CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RD RA, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza in data 10/6/2024 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguenziale statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 10/6/2024, il Tribunale di Taranto, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di RD RA, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 452 bis, 452 quater cod. pen, e 7 e 8 D. Lgs. n. 4/12, contestati ai capi B), C) e D) della preliminare rubrica perché, in concorso con altri, negli anni 2022 e 2023, aveva realizzato, a fini commerciali, la pesca abusiva di tonnellate della specie marina Penale Sent. Sez. 3 Num. 831 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 29/10/2024 oloturia asportate illecitamente dai fondali marini così cagionando un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l'alterazione grave ed irreversibile del loro ecosistema, confermando la misura della custodia in carcere applicata in relazione al reati di disastro ambientale, "previo assorbimento nello stesso del delitto di inquinamento ambientale", dal GIP del Tribunale di Taranto in data 5/4/2024. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per NE RA RD, a mezzo del difensore di fiducia, il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotizzato concorso morale nel reato di disastro ambientale. La difesa assume che dall'attività captativa non emergeva che le richieste di RD ai fornitori tarantini di oloturie avessero innescato l'attività di pesca abusiva, risultando invece che CH LI, LI e IO potevano contare su pescatori di frodo che quotidianamente erano impegnati nell'asportazione di quintali di oloturie e su canali di vendita degli echinodermi del tutto autonomi rispetto al ricorrente per concludere che RA RD, e il di lui figlio LU, non avevano fornito alcun contributo alla verificazione dell'evento lesivo. Si aggiunge, poi, che le conversazioni intercettate smentivano l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni accusatorie di CH LI, CC e IT, dal Tribunale valorizzate per dimostrare il contributo causale arrecato "dai RD" in termini di rafforzamento del proposito delittuoso degli esecutori materiali del reato e ciò in quanto: dopo che i rapporti del "gruppo tarantino" con "i RD" si erano interrotti, i "sodali CH, IO e LI" avevano proseguito l'attività di raccolta delle oloturie intensificando i contatti con gli altri acquirenti, primo fra tutti In Binhuang;
anche prima dell'interruzione dei rapporti, comunque, "CH, LI e IO", contrariati per le continue lamentale "dei RD" per la qualità e il livello di pulizia delle oloturie, avevano manifestato l'intenzione di individuare acquirenti meno esigenti dei predetti. Si sostiene, infine, che: era rimasta "sguarnita di motivazione" la richiesta difensiva di sussumere la condotta ascritta a RD nel delitto di ricettazione;
non erano stati acquisiti dati certi in ordine "alle misurazioni e alla quantificazione di un danno certo e concreto che le vicende oggetto del procedimento penale de quo abbiano potuto cagionare". Con il secondo motivo, si denunciano il vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione dei reati e la violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'attualità del pericolo. Si sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in una "intollerabile" sovrapposizione fra "l'astratta possibilità" e il concreto 2 pericolo di reiterazione criminosa. Si assume che il "mero richiamo al sequestro del 2023" fatto del Tribunale non poteva assumere rilevanza in quanto l'utilizzo di un'autovettura intestato a RA RD da parte del figlio IG per la consegna al vettore di una partita di oloturie non consentiva di desumere il coinvolgimento del primo negli affari illeciti del secondo e, comunque, non era indicativo dell'esistenza di un'organizzazione e di una rete di contatti in grado di permettere la reiterazione dei reati. Si contesta, ancora, il giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive rilevando che il diniego all'applicazione degli arresti domiciliari del Tribunale distrettuale non teneva conto del fatto che la commercializzazione transnazionale delle oloturie esigeva "contatti diretti e continui con i soggetti deputati al trasporto" che la misura meno afflittiva non avrebbe consentito di assicurare, così da risultare idonea a scongiurare la reiterazione di reati della stessa specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va chiarito che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per NE, "il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001)" ( Sez. 3, n. 29361 del 5/6/2018,Fall). 2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso si concretizza in censure che esulano dal controllo di legittimità, in quanto propongono una differente valutazione dei dati probatori, funzionale ad accreditare una diversa e meno grave ricostruzione dei fatti, che, comunque, appare anche manifestamente infondata, in quanto smentita dagli indizi valorizzati nell'ordinanza impugnata e contrastante con consolidati principi giurisprudenziali. 3. Quanto alla censurata motivazione spesa dal Tribunale in tema di gravità indiziaria per l'ipotesi di concorso morale nel delitto di disastro ambientale, si rileva che gli argomenti esposti con motivazione diffusa, logica e coerente rispetto alle emergenze indiziarie scrutinate nel merito, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per 3 affermare l'ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie ritenuta nel provvedimento del 5/4/2024. Il Tribunale ha sul punto argomentato valorizzando la ininterrotta continuità dell'iter criminis, disvelata dalle intercettazioni telefoniche, che dimostrano che RA RD, e il di lui figlio IG, rappresentavano il principale canale di commercializzazione delle oloturie che i pescatori tarantini facenti capo all'associazione composta da CH LI, IO e LI e a CH IG asportavano illegalmente dai fondali marini, e dando ampio risalto alle dichiarazioni rese da CH LI, che aveva dichiarato che la raccolta degli echinodermi era iniziata nel 2021 "a fronte della specifica richiesta" "dei RD", che gli avevano assicurato che avrebbero comprato quegli animali pagando un prezzo che avrebbe garantito margini di profitto notevoli, e di IT LE, che aveva dichiarato che dal 2021 e sino al 2023 aveva effettuato in media due viaggi a settimana per trasportare, ogni volta, 15/18 chili di oloturie, per conto di CH IG, "ai RD", consegnandole "più spesso al padre, qualche volta al figlio". Il Tribunale, ancora, ha sottolineato come RD RA "interveniva esplicitamente presso i fornitori tarantini per incitarli a procurare sempre maggiori quantità di prodotto invitandoli a intensificare la pesca ingaggiando altri sommozzatori". 4. Inoltre, a confutazione dell'argomento difensivo circa la non attendibilità delle dichiarazioni di IT e CH LI, va osservato che i dialoghi oggetto di intercettazioni riportati nel provvedimento impugnato rivelano che la pesca illegale in tanto aveva luogo in quanto CH LI e i suoi sodali e CH IG avevano la certezza, in forza degli accordi intercorsi, di poter contare sulla disponibilità di RD RA e del figlio IG ad acquistare i prodotti pescati, purché aventi le dimensioni concordate. L'importanza che IG e RA RD avevano per i pescatori e gli intermediari è dimostrata da due telefonate, successive al sequestro, avvenuto a Bari il 9/3/2022, di un TIR della Zaf Frigo Trans che trasportava kg.
3.700 di oloturie che RA e IG RD avevano affidato al vettore per il trasporto in Grecia. A seguito del sequestro, RA e IG RD smisero di acquistare le decine di chili, se non quintali, di oloturie che venivano loro offerte dall'associazione di IE LI o da IE IG. La decisione determinò immediatamente la sospensione o comunque una forte riduzione dell'attività di pesca. Tant'è che, il 12/3/2022, venne intercettata una conversazione fra RD RA e LI nel corso della quale il secondo chiese al primo se "potesse fare uscire le barche" e, alla risposta negativa, ribatté: " E quando dobbiamo lavorare?" ( RIT 11/2022 n. 1944 del 12/3/2022, riportata a pag. 114 dell'ordinanza). Il 10/5/2022, ancora, LI invitò il pescatore 4 TO NO ad aspettare, prima di prendere il mare, che Binhuang 3in, rimasto l'unico compratore delle oloturie conferite all'associazione dopo l'interruzione dei rapporti commerciali con RA e IG RD, confermasse l'interesse ad acquistare il pescato. Ebbene, prima del 9/3/2022, giorno del sequestro del TIR, tale esigenza non sussisteva in quanto RA e IG RD rappresentavano un canale sicuro di smaltimento degli echinodermi pescati. 5. RA RD e il figlio, quindi, sono stati correttamente individuati quali i principali artefici del disastro ambientale contestato in quanto fu la proposta da loro formulata nel 2021 a far sorgere nei pescatori che facevano capo a CH, IO e LI il proposito di dedicarsi alla raccolta delle oloturie e fu l'accordo concluso con i predetti intermediari e con CH IG a fare sì che la pesca di frodo continuasse nei due anni successivi. La qualificazione della loro condotta in termini di concorso nel reato di disastro ambientale, in quanto determinatori e comunque istigatori della risoluzione che portò numerosi pescatori a dedicarsi con continuità alla pesca illegale delle oloturie trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, anche risalente, che giustifica la responsabilità concorsuale del determinatore con l'abbrivio dato alla serie causale che ha portato alla consumazione del delitto ( Sez. 4, n. 38107, del 17/9/2010, Tola, rv. 248406; Sez. 1, n. 12595 del 1/12/1998, Priebke, in motivazione) e quella dell'istigatore con il contributo psichico volto a rendere più saldo e maggiormente concreto il proposito delittuoso dell'esecutore (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 01 relativa alla promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri;
