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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7027/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011170854000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190033049813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210009990728000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200029577252000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210026127945000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7027-24 RGR la Ricorrente_1 S.r.l. ricorreva
CONTRO
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza ER L'ANNULLAMENTO in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 03420249011170855/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della Riscossione prov. di Cosenza, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 9.7.2024, per il pagamento, tra altri, del diritto camerale relativo alle annualità 2015, 2018, 2019, dell'importo di euro 919,92, comprensivi di oneri ed interessi, per i seguenti
Eccepiva la Intervenuta prescrizione diritto annuale 2015 Illiceità della duplicazione dei ruoli esattoriali., l'
Illegittimità derivata delle cartelle n. 03420190033049813000, notificata in data 22.11.2019 (diritto camerale anno 2018), e n.034202000029577252000 (diritto camerale anno 2019), notificata in data
1.6.2022. Eccepiva inoltre l'illegittimità cui è in parte qua inficiata l'intimazione di pagamento testé opposta per illegittimità derivata atteso che nulle le cartelle di pagamento di cui infra per mancata notifica dell'avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni presupposto
Si costituiva OG controdeducendo
La causa era decisa all' udienza 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata e cioè le cartelle03420180028650324000, 03420190033049813000, 03420210009990728000, 034202000029577252000,
03420210026127945000 sono state tutte regolarmente notificate come da doc che si allega alla pec della società come si evince anche dalla visura che si allega . Al riguardo si evidenzia, come nonostante le cartelle siano state regolarmente, legittimamente e compiutamente notificate nei termini, l'opposizione è stata notificata all'ADER solo con la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata . Appare evidente, dunque la tardività dell'azione proposta e l'inammissibilità per decorso del termine decadenziale di impugnazione. E la contestazione nel merito delle pretese . D'altra parte, il deposito della documentazione del resistente , con le notifiche perfezionate in capo alla controparte e\o a soggetti conviventi evidenzia che parte opponente sapeva dell'esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto sin dai tempi della notifica delle cartelle esattoriali ( sono state depositate ricevute di notificazione). La prova circa la regolare notifica della cartella di pagamento e degli atti successivi travolge inevitabilmente qualsiasi altra eccezione, sia relativa alla regolarità formale della cartella che alla fondatezza o meno della pretesa creditoria ad essa sottesa, che avrebbe dovuto essere proposta nel corso di un tempestivo giudizio di opposizione. La mancata opposizione delle cartelle esattoriali nei termini perentori rende non più contestabile l'an debeatur, posto il “passaggio in giudicato” della stessa, cristallizzando la pretesa creditoria. Inoltre non sono stati impugnati dal ricorrente nessuno degli atti successivi ed interruttivi della prescrizione, notificatigli.
Pertanto il ricorso è infondato e va respinto
La definizione sostanzialmente in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7027/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011170854000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190033049813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210009990728000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200029577252000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210026127945000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7027-24 RGR la Ricorrente_1 S.r.l. ricorreva
CONTRO
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza ER L'ANNULLAMENTO in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 03420249011170855/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della Riscossione prov. di Cosenza, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 9.7.2024, per il pagamento, tra altri, del diritto camerale relativo alle annualità 2015, 2018, 2019, dell'importo di euro 919,92, comprensivi di oneri ed interessi, per i seguenti
Eccepiva la Intervenuta prescrizione diritto annuale 2015 Illiceità della duplicazione dei ruoli esattoriali., l'
Illegittimità derivata delle cartelle n. 03420190033049813000, notificata in data 22.11.2019 (diritto camerale anno 2018), e n.034202000029577252000 (diritto camerale anno 2019), notificata in data
1.6.2022. Eccepiva inoltre l'illegittimità cui è in parte qua inficiata l'intimazione di pagamento testé opposta per illegittimità derivata atteso che nulle le cartelle di pagamento di cui infra per mancata notifica dell'avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni presupposto
Si costituiva OG controdeducendo
La causa era decisa all' udienza 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata e cioè le cartelle03420180028650324000, 03420190033049813000, 03420210009990728000, 034202000029577252000,
03420210026127945000 sono state tutte regolarmente notificate come da doc che si allega alla pec della società come si evince anche dalla visura che si allega . Al riguardo si evidenzia, come nonostante le cartelle siano state regolarmente, legittimamente e compiutamente notificate nei termini, l'opposizione è stata notificata all'ADER solo con la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata . Appare evidente, dunque la tardività dell'azione proposta e l'inammissibilità per decorso del termine decadenziale di impugnazione. E la contestazione nel merito delle pretese . D'altra parte, il deposito della documentazione del resistente , con le notifiche perfezionate in capo alla controparte e\o a soggetti conviventi evidenzia che parte opponente sapeva dell'esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto sin dai tempi della notifica delle cartelle esattoriali ( sono state depositate ricevute di notificazione). La prova circa la regolare notifica della cartella di pagamento e degli atti successivi travolge inevitabilmente qualsiasi altra eccezione, sia relativa alla regolarità formale della cartella che alla fondatezza o meno della pretesa creditoria ad essa sottesa, che avrebbe dovuto essere proposta nel corso di un tempestivo giudizio di opposizione. La mancata opposizione delle cartelle esattoriali nei termini perentori rende non più contestabile l'an debeatur, posto il “passaggio in giudicato” della stessa, cristallizzando la pretesa creditoria. Inoltre non sono stati impugnati dal ricorrente nessuno degli atti successivi ed interruttivi della prescrizione, notificatigli.
Pertanto il ricorso è infondato e va respinto
La definizione sostanzialmente in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate