Sentenza breve 26 settembre 2022
Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/05/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04222/2025REG.PROV.COLL.
N. 08145/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8145 del 2022, proposto dalla EG Autonoma della GN, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-Arera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la società Ricerca sul sistema energetico - Rse s.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
della società Snam s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n.2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Comune di Portoscuso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Casula, Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Carta in Roma, viale Parioli 47;
Higas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Parola, Andrea Leonforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. III, 26 settembre 2022 n.12149, che ha respinto il ricorso n. 8998/2022 R.G. proposto per l’annullamento:
- del d.P.C.M. 29 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2022 n. 125 recante “ Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in GN e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola ”;
- della deliberazione 28 giugno 2022 dell’Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, avente ad oggetto “ Avvio del procedimento per l’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022 in materia di opere e infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in GN ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-Arera, e della società Snam s.p.a.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Portoscuso del 4 novembre 2022;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della società Higas s.r.l. dell’8 febbraio 2023;
Viste le memorie della EG GN del 7 novembre 2022, del 7 febbraio 2023, del 31 ottobre 2023, dell’8 novembre 2024 e del 26 novembre 2025;
Vista la memoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-Arera dell’8 novembre 2022;
Viste le memorie della società Snam del 10 febbraio 2023, del 5 novembre 2024, del 25 febbraio 2025 e del 28 febbraio 2025;
Viste le memorie del Comune di Portoscuso del 7 febbraio 2023, del 28 ottobre 2023, del 4 novembre 2024 e del 21 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla EG GN avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 12149/2022, che ha respinto il ricorso ex art. 29 c.p.a. proposto dalla medesima EG.
2. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione dei seguenti atti:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, di “ Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in GN e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola ”;
b) la deliberazione 28 giugno 2022 dell’Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente di “ Avvio del procedimento per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022 in materia di opere e infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in GN ”.
La controversia concerne, dunque, l’individuazione delle opere e delle infrastrutture energetiche, necessarie al “ phase-out ” dell’utilizzo del carbone nel territorio della EG GN e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell’isola, nonché funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attività produttive, in attuazione del Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC), della legge n. 234/2009, del d.lgs. 257/2016, e, più direttamente, dell’art. 60, comma 6, del d.l. 76/2020 e dell’art. 31, comma 3, del d.l. 77/2021.
3. Poiché non vi sono contestazioni sulla ricostruzione fattuale e cronologica della vicenda infraprocedimentale come descritta nella parte in fatto della decisione di primo grado, anche al fine di non appesantire la presente sentenza, ed in ossequio al principio di sinteticità, si farà riferimento sul punto alle affermazioni del T.a.r., dando esclusivamente conto dei fatti salienti (art. 64, comma 2, c.p.a.).
3.1. A seguito delle disposizioni del d.l. 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 (le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 8-bis, sono applicabili pure alle Regioni a statuto speciale, anche ai fini dell’art. 10 della l.c. 18 ottobre 2001 n. 3), è stato emanato dagli allora IT e TT il Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima-PNIEC 2019.
Esso ha posto, tra l’altro, alcuni obiettivi nazionali, da conseguire entro l’anno 2030, relativamente all’efficienza energetica, alle fonti c.d. rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di CO2, unitamente con i correlati obiettivi sulla sicurezza energetica, sul rafforzamento e sulla creazione di nuove interconnessioni delle reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia.
In tal ambito, i §§ 2), 3) e 4) del PNIEC 2019 si sono soffermati sulle misure di decarbonizzazione per la generazione di energia elettrica entro il 2025; obiettivo, questo, subordinato a vari interventi, sia per il potenziamento strutturale del sistema elettrico, sia per il “ phase out ” dal carbone relativa ai settori industriali, specie quelli più energivori.
In particolare, gli obiettivi del PNIEC per la GN consistono:
a) nel rifornire di gas naturale liquefatto-GNL le industrie sarde, le reti di distribuzione cittadine già esistenti (in sostituzione del propano e già oggi compatibili col gas naturale e in costruzione);
b) nel sostituire i carburanti per il trasporto pesante;
c) nel sostituire i carburanti marini tradizionali con GNL mercé la graduale introduzione del limite di 0,1% di zolfo per mezzi portuali e traghetti;
4) nell’alimentare a GNL le centrali termoelettriche da avviare al “ phase-out ” dall’alimentazione a carbone;
5) nel trasporto del GNL dal continente ai porti isolani, nonché nell’assicurare agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea con quelli del resto d'Italia, mediante acconce misure di regolazione;
6) nell’assicurare gli utenti sardi l’equità e la continuità delle forniture, mediante il collegamento dei depositi costieri in costruzione e in via di autorizzazione con i terminali di rigassificazione operanti in Italia, che si doteranno d’un sistema di “ reloading ” gestito dal TS ( Transmission system operator , nella specie la SNAM s.p.a.).
3.2. In attuazione degli obiettivi del PNIEC, l’art. 60, comma 6, d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. con modif. dalla l. 11 settembre 2020 n. 120), ha disposto che: “ Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione GN, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione GN, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa ”.
3.3. Inoltre, attraverso l’attività di studio della società RSE e di progettazione della società SNAM si è definita una prima proposta di dimensionamento della configurazione infrastrutturale per la realizzazione del c.d. “collegamento virtuale” tra la rete nazionale di trasporto del gas e la GN nonché sui tratti di rete di trasporto da realizzare nella regione.
3.4. Con l’art. 31, comma 3, d.l. 31 maggio 2021 n. 77 (conv. con modif. dalla l. 29 luglio 2021 n. 108), si è poi disposto che: “ Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione GN anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola ”.
3.5. All’esito di ulteriori fasi di studio, di progettazione e di interlocuzione che hanno coinvolto anche la EG GN (note del 25 ottobre 2021 e 23 dicembre 2021, con cui l’ente territoriale ha rappresentato le sue proposte e criticità agli studi presentati), è stato pubblicato il d.P.C.M. del 9 marzo 2022, il quale, in attuazione dell’art. 31, co. 3 del DL 77/2021 e del PNIEC, ha individuato le opere e le infrastrutture necessarie al “ phase out ” dell’utilizzo del carbone in GN.
3.6. Con la delibera n. 279/2022/R/com del 28 giugno 2022, l’ARERA ha quindi avviato il procedimento per l'attuazione del d.P.C.M..
4. Ritenendoli lesivi dei suoi interessi, la EG GN ha impugnato i suddetti atti innanzi al T.a.r. per la GN.
4.1. Nel giudizio incardinato si sono costituiti, resistendo al ricorso, la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-Arera, nonché la società SNAM s.p.a.
5. Con la sentenza n. 12149/2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato la EG al pagamento di metà delle spese di lite nei confronti della sola SNAM, quantificandole in euro 3.000,00 e compensandole per le altre parti.
6. La EG GN ha impugnato la sentenza, formulando tre motivi di appello e proponendo istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado e degli atti impugnati.
6.1. Si sono costituiti innanzi al Consiglio di Stato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-Arera, e la società SNAM, resistendo all’appello.
6.2. Sono intervenuti ad adiuvandum il comune di Portoscuso e la società Higas s.r.l., domandando l’accoglimento dell’appello.
6.3. All’esito della camera di consiglio 10 novembre 2022, con l’ordinanza n. 5322 dell’11 novembre 2022, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., limitatamente alla sollecita fissazione dell’udienza di discussione.
6.4. Nel corso del giudizio le parti hanno illustrato le rispettive deduzione e difese, depositando ulteriori scritti difensivi.
6.5. Alle udienze di discussione del 23 febbraio 2023, del 16 novembre 2023 e del 21 novembre 2024, la EG GN e le amministrazioni dello Stato hanno rappresentato di aver intavolato un’interlocuzione per risolvere concordemente le questioni sottese alla controversia e hanno domandato, pertanto, congiuntamente, la concessione di rinvii della decisione del giudizio.
7. Infine, all’udienza di discussione del 13 marzo 2025, in presenza dell’istanza di rinvio della EG GN, ma in presenza della richiesta di passaggio in decisione della controversia da parte delle amministrazioni dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In limine litis , va respinta l’istanza di rinvio formulata dalla EG GN con la memoria del 26 febbraio 2025, in quanto, da un lato, le amministrazioni statali non hanno aderito, questa volta, alla suddetta istanza e, dall’altro, a fronte del tempo trascorso dalla celebrazione della prima udienza di discussione, il Collegio evidenzia che si debba procedere alla decisione del giudizio in assenza di elementi o documenti depositati in atti che inducano a ritenere che l’ulteriore concessione di un rinvio possa agevolare la bonaria definizione della controversia.
9. Nel merito, il Collegio ritiene che si possa procedere all’esame congiunto dei motivi di appello formulati dalla EG GN, tenuto conto connessione logica che li avvince e della loro infondatezza in ragione di analoghe motivazioni.
9.1. Con il primo motivo di appello, la EG censura la sentenza per aver respinto le dedotte censure di incostituzionalità dell’art. 31, comma 3, d.l. n. 77/2021 e conseguente illegittimità derivata del d.P.C.M. del 29 marzo 2022, che ha individuato le opere e le infrastrutture necessarie al “ phase out ” dell'utilizzo del carbone nel territorio della EG GN, con dovizia di argomentazioni incentrate, specialmente, sull’interpretazione dell’art. 117, comma 3, Cost., dell’art. 10 legge cost. n. 1 del 18 ottobre 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dell’art. 4 della legge cost. n. 3 del 22 febbraio 1948 (Statuto speciale per la GN), nonché sui principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di intesa tra Stato e EG.
La EG insiste, in via principale, per l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 31, comma 3, del d.l. n. 77/2021, in base alla quale, pur in assenza di un espresso enunciato normativo che preveda l’intesa per l’emanazione del d.P.C.M., questa forma di leale collaborazione fra diversi livelli di Governo sarebbe ricavabile dai principi di carattere generale.
In via gradata, la EG domanda che questo Consiglio proponga la questione di legittimità costituzionale sull’art. 31, comma 3, d.l. n. 77/2021.
9.2. Con il secondo motivo di appello, si censura il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato comunque infondato il ricorso in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, affermando che la EG non avrebbe allegato quali proposte avrebbe concretamente articolato se fosse stata coinvolta nel procedimento che è poi sfociato nell’emanato decreto.
Si censura, altresì, il capo della sentenza che ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale inammissibile, per non essere stata proposta in via principale nel termine di decadenza previsto dall’art. 127, comma 2, Cost. Secondo l’appellante, “ non esiste nessuna norma nel nostro ordinamento che impedisca che venga sollevata in via incidentale una questione di legittimità di una legge regionale o statale che, in teoria, sarebbe potuta essere sollevata già in via principale dallo Stato o dalla EG che ne ha interesse ”.
L’appellante insiste, pertanto, affinché questo Consiglio deferisca la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, d.l. 77/2021.
9.3. Con il terzo motivo di appello, la EG impugna il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto comunque corrette le scelte operate dal d.P.C.M., deducendo l’ error in procedendo per difetto di giurisdizione del T.a.r., stante la violazione dell’art. 7 c.p.a., avendo il Giudice di primo grado svolto una serie di considerazioni “di merito” relativamente ai provvedimenti impugnati e alle scelte dell’amministrazione.
9.4. I motivi di appello sono infondati per le motivazioni che si espongono.
9.5. Per procedere alla decisione di merito occorre, innanzitutto, stabilire a quale titolo di competenza legislativa sia da ricondurre il provvedimento impugnato e, ancor prima, il presupposto fondamento normativo. Tale preliminare operazione logica e di giudizio deve essere condotta secondo la “triplice lente” elaborata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, e cioè relativamente “ all’oggetto, alla ratio e alla finalità ” della norma di legge ( ex multis , sentenze n. 28 del 2025, n. 95 del 2024, n. 78 del 2020 e n. 164 del 2019).
La EG appellante, infatti, incentra l’appello sul presupposto concettuale che l’art. 31, comma 3, d.l. 31 maggio 2021 n. 77 e, conseguentemente, il d.P.C.M. che ne dà attuazione costituiscano espressione della competenza legislativa concorrente inerente alla materia della “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., invocando a tal fine l’applicazione della clausola di maggior favore (art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), in ragione della constatazione che la locuzione contenuta in Costituzione sia più ampia di quella enunciata dallo Statuto regionale e relativa alla materia della “ produzione e distribuzione dell’energia elettrica ” (art. 4, lettera e, dello Statuto della EG GN).
9.6. A tale proposito, il Collegio ritiene doveroso premettere, in diritto, che, secondo i principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale, « la tutela dell'ambiente non è configurabile “come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”. L’ambiente è un valore “costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando però allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale” (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, più recentemente, le sentenze n. 66 del 2018, n. 218 e n. 212 del 2017, n. 210 del 2016). In tal caso, la disciplina statale nella materia della tutela dell'ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di
adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).
La trasversalità della tutela ambientale implica una connaturale intersezione delle competenze regionali, attraversate, per così dire, dalle finalità di salvaguardia insite nella materia-obiettivo » (Corte Cost. 14 novembre 2018 n. 198).
9.6.1. Sempre in punto di precisazioni preliminari, va osservato che le disposizioni degli artt. 60, comma 6, d.l. n. 76/2020 e 31, comma 3, d.l. n. 77/2021, contengono norme teleologicamente preordinate al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, conformemente (arg. da “ assicurando al contempo la compatibilità ” art. 60, co. 6, e “ anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ” art. 31, co. 3) al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, e costituiscono attuazione degli obiettivi stabiliti dal “ Green Deal ” europeo, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, che, mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell’ambiente e di lotta al cambiamento climatico.
Tale circostanza si evince, in particolare, anche dall’intitolazione del decreto del P.C.M. del 29 marzo 2022, impugnato dalla EG: “ Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in GN e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell’Isola ”, laddove la locuzione anglofila “ phase out ”, tradotta in lingua italiana, indica l’“eliminazione graduale” “ dell’utilizzo del carbone ”, manifestando, dunque, a parere del Collegio, inequivocabilmente, una finalità non direttamente rivolta e intenzionalmente preordinata al perseguimento della ristrutturazione dell’infrastruttura e del sistema energetico sardo – che ne costituisce soltanto una proficua, ma indiretta conseguenza – bensì, prioritariamente, l’obiettivo della “ compatibilità con l’ambiente e l’attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione GN ”.
Per il corretto inquadramento delle norme implicate nell’odierna vicenda e degli atti impugnati nel presente processo, risulta altresì rilevante ricordare che il PNIEC individua quale finalità strategica da perseguire: “ la decarbonizzazione, l’economia circolare, l’efficienza e l’uso razionale ed equo delle risorse naturali [che] rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un’economia più rispettosa delle persone e dell’ambiente, in un quadro di integrazione dei mercati energetici nazionale nel mercato unico e con adeguata attenzione all’accessibilità dei prezzi e alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture ”. L’accelerazione del percorso di decarbonizzazione viene indicata come il primo degli obiettivi che si intende perseguire.
Risulta pertanto evidente la funzione accessoria del percorso di ristrutturazione energetica in vista dell’obiettivo ambientale.
9.7. Conseguentemente, applicando i principi enucleati alla disamina delle censure formulate dalla EG GN, il Collegio rileva come esse muovano da un presupposto errato, quello secondo cui “ sia la programmazione che l’individuazione delle infrastrutture strategiche energetiche deve avvenire previo confronto e d'intesa con le regioni, senza che le norme facciano distinzione tra infrastrutture situate in mare o a terra ”, e conseguentemente incentrino ogni critica rivolta all’azione amministrativa dello Stato e alla sentenza di primo grado su di un assunto che risulta smentito dalle premesse poc’anzi articolate.
10. Quanto detto viene inoltre corroborato dalla constatazione che il precedente della Corte Costituzionale, sentenza n. 383/2005, cui fa riferimento la EG GN a supporto delle sue censure, ha riguardato lo scrutinio di costituzionalità di disposizioni contenute in leggi ordinarie che la Corte ha ricondotto (e che risultavano pacificamente sussumibili, secondo il triplice criterio elaborato dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi) nell’ambito dell’art. 117 comma 3 Cost. e, precisamente, alla materia della “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ”, e che prevedono “... l'attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost .”.
11. Anche a voler seguire, per ipotesi, le argomentazioni articolate nell’impugnazione regionale, e, dunque, a voler ritenere che risulti applicabile la materia “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ”, ricompresa nel terzo comma dell’art. 117 Cost., in quanto – secondo quanto la EG allega a supporto della sua prospettazione - oggettivamente più ampia di quella statutaria di cui all’art. 4, lett. e), Statuto (“ produzione e distribuzione dell’energia elettrica ”), il Collegio rileva che l’esito del presente giudizio non muterebbe, ritenendosi che i seguenti principi enunciati dalla Corte Costituzionale inducano a dichiarare l’infondatezza delle doglianze regionali.
11.1. In particolare, proprio in una vicenda riguardante la EG GN, la Corte Costituzionale ha affermato che “ nella ponderazione dei due ambiti di competenza – quello statutario e quello costituzionale –, le norme del Titolo V attributive di autonomia alle regioni non possono essere separate da quelle che riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato determinate materie “trasversali”, o da quelle dell’art. 118 Cost., in materia di allocazione delle funzioni amministrative. È a tale sistema integrato di ciascuna specifica funzione che occorre fare riferimento quando si tratti di applicare la clausola di maggiore favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che rileverà, pertanto, solo nei casi in cui le norme del Titolo V prevedano forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite dagli statuti (ex multis, sentenze n. 119 del 2019 e n. 255 del 2014).
Il regime della funzione statutaria di cui all’art. 4, lettera e), come si è visto, patisce il limite dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, oltre a quelli imposti alla potestà legislativa primaria di cui all’impugnato art. 3, tra i quali – per quanto qui viene in rilievo – quello delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», mentre, se è vero che la materia ricompresa nel terzo comma dell’art. 117 Cost. è oggettivamente più ampia di quella statutaria, è altresì vero che essa subisce non solo il limite dei principi fondamentali, ma anche quelli derivanti dall’esercizio di tutte le competenze legislative esclusive statali cosiddette trasversali ”.
