Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 335
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'azione proposta

    Il giudice rileva che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata sono state tutte regolarmente notificate. L'opposizione è stata notificata all'ADER solo con la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, rendendo evidente la tardività dell'azione proposta e l'inammissibilità per decorso del termine decadenziale di impugnazione. La mancata opposizione delle cartelle esattoriali nei termini perentori rende non più contestabile l'an debeatur.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 335
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 335
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo