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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1143/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE/I Oggi 22 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. CI Claudia per il resistente l'avv. Giulia Bigazzi in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Gambis richiama la nota della dott. del 18.12.2025. Per_1 Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1143/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1 CLAUDIA Parte ricorrente Contro Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1 NC VE RI NA Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al 4% per la malattia professionale “meniscopatia degenerativa menisco mediale ginocchio sinistro” denunciata in data 2.2.2021, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 19% , per un danno complessivo non inferiore al 21%.
2. La ricorrente, in sintesi, ha allegato che: è coltivatrice diretta dall'anno 1989 e conduce l'azienda agricola di cui
è la titolare, occupandosi della coltivazione di ortaggi, frutteto, oliveto e cereali;
l'impegno lavorativo è, in media, di h.10-12 ore giornaliere;
oltre alla ricorrente lavorano nell'azienda nei picchi stagionali i due figli e altri due operai;
l'azienda agricola si estende per 5 coltivati con carciofi, fagiolini, pomodori, insalata, melanzane, cereali, cinquecento piante di olivo, ed altro a rotazione;
nel corso della giornata lavorativa è dedita alla movimentazione di cassette contenenti gli ortaggi, nonché alla guida di trattori che importa il continuo uso di pedaliere e ripetute salite e discese dagli stessi;
si trova inoltre a deambulare sui terreni scoscesi e ad assumere una posizione accovacciata e/o inginocchiata durante la piantumazione e, poi, per la raccolta degli ortaggi e delle olive;
movimenta infine le cassette di ortaggi anche nei mercati cui partecipa.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4.La causa istruita per documenti e prove testimoniali (che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso), previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
1 5.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6.Il CTU ha accertato che: << …la Sig.ra è affetta da “meniscopatia degenerativa del menisco Parte_1 mediale del ginocchio sinistro”. L'esame RMN del ginocchio sinistro effettuato l'11/12/2020 aveva evidenziato circoscritta fessurazione interstiziale a decorso orizzontale a carico del corno meniscale ginocchio sinistro. Minimi fenomeni reattivi a carico dei tessuti perimeniscali. Tale referto è riportato nelle osservazioni mediche depositate nel fascicolo . L'esame RMN eseguito successivamente presso sanitari in data 06/05/2024 CP_1 CP_3 era stato così refertato: “…La valutazione del ginocchio sinistro dimostra riduzione delle rime articolari con alterazioni meniscosiche, senza significative lesioni affioranti in superficie, reperti che prevalgono al corpo e corno posteriore del menisco mediale. Minori alterazioni di segnale del menisco laterale. Ispessiti ma continui i legamenti crociati, detesi i collaterali. Entesite inserzionale quadricipitale e rotulea prossimale. Notevole distensione della borsa dei tendini gastrocnemio …Ispessimento del tessuto adiposo sottocutaneo sia di coscia che di gamba soprattutto sul versante mediale”… La Sig.ra presentava la patologia al momento della domanda Parte_1
(02/02/2021)… esiste un nesso di compatibilità fra la patologia presentata e la lavorazione svolta, 35 anni di attività di agricoltrice, comportante il rischio di movimentazione manuale di carichi, del mantenimento di postura incongrua, accovacciata, inginocchiata per tempi prolungati, di sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori (desunto dall'anamnesi, dai dati della letteratura scientifica, coerente con quanto riportato nella
Circolare 81/2000). CP_1
In relazione alla tabella delle menomazioni di cui al Decreto Legislativo 38/2000, la patologia di cui è affetto il
Signore è da ricondurre, nel suddetto sistema tabellare, alle seguenti voci: VOCE 283: esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare Punteggio: fino a 4%
VOCE 281: Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale.
Punteggio: fino a 4% Per quanto riguarda il caso in questione, considerando i dati strumentali, l'obiettività rilevata all'atto della visita medica, in relazione alle tabelle delle menomazioni di cui al Decreto Legislativo 38/2000, ritengo che la Sig.ra presenti una diminuzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) Parte_1 pari al 3% (tre);
- La paziente è già stata riconosciuta da parte dell'ente assicuratore affetta da malattie professionali con un grado di menomazione dell'integrità psico fisica complessiva del 19% per impaccio funzionale polsi e mani in tendinopatia (4%), impegno articolare gomito sinistro da tendinopatia inserzionale calcifica (2%), impegno articolare gomito destro da tendinopatia inserzionale calcifica (3%), sofferenza algodisfunzionale tratto lombare da discopatie plurime RM accertate (6%).
In considerazione dei precedenti riconoscimenti, complessivamente la paziente presenta un danno biologico globale del 21% (ventuno per cento)>>
2 6.1 Con nota del 18.12.2025, sottoposta alla discussione delle parti all'udienza odierna, il CTU ha precisato che
<in data 13/06/2025 era stata inviata dallo studio legale CI valutazione aggiornata del danno biologico: CP_1
20% (documento del 30/12/2024). In considerazione della suddetta valutazione, il danno biologico CP_1 complessivo è 22% (meniscopatia degenerativa del menisco mediale del ginocchio sinistro: 3%).>>
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 22% dalla domanda amministrativa del 2.2.2021 oltre accessori di legge.
