CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4417/2023 R.G., avente ad oggetto “Espropriazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 13.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , n.q. di eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1
(n. il 4.12.1942 a Giugliano in Campania e deceduto in data 5.10.2022), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo da intendersi, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., in calce al ricorso in riassunzione telematico di cui è parte integrante, dall'avv. MARIAPIA CRISPO (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._5 il suo studio, sito in San Giuseppe Vesuviano alla via XX Settembre n. 35;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. , Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa in riassunzione, dagli avv.ti BRUNO CIMADOMO (c.f.
), ASSUNTA ATTANASIO (c.f. ) e C.F._6 C.F._7
1 FRANCESCO CERULLI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._8 loro studio, in Napoli, alla via Lomonaco n. 3;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.9.2006, , esponendo di essere Persona_1 proprietario di un fondo a vocazione agricola di mq.
6.322 sito in Giugliano in Campania (iscritta al foglio 43, p.lla 146 ex 82/b, ex 81/b e p.lla 150 ex 81/d), occupato per la realizzazione dell'Asse Mediano, in virtù di ordinanza commissariale n. 600 dell'8.8.1986 e successiva ordinanza n. 1107 del 6.8.1987 (occupazione più volte prorogata anche per legge, ad es. d.lgs.
354/1999, fino al 31.12.2005), dall'8.8.1986 (data di inizio dell'occupazione) al dicembre 2003
(data di emissione del decreto di acquisizione a seguito di sottoscrizione del verbale di concordamento), conveniva in giudizio il in qualità di Controparte_1 concessionario del Commissario di Governo, chiedendo di riconoscere il suo diritto all'indennità di occupazione legittima, pari a 1/12 dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione ai sensi dell'art. 20, comma, 3, l. 865/1971 e alla rideterminazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 80 l. 219/1981 e dell'art. 40 l. 2359/1865; in corso di causa rinunciava alla domanda di rideterminazione dell'indennità di esproprio e insisteva per l'accoglimento della sola domanda di accertamento del suo diritto all'indennità di occupazione legittima per l'intero periodo dall'agosto 1986 al dicembre 2003, quantificandola nella misura di € 156.856,87.
Il LE di Napoli, con sentenza n. 939/2014, pubblicata il 21.1.2014, rigettava l'eccezione di improponibilità della domanda attorea formulata dal convenuto , CP_1 affermando, sulla base della lettura degli altri atti intervenuti tra espropriante ed espropriando ai sensi degli artt. 1362 e ss., che il verbale definitivo di concordamento sottoscritto tra le parti il
27.6.1988 - “contenente la rinuncia a qualsiasi pretesa connessa con la procedura di occupazione e di esproprio” - non comportava anche una rinuncia dell'attore all'occupazione e agli indennizzi per essa dovuti, non contenendo nessun riferimento espresso alla predetta indennità, con conseguente inoperatività delle rinunce espresse nel verbale di concordamento sugli effetti dell'occupazione realizzata e sulla conseguente indennità. Decidendo, quindi, sull'indennità di occupazione legittima richiesta dal ricorrente, il LE, accoglieva (seppure solo in parte) l'eccezione di prescrizione formulata dal , dichiarando prescritte “le CP_1 annualità di indennità venute a scadere prima dei dieci anni dalla proposizione della domanda
[precisamente fino all'8 settembre 1996 e non dalla data di apprensione dei beni
(corrispondente alla immissione in possesso dell'agosto 1986) e sino a dicembre 2003]” e, nel
2 merito, prendendo quale base di calcolo la somma di € 110.772,50 (ossia l'indennità di esproprio indicata dalle parti nel verbale di concordamento) e calcolando su di essa gli interessi legali per ciascun anno di occupazione, determinava in € 34.525,23 l'indennità di occupazione legittima dovuta al ricorrente, condannando il al relativo deposito presso la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il lamentando con un Controparte_1 primo motivo l'erronea interpretazione del verbale di concordamento, nella misura in cui il
LE, ritenendo che in esso non vi fosse nessun riferimento esplicito all'indennità di occupazione, aveva escluso che la rinuncia ivi contenuta riguardasse anche l'indennità di occupazione medesima;
con il secondo motivo, lamentava, poi, l'erroneità del calcolo della predetta indennità, da un lato, fondato sull'indennità di esproprio indicata nel verbale di concordamento comprensiva delle maggiorazioni premiali riconosciute per la transazione della vicenda, anziché su quella reale;
e, dall'altro lato, perché determinata secondo criteri (l'interesse legale sulla somma dovuta a titolo di indennità di esproprio) non applicabili alla fattispecie in esame, trattandosi di esproprio disposto ai sensi della l. 219/1981.
Costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'appello principale, Persona_1 proponendo, contestualmente, appello incidentale tardivo in ordine alla ritenuta prescrizione parziale. In particolare, nell'impugnazione incidentale l'espropriato deduceva che erroneamente il primo giudice aveva riconosciuto la prescrizione parziale del diritto all'indennità di occupazione legittima, in quanto genericamente eccepita dal nella comparsa di CP_1 costituzione e, con specifico riferimento all'indennità in questione, tardivamente dedotta solo nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 15 della comparsa di risposta contenete appello incidentale).
Con sentenza n. 4325/2016, pubblicata il 6.12.2016, la Corte di Appello di Napoli, accoglieva l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dal nei confronti del , ritenendo che “dall'esame delle clausole Per_1 CP_1 negoziali emerge chiara la volontà di rinuncia all'indennità di occupazione”, soluzione ermeneutica rinvenibile, ad avviso del giudice di secondo grado, sulla base sia del tenore letterale degli atti, sia della ratio del verbale di concordamento, volto ad ottenere una chiusura tombale delle posizioni delle parti legate alla vicenda espropriativa per cui è causa. Assorbiti gli altri motivi di appello proposti dal in ordine al quantum debatur, rigettava, quindi, CP_1
l'appello incidentale del ritenendo che, poiché esso era volto ad ottenere una riforma Per_1 in melius della statuizione a lui favorevole contenuto nella sentenza, restava privo di spazio
3 all'esito dell'accoglimento del primo motivo di appello principale, volto ad ottenere il disconoscimento integrale del diritto fatto valere.
A seguito di ricorso per cassazione presentato dal sig. la Suprema Persona_1
Corte, con ordinanza n. 19022/2023 pubblicata il 5.7.2023, riteneva fondati i motivi di impugnazione proposti da , volti a censurare la ricomprensione nel verbale Persona_1 di concordamento anche dell'indennità di occupazione legittima, richiamando un proprio precedente (Cass., 24785/2016) il quale si era già espressamente pronunciato, seppure con riferimento ad altre parti espropriate dal , sulla portata del concordamento bonario per CP_1 cui è causa in senso favorevole alla tesi prospettata dal ricorrente;
dichiarava, quindi, “fondata la richiesta di liquidazione della indennità di occupazione legittima”, rinviando a questa Corte in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio.
I ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di , con atto di citazione Persona_1 tempestivamente notificato, hanno provveduto alla riassunzione del giudizio innanzi a questa
Corte e, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in primo grado, hanno chiesto di: “accertare
e dichiarare il diritto all'indennità di occupazione per l'intera durata, ovvero dal 6.8.1986 al dicembre 2003, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di € 156.856,87…, con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di lite”. A fondamento della domanda, dopo aver ripercorso l'iter del giudizio nei suoi gradi precedenti, in ordine all'an debeatur, hanno sottolineato che il loro diritto alla percezione dell'indennità in oggetto trae origine dalla sentenza di rinvio della
Suprema Corte;
con riferimento al quantum dovuto, invece, hanno ribadito le argomentazioni di genericità e tardività già svolte nell'appello incidentale in relazione alla prescrizione eccepita dal in primo grado, chiedendo la liquidazione dell'indennità per l'intero periodo CP_1
(dall'agosto 1986 al dicembre 2003), sulla base dei criteri di cui all'art. 20, comma 3, l.
865/1971, ossia in misura pari a 1/12 dell'indennità di esproprio corrisposta e risultante dal verbale di concordamento (€ 110.722,50), aggiungendo, altresì, che la prescrizione iniziava a decorrere solo con l'emissione del decreto di esproprio, atteso che solo una volta divenuta definitiva la relativa indennità, era azionabile il credito per la liquidazione della indennità di occupazione legittima.
Con atto depositato in data 12.12.2023, si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in
[...] riassunzione, mancando agli atti la prova del decesso dell'originario attore, nonché quella della loro qualità di eredi, non desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà, priva di valore probatorio al di fuori dei rapporti con la P.A. Nel merito, ha censurato le difese dei ricorrenti in
4 riassunzione sia in ordine alla questione della prescrizione, sia in ordine alla quantificazione dell'indennità ed ai criteri invocati. In particolare, quanto alla “decorrenza della indennità di occupazione”, attesa la maturazione della prescrizione anno per anno e, quindi, con riferimento a ciascuna annualità di occupazione, ha ribadito che “…le annualità venute a scadere oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione (8 settembre 2006) sono irrimediabilmente prescritte…Ne consegue che il dies a quo del calcolo della indennità in parola non è certo il 6 agosto 1986, come assunto ex adverso, ma, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado, l'8 settembre 1996”. In merito, invece, al quantum dovuto ha evidenziato innanzitutto l'inammissibilità del criterio di liquidazione (pari a 1/12 dell'indennità di esproprio) invocato dagli espropriati per la prima volta nel giudizio di riassunzione in corso, essendosi sul punto formato il giudicato interno a seguito della pronuncia del LE per mancanza di appello incidentale del sig. sull'importo originariamente liquidato dal LE, Persona_1 con conseguente impossibilità per questa Corte di liquidare somme maggiori di quelle già riconosciute dal LE;
inoltre, reiterando i motivi di appello formulati in ordine al quantum liquidato e ritenuti assorbiti dalla precedente pronuncia della Corte d'appello poi cassata, ha ribadito che l'indennità di occupazione in esame andava calcolata sulla base dell'indennità di esproprio cd. virtuale e non su quella corrisposta, comprensiva, peraltro, delle maggiorazioni riconosciute per il concordamento bonario, e con l'applicazione dei criteri dettati dagli artt. 12 e
13 della l. 2892/1885, richiamati dall'art. 80, 6° comma, della l. 219/1981, trattandosi di procedura espropriativa disposta ai sensi della l. 219/1981, invocando a sostegno della propria tesi numerosi precedenti giurisprudenziali (Cass. 3072/2013; Cass., 1537/2013; Cass.,
3512/2013; Cass., 19688/2016; Cass., S.U., 26555/2021). Ha, infine, contestato la richiesta di riconoscimento degli interessi dalle singole annualità anziché dalla domanda giudiziale e la possibilità di procedere alla condanna diretta al pagamento, dovendosi disporre il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Dopo alcuni tentativi di conciliazione della lite ad opera del collegio non andati a buon fine, finalmente, all'udienza collegiale del 13.11.2024 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello proposto dal ovvero di quelli Controparte_1 dell'appello incidentale proposto dal sig. avverso la sentenza del LE Persona_1 di Napoli n. 939/2014, bensì quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso
5 derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato (in questi termini anche alla luce dei motivi di impugnazione originariamente formulati), le domande originariamente proposte da con l'atto di citazione e riproposte dagli attuali ricorrenti. Persona_1
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce..., ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti” (cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 15143/2021).
Ciò posto, va esaminata, sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in riassunzione, eccepita dal nella propria comparsa di CP_1 costituzione in riassunzione, nella quale quest'ultimo ha dedotto la mancanza di prova del decesso di e quella della qualità di eredi assunta dai ricorrenti, non Persona_1 evincibile dall'atto di notorietà depositato, valido solo nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione.
L'eccezione non merita accoglimento, dovendosi ritenere, sulla base degli atti di causa, che sussista la legittimazione attiva dei ricorrenti a proseguire il giudizio originariamente promosso dal loro dante causa.
Non ignora questa Corte il principio giurisprudenziale per cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l'appunto il diritto di proprietà) ed attenga al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass., S.U., 2951/2016).
Tuttavia, vanno parimenti richiamati i principi giurisprudenziali per cui “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente,
l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (Cass., 6745/2018; in
6 senso sostanzialmente conforme Cass., 10519/2024 e Cass., 390/2025, secondo la quale “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”).
Nel caso di specie, i ricorrenti in riassunzione, a seguito dell'eccezione formulata dal
, hanno depositato il certificato di morte di datato 15.6.2023, da CP_1 Persona_1 cui risulta il suo decesso in data 5.10.2022; agli atti risulta anche depositato l'atto di notorietà, a cui essi si sono richiamati per dimostrare la loro qualità di figli e moglie dello stesso dedotta in sede di riassunzione.
Orbene, ritiene la Corte che tali documenti, alla luce dei principi giurisprudenziali testé riportati, siano idonei ad incarnare la legittimazione attiva dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio, considerato che questi nell'atto di riassunzione hanno dedotto di essere eredi di
, in quanto figli e coniuge dello stesso. Come tali, quindi, essi risultano Persona_1 chiamati per legge alla successione del loro dante causa e, avendo proposto il giudizio di riassunzione in esame, anche in mancanza di diversa esplicita accettazione dell'eredità, risultano averla implicitamente accettata.
Il , costituendosi in giudizio, non ha disconosciuto la loro qualità di figli e coniuge CP_1 dell'originario attore (desumibile dalle allegazioni dell'atto in riassunzione e dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà a cui si sono riportati), limitandosi a contestare la mancata prova da parte degli odierni ricorrenti della loro qualità di eredi, prova non necessaria sulla base della giurisprudenza testé citata.
Nel merito, sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio n.
19022/2023 in ordine al contenuto e agli effetti del verbale di concordamento sottoscritto tra le parti nel 2003, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti in riassunzione a percepire, quali eredi di
, l'indennità di occupazione legittima originariamente dovuta al loro dante Persona_1 causa.
Va anche osservato che è pacifico tra le parti e ha costituito implicito presupposto della pronuncia emessa dal LE di Napoli con la sentenza n. 939/2014 nella parte relativa alla ritenuta prescrizione parziale del diritto azionato - non impugnata sotto tale profilo da nessuna delle parti - che l'occupazione legittima si è protratta dall'agosto 1986 al dicembre 2003.
7 , infatti, nella citazione in primo grado aveva dedotto espressamente che Persona_1
l'occupazione legittima, in virtù delle numerose proroghe intervenute anche a seguito di provvedimenti legislativi, si era protratta dall'agosto 1986 al 31.12.2005, interrompendosi nei suoi confronti a dicembre 2003, con la sottoscrizione del verbale di concordamento e il passaggio della proprietà del fondo in capo al . CP_1
Il , costituendosi nel giudizio di primo grado, al riguardo aveva eccepito “la CP_1 prescrizione del diritto azionato, quanto meno con riferimento alle annualità venute a scadere oltre dieci anni prima della notifica del presente atto, ovvero oltre cinque anni prima, ove venga accolta la tesi (avversa) in ordine alla natura risarcitoria del credito azionato” (cfr. pag. 9, quarto paragrafo, della comparsa di risposta in primo grado), senza contestare espressamente quanto dedotto dall'attore, ossia che l'occupazione legittima si era protratta, in virtù delle proroghe disposte, sino al dicembre 2003 ed anzi svolgendo difese sulla prescrizione di fatto incompatibili con la negazione di tale circostanza.
Sulla base di tali deduzioni ed eccezioni delle parti, il LE stesso, nell'accogliere parzialmente l'eccezione di prescrizione formulata dal , ha affermato il diritto alle CP_1 annualità di occupazione maturate entro i dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione (ossia quelle dal 1996 al 2003), in tal modo implicitamente riconosciuto che l'occupazione legittima si era protratta grazie alle proroghe sino alla sottoscrizione del verbale di concordamento.
Tali statuizioni e i presupposti fattuali della prescrizione dichiarata non sono stati oggetto di impugnazione da nessuna delle parti: nell'originario atto di appello proposto dal , CP_1 infatti, la statuizione sulla prescrizione non era stata motivo di impugnazione e l'espropriato, appellante incidentale, si era limitato a censurare la pronuncia resa in tema di prescrizione solo con riferimento al suo parziale riconoscimento.
Deve, quindi, ormai ritenersi coperto da giudicato e definitivamente accertato, anche perché mai contestato tra le parti, che l'occupazione legittima si è protratta dall'agosto 1986 al dicembre
2003.
Fatta tale premessa, in merito alla prescrizione, eccepita dal nella comparsa di CP_1 costituzione in primo grado, ritiene la Corte che non si sia formato nessun giudicato, stante l'appello incidentale proposto sul punto da , ritenuto assorbito dalla Corte Persona_1
d'appello nella sentenza n. 4325/2016 e la sua riproposizione da entrambe le parti nella presente fase di giudizio;
l'eccezione, quindi, deve essere preliminarmente esaminata.
Va, innanzitutto, rigettata la deduzione di genericità e tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dal nell'appello incidentale e riproposta nell'atto di Per_1 riassunzione in esame.
8 Nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata in primo grado, infatti, il aveva testualmente eccepito “la prescrizione del diritto azionato, quanto meno con CP_1 riferimento alle annualità venute a scadere oltre dieci anni prima della notifica del presente atto, ovvero oltre cinque anni prima, ove venga accolta la tesi (avversa) in ordine alla natura risarcitoria del credito azionato” (cfr. pag. 9, quarto paragrafo, della comparsa di risposta in primo grado). Il riferimento espresso alle annualità venute a scadere oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione non può che intendersi come riferito all'indennità di occupazione legittima (sebbene ad essa il non avesse fatto nominalmente riferimento), atteso che il CP_1 diritto all'indennità di esproprio sorge in un'unica soluzione al momento dell'emissione del relativo decreto ovvero dell'acquisizione consensuale della proprietà in capo al soggetto espropriante.
L'eccezione di prescrizione formulata dal , quindi, oltre ad essere tempestiva, in CP_1 quanto formulata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, deve ritenersi anche specifica, tenuto conto dell'evidente riferimento all'indennità di occupazione legittima e all'indicazione sia del termine di prescrizione ritenuto applicabile (comunque rimesso alla valutazione del giudice) sia del dies a quo e ad quem (tutte le annualità antecedenti ai dieci anni precedenti alla notifica dell'atto introduttivo).
Nel merito dell'eccezione, contrariamente a quanto dedotto dal sig. nell'appello Per_1 incidentale e riproposto nell'atto di riassunzione in esame, “L'indennità di occupazione legittima di suoli edificabili, inerente a procedura espropriativa, va determinata in misura corrispondente ad una percentuale riferibile alla indennità di espropriazione che sarebbe dovuta per
l'espropriazione rituale dell'area occupata (ove questa fosse avvenuta), con la conseguenza che, potendo il proprietario far valere il credito fin dalla scadenza del primo anno di occupazione, la prescrizione decennale del diritto relativo a ciascun anno di occupazione ex art. 2946 cod. civ. decorre dalla scadenza del relativo periodo e non già dalla scadenza dell'occupazione legittima, non rilevando se questa sia divenuta illegittima o appropriativa” (cfr. Cass., 22913/2010).
Ne consegue, nel caso in esame, che, potendo il diritto all'indennità per l'occupazione legittima essere fatto valere alla fine di ciascun anno di occupazione, la relativa prescrizione
(decennale) è decorsa anno per anno, con conseguente maturazione della prescrizione di tutte le annualità dell'indennità maturate nel periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado, costituente pacificamente il primo atto interruttivo della stessa. Poiché la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è avvenuta nel 2006, devono ritenersi prescritte tutte le annualità dell'indennità di occupazione legittima maturate fino al 1996, risultando dovute solo quelle per l'occupazione protrattasi dal 1996 al 2003.
9 Passando, infine, alla valutazione del quantum debeatur, va primariamente osservato che i criteri da utilizzare per la liquidazione dell'indennità di occupazione, in base alle caratteristiche dei beni espropriati e alla tipologia della procedura, sono rimessi alla valutazione del giudice in applicazione del principio iura novit curia.
Nel caso di specie, avverso il criterio di liquidazione espressamente indicato dal LE
(il tasso degli interessi applicato sull'indennità di esproprio determinata nel verbale di concordamento) il aveva formulato uno specifico motivo di appello, seppure non CP_1 esaminato dal giudice di secondo grado in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo principale. L'espressa impugnazione sul criterio di liquidazione applicabile alla fattispecie ha, quindi, impedito che il criterio indicato dal LE (e, conseguentemente, la concreta determinazione dell'indennità che ne è scaturita) costituisse accertamento passato in giudicato, rimettendo a questa Corte la possibilità di individuare, sulla base del criterio ritenuto corretto il valore dell'indennità in esame, anche in senso difforme e maggiore da quanto originariamente ritenuto dal primo giudice.
Né a diversa soluzione possono condurre i precedenti giurisprudenziali citati dall'odierna convenuta in riassunzione, atteso che essi, da un lato si riferiscono ai poteri del giudice dell'impugnazione, ossia ad ipotesi, come già evidenziato sopra, non assimilabile a quella del rinvio in esame;
e, dall'altro lato, perché inerenti alla diversa ipotesi dei limiti del potere officioso del giudice di modificare, correggere o integrare la motivazione della sentenza di primo grado senza violare il principio dispositivo.
In ordine al criterio da utilizzare per la determinazione dell'indennità di occupazione in esame, questa Corte ritiene che vada considerata l'indennità virtuale di esproprio, sulla cui base, poi, procedere al calcolo dell'indennità di occupazione di legittima secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892/1885, come richiamati dall'art. 80 della legge 219/1981, individuati nella media tra il valore di mercato del terreno e i fitti coacervati dell'ultimo decennio, o, in difetto, la rendita catastale rivalutata;
in mancanza di accertamento dei fitti coacervati, si utilizzerà come parametro la rendita catastale rivalutata, da intendersi nella fattispecie, trattandosi di terreno agricolo, come reddito dominicale (cfr. in tal senso Cass. S.U.,
299/2000).
Tale criterio è stato espressamente indicato come corretto ed applicabile in numerose pronunce della Suprema Corte rese in altre fattispecie analoghe a quella che ci occupa, relative a giudizi incardinati da altri proprietari di fondi agricoli nei confronti del odierno CP_1 convenuto in relazione alla medesima procedura espropriativa per cui è causa (cfr. Cass.,
3512/2013; Cass., 1537/2013 e Cass., 3072/2013, la quale, con specifico riferimento al criterio di
10 liquidazione dell'indennità applicabile, ha precisato: “Come afferma la l. 22 ottobre 1971, n.
865, art. 20, la indennità di occupazione deve calcolarsi, per ciascun anno di durata di essa, in una somma pari ad una percentuale "dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare" (comma 3), con chiaro riferimento quindi alla indennità virtuale di esproprio (cfr. di recente in tal senso, Cass. 23 gennaio 2013 n. 1537). Nella sentenza da ultimo citata si afferma che "anche per l'indennità di occupazione temporanea dovuta ex L. 219 del
1981, vale la regola che la stessa deve essere sempre liquidata in una misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata", anche quando quest'ultima sia soggetta a criteri riduttivi e non sia parametrata al valore venale del bene espropriato. A nulla rileva che le indennità di espropriazioni si siano liquidate e pagate con eventuali maggiorazioni premiali previste per la definizione concordata di esse, dovendosi fare riferimento esclusivo alle indennità di espropriazione che sarebbero spettate (perciò virtuali) ai sensi della L. n. 219 del
1981 art. 80, uniche applicabili anche per commisurare ad esse quelle di occupazione, pur se determinate in sede giudiziaria ai sensi della L. 15 gennaio 1885, n. 2892 artt. 11 e 13 (in tal senso S.U. 1 giugno 2000 n. 388 citata in detta pronuncia e Cass. 29 febbraio 2008 n. 5265)”).
In applicazione del principio da ultimo citato, statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
3072/2013 al fine di rimettere la questione al giudice di merito per il prosieguo dopo la cassazione della sentenza impugnata, questa Corte d'appello, in sede di rinvio, ha provveduto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, così motivando: “Il ctu nominato, arch. , ha determinato il valore di mercato dei terreni per cui è causa, di natura agricola, Per_2 sulla base della media dei prezzi di vendita di terreni aventi caratteristiche analoghe
(escludendo il valore minimo e quello massimo da considerarsi anomali), abbattendoli di una percentuale pari al 15,6% che rappresenta il divario tra prezzo richiesto e prezzo di acquisto come risultante da apposita tabella realizzata dalla Banca d'Italia, e operando l'abbattimento del 27% ritenuto congruo in relazione alle diverse caratteristiche dei fondi in oggetto. Il valore individuato è pari ad € 33,89/mq. al 2016, rapportato poi al 2004 in base agli indici delle variazioni immobiliari residenziali nella provincia di Napoli -fonte Nomisma- giungendo ad un valore di € 30,815/mq. Detto procedimento, in assenza di dati comparabili riguardanti compravendite avvenute nel periodo specifico, è stato ritenuto sostanzialmente corretto dalle parti, che, da parte loro, non hanno contestato il procedimento seguito dal ctu, né prodotto alcun atto comparativo nel corso del pur lungo procedimento giudiziario;
i risultati ottenuti dal ctu devono pertanto ritenersi corretti, e va quindi individuato alla data del 2004 in € 150.535,27 il valore venale della particella n. 77, ed in € 170.257,39 il valore venale della particella n. 79.
11 L'indennità virtuale di esproprio va calcolata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2892/1885, come richiamato dall'art. 80 della legge 219/1981, nella media tra il valore di mercato del terreno e i fitti coacervati dell'ultimo decennio, o, in difetto, la rendita catastale rivalutata (cfr.
Cass. sez. U, sentenza n. 299 del 09/05/2000). In mancanza di accertamento dei fitti coacervati, si utilizzerà come parametro la rendita catastale rivalutata, da intendersi nella fattispecie, trattandosi di terreni agricoli, come reddito dominicale;
detta rendita dominicale è pari, per il mappale 77 di mq. 4885, ad € 79,47; e per il mappale 79, di mq. 5.525, ad € 204,00. Il calcolo della indennità espropriativa va poi effettuato con decorrenza dall'1.9.1986, e a tal fine, considerato il rilevante divario temporale con il 2004, che si riflette anche sul valore degli immobili nel periodo, dovrà procedersi a devalutare il valore degli stessi, anno per anno, come affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 16744 del 27/07/2007, secondo cui “In tema di espropriazione, il diritto all'indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, per cui è a ciascuno di questi momenti che deve essere calcolato il parametro di riferimento…., passibile nel tempo di variazioni dipendenti dallo specifico mercato immobiliare di riferimento. Ne consegue che, se la determinazione monetaria del valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nello sviluppo della occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive cadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione fondata anche sul valore venale del bene, come tale soggetto a variazioni nel tempo. Tuttavia, la diversità tra la data di effettiva valutazione dell'immobile e quella di maturazione del diritto a percepire l'indennizzo per la scadenza dell'annualità di occupazione legittima non rende censurabile la liquidazione di detto indennizzo, ove non si dimostri un apprezzabile divario del valore del bene in tali rispettivi momenti”). A tal fine potrà dunque procedersi a rideterminare il valore venale dei terreni, in relazione alle singole annualità di occupazione, utilizzando lo stesso procedimento utilizzato dal ctu per portare all'anno 2004 il valore dei terreni riscontrati al 2016 (tabella di evoluzione del mercato immobiliare - fonte Nomisma), procedimento che, come si è detto, non è stato contestato dalle parti. Sulla base, pertanto, della tabella allegata alla relazione di ctu, si può così determinare, anno per anno, il valore dei terreni:…- mappale 77….
-mappale 79 valore all'attualità di € 187.242,25: valori dal settembre 1986 a tutto il 1987, di cui mancano i dati in tabella, da ritenersi presuntivamente leggermente inferiori al valore dell'anno 1988, sulla base del trend rilevabile dalla tabella, e quindi € 61.000,00 per l'anno
1986 e € 62.000,00 per l'anno 1987; di poi: valore al 1988 di € 63.385,42
…
12 valore al 1996 di € 103.655,94
valore al 1997 di € 104.919,58
valore al 1998 di € 104.603,67
valore al 1999 di € 111.795,29
valore al 2000 di € 122.257,52
valore al 2001 di € 135.154,12
valore al 2002 di € 145.988,00
valore al 2003 di € 156.413,06
valore al 2004 di € 170.257,39.
Assumendo come invariato negli anni il valore della rendita catastale, le cui variazioni si presentano nel periodo assolutamente irrisorie, l'indennità espropriativa virtuale può dunque così determinarsi, nel corso degli anni: mappale 77…mappale 79: valore al 1986 di € (61.000,00 + 2.040,00): 2 = 31.520,00
…
valore al 1996 di € (103.655,94 + 2.040,00): 2 = 52.847,97
valore al 1997 di € (104.919,58 + 2.040,00): 2 = 53.479,79
valore al 1998 di € (104.603,67 + 2.040,00): 2 = 53.321,83
valore al 1999 di € (111.795,29 + 2.040,00): 2 = 56.917,64
valore al 2000 di € (122.257,52 + 2.040,00): 2 = 62.148,76
valore al 2001 di € (135.154,12 + 2.040,00): 2 = 68.597,06
valore al 2002 di € (145.988,00 + 2.040,00): 2 = 74.014,00
valore al 2003 di € (156.413,06 + 2.040,00): 2 = 79.226,53
valore al 2004 di € (170.257,39 + 2.040,00): 2 = 86.148,69.
La somma delle indennità virtuali di esproprio dei due mappali appare dunque essere la seguente: valore al 1986 di € 29.397,35 + 31.520,00 = € 60.917,35
…
valore al 1996 di € 46.221,72 + 52.847,97 = € 99.069,69
valore al 1997 di € 46.780,35 + 53.479,79 = € 100.260,14
valore al 1998 di € 46.640,69 + 53.321,83 = € 99.962,52
valore al 1999 di € 49.819,97 + 56.917,64 = € 106.737,61
valore al 2000 di € 54.445,13 + 62.148,76 = € 116.593,89
valore al 2001 di € 60.146,47 + 68.597,06 = € 128.743,53
valore al 2002 di € 64.935,93 + 74.014,00 = € 138.949,93
13 valore al 2003 di € 69.544,66 + 79.226,53 = € 148.771,19 valore al 2004 di € 75.664,98 + 86.148,69 = € 161.813,67.
Tali essendo le indennità virtuali di esproprio, è agevole calcolare le indennità di occupazione legittima, dovute, al termine di ogni anno di occupazione, nella misura stabilita dalla Suprema
Corte degli interessi legali sulla indennità espropriativa. La indennità così determinata non andrà poi maggiorata del 70%, come richiesto dalla difesa del in relazione al disposto Pt_1 dell'art. 80 della legge 219/1981 (“Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio
1980, n. 385, maggiorate dal 70%”). Invero, la sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del criterio di stima basato sul valore agricolo medio dei terreni, sicché questo meccanismo riduttivo, richiamato dalla legge n. 385/1980, come ha rilevato più volte la stessa Consulta, "non può avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza", a meno che il rapporto non sia ormai esaurito in modo definitivo (ipotesi non ricorrente nella fattispecie, in cui l'ammontare della indennità è ancora in discussione). Ed allora la determinazione dell'indennità di occupazione dovrà essere compiuta in base all'ultima disposizione della l. n. 219 del 1981, art. 80, stesso comma 6 non inciso dalla pronuncia di incostituzionalità, secondo il quale la determinazione dell'indennità deve essere compiuta in sede giudiziaria con il meccanismo particolare stabilito dalla l. n. 2892 del 1895, artt.12 e 13; in base al quale qualunque sia la tipologia di aree da stimare l'indennità di espropriazione dovuta al proprietario dell'immobile si ottiene calcolando la media del suo valore venale, e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio (così Cass. Sez. UU. n. 2998/2012). E, pertanto, le indennità di occupazione legittima saranno pari, in relazione alle occupazioni dei vari anni, a:
- anno 1986, giorni 122, interessi del 5%, su un valore espropriativo di € 60.917,35 = €
1.018,25;
….
- anno 1996, interessi del 10% su un valore espropriativo di € 99.069,69 = € 9.906,97;
- anno 1997, interessi del 5% su un valore espropriativo di € 100.260,14 = € 5.013,01;
- anno 1998, interessi del 5% su un valore espropriativo di € 99.962,52 = € 4.998,13;
- anno 1999, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 106.737,61 = € 2.668,44;
- anno 2000, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 116.593,89 = € 2.914,85;
- anno 2001, interessi del 3,5% su un valore espropriativo di € 128.743,53 = € 4.506,02;
- anno 2002, interessi del 3% su un valore espropriativo di € 138.949,93 = € 4.168,50;
- anno 2003, interessi del 3% su un valore espropriativo di € 148.771,19 = € 4.463,13;
14 - anno 2004, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 161.813,67 = € 4.045,34.
Per un totale di indennità di occupazione legittima pari ad € 108.499,57” (cfr. Corte d'appello
Napoli sentenza n. 2195/2017, pubblicata in data 19.5.2017 nella procedura di opposizione alla stima relativa alla medesima procedura espropriativa per cui è causa tra e il Parte_5
in senso conforme, seppure con valori diversi legati alla diversa Controparte_1 estensione dei terreni si veda Corte d'appello di Napoli sentenza n. 2177/2017 pubblicata il
18.5.2017).
Questa Corte ritiene di potersi avvalere, per la determinazione del valore del fondo e dell'indennità virtuale di esproprio, senza procedere all'espletamento di una nuova CTU, dei criteri e dei valori analiticamente indicati nella precedente sentenza della Corte d'appello di
Napoli dinanzi citata, determinati dalla Corte all'esito di una CTU espletata nel corso del relativo giudizio, da ritenersi corretti e condivisibili alla luce dei principi di diritto enunciati nelle numerose sentenze della Suprema Corte già citate sopra.
I terreni oggetto del precedente giudizio indicati al mappale 79 (essendo quelli del mappale 77, pure valutati dalla medesima sentenza, di più ridotta estensione), infatti, avevano caratteristiche da ritenersi sostanzialmente equiparabili a quelli per cui è causa, atteso che si trattava di terreni agricoli, iscritti al catasto del medesimo Comune di Giugliano in Campania al foglio 31, p.lla 79 dell'estensione di mq. 5525. Le caratteristiche del fondo e la sua estensione, quindi, considerata anche la vicinanza rispetto al terreno dei ricorrenti sulla base del foglio di riferimento, induce a ritenere congrui i valori indicati nella predetta sentenza per la determinazione dell'indennità, tenuto conto anche della similare estensione del fondo per cui è causa (mq. 6322) e delle fisiologiche oscillazioni di mercato tra un minimo e un massimo.
Riprendendo, quindi, i valori già riportati nella predetta sentenza per il mappale 79 (ritenuto, come detto, equiparabile al fondo per cui è causa), deve ritenersi un valore all'attualità di €
187.242,25 e, quindi, per gli anni di interesse dal 1996 al 2003, tenuto conto della maturata prescrizione, un valore di: € 103.655,94 al 1996; € 104.919,58 al 1997; € 104.603,67 al 1998; €
111.795,29 al 1999; € 122.257,52 al 2000; € 135.154,12 al 2001; € 145.988,00 al 2002 ed €
156.413,06 al 2003.
Assumendo come invariato negli anni il valore della rendita catastale, le cui variazioni si presentano nel periodo assolutamente irrisorie (così come accertato nel precedente di questa
Corte riportato sopra), l'indennità espropriativa virtuale può così determinarsi, nel corso degli anni: valore al 1996 di € (103.655,94 + 2.040,00): 2 = 52.847,97 valore al 1997 di € (104.919,58 + 2.040,00): 2 = 53.479,79
15 valore al 1998 di € (104.603,67 + 2.040,00): 2 = 53.321,83
valore al 1999 di € (111.795,29 + 2.040,00): 2 = 56.917,64
valore al 2000 di € (122.257,52 + 2.040,00): 2 = 62.148,76
valore al 2001 di € (135.154,12 + 2.040,00): 2 = 68.597,06
valore al 2002 di € (145.988,00 + 2.040,00): 2 = 74.014,00
valore al 2003 di € (156.413,06 + 2.040,00): 2 = 79.226,53
Tali essendo le indennità virtuali di esproprio, è agevole calcolare le indennità di occupazione legittima, dovute, al termine di ogni anno di occupazione, nella misura stabilita dalla Suprema
Corte degli interessi legali sulla indennità espropriativa. E, pertanto, le indennità di occupazione legittima saranno pari, in relazione alle occupazioni dei vari anni, a:
- anno 1996, interessi del 10% su un valore espropriativo di € 52.847,97 = € 5.284,79;
- anno 1997, interessi del 5% su un valore espropriativo di € 53.479,79 = € 2.673,98;
- anno 1998, interessi del 5% su un valore espropriativo di € 53.321,83 = € 2.666,09;
- anno 1999, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 56.917,64 = € 1.422,94;
- anno 2000, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 62.148,76 = € 1.553,71;
- anno 2001, interessi del 3,5% su un valore espropriativo di € 68.597,06 = € 2.400,89;
- anno 2002, interessi del 3% su un valore espropriativo di € 74.014,00 = € 2.220,42;
- anno 2003, interessi del 3% su un valore espropriativo di € 79.226,53 = € 2.376,79; per un'indennità di occupazione legittima complessiva pari ad € 20.599,61.
Sugli importi sopra determinati vanno calcolati gli interessi legali codicistici, con decorrenza dalla maturazione di ciascuna annualità fino al momento del deposito presso la Cassa DD.PP., ovvero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti (vedasi art. 5 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con cui la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in una società per azioni, denominata Controparte_3
e decreto del 5 dicembre 2003 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui
[...]
è stato disposto che il “servizio depositi” che essa gestiva e riguardava anche il deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione fosse affidato al suo dicastero). Infatti, sia dell'indennità che dei relativi interessi non può essere disposto il pagamento diretto ai ricorrenti, ma deve esser disposto il deposito presso tale Cassa (Cass. n. 16258/2002; Cass., S.U., n.
109/1999; Cass., n. 1893/1992, riguardo all'indennità di occupazione;
Cass., n. 5842/1992 e
Cass., n. 10510/1990, riguardo agli interessi).
16 Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni
Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) e quindi, visto il parziale accoglimento della domanda e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal , ritiene di compensare per CP_1
2/3 le spese di lite di tutti e quattro i gradi di giudizi tra i sig.ri Parte_1
, e , da un lato, e il Parte_4 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
dall'altro; il restante 1/3 segue, invece, la soccombenza, nella misura indicata in
[...] dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, oltre le sole spese documentate, non presenti nella fattispecie trattandosi di materia esente ex l. 219/1981 e comunque non documentate, tenuto, altresì, conto che la difesa in giudizio è stata svolta per il sig. nei primi tre gradi dall'avv. Persona_1
Luigi Oliverio, il quale ne aveva anche fatto dichiarazione di anticipo chiedendo la distrazione in suo favore, e che, per il presente giudizio di riassunzione si è costituito per i ricorrenti l'avv.
Mariapia Crispo, senza richiesta di distrazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19022 pubblicata il 5.7.2023, introdotto da Parte_1
, e , n.q. di eredi di
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2 Persona_1
nei confronti del in parziale accoglimento della domanda
[...] Controparte_1 originariamente avanzata da , così provvede: Persona_1
1) determina in € 20.599,61 l'indennità di occupazione legittima dei terreni per cui è causa, oltre interessi legali codicistici, con decorrenza dalla maturazione di ciascuna annualità fino al momento del deposito e condanna il al deposito dell'intera somma Controparte_1 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti relative a tutti e quattro i gradi di giudizio e condanna il al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite relative a Controparte_1 tutti i gradi del giudizio, in favore di , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e , n.q. di eredi di , liquidate, per il giudizio di
[...] Parte_2 Persona_1 primo grado, in € 1.400,00 per compensi professionali da distrarsi in favore dell'avv. Luigi
Oliverio, stante la dichiarazione di anticipo;
per il giudizio di secondo grado, in € 1.850,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Oliverio, stante la dichiarazione di anticipo;
per il giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e
17 conclusosi con sentenza n. 19022/2023, in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, anch'essi da distrarre in favore dell'avv. Luigi Oliverio, stante la dichiarazione di anticipo e, per il presente giudizio di rinvio, direttamente in favore della parte ricorrente, in € 1.850,00, oltre per tutti i gradi rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 4417/2023 R.G., avente ad oggetto “Espropriazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 13.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , n.q. di eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1
(n. il 4.12.1942 a Giugliano in Campania e deceduto in data 5.10.2022), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo da intendersi, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., in calce al ricorso in riassunzione telematico di cui è parte integrante, dall'avv. MARIAPIA CRISPO (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._5 il suo studio, sito in San Giuseppe Vesuviano alla via XX Settembre n. 35;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. , Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa in riassunzione, dagli avv.ti BRUNO CIMADOMO (c.f.
), ASSUNTA ATTANASIO (c.f. ) e C.F._6 C.F._7
1 FRANCESCO CERULLI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._8 loro studio, in Napoli, alla via Lomonaco n. 3;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8.9.2006, , esponendo di essere Persona_1 proprietario di un fondo a vocazione agricola di mq.
6.322 sito in Giugliano in Campania (iscritta al foglio 43, p.lla 146 ex 82/b, ex 81/b e p.lla 150 ex 81/d), occupato per la realizzazione dell'Asse Mediano, in virtù di ordinanza commissariale n. 600 dell'8.8.1986 e successiva ordinanza n. 1107 del 6.8.1987 (occupazione più volte prorogata anche per legge, ad es. d.lgs.
354/1999, fino al 31.12.2005), dall'8.8.1986 (data di inizio dell'occupazione) al dicembre 2003
(data di emissione del decreto di acquisizione a seguito di sottoscrizione del verbale di concordamento), conveniva in giudizio il in qualità di Controparte_1 concessionario del Commissario di Governo, chiedendo di riconoscere il suo diritto all'indennità di occupazione legittima, pari a 1/12 dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione ai sensi dell'art. 20, comma, 3, l. 865/1971 e alla rideterminazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 80 l. 219/1981 e dell'art. 40 l. 2359/1865; in corso di causa rinunciava alla domanda di rideterminazione dell'indennità di esproprio e insisteva per l'accoglimento della sola domanda di accertamento del suo diritto all'indennità di occupazione legittima per l'intero periodo dall'agosto 1986 al dicembre 2003, quantificandola nella misura di € 156.856,87.
Il LE di Napoli, con sentenza n. 939/2014, pubblicata il 21.1.2014, rigettava l'eccezione di improponibilità della domanda attorea formulata dal convenuto , CP_1 affermando, sulla base della lettura degli altri atti intervenuti tra espropriante ed espropriando ai sensi degli artt. 1362 e ss., che il verbale definitivo di concordamento sottoscritto tra le parti il
27.6.1988 - “contenente la rinuncia a qualsiasi pretesa connessa con la procedura di occupazione e di esproprio” - non comportava anche una rinuncia dell'attore all'occupazione e agli indennizzi per essa dovuti, non contenendo nessun riferimento espresso alla predetta indennità, con conseguente inoperatività delle rinunce espresse nel verbale di concordamento sugli effetti dell'occupazione realizzata e sulla conseguente indennità. Decidendo, quindi, sull'indennità di occupazione legittima richiesta dal ricorrente, il LE, accoglieva (seppure solo in parte) l'eccezione di prescrizione formulata dal , dichiarando prescritte “le CP_1 annualità di indennità venute a scadere prima dei dieci anni dalla proposizione della domanda
[precisamente fino all'8 settembre 1996 e non dalla data di apprensione dei beni
(corrispondente alla immissione in possesso dell'agosto 1986) e sino a dicembre 2003]” e, nel
2 merito, prendendo quale base di calcolo la somma di € 110.772,50 (ossia l'indennità di esproprio indicata dalle parti nel verbale di concordamento) e calcolando su di essa gli interessi legali per ciascun anno di occupazione, determinava in € 34.525,23 l'indennità di occupazione legittima dovuta al ricorrente, condannando il al relativo deposito presso la Cassa Depositi e CP_1
Prestiti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il lamentando con un Controparte_1 primo motivo l'erronea interpretazione del verbale di concordamento, nella misura in cui il
LE, ritenendo che in esso non vi fosse nessun riferimento esplicito all'indennità di occupazione, aveva escluso che la rinuncia ivi contenuta riguardasse anche l'indennità di occupazione medesima;
con il secondo motivo, lamentava, poi, l'erroneità del calcolo della predetta indennità, da un lato, fondato sull'indennità di esproprio indicata nel verbale di concordamento comprensiva delle maggiorazioni premiali riconosciute per la transazione della vicenda, anziché su quella reale;
e, dall'altro lato, perché determinata secondo criteri (l'interesse legale sulla somma dovuta a titolo di indennità di esproprio) non applicabili alla fattispecie in esame, trattandosi di esproprio disposto ai sensi della l. 219/1981.
Costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'appello principale, Persona_1 proponendo, contestualmente, appello incidentale tardivo in ordine alla ritenuta prescrizione parziale. In particolare, nell'impugnazione incidentale l'espropriato deduceva che erroneamente il primo giudice aveva riconosciuto la prescrizione parziale del diritto all'indennità di occupazione legittima, in quanto genericamente eccepita dal nella comparsa di CP_1 costituzione e, con specifico riferimento all'indennità in questione, tardivamente dedotta solo nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 15 della comparsa di risposta contenete appello incidentale).
Con sentenza n. 4325/2016, pubblicata il 6.12.2016, la Corte di Appello di Napoli, accoglieva l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dal nei confronti del , ritenendo che “dall'esame delle clausole Per_1 CP_1 negoziali emerge chiara la volontà di rinuncia all'indennità di occupazione”, soluzione ermeneutica rinvenibile, ad avviso del giudice di secondo grado, sulla base sia del tenore letterale degli atti, sia della ratio del verbale di concordamento, volto ad ottenere una chiusura tombale delle posizioni delle parti legate alla vicenda espropriativa per cui è causa. Assorbiti gli altri motivi di appello proposti dal in ordine al quantum debatur, rigettava, quindi, CP_1
l'appello incidentale del ritenendo che, poiché esso era volto ad ottenere una riforma Per_1 in melius della statuizione a lui favorevole contenuto nella sentenza, restava privo di spazio
3 all'esito dell'accoglimento del primo motivo di appello principale, volto ad ottenere il disconoscimento integrale del diritto fatto valere.
A seguito di ricorso per cassazione presentato dal sig. la Suprema Persona_1
Corte, con ordinanza n. 19022/2023 pubblicata il 5.7.2023, riteneva fondati i motivi di impugnazione proposti da , volti a censurare la ricomprensione nel verbale Persona_1 di concordamento anche dell'indennità di occupazione legittima, richiamando un proprio precedente (Cass., 24785/2016) il quale si era già espressamente pronunciato, seppure con riferimento ad altre parti espropriate dal , sulla portata del concordamento bonario per CP_1 cui è causa in senso favorevole alla tesi prospettata dal ricorrente;
dichiarava, quindi, “fondata la richiesta di liquidazione della indennità di occupazione legittima”, rinviando a questa Corte in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio.
I ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di , con atto di citazione Persona_1 tempestivamente notificato, hanno provveduto alla riassunzione del giudizio innanzi a questa
Corte e, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in primo grado, hanno chiesto di: “accertare
e dichiarare il diritto all'indennità di occupazione per l'intera durata, ovvero dal 6.8.1986 al dicembre 2003, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di € 156.856,87…, con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di lite”. A fondamento della domanda, dopo aver ripercorso l'iter del giudizio nei suoi gradi precedenti, in ordine all'an debeatur, hanno sottolineato che il loro diritto alla percezione dell'indennità in oggetto trae origine dalla sentenza di rinvio della
Suprema Corte;
con riferimento al quantum dovuto, invece, hanno ribadito le argomentazioni di genericità e tardività già svolte nell'appello incidentale in relazione alla prescrizione eccepita dal in primo grado, chiedendo la liquidazione dell'indennità per l'intero periodo CP_1
(dall'agosto 1986 al dicembre 2003), sulla base dei criteri di cui all'art. 20, comma 3, l.
865/1971, ossia in misura pari a 1/12 dell'indennità di esproprio corrisposta e risultante dal verbale di concordamento (€ 110.722,50), aggiungendo, altresì, che la prescrizione iniziava a decorrere solo con l'emissione del decreto di esproprio, atteso che solo una volta divenuta definitiva la relativa indennità, era azionabile il credito per la liquidazione della indennità di occupazione legittima.
Con atto depositato in data 12.12.2023, si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in
[...] riassunzione, mancando agli atti la prova del decesso dell'originario attore, nonché quella della loro qualità di eredi, non desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà, priva di valore probatorio al di fuori dei rapporti con la P.A. Nel merito, ha censurato le difese dei ricorrenti in
4 riassunzione sia in ordine alla questione della prescrizione, sia in ordine alla quantificazione dell'indennità ed ai criteri invocati. In particolare, quanto alla “decorrenza della indennità di occupazione”, attesa la maturazione della prescrizione anno per anno e, quindi, con riferimento a ciascuna annualità di occupazione, ha ribadito che “…le annualità venute a scadere oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione (8 settembre 2006) sono irrimediabilmente prescritte…Ne consegue che il dies a quo del calcolo della indennità in parola non è certo il 6 agosto 1986, come assunto ex adverso, ma, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado, l'8 settembre 1996”. In merito, invece, al quantum dovuto ha evidenziato innanzitutto l'inammissibilità del criterio di liquidazione (pari a 1/12 dell'indennità di esproprio) invocato dagli espropriati per la prima volta nel giudizio di riassunzione in corso, essendosi sul punto formato il giudicato interno a seguito della pronuncia del LE per mancanza di appello incidentale del sig. sull'importo originariamente liquidato dal LE, Persona_1 con conseguente impossibilità per questa Corte di liquidare somme maggiori di quelle già riconosciute dal LE;
inoltre, reiterando i motivi di appello formulati in ordine al quantum liquidato e ritenuti assorbiti dalla precedente pronuncia della Corte d'appello poi cassata, ha ribadito che l'indennità di occupazione in esame andava calcolata sulla base dell'indennità di esproprio cd. virtuale e non su quella corrisposta, comprensiva, peraltro, delle maggiorazioni riconosciute per il concordamento bonario, e con l'applicazione dei criteri dettati dagli artt. 12 e
13 della l. 2892/1885, richiamati dall'art. 80, 6° comma, della l. 219/1981, trattandosi di procedura espropriativa disposta ai sensi della l. 219/1981, invocando a sostegno della propria tesi numerosi precedenti giurisprudenziali (Cass. 3072/2013; Cass., 1537/2013; Cass.,
3512/2013; Cass., 19688/2016; Cass., S.U., 26555/2021). Ha, infine, contestato la richiesta di riconoscimento degli interessi dalle singole annualità anziché dalla domanda giudiziale e la possibilità di procedere alla condanna diretta al pagamento, dovendosi disporre il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Dopo alcuni tentativi di conciliazione della lite ad opera del collegio non andati a buon fine, finalmente, all'udienza collegiale del 13.11.2024 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva, in via preliminare, che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione per motivi di merito, non è quello di esaminare la fondatezza dei motivi dell'originario appello proposto dal ovvero di quelli Controparte_1 dell'appello incidentale proposto dal sig. avverso la sentenza del LE Persona_1 di Napoli n. 939/2014, bensì quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso
5 derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato (in questi termini anche alla luce dei motivi di impugnazione originariamente formulati), le domande originariamente proposte da con l'atto di citazione e riproposte dagli attuali ricorrenti. Persona_1
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti: “Il giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce..., ne è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado a natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente provincia, riformando o modificandola, statuisce direttamente sulle domande poste dalle parti” (cfr. in tal senso tra le tante Cass. n. 15143/2021).
Ciò posto, va esaminata, sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in riassunzione, eccepita dal nella propria comparsa di CP_1 costituzione in riassunzione, nella quale quest'ultimo ha dedotto la mancanza di prova del decesso di e quella della qualità di eredi assunta dai ricorrenti, non Persona_1 evincibile dall'atto di notorietà depositato, valido solo nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione.
L'eccezione non merita accoglimento, dovendosi ritenere, sulla base degli atti di causa, che sussista la legittimazione attiva dei ricorrenti a proseguire il giudizio originariamente promosso dal loro dante causa.
Non ignora questa Corte il principio giurisprudenziale per cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l'appunto il diritto di proprietà) ed attenga al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass., S.U., 2951/2016).
Tuttavia, vanno parimenti richiamati i principi giurisprudenziali per cui “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente,
l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (Cass., 6745/2018; in
6 senso sostanzialmente conforme Cass., 10519/2024 e Cass., 390/2025, secondo la quale “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”).
Nel caso di specie, i ricorrenti in riassunzione, a seguito dell'eccezione formulata dal
, hanno depositato il certificato di morte di datato 15.6.2023, da CP_1 Persona_1 cui risulta il suo decesso in data 5.10.2022; agli atti risulta anche depositato l'atto di notorietà, a cui essi si sono richiamati per dimostrare la loro qualità di figli e moglie dello stesso dedotta in sede di riassunzione.
Orbene, ritiene la Corte che tali documenti, alla luce dei principi giurisprudenziali testé riportati, siano idonei ad incarnare la legittimazione attiva dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio, considerato che questi nell'atto di riassunzione hanno dedotto di essere eredi di
, in quanto figli e coniuge dello stesso. Come tali, quindi, essi risultano Persona_1 chiamati per legge alla successione del loro dante causa e, avendo proposto il giudizio di riassunzione in esame, anche in mancanza di diversa esplicita accettazione dell'eredità, risultano averla implicitamente accettata.
Il , costituendosi in giudizio, non ha disconosciuto la loro qualità di figli e coniuge CP_1 dell'originario attore (desumibile dalle allegazioni dell'atto in riassunzione e dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà a cui si sono riportati), limitandosi a contestare la mancata prova da parte degli odierni ricorrenti della loro qualità di eredi, prova non necessaria sulla base della giurisprudenza testé citata.
Nel merito, sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio n.
19022/2023 in ordine al contenuto e agli effetti del verbale di concordamento sottoscritto tra le parti nel 2003, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti in riassunzione a percepire, quali eredi di
, l'indennità di occupazione legittima originariamente dovuta al loro dante Persona_1 causa.
Va anche osservato che è pacifico tra le parti e ha costituito implicito presupposto della pronuncia emessa dal LE di Napoli con la sentenza n. 939/2014 nella parte relativa alla ritenuta prescrizione parziale del diritto azionato - non impugnata sotto tale profilo da nessuna delle parti - che l'occupazione legittima si è protratta dall'agosto 1986 al dicembre 2003.
7 , infatti, nella citazione in primo grado aveva dedotto espressamente che Persona_1
l'occupazione legittima, in virtù delle numerose proroghe intervenute anche a seguito di provvedimenti legislativi, si era protratta dall'agosto 1986 al 31.12.2005, interrompendosi nei suoi confronti a dicembre 2003, con la sottoscrizione del verbale di concordamento e il passaggio della proprietà del fondo in capo al . CP_1
Il , costituendosi nel giudizio di primo grado, al riguardo aveva eccepito “la CP_1 prescrizione del diritto azionato, quanto meno con riferimento alle annualità venute a scadere oltre dieci anni prima della notifica del presente atto, ovvero oltre cinque anni prima, ove venga accolta la tesi (avversa) in ordine alla natura risarcitoria del credito azionato” (cfr. pag. 9, quarto paragrafo, della comparsa di risposta in primo grado), senza contestare espressamente quanto dedotto dall'attore, ossia che l'occupazione legittima si era protratta, in virtù delle proroghe disposte, sino al dicembre 2003 ed anzi svolgendo difese sulla prescrizione di fatto incompatibili con la negazione di tale circostanza.
Sulla base di tali deduzioni ed eccezioni delle parti, il LE stesso, nell'accogliere parzialmente l'eccezione di prescrizione formulata dal , ha affermato il diritto alle CP_1 annualità di occupazione maturate entro i dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione (ossia quelle dal 1996 al 2003), in tal modo implicitamente riconosciuto che l'occupazione legittima si era protratta grazie alle proroghe sino alla sottoscrizione del verbale di concordamento.
Tali statuizioni e i presupposti fattuali della prescrizione dichiarata non sono stati oggetto di impugnazione da nessuna delle parti: nell'originario atto di appello proposto dal , CP_1 infatti, la statuizione sulla prescrizione non era stata motivo di impugnazione e l'espropriato, appellante incidentale, si era limitato a censurare la pronuncia resa in tema di prescrizione solo con riferimento al suo parziale riconoscimento.
Deve, quindi, ormai ritenersi coperto da giudicato e definitivamente accertato, anche perché mai contestato tra le parti, che l'occupazione legittima si è protratta dall'agosto 1986 al dicembre
2003.
Fatta tale premessa, in merito alla prescrizione, eccepita dal nella comparsa di CP_1 costituzione in primo grado, ritiene la Corte che non si sia formato nessun giudicato, stante l'appello incidentale proposto sul punto da , ritenuto assorbito dalla Corte Persona_1
d'appello nella sentenza n. 4325/2016 e la sua riproposizione da entrambe le parti nella presente fase di giudizio;
l'eccezione, quindi, deve essere preliminarmente esaminata.
Va, innanzitutto, rigettata la deduzione di genericità e tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dal nell'appello incidentale e riproposta nell'atto di Per_1 riassunzione in esame.
8 Nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata in primo grado, infatti, il aveva testualmente eccepito “la prescrizione del diritto azionato, quanto meno con CP_1 riferimento alle annualità venute a scadere oltre dieci anni prima della notifica del presente atto, ovvero oltre cinque anni prima, ove venga accolta la tesi (avversa) in ordine alla natura risarcitoria del credito azionato” (cfr. pag. 9, quarto paragrafo, della comparsa di risposta in primo grado). Il riferimento espresso alle annualità venute a scadere oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione non può che intendersi come riferito all'indennità di occupazione legittima (sebbene ad essa il non avesse fatto nominalmente riferimento), atteso che il CP_1 diritto all'indennità di esproprio sorge in un'unica soluzione al momento dell'emissione del relativo decreto ovvero dell'acquisizione consensuale della proprietà in capo al soggetto espropriante.
L'eccezione di prescrizione formulata dal , quindi, oltre ad essere tempestiva, in CP_1 quanto formulata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, deve ritenersi anche specifica, tenuto conto dell'evidente riferimento all'indennità di occupazione legittima e all'indicazione sia del termine di prescrizione ritenuto applicabile (comunque rimesso alla valutazione del giudice) sia del dies a quo e ad quem (tutte le annualità antecedenti ai dieci anni precedenti alla notifica dell'atto introduttivo).
Nel merito dell'eccezione, contrariamente a quanto dedotto dal sig. nell'appello Per_1 incidentale e riproposto nell'atto di riassunzione in esame, “L'indennità di occupazione legittima di suoli edificabili, inerente a procedura espropriativa, va determinata in misura corrispondente ad una percentuale riferibile alla indennità di espropriazione che sarebbe dovuta per
l'espropriazione rituale dell'area occupata (ove questa fosse avvenuta), con la conseguenza che, potendo il proprietario far valere il credito fin dalla scadenza del primo anno di occupazione, la prescrizione decennale del diritto relativo a ciascun anno di occupazione ex art. 2946 cod. civ. decorre dalla scadenza del relativo periodo e non già dalla scadenza dell'occupazione legittima, non rilevando se questa sia divenuta illegittima o appropriativa” (cfr. Cass., 22913/2010).
Ne consegue, nel caso in esame, che, potendo il diritto all'indennità per l'occupazione legittima essere fatto valere alla fine di ciascun anno di occupazione, la relativa prescrizione
(decennale) è decorsa anno per anno, con conseguente maturazione della prescrizione di tutte le annualità dell'indennità maturate nel periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado, costituente pacificamente il primo atto interruttivo della stessa. Poiché la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è avvenuta nel 2006, devono ritenersi prescritte tutte le annualità dell'indennità di occupazione legittima maturate fino al 1996, risultando dovute solo quelle per l'occupazione protrattasi dal 1996 al 2003.
9 Passando, infine, alla valutazione del quantum debeatur, va primariamente osservato che i criteri da utilizzare per la liquidazione dell'indennità di occupazione, in base alle caratteristiche dei beni espropriati e alla tipologia della procedura, sono rimessi alla valutazione del giudice in applicazione del principio iura novit curia.
Nel caso di specie, avverso il criterio di liquidazione espressamente indicato dal LE
(il tasso degli interessi applicato sull'indennità di esproprio determinata nel verbale di concordamento) il aveva formulato uno specifico motivo di appello, seppure non CP_1 esaminato dal giudice di secondo grado in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo principale. L'espressa impugnazione sul criterio di liquidazione applicabile alla fattispecie ha, quindi, impedito che il criterio indicato dal LE (e, conseguentemente, la concreta determinazione dell'indennità che ne è scaturita) costituisse accertamento passato in giudicato, rimettendo a questa Corte la possibilità di individuare, sulla base del criterio ritenuto corretto il valore dell'indennità in esame, anche in senso difforme e maggiore da quanto originariamente ritenuto dal primo giudice.
Né a diversa soluzione possono condurre i precedenti giurisprudenziali citati dall'odierna convenuta in riassunzione, atteso che essi, da un lato si riferiscono ai poteri del giudice dell'impugnazione, ossia ad ipotesi, come già evidenziato sopra, non assimilabile a quella del rinvio in esame;
e, dall'altro lato, perché inerenti alla diversa ipotesi dei limiti del potere officioso del giudice di modificare, correggere o integrare la motivazione della sentenza di primo grado senza violare il principio dispositivo.
In ordine al criterio da utilizzare per la determinazione dell'indennità di occupazione in esame, questa Corte ritiene che vada considerata l'indennità virtuale di esproprio, sulla cui base, poi, procedere al calcolo dell'indennità di occupazione di legittima secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892/1885, come richiamati dall'art. 80 della legge 219/1981, individuati nella media tra il valore di mercato del terreno e i fitti coacervati dell'ultimo decennio, o, in difetto, la rendita catastale rivalutata;
in mancanza di accertamento dei fitti coacervati, si utilizzerà come parametro la rendita catastale rivalutata, da intendersi nella fattispecie, trattandosi di terreno agricolo, come reddito dominicale (cfr. in tal senso Cass. S.U.,
299/2000).
Tale criterio è stato espressamente indicato come corretto ed applicabile in numerose pronunce della Suprema Corte rese in altre fattispecie analoghe a quella che ci occupa, relative a giudizi incardinati da altri proprietari di fondi agricoli nei confronti del odierno CP_1 convenuto in relazione alla medesima procedura espropriativa per cui è causa (cfr. Cass.,
3512/2013; Cass., 1537/2013 e Cass., 3072/2013, la quale, con specifico riferimento al criterio di
10 liquidazione dell'indennità applicabile, ha precisato: “Come afferma la l. 22 ottobre 1971, n.
865, art. 20, la indennità di occupazione deve calcolarsi, per ciascun anno di durata di essa, in una somma pari ad una percentuale "dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare" (comma 3), con chiaro riferimento quindi alla indennità virtuale di esproprio (cfr. di recente in tal senso, Cass. 23 gennaio 2013 n. 1537). Nella sentenza da ultimo citata si afferma che "anche per l'indennità di occupazione temporanea dovuta ex L. 219 del
1981, vale la regola che la stessa deve essere sempre liquidata in una misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata", anche quando quest'ultima sia soggetta a criteri riduttivi e non sia parametrata al valore venale del bene espropriato. A nulla rileva che le indennità di espropriazioni si siano liquidate e pagate con eventuali maggiorazioni premiali previste per la definizione concordata di esse, dovendosi fare riferimento esclusivo alle indennità di espropriazione che sarebbero spettate (perciò virtuali) ai sensi della L. n. 219 del
1981 art. 80, uniche applicabili anche per commisurare ad esse quelle di occupazione, pur se determinate in sede giudiziaria ai sensi della L. 15 gennaio 1885, n. 2892 artt. 11 e 13 (in tal senso S.U. 1 giugno 2000 n. 388 citata in detta pronuncia e Cass. 29 febbraio 2008 n. 5265)”).
In applicazione del principio da ultimo citato, statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
3072/2013 al fine di rimettere la questione al giudice di merito per il prosieguo dopo la cassazione della sentenza impugnata, questa Corte d'appello, in sede di rinvio, ha provveduto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, così motivando: “Il ctu nominato, arch. , ha determinato il valore di mercato dei terreni per cui è causa, di natura agricola, Per_2 sulla base della media dei prezzi di vendita di terreni aventi caratteristiche analoghe
(escludendo il valore minimo e quello massimo da considerarsi anomali), abbattendoli di una percentuale pari al 15,6% che rappresenta il divario tra prezzo richiesto e prezzo di acquisto come risultante da apposita tabella realizzata dalla Banca d'Italia, e operando l'abbattimento del 27% ritenuto congruo in relazione alle diverse caratteristiche dei fondi in oggetto. Il valore individuato è pari ad € 33,89/mq. al 2016, rapportato poi al 2004 in base agli indici delle variazioni immobiliari residenziali nella provincia di Napoli -fonte Nomisma- giungendo ad un valore di € 30,815/mq. Detto procedimento, in assenza di dati comparabili riguardanti compravendite avvenute nel periodo specifico, è stato ritenuto sostanzialmente corretto dalle parti, che, da parte loro, non hanno contestato il procedimento seguito dal ctu, né prodotto alcun atto comparativo nel corso del pur lungo procedimento giudiziario;
i risultati ottenuti dal ctu devono pertanto ritenersi corretti, e va quindi individuato alla data del 2004 in € 150.535,27 il valore venale della particella n. 77, ed in € 170.257,39 il valore venale della particella n. 79.
11 L'indennità virtuale di esproprio va calcolata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2892/1885, come richiamato dall'art. 80 della legge 219/1981, nella media tra il valore di mercato del terreno e i fitti coacervati dell'ultimo decennio, o, in difetto, la rendita catastale rivalutata (cfr.
Cass. sez. U, sentenza n. 299 del 09/05/2000). In mancanza di accertamento dei fitti coacervati, si utilizzerà come parametro la rendita catastale rivalutata, da intendersi nella fattispecie, trattandosi di terreni agricoli, come reddito dominicale;
detta rendita dominicale è pari, per il mappale 77 di mq. 4885, ad € 79,47; e per il mappale 79, di mq. 5.525, ad € 204,00. Il calcolo della indennità espropriativa va poi effettuato con decorrenza dall'1.9.1986, e a tal fine, considerato il rilevante divario temporale con il 2004, che si riflette anche sul valore degli immobili nel periodo, dovrà procedersi a devalutare il valore degli stessi, anno per anno, come affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 16744 del 27/07/2007, secondo cui “In tema di espropriazione, il diritto all'indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, per cui è a ciascuno di questi momenti che deve essere calcolato il parametro di riferimento…., passibile nel tempo di variazioni dipendenti dallo specifico mercato immobiliare di riferimento. Ne consegue che, se la determinazione monetaria del valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nello sviluppo della occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive cadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione fondata anche sul valore venale del bene, come tale soggetto a variazioni nel tempo. Tuttavia, la diversità tra la data di effettiva valutazione dell'immobile e quella di maturazione del diritto a percepire l'indennizzo per la scadenza dell'annualità di occupazione legittima non rende censurabile la liquidazione di detto indennizzo, ove non si dimostri un apprezzabile divario del valore del bene in tali rispettivi momenti”). A tal fine potrà dunque procedersi a rideterminare il valore venale dei terreni, in relazione alle singole annualità di occupazione, utilizzando lo stesso procedimento utilizzato dal ctu per portare all'anno 2004 il valore dei terreni riscontrati al 2016 (tabella di evoluzione del mercato immobiliare - fonte Nomisma), procedimento che, come si è detto, non è stato contestato dalle parti. Sulla base, pertanto, della tabella allegata alla relazione di ctu, si può così determinare, anno per anno, il valore dei terreni:…- mappale 77….
-mappale 79 valore all'attualità di € 187.242,25: valori dal settembre 1986 a tutto il 1987, di cui mancano i dati in tabella, da ritenersi presuntivamente leggermente inferiori al valore dell'anno 1988, sulla base del trend rilevabile dalla tabella, e quindi € 61.000,00 per l'anno
1986 e € 62.000,00 per l'anno 1987; di poi: valore al 1988 di € 63.385,42
…
12 valore al 1996 di € 103.655,94
valore al 1997 di € 104.919,58
valore al 1998 di € 104.603,67
valore al 1999 di € 111.795,29
valore al 2000 di € 122.257,52
valore al 2001 di € 135.154,12
valore al 2002 di € 145.988,00
valore al 2003 di € 156.413,06
valore al 2004 di € 170.257,39.
Assumendo come invariato negli anni il valore della rendita catastale, le cui variazioni si presentano nel periodo assolutamente irrisorie, l'indennità espropriativa virtuale può dunque così determinarsi, nel corso degli anni: mappale 77…mappale 79: valore al 1986 di € (61.000,00 + 2.040,00): 2 = 31.520,00
…
valore al 1996 di € (103.655,94 + 2.040,00): 2 = 52.847,97
valore al 1997 di € (104.919,58 + 2.040,00): 2 = 53.479,79
valore al 1998 di € (104.603,67 + 2.040,00): 2 = 53.321,83
valore al 1999 di € (111.795,29 + 2.040,00): 2 = 56.917,64
valore al 2000 di € (122.257,52 + 2.040,00): 2 = 62.148,76
valore al 2001 di € (135.154,12 + 2.040,00): 2 = 68.597,06
valore al 2002 di € (145.988,00 + 2.040,00): 2 = 74.014,00
valore al 2003 di € (156.413,06 + 2.040,00): 2 = 79.226,53
valore al 2004 di € (170.257,39 + 2.040,00): 2 = 86.148,69.
La somma delle indennità virtuali di esproprio dei due mappali appare dunque essere la seguente: valore al 1986 di € 29.397,35 + 31.520,00 = € 60.917,35
…
valore al 1996 di € 46.221,72 + 52.847,97 = € 99.069,69
valore al 1997 di € 46.780,35 + 53.479,79 = € 100.260,14
valore al 1998 di € 46.640,69 + 53.321,83 = € 99.962,52
valore al 1999 di € 49.819,97 + 56.917,64 = € 106.737,61
valore al 2000 di € 54.445,13 + 62.148,76 = € 116.593,89
valore al 2001 di € 60.146,47 + 68.597,06 = € 128.743,53
valore al 2002 di € 64.935,93 + 74.014,00 = € 138.949,93
13 valore al 2003 di € 69.544,66 + 79.226,53 = € 148.771,19 valore al 2004 di € 75.664,98 + 86.148,69 = € 161.813,67.
Tali essendo le indennità virtuali di esproprio, è agevole calcolare le indennità di occupazione legittima, dovute, al termine di ogni anno di occupazione, nella misura stabilita dalla Suprema
Corte degli interessi legali sulla indennità espropriativa. La indennità così determinata non andrà poi maggiorata del 70%, come richiesto dalla difesa del in relazione al disposto Pt_1 dell'art. 80 della legge 219/1981 (“Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio
1980, n. 385, maggiorate dal 70%”). Invero, la sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del criterio di stima basato sul valore agricolo medio dei terreni, sicché questo meccanismo riduttivo, richiamato dalla legge n. 385/1980, come ha rilevato più volte la stessa Consulta, "non può avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza", a meno che il rapporto non sia ormai esaurito in modo definitivo (ipotesi non ricorrente nella fattispecie, in cui l'ammontare della indennità è ancora in discussione). Ed allora la determinazione dell'indennità di occupazione dovrà essere compiuta in base all'ultima disposizione della l. n. 219 del 1981, art. 80, stesso comma 6 non inciso dalla pronuncia di incostituzionalità, secondo il quale la determinazione dell'indennità deve essere compiuta in sede giudiziaria con il meccanismo particolare stabilito dalla l. n. 2892 del 1895, artt.12 e 13; in base al quale qualunque sia la tipologia di aree da stimare l'indennità di espropriazione dovuta al proprietario dell'immobile si ottiene calcolando la media del suo valore venale, e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio (così Cass. Sez. UU. n. 2998/2012). E, pertanto, le indennità di occupazione legittima saranno pari, in relazione alle occupazioni dei vari anni, a:
- anno 1986, giorni 122, interessi del 5%, su un valore espropriativo di € 60.917,35 = €
1.018,25;
….
- anno 1996, interessi del 10% su un valore espropriativo di € 99.069,69 = € 9.906,97;
- anno 1997, interessi del 5% su un valore espropriativo di € 100.260,14 = € 5.013,01;
- anno 1998, interessi del 5% su un valore espropriativo di € 99.962,52 = € 4.998,13;
- anno 1999, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 106.737,61 = € 2.668,44;
- anno 2000, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 116.593,89 = € 2.914,85;
- anno 2001, interessi del 3,5% su un valore espropriativo di € 128.743,53 = € 4.506,02;
- anno 2002, interessi del 3% su un valore espropriativo di € 138.949,93 = € 4.168,50;
- anno 2003, interessi del 3% su un valore espropriativo di € 148.771,19 = € 4.463,13;
14 - anno 2004, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 161.813,67 = € 4.045,34.
Per un totale di indennità di occupazione legittima pari ad € 108.499,57” (cfr. Corte d'appello
Napoli sentenza n. 2195/2017, pubblicata in data 19.5.2017 nella procedura di opposizione alla stima relativa alla medesima procedura espropriativa per cui è causa tra e il Parte_5
in senso conforme, seppure con valori diversi legati alla diversa Controparte_1 estensione dei terreni si veda Corte d'appello di Napoli sentenza n. 2177/2017 pubblicata il
18.5.2017).
Questa Corte ritiene di potersi avvalere, per la determinazione del valore del fondo e dell'indennità virtuale di esproprio, senza procedere all'espletamento di una nuova CTU, dei criteri e dei valori analiticamente indicati nella precedente sentenza della Corte d'appello di
Napoli dinanzi citata, determinati dalla Corte all'esito di una CTU espletata nel corso del relativo giudizio, da ritenersi corretti e condivisibili alla luce dei principi di diritto enunciati nelle numerose sentenze della Suprema Corte già citate sopra.
I terreni oggetto del precedente giudizio indicati al mappale 79 (essendo quelli del mappale 77, pure valutati dalla medesima sentenza, di più ridotta estensione), infatti, avevano caratteristiche da ritenersi sostanzialmente equiparabili a quelli per cui è causa, atteso che si trattava di terreni agricoli, iscritti al catasto del medesimo Comune di Giugliano in Campania al foglio 31, p.lla 79 dell'estensione di mq. 5525. Le caratteristiche del fondo e la sua estensione, quindi, considerata anche la vicinanza rispetto al terreno dei ricorrenti sulla base del foglio di riferimento, induce a ritenere congrui i valori indicati nella predetta sentenza per la determinazione dell'indennità, tenuto conto anche della similare estensione del fondo per cui è causa (mq. 6322) e delle fisiologiche oscillazioni di mercato tra un minimo e un massimo.
Riprendendo, quindi, i valori già riportati nella predetta sentenza per il mappale 79 (ritenuto, come detto, equiparabile al fondo per cui è causa), deve ritenersi un valore all'attualità di €
187.242,25 e, quindi, per gli anni di interesse dal 1996 al 2003, tenuto conto della maturata prescrizione, un valore di: € 103.655,94 al 1996; € 104.919,58 al 1997; € 104.603,67 al 1998; €
111.795,29 al 1999; € 122.257,52 al 2000; € 135.154,12 al 2001; € 145.988,00 al 2002 ed €
156.413,06 al 2003.
Assumendo come invariato negli anni il valore della rendita catastale, le cui variazioni si presentano nel periodo assolutamente irrisorie (così come accertato nel precedente di questa
Corte riportato sopra), l'indennità espropriativa virtuale può così determinarsi, nel corso degli anni: valore al 1996 di € (103.655,94 + 2.040,00): 2 = 52.847,97 valore al 1997 di € (104.919,58 + 2.040,00): 2 = 53.479,79
15 valore al 1998 di € (104.603,67 + 2.040,00): 2 = 53.321,83
valore al 1999 di € (111.795,29 + 2.040,00): 2 = 56.917,64
valore al 2000 di € (122.257,52 + 2.040,00): 2 = 62.148,76
valore al 2001 di € (135.154,12 + 2.040,00): 2 = 68.597,06
valore al 2002 di € (145.988,00 + 2.040,00): 2 = 74.014,00
valore al 2003 di € (156.413,06 + 2.040,00): 2 = 79.226,53
Tali essendo le indennità virtuali di esproprio, è agevole calcolare le indennità di occupazione legittima, dovute, al termine di ogni anno di occupazione, nella misura stabilita dalla Suprema
Corte degli interessi legali sulla indennità espropriativa. E, pertanto, le indennità di occupazione legittima saranno pari, in relazione alle occupazioni dei vari anni, a:
- anno 1996, interessi del 10% su un valore espropriativo di € 52.847,97 = € 5.284,79;
- anno 1997, interessi del 5% su un valore espropriativo di € 53.479,79 = € 2.673,98;
- anno 1998, interessi del 5% su un valore espropriativo di € 53.321,83 = € 2.666,09;
- anno 1999, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 56.917,64 = € 1.422,94;
- anno 2000, interessi del 2,5% su un valore espropriativo di € 62.148,76 = € 1.553,71;
- anno 2001, interessi del 3,5% su un valore espropriativo di € 68.597,06 = € 2.400,89;
- anno 2002, interessi del 3% su un valore espropriativo di € 74.014,00 = € 2.220,42;
- anno 2003, interessi del 3% su un valore espropriativo di € 79.226,53 = € 2.376,79; per un'indennità di occupazione legittima complessiva pari ad € 20.599,61.
Sugli importi sopra determinati vanno calcolati gli interessi legali codicistici, con decorrenza dalla maturazione di ciascuna annualità fino al momento del deposito presso la Cassa DD.PP., ovvero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti (vedasi art. 5 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con cui la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in una società per azioni, denominata Controparte_3
e decreto del 5 dicembre 2003 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui
[...]
è stato disposto che il “servizio depositi” che essa gestiva e riguardava anche il deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione fosse affidato al suo dicastero). Infatti, sia dell'indennità che dei relativi interessi non può essere disposto il pagamento diretto ai ricorrenti, ma deve esser disposto il deposito presso tale Cassa (Cass. n. 16258/2002; Cass., S.U., n.
109/1999; Cass., n. 1893/1992, riguardo all'indennità di occupazione;
Cass., n. 5842/1992 e
Cass., n. 10510/1990, riguardo agli interessi).
16 Per quanto concerne la liquidazione delle spese processuali, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte d'appello in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio, ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni
Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) e quindi, visto il parziale accoglimento della domanda e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal , ritiene di compensare per CP_1
2/3 le spese di lite di tutti e quattro i gradi di giudizi tra i sig.ri Parte_1
, e , da un lato, e il Parte_4 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
dall'altro; il restante 1/3 segue, invece, la soccombenza, nella misura indicata in
[...] dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, oltre le sole spese documentate, non presenti nella fattispecie trattandosi di materia esente ex l. 219/1981 e comunque non documentate, tenuto, altresì, conto che la difesa in giudizio è stata svolta per il sig. nei primi tre gradi dall'avv. Persona_1
Luigi Oliverio, il quale ne aveva anche fatto dichiarazione di anticipo chiedendo la distrazione in suo favore, e che, per il presente giudizio di riassunzione si è costituito per i ricorrenti l'avv.
Mariapia Crispo, senza richiesta di distrazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19022 pubblicata il 5.7.2023, introdotto da Parte_1
, e , n.q. di eredi di
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2 Persona_1
nei confronti del in parziale accoglimento della domanda
[...] Controparte_1 originariamente avanzata da , così provvede: Persona_1
1) determina in € 20.599,61 l'indennità di occupazione legittima dei terreni per cui è causa, oltre interessi legali codicistici, con decorrenza dalla maturazione di ciascuna annualità fino al momento del deposito e condanna il al deposito dell'intera somma Controparte_1 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti relative a tutti e quattro i gradi di giudizio e condanna il al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite relative a Controparte_1 tutti i gradi del giudizio, in favore di , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e , n.q. di eredi di , liquidate, per il giudizio di
[...] Parte_2 Persona_1 primo grado, in € 1.400,00 per compensi professionali da distrarsi in favore dell'avv. Luigi
Oliverio, stante la dichiarazione di anticipo;
per il giudizio di secondo grado, in € 1.850,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Oliverio, stante la dichiarazione di anticipo;
per il giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e
17 conclusosi con sentenza n. 19022/2023, in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, anch'essi da distrarre in favore dell'avv. Luigi Oliverio, stante la dichiarazione di anticipo e, per il presente giudizio di rinvio, direttamente in favore della parte ricorrente, in € 1.850,00, oltre per tutti i gradi rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
18