TRIB
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2024, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4357/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4357/2023 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TESTI ANDREA
ATTRICE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica di condizioni di separazione
Conclusioni
Attrice, come da ricorso
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 18/7/2023, , nata in [...] il [...] e Parte_1
residente a S. Possidonio (MO), ha chiesto la modifica della sentenza di separazione giudiziale n°
1487/2021 emessa dal Tribunale di Modena il 3/11/2021, con aumento da 250,00 a 600,00 euro del pagina 1 di 3 contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore (n. CP_1 Persona_1
12/4/2018 in Francia).
Il convenuto non si è costituito nonostante la regolarità della notifica ed è stato dichiarato contumace.
La causa dopo la rinnovazione della notifica ed alcuni rinvii è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma cpc.
Motivi della decisione
2. – La domanda proposta è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
La questione dell'inammissibilità è stata prospettata al difensore all'udienza del 13/12/2023, ai sensi dell'art. 101 comma 2 cpc.
La citata sentenza 1487/2021 del Tribunale di Modena è stata appellata tardivamente da CP_1
convenuto contumace in primo grado. Non è stata appellata da;
che però si
[...] Parte_1
duole dell'entità del contributo per il mantenimento del figlio minorenne, disposta dal Tribunale di
Modena.
Al momento della proposizione della presente domanda, qualificata come proposta ex art. 710 cpc
(modifica delle condizioni di separazione), il menzionato giudizio di appello era ancora pendente.
Ciò è sufficiente per dichiarare l'inammissibilità del presente procedimento.
Eventuali fatti sopravvenuti, posti dalla ricorrente a fondamento della domanda di aumento del contributo per il mantenimento del figlio, andavano infatti dedotti avanti al Giudice di appello.
Ed a tal fine irrilevante il fatto che la Corte di Appello di Bologna abbia successivamente dichiarato inammissibile l'appello tardivo con sentenza n. 936/2024 del 8/5/2024.
Risulta inoltre l'esistenza di sentenza di divorzio del Marocco, che la ricorrente afferma però non essere passata in giudicato in quanto da lei impugnata in ordine al contributo stabilito per il mantenimento del figlio minore;
questione sulla quale il giudice straniero -salvo accordo delle parti- non dovrebbe avere competenza giurisdizionale, in quanto il minore è pacificamente dimorante abitualmente in Italia (criterio utilizzato in tutti gli ordinamenti per individuare la giurisdizione con riferimento a tale domanda).
La ricorrente, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio straniera, e la sua riconoscibilità nell'ordinamento italiano ex art. 64 legge 218/1995 (valutazione che può essere svolta in via incidentale dal giudice di primo grado adito con una domanda di modifica), potrà eventualmente con separato ed autonomo giudizio chiedere la modifica / integrazione della sentenza straniera in ordine alla misura del contributo per il mantenimento del figlio minore.
pagina 2 di 3 In alternativa, in ipotesi di non riconoscibilità della sentenza di divorzio straniera, potrà eventualmente instaurare un nuovo giudizio per la modifica ex art. 710 cpc della sentenza di separazione italiana, in forza di fatti sopravvenuti rilevanti.
3. - Non si provvede sulle spese stante la contumacia del convenuto.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – dichiara inammissibile la domanda nei sensi di cui in motivazione;
II – nulla sulle spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2024
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4357/2023 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TESTI ANDREA
ATTRICE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica di condizioni di separazione
Conclusioni
Attrice, come da ricorso
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 18/7/2023, , nata in [...] il [...] e Parte_1
residente a S. Possidonio (MO), ha chiesto la modifica della sentenza di separazione giudiziale n°
1487/2021 emessa dal Tribunale di Modena il 3/11/2021, con aumento da 250,00 a 600,00 euro del pagina 1 di 3 contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore (n. CP_1 Persona_1
12/4/2018 in Francia).
Il convenuto non si è costituito nonostante la regolarità della notifica ed è stato dichiarato contumace.
La causa dopo la rinnovazione della notifica ed alcuni rinvii è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma cpc.
Motivi della decisione
2. – La domanda proposta è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
La questione dell'inammissibilità è stata prospettata al difensore all'udienza del 13/12/2023, ai sensi dell'art. 101 comma 2 cpc.
La citata sentenza 1487/2021 del Tribunale di Modena è stata appellata tardivamente da CP_1
convenuto contumace in primo grado. Non è stata appellata da;
che però si
[...] Parte_1
duole dell'entità del contributo per il mantenimento del figlio minorenne, disposta dal Tribunale di
Modena.
Al momento della proposizione della presente domanda, qualificata come proposta ex art. 710 cpc
(modifica delle condizioni di separazione), il menzionato giudizio di appello era ancora pendente.
Ciò è sufficiente per dichiarare l'inammissibilità del presente procedimento.
Eventuali fatti sopravvenuti, posti dalla ricorrente a fondamento della domanda di aumento del contributo per il mantenimento del figlio, andavano infatti dedotti avanti al Giudice di appello.
Ed a tal fine irrilevante il fatto che la Corte di Appello di Bologna abbia successivamente dichiarato inammissibile l'appello tardivo con sentenza n. 936/2024 del 8/5/2024.
Risulta inoltre l'esistenza di sentenza di divorzio del Marocco, che la ricorrente afferma però non essere passata in giudicato in quanto da lei impugnata in ordine al contributo stabilito per il mantenimento del figlio minore;
questione sulla quale il giudice straniero -salvo accordo delle parti- non dovrebbe avere competenza giurisdizionale, in quanto il minore è pacificamente dimorante abitualmente in Italia (criterio utilizzato in tutti gli ordinamenti per individuare la giurisdizione con riferimento a tale domanda).
La ricorrente, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio straniera, e la sua riconoscibilità nell'ordinamento italiano ex art. 64 legge 218/1995 (valutazione che può essere svolta in via incidentale dal giudice di primo grado adito con una domanda di modifica), potrà eventualmente con separato ed autonomo giudizio chiedere la modifica / integrazione della sentenza straniera in ordine alla misura del contributo per il mantenimento del figlio minore.
pagina 2 di 3 In alternativa, in ipotesi di non riconoscibilità della sentenza di divorzio straniera, potrà eventualmente instaurare un nuovo giudizio per la modifica ex art. 710 cpc della sentenza di separazione italiana, in forza di fatti sopravvenuti rilevanti.
3. - Non si provvede sulle spese stante la contumacia del convenuto.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – dichiara inammissibile la domanda nei sensi di cui in motivazione;
II – nulla sulle spese.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2024
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3