conf. Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, Arcella, Rv. 205408; in senso conforme v. Sez. 5, n. 15100 del 07/03/2002, Messina, Rv. 221176 nonché, di recente, Sez. 2, n. 30788 del 16/09/2020, Zaccheroni, Rv. 279912, non mass. sul punto). 6. I quantitativi di prodotto acquistati mensilmente e la genericità delle censure difensive in ordine ai danni arrecati da una pesca così intensiva degli echinodermi, a fronte della logica e articolata motivazione offerta sul punto dal Tribunale, consentono di disattendere tutti gli ulteriori motivi volti a denunciare il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di disastro ambientale. 7. In punto di censurata attualità e concretezza delle divisate esigenze cautelari (ritenute nel massimo grado), il Tribunale ha argomentato traendo convincimento dalla spregiudicatezza e pervicacia criminale di RA e IG RD, i quali, nonostante il sequestro del 9/3/2023, mantennero i rapporti con gli importatori esteri e con i pescatori tarantini continuando a commercializzare le oloturie. Tale conclusione è tratta dal Tribunale: • 5 da due intercettazioni, una relativa a una conversazione del 13/3/2022 e l'altra del 26/3/2022, dalle quali emerge che RA RD, dopo il sequestro del TIR, era alla ricerca di "un altro posto garbato per continuare a lavorare"; dal sequestro il 13/12/2023 di kg. 286,50 di oloturie che erano state trasportate da IG RD utilizzando l'auto intestata al padre;
dalle dichiarazioni di IT che ha sostenuto che, dal 2021 e "fino al 2023', aveva trasportato, per conto di CH IG, le oloturie raccolte dai pescatori tarantini a Bari consegnandole "ai RD". Tale processo inferenziale si sottrae alle generiche censure difensive risultando le premesse che lo fondano, attesa anche la stretta collaborazione fra padre e figlio disvelate dalle telefonate intercettate e dalle chiamate in correità, idonee a sorreggere la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, ossia che RA RD, con il concorso del figlio IG, dopo aver trovato un "posto garbato" aveva ripreso a commercializzare le oloturie nonostante il sequestro del marzo 2022. 8. Il giudizio prognostico formulato dal Tribunale distrettuale è, quindi, fondato su una pluralità di elementi, attinenti alle modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell'indagato, che, in quanto valutati sulla base di criteri logici, lineari e massime di esperienza condivise, danno origine a un apparato motivazionale del tutto simile, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede. 9. Tale motivazione risulta in linea con i principi enunciati in tema di misure cautelari da questa Corte che è ormai ferma nel ritenere che il requisito della "concretezza" riguardi l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa ricadere nel delitto mentre l'attualità del pericolo non vada equiparata all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma stia, invece, a indicare la probabilità di una prossima ricaduta nel delitto cui si perviene tramite una valutazione prognostica fondata su elementi concreti desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità esecutive del fatto reato, sia dalla disamina delle sue condizioni di vita ( Sez. 4, n. 29361 del 5/6/2018, Fall Baye;
Sez. 2, n. 11511 del 09/03/ 2017, n. 11511,Verga,Rv. 269684; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 4, n. 32993 del 11/7/2024, Ricci). 10. A pagina 176 dell'ordinanza, infine, "la spregiudicatezza, l'avidità e la capacità a delinquere dell'indagato" e la possibilità di mantenere i contatti con soggetti coinvolti a vario titolo nel circuito del commercio e traffico internazionale di oloturie avvalendosi dei mezzi di comunicazione vengono valorizzati dal Tribunale per giustificare l'inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere a impedire la reiterazione dei reati della stessa specie. 6 Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a formulare una differente valutazione, ossia che la commercializzazione delle oloturie necessiti di "contatti diretti e continui" che gli arresti domiciliari sarebbero in grado di impedire, che risulta smentita dagli indizi compendiati nell'ordinanza impugnata. Il motivo di ricorso che insiste per un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari in tema di scelta della misura è, dunque, manifestamente infondato. 11. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità, in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguenziale statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 10/6/2024, il Tribunale di Taranto, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di RD RA, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 452 bis, 452 quater cod. pen, e 7 e 8 D. Lgs. n. 4/12, contestati ai capi B), C) e D) della preliminare rubrica perché, in concorso con altri, negli anni 2022 e 2023, aveva realizzato, a fini commerciali, la pesca abusiva di tonnellate della specie marina Penale Sent. Sez. 3 Num. 831 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 29/10/2024 oloturia asportate illecitamente dai fondali marini così cagionando un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l'alterazione grave ed irreversibile del loro ecosistema, confermando la misura della custodia in carcere applicata in relazione al reati di disastro ambientale, "previo assorbimento nello stesso del delitto di inquinamento ambientale", dal GIP del Tribunale di Taranto in data 5/4/2024. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per NE RA RD, a mezzo del difensore di fiducia, il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotizzato concorso morale nel reato di disastro ambientale. La difesa assume che dall'attività captativa non emergeva che le richieste di RD ai fornitori tarantini di oloturie avessero innescato l'attività di pesca abusiva, risultando invece che CH LI, LI e IO potevano contare su pescatori di frodo che quotidianamente erano impegnati nell'asportazione di quintali di oloturie e su canali di vendita degli echinodermi del tutto autonomi rispetto al ricorrente per concludere che RA RD, e il di lui figlio LU, non avevano fornito alcun contributo alla verificazione dell'evento lesivo. Si aggiunge, poi, che le conversazioni intercettate smentivano l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni accusatorie di CH LI, CC e IT, dal Tribunale valorizzate per dimostrare il contributo causale arrecato "dai RD" in termini di rafforzamento del proposito delittuoso degli esecutori materiali del reato e ciò in quanto: dopo che i rapporti del "gruppo tarantino" con "i RD" si erano interrotti, i "sodali CH, IO e LI" avevano proseguito l'attività di raccolta delle oloturie intensificando i contatti con gli altri acquirenti, primo fra tutti In Binhuang;
anche prima dell'interruzione dei rapporti, comunque, "CH, LI e IO", contrariati per le continue lamentale "dei RD" per la qualità e il livello di pulizia delle oloturie, avevano manifestato l'intenzione di individuare acquirenti meno esigenti dei predetti. Si sostiene, infine, che: era rimasta "sguarnita di motivazione" la richiesta difensiva di sussumere la condotta ascritta a RD nel delitto di ricettazione;
non erano stati acquisiti dati certi in ordine "alle misurazioni e alla quantificazione di un danno certo e concreto che le vicende oggetto del procedimento penale de quo abbiano potuto cagionare". Con il secondo motivo, si denunciano il vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione dei reati e la violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'attualità del pericolo. Si sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in una "intollerabile" sovrapposizione fra "l'astratta possibilità" e il concreto 2 pericolo di reiterazione criminosa. Si assume che il "mero richiamo al sequestro del 2023" fatto del Tribunale non poteva assumere rilevanza in quanto l'utilizzo di un'autovettura intestato a RA RD da parte del figlio IG per la consegna al vettore di una partita di oloturie non consentiva di desumere il coinvolgimento del primo negli affari illeciti del secondo e, comunque, non era indicativo dell'esistenza di un'organizzazione e di una rete di contatti in grado di permettere la reiterazione dei reati. Si contesta, ancora, il giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive rilevando che il diniego all'applicazione degli arresti domiciliari del Tribunale distrettuale non teneva conto del fatto che la commercializzazione transnazionale delle oloturie esigeva "contatti diretti e continui con i soggetti deputati al trasporto" che la misura meno afflittiva non avrebbe consentito di assicurare, così da risultare idonea a scongiurare la reiterazione di reati della stessa specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va chiarito che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per NE, "il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001)" ( Sez. 3, n. 29361 del 5/6/2018,Fall). 2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso si concretizza in censure che esulano dal controllo di legittimità, in quanto propongono una differente valutazione dei dati probatori, funzionale ad accreditare una diversa e meno grave ricostruzione dei fatti, che, comunque, appare anche manifestamente infondata, in quanto smentita dagli indizi valorizzati nell'ordinanza impugnata e contrastante con consolidati principi giurisprudenziali. 3. Quanto alla censurata motivazione spesa dal Tribunale in tema di gravità indiziaria per l'ipotesi di concorso morale nel delitto di disastro ambientale, si rileva che gli argomenti esposti con motivazione diffusa, logica e coerente rispetto alle emergenze indiziarie scrutinate nel merito, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per 3 affermare l'ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie ritenuta nel provvedimento del 5/4/2024. Il Tribunale ha sul punto argomentato valorizzando la ininterrotta continuità dell'iter criminis, disvelata dalle intercettazioni telefoniche, che dimostrano che RA RD, e il di lui figlio IG, rappresentavano il principale canale di commercializzazione delle oloturie che i pescatori tarantini facenti capo all'associazione composta da CH LI, IO e LI e a CH IG asportavano illegalmente dai fondali marini, e dando ampio risalto alle dichiarazioni rese da CH LI, che aveva dichiarato che la raccolta degli echinodermi era iniziata nel 2021 "a fronte della specifica richiesta" "dei RD", che gli avevano assicurato che avrebbero comprato quegli animali pagando un prezzo che avrebbe garantito margini di profitto notevoli, e di IT LE, che aveva dichiarato che dal 2021 e sino al 2023 aveva effettuato in media due viaggi a settimana per trasportare, ogni volta, 15/18 chili di oloturie, per conto di CH IG, "ai RD", consegnandole "più spesso al padre, qualche volta al figlio". Il Tribunale, ancora, ha sottolineato come RD RA "interveniva esplicitamente presso i fornitori tarantini per incitarli a procurare sempre maggiori quantità di prodotto invitandoli a intensificare la pesca ingaggiando altri sommozzatori". 4. Inoltre, a confutazione dell'argomento difensivo circa la non attendibilità delle dichiarazioni di IT e CH LI, va osservato che i dialoghi oggetto di intercettazioni riportati nel provvedimento impugnato rivelano che la pesca illegale in tanto aveva luogo in quanto CH LI e i suoi sodali e CH IG avevano la certezza, in forza degli accordi intercorsi, di poter contare sulla disponibilità di RD RA e del figlio IG ad acquistare i prodotti pescati, purché aventi le dimensioni concordate. L'importanza che IG e RA RD avevano per i pescatori e gli intermediari è dimostrata da due telefonate, successive al sequestro, avvenuto a Bari il 9/3/2022, di un TIR della Zaf Frigo Trans che trasportava kg.
3.700 di oloturie che RA e IG RD avevano affidato al vettore per il trasporto in Grecia. A seguito del sequestro, RA e IG RD smisero di acquistare le decine di chili, se non quintali, di oloturie che venivano loro offerte dall'associazione di IE LI o da IE IG. La decisione determinò immediatamente la sospensione o comunque una forte riduzione dell'attività di pesca. Tant'è che, il 12/3/2022, venne intercettata una conversazione fra RD RA e LI nel corso della quale il secondo chiese al primo se "potesse fare uscire le barche" e, alla risposta negativa, ribatté: " E quando dobbiamo lavorare?" ( RIT 11/2022 n. 1944 del 12/3/2022, riportata a pag. 114 dell'ordinanza). Il 10/5/2022, ancora, LI invitò il pescatore 4 TO NO ad aspettare, prima di prendere il mare, che Binhuang 3in, rimasto l'unico compratore delle oloturie conferite all'associazione dopo l'interruzione dei rapporti commerciali con RA e IG RD, confermasse l'interesse ad acquistare il pescato. Ebbene, prima del 9/3/2022, giorno del sequestro del TIR, tale esigenza non sussisteva in quanto RA e IG RD rappresentavano un canale sicuro di smaltimento degli echinodermi pescati. 5. RA RD e il figlio, quindi, sono stati correttamente individuati quali i principali artefici del disastro ambientale contestato in quanto fu la proposta da loro formulata nel 2021 a far sorgere nei pescatori che facevano capo a CH, IO e LI il proposito di dedicarsi alla raccolta delle oloturie e fu l'accordo concluso con i predetti intermediari e con CH IG a fare sì che la pesca di frodo continuasse nei due anni successivi. La qualificazione della loro condotta in termini di concorso nel reato di disastro ambientale, in quanto determinatori e comunque istigatori della risoluzione che portò numerosi pescatori a dedicarsi con continuità alla pesca illegale delle oloturie trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, anche risalente, che giustifica la responsabilità concorsuale del determinatore con l'abbrivio dato alla serie causale che ha portato alla consumazione del delitto ( Sez. 4, n. 38107, del 17/9/2010, Tola, rv. 248406; Sez. 1, n. 12595 del 1/12/1998, Priebke, in motivazione) e quella dell'istigatore con il contributo psichico volto a rendere più saldo e maggiormente concreto il proposito delittuoso dell'esecutore (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 - 01 relativa alla promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri;
conf. Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, Arcella, Rv. 205408; in senso conforme v. Sez. 5, n. 15100 del 07/03/2002, Messina, Rv. 221176 nonché, di recente, Sez. 2, n. 30788 del 16/09/2020, Zaccheroni, Rv. 279912, non mass. sul punto). 6. I quantitativi di prodotto acquistati mensilmente e la genericità delle censure difensive in ordine ai danni arrecati da una pesca così intensiva degli echinodermi, a fronte della logica e articolata motivazione offerta sul punto dal Tribunale, consentono di disattendere tutti gli ulteriori motivi volti a denunciare il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di disastro ambientale. 7. In punto di censurata attualità e concretezza delle divisate esigenze cautelari (ritenute nel massimo grado), il Tribunale ha argomentato traendo convincimento dalla spregiudicatezza e pervicacia criminale di RA e IG RD, i quali, nonostante il sequestro del 9/3/2023, mantennero i rapporti con gli importatori esteri e con i pescatori tarantini continuando a commercializzare le oloturie. Tale conclusione è tratta dal Tribunale: • 5 da due intercettazioni, una relativa a una conversazione del 13/3/2022 e l'altra del 26/3/2022, dalle quali emerge che RA RD, dopo il sequestro del TIR, era alla ricerca di "un altro posto garbato per continuare a lavorare"; dal sequestro il 13/12/2023 di kg. 286,50 di oloturie che erano state trasportate da IG RD utilizzando l'auto intestata al padre;
dalle dichiarazioni di IT che ha sostenuto che, dal 2021 e "fino al 2023', aveva trasportato, per conto di CH IG, le oloturie raccolte dai pescatori tarantini a Bari consegnandole "ai RD". Tale processo inferenziale si sottrae alle generiche censure difensive risultando le premesse che lo fondano, attesa anche la stretta collaborazione fra padre e figlio disvelate dalle telefonate intercettate e dalle chiamate in correità, idonee a sorreggere la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, ossia che RA RD, con il concorso del figlio IG, dopo aver trovato un "posto garbato" aveva ripreso a commercializzare le oloturie nonostante il sequestro del marzo 2022. 8. Il giudizio prognostico formulato dal Tribunale distrettuale è, quindi, fondato su una pluralità di elementi, attinenti alle modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell'indagato, che, in quanto valutati sulla base di criteri logici, lineari e massime di esperienza condivise, danno origine a un apparato motivazionale del tutto simile, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede. 9. Tale motivazione risulta in linea con i principi enunciati in tema di misure cautelari da questa Corte che è ormai ferma nel ritenere che il requisito della "concretezza" riguardi l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa ricadere nel delitto mentre l'attualità del pericolo non vada equiparata all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma stia, invece, a indicare la probabilità di una prossima ricaduta nel delitto cui si perviene tramite una valutazione prognostica fondata su elementi concreti desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità esecutive del fatto reato, sia dalla disamina delle sue condizioni di vita ( Sez. 4, n. 29361 del 5/6/2018, Fall Baye;
Sez. 2, n. 11511 del 09/03/ 2017, n. 11511,Verga,Rv. 269684; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 4, n. 32993 del 11/7/2024, Ricci). 10. A pagina 176 dell'ordinanza, infine, "la spregiudicatezza, l'avidità e la capacità a delinquere dell'indagato" e la possibilità di mantenere i contatti con soggetti coinvolti a vario titolo nel circuito del commercio e traffico internazionale di oloturie avvalendosi dei mezzi di comunicazione vengono valorizzati dal Tribunale per giustificare l'inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere a impedire la reiterazione dei reati della stessa specie. 6 Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a formulare una differente valutazione, ossia che la commercializzazione delle oloturie necessiti di "contatti diretti e continui" che gli arresti domiciliari sarebbero in grado di impedire, che risulta smentita dagli indizi compendiati nell'ordinanza impugnata. Il motivo di ricorso che insiste per un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari in tema di scelta della misura è, dunque, manifestamente infondato. 11. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità, in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/10/2024