Ne viene fatto discendere, nella sentenza richiamata, che: “ Tale valutazione [ scilicet , i maggiori “limiti” incontrati dalla materia del “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ” rispetto a quella di cui all’art. 4, lett. e) Statuto] , nel caso di opere relative alla produzione di energia, conduce a far ritenere recessivo, nel caso di specie, il titolo di competenza riconosciuto dal Titolo V a favore del titolo di potestà legislativa previsto dallo statuto speciale ” (Corte Cost., n. 28/2025, cit.), il che concorre a far “ulteriormente” venir meno, anche nel caso sottoposto alla decisione di questo Consiglio, il presupposto da cui muove il motivo di appello in esame e dimostrare l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 10 della legge Cost. 18 ottobre 2001 n. 3.
11.2. Inoltre, anche a voler ipotizzare l’applicazione dell’art. 4 dello Statuto della EG GN, che individua le materie di competenza della legislazione concorrente, quale parametro dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati e “a monte” delle norme di cui essi costituiscono attuazione, andrebbe considerato – tenendo presenti i su richiamati enunciati di principio della Corte Costituzionale n. 28/2025 – che l’art. 3 della Legge Cost. 26 febbraio 1948 n. 3, recante lo “ Statuto speciale per la GN ”, annovera tra i limiti applicabili anche alle materie dell’art. 4 gli obblighi internazionali e le norme statali di riforma economico-sociale.
Facendosi applicazione di quest’ultimo rilievo dovrebbe affermarsi che la concorrente competenza (legislativa e amministrativa) regionale dovrebbe ritenersi “limitata” sia dalla conclamata correlazione ad obblighi sovra-nazionali della disciplina sub iudice e della sua attuazione ad opera del d.P.C.M. impugnato sia dalla riconducibilità delle misure adottate nel novero delle misure di attuazione di “ fondamentali […] riforme economico-sociali della Repubblica ”, non potendosi negare che le misure del PNRR-PNIEC e le relative norme e misure di attuazione costituiscano espressione di quest’ultimo principio per l’importanza economica, sociale, culturale e tecnologica che rivestono.
11.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1, commi 1, 7, lett. c), h), i), l), e comma 8, lett. b), n. 2 della legge 239/2004, e dell'art. 9 del decreto legislativo 257/2016, è fondata la difesa dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui il ruolo attribuito alle Regioni non risulta violato.
Le norme indicate dalla EG quale parametro di legittimità dei provvedimenti impugnati dispongono:
i. quanto, in particolare, all’art. 1, comma 8, lett. b, legge n. 239/2004, che nel settore del gas naturale lo Stato individua la rete nazionale di gasdotti “ di intesa con la Conferenza unificata ”;
ii. quanto all’art. 9 d.lgs. n. 257/2016, che le autorizzazioni per “ le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all’allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa ”, nonché “ per le opere e le attività necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento del GNL alla rete nazionale di trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle infrastrutture portuali strumentali all'utilizzo del GNL, nonché per le opere accessorie ” sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate.
Quanto alla prima delle due norme richiamate, si osserva che essa non risulta violata perché il d.P.C.M. impugnato non ha la funzione di individuare la rete nazionale di gasdotti, ma di programmare “ le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in GN e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell’isola, nonché funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attività produttive, conformemente a quanto previsto dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC 2019) ”; Piano che risulta essere stato oggetto di approvazione nell’ambito della Conferenza Unificata.
Quanto alla seconda delle due norme, essa non risulta violata perché il provvedimento impugnato non autorizza le opere e le infrastrutture individuate, sicché la EG GN sarà chiamata ad esprimere l’intesa nei procedimenti autorizzativi attinenti alla configurazione infrastrutturale delineata con il d.P.C.M.
12. Le motivazioni sin qui esposte determinano la perdita di rilievo delle censure enucleate con il secondo e il terzo motivo di appello.
12.1. Quanto alle censure del secondo motivo, la questione è non rilevante perché il Collegio non ravvisa né l’obbligo di intesa indicato dalla EG né i profili di incostituzionalità che si vorrebbero rimettere alla Corte Costituzionale in via incidentale.
12.2. Quanto alle censure del terzo motivo, la questione è non rilevante perché si ritiene che essendo logicamente assorbenti le motivazioni finora esposte, non si debba valutare se sussista o meno l’ error in procedendo per difetto di giurisdizione dedotto dalla EG.
13. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello va respinto.
15. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.a.r. con diversa motivazione.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO