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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 76/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 76/2022 R.A.C.L., promossa da
(P.VA ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sergio
Tocco, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di opposizione a precetto,
ricorrente in opposizione contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. Damiano Arra, dell'avv. Marzia Sotgia e dell'avv. Giampaolo Pilia, i quali lo rappresentano, sia congiuntamente che disgiuntamente, per delega in calce all'atto di precetto, resistente opposto
e contro
(P.VA / c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_2
Milano, Via Roberto Lepetit n.8/10, terza chiamata contumace
Oggetto: materia lavoro – pagamento differenze retributive – opposizione a precetto basato su diffida
Con accertativa di .
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 La (d'ora in poi ) ha proposto opposizione contro Parte_1 Parte_1
l'atto di precetto con cui le intimava il pagamento della complessiva somma di euro CP_1
8.514,02, richiesta in esecuzione della diffida accertativa n. NU00000/2021-681 del 21.12.2021, emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Nuoro (doc. 1 opponente).
L'atto di precetto opposto intimava alla Cooperativa il pagamento di quanto sopra quale obbligata in solido della indicata nella diffida accertativa come datore di lavoro di CP_2 CP_1
La opponente ha dedotto che la diffida era stata emessa erroneamente sul presupposto che il contratto di appalto per la fornitura di servizi in outsourcing, intercorso tra la e la società Parte_1 CP_2
sarebbe stato stipulato in violazione della disciplina in materia di somministrazione di lavoro, in assenza delle autorizzazioni previste ex lege. Non era dato comprendere sulla base di quali
Con accertamenti aveva ritenuto invalido il contratto d'appalto e accertata l'omissione retributiva e contributiva della CP_2
Inoltre, le prestazioni di lavoro rese dal lavoratore in favore della Cooperativa non potevano essere inquadrate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato atteso che lo stesso aveva sempre risposto del proprio operato esclusivamente alla Un eventuale rapporto di lavoro subordinato verso la CP_2
Cooperativa doveva essere accertato giudizialmente.
Ancora, il lavoratore era stato correttamente inquadrato dalla nel livello C del CCNL CP_2
applicato.
In ogni caso, nell'ipotesi di condanna della al pagamento delle somme di cui alla diffida, Parte_1
ha chiesto di essere tenuta indenne dalla CP_2
Con Si è costituito in giudizio deducendo la correttezza dell'operato di e la debenza delle CP_1
somme indicate nella diffida.
Il rapporto di lavoro, al di là del dato formale, si era svolto con la sin dal 2015 e Parte_1
l'assunzione da parte di società terze era stata imposta dalla stessa nel corso degli anni. Ha Parte_1
chiesto il rigetto del ricorso.
E' stata chiamata in causa la società chiamata in manleva dalla Cooperativa;
la società CP_2
regolarmente convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con sole prove documentali.
***
L'opposizione deve essere rigettata per quanto segue.
Sull'efficacia esecutiva della diffida accertativa.
Parte opponente contesta che la diffida possa costituire valido titolo esecutivo da porre a base del precetto.
pagina 2 di 7 La difesa non è fondata.
L'art. 12 comma 2 D. Lgs. n. 124/2004 prevede che “Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”.
Il comma 3 prevede “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo”.
Ora, nel caso di specie la Cooperativa non ha mai impugnato la diffida accertativa atteso che il ricorso al Comitato Regionale è stato promosso contro il verbale unico di accertamento n. 2020004044 del 31 agosto 2020 notificato in data 19 febbraio 2021. Detto ricorso è datato 10 marzo 2021 mentre la diffida accertativa è del 21 dicembre 2021.
La diffida ha, quindi, acquisito efficacia di titolo esecutivo perché non opposta nel termine di 30 giorni.
Inoltre, parte resistente ha dato prova della notifica della diffida accertativa - quale titolo esecutivo - unitamente all'atto di precetto oggi opposto.
Tuttavia, la diffida che acquisisce efficacia di titolo esecutivo non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato.
La Cooperativa, quindi, poteva validamente proporre la presente opposizione ma la diffida costituisce, comunque, titolo esecutivo pienamente efficace da porre a base del precetto.
La difesa sul punto è infondata.
Sul merito.
