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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1070/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dell'avv. Giulia Garzo (PEC: Parte_1 ocura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa l'avv. Lara Valzano (PEC: , Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n.13920249003398938000, ricevuta il 14.10.2014, a cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920140000691407000 di € 3.226,58, riguardante contributi IVS anno 2013 e l'avviso di addebito n. 43920160000199980000 di € 2.789,08 relativo a contributi IVS anno 2015. A fondamento della proposta impugnazione, eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e, ad ogni modo, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare la nullità dei ruoli e, quindi, della pretesa creditoria per mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 43920140000691407000 e n. 43920160000199980000; - accertare e dichiarare la nullità dei
1 ruoli per l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella nn. 43920140000691407000 e n. 43920160000199980000; ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; - conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle nn. 43920140000691407000 e n. 43920160000199980000 ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
dichiarare l'estinzione della pretesa creditizia per fatti estintivi sopravvenuti: prescrizione;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva e comunque contestando le avverse pretese, e concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale improcedibilità e di difetto di legittimazione passiva.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Occorre dichiarare l'improcedibilità del ricorso nei rapporti con stante l'omessa CP_3 evocazione in giudizio, nonostante l'ordine di notifica imposto da questo Giudice all'udienza dell'1.10.2025.
4. Nel resto, si dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , quale unica convenuta in CP_2 giudizio, stante la carenza di legittimazione a contraddire su pretese assoggettate alla titolarità dell'Ente di previdenza, non presente in giudizio.
5. In tal senso, la Suprema Corte con sent. n. 7514/2022 ha stabilito che: «Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi
2 in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912, «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio […] si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione)».
6. Pertanto, si dichiara il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara l'improcedibilità dell'azione nei confronti di CP_3
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dell'avv. Giulia Garzo (PEC: Parte_1 ocura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa l'avv. Lara Valzano (PEC: , Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 9/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n.13920249003398938000, ricevuta il 14.10.2014, a cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920140000691407000 di € 3.226,58, riguardante contributi IVS anno 2013 e l'avviso di addebito n. 43920160000199980000 di € 2.789,08 relativo a contributi IVS anno 2015. A fondamento della proposta impugnazione, eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e, ad ogni modo, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare la nullità dei ruoli e, quindi, della pretesa creditoria per mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 43920140000691407000 e n. 43920160000199980000; - accertare e dichiarare la nullità dei
1 ruoli per l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella nn. 43920140000691407000 e n. 43920160000199980000; ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; - conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle nn. 43920140000691407000 e n. 43920160000199980000 ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
dichiarare l'estinzione della pretesa creditizia per fatti estintivi sopravvenuti: prescrizione;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva e comunque contestando le avverse pretese, e concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale improcedibilità e di difetto di legittimazione passiva.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Occorre dichiarare l'improcedibilità del ricorso nei rapporti con stante l'omessa CP_3 evocazione in giudizio, nonostante l'ordine di notifica imposto da questo Giudice all'udienza dell'1.10.2025.
4. Nel resto, si dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , quale unica convenuta in CP_2 giudizio, stante la carenza di legittimazione a contraddire su pretese assoggettate alla titolarità dell'Ente di previdenza, non presente in giudizio.
5. In tal senso, la Suprema Corte con sent. n. 7514/2022 ha stabilito che: «Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi
2 in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912, «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio […] si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione)».
6. Pertanto, si dichiara il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_1
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara l'improcedibilità dell'azione nei confronti di CP_3
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_4
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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