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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11368 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 18787 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n.1 presso lo studio Parte_1 degli Avv.ti Laura Angelisanti e Alberto Polini che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace Controparte_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 15.5.2024 ed iscritto a ruolo il 16.5.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere stato originariamente dipendente dell'ex Corpo Militare della CRI Italiana, transitato in mobilità obbligatoria ex lege, presso il nel ruolo Controparte_1 corrispondente;
di essere attualmente in servizio presso la Corte Suprema di Cassazione ed inquadrato al livello Area II-F4 con mansioni di Cancelliere esperto e con trattamento economico previsto dal CCNL dei dipendenti del Ministero della Giustizia;
che all'atto del transito in mobilità obbligatoria del proprio personale verso altre Amministrazioni dello Stato, l'Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana- E.S.A.C.R.I.- ha inviato a tutte le Amministrazioni Pubbliche destinatarie di personale ex C.R.I. una certificazione a firma del Capo Dipartimento Risorse Umane con la quale, oltre a quantificare il Trattamento Economico mensile in godimento, specificava che “l'assegno ad personam riassorbibile” deve essere aumentato, esclusivamente per la tredicesima mensilità, dell'importo dell'indennità di ente in godimento presso la Croce Rossa Italiana;
che dall'esame delle buste paga prodotte si evince che quanto percepito relativamente agli anni 2016/2027/2018/2019/2020/2021/2022 è di ammontare inferiore a quanto effettivamente dovuto, a causa di un erroneo abbattimento dell'assegno ad personam della tredicesima mensilità; che ad oggi non sono state corrisposte all'istante le seguenti somme, come da conteggi allegati al ricorso: anno 2016 (periodo 01/09 al 31/12) € 123,84, anno 2017 € 371,51, anno 2018 € 371,51, anno 2019 € 371,51, anno 2020 € 371,51, anno 2021 € 371,51, anno 2022 € 302,98, anno 2023 € 302,98, per complessivo di € 2.587,32; che nonostante le diffide inviate il non ha Controparte_1 corrisposto le differenze retributive richieste. Esposte alcune considerazioni in diritto il ricorrente così concludeva:” accertato e dichiarato che il ricorrente presta la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Parte_1
Ministero della Giustizia, condannare il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (…) al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive ed indennità varie dovute all'odierno ricorrente nel corso del rapporto di lavoro de quo relativamente agli anni 2016,2027,2018,2019,2020,2021,2022, 2023 così come risulta dall'allegato conteggio riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. 2099 e 2013 codice civile da liquidarsi se del caso in via equitativa;
sempre in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti;
ripristinare con i consequenziali effetti giuridici ed economici la posizione lavorativa dell'istante al mese di aprile 2016; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento dei contributivi assistenziali e previdenziali previsti per i lavoratori subordinati corrispondenti all'effettivo emolumento dovuto e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere le somme che risulteranno dovute all'Istituto previdenziale autorizzando parte ricorrente alla chiamata in CP_ causa dell' in caso di intervenuta prescrizione totale o parziale di detti contributi condannare la resistente al risarcimento del danno corrispondente alla riserva matematica, ai sensi dell'art. 13 CP_ l. 138/1962, al fine della costituzione della rendita vitalizia eversibile presso l' nella misura che sarà accertata in corso di causa;
condannare, altresì, il convenuto al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti e subendi dall'istante a seguito della mancata applicazione di quanto allo stesso dovuto in virtù delle premesse tutte di cui al ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di Controparte_1 fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. Il Giudice all'odierna udienza, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione allegata al ricorso che il ricorrente, già dipendente dell'ex Corpo Militare della CRI Italiana, a seguito di mobilità obbligatoria ex lege è transitato a decorrere dal 1.9.2016 alle dipendenze del , con inquadramento al livello AREA II-F4, Controparte_1
Ufficio di Servizio Corte di Cassazione, mansioni di cancelliere. Assume il ricorrente che all'atto del passaggio del proprio personale verso altre Amministrazioni dello Stato, l'Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana – E.S.A.C.R.I.- ha inviato a tutte le Amministrazioni Pubbliche destinatarie di personale ex C.R.I. “una certificazione a firma del Capo Dipartimento Risorse Umane con quale oltre a quantificare il Trattamento Economico mensile in godimento specificava che “l'assegno ad personam riassorbibile” deve essere aumentato, esclusivamente per la tredicesima mensilità, dell'importo dell'indennità di ente in godimento presso la Croce Rossa Italiana” (pag.2 del ricorso), lamentando di avere percepito negli anni indicati in ricorso somme inferiori a quelle dovute a causa di “un erroneo abbattimento dell'assegno ad personam della tredicesima mensilità”. Si osserva al riguardo che l'unico documento prodotto emesso da E.S.A.C.R.I. è la nota del 9.9.2016 prot. 0042960, trasmessa al ricorrente, avente ad oggetto “Inquadramento economico”, a firma del Dirigente del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale, con cui l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ha comunicato al ricorrente che “A seguito dell'inquadramento della S.V. nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente di cui all'art.5, comma 5 del D.Lgs N. 187/2012 e s.m. ed in ottemperanza a quanto disposto dalla D.D. n. 190/2016 del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale (…) fino alla data del 20 luglio 2016 il Suo trattamento economico, corrispondente al grado di Parte_2 del Corpo Militare C.R.I. era il seguente: (…) Alla data del 21 luglio 2016 il Suo
[...] trattamento economico corrispondente alla qualifica funzionale AREA B POSIZ. ECON. B3 del Comparto EPNE è il seguente: (…) Assegno Personale Riassorbibile 1.086,48 Totale stipendio da civile 3.011,97. Il trattamento economico da civile sopra indicato sostituisce quello riportato sui cedolini paga emessi da dalla data del 21 Luglio 2016 al 30 Settembre 2016” (doc.3). Pt_3
Non vi è traccia in atti della asserita “ certificazione a firma del Capo Dipartimento Risorse Umane con quale oltre a quantificare il Trattamento Economico mensile in godimento specificava che
“l'assegno ad personam riassorbibile” deve essere aumentato, esclusivamente per la tredicesima mensilità, dell'importo dell'indennità di ente in godimento presso la Croce Rossa Italiana”. Né risulta allegata al ricorso la nota, indicata al punto n.16) del ricorso, del Ministero delle Finanze che “per primo, si è adeguato” (cfr. pag.6 del ricorso). Pertanto nessuna prova documentale ha fornito il ricorrente in merito alla domanda. Invero, risultano allegati al ricorso unicamente i cedolini stipendiali, il ccnl, le diffide, il decreto di inquadramento del Ministero della Giustizia, del tutto inidonei a comprovare la domanda. In conclusione, in difetto di idonea documentazione a sostegno, il ricorso deve essere respinto. Nulla deve essere statuito con riferimento alle spese di lite attesa la contumacia del CP_1 convenuto.
PQM
Respinge il ricorso. Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi