei confronti del Controparte_2
avuto riguardo alla questione giuridica sottesa il dovere di Custodia
[...]
particolarmente controversa in giurisprudenza per come rilevato dall'ordinanza della Cass. n. 9625 del 19 Aprile 2018
Vengono compensate le spese di lite nei confronti della Controparte_1
in persona del l.r.p.t la cui domanda è assorbita in quella del
[...]
Condominio e considerato peraltro il rilievo officioso circa la carenza di legittimazione poichè impropriamente citata dall 'attrice
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna il nella pers. Controparte_3
del l.r.p.t. al pagamento di euro 3707,75 in favore di a Parte_1
titolo risarcimento dei danni subiti per il sinistro occorsole e al pagamento di euro 19728,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti da in Persona_1
favore di e nella qualità di genitori della minore Parte_1 Persona_2
oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (09/02/2021 )oltre agli interessi compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del sinistro( 09/02/2021 ) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del 1995)
Condanna il nella pers. del l.r.p.t. al pagamento delle spese Controparte_3
pagina 13 di 14 di lite che liquida in euro 5077,00 oltre rimb. Forfett. , i,v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' avv Francesco Gelsomino ex art. 93 c.p.c.
Pone le competenze liquidate con decreto del 4 luglio 2024 pari a euro 984,53 oltre i.v.a. in favore del dott. definitivamente a carico del Persona_3
nella pers. del l.r.p.t. Controparte_3
Rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2
e di in persona del l.r.p.t Controparte_1
Compensa le spese di lite degli attori nei confronti del Controparte_2
e di in persona del l.r.p.t
[...] Controparte_1
Cosenza 12 giugno 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
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