Sentenza 24 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/06/2003, n. 9996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9996 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto #ggg6 / 03 APPALTO Composta dagli Ill.mi Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 16246/00 Cron. 22-193 Dott. Giandonato Consigliere NAPOLETANO Rep. 2629 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere Dott. Olindo Consigliere - SCHETTINO Ud.25/02/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, (rinuncia al mandato ); ricorrente
contro
AR UD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DI MATTIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 nonchè contro 324 LESSIO SNC, in persona del legale rappresentante pro -1- tempore;
- intimato avvers0 la sentenza n. 1010/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele per delega depositata in udienza,dell'Avv.DI MATTIA Salvatore difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 17.5.1991, RO AU citava innanzi al Tribunale di Padova la s.n.c. SS e RE NO premettendo: che egli era stato socio del RE nella IT (Idrotermosanitaria) s.n.c. che aveva preso in appalto della SS OM e C. S.n.c. lavori per L. 73.143.683; che la IT si era sciolta ed in lavori erano continuati dopo lo scioglimento. Tanto premesso il RO AU chiedeva la condanna della SS s.n.c. al pagamento dell'intera somma di cui all'appalto e, per il caso di pagamento avvenuto per l'intero nelle mani del RE, la condanna di costui al pagamento della metà. La SS s.n.c. si costituiva deducendo di aver pagato alla IT i lavori eseguiti prima dello scioglimento ed al RE quelli eseguiti dopo. confermò quanto asserito Il RE, pure costituitosi, dalla SS s.n.c.. Il Tribunale ritenne che i lavori successivi allo scioglimento della società IT erano stai eseguiti dal RE NO come ditta individuale e rigettò la domanda. Il RO propose appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la SS fosse condannata al pagamento della metà della differenza tra l'importo totale fatturata dalla IT,dell'appalto e la somma alla Somma di L. 15.921.743, avendo ilJun corrispondente RE, con dichiarazione del 9.4.1987, ammesso di aver ricevuto il saldo, dopo lo scioglimento della società IT, anche per la quota di spettanza del socio Campanaro. Il RE e la SS chiesero il rigetto dell'appello. La -Corte di Appello di Venezia, con sentenza 26.4 8.7.1999, accolse l'appello nei confronti del RE condannandolo al pagamento della somma sopra indicata. Osservò la Corte: che il RO doveva essere a conoscenza della fattura del 1.4.1985 e riconobbe nell'atto di scioglimento della società del 13.4.1985 che non esistevano crediti sociali, il che implicava l'avvenuto pagamento della fattura emessa;
che il RO era creditore pro-quota dell'importo dei lavori eseguiti per la SS snc dopo lo scioglimento della società IT snc avendo dichiarato di averli eseguiti e di essere stato saldato anche per conto del socio RO;
-che la scrittura di appalto vincolava per come era redatta - sia i soci che la società IT snc al completamento dei lavori;
che la scrittura 9.4.1987 attestava che la SS snc aveva saldato l'intero e che il pagamento era stato fatto al RE "anche per la quota del RO", come egli dichiarava. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RE NO con quattro motivi. Il RO resiste con controricorso. Il difensore del RE NO ha comunicato di aver rinunciato al mandato ed il RE, in data 28.1.03 ha fatto pervenire alla Corte uno scritto a sua firma che egli ha qualificato ricorso per intervento, con allegati 12 documenti, tre fatture, due assegni ed alcune sentenze di questa Corte e della Corte costituzionale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che nessuna rilevanza processuale si può sopravvenienze documentali allegate attribuire alle allo scritto del ricorrente RE NO, ed al suo stesso scritto, trasmessi irritualmente alla Corte innanzi alla quale non è consentita alcuna forma di intervento né, men che meno, la interlocuzione o la difesa personale della parte che non sia assistita da un difensore iscritto all'Albo speciale. Nel primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con specifico riferimento all'art. 345 cpc Mutatio libelli in appello. Deduce che in primo grado il RO aveva chiesto il pagamento dell' intero corrispettivo dell'appalto e così anche nelle conclusioni. Il quindi, avrebbe dovuto accertare se il giudice, era creditore della s.n.c. SS della RO somma di L. 73.143.487 o della metà nei confronti del RE. Il Tribunale di era attenuto alla domanda in cui mancava ogni riferimento a somme maggiori o minori ed in appello potevano essere formulate censure soltanto alla risposta negativa data alla domanda originaria. In secondo grado, invece, era intervenuto il cambiamento sia del petitum (ridotto a 15.921.743) che della causa pretendi, essendo stata proposta a fondamento della domanda il credito per collaborazione personale prestata dal RO nella esecuzione dei lavori successivi: un credito, quindi, iure proprio in luogo del "credito per la quota sociale" o "quale socio della società appaltatrice", non essendo, peraltro, rilevante il momento (nella specie successivo alla sentenza di primo grado) in cui l'attore era venuto a conoscenza del fatto che giustificava la nuova domanda. Nel secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 - Vizio di ultrapetizione e, in subordine, di cpc extrapetizione. Il giudice di appello si era pronunciato su una domanda ulteriore e diversa da quella sulla quale era stati chiamato a statuire e che, non essendo stata proposta neppure in primo grado, era estranea al processo. I due motivi testé esposti possono essere trattati l'evidenza della lorocongiuntamente stante la connessione. Essi non sono fondati. La richiesta di somma minore formulata in appello dal RO trae origine dal contratto di appalto che la Corte di appello ha affermato essere vincolante anche per i soci in proprio della IT snc (RE e RO) senza ricevere sul punto adeguata censura. La Corte ha affermato ancora che la fatturazione ed il pagamento avvennero nell'ambito dello stesso contratto successivi allo lavori di appalto anche per scioglimento della società IT neppure questa ° affermazione è stata convenientemente censurata. Ne deriva, quindi, che il credito vantato dal RO trova la sua radice nello stesso contratto ( causa Petendi) e che esso છે stato solo ridotto a seguito dell'emergere della circostanza dell'avvenuto pagamento parziale del credito stesso da parte della debitrice SS snc. Non può, quindi, affermarsi che siano mutati i presupposti della pretesa azionata dal RO che sin dall'origine ha fondato il suo credito sull'assunto che gli era dovuto la metà del corrispettivo dell'appalto dalla SS snc o dal RE, nel caso in cui fosse stato solo da costui incassato, come di fatto poi si è dimostrato essere avvenuto. Ed, inoltre, come emerge dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, il RO, sin dall'origine, chiese sia la condanna della snc SS al pagamento della metà del corrispettivo che quella del RE per la ipotesi che fosse stato costui ad incassarlo. In sede di appello, quindi, non è stato che ridotto l'importo essendo rimaste immutate le ragioni giustificativa della pretesa. La causa petendi, infatti, resta sostanzialmente immutata se non vengono dedotte innanzi al giudice di secondo grado nuove circostanze о nuove situazioni giuridiche atte ad alterare il thema decidendi ed i termini della controversia, tali conseguenze non riduzione dell'importo potendosi annettere alla mera del credito vantato - ove, tuttavia, questo resti sempre fondato sul medesimo presupposto - solo a seguito della acquisizione processuale dell'avvenuto pagamento di parte del corrispettivo riferito, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito (come è nella specie avvenuto) ad uno stesso contratto di cui chi aziona la pretesa sia stato parte traendone il fondamento della pretesa stessa. Nel terzo motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sotto il profilo dell'interpretazione della dichiarazione del 9.4.1987 a firma del RE NO. La Corte, dalla affermazione che era stata liquidata "anche la quota del socio RO AU", aveva apoditticamente desunto la collaborazione di costui ai lavori successivi alla scioglimento della società. Lo scritto, invece, si riferiva, secondo la prospettazione del ricorrente alla quota del pagamento effettuata dalla SS s.n.c alla società IT. Neppure questo motivo è fondato. eLa Corte di appello, con argomentazione plausibile logicamente congrua, ha tratto il convincimento che la dichiarazione del RE in data 9.4.1987 si riferisse non più ad credito sociale ma al credito personale dei la soci dal fatto che lo stesso RE conosceva fattura 1.4.1985, in precedenza emessa dalla società, e che, all'atto dello scioglimento della stessa società successivo alla fatturazione, egli riconobbe che non vi erano crediti sociali. Nel censurare le conclusioni della corte territoriale il ricorrente coinvolge l'esame del merito asserendo apoditticamente ( ed ex novo ) che egli aveva liquidato il RO e che era stato lui ad emettere la fattura per il residuo importo, fatto questo che, per la sua natura e significato meramente fiscale, non prova che il RE fosse creditore per l'intero ( residuo) della SS snc né inficia la logica del ragionamento della Corte di appello che si ripete ha affermato essere avvenuti la fatturazione ed il saldo nell'ambito dello "stesso pacifico rapporto di appalto", anch'esso, come si è visto, riferito non solo alla società ma anche ai soci in proprio. Nel quarto motivo si deduce omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sotto secondo cui parte appaltatrice sarebbero non la IT ma My il profilo dell'erroneo accertamento della circostanza i suoi soci individualmente determinati, nel mentre tutti i riferimenti del contratto ne determinavano la imputazione soggettiva alla sola IT s.n.c. e non ai soci intesi quali persone fisiche. Il motivo è del pari infondato. Non è, intanto, esatta l'affermazione in esso contenuta che la Corte di appello abbia riferito il contratto ai soci : la Corte ha affermato che esso, per il suo tenore, vincolava sia la società che i soci. Orbene, il ricorrente, nel contestare l'interpretazione data al contratto dalla corte territoriale, ne cita solo parzialmente il testo così che non è data a questa Corte la possibilità di formulare alcuna delle censure ad essa riservate. In ogni caso l'argomento tratto dalla lettura del contratto non è l'unico che conforta il convincimento della Corte di appello sulla partecipazione anche del RO ai lavori successivi allo scioglimento della società (che, si badi, non erano lavori ulteriori e diversi da quelli dedotti come oggetto dell'appalto), avendo la Corte stessa fondato, in maniera decisiva, il suo convincimento principalmente sulla dichiarazione a firma del ricorrente RE. In definitiva: a) non è stato censurato sul piano logico il passaggio conclusivo secondo cui "il contratto risulta stipulato con le suddette persone fisiche oltre che 9996 con la società che, infatti, uno sclo di essi rappresenta;
b) neppure è censurata la collocazione d i riferimento della fatturazione e dei pagamenti successivi, DICAS M compreso quello in contestazione, nell'ambito dello E R P U stesso, unico contratto. S Ne deriva che lo sviluppo argomentavo posto dalla Corte di merito a sostegno della decisione finale assunta non presenta alcuno dei vizi sindacabili in questa sede di legittimità per cui il ricorso va, in definitiva, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo. POM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle 1282,00 spese che liquida in complessivi euro (milleduecentottatadue) di cui euro 1100,00 (millecento) per onorario. Così deciso in Roma addì 25 febbraio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Приками Valarums IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA RI Di ZZ соMarie Ji 24 CIU. 2003 обично Oggl IL CANCELLIERE RI Di ZZ Di fuzz