Sulla solidarietà passiva.
Parte opponente deduce che la diffida sia stata emessa sull'erroneo presupposto che il contratto di appalto per la fornitura di servizi in outsourcing tra la Cooperativa e la fosse invalido, perché CP_2
emesso in violazione della disciplina in materia di somministrazione del lavoro.
I lavoratori sarebbero stati, invece, correttamente impiegati dalla quale effettivo datore di CP_2
lavoro, ragione per la quale la Cooperativa sarebbe oggi estranea a qualunque onere di pagamento della retribuzione.
L'assunto non è fondato per i seguenti motivi.
pagina 3 di 7 1) La diffida accertativa ingiunge alla Cooperativa il pagamento di somme a titolo di retribuzione nei confronti di “in via solidale”, senza mai fare riferimento al Verbale di accertamento del CP_1
31 agosto 2020 e agli accertamenti ivi operati.
Dette operazioni di verifica sono richiamate nel presente giudizio solo ad opera di parte opponente ma la contestazione è assolutamente generica, basti pensare che la Cooperativa non ha indicato neppure gli estremi del Verbale di accertamento né lo ha prodotto in causa.
L'unico riferimento si trae dal doc. 3, ricorso al Comitato Regionale, in cui il Verbale opposto non è
(ancora una volta) neppure allegato.
Questo Tribunale ritiene, quindi, che ogni contestazione sul punto sia generica e non supportata neppure dalla necessaria documentazione di riferimento.
2) Nell'ambito dei contratti di somministrazione di lavoro - quale quello di causa - l'art. 35 del Dlgs
81/2015 prevede (comma 2) “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Disposizione che sul piano esecutivo è in linea con la previsione dell'art. 12, comma 1 del Dlgs
124/2004, relativo alla diffida accertativa, secondo cui “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”.
Per quanto sopra, indipendentemente dalla validità o meno del contratto di appalto tra la e Parte_1
la la società opponente - quale utilizzatore dei lavoratori - è obbligata per legge ed in solido CP_2
per eventuali oneri retributivi e contributivi a cui il datore di lavoro (formale) non abbia fatto fronte.
Con Ed infatti, diffida la Cooperativa come “obbligato solidale”, indicando come datore di lavoro ancora la . CP_2
Ne deriva l'assoluta irrilevanza nel giudizio de quo dei richiami operati alle cause pendenti davanti al
Tribunale di Roma e di Nuoro che riguardano la validità del rapporto contrattuale di somministrazione intercorso tra la e la rapporto che in alcun modo può limitare la tutela del Parte_1 CP_2
lavoratore impiegato.
D'altronde, la previsione della solidarietà tra il datore di lavoro ed il soggetto utilizzatore in merito al trattamento contributivo e retributivo del lavoratore trova la sua ratio nell'esigenza di maggior tutela pagina 4 di 7 del lavoratore stesso, che può indifferentemente rivolgersi a ciascuno dei suddetti soggetti pur di soddisfare il proprio credito.
Per quanto sopra, la difesa della che si oppone al precetto deducendo la piena validità del Parte_1 contratto di somministrazione è irrilevante sia rispetto all'efficacia della diffida che alla sua posizione di debitore solidale.
Sui crediti vantati dal lavoratore.
Con riferimento all'inquadramento professionale del lavoratore, parte opponente deduce in maniera alquanto generica la correttezza dell'operato della società - che aveva inquadrato CP_2 CP_1
Con nel livello C - allegando i CCNL di settore del 2011 e del 2020 (doc. 8/9). ha, invece,
[...]
inquadrato il lavoratore nel livello D.
Ora, il doc. 8 di parte opponente riproduce il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non medico dipendente da case di cura private, laiche e religiose e centri di riabilitazione: il contratto siglato nel 2011 riguardava le case di cura gestite dalla Fondazione Don Gnocchi.
In detto contratto l'Operatore Socio Sanitario è classificato nella posizione B, con qualifica diversa da quella prospettata da ambedue le parti. Non si ritiene che detto CCNL sia riferibile alla struttura di cui è causa, non gestita dalla Fondazione Don Gnocchi.
Il doc. 9 riproduce il CCNL del 8 ottobre 2020 per il personale non medico dipendente da CC
(Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e strutture sanitarie ospedaliere e da centri di riabilitazione, con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018. L'ambito di operatività
è diverso da quello di causa.
Parte opposta ha prodotto il CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione siglato il 5 dicembre 2012 presso la sede nazionale Aris di Roma.
Con Detto Contratto - richiamato nella diffida di - all'art. 49 “Inquadramento del personale e sistema di classificazione” colloca la figura dell'Operatore Socio Sanitario nella Categoria D.
In difetto di una contestazione più precisa di parte opponente e alla luce della documentazione come Con sopra richiamata ed esaminata, questo Tribunale ritiene che l'inquadramento operato da sia corretto.
La Cooperativa non ha effettuato alcuna contestazione sulle voci retributive indicate nella diffida e di cui all'intimazione di pagamento.
In difetto di contestazione puntuale e precisa, questo Tribunale ritiene che il quantum dell'intimazione vada riconosciuto nei termini di cui alla diffida.
Con Quanto all'operato di , che addebita gli oneri retributivi alla (in solido) fino al 2 agosto Parte_1
2019 (cfr. diffida), questo Tribunale lo valuta come corretto.
pagina 5 di 7 Ed infatti, la Cooperativa non ha dato prova che il rapporto di lavoro con la si sia interrotto CP_2
nel giugno 2019: il contratto di appalto (doc. 10) prevedeva quale scadenza naturale il 31 gennaio 2021
e non è stata prodotta da parte ricorrente alcuna disdetta formale.
La PEC (doc 13 opponente) datata 16 luglio 2019 conferma che a detta data il contratto era ancora di fatto in itinere e, quindi, utilizzato il personale da parte della Parte_1
Per detta ragione non sussistono elementi da cui trarre che il rapporto tra e – e di Parte_1 CP_2
riflesso tra e lavoratore – si sia interrotto nel giugno 2019. Parte_1
Sulla domanda di rivalsa verso CP_2
Parte opponente ha chiesto, in caso di rigetto dell'opposizione, di essere tenuta indenne da di CP_2 quanto condannata a pagare in forza del contratto d'appalto intercorso tra le stesse.
La diffida accertativa ha qualificato la Cooperativa come responsabile in solido rispetto alla CP_2 indicando quest'ultima società quale datore di lavoro;
l'intimazione di pagamento nei confronti della
Cooperativa si giustifica alla luce del disposto del Dlgs 81/2015 e del Dlgs 124/2004 (come sopra richiamati).
Questo Tribunale rileva come tra e l'odierna opponente sussistesse, almeno formalmente, un CP_2 contratto d'appalto di servizi che non è stato contestato dalla terza chiamata rimasta CP_2 contumace;
dall'istruttoria espletata non emergono elementi per dichiarare detto contratto simulato.
Per detta ragione, questo Tribunale ritiene che la debba tenere indenne la di CP_2 Parte_1 quanto condannata a pagare all'opposto lavoratore quale titolare formale del rapporto contrattuale di lavoro, di cui l'odierna opponente risponde in solido ex lege.
Resta assorbita ogni e diversa difesa proposta dalla Cooperativa opponente.
***
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147/2022, cause di lavoro, valore entro euro 26.000,00, applicazione dei valori medi del tariffario per tutte le fasi di giudizio ad esclusione di quella istruttoria concretamente non svolta.
Valori del tariffario minimi nei rapporti tra e attesa la mancata costituzione di Parte_1 CP_2
parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla Parte_1 contro l'atto di precetto notificato da in esecuzione della diffida accertativa n. CP_1
NU00000/2021-681 del 21.12.2021 emessa dall' ; per effetto Controparte_4
pagina 6 di 7 conferma la debenza delle somme indicate nella diffida e nell'atto di precetto;
- accoglie la domanda di manleva proposta dalla nei Parte_1 confronti della e per effetto condanna quest'ultima a tenere indenne la CP_2 Parte_1
dal pagamento di ogni somma versata al lavoratore per effetto della suddetta CP_1
diffida accertativa;
- condanna la e la in solido tra loro, al pagamento Parte_1 CP_2
in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 4.216,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna la al pagamento in favore della delle CP_2 Parte_1
spese di lite, che liquida in euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Lanusei, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 76/2022 R.A.C.L., promossa da
(P.VA ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sergio
Tocco, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di opposizione a precetto,
ricorrente in opposizione contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. Damiano Arra, dell'avv. Marzia Sotgia e dell'avv. Giampaolo Pilia, i quali lo rappresentano, sia congiuntamente che disgiuntamente, per delega in calce all'atto di precetto, resistente opposto
e contro
(P.VA / c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_2
Milano, Via Roberto Lepetit n.8/10, terza chiamata contumace
Oggetto: materia lavoro – pagamento differenze retributive – opposizione a precetto basato su diffida
Con accertativa di .
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 La (d'ora in poi ) ha proposto opposizione contro Parte_1 Parte_1
l'atto di precetto con cui le intimava il pagamento della complessiva somma di euro CP_1
8.514,02, richiesta in esecuzione della diffida accertativa n. NU00000/2021-681 del 21.12.2021, emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Nuoro (doc. 1 opponente).
L'atto di precetto opposto intimava alla Cooperativa il pagamento di quanto sopra quale obbligata in solido della indicata nella diffida accertativa come datore di lavoro di CP_2 CP_1
La opponente ha dedotto che la diffida era stata emessa erroneamente sul presupposto che il contratto di appalto per la fornitura di servizi in outsourcing, intercorso tra la e la società Parte_1 CP_2
sarebbe stato stipulato in violazione della disciplina in materia di somministrazione di lavoro, in assenza delle autorizzazioni previste ex lege. Non era dato comprendere sulla base di quali
Con accertamenti aveva ritenuto invalido il contratto d'appalto e accertata l'omissione retributiva e contributiva della CP_2
Inoltre, le prestazioni di lavoro rese dal lavoratore in favore della Cooperativa non potevano essere inquadrate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato atteso che lo stesso aveva sempre risposto del proprio operato esclusivamente alla Un eventuale rapporto di lavoro subordinato verso la CP_2
Cooperativa doveva essere accertato giudizialmente.
Ancora, il lavoratore era stato correttamente inquadrato dalla nel livello C del CCNL CP_2
applicato.
In ogni caso, nell'ipotesi di condanna della al pagamento delle somme di cui alla diffida, Parte_1
ha chiesto di essere tenuta indenne dalla CP_2
Con Si è costituito in giudizio deducendo la correttezza dell'operato di e la debenza delle CP_1
somme indicate nella diffida.
Il rapporto di lavoro, al di là del dato formale, si era svolto con la sin dal 2015 e Parte_1
l'assunzione da parte di società terze era stata imposta dalla stessa nel corso degli anni. Ha Parte_1
chiesto il rigetto del ricorso.
E' stata chiamata in causa la società chiamata in manleva dalla Cooperativa;
la società CP_2
regolarmente convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con sole prove documentali.
***
L'opposizione deve essere rigettata per quanto segue.
Sull'efficacia esecutiva della diffida accertativa.
Parte opponente contesta che la diffida possa costituire valido titolo esecutivo da porre a base del precetto.
pagina 2 di 7 La difesa non è fondata.
L'art. 12 comma 2 D. Lgs. n. 124/2004 prevede che “Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”.
Il comma 3 prevede “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo”.
Ora, nel caso di specie la Cooperativa non ha mai impugnato la diffida accertativa atteso che il ricorso al Comitato Regionale è stato promosso contro il verbale unico di accertamento n. 2020004044 del 31 agosto 2020 notificato in data 19 febbraio 2021. Detto ricorso è datato 10 marzo 2021 mentre la diffida accertativa è del 21 dicembre 2021.
La diffida ha, quindi, acquisito efficacia di titolo esecutivo perché non opposta nel termine di 30 giorni.
Inoltre, parte resistente ha dato prova della notifica della diffida accertativa - quale titolo esecutivo - unitamente all'atto di precetto oggi opposto.
Tuttavia, la diffida che acquisisce efficacia di titolo esecutivo non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato.
La Cooperativa, quindi, poteva validamente proporre la presente opposizione ma la diffida costituisce, comunque, titolo esecutivo pienamente efficace da porre a base del precetto.
La difesa sul punto è infondata.
Sul merito.
Sulla solidarietà passiva.
Parte opponente deduce che la diffida sia stata emessa sull'erroneo presupposto che il contratto di appalto per la fornitura di servizi in outsourcing tra la Cooperativa e la fosse invalido, perché CP_2
emesso in violazione della disciplina in materia di somministrazione del lavoro.
I lavoratori sarebbero stati, invece, correttamente impiegati dalla quale effettivo datore di CP_2
lavoro, ragione per la quale la Cooperativa sarebbe oggi estranea a qualunque onere di pagamento della retribuzione.
L'assunto non è fondato per i seguenti motivi.
pagina 3 di 7 1) La diffida accertativa ingiunge alla Cooperativa il pagamento di somme a titolo di retribuzione nei confronti di “in via solidale”, senza mai fare riferimento al Verbale di accertamento del CP_1
31 agosto 2020 e agli accertamenti ivi operati.
Dette operazioni di verifica sono richiamate nel presente giudizio solo ad opera di parte opponente ma la contestazione è assolutamente generica, basti pensare che la Cooperativa non ha indicato neppure gli estremi del Verbale di accertamento né lo ha prodotto in causa.
L'unico riferimento si trae dal doc. 3, ricorso al Comitato Regionale, in cui il Verbale opposto non è
(ancora una volta) neppure allegato.
Questo Tribunale ritiene, quindi, che ogni contestazione sul punto sia generica e non supportata neppure dalla necessaria documentazione di riferimento.
2) Nell'ambito dei contratti di somministrazione di lavoro - quale quello di causa - l'art. 35 del Dlgs
81/2015 prevede (comma 2) “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Disposizione che sul piano esecutivo è in linea con la previsione dell'art. 12, comma 1 del Dlgs
124/2004, relativo alla diffida accertativa, secondo cui “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”.
Per quanto sopra, indipendentemente dalla validità o meno del contratto di appalto tra la e Parte_1
la la società opponente - quale utilizzatore dei lavoratori - è obbligata per legge ed in solido CP_2
per eventuali oneri retributivi e contributivi a cui il datore di lavoro (formale) non abbia fatto fronte.
Con Ed infatti, diffida la Cooperativa come “obbligato solidale”, indicando come datore di lavoro ancora la . CP_2
Ne deriva l'assoluta irrilevanza nel giudizio de quo dei richiami operati alle cause pendenti davanti al
Tribunale di Roma e di Nuoro che riguardano la validità del rapporto contrattuale di somministrazione intercorso tra la e la rapporto che in alcun modo può limitare la tutela del Parte_1 CP_2
lavoratore impiegato.
D'altronde, la previsione della solidarietà tra il datore di lavoro ed il soggetto utilizzatore in merito al trattamento contributivo e retributivo del lavoratore trova la sua ratio nell'esigenza di maggior tutela pagina 4 di 7 del lavoratore stesso, che può indifferentemente rivolgersi a ciascuno dei suddetti soggetti pur di soddisfare il proprio credito.
Per quanto sopra, la difesa della che si oppone al precetto deducendo la piena validità del Parte_1 contratto di somministrazione è irrilevante sia rispetto all'efficacia della diffida che alla sua posizione di debitore solidale.
Sui crediti vantati dal lavoratore.
Con riferimento all'inquadramento professionale del lavoratore, parte opponente deduce in maniera alquanto generica la correttezza dell'operato della società - che aveva inquadrato CP_2 CP_1
Con nel livello C - allegando i CCNL di settore del 2011 e del 2020 (doc. 8/9). ha, invece,
[...]
inquadrato il lavoratore nel livello D.
Ora, il doc. 8 di parte opponente riproduce il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non medico dipendente da case di cura private, laiche e religiose e centri di riabilitazione: il contratto siglato nel 2011 riguardava le case di cura gestite dalla Fondazione Don Gnocchi.
In detto contratto l'Operatore Socio Sanitario è classificato nella posizione B, con qualifica diversa da quella prospettata da ambedue le parti. Non si ritiene che detto CCNL sia riferibile alla struttura di cui è causa, non gestita dalla Fondazione Don Gnocchi.
Il doc. 9 riproduce il CCNL del 8 ottobre 2020 per il personale non medico dipendente da CC
(Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) e strutture sanitarie ospedaliere e da centri di riabilitazione, con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018. L'ambito di operatività
è diverso da quello di causa.
Parte opposta ha prodotto il CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione siglato il 5 dicembre 2012 presso la sede nazionale Aris di Roma.
Con Detto Contratto - richiamato nella diffida di - all'art. 49 “Inquadramento del personale e sistema di classificazione” colloca la figura dell'Operatore Socio Sanitario nella Categoria D.
In difetto di una contestazione più precisa di parte opponente e alla luce della documentazione come Con sopra richiamata ed esaminata, questo Tribunale ritiene che l'inquadramento operato da sia corretto.
La Cooperativa non ha effettuato alcuna contestazione sulle voci retributive indicate nella diffida e di cui all'intimazione di pagamento.
In difetto di contestazione puntuale e precisa, questo Tribunale ritiene che il quantum dell'intimazione vada riconosciuto nei termini di cui alla diffida.
Con Quanto all'operato di , che addebita gli oneri retributivi alla (in solido) fino al 2 agosto Parte_1
2019 (cfr. diffida), questo Tribunale lo valuta come corretto.
pagina 5 di 7 Ed infatti, la Cooperativa non ha dato prova che il rapporto di lavoro con la si sia interrotto CP_2
nel giugno 2019: il contratto di appalto (doc. 10) prevedeva quale scadenza naturale il 31 gennaio 2021
e non è stata prodotta da parte ricorrente alcuna disdetta formale.
La PEC (doc 13 opponente) datata 16 luglio 2019 conferma che a detta data il contratto era ancora di fatto in itinere e, quindi, utilizzato il personale da parte della Parte_1
Per detta ragione non sussistono elementi da cui trarre che il rapporto tra e – e di Parte_1 CP_2
riflesso tra e lavoratore – si sia interrotto nel giugno 2019. Parte_1
Sulla domanda di rivalsa verso CP_2
Parte opponente ha chiesto, in caso di rigetto dell'opposizione, di essere tenuta indenne da di CP_2 quanto condannata a pagare in forza del contratto d'appalto intercorso tra le stesse.
La diffida accertativa ha qualificato la Cooperativa come responsabile in solido rispetto alla CP_2 indicando quest'ultima società quale datore di lavoro;
l'intimazione di pagamento nei confronti della
Cooperativa si giustifica alla luce del disposto del Dlgs 81/2015 e del Dlgs 124/2004 (come sopra richiamati).
Questo Tribunale rileva come tra e l'odierna opponente sussistesse, almeno formalmente, un CP_2 contratto d'appalto di servizi che non è stato contestato dalla terza chiamata rimasta CP_2 contumace;
dall'istruttoria espletata non emergono elementi per dichiarare detto contratto simulato.
Per detta ragione, questo Tribunale ritiene che la debba tenere indenne la di CP_2 Parte_1 quanto condannata a pagare all'opposto lavoratore quale titolare formale del rapporto contrattuale di lavoro, di cui l'odierna opponente risponde in solido ex lege.
Resta assorbita ogni e diversa difesa proposta dalla Cooperativa opponente.
***
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 147/2022, cause di lavoro, valore entro euro 26.000,00, applicazione dei valori medi del tariffario per tutte le fasi di giudizio ad esclusione di quella istruttoria concretamente non svolta.
Valori del tariffario minimi nei rapporti tra e attesa la mancata costituzione di Parte_1 CP_2
parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla Parte_1 contro l'atto di precetto notificato da in esecuzione della diffida accertativa n. CP_1
NU00000/2021-681 del 21.12.2021 emessa dall' ; per effetto Controparte_4
pagina 6 di 7 conferma la debenza delle somme indicate nella diffida e nell'atto di precetto;
- accoglie la domanda di manleva proposta dalla nei Parte_1 confronti della e per effetto condanna quest'ultima a tenere indenne la CP_2 Parte_1
dal pagamento di ogni somma versata al lavoratore per effetto della suddetta CP_1
diffida accertativa;
- condanna la e la in solido tra loro, al pagamento Parte_1 CP_2
in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 4.216,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna la al pagamento in favore della delle CP_2 Parte_1
spese di lite, che liquida in euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Lanusei, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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