Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1628/2024 R.G., avente ad oggetto: “Mutamento di sesso” e vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqua Parte_1 C.F._1
Manfredi, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente
E PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI LECCE
Convenuto contumace
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 24.09.2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione: Con ricorso depositato in data 08.03.2024 e Parte_2 CP_1
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
esponevano: - che (oggi manifestava, sin dalla Parte_1 Pt_1 Per_1 tenera età, una incongruenza di genere con difficoltà ad accettare le parti femminili del suo corpo e a relazionarsi positivamente con il contesto sociale di riferimento;
- che nel 2021 iniziava un percorso psicologico privato e, nel 2022, un iter medico-psicologico presso il
Centro regionale per la disforia di genere del Policlinico di Bari;
- che a febbraio 2024 avviava anche l'assunzione di Terapia Ormonale Sostitutiva grazie alla quale diminuiva la sua condizione di disagio e i livelli di sofferenza emotiva;
- che viveva a tutti i livelli sociali la sua identità di genere maschile percepita e si mostrava sereno e adeguato alla stessa;
- che il disagio attuale maggiore era dovuto alla mancata corrispondenza dei suoi documenti con l'identità di genere percepita che gli causava difficoltà nella gestione pratica della sua vita quotidiana;
- che anche la Dirigente Medico Responsabile del Centro conveniva sull'urgenza e sull'indifferibilità della modifica anagrafica. Tanto premesso concludevano chiedendo autorizzarsi la rettificazione anagrafica e, per l'effetto, ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile territorialmente competente la rettificazione del sesso da femminile a maschile e il mutamento del nome da ” a Pt_1
. Per_1
1
Controparte_1 All'udienza del 24.09.2024 parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la rettificazione anagrafica di parte ricorrente.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha iniziato nell'ottobre 2022 l'iter di affermazione di genere presso il Centro regionale per la disforia di genere del Policlinico di Bari e nel febbraio 2024, invece, la Terapia ormonale sostitutiva (cfr. relazione del
26.02.2024 e referti visite Neuropsichiatria infantile).
In particolare, nella relazione suddetta, si dà atto sia del disagio psico-sociale patito da a partire dalla tenera età - acuitasi successivamente in età adolescenziale con Per_1 difficoltà ad accettare le parti femminili del suo corpo – a causa della disforia di genere, sia degli effetti positivi sulla rappresentazione del sé grazie proprio al percorso intrapreso.
Attualmente, scrive la dott.ssa – Dirigente Medico Responsabile del Testimone_1
Centro regionale – “la priorità rimane la riassegnazione anagrafica, che consentirebbe a la possibilità di ridurre il disgress in contesti sociali, favorendo una maggiore Per_1 integrazione e partecipazione ad essi, oltre che è auspicabile per aiutarlo a individuare maggiore coerenza a livello identitario”. Ora, alla luce dell'esito delle relazioni e delle relative valutazioni mediche ivi riportate, il
Tribunale reputa sussistenti i presupposti per autorizzare il chiesto mutamento di sesso, avendo la parte richiedente dimostrato l'irreversibile compimento del processo di identificazione con l'altro sesso, emergendo dalle sopra indicate attestazioni la prova “non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere” (Corte cost. n. 185/2017). Il processo di transizione può infatti dirsi compiuto laddove la scelta del mutamento del sesso sia inequivocabile ed irreversibile e quindi non più suscettibile di ripensamenti.
Quindi, alla luce di quanto detto, può ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile di rettificare il sesso e il nome, sostituendo il prenome ” con “ . Pt_1 Per_1
Costituisce, difatti, principio pacifico quello secondo cui la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile può aversi tutte le volte in cui sia stato seguito un percorso serio ed univoco che abbia portato all'acquisizione di una nuova identità di genere, indipendentemente dal fatto che questo percorso sia sfociato in una modificazione dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) o meno, dovendo essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso cui realizzare il percorso di transizione che riguarda una pluralità di aspetti (fisici, ma anche psicologici e comportamentali), non
2 essendo nemmeno necessario “l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari” quando risulti la prova che sia stata comunque acquisita una nuova identità di genere, pur essendo rimasti invariati i caratteri sessuali primari (cfr. C. Cass., sez. I, 20.07.2015, n. 15138; Corte Cost. n. 221/15). Come già rilevato, nel caso di specie, è emerso che parte ricorrente, oltre a percepirsi come appartenente al sesso maschile, in molti contesti sociali viene già riconosciuta come uomo, sicché l'intervento chirurgico è solo un ulteriore elemento del percorso di transizione, ma non risulta necessario per la rettificazione anagrafica. Quanto al nome scelto, non sussistono ragioni ostative per discostarsi da quanto indicato dalla parte, importando riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, la conseguenziale rettificazione del prenome, che non va nemmeno necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, “dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” ( cfr. Cass n. 3877/2020).
Infine, quanto alle spese di lite, non avendo nessuno resistito e trattandosi di giudizio necessitato, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Autorizza la rettificazione anagrafica di nata a [...] il Parte_1 24.07.2006, e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galatina la rettificazione del sesso da “femminile” a “maschile” e il mutamento del prenome da
” a . Pt_1 Per_1
Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile di Galatina.
Lecce, 31.10.2024
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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