8. Il riconoscimento di un grado di invalidità inferiore a quello minimo indennizzabile ex lege consente di compensare per metà le spese di lite che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
9. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “meniscopatia degenerativa del menisco mediale del ginocchio sinistro” denunciata da in data 2.2.2021 con danno biologico pari al 3%; Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della maggiore rendita art 13 d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 22% dalla domanda amministrativa del 2.2.2021, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 2320,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1143/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE/I Oggi 22 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. CI Claudia per il resistente l'avv. Giulia Bigazzi in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Gambis richiama la nota della dott. del 18.12.2025. Per_1 Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1143/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1 CLAUDIA Parte ricorrente Contro Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1 NC VE RI NA Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al 4% per la malattia professionale “meniscopatia degenerativa menisco mediale ginocchio sinistro” denunciata in data 2.2.2021, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 19% , per un danno complessivo non inferiore al 21%.
2. La ricorrente, in sintesi, ha allegato che: è coltivatrice diretta dall'anno 1989 e conduce l'azienda agricola di cui
è la titolare, occupandosi della coltivazione di ortaggi, frutteto, oliveto e cereali;
l'impegno lavorativo è, in media, di h.10-12 ore giornaliere;
oltre alla ricorrente lavorano nell'azienda nei picchi stagionali i due figli e altri due operai;
l'azienda agricola si estende per 5 coltivati con carciofi, fagiolini, pomodori, insalata, melanzane, cereali, cinquecento piante di olivo, ed altro a rotazione;
nel corso della giornata lavorativa è dedita alla movimentazione di cassette contenenti gli ortaggi, nonché alla guida di trattori che importa il continuo uso di pedaliere e ripetute salite e discese dagli stessi;
si trova inoltre a deambulare sui terreni scoscesi e ad assumere una posizione accovacciata e/o inginocchiata durante la piantumazione e, poi, per la raccolta degli ortaggi e delle olive;
movimenta infine le cassette di ortaggi anche nei mercati cui partecipa.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4.La causa istruita per documenti e prove testimoniali (che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso), previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
1 5.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6.Il CTU ha accertato che: << …la Sig.ra è affetta da “meniscopatia degenerativa del menisco Parte_1 mediale del ginocchio sinistro”. L'esame RMN del ginocchio sinistro effettuato l'11/12/2020 aveva evidenziato circoscritta fessurazione interstiziale a decorso orizzontale a carico del corno meniscale ginocchio sinistro. Minimi fenomeni reattivi a carico dei tessuti perimeniscali. Tale referto è riportato nelle osservazioni mediche depositate nel fascicolo . L'esame RMN eseguito successivamente presso sanitari in data 06/05/2024 CP_1 CP_3 era stato così refertato: “…La valutazione del ginocchio sinistro dimostra riduzione delle rime articolari con alterazioni meniscosiche, senza significative lesioni affioranti in superficie, reperti che prevalgono al corpo e corno posteriore del menisco mediale. Minori alterazioni di segnale del menisco laterale. Ispessiti ma continui i legamenti crociati, detesi i collaterali. Entesite inserzionale quadricipitale e rotulea prossimale. Notevole distensione della borsa dei tendini gastrocnemio …Ispessimento del tessuto adiposo sottocutaneo sia di coscia che di gamba soprattutto sul versante mediale”… La Sig.ra presentava la patologia al momento della domanda Parte_1
(02/02/2021)… esiste un nesso di compatibilità fra la patologia presentata e la lavorazione svolta, 35 anni di attività di agricoltrice, comportante il rischio di movimentazione manuale di carichi, del mantenimento di postura incongrua, accovacciata, inginocchiata per tempi prolungati, di sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori (desunto dall'anamnesi, dai dati della letteratura scientifica, coerente con quanto riportato nella
Circolare 81/2000). CP_1
In relazione alla tabella delle menomazioni di cui al Decreto Legislativo 38/2000, la patologia di cui è affetto il
Signore è da ricondurre, nel suddetto sistema tabellare, alle seguenti voci: VOCE 283: esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare Punteggio: fino a 4%
VOCE 281: Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale.
Punteggio: fino a 4% Per quanto riguarda il caso in questione, considerando i dati strumentali, l'obiettività rilevata all'atto della visita medica, in relazione alle tabelle delle menomazioni di cui al Decreto Legislativo 38/2000, ritengo che la Sig.ra presenti una diminuzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) Parte_1 pari al 3% (tre);
- La paziente è già stata riconosciuta da parte dell'ente assicuratore affetta da malattie professionali con un grado di menomazione dell'integrità psico fisica complessiva del 19% per impaccio funzionale polsi e mani in tendinopatia (4%), impegno articolare gomito sinistro da tendinopatia inserzionale calcifica (2%), impegno articolare gomito destro da tendinopatia inserzionale calcifica (3%), sofferenza algodisfunzionale tratto lombare da discopatie plurime RM accertate (6%).
In considerazione dei precedenti riconoscimenti, complessivamente la paziente presenta un danno biologico globale del 21% (ventuno per cento)>>
2 6.1 Con nota del 18.12.2025, sottoposta alla discussione delle parti all'udienza odierna, il CTU ha precisato che
<in data 13/06/2025 era stata inviata dallo studio legale CI valutazione aggiornata del danno biologico: CP_1
20% (documento del 30/12/2024). In considerazione della suddetta valutazione, il danno biologico CP_1 complessivo è 22% (meniscopatia degenerativa del menisco mediale del ginocchio sinistro: 3%).>>
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 22% dalla domanda amministrativa del 2.2.2021 oltre accessori di legge.
8. Il riconoscimento di un grado di invalidità inferiore a quello minimo indennizzabile ex lege consente di compensare per metà le spese di lite che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
9. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “meniscopatia degenerativa del menisco mediale del ginocchio sinistro” denunciata da in data 2.2.2021 con danno biologico pari al 3%; Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di della maggiore rendita art 13 d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 22% dalla domanda amministrativa del 2.2.2021, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 2320,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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