Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3175/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al N. 3175/2023 R.G., vertente tra:
(C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., (C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) e (C.F. ) C.F._3 Parte_5 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Distanti
(cod. fisc. ) e dall'Avv. Claudia Battaglia (C.F. C.F._5
, e domiciliati in Forlì (FC) – C.so Garibaldi n. 36 – presso lo C.F._6 studio dei difensori, giusta procura in atti;
OPPONENTI
e
Controparte_1
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Donati (C.F. del CodiceFiscale_7
Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Faenza (RA) Via Alessandro Volta n. 1, giusta delega in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: alla udienza di discussione del 23.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, che di seguito si trascrivono;
“In via preliminare, ACCERTARE E DICHIARARE l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna per il motivo 1 di cui alla presente opposizione, in quanto la competenza per territorio spetta al Tribunale di Forlì e conseguentemente, DICHIARARE NULLO e
REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 947/2023 emesso a margine del procedimento rgn
2412/2023 per i motivi indicati al motivo I di cui in premessa. Nel merito, in via principale, qualora non venisse accolta l'eccezione di natura preliminare di cui sopra, DICHIARARE
NULLO e REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 947/2023 emesso a margine del procedimento rgn 2412/2023 per i motivi illustrati in narrativa e DICHIARARE nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, qualora non venissero accolti i motivi precedenti, RIDURRE le somme pretese da
per le ragioni di cui ai motivi Controparte_1 illustrati nel presente atto e che saranno provate in corso di causa e, per l'effetto,
DICHIARARE nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con l'ulteriore effetto di
DISPORNE LA REVOCA In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”;
per la opposta:
in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opponente con ogni conseguente provvedimento in merito all'intervenuta esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente e dichiarare la competenza del Tribunale di
Ravenna; - nel merito respingere l'opposizione così come proposta in quanto infondata per i motivi esposti in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare parte opponente al risarcimento del danno in favore di
[...]
, in persona del presidente del C.d.a. e legale Controparte_1 rappresentante sig. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in Parte_6 via equitativa, per aver costretto l'opposta a difendersi da una opposizione totalmente infondata, pretestuosa e dilatoria oltre agli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
- in via subordinata condannare
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_7 P.IVA_1 la sig.ra in qualità di socia di il sig. Parte_2 Parte_7
in qualità di socio di la sig.ra Parte_3 Parte_7 Parte_4
in qualità di socia di e la sig.ra in
[...] Parte_7 Parte_5 qualità di socia di al pagamento in favore della Parte_7
, in persona del presidente Controparte_2 del C.d.a. e legale rappresentante sig. al pagamento della somma che Parte_6 risulterà dovuta in esito alle risultanze istruttorie oltre agli interessi ai sensi del D.Lgs. n.
192/2012 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo. Con vittoria di spese, compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'opposizione avanzata dalla Parte_7
e dai soci , e avverso il
[...] Parte_4 Parte_2 Pt_5 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 947/2023 emesso in favore della
[...]
per l'importo di €. 12.737,52, oltre interessi e Controparte_1 spese, quale corrispettivo per le prestazioni di servizi di cui alle fatture n. 1888 del 13.12.2022 e n. 387 del 30.04.2023.
Parte opponente ha preliminarmente eccepito la incompetenza per territorio del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di Forlì.
Nel merito, ha dedotto: l'assenza di un contratto e/o accordo;
l'assenza di prova della esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture;
l'assenza di idonea prova scritta per la emissione del decreto ingiuntivo, per la ritenuta insufficienza delle fatture elettroniche, pur in formato “.xml”, in mancanza del file “.xml” delle ricevute di consegna (allegata al ricorso monitorio solo in formato “.pdf”).
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni indicate sopra.
La , costituitasi in Controparte_1 giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la nullità dell'atto di citazione per le ragioni indicate a pag. 3 della comparsa. Inoltre, ha contestato le avverse doglianze affermando l'esistenza del proprio diritto di credito, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento della somma dovuta.
Con provvedimento del 3.2.2025, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c..
La causa giunge oggi in decisione, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
*** Con riferimento alle suddette domande ed eccezioni, le sole ritualmente proposte, va ricordato, preliminarmente, che la parte che intenda eccepire l'incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 c.p.c., ha l'onere non solo di indicare, nel suo primo atto difensivo, il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli criteri facoltativi di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore.
Gli opponenti nel caso in esame si sono limitati a contestare la competenza in relazione all'art. 19 c.p.c. e ad allegare che le prestazioni della opposta sarebbero state svolte a Forlì, mentre nulla è stato specificamente dedotto in relazione ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c. (luogo in cui è sorta l'obbligazione e luogo in cui la stessa deve essere adempiuta), con riferimento alla obbligazione dedotta in giudizio, il che impedisce di per sé l'accoglimento della eccezione (cfr. Cass.
Ordinanza, 07/05/2021, n. 12156, secondo cui “in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente
l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione", sicché in "mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”).
Del resto, nel caso di specie è stato chiesto il pagamento di una somma indicata come determinata e liquida, con la conseguenza che è stato correttamente adito il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, co. 3 c.c., in disparte la contestazione (generica, come si dirà) del credito nell'an e nel quantum, questione che attiene alla fondatezza della domanda e non alla determinazione della competenza (Cass. n 4792/2021).
***
Parimenti infondate sono le eccezioni di difetto di legittimazione e nullità della citazione formulate dalla convenuta per incompleta indicazione della denominazione della società attrice ed erronea indicazione del codice fiscale. Emerge dagli atti e dalle deduzioni di cui alla prima memoria istruttoria di parte opponente che si è trattato di mero errore materiale e che nella procura alle liti è indicato il codice fiscale esatto della società opponente, con la conseguenza che non vi è alcuna incertezza in merito alla parte che ha agito in giudizio.
***
Venendo al merito, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Giova, difatti, precisare che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio"
(Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016); con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009, che ha ritenuto generica una contestazione in cui ci si limitava ad affermare che la controparte non avrebbe adempiuto al proprio onere della prova). Orbene, la parte opposta, lungi dall'aver fondato il proprio ricorso monitorio esclusivamente su fatture elettroniche, ha fornito anche prova del rapporto tra le parti tramite il deposito:
- della e-mail del 23.3.2023 con cui la odierna opposta indicava all'opponente il credito di €. 9.998,52, importo esattamente corrispondente a quello portato dalla fattura n. 1888 del 13.12.2022 (doc. 3 allegato al ricorso monitorio);
- dalla e-mail di risposta del 08.06.2023 (doc. 5 allegato al ricorso monitorio), nella quale non viene in alcun modo contestato il debito (né quello di €.
9.998,52 riferibile alla alla data del 28.2.2023, Parte_7 né quello riferibile alla non oggetto del presente Parte_8 giudizio) ma si legge “auspichiamo di poter predisporre bonifico bancario a vostro favore entro metà mese”.
Inoltre, nelle fatture - emesse nell'ambito di un rapporto negoziale la cui esistenza risulta dai suddetti documenti, a nulla rilevando l'assenza di un contratto scritto
- sono specificamente indicate le prestazioni rese e i prezzi applicati.
A fronte di ciò, la parte opponente si è limitata a contestare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione monitoria e, in maniera per vero assai generica, il credito con espressioni quali “non è possibile sapere se (le prestazioni indicate nelle singole fatture, ndr.) sono state effettivamente eseguite né quale sia il costo della loro esecuzione” e a rilevare “l'assenza di accordo e/o contratto”.
La genericità del tenore delle suddette eccezioni ha sicuro rilievo ai sensi dell'art
115 c.p.c., per cui il Giudice “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” (art. 115 c.p.c.).
Ne consegue che deve ritenersi dimostrato il credito azionato sia nell' an che nel quantum, essendo l'assenza di “accordo e/o contratto” smentita dagli atti e non essendo stato tempestivamente dedotto alcunché in merito alla eventualmente erronea determinazione del prezzo.
Quanto sopra detto in merito ai documenti allegati al ricorso monitorio unitamente alle fatture elettroniche, poi, consente di superare anche la eccezione relativa alla insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, fondata peraltro su un protocollo non in uso presso l'intestato
Tribunale.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 947/2023.
***
Le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, scaglione sino ad € 26.000,00 (art. 5
DM e 10 c.p.c.), a valori prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva e prossimi ai minimi per le fasi di trattazione e decisionale, tenuto conto del valore della causa, della natura documentale della istruttoria e della oralità della fase decisoria.
Deve essere respinta, infine, l'istanza ex art. 96 c.p.c. non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave, atteso che la presente opposizione, pur destituita di fondamento, non è stata introdotta per fini abusivi né integra un comportamento processuale gravemente colposo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo n. 947/2023 definitivamente esecutivo;
- condanna la Parte_7 Parte_4 Parte_2
e a corrispondere alla società convenuta,
[...] Parte_5 Parte_3 in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in €. 3.300,00 per compensi di
Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Ravenna, il 10.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere