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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10294/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LATTANZIO Parte_1
ROCCO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 26.05.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione per invalidi civili di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 per omessa esternazione delle ragioni che hanno condotto ad attribuire le percentuali invalidanti alle singole patologie riscontrate, per errata valutazione dell'incidenza delle singole patologie e per un utilizzo non corretto della formula riduzionistica applicata per il calcolo dell'invalidità complessivamente valutata, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971, previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario,
e per la condanna dell' al pagamento del beneficio domandato in CP_1 via amministrativa oltre interessi e rivalutazione con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per genericità dei rilievi mossi in ricorso dalla parte ricorrente e per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici indispensabili per l'accesso al beneficio economico preteso, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle emergenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che la comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali risale all'01.08.2023; il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato in via telematica in data 21.08.2023, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 17.09.2023 e, pertanto, è
Pag. 2 di 6 tempestivo in quanto fatto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_1 della perizia alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni rassegnate dal CTU nella fase per ATPO riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla parte ricorrente per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L.
n. 118/1971.
A ben vedere, infatti, la parte ricorrente ha prodotto nel corso del giudizio attestazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate dei redditi prodotti nel 2021 pari ad € 6.753,00; nel 2022 pari ad € 6.924,00 e nel 2023 pari ad € 7.494,00. Ebbene, detti redditi non superano le soglie annualmente stabilite per l'accesso alla prestazione economica pretesa in questo giudizio.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale, non potendo ritenersi ad una valutazione prima facie manifestamente insussistenti gli ulteriori presupposti della prestazione rivendicata in questo giudizio.
In concreto occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione: “…questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/
2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att.
c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e
Pag. 3 di 6 preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020); …”1.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio. Ebbene, all'esito della visita medica sono state riscontrate tutte le patologie denunciate dal ricorrente. Nelle conclusioni il CTU ha attribuito a dette patologie la percentuale invalidante desunte dalle tabelle del D.M. del
05.02.1992. Valutato complessivamente il pregiudizio alla salute del ricorrente in base all'incidenza effettiva delle infermità riscontrate il
Pag. 4 di 6 CTU ha ritenuto sussistente la totale invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa.
Tanto conforta la pretesa della parte ricorrente avanzata in questo giudizio.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la decorrenza riscontrata.
Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971
a decorrere dal 24 novembre 2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12
L. n. 118/1971 a decorrere dal 24 novembre 2021;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014
Pag. 5 di 6 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Bari,26/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 36382/2021.
Sezione Lavoro
N.R.G. 10294/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LATTANZIO Parte_1
ROCCO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 26.05.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione per invalidi civili di cui all'art. 12 L. n. 118/1971 per omessa esternazione delle ragioni che hanno condotto ad attribuire le percentuali invalidanti alle singole patologie riscontrate, per errata valutazione dell'incidenza delle singole patologie e per un utilizzo non corretto della formula riduzionistica applicata per il calcolo dell'invalidità complessivamente valutata, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971, previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario,
e per la condanna dell' al pagamento del beneficio domandato in CP_1 via amministrativa oltre interessi e rivalutazione con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per genericità dei rilievi mossi in ricorso dalla parte ricorrente e per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici indispensabili per l'accesso al beneficio economico preteso, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle emergenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che la comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali risale all'01.08.2023; il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato in via telematica in data 21.08.2023, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 17.09.2023 e, pertanto, è
Pag. 2 di 6 tempestivo in quanto fatto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_1 della perizia alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni rassegnate dal CTU nella fase per ATPO riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla parte ricorrente per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L.
n. 118/1971.
A ben vedere, infatti, la parte ricorrente ha prodotto nel corso del giudizio attestazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate dei redditi prodotti nel 2021 pari ad € 6.753,00; nel 2022 pari ad € 6.924,00 e nel 2023 pari ad € 7.494,00. Ebbene, detti redditi non superano le soglie annualmente stabilite per l'accesso alla prestazione economica pretesa in questo giudizio.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale, non potendo ritenersi ad una valutazione prima facie manifestamente insussistenti gli ulteriori presupposti della prestazione rivendicata in questo giudizio.
In concreto occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione: “…questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/
2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att.
c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e
Pag. 3 di 6 preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020); …”1.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio. Ebbene, all'esito della visita medica sono state riscontrate tutte le patologie denunciate dal ricorrente. Nelle conclusioni il CTU ha attribuito a dette patologie la percentuale invalidante desunte dalle tabelle del D.M. del
05.02.1992. Valutato complessivamente il pregiudizio alla salute del ricorrente in base all'incidenza effettiva delle infermità riscontrate il
Pag. 4 di 6 CTU ha ritenuto sussistente la totale invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa.
Tanto conforta la pretesa della parte ricorrente avanzata in questo giudizio.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la decorrenza riscontrata.
Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971
a decorrere dal 24 novembre 2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12
L. n. 118/1971 a decorrere dal 24 novembre 2021;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014
Pag. 5 di 6 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Bari,26/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 36382/2021.